TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 03/12/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
1
n. 815/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott. Salvatore REGASTO - Giudice dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 815/2025 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 28 ottobre
2025 e promossa da:
– CF – nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
IN BO – CF – pec - che la rappresenta e C.F._2 Email_1 difende giusta procura alle liti in atti;
-parte ricorrente- contro
– CF – nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...];
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 28 ottobre 2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 16/07/2025, la sig.ra esponeva di avere Parte_1 contratto matrimonio secondo il rito civile con , in data 02/12/2012, in Decollatura Controparte_1 Per_ (atto n. 3, parte I, anno 2012) e che dalla predetta unione nascevano i figli , in data 03/06/2013, , Per_2 in data 30/07/2014, e in data 01/09/2020; che, l'ultimo domicilio coniugale veniva fissato in Serrastretta Per_3
(CZ), via Giacomo Leopardi n. 16, presso un immobile di proprietà del sig. , padre dell'odierno Persona_4 resistente;
che, negli anni, veniva meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi a causa di una profonda incompatibilità caratteriale che rendeva intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, a nulla sono valsi
1 2
i tentativi di giungere ad un componimento bonario della lite;
che, nei vari tentativi della ricorrente di informare il marito di volersi separare, quest'ultimo si alterava visibilmente con conseguente minaccia alla donna, tant'è che la sig.ra decideva - in data 12/06/2025 - di sporgere querela presso la stazione dei Carabinieri di Pt_1
SO MA;
che, il sig. non si era mai occupato dei bisogni economici della famiglia;
che, la CP_1 sig.ra è casalinga e si è sempre occupata del ménage familiare, mentre il sig. è titolare di Pt_1 CP_1 un'officina meccanica e di un autolavaggio;
che, la ricorrente vive ormai in un continuo stato d'ansia e frustrazione e teme per la sua incolumità e per quella dei figli (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo in atti).
Chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale:
“1. in via preliminare, tenuto conto della gravità dei comportamenti tenuti dal signor Controparte_1 emettere i seguenti provvedimenti urgenti:
a) l'immediata cessazione da parte del signor della condotta pregiudizievole sopra Controparte_1 evidenziata;
b) l'allontanamento del signor dalla casa familiare sita in Serrastretta via Giacomo Controparte_1
Leopardi numero 16;
c) che al signor si è impedito di avvicinarsi alla signora ed ai suoi Controparte_1 Parte_2 figli nei luoghi abitualmente frequentati da dagli stessi;
d) poiché comunque con l'allontanamento del coniuge viene a mancare il necessario contributo economico alla famiglia non avendo distante a disposizione che le proprie risorse ammontanti ad €
700,00 mensili a titolo di assegno unico per i figli minori e non essendo - pertanto - in grado di far fronte per intero alle spese necessarie per il mantenimento della casa e dei figli, chiede che venga posti
a carico del coniuge un assegno pari a euro 600,00 mensili, da versarsi a mezzo bonifico bancario;
2. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
3. Stabilire che a titolo di mantenimento personale del coniuge più debole economicamente, il signor CP_1 verserà al coniuge l'importo mensile di euro 600 (150 per la signora e € 150 per ciascun figlio), entro Pt_1 il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
4. Disporre che la signora eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla prole, Parte_1 assumendo tutte le decisioni di interesse, in ragione delle motivazioni esposte in narrativa;
5. Stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, i minori saranno iscritti presso il domicilio della signora nell'abitazione familiare sita in Serrastretta (CZ), Via Giacomo Leopardi n. Parte_1
16;
6. Stabilire che il signor potrà vedere i figli in modalità protetta presso uno spazio neutro;
Controparte_1
7. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (Mediche, Scolastiche ed educative, Sportive e ricreative);
8. Stabilire che la casa coniugale sito in Serrastretta, Via Giacomo Leopardi n. 16, in immobile di proprietà di , è assegnata alla signora presso la quale è collocata la prole, con ogni arredo e Persona_4 Pt_1
2 3
corredo; disporre che l'altro genitore se ne allontani entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, asportando i propri beni personali;
9. Con vittoria di spese, competenze, onorari della presente causa, oltre oneri di legge (vedi ricorso in atti).
All'udienza del 28 ottobre 2025, il Presidente del Tribunale – in qualità di giudice istruttore della controversia precedentemente nominato – verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo depositato dal legale del ricorrente e preso atto della regolarità della notifica nei riguardi della parte resistente e della sua mancata costituzione in giudizio, ne dichiarava la contumacia.
Introdotta la parte ricorrente, la stessa si riportava al contenuto del ricorso introduttivo del giudizio e rassegnava le conclusioni ivi contenute.
A questo punto, il Presidente – in qualità – si riservava di decidere.
Con ordinanza emessa in data 12 novembre 2025 ed a scioglimento della riserva precedentemente assunta, il
Presidente - esaminati gli atti e i documenti di causa e ritenuta la causa matura per la decisione – la rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 2 dicembre 2025, disponendo che la stessa si svolgesse in forma cartolare.
Alla predetta udienza, il Presidente – nelle qualità sopra menzionate – preso atto del deposito, a cura della sola parte ricorrente, delle note conclusive di trattazione scritta sostitutive della detta udienza, tratteneva effettivamente la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere confermata la declaratoria di contumacia di , non Controparte_1 costituitosi in giudizio nonostante la regolarità della notifica espletata bei suoi riguardi.
2. Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi (da desumersi dalle dichiarazioni di parte ricorrente contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, nonché da quelle rese in udienza, e dall'atteggiamento disinteressato di parte resistente a costituirsi) evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
3. Quanto alla richiesta di addebito, come è noto, nel giudizio di separazione, il coniuge che richiede l'addebito a carico dell'altro coniuge è gravato dall'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la convivenza.
È – invece - onere dell'altro coniuge eccepire l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda.
Pertanto, ove sia dedotto ma non dimostrato il comportamento del coniuge violativo dei doveri derivanti dal matrimonio, è esclusa l'adozione della pronuncia di separazione con addebito.
La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 31765 del 10 dicembre 2024, ha ribadito un principio fondamentale in materia di addebito della separazione coniugale: ovvero, le violenze fisiche, anche quando si concretano in
3 4
un unico episodio, costituiscono una grave violazione dei doveri matrimoniali e possono determinare l'addebito della separazione al coniuge autore della violenza.
Ad ogni modo, in ambito civile, è sufficiente dimostrare la violenza attraverso testimonianze, referti medici o altri elementi che provino l'esistenza di comportamenti aggressivi all'interno della relazione, a prescindere dell'eventuale giudizio penale che si muove su un piano distinto da quello civile.
La Suprema Corte ha – inoltre - ribadito in più occasioni che le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare - di per sé sole - non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse.
Il loro accertamento esonera pertanto il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione - ai fini dell'adozione delle relative pronunce – con il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cassazione civile sez. I, 24/10/2022, n.31351).
Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha puntualmente dimostrato le condotte violente – fisiche e verbali
– poste in essere dal sig. . CP_1
La ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio, ha persino aggiunto “la sig.ra Vive ormai in clima Pt_1 di paura e di costante agitazione perché il sig. potrebbe diventare violento sia con lei che con i Per_5 bambini” alludendo ad ipotesi future e non opportunamente circostanziate.
Pertanto, va rigettata la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente nei confronti del sig.
, anche se concretatasi in un unico episodio lamentato in denuncia, peraltro non particolarmente CP_1 grave o significativo. Per_ 4. La presente pronuncia concerne – inoltre - l'affidamento dei figli minori , e oltre la Per_2 Per_3 regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario-figli minori, il mantenimento degli stessi e il mantenimento del coniuge economicamente più debole.
Per quanto concerne il regime di affidamento dei figli minori giova rammentare, anche in punto di diritto, che l'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori ed una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, oltre che dei compiti di cura e mantenimento della prole.
All'affidamento condiviso si può – invero - derogare nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti - nei confronti di uno dei genitori - una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale - appunto - da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (vedi, ex multis, Cass., 18 giugno 2008, n. 16593).
Il non adempiere al mantenimento – infatti, nei termini di cui in premessa - incide in senso negativo sulla vita dei figli, non solo in senso materiale, ma anche sotto il profilo morale, in quanto sintomatico dell'indisponibilità del genitore inadempiente a soddisfare le esigenze di vita dei figli.
4 5
Tra i casi giudiziari più recenti in cui i giudici hanno disposto l'affidamento esclusivo, ci sono – inoltre - quelli in cui un genitore è totalmente assente dalla vita familiare, essendosi reso irreperibile da tempo e non avendo nemmeno partecipato al giudizio, come in fondo nel caso in esame (Tribunale Milano, 20/06/2018, n. 6910).
Tali comportamenti vengono interpretati come una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Alcune sentenze di merito hanno precisato che “il genitore che non mostra interesse per i propri figli, violando sistematicamente gli obblighi di cura e di sostegno, in particolare esercitando in modo discontinuo il diritto di visita e non adempiendo al mantenimento, è escluso dall'affidamento” (Tribunale di Trapani, sentenza n.
5/2023). Per_ Detto questo, in merito all'affidamento di e deve ritenersi che l'atteggiamento di totale Per_2 Per_3 disinteresse del sig. nei confronti dei figli si è evidenziato esclusivamente nella sua contumacia, CP_1 sintomatica della volontà di non partecipare al giudizio;
tale contegno appare in fatto senza dubbio finalizzato a non addivenire ad alcuna condizione concordata, oltre che della sicura volontà di non opporsi alla separazione.
Allo stesso tempo, nonostante ciò, non sono emersi nel corso del giudizio profili di specifica inidoneità o di oggettivo impedimento dei genitori tali da giustificare l'affidamento dei figli minori ad uno di essi in via esclusiva, dunque, può essere senz'altro disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei minori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e disgiunto per le sole questioni di ordinaria amministrazione;
ed invero, i contegni ostativi lamentati non sono stati provati – neanche in forma documentale
– e neanche sono stati addotti mezzi di prova orali in tal senso valutabili;
infatti, l'audizione della figlia minore appare superflua dal momento che, la ricorrente stessa, non ha assunto specifici motivi di inidoneità Per_1 genitoriale del resistente, non lamentando alcun episodio di conflitto padre-figli ma solo tra gli stessi coniugi;
essa – peraltro – potrebbe documentare una situazione di crisi coniugale già in atto, non disattesa e neanche contestata, e la sua audizione appare a maggior ragione del tutto superflua, anche nel caso in cui si fosse dovuta sostanziare nella descrizione di comportamenti paterni significativamente violenti o comunque palesemente ostativi, che la madre stessa ha in prima persona delimitato a sparuti episodi e ad atteggiamenti non condivisibili ma ancora non di estrema gravità.
Ritiene pertanto il Collegio che la contumacia, nei termini di cui in premessa, appaia contegno neutro e non univoco in direzione di un preteso affido di natura esclusiva considerate, inoltre, le dichiarazioni della madre ricorrente che non hanno mai fatto allusioni a problematiche circa il rapporto padre-figli.
Tutto quanto sopra esposto, non essendo emersi nel corso del giudizio profili di specifica inidoneità o di oggettivo impedimento dei genitori tali da giustificare l'affidamento dei figli minore ad uno di essi in via esclusiva, può essere senz'altro disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei minori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e disgiunto per le sole questioni di ordinaria amministrazione.
Va confermato, dunque, quanto affermato dalla prevalente (e pienamente condivisibile giurisprudenza nella sedes materiae), secondo cui: “il solo conflitto tra genitori non basta a giustificare l'affidamento esclusivo”.
La collocazione abitativa dei minori sarà sempre presso il domicilio materno, in virtù della contumacia del
5 6
resistente e in considerazione della presumibile maggiore dedizione della genitrice ai compiti e alle esigenze di cura dei figli, unitamente – anche in tal caso – della specifica domanda avanzata dalla madre naturale.
5. Con riferimento al regime degli incontri padre-figli, occorre evidenziare che il resistente non ha avanzato alcuna richiesta in merito, data la contumacia dello stesso, mentre la madre ha chiesto che i predetti incontri avvengano in modalità protetta.
L'articolo 5-bis della legge 184/1983, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 (riforma Cartabia) riguarda l'affidamento dei minori ai servizi sociali del comune di residenza del minore.
La norma stabilisce condizioni e modalità per disporre tale affidamento, distinguendo due tipologie: 1)
Affidamento con compiti di vigilanza e supporto che non limita la responsabilità genitoriale;
2) Affidamento con limitazione della responsabilità genitoriale.
La prima tipologia – tipo di intervento richiesto dalla ricorrente – si applica in caso di genitori in difficoltà educativa o relazionale, nonché di conflittualità elevata, che rischiano di compromettere il benessere dei minori.
Ebbene, anche in questo caso, si deve tener conto che la ricorrente non ha fatto cenno ad alcuna difficoltà relazionale tra genitore e figli.
Pertanto, il padre potrà incontrare i figli minori, salvo differente accordo fra le parti e compatibilmente alle esigenze dei minori: due volte a settimana, il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola alle ore 20:00; durante le festività natalizie, pasquali e ponti infra-annuali sarà rispettata la modalità alternata, ovvero i minori, ad anni alterni, trascorreranno la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, lo stesso avverrà per il Capodanno e per l'Epifania nonché per i ponti primaverili ed infra-annuali e per le ulteriori festività.
I tempi e le modalità di frequentazione padre-figli sopraindicati potranno essere, comunque, modificati su accordo delle parti secondo uno spirito di collaborazione tra le stesse, tenuto conto, comunque, delle esigenze personali della minore e dei suoi preminenti interessi.
6. Con riguardo poi alle statuizioni di carattere economico, occorre rilevare che dovrà essere posto a carico del Per_ resistente quale genitore non collocatario l'assegno di mantenimento mensile per i figli , e Per_2
Per_3
Il dovere di mantenere i figli minori (e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti) è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
Ebbene, con specifico riferimento al “quantum” del contributo per il mantenimento del figlio minore, si evidenzia che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
Nel caso de quo, tenuto conto delle condizioni economiche e reddituali delle parti, sulla base delle dichiarazioni
6 7
della ricorrente all'udienza del 28/10/2025: “sono diplomata ragioniera ma ho lavorato quando ero più giovane;
attualmente non lavoro da molti anni e mi dedico alla famiglia;
ADR: mio marito è titolare di un autofficina ed autolavaggio;
è titolare con partita IVA e non so quanto guadagna;
ha dichiarato € 3.000,00 ma la cosa mi pare impossibile”, appare equo determinare in € 450,00 al mese il contributo mensile che
[...]
dovrà versare alla ricorrente per il sostentamento dei figli minori – in ragione di € 150,00 cadauno – CP_1 il tutto comunque entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e rivalutazione annuale secondo gli indici calcolati dall'ISTAT.
Inoltre, le spese straordinarie per i figli minori (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate tra le parti e documentate.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
7 8
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
7. Quanto al contributo di mantenimento dei coniugi, giova osservare che i presupposti del diritto al mantenimento nel giudizio di separazione dei coniugi, oltre che nella non addebitabilità della separazione al coniuge in cui favore viene disposto il mantenimento, consistono nella mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, tenuto conto della situazione patrimoniale complessiva, comprendente oltre i redditi in denaro anche le capacità di guadagno, intese in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita.
In particolare, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, compatibilmente con l'aggravio di spese che questa determina per il nucleo familiare, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve poi tener conto di elementi fattuali di ordine economico - o comunque - apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. Civ., sez. I, n. 14840 del 27/6/2006); non è necessario, inoltre, l'accertamento del preciso ammontare dei rispettivi redditi e patrimoni, ma è, comunque, indispensabile un'attendibile ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti (cfr. per tutte Cass. n. 25618/2007, Cass. n.
16575/2008).
Ciò premesso in iure, si osserva in facto che, nel caso di specie, dalle dichiarazioni della ricorrente emerge che la stessa ha rinunciato ad una occupazione lavorativa per occuparsi del ménage familiare e che il sig. CP_1
è titolare di un'autofficina; pertanto, appare equo porre a carico del resistente un assegno pari ad euro 100,00 a titolo di mantenimento del coniuge economicamente più debole, da versare alla sig.ra entro il 5 di Pt_1 ogni mese.
8. Quanto all'assegnazione della casa coniugale, l'art. 337 sexies c.c., rubricato “Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza” statuisce che “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”.
L'assegnazione della casa familiare risponde, dunque, all'esigenza, costituzionalmente garantita, di conservare
8 9
al meglio l'habitat domestico, inteso come “il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”; essa è, quindi, finalizzata esclusivamente alla tutela della prole e dell'interesse di questa a rimanere nell'ambiente casalingo in cui è cresciuta, mentre non ha funzione di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole. Anche la Suprema Corte, con l'ordinanza 2 agosto
2023 n. 23501, chiarisce che lo scopo dell'attribuzione del godimento dell'abitazione familiare consiste nel non modificare l'habitat domestico dei figli e il contesto relazionale e sociale ove essi hanno vissuto prima del sorgere del conflitto tra i genitori.
Ne consegue che, ove la casa familiare funga da abitazione principale per i minori la stessa debba essere assegnata al genitore collocatario.
Nel caso di specie, la casa familiare sita in Serrastretta (CZ), via Giacomo Leopardi, n. 16, deve essere assegnata alla sig.ra quale genitore collocatario dei figli minori;
l'abbandono se non immediato – potrà e dovrà Pt_1 intervenire non oltre il 10 del mese di gennaio 2026.
9. Va inoltre scrutinata la domanda avanzata dalla parte ricorrente di pronuncia – immediatamente ed inaudita altera parte o definitivamente con la pronuncia di merito – degli ordini di protezione di cui all'art. 473.bis.69 ss. c.p.c.
Si osserva allora che – ai sensi di legge – “con il decreto di cui all'articolo 473 bis 69 il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone
l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario dell'ordine di protezione, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro o di salute.
Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui al primo e al secondo comma, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore
a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte o, in presenza di minori, del pubblico ministero, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario”; inoltre: “con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario”.
Osserva il Tribunale che, in mancanza di specifica dimostrazione sul punto, deve essere rigettata la domanda della ricorrente di adozioni di 'misure cautelari', non essendo a tal proposito sufficienti le singole condotte denunciate, come premesso solo potenzialmente pericolose.
10. Quanto alle spese di lite, considerata la natura della controversia, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così decide:
1) DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
9 10
2) PRONUNCIA la separazione personale tra – CF - e Parte_1 C.F._1
- CF – (matrimonio secondo il rito civile celebrato in Controparte_1 C.F._3
Decollatura in data 02/12/20212, atto n.3, parte I, anno 2012);
3) ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello stato civile competente del Comune competente per l'annotazione;
4) AUTORIZZA i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_
5) AFFIDA i figli minori , e ad entrambi i genitori, collocandoli presso il Per_2 Per_3 domicilio materno, con esercizio congiunto della potestà genitoriale per le questioni di maggiore interesse e disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione, e regola le frequentazioni tra padre e figli come in parte motiva;
6) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'assegno mensile di € 400,00 (quattrocentocinquanta,00), quale contributo al mantenimento dei figli minori, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria periodica alla luce degli indici
ISTAT di inflazione monetaria;
7) PONE a carico di entrambi i genitori al 50% le spese di carattere straordinario, di cui in motivazione, Per_ necessarie per i figli , e Per_2 Per_3
8) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'assegno mensile di € 100,00 (cento,00), quale contributo al mantenimento del coniuge economicamente più debole;
9) ASSEGNA la casa coniugale sita in Serrastretta (CZ), via Giacomo Leopardi, n. 16, a
[...]
quale genitore collocatario dei figli minori, con ordine di rilascio nei termini di cui in Pt_1 motivazione.
10) RIGETTA le domande di addebito della separazione e di emissione dei provvedimenti di ordini di protezione avanzati dalla ricorrente;
11) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 02/12/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
10
n. 815/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott. Salvatore REGASTO - Giudice dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 815/2025 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 28 ottobre
2025 e promossa da:
– CF – nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
IN BO – CF – pec - che la rappresenta e C.F._2 Email_1 difende giusta procura alle liti in atti;
-parte ricorrente- contro
– CF – nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...];
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 28 ottobre 2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 16/07/2025, la sig.ra esponeva di avere Parte_1 contratto matrimonio secondo il rito civile con , in data 02/12/2012, in Decollatura Controparte_1 Per_ (atto n. 3, parte I, anno 2012) e che dalla predetta unione nascevano i figli , in data 03/06/2013, , Per_2 in data 30/07/2014, e in data 01/09/2020; che, l'ultimo domicilio coniugale veniva fissato in Serrastretta Per_3
(CZ), via Giacomo Leopardi n. 16, presso un immobile di proprietà del sig. , padre dell'odierno Persona_4 resistente;
che, negli anni, veniva meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi a causa di una profonda incompatibilità caratteriale che rendeva intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, a nulla sono valsi
1 2
i tentativi di giungere ad un componimento bonario della lite;
che, nei vari tentativi della ricorrente di informare il marito di volersi separare, quest'ultimo si alterava visibilmente con conseguente minaccia alla donna, tant'è che la sig.ra decideva - in data 12/06/2025 - di sporgere querela presso la stazione dei Carabinieri di Pt_1
SO MA;
che, il sig. non si era mai occupato dei bisogni economici della famiglia;
che, la CP_1 sig.ra è casalinga e si è sempre occupata del ménage familiare, mentre il sig. è titolare di Pt_1 CP_1 un'officina meccanica e di un autolavaggio;
che, la ricorrente vive ormai in un continuo stato d'ansia e frustrazione e teme per la sua incolumità e per quella dei figli (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo in atti).
Chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale:
“1. in via preliminare, tenuto conto della gravità dei comportamenti tenuti dal signor Controparte_1 emettere i seguenti provvedimenti urgenti:
a) l'immediata cessazione da parte del signor della condotta pregiudizievole sopra Controparte_1 evidenziata;
b) l'allontanamento del signor dalla casa familiare sita in Serrastretta via Giacomo Controparte_1
Leopardi numero 16;
c) che al signor si è impedito di avvicinarsi alla signora ed ai suoi Controparte_1 Parte_2 figli nei luoghi abitualmente frequentati da dagli stessi;
d) poiché comunque con l'allontanamento del coniuge viene a mancare il necessario contributo economico alla famiglia non avendo distante a disposizione che le proprie risorse ammontanti ad €
700,00 mensili a titolo di assegno unico per i figli minori e non essendo - pertanto - in grado di far fronte per intero alle spese necessarie per il mantenimento della casa e dei figli, chiede che venga posti
a carico del coniuge un assegno pari a euro 600,00 mensili, da versarsi a mezzo bonifico bancario;
2. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
3. Stabilire che a titolo di mantenimento personale del coniuge più debole economicamente, il signor CP_1 verserà al coniuge l'importo mensile di euro 600 (150 per la signora e € 150 per ciascun figlio), entro Pt_1 il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
4. Disporre che la signora eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla prole, Parte_1 assumendo tutte le decisioni di interesse, in ragione delle motivazioni esposte in narrativa;
5. Stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, i minori saranno iscritti presso il domicilio della signora nell'abitazione familiare sita in Serrastretta (CZ), Via Giacomo Leopardi n. Parte_1
16;
6. Stabilire che il signor potrà vedere i figli in modalità protetta presso uno spazio neutro;
Controparte_1
7. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (Mediche, Scolastiche ed educative, Sportive e ricreative);
8. Stabilire che la casa coniugale sito in Serrastretta, Via Giacomo Leopardi n. 16, in immobile di proprietà di , è assegnata alla signora presso la quale è collocata la prole, con ogni arredo e Persona_4 Pt_1
2 3
corredo; disporre che l'altro genitore se ne allontani entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, asportando i propri beni personali;
9. Con vittoria di spese, competenze, onorari della presente causa, oltre oneri di legge (vedi ricorso in atti).
All'udienza del 28 ottobre 2025, il Presidente del Tribunale – in qualità di giudice istruttore della controversia precedentemente nominato – verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo depositato dal legale del ricorrente e preso atto della regolarità della notifica nei riguardi della parte resistente e della sua mancata costituzione in giudizio, ne dichiarava la contumacia.
Introdotta la parte ricorrente, la stessa si riportava al contenuto del ricorso introduttivo del giudizio e rassegnava le conclusioni ivi contenute.
A questo punto, il Presidente – in qualità – si riservava di decidere.
Con ordinanza emessa in data 12 novembre 2025 ed a scioglimento della riserva precedentemente assunta, il
Presidente - esaminati gli atti e i documenti di causa e ritenuta la causa matura per la decisione – la rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 2 dicembre 2025, disponendo che la stessa si svolgesse in forma cartolare.
Alla predetta udienza, il Presidente – nelle qualità sopra menzionate – preso atto del deposito, a cura della sola parte ricorrente, delle note conclusive di trattazione scritta sostitutive della detta udienza, tratteneva effettivamente la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere confermata la declaratoria di contumacia di , non Controparte_1 costituitosi in giudizio nonostante la regolarità della notifica espletata bei suoi riguardi.
2. Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi (da desumersi dalle dichiarazioni di parte ricorrente contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, nonché da quelle rese in udienza, e dall'atteggiamento disinteressato di parte resistente a costituirsi) evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
3. Quanto alla richiesta di addebito, come è noto, nel giudizio di separazione, il coniuge che richiede l'addebito a carico dell'altro coniuge è gravato dall'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la convivenza.
È – invece - onere dell'altro coniuge eccepire l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda.
Pertanto, ove sia dedotto ma non dimostrato il comportamento del coniuge violativo dei doveri derivanti dal matrimonio, è esclusa l'adozione della pronuncia di separazione con addebito.
La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 31765 del 10 dicembre 2024, ha ribadito un principio fondamentale in materia di addebito della separazione coniugale: ovvero, le violenze fisiche, anche quando si concretano in
3 4
un unico episodio, costituiscono una grave violazione dei doveri matrimoniali e possono determinare l'addebito della separazione al coniuge autore della violenza.
Ad ogni modo, in ambito civile, è sufficiente dimostrare la violenza attraverso testimonianze, referti medici o altri elementi che provino l'esistenza di comportamenti aggressivi all'interno della relazione, a prescindere dell'eventuale giudizio penale che si muove su un piano distinto da quello civile.
La Suprema Corte ha – inoltre - ribadito in più occasioni che le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare - di per sé sole - non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse.
Il loro accertamento esonera pertanto il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione - ai fini dell'adozione delle relative pronunce – con il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cassazione civile sez. I, 24/10/2022, n.31351).
Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha puntualmente dimostrato le condotte violente – fisiche e verbali
– poste in essere dal sig. . CP_1
La ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio, ha persino aggiunto “la sig.ra Vive ormai in clima Pt_1 di paura e di costante agitazione perché il sig. potrebbe diventare violento sia con lei che con i Per_5 bambini” alludendo ad ipotesi future e non opportunamente circostanziate.
Pertanto, va rigettata la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente nei confronti del sig.
, anche se concretatasi in un unico episodio lamentato in denuncia, peraltro non particolarmente CP_1 grave o significativo. Per_ 4. La presente pronuncia concerne – inoltre - l'affidamento dei figli minori , e oltre la Per_2 Per_3 regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario-figli minori, il mantenimento degli stessi e il mantenimento del coniuge economicamente più debole.
Per quanto concerne il regime di affidamento dei figli minori giova rammentare, anche in punto di diritto, che l'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori ed una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, oltre che dei compiti di cura e mantenimento della prole.
All'affidamento condiviso si può – invero - derogare nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti - nei confronti di uno dei genitori - una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale - appunto - da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (vedi, ex multis, Cass., 18 giugno 2008, n. 16593).
Il non adempiere al mantenimento – infatti, nei termini di cui in premessa - incide in senso negativo sulla vita dei figli, non solo in senso materiale, ma anche sotto il profilo morale, in quanto sintomatico dell'indisponibilità del genitore inadempiente a soddisfare le esigenze di vita dei figli.
4 5
Tra i casi giudiziari più recenti in cui i giudici hanno disposto l'affidamento esclusivo, ci sono – inoltre - quelli in cui un genitore è totalmente assente dalla vita familiare, essendosi reso irreperibile da tempo e non avendo nemmeno partecipato al giudizio, come in fondo nel caso in esame (Tribunale Milano, 20/06/2018, n. 6910).
Tali comportamenti vengono interpretati come una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Alcune sentenze di merito hanno precisato che “il genitore che non mostra interesse per i propri figli, violando sistematicamente gli obblighi di cura e di sostegno, in particolare esercitando in modo discontinuo il diritto di visita e non adempiendo al mantenimento, è escluso dall'affidamento” (Tribunale di Trapani, sentenza n.
5/2023). Per_ Detto questo, in merito all'affidamento di e deve ritenersi che l'atteggiamento di totale Per_2 Per_3 disinteresse del sig. nei confronti dei figli si è evidenziato esclusivamente nella sua contumacia, CP_1 sintomatica della volontà di non partecipare al giudizio;
tale contegno appare in fatto senza dubbio finalizzato a non addivenire ad alcuna condizione concordata, oltre che della sicura volontà di non opporsi alla separazione.
Allo stesso tempo, nonostante ciò, non sono emersi nel corso del giudizio profili di specifica inidoneità o di oggettivo impedimento dei genitori tali da giustificare l'affidamento dei figli minori ad uno di essi in via esclusiva, dunque, può essere senz'altro disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei minori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e disgiunto per le sole questioni di ordinaria amministrazione;
ed invero, i contegni ostativi lamentati non sono stati provati – neanche in forma documentale
– e neanche sono stati addotti mezzi di prova orali in tal senso valutabili;
infatti, l'audizione della figlia minore appare superflua dal momento che, la ricorrente stessa, non ha assunto specifici motivi di inidoneità Per_1 genitoriale del resistente, non lamentando alcun episodio di conflitto padre-figli ma solo tra gli stessi coniugi;
essa – peraltro – potrebbe documentare una situazione di crisi coniugale già in atto, non disattesa e neanche contestata, e la sua audizione appare a maggior ragione del tutto superflua, anche nel caso in cui si fosse dovuta sostanziare nella descrizione di comportamenti paterni significativamente violenti o comunque palesemente ostativi, che la madre stessa ha in prima persona delimitato a sparuti episodi e ad atteggiamenti non condivisibili ma ancora non di estrema gravità.
Ritiene pertanto il Collegio che la contumacia, nei termini di cui in premessa, appaia contegno neutro e non univoco in direzione di un preteso affido di natura esclusiva considerate, inoltre, le dichiarazioni della madre ricorrente che non hanno mai fatto allusioni a problematiche circa il rapporto padre-figli.
Tutto quanto sopra esposto, non essendo emersi nel corso del giudizio profili di specifica inidoneità o di oggettivo impedimento dei genitori tali da giustificare l'affidamento dei figli minore ad uno di essi in via esclusiva, può essere senz'altro disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei minori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e disgiunto per le sole questioni di ordinaria amministrazione.
Va confermato, dunque, quanto affermato dalla prevalente (e pienamente condivisibile giurisprudenza nella sedes materiae), secondo cui: “il solo conflitto tra genitori non basta a giustificare l'affidamento esclusivo”.
La collocazione abitativa dei minori sarà sempre presso il domicilio materno, in virtù della contumacia del
5 6
resistente e in considerazione della presumibile maggiore dedizione della genitrice ai compiti e alle esigenze di cura dei figli, unitamente – anche in tal caso – della specifica domanda avanzata dalla madre naturale.
5. Con riferimento al regime degli incontri padre-figli, occorre evidenziare che il resistente non ha avanzato alcuna richiesta in merito, data la contumacia dello stesso, mentre la madre ha chiesto che i predetti incontri avvengano in modalità protetta.
L'articolo 5-bis della legge 184/1983, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 (riforma Cartabia) riguarda l'affidamento dei minori ai servizi sociali del comune di residenza del minore.
La norma stabilisce condizioni e modalità per disporre tale affidamento, distinguendo due tipologie: 1)
Affidamento con compiti di vigilanza e supporto che non limita la responsabilità genitoriale;
2) Affidamento con limitazione della responsabilità genitoriale.
La prima tipologia – tipo di intervento richiesto dalla ricorrente – si applica in caso di genitori in difficoltà educativa o relazionale, nonché di conflittualità elevata, che rischiano di compromettere il benessere dei minori.
Ebbene, anche in questo caso, si deve tener conto che la ricorrente non ha fatto cenno ad alcuna difficoltà relazionale tra genitore e figli.
Pertanto, il padre potrà incontrare i figli minori, salvo differente accordo fra le parti e compatibilmente alle esigenze dei minori: due volte a settimana, il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola alle ore 20:00; durante le festività natalizie, pasquali e ponti infra-annuali sarà rispettata la modalità alternata, ovvero i minori, ad anni alterni, trascorreranno la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, lo stesso avverrà per il Capodanno e per l'Epifania nonché per i ponti primaverili ed infra-annuali e per le ulteriori festività.
I tempi e le modalità di frequentazione padre-figli sopraindicati potranno essere, comunque, modificati su accordo delle parti secondo uno spirito di collaborazione tra le stesse, tenuto conto, comunque, delle esigenze personali della minore e dei suoi preminenti interessi.
6. Con riguardo poi alle statuizioni di carattere economico, occorre rilevare che dovrà essere posto a carico del Per_ resistente quale genitore non collocatario l'assegno di mantenimento mensile per i figli , e Per_2
Per_3
Il dovere di mantenere i figli minori (e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti) è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
Ebbene, con specifico riferimento al “quantum” del contributo per il mantenimento del figlio minore, si evidenzia che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
Nel caso de quo, tenuto conto delle condizioni economiche e reddituali delle parti, sulla base delle dichiarazioni
6 7
della ricorrente all'udienza del 28/10/2025: “sono diplomata ragioniera ma ho lavorato quando ero più giovane;
attualmente non lavoro da molti anni e mi dedico alla famiglia;
ADR: mio marito è titolare di un autofficina ed autolavaggio;
è titolare con partita IVA e non so quanto guadagna;
ha dichiarato € 3.000,00 ma la cosa mi pare impossibile”, appare equo determinare in € 450,00 al mese il contributo mensile che
[...]
dovrà versare alla ricorrente per il sostentamento dei figli minori – in ragione di € 150,00 cadauno – CP_1 il tutto comunque entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e rivalutazione annuale secondo gli indici calcolati dall'ISTAT.
Inoltre, le spese straordinarie per i figli minori (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate tra le parti e documentate.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
7 8
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
7. Quanto al contributo di mantenimento dei coniugi, giova osservare che i presupposti del diritto al mantenimento nel giudizio di separazione dei coniugi, oltre che nella non addebitabilità della separazione al coniuge in cui favore viene disposto il mantenimento, consistono nella mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, tenuto conto della situazione patrimoniale complessiva, comprendente oltre i redditi in denaro anche le capacità di guadagno, intese in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita.
In particolare, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, compatibilmente con l'aggravio di spese che questa determina per il nucleo familiare, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve poi tener conto di elementi fattuali di ordine economico - o comunque - apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. Civ., sez. I, n. 14840 del 27/6/2006); non è necessario, inoltre, l'accertamento del preciso ammontare dei rispettivi redditi e patrimoni, ma è, comunque, indispensabile un'attendibile ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti (cfr. per tutte Cass. n. 25618/2007, Cass. n.
16575/2008).
Ciò premesso in iure, si osserva in facto che, nel caso di specie, dalle dichiarazioni della ricorrente emerge che la stessa ha rinunciato ad una occupazione lavorativa per occuparsi del ménage familiare e che il sig. CP_1
è titolare di un'autofficina; pertanto, appare equo porre a carico del resistente un assegno pari ad euro 100,00 a titolo di mantenimento del coniuge economicamente più debole, da versare alla sig.ra entro il 5 di Pt_1 ogni mese.
8. Quanto all'assegnazione della casa coniugale, l'art. 337 sexies c.c., rubricato “Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza” statuisce che “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”.
L'assegnazione della casa familiare risponde, dunque, all'esigenza, costituzionalmente garantita, di conservare
8 9
al meglio l'habitat domestico, inteso come “il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”; essa è, quindi, finalizzata esclusivamente alla tutela della prole e dell'interesse di questa a rimanere nell'ambiente casalingo in cui è cresciuta, mentre non ha funzione di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole. Anche la Suprema Corte, con l'ordinanza 2 agosto
2023 n. 23501, chiarisce che lo scopo dell'attribuzione del godimento dell'abitazione familiare consiste nel non modificare l'habitat domestico dei figli e il contesto relazionale e sociale ove essi hanno vissuto prima del sorgere del conflitto tra i genitori.
Ne consegue che, ove la casa familiare funga da abitazione principale per i minori la stessa debba essere assegnata al genitore collocatario.
Nel caso di specie, la casa familiare sita in Serrastretta (CZ), via Giacomo Leopardi, n. 16, deve essere assegnata alla sig.ra quale genitore collocatario dei figli minori;
l'abbandono se non immediato – potrà e dovrà Pt_1 intervenire non oltre il 10 del mese di gennaio 2026.
9. Va inoltre scrutinata la domanda avanzata dalla parte ricorrente di pronuncia – immediatamente ed inaudita altera parte o definitivamente con la pronuncia di merito – degli ordini di protezione di cui all'art. 473.bis.69 ss. c.p.c.
Si osserva allora che – ai sensi di legge – “con il decreto di cui all'articolo 473 bis 69 il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone
l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario dell'ordine di protezione, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro o di salute.
Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui al primo e al secondo comma, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore
a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte o, in presenza di minori, del pubblico ministero, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario”; inoltre: “con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario”.
Osserva il Tribunale che, in mancanza di specifica dimostrazione sul punto, deve essere rigettata la domanda della ricorrente di adozioni di 'misure cautelari', non essendo a tal proposito sufficienti le singole condotte denunciate, come premesso solo potenzialmente pericolose.
10. Quanto alle spese di lite, considerata la natura della controversia, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così decide:
1) DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
9 10
2) PRONUNCIA la separazione personale tra – CF - e Parte_1 C.F._1
- CF – (matrimonio secondo il rito civile celebrato in Controparte_1 C.F._3
Decollatura in data 02/12/20212, atto n.3, parte I, anno 2012);
3) ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello stato civile competente del Comune competente per l'annotazione;
4) AUTORIZZA i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_
5) AFFIDA i figli minori , e ad entrambi i genitori, collocandoli presso il Per_2 Per_3 domicilio materno, con esercizio congiunto della potestà genitoriale per le questioni di maggiore interesse e disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione, e regola le frequentazioni tra padre e figli come in parte motiva;
6) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'assegno mensile di € 400,00 (quattrocentocinquanta,00), quale contributo al mantenimento dei figli minori, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria periodica alla luce degli indici
ISTAT di inflazione monetaria;
7) PONE a carico di entrambi i genitori al 50% le spese di carattere straordinario, di cui in motivazione, Per_ necessarie per i figli , e Per_2 Per_3
8) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'assegno mensile di € 100,00 (cento,00), quale contributo al mantenimento del coniuge economicamente più debole;
9) ASSEGNA la casa coniugale sita in Serrastretta (CZ), via Giacomo Leopardi, n. 16, a
[...]
quale genitore collocatario dei figli minori, con ordine di rilascio nei termini di cui in Pt_1 motivazione.
10) RIGETTA le domande di addebito della separazione e di emissione dei provvedimenti di ordini di protezione avanzati dalla ricorrente;
11) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 02/12/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
10