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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 08/07/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
RG. n. 3968 del 2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa EF NO, nella causa tra:
, Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. MILANI ALESSANDRO;
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. TUMINELLI MARIA ANTONIETTA;
all'udienza dell'08/07/2025 ha pronunciato la seguente
sentenza
Respinge il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.350,00 oltre IVA, CPA e spese generali forfettarie come per legge;
Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U., in CP_1 favore della dott.ssa liquidate in euro 580,00 oltre Parte_2
IVA se dovuta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella persona CP_1
1 del legale rappresentante, ed ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nel quale ella aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti (ex L. 406/1968, L. 382/70, L. 508/1988).
Nell'ambito di tale procedimento il C.T.U. nominato dal Giudice ha negato la sussistenza dei suddetti requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio richiesto.
La parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione avverso la perizia del consulente tecnico.
Ha poi presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio indicato con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e con la condanna dell' al pagamento dei ratei dovuti. CP_1
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso della odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va respinta secondo quanto accertato nel corso del giudizio.
Il Consulente del giudice ha accertato che il ricorrente a causa delle infermità rilevate è da considerare cieco parziale e non assoluto.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti
2 risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
In conclusione la parte ricorrente non ha diritto al beneficio richiesto.
Le spese processuali vanno poste a carico di parte ricorrente in ragione dell'esito della lite, tenuto conto che il ricorrente non ha dimostrato che il reddito imponibile IRPEF del proprio nucleo familiare non supera il doppio del reddito stabilito dagli artt.76, 1°, 2° e 3° comma, e 77 del D.P.R. 30.5.2002, n. 115.
Le spese di C.T.U. vengono poste a carico dell' CP_1
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Frosinone, 08/07/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa EF NO
3
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa EF NO, nella causa tra:
, Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. MILANI ALESSANDRO;
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. TUMINELLI MARIA ANTONIETTA;
all'udienza dell'08/07/2025 ha pronunciato la seguente
sentenza
Respinge il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.350,00 oltre IVA, CPA e spese generali forfettarie come per legge;
Pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U., in CP_1 favore della dott.ssa liquidate in euro 580,00 oltre Parte_2
IVA se dovuta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella persona CP_1
1 del legale rappresentante, ed ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nel quale ella aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti (ex L. 406/1968, L. 382/70, L. 508/1988).
Nell'ambito di tale procedimento il C.T.U. nominato dal Giudice ha negato la sussistenza dei suddetti requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio richiesto.
La parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione avverso la perizia del consulente tecnico.
Ha poi presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio indicato con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e con la condanna dell' al pagamento dei ratei dovuti. CP_1
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso della odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va respinta secondo quanto accertato nel corso del giudizio.
Il Consulente del giudice ha accertato che il ricorrente a causa delle infermità rilevate è da considerare cieco parziale e non assoluto.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti
2 risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
In conclusione la parte ricorrente non ha diritto al beneficio richiesto.
Le spese processuali vanno poste a carico di parte ricorrente in ragione dell'esito della lite, tenuto conto che il ricorrente non ha dimostrato che il reddito imponibile IRPEF del proprio nucleo familiare non supera il doppio del reddito stabilito dagli artt.76, 1°, 2° e 3° comma, e 77 del D.P.R. 30.5.2002, n. 115.
Le spese di C.T.U. vengono poste a carico dell' CP_1
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Frosinone, 08/07/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa EF NO
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