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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 5211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5211 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa
Giuseppina Valiante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7126/2022 R.G. e vertente
TRA
C.F. , residente in San Cipriano Picentino (SA) alla Parte_1 C.F._1 via Tora di Pezzano n.75, rapp.ta e difesa dall'avv. Salvatore Festa, (C.F. - P. C.F._2
Iva ), presso il quale elettivamente domicilia in Salerno alla Via A. Giudice n.6, P.IVA_1 giusta mandato in calce al presente atto;
OPPONENTE
Avv.to nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 CP_2 C.F._3 procuratore di se stesso, elettivamente domiciliato in Salerno, alla Piazza Principe Amedeo Nr.1, presso e nel proprio studio, il quale dichiara di volere tutte le comunicazioni all' indirizzo pec:
.salerno.it, ovvero al numero di fax 0892966003. Email_1 CP_3
OPPOSTO
Oggetto: liquidazione compenso avvocato
Conclusioni: come da verbale di udienza del 17.09.2025
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio l'avv. Parte_1 CP_4 per spiegare opposizione avverso il decreto ingiuntivo recante il N.1638/2022 - R.G. n.
[...] 5345/2022, emesso in data 23.06.2022 dal Giudice del Tribunale di Salerno, notificato ex art.140
c.p.c. con avviso immesso in cassetta postale in data 13.07.2022 e ritirato in data 21.07.2022, per la somma di € 11.223,48= oltre interessi legali e spese occorrende;
decreto ingiuntivo richiesto ed emesso in relazione al compenso professionale spettante per l'attività difensiva svolta dall'avv. nell'interesse di e , nell'ambito del giudizio da CP_2 Parte_1 Controparte_5 questi promosso innanzi al Tribunale di Salerno, in danno dell' Avv.to e della CP_6
Dott.ssa Santoro Luigia, con atto di citazione del 16 aprile 2014, mirante a sentirli condannare a rimuovere i pannelli fotovoltaici installati sul tetto, e/o arretrarli con il risarcimento dei danni – incarico conclusosi con rinuncia del 04.11.2019, comunicata a mezzo di raccomandata.
Con la spiegata opposizione l'attrice contestava esclusivamente il “quantum debeatur” richiesto a titolo di compenso dall'opposto, ritenendo sproporzionata la somma richiesta a fronte dell'attività svolta.
L'opponente evidenziava, in primo luogo , quanto al valore effettivo della controversia, che esso doveva ritenersi determinato e non determinabile, posto che, in corso di causa, vi era stata una precisazione del valore di causa come accertato all'esito di accertamento tecnico e/o consulenza tecnica di ufficio.
Quanto alla fase istruttoria, l'opponente evidenziava che il giudicante evidenziava nella ordinanza istruttoria che il difensore non aveva articolato per gli assistiti prova orale, reputando necessaria la nomina di ctu;
evidenziavano che il difensore non aveva articolato le richieste di propri mezzi istruttori/prove testimoniali e documenti giustificativi alla domanda introduttiva, limitandosi a partecipare alla CTU disposta dal Magistrato anche e soprattutto per le pretese carenze probatorie della domanda introduttiva.
L'opponente evidenziava che il difensore, a seguito della rinuncia al mandato, non aveva svolto alcuna attività nella fase decisionale.
Tanto premesso, l'opponente così concludeva: “- In via Principale, accogliere il presente atto di opposizione/citazione e per l'effetto annullare e/o dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo
N.1638/2022, recante il numero di R.G.5345/2022, emesso dal Tribunale di Salerno, in persona del
Giudice dott. Corrado D'Ambrosio in data 23./06/2022, notificato ex art 140 cpc il 13/07/2022 e ritirato il 21/07/2022. - Accertare il giusto ed equo compenso professionale spettante all'Avv.
dovuto dalla sig. ra rispetto all'attività professionale eseguita, CP_4 Parte_1 sulla base degli elementi forniti con il presente atto e dagli stessi atti esibiti e prodotti dalla parte opposta, applicando il D.M. in vigore, riservandosi di agire in separata sede, con giudizio autonomo, per accertare la responsabilità professionale dell'Avv. all'esito del giudizio in CP_2 corso;
- Con vittoria di spese e competenze legali per il presente procedimento, IVA, CAP, e rimborso forfettario, da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario, in sentenza munita di clausola esecutiva, come per legge”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposto, con comparsa di costituzione e riposta, con cui eccepiva la infondatezza della opposizione e deduceva che, per il pagamento delle competenze professionali si rivolse al Consiglio dell'Ordine degli AT di Salerno, con istanza del 31 gennaio 2021 ed il Consiglio dell'Ordine, nella seduta del 27 gennaio 2022, espresse il parere ai sensi del regolamento sul procedimento di ordinamento delle parcelle approvato sulla tornata consiliare del 12 febbraio 2018. Deliberò che all'avv. spettavano gli onorari secondo la CP_2 seguente tabella:
Autorità giudiziaria: Tribunale di Salerno (R.G.445/2014).
Parametro normativo di riferimento: D.M. 55/2014.
Valore della controversia: indeterminabile.
Complessità: alta.
euro 2.430,00 Parte_2
FASE INTRODUTTIVA euro 1.550,00
euro 5.400,00 Parte_3
Totale onorari euro 9,380,00
Maggiorazioni spese generali euro 1407,00 totale euro 10,787,00
Oltre rimborso spese vive e accessori di legge,
e datava, Salerno 8/3/2022
SPECIFICA
Diritti sul compenso euro 323,62, diritti di segreteria euro 500,00, contributo opera C. euro Per_1
107,87, per un totale di euro 436,48 oltre marche, bolli, e diritti per la redazione della stessa, in totale sono €.11.223,48, (euro 10.787,00 + euro 436,48).
L'opposto chiedeva il rigetto della opposizione, con conferma del monitorio e vittoria di spese, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.
Disposto dal precedente istruttore il mutamento del rito, la causa perveniva all'udienza del
17.09.2025, allorché era assegnata in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Va in primo luogo evidenziato che non è in contestazione il conferimento del mandato e lo svolgimento dell'incarico, che, dunque, possono ritenersi pacifici.
Occorre muovere, ai fini della corretta liquidazione del compenso dovuto, dalla considerazione della natura della domanda articolata nel giudizio r.g. 4451/14, Tribunale di Salerno, domanda che, stante il tenore delle conclusioni, va qualificata alla stregua di una negatoria servitutis;
trattasi, quindi, alla stregua dell'ultimo comma dell'art. 15 c.p.c., di causa di valore indeterminabile.
Non rileva, in contrario, quanto concluso dal c.t.u., non potendo, invero, scalfire esso la causa petendi sottesa alla proposta domanda.
Risulta documentato il deposito di memoria 183, co. 6 c.p.c. n. 1, nella quale l'avv. articolava CP_2 istanza di nomina di ctu, non essendo effettivamente necessario articolare prova orale – posto che lo stato dei luoghi e la collocazione dei pannelli erano incontestati. Lo stesso giudice istruttore, invero, riteneva irrilevante la prova articolata dalla controparte.
Risulta documentato il deposito della seconda memoria, nella quale l'avv. rimarcava CP_2
l'esigenza di nomina di ctu, per la descrizione dei luoghi e la indicazione delle opere necessarie per il ripristino dello stato quo ante.
Ancora, vi è prova della redazione di terza memoria 183, co. 6 c.p.c., con la quale l'avv. si CP_2 opponeva alle istanze istruttorie di controparte, insistendo per la nomina del c.t.u.
Siccome la rinuncia al mandato risale al 2019, deve trovare applicazione il d.m. 55/2014 nella formulazione ratione temporis vigente.
Lo scaglione di riferimento non può che essere quello indeterminabile di bassa complessità.
Invero, la vicenda non ha richiesto la trattazione di questioni controverse in giurisprudenza o di particolare difficoltà, tanto che la stessa ha trovato risoluzione empirica sulla scorta dei rilievi della situazione di fatto da parte del ctu, che hanno evidenziato l'assenza di uno sconfinamento in proiezione dei pannelli sulla porzione di tetto dei confinanti.
Sulla scorta di tanto, applicando i parametri medi, spettano per la fase di studio € 1.701,00; per la fase introduttiva € 1.204,00; per la fase istruttoria € 1.806,00.
Il totale dovuto ammonta ad € 4.711,00 oltre iva e cpa.
Il prospetto liquidabile sarà il seguente:
Compenso tabellare € 4.711,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 706,65
CA AT ( 4% ) € 216,71
Totale imponibile € 5.634,36
IVA 22% su Imponibile € 1.239,56
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 6.873,92
Su tale importo sono dovuti interessi legali dal dì della costituzione in mora sino al soddisfo.
Le spese del presente procedimento, in considerazione dell'accoglimento quantitativamente inferiore al domandato della domanda, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Giuseppina Valiante, pronunciando definitivamente sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie, in parte qua, la domanda e per l'effetto, condanna al Parte_1 pagamento in favore dell'avv. della somma di 6.873,92, oltre interessi al CP_4 saggio legale dal dì della messa in mora al soddisfo;
2) Compensa le spese di lite del presente procedimento.
Salerno, 19.12.2025
Il GU
Dr.ssa Giuseppina Valiante