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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 19/12/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 459/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 459/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. MARCO Controparte_1
VA con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. FEDERICA CP_2
FIOCCHI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22.03.2025 ha chiesto la pronuncia della Controparte_1 separazione personale dal coniuge, , esponendo di aver contratto CP_2 matrimonio il 09.09.2006 in Terni (TR) e che dall'unione sono nati i figli: in data 07.06.2007 e in data 26.06.2008 entrambi studenti, precisando che è Persona_1 Persona_2 Per_1 nata con una malformazione congenita per la quale è stata riconosciuta invalida con assegno di frequenza di € 340,00 mensili. La ricorrente ha rappresentato di svolgere attività lavorativa come impiegata con contratto di apprendistato part time e a termine con stipendio mensile netto di € 1.200,00, mentre il resistente, dipendente con qualifica di “quadro” percepirebbe uno stipendio mensile netto di circa € 2.500,00, oltre a vari benefit. La ricorrente ha dedotto, a fondamento della domanda, che l'unione familiare sarebbe cessata e la serenità coniugale venuta meno per incomprensioni che avrebbero allontanato l'intesa necessaria per la prosecuzione del rapporto matrimoniale, precisando che nel corso del 2024 il marito avrebbe trasferito altrove la propria residenza. La ricorrente ha esposto che il non verserebbe CP_2 alcun importo a titolo di contributo al mantenimento, né per lei né per i figli, limitandosi a rimborsare le spese che la stessa anticipa per la famiglia nella misura del 50%. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto pronunciare la separazione personale dei coniugi, con affidamento congiunto dei figli minori e collocamento presso la madre, assegnare la casa familiare a sé, disporre modalità di frequentazione padre figli in autonomia e, in ogni caso, almeno un giorno infrasettimanale con il padre con pernotto e un fine settimana con pernotto a settimane alterne, con impegno del padre ad occuparsi delle attività extra scolastiche dei figli in pari misura, con disciplina delle festività natalizie e pasquali in modalità alternata così come per i periodi estivi, disporre la corresponsione del contributo al mantenimento in favore della stessa determinato in
€ 300,00 e di € 500,00 per ciascun figlio, oltre Istat annuale, oltre all'80% a carico del padre delle spese straordinarie per i figli, con assegnazione dell'assegno unico universale interamente alla ricorrente, confermando che l'indennità di frequenza della figlia continuerà ad essere Per_1 accreditata sul c/c della madre che provvederà a gestirla mediante versamento nei PAC accesi presso banca MPS, disporre che l'autovettura VW Polo, targa EW335EA, rimarrà in uso esclusivo del marito, con conseguenti spese e cura a carico dello stesso, con conferma che il pagamento del mutuo della casa coniugale e la polizza al medesimo collegata, continuerà ad essere pagato al 50% tra i coniugi;
con vittoria di spese.
Si è costituito non opponendosi alla domanda di separazione, CP_2 sussistendone i presupposti, ma contestando tutto quanto ex adverso dedotto e precisando di essere sempre stato un buon padre e di essersi trasferito in altra abitazione per lo sfavorevole clima cretosi, essendo venuto meno ogni affectio coniugalis. ha rappresentato di essere CP_2 impiegato presso azienda privata con qualifica di “quadro”, con una retribuzione mensile di circa € 2.450,00, ma di essere gravato dai costi di trasporto e di locazione dell'immobile ove si è trasferito e di avere sempre corrisposto, ogni mese e su richiesta della , le somme per CP_1 le necessità, le spese mediche, scolastiche e ricreative dei figli. Tanto premesso, il resistente ha concluso chiedendo la pronuncia della separazione, con emissione di sentenza sullo status, disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla che vi vivrà unitamente ai figli, CP_1 prevedendo che il pagamento del mutuo resti ripartito al 50% tra le parti, con affidamento congiunto dei figli, tenuto conto dell'età della figlia prossima alla maggiore età, Per_1 prevedendo la corresponsione delle somme degli assegni familiari, in favore di Per_1 direttamente alla stessa, mentre per il figlio , alla madre, e ponendo a suo carico la Per_2 corresponsione dell'importo mensile di € 250,00 per ciascun figlio da versarsi: quanto alla figlia direttamente alla stessa, quanto al figlio alla madre e fino alla maggiore età, oltre Per_1 Per_2
Istat annuale e al 50% delle spese straordinarie, chiedendo il rigetto della richiesta di contributo al mantenimento per la ricorrente dalla stessa formulata;
con vittoria di spese e competenze.
All'udienza dinanzi alla Presidente delegata sono comparse le parti dichiarando:
, di vivere in immobile in comproprietà tra le parti gravato da rata di Controparte_1 mutuo di circa € 300,00 pagato al 50% tra le parti, di svolgere la professione di impiegata con reddito mensile netto di € 1.200 per 13 mensilità e di avere, e di essere proprietaria del 50% della casa familiare;
di vivere in immobile in locazione con canone di € 323,00, oltre spese CP_2 condominiali per € 65,00, di svolgere la professione di quadro aziendale con reddito mensile netto di € 2.400 per 14 mensilità e di essere proprietario del 50% della casa familiare.
All'esito dell'udienza la Presidente delegata, ha formulato, quale proposta conciliativa, i provvedimenti provvisori emessi, affidando il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, disponendo che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio, salvo diverso accordo tra le parti, un pomeriggio a settimana con pernottamento e a fine settima alternati, nonché per 15 giorni durante le vacanze estive e per metà delle vacanze natalizie e pasquali, assegnando la casa familiare alla ricorrente, ponendo a carico del padre contributo al mantenimento dei figli di euro 350,00 mensili per ciascun figlio (700,00 euro complessivi), oltre Istat annuale, oltre al 70% delle spese straordinarie per i figli a carico del padre determinate come da protocollo in suo presso l'intestato Tribunale, ponendo a carico del resistente contributo per il mantenimento della ricorrente per euro 100,00 mensili, oltre Istat annuale.
Alla successiva udienza le parti hanno dichiarato di accogliere la proposta conciliativa formulata dalla Presidente delegata, con richiesta di decisione della causa e rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. e accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- Dichiarare la separazione tra le parti;
- Affidamento del figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione materna;
- il padre vedrà e terrà con sé il figlio salvo diverso accordo tra le parti un pomeriggio a settimana con pernottamento e a fine settima alternati nonché per 15 giorni durante le vacanze estive e per metà delle vacanze natalizie e pasquali;
- assegnazione della casa familiare alla ricorrente con voltura delle utenze qualora intestate al resistente con tassa rifiuti totalmente a carico della ricorrente e ulteriori tasse e spese straordinarie legate alla proprietà al 50% tra le parti;
- pone a carico del padre contributo al mantenimento dei figli per euro 350,00 mensili per ciascun figlio (700,00 euro complessivi) da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di marzo 2025 (data della domanda) detratti gli importi già corrisposti, oltre Istat annuale;
- pone a carico del padre contributo pari al 70% delle spese straordinarie per i figli determinate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale precisando che dalla data in cui la figlia conseguirà la patente alla stessa sarà data in uso l'automobile attualmente cointestata tra le parti e da quel momento le spese per l'auto ordinarie e straordinarie comprese eventuali sanzioni amministrative saranno condivise tra i genitori (70% padre e 30% madre); al momento del conseguimento della patente del figlio secondogenito l'auto sarà utilizzata anche dallo stesso con i costi ripartiti alle medesime modalità;
- le parti si accordano affinché il 100% dell'assegno unico per il figlio minore venga percepito dalla madre fino al raggiungimento della maggiore età del ragazzo (26.06.2026) e che da tale data l'assegno unico verrà percepito dal figlio come pure dalla figlia già maggiorenne verrà percepito direttamente dalla stessa dalla data in cui verrà formulata domanda all'Inps da parte della ragazza e fino a tale data la madre si impegna a corrispondere il 100% dell'AUU alla figlia;
- pone a carico del resistente contributo per il mantenimento della ricorrente per euro 100,00 mensili da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di marzo 2025 (data della domanda) detratti gli importi già corrisposti, oltre Istat annuale;
- le parti si accordano per trasferire l'automobile in comproprietà WV Polo tg EW335EA ai figli divenuti maggiorenni, precisando che tale trasferimento è funzionale alla risoluzione della separazione e che lo stesso verrà eseguito qualora le parti possano beneficiare dalla esenzione tributaria prevista nel caso di trasferimenti che avvengano nell'ambito di procedimenti separativi”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio, acquisito il parere del PM depositato nel fascicolo telematico.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi, pertanto deve essere dichiara la separazione.
Le conclusioni congiunte delle parti formulate in accoglimento della proposta conciliativa della Presidente delegata sono da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e coniugi per CP_2 Controparte_1 matrimonio celebrato in Terni (TR) in data 09.09.2006 alle condizioni congiunte riportate in parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI (TR) (atto 92, parte II, serie A, dell'anno 2006); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 459/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. MARCO Controparte_1
VA con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. FEDERICA CP_2
FIOCCHI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22.03.2025 ha chiesto la pronuncia della Controparte_1 separazione personale dal coniuge, , esponendo di aver contratto CP_2 matrimonio il 09.09.2006 in Terni (TR) e che dall'unione sono nati i figli: in data 07.06.2007 e in data 26.06.2008 entrambi studenti, precisando che è Persona_1 Persona_2 Per_1 nata con una malformazione congenita per la quale è stata riconosciuta invalida con assegno di frequenza di € 340,00 mensili. La ricorrente ha rappresentato di svolgere attività lavorativa come impiegata con contratto di apprendistato part time e a termine con stipendio mensile netto di € 1.200,00, mentre il resistente, dipendente con qualifica di “quadro” percepirebbe uno stipendio mensile netto di circa € 2.500,00, oltre a vari benefit. La ricorrente ha dedotto, a fondamento della domanda, che l'unione familiare sarebbe cessata e la serenità coniugale venuta meno per incomprensioni che avrebbero allontanato l'intesa necessaria per la prosecuzione del rapporto matrimoniale, precisando che nel corso del 2024 il marito avrebbe trasferito altrove la propria residenza. La ricorrente ha esposto che il non verserebbe CP_2 alcun importo a titolo di contributo al mantenimento, né per lei né per i figli, limitandosi a rimborsare le spese che la stessa anticipa per la famiglia nella misura del 50%. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto pronunciare la separazione personale dei coniugi, con affidamento congiunto dei figli minori e collocamento presso la madre, assegnare la casa familiare a sé, disporre modalità di frequentazione padre figli in autonomia e, in ogni caso, almeno un giorno infrasettimanale con il padre con pernotto e un fine settimana con pernotto a settimane alterne, con impegno del padre ad occuparsi delle attività extra scolastiche dei figli in pari misura, con disciplina delle festività natalizie e pasquali in modalità alternata così come per i periodi estivi, disporre la corresponsione del contributo al mantenimento in favore della stessa determinato in
€ 300,00 e di € 500,00 per ciascun figlio, oltre Istat annuale, oltre all'80% a carico del padre delle spese straordinarie per i figli, con assegnazione dell'assegno unico universale interamente alla ricorrente, confermando che l'indennità di frequenza della figlia continuerà ad essere Per_1 accreditata sul c/c della madre che provvederà a gestirla mediante versamento nei PAC accesi presso banca MPS, disporre che l'autovettura VW Polo, targa EW335EA, rimarrà in uso esclusivo del marito, con conseguenti spese e cura a carico dello stesso, con conferma che il pagamento del mutuo della casa coniugale e la polizza al medesimo collegata, continuerà ad essere pagato al 50% tra i coniugi;
con vittoria di spese.
Si è costituito non opponendosi alla domanda di separazione, CP_2 sussistendone i presupposti, ma contestando tutto quanto ex adverso dedotto e precisando di essere sempre stato un buon padre e di essersi trasferito in altra abitazione per lo sfavorevole clima cretosi, essendo venuto meno ogni affectio coniugalis. ha rappresentato di essere CP_2 impiegato presso azienda privata con qualifica di “quadro”, con una retribuzione mensile di circa € 2.450,00, ma di essere gravato dai costi di trasporto e di locazione dell'immobile ove si è trasferito e di avere sempre corrisposto, ogni mese e su richiesta della , le somme per CP_1 le necessità, le spese mediche, scolastiche e ricreative dei figli. Tanto premesso, il resistente ha concluso chiedendo la pronuncia della separazione, con emissione di sentenza sullo status, disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla che vi vivrà unitamente ai figli, CP_1 prevedendo che il pagamento del mutuo resti ripartito al 50% tra le parti, con affidamento congiunto dei figli, tenuto conto dell'età della figlia prossima alla maggiore età, Per_1 prevedendo la corresponsione delle somme degli assegni familiari, in favore di Per_1 direttamente alla stessa, mentre per il figlio , alla madre, e ponendo a suo carico la Per_2 corresponsione dell'importo mensile di € 250,00 per ciascun figlio da versarsi: quanto alla figlia direttamente alla stessa, quanto al figlio alla madre e fino alla maggiore età, oltre Per_1 Per_2
Istat annuale e al 50% delle spese straordinarie, chiedendo il rigetto della richiesta di contributo al mantenimento per la ricorrente dalla stessa formulata;
con vittoria di spese e competenze.
All'udienza dinanzi alla Presidente delegata sono comparse le parti dichiarando:
, di vivere in immobile in comproprietà tra le parti gravato da rata di Controparte_1 mutuo di circa € 300,00 pagato al 50% tra le parti, di svolgere la professione di impiegata con reddito mensile netto di € 1.200 per 13 mensilità e di avere, e di essere proprietaria del 50% della casa familiare;
di vivere in immobile in locazione con canone di € 323,00, oltre spese CP_2 condominiali per € 65,00, di svolgere la professione di quadro aziendale con reddito mensile netto di € 2.400 per 14 mensilità e di essere proprietario del 50% della casa familiare.
All'esito dell'udienza la Presidente delegata, ha formulato, quale proposta conciliativa, i provvedimenti provvisori emessi, affidando il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, disponendo che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio, salvo diverso accordo tra le parti, un pomeriggio a settimana con pernottamento e a fine settima alternati, nonché per 15 giorni durante le vacanze estive e per metà delle vacanze natalizie e pasquali, assegnando la casa familiare alla ricorrente, ponendo a carico del padre contributo al mantenimento dei figli di euro 350,00 mensili per ciascun figlio (700,00 euro complessivi), oltre Istat annuale, oltre al 70% delle spese straordinarie per i figli a carico del padre determinate come da protocollo in suo presso l'intestato Tribunale, ponendo a carico del resistente contributo per il mantenimento della ricorrente per euro 100,00 mensili, oltre Istat annuale.
Alla successiva udienza le parti hanno dichiarato di accogliere la proposta conciliativa formulata dalla Presidente delegata, con richiesta di decisione della causa e rinuncia ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. e accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- Dichiarare la separazione tra le parti;
- Affidamento del figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione materna;
- il padre vedrà e terrà con sé il figlio salvo diverso accordo tra le parti un pomeriggio a settimana con pernottamento e a fine settima alternati nonché per 15 giorni durante le vacanze estive e per metà delle vacanze natalizie e pasquali;
- assegnazione della casa familiare alla ricorrente con voltura delle utenze qualora intestate al resistente con tassa rifiuti totalmente a carico della ricorrente e ulteriori tasse e spese straordinarie legate alla proprietà al 50% tra le parti;
- pone a carico del padre contributo al mantenimento dei figli per euro 350,00 mensili per ciascun figlio (700,00 euro complessivi) da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di marzo 2025 (data della domanda) detratti gli importi già corrisposti, oltre Istat annuale;
- pone a carico del padre contributo pari al 70% delle spese straordinarie per i figli determinate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale precisando che dalla data in cui la figlia conseguirà la patente alla stessa sarà data in uso l'automobile attualmente cointestata tra le parti e da quel momento le spese per l'auto ordinarie e straordinarie comprese eventuali sanzioni amministrative saranno condivise tra i genitori (70% padre e 30% madre); al momento del conseguimento della patente del figlio secondogenito l'auto sarà utilizzata anche dallo stesso con i costi ripartiti alle medesime modalità;
- le parti si accordano affinché il 100% dell'assegno unico per il figlio minore venga percepito dalla madre fino al raggiungimento della maggiore età del ragazzo (26.06.2026) e che da tale data l'assegno unico verrà percepito dal figlio come pure dalla figlia già maggiorenne verrà percepito direttamente dalla stessa dalla data in cui verrà formulata domanda all'Inps da parte della ragazza e fino a tale data la madre si impegna a corrispondere il 100% dell'AUU alla figlia;
- pone a carico del resistente contributo per il mantenimento della ricorrente per euro 100,00 mensili da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di marzo 2025 (data della domanda) detratti gli importi già corrisposti, oltre Istat annuale;
- le parti si accordano per trasferire l'automobile in comproprietà WV Polo tg EW335EA ai figli divenuti maggiorenni, precisando che tale trasferimento è funzionale alla risoluzione della separazione e che lo stesso verrà eseguito qualora le parti possano beneficiare dalla esenzione tributaria prevista nel caso di trasferimenti che avvengano nell'ambito di procedimenti separativi”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio, acquisito il parere del PM depositato nel fascicolo telematico.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi, pertanto deve essere dichiara la separazione.
Le conclusioni congiunte delle parti formulate in accoglimento della proposta conciliativa della Presidente delegata sono da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e coniugi per CP_2 Controparte_1 matrimonio celebrato in Terni (TR) in data 09.09.2006 alle condizioni congiunte riportate in parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI (TR) (atto 92, parte II, serie A, dell'anno 2006); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti