Articolo 56 della Legge 11 marzo 1972, n. 61
Articolo 55Articolo 57
Versione
6 aprile 1972
Art. 56. I residui attivi alla chiusura dell'eserci-
zio finanziario 1969 risultano stabiliti in. . L. 390.357.935.961 dei quali nell'esercizio 1970 furono riscossi
e versati. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 17.459.802.421
------------------ e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1970 . L. 372.898.133.540
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Entrata in vigore il 6 aprile 1972