Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00491/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01116/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1116 del 2023, proposto da
CO D'IC, OR D'IC, rappresentati e difesi dagli avvocati Pier Luigi Portaluri, Giorgio Portaluri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pierluigi Portaluri in Lecce, via M.R. Imbriani 36;
contro
Comune di Vernole, in persona del legale rappresentante pro tempore , Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , Unione dei Comuni Terre di Acaya e di Roca, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
IZ TO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 9239 del 4.9.2023 con la quale l'intimata il Comune di Vernole ha denegato l'istanza ex art. 36, d.P.R. n. 380/'01 e art. 167, d.lgs. n. 42/2004, presentata dai ricorrenti in data 11.7.2022 (acquisita al coevo prot. comunale con il n. 6896) con riferimento a “ modifiche nelle tramezzature interne, realizzazione di un “torrino scala” per l'accesso ai lastrici solari, variazione di alcune superfici finestrate esterne, realizzazione di pensiline esterne in legno con aggetto di limitata entità oltre al cambio di destinazione d'uso del piano terreno dell'abitazione ” sita a Vernole in località Case bianche (Villagio Oregon – zona Bregni);
- ove occorra, della p.e.c. del 4.9.2023 con la quale il Comune ha trasmesso ai ricorrenti la predetta nota prot. n. 9239/2023;
- della nota prot. n. 6227 del 21.6.2023 con la quale il Comune ha reso comunicazione ex art. 10 bis, l. n. 241/1990, in relazione alla predetta istanza prot. n. 6896/2022;
- ove occorra, della p.e.c. del 21.6.2023 con la quale il Comune ha trasmesso la predetta nota prot. n. 9239/2023;
- nonché di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce;
Vista la memoria dell’11 febbraio 2026, con la quale i ricorrenti dichiarano di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. EL CC e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- i ricorrenti, in qualità di proprietario e usufruttario di un immobile sito nel territorio del Comune di Vernole, hanno impugnato gli atti a mezzo dei quali l’amministrazione comunale ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 e dell’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. 42/2004 in relazione ad alcuni interventi edilizi eseguiti sull’immobile in difformità rispetto ai relativi titoli autorizzatori;
- il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce si è costituito in giudizio in data 10 novembre 2023 per resistere al ricorso; le altre parti destinatarie della notifica del ricorso, regolarmente intimate, non si sono costituite in giudizio.
Considerato che:
- all’udienza pubblica dell’8 ottobre 2025 la discussione è stata rinviata su richiesta dei ricorrenti, avendo rappresentato di aver provveduto alla presentazione di una nuova istanza di sanatoria alla luce della normativa sopravvenuta;
- in data 11 febbraio 2026 i ricorrenti hanno depositato una memoria con la quale hanno dato atto della favorevole conclusione del secondo procedimento di sanatoria e hanno dichiarato, pertanto, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, con richiesta di compensazione di spese.
Ritenuto che, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa ( ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2024, n. 4488), non può che prendersi atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa da parte dei ricorrenti con la memoria dell’11 febbraio 2026, dovendosi, pertanto, dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.
Ritenuto di dover compensare le spese di lite, conformemente alla richiesta di parte ricorrente e in ragione della natura formale della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN SC, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
EL CC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL CC | AN SC |
IL SEGRETARIO