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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Sesta civile in persona dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente rel. est. dott.ssa Maurizia Giusta Giudice dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 634 /2024 R.G. avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale su istanza presentata da nei confronti di (c.f. Parte_1 CP_1
) in persona del legale rapp.te pro tempore, società operante nel settore edile P.IVA_1
ascoltato il relatore in camera di consiglio;
rilevato
-che il ricorso è stato tempestivamente notificato a mezzo PEC, a cura della Cancelleria, in data
29.11.2024 per l'udienza del 07.01.2025
-che all'udienza del 07.01.2025 nessuno è comparso per società debitrice, mentre per la parte ricorrente è comparso il difensore, il quale ha dichiarato atto di non aver fatto verifiche ipotecarie sugli immobili appartenenti (secondo visura) alla debitrice e di non aver tentato pignoramenti di conti correnti o mobiliari, a seguito del decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto ex art. 647 c.p.c. anche in considerazione del modesto importo del credito;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCI in quanto impresa commerciale;
rilevato che lo stato di insolvenza della società debitrice si ricava da una pluralità di elementi sintomatici, rappresentati, nel caso concreto, dalle prove documentali prodotte a corredo del ricorso nonché dall'istruttoria procedimentale, da cui emerge che: 1) la società debitrice ha maturato un debito nei confronti della ricorrente accertato con procedimento monitorio conclusosi con la concessione del decreto ingiuntivo prodotto sub doc.5, non opposto e, pertanto, divenuto esecutivo (cfr. doc.6); a seguito della notifica del titolo esecutivo e, successivamente, del relativo precetto per un totale complessivo di € 14.167,46 (doc.3), la società
è rimasta, ciò nonostante, inerte;
2) risultano iscritti a ruolo debiti erariali per 250 mila euro;
3) non risulta depositato il bilancio di esercizio per l'annualità 2023; rilevato che dagli atti è emerso che l'impresa ha debiti scaduti ed esigibili non inferiori a € 264.470,66 di cui € 14.167,46 nei confronti della ricorrente ed € 250.303,20 nei confronti dell'Erario e, pertanto, superiori alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCI e che non sussistono i presupposti congiuntamente richiesti dall'art. 2 lett. d) per l'esonero dell'imprenditore commerciale da liquidazione giudiziale poiché l'attivo patrimoniale degli anni 2021 (3,2 milioni) e 2022 (1,5 milioni), i ricavi dell'anno 2022
(3,9 milioni) e l'indebitamento risultante dal bilancio 2022 (1,2 milioni), presuntivamente tuttora esistente, sono superiori al limite di legge;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 49 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. ) con CP_1 P.IVA_1
sede in Orbassano (TO), via Roma 47/A, in persona del legale rapp.te pro tempore Parte_2
[...]
nomina il dott. Enrico Astuni Giudice Delegato per la procedura;
nomina
Curatore il dott. che alla luce dell'organizzazione dello studio risulta allo stato in CP_2 grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
2 ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 7.5.2025 alle ore 15.00 nell'aula 65 del Tribunale (piano I, ingresso 8), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone
3 che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co.4, CCI.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Presidente
(dott. Enrico Astuni)
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