Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 222
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento

    La Corte ha rigettato la domanda in quanto l'atto di riscossione è stato preceduto da un avviso di accertamento esecutivo regolarmente notificato.

  • Rigettato
    Annullamento integrale delle sanzioni

    La Corte ha rigettato la domanda in quanto il ricorso è stato ritenuto infondato nel merito.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione della società Resistente_1 S.r.l.

    La Corte ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva della società di progetto sulla base della normativa sopravvenuta (Legge 15/2025) che chiarisce la legittimazione delle società di scopo.

  • Rigettato
    Prescrizione/Decadenza della pretesa tributaria

    La Corte ha rigettato tale eccezione, evidenziando che per gli avvisi di accertamento si applica un termine di decadenza e che l'avviso di accertamento è stato notificato entro i termini previsti.

  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti di accertamento presupposti

    La Corte ha ritenuto provata la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo presupposto, avvenuta in data antecedente all'intimazione di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 222
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 222
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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