CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 222/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8720/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4 1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240002179450135426737 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21823/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente Per tutti i motivi esposti il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, per tutti i motivi articolati nel presente ricorso chiede in via principale, la declaratoria di nullità o comunque l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. presso terzi n. 20240002184200138371333 del 26/11/2024 notificato a mezzo raccomandata l'11/02/2025, relativo all'imposta richiesta che sarebbe dovuta al Comune di Napol/i a titolo di TARI per l'anno d'imposta 2015
In ogni caso, l'annullamento integrale delle sanzioni.
Vinte le spese e le competenze di lite con attribuzione alla procuratrice che si dichiara antistataria.
Resistente_1Uffici resistenti S.r.l. e IA Spa Alla luce di quanto innanzi specificato Chiede che la Onorevole Corte di Giustizia Tributaria adita, proceda rigettare il ricorso, per quanto sopra specificato, con espressa vittoria di spese ed onorari in favore delle parti resistenti.
Ufficio resistente Comune di Napoli In conclusione, in considerazione della palese infondatezza della domanda, si richiede la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio del presente gravame, ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis del Dlgs 546/1992 (come modificato dall'art. 9, comma 1, Dlgs 156/2016).
P.Q.M.
voglia codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di I Grado:
1. confermare la legittimità dell'operato del Comune di Napoli in ogni sua fase e, per l'effetto, rigettare il presente ricorso in quanto infondato in diritto nonché in fatto con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
2 Con riserva di ampliare in sede di pubblica udienza e di depositare, presso la Segreteria dell'adita Commissione, memorie aggiuntive, controdeduzioni e quant'altro ritenuto necessario, a sostegno delle precitate tesi e con espressa salvezza di ogni ulteriore diritto, azione e credito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso notificato ritualmente impugnava nei confronti del Comune Resistente_1di Napoli, nonché della società SRL, società di progetto della IA SPA – Concessionaria del Comune di Napoli per le Entrate Comunali, ai sensi degli artt.18 e segg. del D. Lgs. 546/92, una intimazione ad adempiere (art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973) n. 20240002179450135426737 del 20/11/2024 emesso da Resistente_1 S.r.l. per complessivi € 625,28, relativi all'imposta TARI 2015 - comprensiva di interessi e sanzioni - notificata a mezzo raccomandata in data 11/02/2025.
Il ricorrente ha ricevuto il suindicato atto di riscossione, avente ad oggetto la richiesta di pagamento per imposta TARI anno 2015, che fa seguito ad avviso di accertamento esecutivo emesso e notificato dal Comune di Napoli e vi si oppone eccependo, oltre ai vizi propri della comunicazione, il difetto di legittimazione della soc. Resistente_1 s.r.l. e la prescrizione/decadenza della pretesa tributaria e per tali motivi ne chiede l'annullamento con vittoria di spese ed onorari da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio ritualmente le società Resistente_1 SRL e IA Spa, chiedendo che si proceda al rigetto del ricorso proposto in quanto infondato e destituito di valido fondamento in fatto ed in diritto con condanna della parte ricorrente alle spese di giustizia.
Si costituiva in giudizio anche il Comune di Napoli che chiedeva di confermare la legittimità dell'operato del Comune di Napoli in ogni sua fase e, per l'effetto, rigettare il presente ricorso in quanto infondato in diritto nonché in fatto con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'esito della discussione, sentite le parti presenti, si decideva la causa come da dispositivo.
3
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è infondato e, in conseguenza, deve essere rigettato.
Resistente_1Sulla carenza di legittimazione attiva di “ ” in quanto non iscritta nell'albo dei concessionari della riscossione
In proposito si evidenzia che Codesta Corte di Giustizia Tributaria, sez. 27, in data 23/05/2023 ha pronunciato l'Ordinanza 3737/2024 con la quale dispone il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, sospendendo il processo, affinché risolva la seguente questione di diritto: “dica la Corte di Cassazione, se, in materia tributaria, secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art 184 del d.lvo n. 50/2016 (codice degli appalti), sia validamente ed efficacemente costituita una “società di progetto” avente ad oggetto l'accertamento e la riscossione fiscale, non iscritta (perché impossibilitata a farlo) sia nell'albo previsto dall'art. 53 d.l.vo n. 446/1997, che nella relativa sezione separata dell'art. 1, co. 805, l. 27 dicembre 2019, n. 160, sul presupposto che essa mutui dalla società aggiudicataria (iscritta nell'albo predetto e socia unica della società di progetto) i requisiti prescritti per legge”.
Dopo la pronunzia della Corte di Cassazione e l'intervento legislativo di cui all' art. 3, comma 14 septies del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito in L. 21 febbraio 2025, n. 15, che ha disposto in merito alla legittimazione attiva della società Resistente_1
4 S.R.L. per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche precisando che “ Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanta emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l''adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società".
Pertanto, i dubbi sollevati sulla mancanza di legittimazione da parte della Napoli Obiettivo Valore (NOV) quale società di progetto (il cui socio unico è Municipia spa, assegnataria del servizio e regolarmente iscritta all'albo allo svolgimento del servizio per conto del Comune) per non essere a sua volta iscritta all'albo dei concessionari ex art 53 D lgs 446/1997 e che hanno determinato il rinvio pregiudiziale alla Corte suprema di Cassazione ex art 363 bis cpc, sono stati definitivamente chiariti dallo stesso legislatore a seguito dell'emanazione della Legge interpretativa del 21 febbraio 2025, n. 15, entrata in vigore il 25/02/2025(GU Serie Generale n.45 del 24-02-2025) la quale, in sede di conversione in legge, del Decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, ha introdotto il comma 14 septies art. 3 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
Tale norma ha definito, chiarendo con effetto ex tunc, la portata degli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446del 1997 che prevedono, tra i criteri cui dovranno uniformarsi i regolamenti, quello dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53, comma 1 nel caso in cui il servizio di accertamento e riscossione è affidato a terzi senza far riferimento alle società di progetto previste dall'art 184 D. lgs 50/2016.
La norma, intervenendo in una situazione di incertezza interpretativa e di contrasto di orientamenti da parte della stessa CGT di I grado rimettente, si è uniformata alla prassi ed ai precedenti orientamenti maggioritari giurisprudenziali amministrativi, riconoscendo espressamente la mancanza di tale obbligo in relazione alle società di progetto previste dall'art 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50,che svolgono attività di accertamento e di riscossione o di supporto ad esse propedeutiche, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto albo.
5 Nessun dubbio sulla legittimazione del concessionario ex legge 15/25 e Cass.14335/25, così come sul potere assegnato dall'ente locale come da allegato contratto di concessione e Delibere di CdA, anche per i pacifici poteri dei rappresentanti, validi titolari di firma.
Pertanto, allo stato della richiamata normativa sussiste la legittimazione attiva di “Napoli Obiettivo Valore” unitamente a IA SPA – Concessionaria del Comune di Napoli per le Entrate Comunali all'emissione dell'atto impugnato.
Sulla prescrizione
Secondo la normativa nazionale (L. 147/2013; art. 1) Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.” (L. 296/2006).
Il termine indicato nel comma 161, art. 1 L. 296/2006 ha natura decadenziale, come spiegato dalla Corte di Cassazione che, con pronuncia del 11 luglio 2022, n. 21810, ha chiarito che il termine di decadenza consiste nel periodo di tempo entro cui l'amministrazione può procedere all'accertamento, alla liquidazione delle imposte o all'iscrizione a ruolo.
La prescrizione, invece, consiste nel termine entro cui si estingue il diritto di credito già acquisito dall'amministrazione finanziaria con l'attività di accertamento.
L'avviso di accertamento è notificato per omessa/infedele denuncia e non per omesso versamento, ciò comporta che nel primo caso, il termine decadenziale si computa dall'anno successivo a quello d'imposta, ovvero dall'anno in cui la dichiarazione Tari andava presentata.
6 Si fa rilevare che il comma 161 dell'art.1 della legge 296/2006 dispone: Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni Incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, A PENA DI DECADENZA, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.”
Quindi l'ente impositore entro tale termine di decadenza deve esercitare una precisa attività, consistente nella notifica dell'avviso, per poter acquisire un diritto di credito.
Si fa presente che il Tributo di cui al presente atto (TARI) è soggetto a DECADENZA e non a prescrizione, come chiaramente indicato dalla legge istitutiva sopra richiamata, mal interpretata dal ricorrente.
Mancata notifica degli atti di accertamento richiamati
Si fa rilevare che la ricorrente eccepisce la mancata notifica del prodromico (Atto di Accertamento esecutivo TARI per l'anno di imposta 2015, emesso e notificato dal Comune di Napoli).
Appare quindi evidente che i rilievi proposti afferiscono a materia di competenza specifica del Comune di Napoli, già ritualmente citato in giudizio e ritualmente costituito.
L'articolo 1, comma 1, lett. d), del Dlgs n. 220/2023, in attuazione alla legge delega n. 111/2023, ha introdotto il comma 6-bis all'articolo 14 del Dlgs n. 546/1992, relativo all'istituto del litisconsorzio tributario, prevedendo un litisconsorzio necessario tra Ente impositore e Concessionario dei servizi di riscossione, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei
7 riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato.
Pertanto ai sensi del nuovo comma 6-bis dell'articolo 14 del Dlgs n. 546/1992, per giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal 4 gennaio 2024, laddove nel ricorso introduttivo sia eccepito il vizio di notificazione dell'atto presupposto emesso da un soggetto diverso da chi ha emesso l'atto impugnato, il ricorrente dovrà notificare l'atto introduttivo sia all'Agente della riscossione che all'Ente impositore, vertendosi in tal caso in un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Si rileva che il ricorrente ha ricevuto il suindicato atto di riscossione, avente ad oggetto la richiesta di pagamento per imposta TARI anno 2015, che fa seguito ad avviso di accertamento esecutivo emesso e notificato dal Comune di Napoli e vi si oppone eccependo, oltre ai vizi propri della comunicazione, il difetto di legittimazione della soc. Resistente_1
s.r.l. e la prescrizione/decadenza della pretesa tributaria e per tali motivi ne chiede l'annullamento con vittoria di spese ed onorari da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si rappresenta che il gravame riferito all'imposta Tari per l'anno 2015 è da ritenersi legittimo, verificato l'operato del Comune di Napoli in ogni fase della procedura.
Difatti, la notifica dell'atto di riscossione è stata regolarmente preceduta dal seguente atto:
-avviso di accertamento esecutivo per omesso e/o parziale versamento Tari per l'anno 2015 prot. n. 786997/4010 del 26/11/2020 (All. 01) regolarmente notificato, a mezzo raccomandata a.r., in data 30/12/2020, come si evince dalla cartolina allegata (All.02).
Si fa rilevare, a tal proposito che per l'avviso di accertamento esecutivo relativo alla Tari 2015 che lo stesso è stato emesso ai sensi dell'art. articolo 1, comma 792, Legge 160/2019 che, introducendo, appunto, gli avvisi di accertamento esecutivi ha snellito l'attività di riscossione coattiva degli atti di accertamento dei tributi e delle entrate patrimoniali, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata.
Per completezza si fa rilevare che la data del 31/12/2024, è stata comunque oggetto di proroga al 26/03/2025 in forza dell'art. 67, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” (comma 1), così come i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, in virtù del richiamo a quanto prescritto dall'art. 12, commi 1 e 3, D.lgs. n. 159/2015 (comma 4).
8 L'atto è motivato in conformità ai modelli ministeriali, rispecchia il contenuto forma prescritto dall'art.7 l.212/00, come attesta il ricorrente che eccepisce scientemente edotto della pretesa fiscale.
Il calcolo degli interessi è onere eseguito secondo legge e ben esposto in atto.
Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso proposto è infondato e, conseguentemente, deve essere rigettato.
Le spese processuali, come liquidate in separato dispositivo, seguono i principi della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 300,00 in favore di ciascuno ufficio oltre IVA, CPA e altri oneri se dovuti come per legge.
Così deciso in Napoli, li 10 dicembre 2025.
Il Giudice Monocratico dott. Maurizio Stanziola
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Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8720/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4 1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240002179450135426737 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21823/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente Per tutti i motivi esposti il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, per tutti i motivi articolati nel presente ricorso chiede in via principale, la declaratoria di nullità o comunque l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. presso terzi n. 20240002184200138371333 del 26/11/2024 notificato a mezzo raccomandata l'11/02/2025, relativo all'imposta richiesta che sarebbe dovuta al Comune di Napol/i a titolo di TARI per l'anno d'imposta 2015
In ogni caso, l'annullamento integrale delle sanzioni.
Vinte le spese e le competenze di lite con attribuzione alla procuratrice che si dichiara antistataria.
Resistente_1Uffici resistenti S.r.l. e IA Spa Alla luce di quanto innanzi specificato Chiede che la Onorevole Corte di Giustizia Tributaria adita, proceda rigettare il ricorso, per quanto sopra specificato, con espressa vittoria di spese ed onorari in favore delle parti resistenti.
Ufficio resistente Comune di Napoli In conclusione, in considerazione della palese infondatezza della domanda, si richiede la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio del presente gravame, ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis del Dlgs 546/1992 (come modificato dall'art. 9, comma 1, Dlgs 156/2016).
P.Q.M.
voglia codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di I Grado:
1. confermare la legittimità dell'operato del Comune di Napoli in ogni sua fase e, per l'effetto, rigettare il presente ricorso in quanto infondato in diritto nonché in fatto con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
2 Con riserva di ampliare in sede di pubblica udienza e di depositare, presso la Segreteria dell'adita Commissione, memorie aggiuntive, controdeduzioni e quant'altro ritenuto necessario, a sostegno delle precitate tesi e con espressa salvezza di ogni ulteriore diritto, azione e credito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso notificato ritualmente impugnava nei confronti del Comune Resistente_1di Napoli, nonché della società SRL, società di progetto della IA SPA – Concessionaria del Comune di Napoli per le Entrate Comunali, ai sensi degli artt.18 e segg. del D. Lgs. 546/92, una intimazione ad adempiere (art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973) n. 20240002179450135426737 del 20/11/2024 emesso da Resistente_1 S.r.l. per complessivi € 625,28, relativi all'imposta TARI 2015 - comprensiva di interessi e sanzioni - notificata a mezzo raccomandata in data 11/02/2025.
Il ricorrente ha ricevuto il suindicato atto di riscossione, avente ad oggetto la richiesta di pagamento per imposta TARI anno 2015, che fa seguito ad avviso di accertamento esecutivo emesso e notificato dal Comune di Napoli e vi si oppone eccependo, oltre ai vizi propri della comunicazione, il difetto di legittimazione della soc. Resistente_1 s.r.l. e la prescrizione/decadenza della pretesa tributaria e per tali motivi ne chiede l'annullamento con vittoria di spese ed onorari da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio ritualmente le società Resistente_1 SRL e IA Spa, chiedendo che si proceda al rigetto del ricorso proposto in quanto infondato e destituito di valido fondamento in fatto ed in diritto con condanna della parte ricorrente alle spese di giustizia.
Si costituiva in giudizio anche il Comune di Napoli che chiedeva di confermare la legittimità dell'operato del Comune di Napoli in ogni sua fase e, per l'effetto, rigettare il presente ricorso in quanto infondato in diritto nonché in fatto con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'esito della discussione, sentite le parti presenti, si decideva la causa come da dispositivo.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Il ricorso proposto è infondato e, in conseguenza, deve essere rigettato.
Resistente_1Sulla carenza di legittimazione attiva di “ ” in quanto non iscritta nell'albo dei concessionari della riscossione
In proposito si evidenzia che Codesta Corte di Giustizia Tributaria, sez. 27, in data 23/05/2023 ha pronunciato l'Ordinanza 3737/2024 con la quale dispone il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, sospendendo il processo, affinché risolva la seguente questione di diritto: “dica la Corte di Cassazione, se, in materia tributaria, secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art 184 del d.lvo n. 50/2016 (codice degli appalti), sia validamente ed efficacemente costituita una “società di progetto” avente ad oggetto l'accertamento e la riscossione fiscale, non iscritta (perché impossibilitata a farlo) sia nell'albo previsto dall'art. 53 d.l.vo n. 446/1997, che nella relativa sezione separata dell'art. 1, co. 805, l. 27 dicembre 2019, n. 160, sul presupposto che essa mutui dalla società aggiudicataria (iscritta nell'albo predetto e socia unica della società di progetto) i requisiti prescritti per legge”.
Dopo la pronunzia della Corte di Cassazione e l'intervento legislativo di cui all' art. 3, comma 14 septies del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito in L. 21 febbraio 2025, n. 15, che ha disposto in merito alla legittimazione attiva della società Resistente_1
4 S.R.L. per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche precisando che “ Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanta emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l''adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società".
Pertanto, i dubbi sollevati sulla mancanza di legittimazione da parte della Napoli Obiettivo Valore (NOV) quale società di progetto (il cui socio unico è Municipia spa, assegnataria del servizio e regolarmente iscritta all'albo allo svolgimento del servizio per conto del Comune) per non essere a sua volta iscritta all'albo dei concessionari ex art 53 D lgs 446/1997 e che hanno determinato il rinvio pregiudiziale alla Corte suprema di Cassazione ex art 363 bis cpc, sono stati definitivamente chiariti dallo stesso legislatore a seguito dell'emanazione della Legge interpretativa del 21 febbraio 2025, n. 15, entrata in vigore il 25/02/2025(GU Serie Generale n.45 del 24-02-2025) la quale, in sede di conversione in legge, del Decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, ha introdotto il comma 14 septies art. 3 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
Tale norma ha definito, chiarendo con effetto ex tunc, la portata degli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446del 1997 che prevedono, tra i criteri cui dovranno uniformarsi i regolamenti, quello dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53, comma 1 nel caso in cui il servizio di accertamento e riscossione è affidato a terzi senza far riferimento alle società di progetto previste dall'art 184 D. lgs 50/2016.
La norma, intervenendo in una situazione di incertezza interpretativa e di contrasto di orientamenti da parte della stessa CGT di I grado rimettente, si è uniformata alla prassi ed ai precedenti orientamenti maggioritari giurisprudenziali amministrativi, riconoscendo espressamente la mancanza di tale obbligo in relazione alle società di progetto previste dall'art 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50,che svolgono attività di accertamento e di riscossione o di supporto ad esse propedeutiche, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto albo.
5 Nessun dubbio sulla legittimazione del concessionario ex legge 15/25 e Cass.14335/25, così come sul potere assegnato dall'ente locale come da allegato contratto di concessione e Delibere di CdA, anche per i pacifici poteri dei rappresentanti, validi titolari di firma.
Pertanto, allo stato della richiamata normativa sussiste la legittimazione attiva di “Napoli Obiettivo Valore” unitamente a IA SPA – Concessionaria del Comune di Napoli per le Entrate Comunali all'emissione dell'atto impugnato.
Sulla prescrizione
Secondo la normativa nazionale (L. 147/2013; art. 1) Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.” (L. 296/2006).
Il termine indicato nel comma 161, art. 1 L. 296/2006 ha natura decadenziale, come spiegato dalla Corte di Cassazione che, con pronuncia del 11 luglio 2022, n. 21810, ha chiarito che il termine di decadenza consiste nel periodo di tempo entro cui l'amministrazione può procedere all'accertamento, alla liquidazione delle imposte o all'iscrizione a ruolo.
La prescrizione, invece, consiste nel termine entro cui si estingue il diritto di credito già acquisito dall'amministrazione finanziaria con l'attività di accertamento.
L'avviso di accertamento è notificato per omessa/infedele denuncia e non per omesso versamento, ciò comporta che nel primo caso, il termine decadenziale si computa dall'anno successivo a quello d'imposta, ovvero dall'anno in cui la dichiarazione Tari andava presentata.
6 Si fa rilevare che il comma 161 dell'art.1 della legge 296/2006 dispone: Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni Incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, A PENA DI DECADENZA, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.”
Quindi l'ente impositore entro tale termine di decadenza deve esercitare una precisa attività, consistente nella notifica dell'avviso, per poter acquisire un diritto di credito.
Si fa presente che il Tributo di cui al presente atto (TARI) è soggetto a DECADENZA e non a prescrizione, come chiaramente indicato dalla legge istitutiva sopra richiamata, mal interpretata dal ricorrente.
Mancata notifica degli atti di accertamento richiamati
Si fa rilevare che la ricorrente eccepisce la mancata notifica del prodromico (Atto di Accertamento esecutivo TARI per l'anno di imposta 2015, emesso e notificato dal Comune di Napoli).
Appare quindi evidente che i rilievi proposti afferiscono a materia di competenza specifica del Comune di Napoli, già ritualmente citato in giudizio e ritualmente costituito.
L'articolo 1, comma 1, lett. d), del Dlgs n. 220/2023, in attuazione alla legge delega n. 111/2023, ha introdotto il comma 6-bis all'articolo 14 del Dlgs n. 546/1992, relativo all'istituto del litisconsorzio tributario, prevedendo un litisconsorzio necessario tra Ente impositore e Concessionario dei servizi di riscossione, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei
7 riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato.
Pertanto ai sensi del nuovo comma 6-bis dell'articolo 14 del Dlgs n. 546/1992, per giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal 4 gennaio 2024, laddove nel ricorso introduttivo sia eccepito il vizio di notificazione dell'atto presupposto emesso da un soggetto diverso da chi ha emesso l'atto impugnato, il ricorrente dovrà notificare l'atto introduttivo sia all'Agente della riscossione che all'Ente impositore, vertendosi in tal caso in un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Si rileva che il ricorrente ha ricevuto il suindicato atto di riscossione, avente ad oggetto la richiesta di pagamento per imposta TARI anno 2015, che fa seguito ad avviso di accertamento esecutivo emesso e notificato dal Comune di Napoli e vi si oppone eccependo, oltre ai vizi propri della comunicazione, il difetto di legittimazione della soc. Resistente_1
s.r.l. e la prescrizione/decadenza della pretesa tributaria e per tali motivi ne chiede l'annullamento con vittoria di spese ed onorari da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si rappresenta che il gravame riferito all'imposta Tari per l'anno 2015 è da ritenersi legittimo, verificato l'operato del Comune di Napoli in ogni fase della procedura.
Difatti, la notifica dell'atto di riscossione è stata regolarmente preceduta dal seguente atto:
-avviso di accertamento esecutivo per omesso e/o parziale versamento Tari per l'anno 2015 prot. n. 786997/4010 del 26/11/2020 (All. 01) regolarmente notificato, a mezzo raccomandata a.r., in data 30/12/2020, come si evince dalla cartolina allegata (All.02).
Si fa rilevare, a tal proposito che per l'avviso di accertamento esecutivo relativo alla Tari 2015 che lo stesso è stato emesso ai sensi dell'art. articolo 1, comma 792, Legge 160/2019 che, introducendo, appunto, gli avvisi di accertamento esecutivi ha snellito l'attività di riscossione coattiva degli atti di accertamento dei tributi e delle entrate patrimoniali, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata.
Per completezza si fa rilevare che la data del 31/12/2024, è stata comunque oggetto di proroga al 26/03/2025 in forza dell'art. 67, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” (comma 1), così come i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, in virtù del richiamo a quanto prescritto dall'art. 12, commi 1 e 3, D.lgs. n. 159/2015 (comma 4).
8 L'atto è motivato in conformità ai modelli ministeriali, rispecchia il contenuto forma prescritto dall'art.7 l.212/00, come attesta il ricorrente che eccepisce scientemente edotto della pretesa fiscale.
Il calcolo degli interessi è onere eseguito secondo legge e ben esposto in atto.
Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso proposto è infondato e, conseguentemente, deve essere rigettato.
Le spese processuali, come liquidate in separato dispositivo, seguono i principi della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 300,00 in favore di ciascuno ufficio oltre IVA, CPA e altri oneri se dovuti come per legge.
Così deciso in Napoli, li 10 dicembre 2025.
Il Giudice Monocratico dott. Maurizio Stanziola
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