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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/09/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1880/2024
promossa da
Parte_1
ricorrente contro
Controparte_1
Convenuta contumace
Oggi 18 settembre 2025, innanzi al dott. Alberto Cecconi, sono comparsi:
Per , l'avv. USAI FRANCESCO, oggi sostituito dall'avv. Lucia Parte_1
Bagnasco
Per convenuta già dichiarata contumace, nessuno compare Controparte_1
Il G.I. invita parte ricorrente a discutere e concludere.
L'avv. Bagnasco, per , conclude come da atto introduttivo, discute Parte_1
oralmente la causa dopodiché
Il Giudice
decide come da separata sentenza di cui dà lettura, allontanatosi il procuratore.
IL GIUDICE
dott. Alberto Cecconi
1 segue verbale dell'udienza del 18 settembre 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato ex artt. 281sexies e terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. r.g. 1880/2024 vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresenta-
to e difeso dall'Avv. Francesco Usai presso il cui studio sito in Firenze, via Venezia n.
8, è elettivamente domiciliato ricorrente
contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro-tempore, con sede in Roma (RM), Via Franco Donatelli n. 7
resistente contumace
Oggetto: nullità contrattuale per indeterminatezza dell'oggetto
Conclusioni: come da verbale dell'udienza odierna e da aversi qui per integralmente ri-
portate
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con ricorso 281 decies c.p.c. del 31.07.2024 adiva l'intestato Parte_1
1 Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Livorno, in accoglimento del presente ricor-
so ex art. 281 decies c.p.c., contrariis reiectis:
- dichiarare la nullità, ex art. 1418 c.c., del contratto sottoscritto dall'odierno ricorren-
te con la società per indeterminatezza dell'oggetto; Controparte_1
- condannare, per l'effetto, alla restituzione, ex art. 2033 c.c., degli im- Controparte_1
porti indebitamente percepiti dal Sig. in assenza di valido titolo giustificativo;
Pt_1
- condannare in ipotesi di sua soccombenza ed in ragione del compor- Controparte_1
tamento assunto da quest'ultima in sede stragiudiziale, al pagamento, a favore del Sig.
di una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno, Pt_1
in conformità al combinato disposto di cui agli artt. 4, primo comma, del D.L. n. 12 set-
tembre 2014 n. 132 e 96, terzo comma, c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio, aumentati
del 30% in ragione dell'adozione di tecniche informatiche idonee ad agevolare la con-
sultazione e fruizione dell'atto, ex art. 4 comma 1-bis D.M. 55/2014.”;
A sostegno della propria domanda parte ricorrente deduceva: 1) che in data 23 marzo
2016 lo stesso sottoscriveva con (oggi , il contratto n. Controparte_2 Controparte_1
2623 per la sua iscrizione al Club Getaway by T.S. & R.E.I. ltd (d'ora in avanti, per brevità, anche solo “il Club”), versando la relativa quota di iscrizione di importo pari a €
18.900,00 e che in forza di tale sottoscrizione all'odierno ricorrente veniva riconosciuto il diritto di acquistare i servizi turistici del Club, pernottando nelle relative destinazioni turistiche, in cambio della corresponsione, a titolo di controprestazione, del prezzo di acquisto dei predetti servizi turistici e delle spese annuali per il rinnovo dell'iscrizione al club che ammontavano ad € 296,00; 2) che in data 17 luglio 2023, l'ufficio recupero crediti di contestava al una sua morosità circa il pagamento di Controparte_1 Pt_1
2 alcune quote annuali e richiedeva a quest'ultimo il pagamento dell'importo complessivo di € 736,00, (id est € 324,00 a titolo di quote annuali di gestione per l'anno 2022, €
337,00 a titolo di quote annuali di gestione per l'anno 2023 ed infine € 75,00 a titolo di costi e oneri di recupero); 3) che l'odierno ricorrente, con nota del 26 ottobre 2023, evi-
denziava l'illegittimità della richiesta di pagamento testé citata, evidenziando come il contratto dallo stesso sottoscritto fosse affetto da nullità per indeterminatezza e/o inde-
terminabilità dell'oggetto, invitando la società/odierna resistente a trovare comunque una soluzione conciliativa avvalendosi della procedura di negoziazione assistita, la qua-
le però non ha mai dato riscontro al predetto invito.
Il Giudice, letto il ricorso ex art. 281 decies, fissava con decreto del 5 agosto 2024
l'udienza di comparizione parti del 28 novembre 2024.
Alla prima udienza svoltasi nella suddetta data, il Giudice stante la mancata compari-
zione di parte resistente e “considerato che il ricorso introduttivo ed il Controparte_1
pedissequo decreto è stato notificato alla società convenuta a mezzo di posta elettronica
certificata; letto l'art. 9 comma 1 bis della Legge 53/1994; osservato che in tal caso al-
lo scopo di compiere le verifiche necessarie alla pronuncia di contumacia occorre invi-
tare la parte ricorrente al deposito della mail contenente gli allegati portati alla notifi-
ca, in formato telematico tale da consentire il diretto accesso alla stessa;
osservato,
dunque, che la parte va invitata al deposito dei suddetti documenti in formato .eml, ov-
vero .msg” (cfr. verbale di udienza del 28.11.2024) invitava parte ricorrente al deposito nel fascicolo telematico della suddetta email e degli allegati ivi contenuti e rinviava all'udienza del 16 gennaio 2025.
Il G.I., verificata la regolarità del contraddittorio, all'udienza del 16 gennaio 2025 di-
chiarava la contumacia della resistente e ritenuta la causa matura per la Controparte_1
decisione rinviava per la discussione orale all'udienza del 18.09.2025.
3 La causa è stata istruita a livello documentale ed all'odierna udienza il procuratore del ricorrente si riportava al contenuto del proprio scritto difensivo introduttivo chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. All'esito della discussione orale, il Giu-
dice emetteva la presente pronuncia con motivazione contestuale.
2. Nullità contrattuale per indeterminatezza dell'oggetto
Nel merito, la domanda è infondata e merita integrale reiezione.
Emerge per tabulas che il contratto n. 2623 concluso fra l'odierno ricorrente e l'allora società in data 23.03.2016 ha avuto ad oggetto l'attribuzione/vendita Controparte_2
del diritto di usufruire in via esclusiva dei servizi turistici offerti dal Club Getaway. In
particolare, sotto la voce “oggetto del contratto” di cui all'art. 1 del predetto contratto testualmente si legge che “A maggior specificazione si precisa che costituisce oggetto
della vendita il diritto, trasmissible e cedibile agli eredi, di usufruire di tutti i servizi tu-
ristici del con sede in Elisabeth House 13/19, Queen Parte_2
Street, York Place, Leeds, Yorkshire, Uk.LS12EX, di seguito denominato il Club e più
precisamente il diritto di usufruire di una settimana all'anno (periodo dal 01 gennaio al
31 dicembre) degli alloggi residenziali facenti parte dei complessi turistici affiliati al
Club. Tale diritto consente di pernottare gratuitamente per sette giorni per due persone
nelle destinazioni turistiche offerte dal Club, meglio identificate nel depliant delle de-
stinazioni che viene ora consegnato al socio oppure nelle offerte speciali descritte nel
sito internet (www.clubgetaway.com) sotto l'apposita sezione e per le quali il socio po-
trà chiedere delucidazioni semplicemente contattando a mezzo e-mail, fax, CP_2
telefono, o simili.” (cfr. contratto sub doc. 1 di parte ricorrente).
Il ricorrente deduceva ed eccepiva la nullità del contratto n. 2623 per indeterminatezza dell'oggetto poiché nello stesso non sarebbero specificati a) i complessi turistici di de-
stinazione; b) il periodo durante il quale il avrebbe potuto esercitare il proprio Pt_1
4 diritto di usufruire degli alloggi oggetto dei servizi turistici offerti;
c) le modalità e le condizioni di prenotazione.
Ad avviso di questo Giudice, invece, nel contratto de quo l'oggetto risulta sufficiente-
mente determinato, considerato che non viene offerto al socio un alloggio determinato per un periodo specifico, ma la possibilità di scegliere la destinazione turistica e il pe-
riodo nell'ambito delle offerte speciali del Club costantemente pubblicate sul sito inter-
net (www.clubgetaway.com) come richiamato al summenzionato art. 1 del contratto.
Il Club Getaway dispone infatti, a tale fine, di un indirizzo Internet, dove i soci possono verificare in tempo reale le offerte dei viaggi disponibili per la tipologia prescelta;
quin-
di, il socio può scegliere quando e dove esercitare il suo diritto, previa disponibilità che verrà confermata per iscritto dal centro prenotazioni del club (cfr. art. 4 Regolamento
del Club sub doc. 1 di parte ricorrente).
Tuttavia, sul punto, il ricorrente allega la circostanza per cui il già citato sito internet non sarebbe stato consultabile e che il contratto rinviava ai fini dell'identificazione delle destinazioni turistiche a “non meglio precisati depliant informativi” (cfr. pag. 4 del ri-
corso) affermando inoltre che, stante la contumacia di da valutare quale si- CP_1
lenzio colpevole rispetto ai fatti dedotti dal ricorrente, questi ultimi dovevano essere considerati “provati o quantomeno non contestati” (cfr. pag. 9 della comparsa conclu-
sionale).
Giova rammentare sul punto il condivisibile dictum della Corte di Cassazione secondo cui “la contumacia integra un comportamento neutro a cui non può essere attribuita
una valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla contropar-
te” (cfr. Cass. Civ. n. 14372/2023).
Più nello specifico, per il caso che qui ci occupa si tenga presente altresì che “la contu-
macia […] non modifica le regole processuali in ordine alla ripartizione dell'onere del-
5 la prova tant'è che il Giudice non può desumere né dalla contumacia del convenuto
ovvero dalla non opposizione alla domanda del convenuto costituito la prova di fatti
soltanto dedotti dall'attore ma affatto provati poiché incombe alla parte che ha propo-
sto la domanda il conseguente onere probatorio secondo il principio ex art. 2967 c.c.”
(cfr. Cass. Civ. 11.07.2003, n. 10947).
Ebbene, come anticipato sopra il ricorrente nel presente giudizio ha solamente allegato di non riuscire a prendere visione del sito internet dedicato alla consultazione delle of-
ferte speciali, senza tuttavia dare prova alcuna di questo mancato funzionamento.
In ogni caso, anche assumendo che l'apposito sito internet non fosse effettivamente consultabile, il socio/odierno ricorrente aveva comunque nella sua materiale disponibili-
tà l'apposito depliant della cui consegna brevi manu al si dà atto nel contratto Pt_1
testè citato (“detta iscrizione gli attribuisce il diritto, cedibile e trasmissibile agli eredi,
di usufruire di tutti i servizi turistici offerti dal club, tra cui un pernottamento gratuito
all'anno della durata di 7 giorni per 2 pax (package Gold) come da statuto del Club,
nelle strutture identificate nel depliant delle destinazioni che vengono consegnate al
socio” cfr. doc. 1 sotto la voce “di seguito per brevità definito il Socio”). Senza contare poi che nell'Allegato B (anch'esso consegnato al questi espressamente ha di- Pt_1
chiarato, tramite sottoscrizione dello stesso, “di aver ricevuto Depliant delle destina-
zioni con le relative ubicazioni facenti parte dei complessi turistici affiliati al Club
Getaway” (cfr. pag. 4, doc. 1 nel quale si legge inoltre che “dichiaro di aver avuto delu-
cidazioni chiare e soddisfacenti sull'oggetto del contratto e sul suo contenuto e dichiaro
di averlo sottoscritto per mia libera decisione”).
Sul punto, dunque, il ricorrente non ha dato sufficiente prova di non aver ricevuto tali depliant. Inoltre, considerato che il ricorrente ha versato in atti il contratto de quo insie-
me a tutti gli allegati facenti parte integrante dello stesso, è verosimile ritenere che i de-
6 pliant testé citati (quali veri e propri documenti allegati direttamente al suddetto contrat-
to e non mere fonti esterne integrative dello stesso) siano stati effettivamente consegnati al in persona. Pt_1
Per quanto concerne, invece, l'indicazione delle modalità di prenotazione, dal contratto,
ma più nello specifico dal Prospetto informativo e dal Regolamento del Club ivi allegati
(cfr. pag. 3, doc. 1 di parte ricorrente) risulta in modo chiaro che “i turni di godimento
sono dal 01 gennaio al 31 dicembre. Il sistema di prenotazione prevede la comunica-
zione delle date desiderate (su) booking, che garantirà l'utilizzo secondo disponibili-
tà” (cfr. prospetto informativo sub doc. 1, sotto la voce “tipologia settimane”) e che
“Art. 4- il titolare dell'Iscrizione, avrà la possibilità di scegliere il periodo in cui inten-
de esercitare il suo diritto, previa disponibilità che dovrà essere confermata, per iscrit-
to, dal centro prenotazioni del Club, nel rispetto dei calendari corrispondenti ad ognu-
no dei Complessi Affiliati al Club” (cfr. Regolamento del Club sub doc. 1).
Dunque, a parere di questo Giudice, dal contratto e dagli allegati allo stesso risulta in modo chiaro la descrizione dell'oggetto, costituito dal certificato di associazione al Club
Getaway.
Nel caso di specie siamo quindi di fronte ad un contratto atipico con effetti obbligatori,
mediante il quale l'acquirente acquista un titolo associativo (certificato) al Club Geta-
way, che gli attribuisce (in qualità di socio) il diritto di usufruire di vacanze, viaggi o soggiorni in complessi turistici a scelta ricompresi nelle proposte del Club.
Oggetto dell'iscrizione al club è, dunque, il diritto di partecipare alla fruizione di servizi turistici in un certo periodo dell'anno e per una determinata durata e la mancata indica-
zione del luogo e della settimana non viziano il contratto per difetto degli elementi di determinazione dell'oggetto, rappresentando, al contrario, un elemento caratterizzante del contratto stesso, funzionale al raggiungimento del suo scopo, ossia quello di consen-
7 tire all'acquirente di usufruire di servizi turistici in luoghi diversi – peraltro individuabili per relationem dal materiale informativo consultabile dal socio e richiamato anche all'atto della sottoscrizione – e in periodi diversi dell'anno (cfr. Tribunale di Ravenna n.
755/2021; Tribunale di Firenze n. 2793/2021).
Il contratto in questione non ha infatti ad oggetto l'acquisto di una multiproprietà immo-
biliare, con attribuzione del diritto di godere in modo esclusivo per periodi limitati, a turno con gli altri multiproprietari, della medesima frazione, contratto che ai fini della sufficiente determinazione/determinabilità dell'oggetto richiede non solo l'indicazione del periodo di godimento, ma anche la concreta identificazione del bene immobile alie-
nato a [...] e della quota di ciascun comproprietario (Cass. Civ. n. 6352/2010).
L'oggetto del contratto di specie è invece l'acquisto del diritto di usufruire di servizi tu-
ristici, in località diverse e secondo le disponibilità esistenti al momento della prenota-
zione, un diritto di natura obbligatoria e non reale, destinato a soddisfare un interes-
se dell'acquirente e pienamente riconducibile nell'ambito dell'autonomia negoziale ga-
rantita dall'ordinamento ex art. 1322 c.c. (per tutti Corte Appello Bologna n. 1084/2019,
Corte Appello Bologna n. 2651/2020, Corte Appello Milano 2395/2018; Tribunale di
Ravenna n. 755/2021; Tribunale Bologna n. 853/2020; Tribunale Roma n. 19537/2018).
In altre parole, l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di merito, al quale lo scri-
vente Giudicante ritiene di aderire, si fonda sull'assunto per cui i diritti offerti ai clienti sono di natura obbligatoria, e non reale, sicché non può ritenersi indeterminato l'oggetto solo perché non è preventivamente individuato uno specifico alloggio, dovendo ritenersi sufficiente l'indicazione di una tipologia di alloggio con determinate caratteristiche di dimensione e capienza nell'ambito delle varie destinazioni e strutture turistiche affiliate al club. Non può ritenersi l' indeterminabilità dell'oggetto nemmeno con riferimento al periodo di tempo in cui l'acquirente può godere dell'alloggio: il fatto che tale periodo
8 non sia specificato con esattezza nel contratto di acquisto, con l' indicazione di una set-
timana precisa, ma solo con la previsione della facoltà di scelta del periodo rimessa al cliente anno per anno, secondo la disponibilità, risulta coerente con la peculiarità del prodotto venduto, ovvero con un diritto di godimento destinato ad essere esercitato in determinati periodi dell'anno diversi a seconda delle esigenze del cliente, che a discre-
zione può esprimere la preferenza per un periodo o per un altro in base ai propri impe-
gni.
In conclusione, il contratto de quo garantisce quindi il godimento di una unità immobi-
liare attraverso l'acquisto del certificato associativo: acquisendo quest'ultimo, l'acquiren-
te può godere annualmente, a seguito del versamento del prezzo (che corrisponde a una sorta di quota associativa) del tipo di appartamento specificato nel certificato stesso (nel caso di specie gli alloggi della tipologia “basic”, cfr. certificato n. 0445 sub doc. 3), la cui scelta dipenderà dal momento in cui sarà presentata la relativa domanda che si estenderà a tutti i complessi turistici indicati nel certificato di associazione.
Nel contratto di specie, peraltro, oltre al tipo di diritto ceduto e al tipo di unità immobi-
liare, risultano chiaramente indicati: l'identità dei soggetti stipulanti e i loro domicili;
la collocazione temporale del diritto di godimento (una settimana); la durata (diritto eserci-
tabile fino al 2053); il prezzo della compravendita e le spese di gestione (artt. 2 e 5); da-
ta e luogo di sottoscrizione.
In definitiva, esaminando il regolamento contrattuale e gli allegati ivi ricompresi, appare evidente che l'oggetto del contratto è specificato, determinato o comunque determinabi-
le ai sensi e per gli effetti della generale normativa codicistica e conseguentemente la domanda proposta dal ricorrente (ivi compresa la relativa e connessa domanda di ripeti-
zione di indebito) deve essere rigettata.
3. Sulle spese di lite
9 Quanto alla regolamentazione delle spese di lite nulla si dispone atteso che, come noto,
la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché
questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023, Rv. 667047 –
01).
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezio-
ne disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso proposto da per le ragioni di cui in parte Parte_1
motiva;
2) nulla sulle spese stante la contumacia della parte convenuta vittoriosa.
Sentenza resa ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del di-
spositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ed allegata al verbale dell'odierna udienza.
Così deciso in data 18 settembre 2025 dal Tribunale di Livorno.
Il Giudice dott. Alberto Cecconi
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