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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/07/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V. 1676/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Annarita Donofrio Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. r.g. 1676/2024 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. CAMPEDELLI SONIA Parte_1
elettivamente domiciliata in VIA M. MORETTI 8, 47042 CESENATICO,
APPELLANTE contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. ARGINELLI LUCA elettivamente
[...]
domiciliata in VIALE G. MATTEOTTI C/O - CP_2 CP_1 [...]
Controparte_3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Pagina 1 Per parte appellante: Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto - In via principale sospendere immediatamente l'esecuzione per sollevare in via incidentale attraverso Ricorso alla
Corte Costituzionale, quesito in tema di legittimità costituzionale dell'art. 32 della
L.R. 24/2001 nella parte in cui non stabilisce un termine massimo del vincolo per gli altri componenti del nucleo, coobbligati, e nella parte in cui non specifica di rivolgersi ai soli componenti maggiorenni in relazione agli artt. 2, e/o 3 della
Costituzione; - Successivamente, all'esito del positivo giudizio di legittimità costituzionale revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1196/2022 che sull'art. 32 della L.R.
24/2001 si basa;
- Quindi, disporre restituzione immediata della somma versata da
ad sino alla sentenza di appello, maggiorata degli interessi legali Parte_1 CP_1
dalla data della ricezione al saldo effettivo, nonché la restituzione delle intera somma versata a titolo di spese e competenze legali fin dal sorgere della controversia, quindi anche quelle ex art. 15 L. 633; Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite per entrambe i giudizi;
- In subordine, nel caso di soccombenza, la compensazione delle spese di lite tra le parti
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza reietta e disattesa, respingere l'appello antagonista, per tutte le motivazioni indicate nella narrativa della presente comparsa, confermando in toto la sentenza n.
795/2024 del Tribunale di Forlì, oggetto di impugnazione. Con vittoria di spese e compensi, oltre 15% rimb. forf. e oneri fiscali come per legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con decreto ingiuntivo n. 1196/22 del 9.11.2022 provvisoriamente esecutivo il
Tribunale di Forlì ingiungeva a (Albania, 13.9.73), Parte_2 Parte_1
(Albania, 1.4.93), (Albania, 11.10.48) e (Rimini, Parte_3 Parte_4
17.8.95) di pagare, in solido fra loro, in favore dell
[...]
la somma di € 22.748,85, oltre interessi legali e spese Controparte_4
Pagina 2 di procedura, per canoni di locazione scaduti e non pagati. Il decreto ingiuntivo veniva notificato il 29.11.2022 con compiuta giacenza.
Seguiva la notifica di atto di precetto con pedissequo decreto ingiuntivo.
In data 18.01.2023 l , a seguito della notifica dell'atto di precetto, notificava CP_1
atto di pignoramento presso terzi presso l' presso cui Parte_5 Parte_1
svolgeva la professione di infermiera a tempo indeterminato.
proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. e il giudice dell'esecuzione Parte_1
rigettata l'istanza di sospensiva e assegnava termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
Introdotta la fase di merito dinanzi al Tribunale di Forlì la chiedeva la Pt_1
restituzione delle somme incassate da attraverso il pignoramento del suo CP_1
stipendio fondando la domanda sui seguenti motivi: i) non aveva svolto, prima CP_1
del ricorso per ingiunzione, il tentativo obbligatorio di mediazione;
ii) era nulla la clausola del contratto di locazione su cui si fondava il decreto ingiuntivo secondo la quale tutto il nucleo familiare è responsabile in solido con l'assegnatario dell'appartamento, iii) il contratto era anche annullabile per vizio del consenso della stipulante;
iv) l'appartamento era stato abbandonato nel 2015 da tutto il nucleo ad eccezione della nonna, che vi era rimasta per altri 6/8 mesi;
v) Parte_3
l'opponente aveva mantenuto la residenza presso la madre, ma dal 2019 viveva di fatto col compagno, per cui non aveva ricevuto regolare notifica.
Si costituiva rappresentando che: i) la mediazione obbligatoria nel caso di CP_1
ricorso per ingiunzione va instaurata solo una volta che il giudice in sede di eventuale opposizione si sia pronunciato sulla provvisoria esecuzione;
ii) i motivi di opposizione avrebbero dovuto essere proposti in sede di opposizione a decreto ingiuntivo;
iii) se la madre, assegnataria dell'appartamento, non comprendeva l'italiano, ben avrebbe potuto chiedere copia tradotta del contratto;
iii) l'opponente era diventata maggiorenne nella vigenza del contratto e quindi ben avrebbe potuto recedere;
iv) non risultava un cambio di residenza;
v) le eccezioni di nullità e annullabilità erano generiche;
vi) la clausola relativa alla responsabilità solidale non
Pagina 3 poteva ritenersi nulla o vessatoria poiché seguiva la legge regionale;
vii) l'errore per essere causa di annullamento del contratto deve essere riconoscibile dall'altro contraente.
Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 795/2024 pubblicata il 30.09.2024, rigettava l'eccezione relativa al mancato esperimento della mediazione obbligatoria, e dichiarava inammissibili gli altri motivi, rilevando che, quando il titolo esecutivo è di formazione giudiziale, non è possibile proporre le doglianze che avrebbero dovuto trovare ingresso nel procedimento in cui il titolo si è formato o in una sua fase successiva di impugnazione, potendo l'opponente solo contestare l'efficacia esecutiva del titolo o l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito sorti dopo la formazione del titolo esecutivo. Condannava l'opponente alle spese.
2.- Avverso detta sentenza ha proposto appello. Parte_1
Senza formulare specifici motivi l'appellante deduce che il Giudice di prime cure non ha disposto alcuna attività istruttoria;
non ha tenuto conto del fatto che doveva essere esperita la mediazione obbligatoria;
la motivazione è insufficiente e contraddittoria con riferimento alle spese dovute per la soccombenza;
il decreto ingiuntivo era nullo ab origine e tale nullità doveva essere rilevata d'ufficio; il pignoramento presso terzi eseguito da non è stato impugnato per problemi di ricezione di notifica legati CP_1
al fatto che all'epoca ella abitava col compagno già dal 2020; è costituzionalmente illegittima l'art. 32 L. Reg. 24/2001 richiamato nel contratto di locazione che vincola l'intero nucleo familiare;
il Giudice innanzi al quale il giudizio era stato riassunto aveva limitato il thema decidendum alla sola fase esecutiva senza entrare nel merito;
il creditore aveva proceduto ad un'esecuzione illegittima poiché fondata su clausole nulle ex art. 1419, co. 1, c.c.; la firmataria del contratto era incorsa in un errore essenziale ex art. 1429 c.c..
Chiedeva, dunque, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione per sollevare in via incidentale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 L. Reg. 24/2001 in relazione agli artt. 2 e/o 3 Cost..
Pagina 4 Chiedeva altresì disporsi la revoca del decreto ingiuntivo n. 1192/2022 e disporre l'immediata restituzione della somma versata ad sino alla sentenza di appello, CP_1
oltre interessi e spese.
3.- Si costituiva in giudizio , deducendo preliminarmente l'inammissibilità CP_1
dell'appello per contrasto con l'art. 342 c.p.c.; sulla mediazione obbligatoria condivideva le argomentazioni del primo giudice;
quanto alla questione di legittimità costituzionale rilevava la sua irrilevanza;
deduceva altresì l'infondatezza del motivo relativo alla liquidazione delle spese di lite e, quanto alla nullità del decreto ingiuntivo, rilevava l'assenza di specifiche motivazioni e allegazioni che avevano precluso all'appellata di opporre eccezioni ed esercitare compiutamente il suo diritto di difesa. Rilevava poi che la , comunque aveva ritirato personalmente Parte_1
l'atto di pignoramento presso terzi quando residuavano ancora nove giorni per proporre opposizione al decreto ingiuntivo.
I i motivi addotti dalla attenevano tutti ad una fase antecedente all'emissione Pt_1
del titolo esecutivo, ragion per cui il Giudice aveva correttamente ritenuto quelle ragioni non più proponibili con opposizione all'esecuzione.
Tanto dedotto chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi di lite.
4.- L'appello va rigettato.
L'eccezione di inammissibilità va rigettata in quanto i motivi di impugnazione, pur non articolati distintamente, risultano chiari, anche se coincidenti con le difese già proposte in primo grado, con chiara contestazione delle ragioni della decisione.
Preliminarmente, si condivide il ragionamento del primo giudice in relazione all'impossibilità di far valere in un giudizio di opposizione all'esecuzione vizi del titolo esecutivo che potevano essere fatti valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, anche eventualmente tardivo.
I poteri cognitivi del giudice in sede di opposizione all'esecuzione sono infatti limitati all'accertamento dell'esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, di invalidità o di inefficacia.
Pagina 5 Dunque, nel caso specifico di opposizione a precetto, intimato sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto (e dunque esecutivo), il debitore non può contestare il diritto di credito per ragioni che avrebbe potuto (e dovuto) far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma può rappresentare solo fatti modificativi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo.
Per tali motivi vanno rigettati tutti i motivi di appello relativi ad asserita nullità/annullabilità di clausole contenute nel contratto di locazione, nullità del decreto ingiuntivo, vizi di notifica del decreto che ben avrebbero potuto legittimare eventualmente, in presenza dei relativi presupposti, un'opposizione anche tardiva.
Si evidenzia inoltre che, come correttamente rilevato dal primo giudice, in tema di mediazione obbligatoria, secondo quanto espressamente statuito dall' art. 5, co. 6, d. lgs. n. 28/2010 , nei procedimenti instaurati mediante deposito di ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c. , l'onere di promuovere la mediazione obbligatoria diviene attuale una volta adottata, dal giudice del processo instaurato ai sensi dell' art. 645 c.p.c. , la statuizione relativa alla provvisoria esecuzione del processo.
Fermi i rilievi che precedono, la questione di legittimità costituzionale sollevata appare quindi totalmente irrilevante ai fini della decisione della presente controversia.
In ordine poi alla contestazione della liquidazione delle spese, questa Corte evidenzia che le stesse sono state regolarmente poste a carico del soccombente e che è stata correttamente liquidata la fase istruttoria svolta con il deposito delle relative memorie ex art. 183 c.p.c..
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese del grado come in dispositivo per la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU
23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
Pagina 6 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
, costituita, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Forlì n. 795/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR
115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 8.7.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Annarita Donofrio Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. r.g. 1676/2024 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. CAMPEDELLI SONIA Parte_1
elettivamente domiciliata in VIA M. MORETTI 8, 47042 CESENATICO,
APPELLANTE contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. ARGINELLI LUCA elettivamente
[...]
domiciliata in VIALE G. MATTEOTTI C/O - CP_2 CP_1 [...]
Controparte_3
APPELLATO
CONCLUSIONI
Pagina 1 Per parte appellante: Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto - In via principale sospendere immediatamente l'esecuzione per sollevare in via incidentale attraverso Ricorso alla
Corte Costituzionale, quesito in tema di legittimità costituzionale dell'art. 32 della
L.R. 24/2001 nella parte in cui non stabilisce un termine massimo del vincolo per gli altri componenti del nucleo, coobbligati, e nella parte in cui non specifica di rivolgersi ai soli componenti maggiorenni in relazione agli artt. 2, e/o 3 della
Costituzione; - Successivamente, all'esito del positivo giudizio di legittimità costituzionale revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1196/2022 che sull'art. 32 della L.R.
24/2001 si basa;
- Quindi, disporre restituzione immediata della somma versata da
ad sino alla sentenza di appello, maggiorata degli interessi legali Parte_1 CP_1
dalla data della ricezione al saldo effettivo, nonché la restituzione delle intera somma versata a titolo di spese e competenze legali fin dal sorgere della controversia, quindi anche quelle ex art. 15 L. 633; Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite per entrambe i giudizi;
- In subordine, nel caso di soccombenza, la compensazione delle spese di lite tra le parti
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza reietta e disattesa, respingere l'appello antagonista, per tutte le motivazioni indicate nella narrativa della presente comparsa, confermando in toto la sentenza n.
795/2024 del Tribunale di Forlì, oggetto di impugnazione. Con vittoria di spese e compensi, oltre 15% rimb. forf. e oneri fiscali come per legge”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con decreto ingiuntivo n. 1196/22 del 9.11.2022 provvisoriamente esecutivo il
Tribunale di Forlì ingiungeva a (Albania, 13.9.73), Parte_2 Parte_1
(Albania, 1.4.93), (Albania, 11.10.48) e (Rimini, Parte_3 Parte_4
17.8.95) di pagare, in solido fra loro, in favore dell
[...]
la somma di € 22.748,85, oltre interessi legali e spese Controparte_4
Pagina 2 di procedura, per canoni di locazione scaduti e non pagati. Il decreto ingiuntivo veniva notificato il 29.11.2022 con compiuta giacenza.
Seguiva la notifica di atto di precetto con pedissequo decreto ingiuntivo.
In data 18.01.2023 l , a seguito della notifica dell'atto di precetto, notificava CP_1
atto di pignoramento presso terzi presso l' presso cui Parte_5 Parte_1
svolgeva la professione di infermiera a tempo indeterminato.
proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. e il giudice dell'esecuzione Parte_1
rigettata l'istanza di sospensiva e assegnava termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
Introdotta la fase di merito dinanzi al Tribunale di Forlì la chiedeva la Pt_1
restituzione delle somme incassate da attraverso il pignoramento del suo CP_1
stipendio fondando la domanda sui seguenti motivi: i) non aveva svolto, prima CP_1
del ricorso per ingiunzione, il tentativo obbligatorio di mediazione;
ii) era nulla la clausola del contratto di locazione su cui si fondava il decreto ingiuntivo secondo la quale tutto il nucleo familiare è responsabile in solido con l'assegnatario dell'appartamento, iii) il contratto era anche annullabile per vizio del consenso della stipulante;
iv) l'appartamento era stato abbandonato nel 2015 da tutto il nucleo ad eccezione della nonna, che vi era rimasta per altri 6/8 mesi;
v) Parte_3
l'opponente aveva mantenuto la residenza presso la madre, ma dal 2019 viveva di fatto col compagno, per cui non aveva ricevuto regolare notifica.
Si costituiva rappresentando che: i) la mediazione obbligatoria nel caso di CP_1
ricorso per ingiunzione va instaurata solo una volta che il giudice in sede di eventuale opposizione si sia pronunciato sulla provvisoria esecuzione;
ii) i motivi di opposizione avrebbero dovuto essere proposti in sede di opposizione a decreto ingiuntivo;
iii) se la madre, assegnataria dell'appartamento, non comprendeva l'italiano, ben avrebbe potuto chiedere copia tradotta del contratto;
iii) l'opponente era diventata maggiorenne nella vigenza del contratto e quindi ben avrebbe potuto recedere;
iv) non risultava un cambio di residenza;
v) le eccezioni di nullità e annullabilità erano generiche;
vi) la clausola relativa alla responsabilità solidale non
Pagina 3 poteva ritenersi nulla o vessatoria poiché seguiva la legge regionale;
vii) l'errore per essere causa di annullamento del contratto deve essere riconoscibile dall'altro contraente.
Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 795/2024 pubblicata il 30.09.2024, rigettava l'eccezione relativa al mancato esperimento della mediazione obbligatoria, e dichiarava inammissibili gli altri motivi, rilevando che, quando il titolo esecutivo è di formazione giudiziale, non è possibile proporre le doglianze che avrebbero dovuto trovare ingresso nel procedimento in cui il titolo si è formato o in una sua fase successiva di impugnazione, potendo l'opponente solo contestare l'efficacia esecutiva del titolo o l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito sorti dopo la formazione del titolo esecutivo. Condannava l'opponente alle spese.
2.- Avverso detta sentenza ha proposto appello. Parte_1
Senza formulare specifici motivi l'appellante deduce che il Giudice di prime cure non ha disposto alcuna attività istruttoria;
non ha tenuto conto del fatto che doveva essere esperita la mediazione obbligatoria;
la motivazione è insufficiente e contraddittoria con riferimento alle spese dovute per la soccombenza;
il decreto ingiuntivo era nullo ab origine e tale nullità doveva essere rilevata d'ufficio; il pignoramento presso terzi eseguito da non è stato impugnato per problemi di ricezione di notifica legati CP_1
al fatto che all'epoca ella abitava col compagno già dal 2020; è costituzionalmente illegittima l'art. 32 L. Reg. 24/2001 richiamato nel contratto di locazione che vincola l'intero nucleo familiare;
il Giudice innanzi al quale il giudizio era stato riassunto aveva limitato il thema decidendum alla sola fase esecutiva senza entrare nel merito;
il creditore aveva proceduto ad un'esecuzione illegittima poiché fondata su clausole nulle ex art. 1419, co. 1, c.c.; la firmataria del contratto era incorsa in un errore essenziale ex art. 1429 c.c..
Chiedeva, dunque, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione per sollevare in via incidentale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 L. Reg. 24/2001 in relazione agli artt. 2 e/o 3 Cost..
Pagina 4 Chiedeva altresì disporsi la revoca del decreto ingiuntivo n. 1192/2022 e disporre l'immediata restituzione della somma versata ad sino alla sentenza di appello, CP_1
oltre interessi e spese.
3.- Si costituiva in giudizio , deducendo preliminarmente l'inammissibilità CP_1
dell'appello per contrasto con l'art. 342 c.p.c.; sulla mediazione obbligatoria condivideva le argomentazioni del primo giudice;
quanto alla questione di legittimità costituzionale rilevava la sua irrilevanza;
deduceva altresì l'infondatezza del motivo relativo alla liquidazione delle spese di lite e, quanto alla nullità del decreto ingiuntivo, rilevava l'assenza di specifiche motivazioni e allegazioni che avevano precluso all'appellata di opporre eccezioni ed esercitare compiutamente il suo diritto di difesa. Rilevava poi che la , comunque aveva ritirato personalmente Parte_1
l'atto di pignoramento presso terzi quando residuavano ancora nove giorni per proporre opposizione al decreto ingiuntivo.
I i motivi addotti dalla attenevano tutti ad una fase antecedente all'emissione Pt_1
del titolo esecutivo, ragion per cui il Giudice aveva correttamente ritenuto quelle ragioni non più proponibili con opposizione all'esecuzione.
Tanto dedotto chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi di lite.
4.- L'appello va rigettato.
L'eccezione di inammissibilità va rigettata in quanto i motivi di impugnazione, pur non articolati distintamente, risultano chiari, anche se coincidenti con le difese già proposte in primo grado, con chiara contestazione delle ragioni della decisione.
Preliminarmente, si condivide il ragionamento del primo giudice in relazione all'impossibilità di far valere in un giudizio di opposizione all'esecuzione vizi del titolo esecutivo che potevano essere fatti valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, anche eventualmente tardivo.
I poteri cognitivi del giudice in sede di opposizione all'esecuzione sono infatti limitati all'accertamento dell'esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, di invalidità o di inefficacia.
Pagina 5 Dunque, nel caso specifico di opposizione a precetto, intimato sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto (e dunque esecutivo), il debitore non può contestare il diritto di credito per ragioni che avrebbe potuto (e dovuto) far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma può rappresentare solo fatti modificativi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo.
Per tali motivi vanno rigettati tutti i motivi di appello relativi ad asserita nullità/annullabilità di clausole contenute nel contratto di locazione, nullità del decreto ingiuntivo, vizi di notifica del decreto che ben avrebbero potuto legittimare eventualmente, in presenza dei relativi presupposti, un'opposizione anche tardiva.
Si evidenzia inoltre che, come correttamente rilevato dal primo giudice, in tema di mediazione obbligatoria, secondo quanto espressamente statuito dall' art. 5, co. 6, d. lgs. n. 28/2010 , nei procedimenti instaurati mediante deposito di ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c. , l'onere di promuovere la mediazione obbligatoria diviene attuale una volta adottata, dal giudice del processo instaurato ai sensi dell' art. 645 c.p.c. , la statuizione relativa alla provvisoria esecuzione del processo.
Fermi i rilievi che precedono, la questione di legittimità costituzionale sollevata appare quindi totalmente irrilevante ai fini della decisione della presente controversia.
In ordine poi alla contestazione della liquidazione delle spese, questa Corte evidenzia che le stesse sono state regolarmente poste a carico del soccombente e che è stata correttamente liquidata la fase istruttoria svolta con il deposito delle relative memorie ex art. 183 c.p.c..
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese del grado come in dispositivo per la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU
23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
Pagina 6 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
, costituita, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Forlì n. 795/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR
115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 8.7.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
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