TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/12/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1445 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
UL LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. Guido Marone
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA
- RESISTENTE –
Oggetto: superamento 36 mesi contratto a termine post l. 107/2015
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 17/6/2025, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, per sentir accertare e dichiarare l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente, con conseguente condanna del al Controparte_2 risarcimento danno secondo i criteri forfettari con vittoria di spese distratte in favore dei procuratori antistatari.
La parte ricorrente, nel dare atto di aver lavorato per il , Controparte_3 in qualità di docente, dall'a.s. 2017/18 all'a.s. 2024/25 con diversi contratti su organico di
1 diritto, affermava la sussistenza di un'ipotesi di abusiva reiterazione dei contratti a termine e, in particolare: 1) il superamento di 36 mesi di servizio in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente;
2) la prestazione del servizio per oltre 36 mesi su posti vacanti e disponibili.
Di conseguenza, la parte ricorrente, richiamando i principi espressi dalla Corte di Giustizia
Europea, dalla Corte Costituzionale (sent. N. 187/2016) e dalla Corte di Cassazione (sent. N.
22552/2016), affermava il proprio diritto al risarcimento del danno.
Si costituiva regolarmente in giudizio il , resistendo alla Controparte_3 domanda di cui chiedeva il rigetto.
Il , nel ripercorrere a sua volta la giurisprudenza in materia evidenziando la CP_1 specialità della disciplina del reclutamento scolastico, eccepiva la prescrizione quinquennale e concludeva per il rigetto del ricorso, chiedendo comunque, in via riconvenzionale, che in caso di ritenuta illegittimità della reiterazione dei contratti venisse accertato l'insussistenza del diritto della ricorrente ad ulteriori nomine per il futuro come docente.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art
127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha dedotto l'illegittima reiterazione dei contratti a termine dall'a.s. 2017/18.
La domanda è infondata, sul punto si richiamano le motivazioni della sentenza della Corte
d'Appello di Brescia n. 80 del 20 giugno 2024, la quale ha rigettato il ricorso in un caso esattamente analogo a quello per cui è causa di stipulazione di una serie di contratti a termine tutti successivi all'entrata in vigore della L. 107/2015 e in costanza dei quali sono stati espletati concorsi pubblici con cadenza almeno biennale per la classe di concorso del ricorrente. Cont Infatti, il ha allegato e provato l'indizione di concorsi pubblici per la classe di concorso del ricorrente ( A045, A046, A047 e ADSS) e le procedure concorsuali alle quali avrebbe potuto partecipare sono:
1. Concorso 2020 D.D. 510/2020 per le cdc A045, A046, A047 e ADSS;
2. Concorso ordinario secondaria di I e II grado D.D. 499/2020 per le cdc A045, A046, A047
e ADSS;
2 3. Concorso straordinario art. 59 c. 9 e c.4 D.L. 73/2021 (Proroga del concorso art. 59 c. 9
D.L. 73/2021) per la cdc ADSS;
4. Concorso straordinario 5 TER D.L. 228/2021 per la cdc ADSS;
5. Concorso ordinario secondaria di I e II grado D.D.G. 2575/2023 per le cdc A046, A047 e
ADSS;
6. Concorso ordinario secondaria di I e II grado D.D.G. 3059/2024 per le cdc A045, A046 e
ADSS.
Sul punto, la parte ricorrente ha rilevato che alcuni di questi concorsi sono stati indetti in un momento precedente al superamento dei 36 mesi di lavoro con contratto a termine e che tali concorsi, essendo altamente selettivi, non sono idonei a sanare la violazione.
***
Va preliminarmente rammentato che la Corte di Giustizia con la sentenza del 26 novembre
2014 e altri (nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13), investita dai giudici del merito e dalla Corte Costituzionale, ha affermato che la normativa nazionale anteriore alla legge n. 107/2015 non conteneva alcuna sanzione di carattere sufficientemente energico e dissuasivo idonea a garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro;
ha affermato, in particolare, che "La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo".
La Corte di Giustizia si è basata sul fatto che il termine di immissione in ruolo dei docenti era tanto variabile quanto incerto secondo la normativa dell'ordinamento interno.
Come già detto, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Corte di Giustizia, con sent. n. 187 del 2016 la Corte
Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di
3 lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino".
La Corte Cost., peraltro, ha aggiunto che grazie alla legge n. 107 del 2015 l'illecito di cui si era reso responsabile lo Stato italiano, a causa della violazione del diritto dell'UE, è stato
"cancellato" dal legislatore italiano con la previsione di adeguati ristori al personale interessato;
ha sottolineato che tale conclusione trovava indiretta quanto autorevole conferma nell'archiviazione, senza sanzioni, da parte della Commissione dell'UE della procedura di infrazione aperta nei confronti del nostro Paese per la violazione della normativa europea in oggetto, archiviazione disposta proprio con riferimento alla indicata normativa nazionale sopravvenuta.
La Corte di Cassazione, nella già citata sent. n. 22552/2016, a sua volta, ha affermato che la
L. n. 107/2015 ha cancellato l'illecito comunitario perché ha previsto misure idonee ad evitare la irragionevole reiterazione senza limiti delle supplenze nella scuola. Cont Ed infatti, le disposizioni transitorie di cui all'art. 1 comma 95 avevano autorizzato il , per l'anno 2015/2016, ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle immissioni in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'art. 399 del T.U di cui al D. Lgs. 297/1994, al termine delle quali sono state soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012; il comma 131 dell'art. 1 L. 107/2015, inoltre, come evidenziato anche nella sentenza impugnata, aveva previsto un limite massimo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato su posti del cd. organico di diritto (“a decorrere dal
1/9/2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche se non continuativi”).
Ebbene, la situazione del ricorrente si colloca nel periodo successivo alla entrata in vigore della L. 107/2015, ossia in un contesto decisamente diverso da un punto di vista di fatto e di diritto rispetto a quello preso in considerazione dalle richiamate sentenze, le quali si sono pronunciate in relazione a ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati nel periodo anteriore alla riforma del 2015, allorchè il legislatore non prevedeva tempi certi di stabilizzazione del personale precario della scuola consentendo la reiterazione di contratti a termine senza un limite certo nell'assenza prolungata di concorsi. 4 Prima della riforma della L. 107 del 2015, infatti, sebbene l'art. 400 del T.U. n. 297/94 preveda che i concorsi per i posti vacanti e disponibili debbano essere svolti con cadenza triennale (“i concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili”), per lungo tempo i concorsi non sono stati svolti e non c'era al contempo alcuna norma di legge, applicabile al comparto scuola, che ponesse un limite di durata alla reiterazione dei contratti a termine.
Successivamente, va ribadito, è intervenuta la L. 107 del 2015 che, come riconosciuto dalla
Corte Costituzionale e dalla Suprema Corte, ha cancellato per il pregresso l'illecito comunitario prevedendo una serie di misure ritenute idonee a evitare la irragionevole reiterazione senza limiti delle supplenze nella scuola.
I contratti oggetto del presente giudizio si collocano nel periodo successivo alla L. 107/2015 nel quale, invero, il panorama normativo è ulteriormente cambiato;
la normativa interna è stata in parte modificata e il Legislatore ha previsto un nuovo articolato sistema di reclutamento del personale scolastico con la conseguenza che, diversamente da quanto ritenuto dall'appellato, la pronuncia della Corte Cost. n. 187/2016 non può essere risolutiva della questione oggetto del presente giudizio.
Circa l'assetto normativo post L. 107/2015, in primo luogo, va rilevato che l'art. 4 bis del
D.L. n.87/2018 ha abrogato il comma 131 dell'art. 1 L. 107/2015, che prevedeva il limite massimo di durata dei contratti a termine del settore scolastico per la copertura di posti vacanti e disponibili di 36 mesi.
Tale disposizione, che nell'impianto della L. 107/2015 si affiancava alla indizione con cadenza triennale di concorsi nazionali su base regionale per la copertura di posti vacanti e disponibili, era stata adottata con la chiara finalità del legislatore di rendere compatibile l'ordinamento interno con la Clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato successivamente alla decisione della Corte di Giustizia del 26 novembre 2014 in quanto nell'ordinamento interno il settore della scuola è espressamente escluso dall'ambito di applicazione della disciplina sui limiti di durata del contratto a tempo determinato (v. le norme, sopra richiamate, di cui all'art. 10 comma 4 bis d.lgs. 368/2001 ed ora l'art. 29 comma 2 del d.lgs. 81/2015).
La soppressione del citato comma 131, peraltro, non ha di per sé ripristinato la condizione di incompatibilità con la clausola 5, antecedente alla L. 107/2015 e oggetto del vaglio della CGUE,
Corte Cost. e Cassazione nelle pronunce sopra citate. 5 Secondo l'interpretazione consolidata della Corte di Giustizia, infatti, gli Stati membri dispongono di un'ampia discrezionalità a tale riguardo, dal momento che essi hanno la scelta di far ricorso a una o a più misure enunciate al punto 1, lettere da a) a c), della clausola 5, oppure a norme giuridiche equivalenti già esistenti, tenendo conto, nel contempo, delle esigenze di settori e/o di categorie specifici di lavoratori.
In altre parole, la clausola 5 dell'Accordo quadro fissa agli Stati membri un obiettivo generale, consistente nella prevenzione dell'abuso, lasciando loro la scelta dei mezzi per conseguire ciò, purché essi non rimettano in discussione l'obiettivo o l'effetto utile dell'Accordo quadro (v. sentenza e a., EU:C:2014:2044, punto 60 e sent. sopra richiamata). Inoltre, è stato affermato sempre dalla Corte di Giustizia che quando, come nel caso di specie, il diritto dell'Unione non prevede sanzioni specifiche nell'ipotesi in cui vengano accertati abusi, spetta alle autorità nazionali adottare misure che devono rivestire un carattere non solo proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'Accordo quadro.
In sintesi, la giurisprudenza comunitaria non richiede un cumulo di misure essendo sufficiente anche una sola misura purchè proporzionata, energica e dissuasiva.
Ciò detto, occorre rammentare, sempre sul piano della normativa interna, che il legislatore con il D.lgs. 59 del 2017 (successivamente modificato dalla L. 145 del 2018 e dalla L. n. 159 del
2019), citato anche dal giudice di primo grado, ha adottato un nuovo sistema di reclutamento del personale scolastico stabilendo:
-che le assunzioni per la scuola secondaria vengano effettuate, annualmente, per il 50% da
GAE (fino al loro esaurimento) e per il 50 % dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali (art. 17 e 18);
-che vengano indetti per l'accesso ai ruoli della scuola secondaria (di primo e di secondo grado, compreso il sostegno) concorsi pubblici con cadenza biennale in base ai posti che, presumibilmente, si renderanno vacanti nel primo e nel secondo anno successivo a quello previsto per l'espletamento delle prove concorsuali ( v. art. 3 comma 3 : “Il concorso è bandito, fermo restando il regime autorizzatorio previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con cadenza biennale, per la copertura dei posti della scuola secondaria che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali”).
6 - che i vincitori del concorso verranno immessi in ruolo in due scaglioni annuali diversi in base alla posizione ricoperta nella graduatoria finale (v. “art. 3 comma 3 : “Sulla base della graduatoria di merito i vincitori del concorso sono immessi in ruolo in due successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili rispettivamente nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali.”);
- che i vincitori che non dovessero essere assunti nel biennio mantengono il diritto all'assunzione negli anni successivi (art. 3 comma 3: ” Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi”).
Mentre nel sistema delineato dall'art. 400 del TU n. 297/94 (“i concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili”) e dalla
L. n. 197/2015 i concorsi dovevano essere banditi ogni tre anni, l'attuale sistema di reclutamento scolastico dispone l'indizione di concorsi biennali e prevede che i vincitori che nell'arco del biennio non vengono immessi in ruolo conservano il diritto all'assunzione a tempo indeterminato negli anni successivi.
La previsione di un doppio canale di accesso ai ruoli della scuola costituito dai concorsi nazionali biennali e, nella fase transitoria, tramite prelievo dalle GAE per il 50% dei posti da effettuarsi annualmente (art. 17), rappresentano, secondo la Corte, misure proporzionate e idonee sul piano del diritto interno a prevenire l'abuso per violazione della normativa comunitaria sul contratto a termine nel settore della scuola in quanto consentono, da un lato, ai docenti precari che siano ancora inseriti nelle GAE di essere stabilizzati in tempi brevi e sicuri e, al contempo, ai docenti che non siano nelle GAE di partecipare in tempi ravvicinati e certi (ogni due anni) ai concorsi nazionali per l'immissione in ruolo.
D'altronde deve essere anche considerata la specialità e complessità della disciplina del settore scolastico nel quale non è possibile conoscere preventivamente e con certezza, se, all'esito delle procedure concorsuali e dei prelievi dalle GAE, rimangano eventualmente scoperte alcune cattedre e quante esse siano;
ciò fa sì, come noto, che vi sia la necessità periodica per il di attingere anche alle graduatorie provinciali per le supplenze e alle graduatorie di istituto, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 6 bis e 6 ter, L. n. 124/1999, al fine di garantire la copertura dei posti di insegnamento rimasti scoperti mediante contratti a tempo determinato all'esito delle procedure sopra descritte.
In base alla normativa del settore scolastico vigente, dunque, il docente abilitato inserito nelle graduatorie per le supplenze che aspiri ad essere assunto in ruolo ha la possibilità di partecipare 7 ai concorsi periodici che il deve bandire ogni due anni per la copertura dei posti vacanti e disponibili e di essere così inserito nelle graduatorie di merito per i docenti vincitori di concorso, dalle quali, poi, il è tenuto ad attingere annualmente per la copertura dei posti che risultano vacanti e disponibili.
Per inciso, non può sottacersi che, ove il docente abilitato inserito nelle GPS, pur potendo partecipare ai concorsi per cattedre banditi dall'Amministrazione, non lo faccia, il medesimo sarà destinato a rimanere all'interno del circuito delle supplenze che lo esporrà (in base a un sistema che, si ribadisce, è basato su sequenze procedimentali prestabilite per legge) alla possibilità di essere nuovamente reclutato per ulteriori servizi a tempo determinato;
e, ove l'assunzione a termine ripetuta del predetto docente da parte del fosse sempre e comunque censurata, senza tener conto delle circostanze del caso concreto, si potrebbe verificare la situazione paradossale in base alla quale tale docente, al superamento di ogni triennio di supplenze svolte fino al 31 agosto, sarebbe periodicamente legittimato a chiedere al il risarcimento del danno “comunitario” da abusiva reiterazione dei contratti a termine.
***
Ciò detto e così ricostruito il quadro normativo vigente in tema di reclutamento del personale docente, va osservato che la previsione di concorsi a cadenza biennale, pur consentendo di ritenere la disciplina interna astrattamente conforme ai principi del diritto eurounitario in tema di contratto a termine, deve essere calata nella fattispecie concreta al fine di stabilire se vi è stato o meno un utilizzo abusivo dei rapporti a termine nel caso specifico è necessario verificare se nel periodo in considerazione l'Amministrazione abbia anche attuato quanto astrattamente previsto dal legislatore e se i concorsi previsti siano stati effettivamente indetti e svolti.
Con specifico riferimento al caso in esame, dalla documentazione allegata dalla parte resistente risultano per le classi di concorso del ricorrente A045, A046, A047 e ADSS l'indizione dei seguenti bandi di concorso:
1. Concorso 2020 D.D. 510/2020 per le cdc A045, A046, A047 e ADSS;
2. Concorso ordinario secondaria di I e II grado D.D. 499/2020 per le cdc A045, A046, A047
e ADSS;
3. Concorso straordinario art. 59 c. 9 e c.4 D.L. 73/2021 (Proroga del concorso art. 59 c. 9
D.L. 73/2021) per la cdc ADSS;
4. Concorso straordinario 5 TER D.L. 228/2021 per la cdc ADSS;
8 5. Concorso ordinario secondaria di I e II grado D.D.G. 2575/2023 per le cdc A046, A047 e
ADSS;
6. Concorso ordinario secondaria di I e II grado D.D.G. 3059/2024 per le cdc A045, A046 e
ADSS.
E per quanto riguarda il reclutamento di personale docente di sostegno Decreto
Dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020 “concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria” e
Decreto Dipartimentale n. 2576 del 6/12/2023 “Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno”.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dal risulta dunque che l'Amministrazione in tutto l'arco temporale di riferimento ha bandito in maniera sistematica e con cadenza periodica procedure concorsuali per l'assunzione di nuovo personale anche per la classe di concorso del ricorrente di sostegno e per le classi A045, A046, A047, per di più in numero decisamente significativo.
La parte ricorrente ha eccepito che le procedure di reclutamento hanno avuto effettivo avvio solo nel 2022 in ragione della pandemia, da una parte, le particolari condizioni di mergenza sanitaria ben possono fungere dal scriminante per la ritardata effettiva celebrazione delle prove e, dall'altra, la circostanza non risulta rilevante in quanto proprio con l'assunzione a termine nell'a.s. 2021/22 è stato superato il tetto dei 36 mesi e risultano indetti ben due concorsi nell'anno 2020 e il ricorrente, al netto della posticipata effettiva esecuzione delle prove, non ha né dedotto né dato prova della propria iscrizionee pertanto non può che ascrivere alla propria responsabilità il fatto di non essersi messo nella condizione di un passaggio in ruolo e su tale status alcun effetto causale ha avuto il differimento delle prove scritte.
La ricorrente ha contestato la rilevanza dei concorsi indetti prima della maturazione dei 36 mesi e contestato la natura altamente selettiva di quelli indetti successivamente.
La parte ricorrente, però, non ha preso posizione sulla partecipazione o meno ai concorsi e sull'eventuale esito, la mancata partecipazione a tali concorsi ha sicuro rilievo nel caso di specie.
Così stando le cose, il ricorrente ha avuto la possibilità di partecipare ai concorsi indetti dal Cont
con cadenza periodica e ben prima del compimento dei 36 mesi di servizio che, come noto, esprime il lasso di tempo che l'ordinamento, in via generale, individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà (v. per il settore scolastico l'art. 400 del
D.lgs. n. 297/1994). 9 In sintesi, sulla base delle risultanze processuali è corretto affermare che il ricorrente durante lo svolgimento dei servizi a tempo determinato alle dipendenze del ha goduto di serie ed effettive possibilità di accedere, in tempi certi e ravvicinati (D.D. n. 498 del 21 aprile 2020, D.D.
n. 2576 del 6/12/2023) all'immissione in ruolo mediante la partecipazione ai concorsi che sono stati periodicamente banditi dall'Amministrazione ben prima del superamento dei 36 mesi di servizio su posto vacante e disponibile;
e d'altra parte, il ricorrente rispetto alla produzione Cont documentale del , avente ad oggetto la serie dei concorsi banditi, non ha nemmeno specificato egli se vi abbia partecipato o meno e le ragioni della eventuale mancata partecipazione.
Inoltre, va evidenziato che non possa predicarsi di abusiva reiterazione di contratti a termine nelle ipotesi, come quella di specie, in cui il docente ha prestato servizio sempre presso istituti diversi e svolgendo mansioni diverse (insegnante di sostegno e cattedra), come chiaramente emerge dallo stato matricolare.
In un caso analogo di docente di sostegno come è anche il ricorrente, in realtà in condizioni di miglior favore rispetto la docente parte del giudizio di appello perché in grado di partecipare a concorsi anche per le altre classi A45 ss., la Corte d'Appello, in riforma della sentenza del
Tribunale di Bergamo, ha così statuito “Con specifico riferimento al caso dello la documentazione CP_5 acquisita in appello, per la classe di concorso dell'appellato, ossia il sostegno, riscontra l'esperimento, nel corso degli anni di svolgimento delle supplenze da parte dello delle seguenti procedure concorsuali su posti CP_5 vacanti (dall'a.s.2018/2019 all'a.s. 2022/2023),:
- D.D. n. 510 del 23.04.2020 successivamente rettificato con D.D. n. 783 del 08.07.2020 - Procedura straordinaria per titoli ed esami per le immissioni in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado (ALL.N.1): posti totali di sostegno previsti per scuola secondaria di I grado: 4069 di cui 1259 in Lombardia;
posti totali di sostegno previsti per scuola secondaria di II grado: 1600 di cui 421 in Lombardia;
- D.D.n.499 del 21.04.2020 successivamente rettificato con D.D. n. 649 del 03.06.2020 - Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola Secondaria
(ALL.N.2): - posti totali di sostegno previsti per scuola secondaria di I grado: 4205 di cui 1365 in
Lombardia; posti totali di sostegno previsti per scuola secondaria di II grado: 1559 di cui 423 in Lombardia;
- D.D. n. 2575 del 06.12.2023 - Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 10 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 (ALL.N.3): posti di sostegno previsti per scuola secondaria di I grado: 1181 in Lombardia;
posti di sostegno previsti per scuola secondaria di II grado: 71 in Lombardia. Cont Dalla documentazione prodotta in giudizio dal risulta, dunque, che l'Amministrazione in tutto l'arco temporale di riferimento ha bandito in maniera sistematica e con cadenza periodica procedure concorsuali per
l'assunzione di nuovo personale anche per la classe di concorso dell'appellato, ossia il sostegno”. Cont In conclusione, il ha avviato ben due concorsi, uno straordinario e uno ordinario, anche per posti di sostegno (assai numerosi in Lombardia e pari complessivamente a 2624 posti per la scuola secondaria di 1° grado e a 844 posti per la scuola secondaria di 2° grado) e nel 2023, ha indetto un nuovo concorso anche per posti di sostegno per scuola secondaria di 1° e 2° grado, per un totale complessivo in Lombardia di 1252 posti su sostegno. Cont In definitiva, ritiene il Tribunale che nello specifico caso la condotta tenuta dal non sia censurabile non essendosi configurato alcun abuso per illegittima reiterazione dei rapporti di lavoro su posto vacante e disponibile per oltre 36 mesi : la normativa interna è compatibile con i principi della Direttiva sul lavoro a termine e il MIM ha provveduto a darvi concreta attuazione mediante lo svolgimento di concorsi a cadenza ravvicinata anche per posti vacanti e disponibili della classe del ricorrente.
Il ricorso è quindi infondato.
***
La complessità e la novità della questione giuridica affrontata (reiterazione contratti a termine post L. n.107/2015) integrano motivi, analoghi a quelli gravi ed eccezionali previsti dall'art. 92
c.p.c., interpretato in conformità a Costituzione, che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso,
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Bergamo, 10 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
UL IN
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
UL LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. Guido Marone
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA
- RESISTENTE –
Oggetto: superamento 36 mesi contratto a termine post l. 107/2015
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 17/6/2025, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, per sentir accertare e dichiarare l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente, con conseguente condanna del al Controparte_2 risarcimento danno secondo i criteri forfettari con vittoria di spese distratte in favore dei procuratori antistatari.
La parte ricorrente, nel dare atto di aver lavorato per il , Controparte_3 in qualità di docente, dall'a.s. 2017/18 all'a.s. 2024/25 con diversi contratti su organico di
1 diritto, affermava la sussistenza di un'ipotesi di abusiva reiterazione dei contratti a termine e, in particolare: 1) il superamento di 36 mesi di servizio in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente;
2) la prestazione del servizio per oltre 36 mesi su posti vacanti e disponibili.
Di conseguenza, la parte ricorrente, richiamando i principi espressi dalla Corte di Giustizia
Europea, dalla Corte Costituzionale (sent. N. 187/2016) e dalla Corte di Cassazione (sent. N.
22552/2016), affermava il proprio diritto al risarcimento del danno.
Si costituiva regolarmente in giudizio il , resistendo alla Controparte_3 domanda di cui chiedeva il rigetto.
Il , nel ripercorrere a sua volta la giurisprudenza in materia evidenziando la CP_1 specialità della disciplina del reclutamento scolastico, eccepiva la prescrizione quinquennale e concludeva per il rigetto del ricorso, chiedendo comunque, in via riconvenzionale, che in caso di ritenuta illegittimità della reiterazione dei contratti venisse accertato l'insussistenza del diritto della ricorrente ad ulteriori nomine per il futuro come docente.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art
127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha dedotto l'illegittima reiterazione dei contratti a termine dall'a.s. 2017/18.
La domanda è infondata, sul punto si richiamano le motivazioni della sentenza della Corte
d'Appello di Brescia n. 80 del 20 giugno 2024, la quale ha rigettato il ricorso in un caso esattamente analogo a quello per cui è causa di stipulazione di una serie di contratti a termine tutti successivi all'entrata in vigore della L. 107/2015 e in costanza dei quali sono stati espletati concorsi pubblici con cadenza almeno biennale per la classe di concorso del ricorrente. Cont Infatti, il ha allegato e provato l'indizione di concorsi pubblici per la classe di concorso del ricorrente ( A045, A046, A047 e ADSS) e le procedure concorsuali alle quali avrebbe potuto partecipare sono:
1. Concorso 2020 D.D. 510/2020 per le cdc A045, A046, A047 e ADSS;
2. Concorso ordinario secondaria di I e II grado D.D. 499/2020 per le cdc A045, A046, A047
e ADSS;
2 3. Concorso straordinario art. 59 c. 9 e c.4 D.L. 73/2021 (Proroga del concorso art. 59 c. 9
D.L. 73/2021) per la cdc ADSS;
4. Concorso straordinario 5 TER D.L. 228/2021 per la cdc ADSS;
5. Concorso ordinario secondaria di I e II grado D.D.G. 2575/2023 per le cdc A046, A047 e
ADSS;
6. Concorso ordinario secondaria di I e II grado D.D.G. 3059/2024 per le cdc A045, A046 e
ADSS.
Sul punto, la parte ricorrente ha rilevato che alcuni di questi concorsi sono stati indetti in un momento precedente al superamento dei 36 mesi di lavoro con contratto a termine e che tali concorsi, essendo altamente selettivi, non sono idonei a sanare la violazione.
***
Va preliminarmente rammentato che la Corte di Giustizia con la sentenza del 26 novembre
2014 e altri (nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13), investita dai giudici del merito e dalla Corte Costituzionale, ha affermato che la normativa nazionale anteriore alla legge n. 107/2015 non conteneva alcuna sanzione di carattere sufficientemente energico e dissuasivo idonea a garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'accordo quadro;
ha affermato, in particolare, che "La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo".
La Corte di Giustizia si è basata sul fatto che il termine di immissione in ruolo dei docenti era tanto variabile quanto incerto secondo la normativa dell'ordinamento interno.
Come già detto, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Corte di Giustizia, con sent. n. 187 del 2016 la Corte
Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di
3 lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino".
La Corte Cost., peraltro, ha aggiunto che grazie alla legge n. 107 del 2015 l'illecito di cui si era reso responsabile lo Stato italiano, a causa della violazione del diritto dell'UE, è stato
"cancellato" dal legislatore italiano con la previsione di adeguati ristori al personale interessato;
ha sottolineato che tale conclusione trovava indiretta quanto autorevole conferma nell'archiviazione, senza sanzioni, da parte della Commissione dell'UE della procedura di infrazione aperta nei confronti del nostro Paese per la violazione della normativa europea in oggetto, archiviazione disposta proprio con riferimento alla indicata normativa nazionale sopravvenuta.
La Corte di Cassazione, nella già citata sent. n. 22552/2016, a sua volta, ha affermato che la
L. n. 107/2015 ha cancellato l'illecito comunitario perché ha previsto misure idonee ad evitare la irragionevole reiterazione senza limiti delle supplenze nella scuola. Cont Ed infatti, le disposizioni transitorie di cui all'art. 1 comma 95 avevano autorizzato il , per l'anno 2015/2016, ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle immissioni in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'art. 399 del T.U di cui al D. Lgs. 297/1994, al termine delle quali sono state soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012; il comma 131 dell'art. 1 L. 107/2015, inoltre, come evidenziato anche nella sentenza impugnata, aveva previsto un limite massimo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato su posti del cd. organico di diritto (“a decorrere dal
1/9/2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche se non continuativi”).
Ebbene, la situazione del ricorrente si colloca nel periodo successivo alla entrata in vigore della L. 107/2015, ossia in un contesto decisamente diverso da un punto di vista di fatto e di diritto rispetto a quello preso in considerazione dalle richiamate sentenze, le quali si sono pronunciate in relazione a ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati nel periodo anteriore alla riforma del 2015, allorchè il legislatore non prevedeva tempi certi di stabilizzazione del personale precario della scuola consentendo la reiterazione di contratti a termine senza un limite certo nell'assenza prolungata di concorsi. 4 Prima della riforma della L. 107 del 2015, infatti, sebbene l'art. 400 del T.U. n. 297/94 preveda che i concorsi per i posti vacanti e disponibili debbano essere svolti con cadenza triennale (“i concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili”), per lungo tempo i concorsi non sono stati svolti e non c'era al contempo alcuna norma di legge, applicabile al comparto scuola, che ponesse un limite di durata alla reiterazione dei contratti a termine.
Successivamente, va ribadito, è intervenuta la L. 107 del 2015 che, come riconosciuto dalla
Corte Costituzionale e dalla Suprema Corte, ha cancellato per il pregresso l'illecito comunitario prevedendo una serie di misure ritenute idonee a evitare la irragionevole reiterazione senza limiti delle supplenze nella scuola.
I contratti oggetto del presente giudizio si collocano nel periodo successivo alla L. 107/2015 nel quale, invero, il panorama normativo è ulteriormente cambiato;
la normativa interna è stata in parte modificata e il Legislatore ha previsto un nuovo articolato sistema di reclutamento del personale scolastico con la conseguenza che, diversamente da quanto ritenuto dall'appellato, la pronuncia della Corte Cost. n. 187/2016 non può essere risolutiva della questione oggetto del presente giudizio.
Circa l'assetto normativo post L. 107/2015, in primo luogo, va rilevato che l'art. 4 bis del
D.L. n.87/2018 ha abrogato il comma 131 dell'art. 1 L. 107/2015, che prevedeva il limite massimo di durata dei contratti a termine del settore scolastico per la copertura di posti vacanti e disponibili di 36 mesi.
Tale disposizione, che nell'impianto della L. 107/2015 si affiancava alla indizione con cadenza triennale di concorsi nazionali su base regionale per la copertura di posti vacanti e disponibili, era stata adottata con la chiara finalità del legislatore di rendere compatibile l'ordinamento interno con la Clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato successivamente alla decisione della Corte di Giustizia del 26 novembre 2014 in quanto nell'ordinamento interno il settore della scuola è espressamente escluso dall'ambito di applicazione della disciplina sui limiti di durata del contratto a tempo determinato (v. le norme, sopra richiamate, di cui all'art. 10 comma 4 bis d.lgs. 368/2001 ed ora l'art. 29 comma 2 del d.lgs. 81/2015).
La soppressione del citato comma 131, peraltro, non ha di per sé ripristinato la condizione di incompatibilità con la clausola 5, antecedente alla L. 107/2015 e oggetto del vaglio della CGUE,
Corte Cost. e Cassazione nelle pronunce sopra citate. 5 Secondo l'interpretazione consolidata della Corte di Giustizia, infatti, gli Stati membri dispongono di un'ampia discrezionalità a tale riguardo, dal momento che essi hanno la scelta di far ricorso a una o a più misure enunciate al punto 1, lettere da a) a c), della clausola 5, oppure a norme giuridiche equivalenti già esistenti, tenendo conto, nel contempo, delle esigenze di settori e/o di categorie specifici di lavoratori.
In altre parole, la clausola 5 dell'Accordo quadro fissa agli Stati membri un obiettivo generale, consistente nella prevenzione dell'abuso, lasciando loro la scelta dei mezzi per conseguire ciò, purché essi non rimettano in discussione l'obiettivo o l'effetto utile dell'Accordo quadro (v. sentenza e a., EU:C:2014:2044, punto 60 e sent. sopra richiamata). Inoltre, è stato affermato sempre dalla Corte di Giustizia che quando, come nel caso di specie, il diritto dell'Unione non prevede sanzioni specifiche nell'ipotesi in cui vengano accertati abusi, spetta alle autorità nazionali adottare misure che devono rivestire un carattere non solo proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in applicazione dell'Accordo quadro.
In sintesi, la giurisprudenza comunitaria non richiede un cumulo di misure essendo sufficiente anche una sola misura purchè proporzionata, energica e dissuasiva.
Ciò detto, occorre rammentare, sempre sul piano della normativa interna, che il legislatore con il D.lgs. 59 del 2017 (successivamente modificato dalla L. 145 del 2018 e dalla L. n. 159 del
2019), citato anche dal giudice di primo grado, ha adottato un nuovo sistema di reclutamento del personale scolastico stabilendo:
-che le assunzioni per la scuola secondaria vengano effettuate, annualmente, per il 50% da
GAE (fino al loro esaurimento) e per il 50 % dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali (art. 17 e 18);
-che vengano indetti per l'accesso ai ruoli della scuola secondaria (di primo e di secondo grado, compreso il sostegno) concorsi pubblici con cadenza biennale in base ai posti che, presumibilmente, si renderanno vacanti nel primo e nel secondo anno successivo a quello previsto per l'espletamento delle prove concorsuali ( v. art. 3 comma 3 : “Il concorso è bandito, fermo restando il regime autorizzatorio previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con cadenza biennale, per la copertura dei posti della scuola secondaria che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali”).
6 - che i vincitori del concorso verranno immessi in ruolo in due scaglioni annuali diversi in base alla posizione ricoperta nella graduatoria finale (v. “art. 3 comma 3 : “Sulla base della graduatoria di merito i vincitori del concorso sono immessi in ruolo in due successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili rispettivamente nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali.”);
- che i vincitori che non dovessero essere assunti nel biennio mantengono il diritto all'assunzione negli anni successivi (art. 3 comma 3: ” Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi”).
Mentre nel sistema delineato dall'art. 400 del TU n. 297/94 (“i concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili”) e dalla
L. n. 197/2015 i concorsi dovevano essere banditi ogni tre anni, l'attuale sistema di reclutamento scolastico dispone l'indizione di concorsi biennali e prevede che i vincitori che nell'arco del biennio non vengono immessi in ruolo conservano il diritto all'assunzione a tempo indeterminato negli anni successivi.
La previsione di un doppio canale di accesso ai ruoli della scuola costituito dai concorsi nazionali biennali e, nella fase transitoria, tramite prelievo dalle GAE per il 50% dei posti da effettuarsi annualmente (art. 17), rappresentano, secondo la Corte, misure proporzionate e idonee sul piano del diritto interno a prevenire l'abuso per violazione della normativa comunitaria sul contratto a termine nel settore della scuola in quanto consentono, da un lato, ai docenti precari che siano ancora inseriti nelle GAE di essere stabilizzati in tempi brevi e sicuri e, al contempo, ai docenti che non siano nelle GAE di partecipare in tempi ravvicinati e certi (ogni due anni) ai concorsi nazionali per l'immissione in ruolo.
D'altronde deve essere anche considerata la specialità e complessità della disciplina del settore scolastico nel quale non è possibile conoscere preventivamente e con certezza, se, all'esito delle procedure concorsuali e dei prelievi dalle GAE, rimangano eventualmente scoperte alcune cattedre e quante esse siano;
ciò fa sì, come noto, che vi sia la necessità periodica per il di attingere anche alle graduatorie provinciali per le supplenze e alle graduatorie di istituto, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 6 bis e 6 ter, L. n. 124/1999, al fine di garantire la copertura dei posti di insegnamento rimasti scoperti mediante contratti a tempo determinato all'esito delle procedure sopra descritte.
In base alla normativa del settore scolastico vigente, dunque, il docente abilitato inserito nelle graduatorie per le supplenze che aspiri ad essere assunto in ruolo ha la possibilità di partecipare 7 ai concorsi periodici che il deve bandire ogni due anni per la copertura dei posti vacanti e disponibili e di essere così inserito nelle graduatorie di merito per i docenti vincitori di concorso, dalle quali, poi, il è tenuto ad attingere annualmente per la copertura dei posti che risultano vacanti e disponibili.
Per inciso, non può sottacersi che, ove il docente abilitato inserito nelle GPS, pur potendo partecipare ai concorsi per cattedre banditi dall'Amministrazione, non lo faccia, il medesimo sarà destinato a rimanere all'interno del circuito delle supplenze che lo esporrà (in base a un sistema che, si ribadisce, è basato su sequenze procedimentali prestabilite per legge) alla possibilità di essere nuovamente reclutato per ulteriori servizi a tempo determinato;
e, ove l'assunzione a termine ripetuta del predetto docente da parte del fosse sempre e comunque censurata, senza tener conto delle circostanze del caso concreto, si potrebbe verificare la situazione paradossale in base alla quale tale docente, al superamento di ogni triennio di supplenze svolte fino al 31 agosto, sarebbe periodicamente legittimato a chiedere al il risarcimento del danno “comunitario” da abusiva reiterazione dei contratti a termine.
***
Ciò detto e così ricostruito il quadro normativo vigente in tema di reclutamento del personale docente, va osservato che la previsione di concorsi a cadenza biennale, pur consentendo di ritenere la disciplina interna astrattamente conforme ai principi del diritto eurounitario in tema di contratto a termine, deve essere calata nella fattispecie concreta al fine di stabilire se vi è stato o meno un utilizzo abusivo dei rapporti a termine nel caso specifico è necessario verificare se nel periodo in considerazione l'Amministrazione abbia anche attuato quanto astrattamente previsto dal legislatore e se i concorsi previsti siano stati effettivamente indetti e svolti.
Con specifico riferimento al caso in esame, dalla documentazione allegata dalla parte resistente risultano per le classi di concorso del ricorrente A045, A046, A047 e ADSS l'indizione dei seguenti bandi di concorso:
1. Concorso 2020 D.D. 510/2020 per le cdc A045, A046, A047 e ADSS;
2. Concorso ordinario secondaria di I e II grado D.D. 499/2020 per le cdc A045, A046, A047
e ADSS;
3. Concorso straordinario art. 59 c. 9 e c.4 D.L. 73/2021 (Proroga del concorso art. 59 c. 9
D.L. 73/2021) per la cdc ADSS;
4. Concorso straordinario 5 TER D.L. 228/2021 per la cdc ADSS;
8 5. Concorso ordinario secondaria di I e II grado D.D.G. 2575/2023 per le cdc A046, A047 e
ADSS;
6. Concorso ordinario secondaria di I e II grado D.D.G. 3059/2024 per le cdc A045, A046 e
ADSS.
E per quanto riguarda il reclutamento di personale docente di sostegno Decreto
Dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020 “concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria” e
Decreto Dipartimentale n. 2576 del 6/12/2023 “Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno”.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dal risulta dunque che l'Amministrazione in tutto l'arco temporale di riferimento ha bandito in maniera sistematica e con cadenza periodica procedure concorsuali per l'assunzione di nuovo personale anche per la classe di concorso del ricorrente di sostegno e per le classi A045, A046, A047, per di più in numero decisamente significativo.
La parte ricorrente ha eccepito che le procedure di reclutamento hanno avuto effettivo avvio solo nel 2022 in ragione della pandemia, da una parte, le particolari condizioni di mergenza sanitaria ben possono fungere dal scriminante per la ritardata effettiva celebrazione delle prove e, dall'altra, la circostanza non risulta rilevante in quanto proprio con l'assunzione a termine nell'a.s. 2021/22 è stato superato il tetto dei 36 mesi e risultano indetti ben due concorsi nell'anno 2020 e il ricorrente, al netto della posticipata effettiva esecuzione delle prove, non ha né dedotto né dato prova della propria iscrizionee pertanto non può che ascrivere alla propria responsabilità il fatto di non essersi messo nella condizione di un passaggio in ruolo e su tale status alcun effetto causale ha avuto il differimento delle prove scritte.
La ricorrente ha contestato la rilevanza dei concorsi indetti prima della maturazione dei 36 mesi e contestato la natura altamente selettiva di quelli indetti successivamente.
La parte ricorrente, però, non ha preso posizione sulla partecipazione o meno ai concorsi e sull'eventuale esito, la mancata partecipazione a tali concorsi ha sicuro rilievo nel caso di specie.
Così stando le cose, il ricorrente ha avuto la possibilità di partecipare ai concorsi indetti dal Cont
con cadenza periodica e ben prima del compimento dei 36 mesi di servizio che, come noto, esprime il lasso di tempo che l'ordinamento, in via generale, individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà (v. per il settore scolastico l'art. 400 del
D.lgs. n. 297/1994). 9 In sintesi, sulla base delle risultanze processuali è corretto affermare che il ricorrente durante lo svolgimento dei servizi a tempo determinato alle dipendenze del ha goduto di serie ed effettive possibilità di accedere, in tempi certi e ravvicinati (D.D. n. 498 del 21 aprile 2020, D.D.
n. 2576 del 6/12/2023) all'immissione in ruolo mediante la partecipazione ai concorsi che sono stati periodicamente banditi dall'Amministrazione ben prima del superamento dei 36 mesi di servizio su posto vacante e disponibile;
e d'altra parte, il ricorrente rispetto alla produzione Cont documentale del , avente ad oggetto la serie dei concorsi banditi, non ha nemmeno specificato egli se vi abbia partecipato o meno e le ragioni della eventuale mancata partecipazione.
Inoltre, va evidenziato che non possa predicarsi di abusiva reiterazione di contratti a termine nelle ipotesi, come quella di specie, in cui il docente ha prestato servizio sempre presso istituti diversi e svolgendo mansioni diverse (insegnante di sostegno e cattedra), come chiaramente emerge dallo stato matricolare.
In un caso analogo di docente di sostegno come è anche il ricorrente, in realtà in condizioni di miglior favore rispetto la docente parte del giudizio di appello perché in grado di partecipare a concorsi anche per le altre classi A45 ss., la Corte d'Appello, in riforma della sentenza del
Tribunale di Bergamo, ha così statuito “Con specifico riferimento al caso dello la documentazione CP_5 acquisita in appello, per la classe di concorso dell'appellato, ossia il sostegno, riscontra l'esperimento, nel corso degli anni di svolgimento delle supplenze da parte dello delle seguenti procedure concorsuali su posti CP_5 vacanti (dall'a.s.2018/2019 all'a.s. 2022/2023),:
- D.D. n. 510 del 23.04.2020 successivamente rettificato con D.D. n. 783 del 08.07.2020 - Procedura straordinaria per titoli ed esami per le immissioni in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado (ALL.N.1): posti totali di sostegno previsti per scuola secondaria di I grado: 4069 di cui 1259 in Lombardia;
posti totali di sostegno previsti per scuola secondaria di II grado: 1600 di cui 421 in Lombardia;
- D.D.n.499 del 21.04.2020 successivamente rettificato con D.D. n. 649 del 03.06.2020 - Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola Secondaria
(ALL.N.2): - posti totali di sostegno previsti per scuola secondaria di I grado: 4205 di cui 1365 in
Lombardia; posti totali di sostegno previsti per scuola secondaria di II grado: 1559 di cui 423 in Lombardia;
- D.D. n. 2575 del 06.12.2023 - Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 10 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 (ALL.N.3): posti di sostegno previsti per scuola secondaria di I grado: 1181 in Lombardia;
posti di sostegno previsti per scuola secondaria di II grado: 71 in Lombardia. Cont Dalla documentazione prodotta in giudizio dal risulta, dunque, che l'Amministrazione in tutto l'arco temporale di riferimento ha bandito in maniera sistematica e con cadenza periodica procedure concorsuali per
l'assunzione di nuovo personale anche per la classe di concorso dell'appellato, ossia il sostegno”. Cont In conclusione, il ha avviato ben due concorsi, uno straordinario e uno ordinario, anche per posti di sostegno (assai numerosi in Lombardia e pari complessivamente a 2624 posti per la scuola secondaria di 1° grado e a 844 posti per la scuola secondaria di 2° grado) e nel 2023, ha indetto un nuovo concorso anche per posti di sostegno per scuola secondaria di 1° e 2° grado, per un totale complessivo in Lombardia di 1252 posti su sostegno. Cont In definitiva, ritiene il Tribunale che nello specifico caso la condotta tenuta dal non sia censurabile non essendosi configurato alcun abuso per illegittima reiterazione dei rapporti di lavoro su posto vacante e disponibile per oltre 36 mesi : la normativa interna è compatibile con i principi della Direttiva sul lavoro a termine e il MIM ha provveduto a darvi concreta attuazione mediante lo svolgimento di concorsi a cadenza ravvicinata anche per posti vacanti e disponibili della classe del ricorrente.
Il ricorso è quindi infondato.
***
La complessità e la novità della questione giuridica affrontata (reiterazione contratti a termine post L. n.107/2015) integrano motivi, analoghi a quelli gravi ed eccezionali previsti dall'art. 92
c.p.c., interpretato in conformità a Costituzione, che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso,
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Bergamo, 10 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
UL IN
11