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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 08/08/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3523/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice Ada Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3523/2016, promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
MIGLIOLI ALESANDRO, dall'avv. LORENZA BOSCARELLI e dall'Avv. CLAUDIA EMILIA CORNALBA, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Lodi, via Magenta n. 57
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il PA C.F._3 patrocinio dell'avv. GERVASIO SABINO e dell'avv. PIASENTI CRISTIANA ( ), elettivamente domiciliato in LODI, VIA GARIBALDI n. 36 C.F._4 presso lo studio dell'avv. ALESSANDRA REBUGHINI nonché di
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._5 Parte_4
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TRIPODI
[...] C.F._6
BARBARA, elettivamente domiciliati in CORSO ROMA, 4 26900 LODI presso il difensore avv. TRIPODI BARBARA
- parti convenute -
Conclusioni delle parti attrici e Pt_1 Parte_2
“- Accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere in merito alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria tra le parti, instauratasi per effetto della successione alla madre, e al padre, , avente a Persona_1 Controparte_2 oggetto i beni immobili, i beni mobili registrati e i beni mobili, a eccezione delle somme di denaro facenti parte del compendio ereditario del signor Parte_1
- ricostruito l'esatto ammontare del patrimonio ereditario dismesso, morendo, dal signor
, previa collazione delle somme oggetto di donazione, tramite assegni Controparte_2 bancari, da parte del de cuius in favore di , e PA CP_1 Parte_4
pagina 1 di 14 e previa imputazione alle rispettive quote delle ulteriori somme donate e/o Parte_1 indebitamente percepite, tramite prelievi in contanti e il giroconto del 16 dicembre 2012, da e , disporre la divisione delle somme di denaro, CP_1 Parte_4 attribuendo a e a le porzioni loro spettanti pro Parte_1 Parte_2 quota, pari a 2/15 ciascuno, e adottando ogni conseguente provvedimento;
- condannare i signori e a PA Parte_4 corrispondere agli attori un indennizzo per il godimento esclusivo rispettivamente dell'appartamento di RO (MB) e degli appartamenti e dei due box auto di CP_3
(LO), dalla data di apertura della successione del signor o, in
[...] Controparte_2 subordine, dalla formale richiesta di accesso del 2 maggio 2012 e fino alla data dell'effettivo rilascio (27 marzo 2023 per il primo e 18 ottobre 2024 per i secondi);
- dichiarare inammissibile in quanto tardiva o, in subordine, respingere, perché infondata, la domanda di collazione formulata dai convenuti nelle rispettive terze memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.;
- con vittoria di spese e competenze del giudizio, comprese quelle di C.T.U. e di C.T.P. “
Conclusioni di parte convenuta PA
“In via principale e nel merito: Accertare e dichiarare cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di divisione dei beni immobili e mobili, nonché del saldo del conto corrente del de cuius, per le motivazioni sopra illustrate, con ogni declaratoria conseguente;
2. Rigettare la domanda di collazione esperita dagli attori con riguardo al preteso donatum della somma di € 5.000,00 in favore di come PA specificata in atti, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti, ancorché indimostrata all'esito della fase istruttoria del giudizio, emettendo ogni declaratoria conseguente;
3. Rigettare ogni altra domanda formulata dagli attori nei confronti del convenuto
e, in particolare, respingere la richiesta di indennizzo PA in loro favore, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti, con ogni declaratoria conseguente.
4. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, previo accertamento dell'asse patrimoniale del de cuius signor CP_2
formare le quote spettanti a ciascun coerede tenuto conto delle disposizioni
[...] testamentarie del de cuius e provvedere allo scioglimento della Controparte_2 comunione ereditaria instauratasi fra le parti per effetto della successione del padre e della madre , previa collazione, attribuire al signor Persona_1 PA della quota a sé spettante sui beni mobili de residuo caduti in successione,
[...] mediante l'assegnazione a sé ove possibile ovvero tramite conguaglio in denaro, adottando ogni ulteriori eventuale provvedimento conseguente;
5. In via istruttoria […]”
pagina 2 di 14 Conclusioni delle parti convenute e Parte_4 Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE:
– Accertare e dichiarare cessata la materia del contendere sulla domanda di divisione di tutti i beni immobili e mobili per i motivi sopra esposti emettendo ogni conseguente declaratoria;
– Rigettare integralmente la domanda attorea relativa alla collazione delle somme di denaro asseritamente corrisposte dal de cuius alle convenute e Parte_4 CP_1
a titolo di donazione nonché relativa alle somme oggetto di asserita indebita
[...] appropriazione da parte di queste ultime, ed ogni altra domanda in tal senso, per le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte e per tutti i motivi di cui in atti;
– Rigettare integralmente la domanda attorea relative all'indennità di occupazione degli immobili ereditari da parte della convenuta , per insussistenza dei Parte_4 presupposti di fatto e di diritto sopra esposti e per tutti i motivi di cui in atti;
– Condannare la parte attrice al pagamento delle spese processuali e degli onorari di causa in favore delle convenute. IN SUBORDINE si insiste per l'accoglimento delle conclusioni anche, in via istruttoria, già rassegnate e depositate in data 07.01.2021 da non intendersi rinunciate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto La presente controversia ha ad oggetto la domanda di scioglimento e divisione ereditaria, previa collazione, formulata da e nei confronti dei fratelli Pt_1 Parte_2 coeredi , e . Parte_4 CP_1 PA
In particolare, con atto di citazione ritualmente notificato gli attori hanno dedotto le seguenti circostanze:
- Con testamento olografo dell'1.12.2011, pubblicato in data 24.4.2012, CP_2
deceduto a AL AT (LO) il 21.3.2012, ha disposto del proprio
[...] patrimonio a favore dei figli e Pt_1 Parte_2 CP_1 PA
suoi unici eredi legittimi;
[...]
- In particolare, il de cuius ha attribuito la quota di riserva ai cinque figli in parti uguali e l'intera disponibile a , stabilendo che in caso di divisione nella Parte_4 porzione di quest'ultima fossero obbligatoriamente ricompresi le due unità abitative e i due box auto siti in , via Milano n. 1; CP_3
- Tuttavia, di tali beni il de cuius non era esclusivo proprietario, dovendosi – in applicazione del principio del favor testamenti – riferire la disposizione alla sola quota di ½ spettante al de cuius;
- Di alcuni beni facenti parte del compendio ereditario i cinque figli erano già comproprietari per successione della madre, deceduta in data Persona_1
18.3.1975 senza testamento;
pagina 3 di 14 - La quota ereditaria spettante a , secondo le disposizioni Parte_4 testamentarie del padre, risulta pari a 7/15 (1/3 + 2/15), invece la quota degli altri fratelli risulta pari a 2/15;
- Tutti i chiamati hanno accettato l'eredità;
- Gli attori chiedono lo scioglimento della comunione ereditaria relativa al padre e anche di quella instauratasi su due beni facenti parte del medesimo compendio per effetto della successione della madre;
- Il sig. ha lasciato un compendio di beni mobili, immobili e di Controparte_2 denaro;
- Alla massa ereditaria devono essere conferite somme di denaro che hanno formato oggetto di donazioni effettuate in vita dal de cuius nonché delle somme di cui e si sono indebitamente appropriate negli ultimi CP_1 Parte_4 mesi di vita del padre;
- Il relictum dell'asse ereditario del sig. è composto come Controparte_2 segue: due appartamenti, due box auto e due terreni siti a AL AT (LO) e a RO (MB); un'automobile Fiat panda, gli arredi dell'appartamento di CP_3
e alcuni oggetti d'oro (orologio da uomo, collare per cani e circa 50
[...] medagliette vinte in occasione di gare cinofile); saldo del conto corrente n. 6110-96 acceso presso Banca di Credito Cooperativo di Lodi pari, al momento del decesso ad euro 2.259,48;
- Per quanto attiene al donatum, tra il 2005 e il 2012 il de cuius ha emesso assegni in favore di per euro 5.000,00, di per euro 7.940,00 e di PA CP_1
per euro 17.320,00, tutti regolarmente incassati;
Parte_4
- Nel febbraio 2010 il sig. ha assunto la figlia come Controparte_2 Parte_4 badante con contratto part time e retribuzione mensile pari a circa 500,00 euro, di contro nel periodo giugno 2010-ottobre 2011 è stata versata a favore della figlia una cifra pari al doppio di quanto dovuto;
- Nel novembre del 1989 aveva delega a operare sul conto Controparte_1 corrente del padre e, negli ultimi mesi di vita del de cuius, ha effettuato prelievi in contanti per un importo pari a euro 2.850,00 e ha emesso assegni in favore proprio per un importo pari a euro 1.690,00 e della sorella per un Parte_4 importo pari a euro 1.900,00;
- Il 16.12.2011 ha disposto un giroconto di euro 40.000,00 sul Controparte_1 conto corrente intestato a lei e alla sorella;
Parte_4
- Parte di tale somma sarebbe stata utilizzata per far fronte alle spese funebri e alle spese di pubblicazione del testamento del de cuius;
- L'appartamento di RO e l'appartamento e i box auto di sono CP_3 arbitrariamente occupati rispettivamente da e;
PA Parte_4
- I coeredi hanno autonomamente deciso di mettere in vendita l'appartamento e i terreni di;
CP_3
- gli attori e hanno diritto a un indennizzo per il Pt_1 Parte_2 godimento esclusivo dei beni immobili da parte dei fratelli.
pagina 4 di 14 Con comparsa di costituzione depositata in data 13.1.2017 PA ha domandato il rigetto della domanda di collazione esperita dagli attori con
[...] riguardo alla pretesa donazione di euro 5.000,00 a favore del convenuto, l'accertamento dell'asse patrimoniale e lo scioglimento della comunione ereditaria con attribuzione a favore del convenuto della proprietà esclusiva dell'intero immobile sito in RO, via Manzoni n. 9 ove lo stesso risiede, salvo conguaglio, nonché il rigetto delle ulteriori domande formulate dagli attori. In particolare, a fondamento delle proprie difese, il convenuto ha dedotto quanto segue:
- la somma di € 5.000,00 è stata erogata dal papà sig. al figlio Controparte_2 affinché quest'ultimo si occupasse di eseguire lavori edili sull'immobile PA sito a ed aventi ad oggetto, in particolare, opere di riparazione e di CP_3 rifacimento del tetto;
- Il sig. , impresario edile, ha infatti provveduto lui stesso, PA coaudivato da altri artigiani, alle opere di ripristino del tetto, che hanno ovviamente implicato l'acquisto di materiali;
- si tratta, dunque, di un versamento di denaro che non ha natura liberale, ma costituisce un pagamento del de cuius al figlio per spese strumentali PA sopportate per le opere di mantenimento di un bene immobile di proprietà di;
Controparte_2
- pertanto tale somma non costituisce donazione e non può formare oggetto di collazione;
- i prelievi in denaro effettuati da parte di e risultano giustificati CP_1 Parte_4 dai fabbisogni del de cuius che ricomprendevano spese personali, di casa (utenze), alimentari, medicali, nonché per il mantenimento dei suoi hobbies (passione per i cani da caccia e spese connesse);
- Il giroconto di € 40.000,00 del 17.12.2011 è servito per pagare i debiti del de cuius (utenze quali gas e telecom), tasse (bollo auto e tassa rifiuti), redazione modello CP_ CP_ unico 2011 e recupero imposta Irpef da parte dell' contributi retribuzioni e tfr colf, nonché per le spese funerarie, imposte catastali e ipotecarie alla denuncia di successione, spese e per coprire le ulteriori spese necessarie ai fini successori:
- l'immobile di RO, Via Manzoni n. 9, è abitato dal signor
[...]
quantomeno dal 8.1.1980; PA Per_2
- tale bene era stato concesso in uso gratuito dal padre al figlio affinché se ne potesse servire per goderne come propria abitazione, pertanto risulta infondata la domanda di indennità per occupazione senza titolo;
- Il predetto fabbricato era stato acquistato dal signor Controparte_2 nell'ottobre del 1975, e il signor ha effettuato a propria cura PA
e spese radicali ed anche costose opere di ristrutturazione dell'immobile, per renderlo abitabile, ivi incluse le opere di condono edilizio;
- Il signor ha dunque trasformato il “rudere” in una abitazione ad uso Parte_1 residenziale, grazie alla propria opera, con proprie risorse e a spese a proprio esclusivo carico;
pagina 5 di 14 - v'è accordo, da ratificarsi in questa sede, con le due sorelle e CP_1 Parte_4 all'assegnazione dell'immobile sito a RO al sig.
[...] PA
[...]
- Il relictum ricomprende effettivamente beni mobili che, risulteranno privi di valore economico e inservibili all'uso per lo stato in cui si trovano sin dal momento dell'apertura della successione nell'abitazione del de cuius a , in CP_3 specie: Tritacarne insaccatrice;
Cucina e Tavoli Acciaio Inox;
; Fiat CP_5
Panda col. IA (Tg. AW222NJ);
- in relazione agli oggetti d'oro (medagliette vinte durante le gare cinofile, collare per cani ecc.) questi non sono nel possesso di , PA essendo invece conservati nella casa a ove viveva il de cuius; CP_3
- ed ora nel possesso di che, infatti, si era peraltro già offerta di dividerli Parte_4 con i fratelli e le sorelle;
- si contesta che il relictum comprenda anche un orologio d'oro da uomo: l'unico
“orologio d'oro da uomo” di cui è a conoscenza il deducente è quello che il de cuius ha regalato e consegnato al nipote (ora vent'enne), figlio di Parte_5
, nel giorno della sua Prima Comunione, PA nell'anno 2005;
- fa invece parte del relictum l'anello d'oro con sterlina di proprietà del de cuius ed appreso dal sig. durante un ricovero ospedaliero del padre e che, Parte_1 una volta dimesso e tornato a casa, aveva richiesto in restituzione al figlio. Con comparsa di costituzione depositata in data 13.1.2017 si sono costituite e Parte_4
, chiedendo in via preliminare la declaratoria di inammissibilità della Controparte_1 domanda di scioglimento della comunione ereditaria promossa da parte attrice e, in subordine, lo scioglimento della comunione mediante formazione delle porzioni ereditarie e attribuzione a dell'immobile e dei box siti in , Parte_4 CP_3 rigettando le ulteriori domande formulate da parte attrice. In particolare, a fondamento delle proprie difese, e hanno Parte_4 Controparte_1 dedotto quanto segue:
- non sono stati depositati in atti i certificati dei Registri Immobiliari concernenti le iscrizioni e trascrizioni nel ventennio anteriore relativi agli immobili caduti in successione, indispensabili per verificare la proprietà dei beni in capo al de cuius al momento dell'apertura della successione;
- Tutte le some richiamate da parte attrice a titolo di donazione costituiscono spese di gestione personale e casalinga del de cuius, dallo stesso personalmente disposte mediante la predisposizione di assegni di cui incassava gli importi, con l'ausilio delle figlie e che hanno assistito il genitore da sempre CP_1 Parte_4 CP_1
e dal 2009, essendosi trasferita a vivere con il genitore;
Parte_4
- L'assegno di 5.000,00 a favore di non costituisce donazione, essendo PA relativo ai lavori di ristrutturazione dell'immobile di gestiti dal CP_3 convenuto per conto del padre;
pagina 6 di 14 - Il de cuius non si privava di nulla nella gestione dei propri interessi personali e della propria casa;
- Nel 2005 (anno in cui cessava la cooperazione alla gestione del patrimonio paterno da parte del figlio le spese di gestione personale e della propria casa Pt_1 ammontavano a euro 8.465,00; nel 2006 erano pari a euro 11.400,00; nel 2007 erano pari a euro 16.060,14; nel 2009 erano pari a euro 8.791,00, nel 2010 erano pari a euro 10.014,67, già detratto lo stipendio di assunta Parte_4 quale collaboratrice familiare;
nel 2011 erano pari a euro 9.303,74, già detratto lo stipendio di;
nel I trimestre del 2012 erano pari a euro Parte_4
2.896,55;
- Negli ultimi 3 anni di vita, coincidenti con l'ausilio fonrito al padre da parte di
, vi è stato un ridimensionamento e assestamento delle uscite del de cuius; Parte_4
- Il de cuius delegava alle figlie e parte delle commissioni Parte_4 CP_1 domestiche, per le quali emetteva assegni o ne autorizzava l'emissione da parte di
, delegata a operare sul conto;
CP_1
- Tali assegni recavano importi utili per coprire le spese di manutenzione della casa, di acquisto della legna per le stufe, i trattamenti di fisioterapia a domicilio, i quotidiani, il barbiere a domicilio, la benzina dell'auto, i fiori per la tomba della moglie, il necessario per le proprie passioni quali vini, cani e cene in compagnia e per pagare lo stipendio della figlia;
Parte_4
- Il giroconto di euro 40.000,00 è stato effettuato, su indicazione del de cuius
(ricoverato in data 14.12.2011 per frattura al femore) al fine di coprire le spese che le figlie avrebbero dovuto affrontare dopo la sua morte;
- Tale importo è stato successivamente utilizzato per pagare le spese funerarie e per il pagamento dei debiti del de cuius e a carico degli eredi per un importo pari a euro 21.507,28 e un residuo complessivo pari a euro 18.250,00 quale relictum (già detratte le spese bancarie e il pagamento della polizza dell'immobile di CP_3
pari a euro 236,50);
[...]
- Non vi è stata alcuna donazione a favore delle convenute né alcuna indebita appropriazione di somme di denaro;
- Gli arredi siti nella casa di risultano privi di valore;
CP_3
- Le medagliette e il collare sono siti nella casa di , di contro mancando CP_3 la sterlina d'oro del de cuius di cui si è impossessato prima di Parte_1 interrompere i rapporti con il padre;
- La volontà del de cuius è stata quella di attribuire l'intera disponibile alla figlia
, che si è trasferita ad abitare con il padre dal 2009, accudendolo fino alla Parte_4 fine, desiderando che la stessa rimanesse nella casa in cui hanno convissuto gli ultimi anni della vita del de cuius;
- , dopo il decesso del genitore, è rimasta a vivere nella casa paterna, Parte_4 auspicando che tutti i fratelli dessero seguito alle ultime volontà del padre;
pagina 7 di 14 - Gli attori non hanno mai acconsentito a rispettare le ultime volontà del padre e, pertanto, le convenute, d'accordo con il fratello , hanno PA ricercato eventuali acquirenti dell'immobile di;
CP_3
- Gli attori non hanno diritto a ricevere alcuna indennità di occupazione dell'immobile di in quanto lo stesso è un bene oggettivamente CP_3 indivisibile e non suscettibile di godimento diretto da patte dei coeredi. In occasione della prima udienza il Giudice ha concesso alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.9.2018 il Giudice ha disposto c.t.u., nominando a tal fine il geom. alla quale ha posto il Controparte_6 seguente quesito “Il Ctu, visti gli atti e i documenti prodotti, sentite le parti e i CTP eventualmente nominati, esamina-to con sopralluogo il compendio da dividere dedotto in giudizio (con riguardo ai cespiti immobiliari e mobiliari avuto riguardo all'elencazione fornita dalle parti), compiuti gli opportuni accertamenti, effettuate le visure ipocatastali e le indagini urbanistiche, provveda a: 1) descrivere anche con indicazione dei dati catastali e con fotografie e planimetria il compendio da dividersi, con accurata individuazione (ubicazione, confini, dati catastali, acquisendo, ove non già in atti, certificazione catastale aggiornata), 2) verificare la coincidenza soggettiva tra gli intestati catastali e presso i RR.II., nonché la coincidenza oggettiva tra le planimetrie catastali e lo stato di fatto nonché la conformità degli immobili agli strumenti urbanistici, in caso di difformità quantificando i costi della regolarizzazione;
3) verificare ed indicare le iscrizioni e trascrizioni relative al compendio nel ventennio, nonché pesi ed altri vincoli privati o pubblici sul compendio;
4) verificare se l'immobile è libero da persone o meno e, se affittato, e a che condizioni, con esibizione al c.t.u. di eventuali contratti di locazione;
5) precisare se il compendio è fondo rustico o meno, se vi siano prelazionari secondo la normativa in materia agraria (confinanti e/o affittuari, sussistendo le condizioni di legge); 6) stimare l'immobile secondo “il più probabile valore di mercato”; 7) redigere, ove possibile, un progetto di divisione in natura secondo le quote di spettanza delle parti, prevedendo se necessario, il conguaglio in denaro;
8) redigere relazione secondo il modello standard presso il Tribunale per le pubblicità delle vendite esecutive immobiliari;
9) estenda l'indagine anche ai beni mobili descritti in atti e risultanti dalla documentazione allegata dalle parti;
Effettui il tentativo di conciliazione”. Con la medesima ordinanza sono state rigettate le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti. Il c.t.u. ha depositato la relazione peritale in data 24.7.2019, oltre i termini concessi dal Giudice. In data 25.9.2019 il Giudice ha disposto un'integrazione della c.t.u., in quanto incompleta con riguardo ai quesiti peritali n. 7-8-9. Il c.t.u. ha provveduto al deposito dell'integrazione in data 23.1.2020 e delle repliche alle osservazioni dei c.t.p. in data 29.4.2020. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, poi celebratasi in data 10.2.2021, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Con ordinanza del 5.8.2021 il Giudice ha rimesso la causa in istruttoria al fine di rinnovare la c.t.u., in quanto il progetto divisionale predisposto dal c.t.u. crea nuove comunioni tra le parti, nominando quale nuovo c.t.u. l'ing. Successivamente hanno fatto CP_7 seguito numerosi rinvii su richiesta delle parti e in pendenza di trattative tra le stesse.
pagina 8 di 14 All'udienza del 13.12.2024 le parti hanno dichiarato la cessazione della materia del contendere con riguardo agli immobili ormai alienati e richiesto il prosieguo del giudizio con riguardo alla domanda di collazione delle somme di denaro, alla domanda di divisione dei beni mobili, nonché la domanda di indennità di occupazione. Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione il Giudice ha fissato per la precisazione delle conclusioni ex art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del 25.7.2025.
2. Parziale cessazione della materia del contendere Tutte le parti hanno dato concordemente atto che sono venute meno le originarie ragioni del contendere con riferimento:
- alla domanda di divisione del bene immobile sito in RO, già in proprietà indivisa tra i coeredi e oggi integralmente trasferito all'odierno convenuto e alla di lui moglie in forza di atto notarile del 27 marzo 2023;
- ai beni immobili in , anch'essi alienati a terzi con atto del 18 ottobre CP_3
2024 e il cui ricavato è stato equamente ripartito secondo le rispettive quote ereditarie;
- ai beni mobili registrati (autovettura FIAT Panda) e non registrati, per i quali si è raggiunta un'intesa tra i coeredi quanto alla loro assegnazione o alienazione;
- al saldo del conto corrente intestato al de cuius, di esigua entità (€ 23,05), oggi pacificamente ripartibile tra gli eredi. Sulla base di tali sopravvenienze, risulta cessata la materia del contendere quanto alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria sui beni sopra elencati.
3. La domanda di ricostruzione dell'asse ereditario previa collazione delle somme oggetto di collazione Parte attrice insiste invece nella domanda di ricostruzione dell'asse ereditario previa collazione delle somme oggetto di collazione, tramite assegni bancari da parte del de cuius in favore di , e e previa imputazione PA CP_1 Parte_4 alle rispettive quote delle ulteriori somme donate e/o indebitamente percepite, tramite prelievi in contanti, da e . CP_1 Parte_4
3.1. Il donatum Secondo la ricostruzione attorea, tra il 2005 e il 2012, il de cuius avrebbe emesso numerosi assegni in favore di tre soltanto dei cinque figli, tutti regolarmente incassati, per i seguenti importi (cfr. doc. 10):
€ 5.000,00 in favore di PA
€ 7.940,00 in favore di;
CP_1
€ 17.320,00 in favore di . Parte_4
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “In presenza di donazioni fatte in vita dal "de cuius", la collazione ereditaria - in entrambe le forme previste dalla legge, per conferimento del bene in natura ovvero per imputazione - è uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare l'equilibrio e la
pagina 9 di 14 parità di trattamento tra i vari condividenti, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote, da determinarsi, in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del "relictum" e del "donatum" al momento dell'apertura della successione , e quindi garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota. Ne consegue che l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del "de cuius" nei limiti in cui sia valida) e che i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione. Incombe in tal caso sulla parte che eccepisca un fatto ostativo alla collazione l'onere di fornirne la prova nei confronti di tutti gli altri condividenti” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15131 del 18/07/2005; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1629 del 25/01/2007). Tale orientamento, come meglio precisato dalla giurisprudenza di legittimità, risulta applicabile esclusivamente alle donazioni dirette – quali sono, secondo la prospettazione attorea, le somme donate dal de cuius ai figli convenuti – in quanto “l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del de cuius nei limiti in cui sia valida) e i beni donati devono essere conferiti indipendenti da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione (…). E' tuttavia pregiudiziale all'obbligo di collazione la proposizione della domanda di accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta (Cfr. ex multis Cfr. Cass. Sez. 2, 27/07/2022, n. 23403). Ritiene questo Giudice assolto da parte delle convenute l'onere della prova sugli stessi incombenti, con conseguente accertamento della natura non donativa dei predetti importi e rigetto della domanda di collazione delle predette somme. In particolare, quanto ai numerosi assegni emessi in favore di e per CP_1 Parte_4
l'importo rispettivo di euro 7.940,00 e 17.320,00, le convenute hanno provato che tali importi sono state utilizzati per le spese di gestione personale e casalinga del padre e a titolo di retribuzione spettante a , assunta dal padre sin dal 2010 come badante. A Parte_4 tal fine deve essere attribuito rilievo alle seguenti circostanze:
- risulta incontestato che le sorelle e hanno assistito il padre Parte_4 CP_1
e che dal 2009 si è trasferita presso il padre, per poi essere CP_2 Parte_4 assunta come badante (cfr. doc. 5 comunicazione assunzione) con retribuzione CP_4 pari a circa 500,00 euro mensili;
- le convenute hanno prodotto una serie copia di scontrini e di pagamenti che attesta l'avvenuto pagamento di importo, nel periodo contestato per un ammontare totale pari a circa 7.000,00 euro (doc. 10-12);
- dal doc. 13 di parte convenuta (matrici degli assegni contestati) emergono spese con causale “casa” pari a complessivi euro 6.000,00 circa a favore di ed euro CP_1
3.200,00 circa a favore di;
Parte_4
pagina 10 di 14 - dal medesimo documento emerge che nel periodo contestato sono stati erogati assegni a favore di (da ricondursi alla retribuzione dalla stessa maturata a Parte_4 titolo di badante) di importo pari a complessivi euro 5.900,00 nel 2010 e 7.250,00 nel 2011. Pertanto, deve ritenersi ampiamente provato che gli importi contestati sono stati utilizzati a titolo di spese per il de cuius e di retribuzione in favore di . Parte_4
Quanto all'importo di euro 5.000,00, oggetto di assegni con destinatario il figlio PA
, secondo la difesa di parte convenuta tali importi sarebbero stati utilizzati per il
[...] ripristino, su incarico del padre, del tetto del doppio box annesso alla casa di CP_3 nonché a titolo di rimborso spese per l'acquisto del materiale necessario. Sul punto risulta meritevole di accoglimento l'eccezione, sollevata da parte convenuta, in merito alla non rituale tempestiva contestazione di tale circostanza estintiva da parte degli attori nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. depositata in data 6.3.2017. Infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.,
“La mancanza di specifica contestazione, se riferita ai fatti principali, comporta la superfluità della relativa prova perché non controversi, mentre se è riferita ai fatti secondari consente al giudice solo di utilizzarli liberamente quali argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.” (Cass. civ. n. 19709/2015). La circostanza inerente all'utilizzo dell'importo di euro 5.000 da parte del convenuto a titolo di spese utilizzate nell'interesse del de cuius costituisce fatto principale (in quanto fatto estintivo della pretesa attore). Né a tal fine rileva l'orientamento citato da parte attrice secondo cui “la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell'atto introduttivo del giudizio non ribalta sull'attore l'onere di contestare l'altrui contestazione, dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo” (Cass. 6606/2016). Di contro, in sede di atto introduttivo l'attrice non ha provveduto a contestare tale circostanza, limitandosi ad affermare che “tali versamenti non sono riconducibili a servizi resi dai beneficiari, né risultano strumentali al soddisfacimento delle esigenze di vita del de cuius”. Conseguentemente anche l'importo di euro 5.000,00 oggetto di assegno emesso i data 7.2.2010 in favore di (doc. 10 parte attrice) non può formare oggetto PA di collazione ereditaria, non potendosi ritenere che lo stesso faccia parte del donatum.
3.2. Le ulteriori somme oggetto di indebita appropriazione Secondo la ricostruzione di parte attrice, inoltre, , avendo delega a Controparte_1 operare sul conto corrente del padre, avrebbe: a) prelevato euro 2.850,00 in contanti;
b) emesso assegni in favore proprio e di rispettivamente per complessivi Parte_4 euro 1.690,00 ed euro 1.900,00; c) disposto in data 16.12.2011 un giroconto di 40.000,00 su un conto corrente cointestato con la sorella Parte_4
Secondo la ricostruzione delle convenute tali importi (a-b) sarebbero stati utilizzati per far fronte alle necessità del padre. Alla luce delle considerazioni espresse al paragrafo precedente deve ritenersi che tale prova sia stata fornita dalle convenute. Infatti, i prelievi in pagina 11 di 14 contanti e i predetti assegni riguardano le medesime spese periodiche e uscite documentate dalle convenute (le quali si occupavano del padre e gestivano le relative spese, anche con operatività sul conto intestato al de cuius da parte di delegata ad operare). Dalla CP_1 documentazione versata in atti (sopra richiamata) emerge che tali somme venivano impiegate per coprire le spese di manutenzione della casa, l'acquisto della legna per le stufe, i trattamenti di fisioterapia a domicilio, il necessario per le proprie passioni quali i vini, il pagamento dello stipendio di , oltre all'assicurazione dell'auto e della Parte_4 macchina, pratiche previdenziali, acquisto alimentari (doc. 11 e 12 parti convenute). Ritiene questo Giudice che le convenute abbiano documentato adeguatamente tali circostanze, non potendosi pretendere che le stesse provino l'esborso di ogni singola somma contestata da parte attrice (diversamente opinando si determinerebbe a carico di parte convenuta una probatio diabolica) e avendo in ogni caso le stesse documentato e ricostruito le spese, dando prova di aver conservato copiosa e capillare documentazione a corredo degli esborsi da sottoporre al rendiconto del padre. Per quanto attiene al giroconto di 40.000,00, invece, le convenute hanno documentato che l'importo di euro 21.507,28 è stato versato a titolo di spese sorte dopo la morte del padre e, pertanto, costituiscono debiti ereditari gravanti sulla massa ex art. 752 c.c. In particolare, le convenute hanno documentato quanto segue:
- in data 13.4.2012 veniva effettuato l'acconto per il funerale del de cuius per l'importo di euro 5.342,14 (doc. 14);
- successivamente le convenute provvedevano al pagamento dei debiti del de cuius
(in particolare: bolletta per la fornitura gas febbraio-marzo 2012, fattura spese per il modello unico 2011 del de cuius, importi richiesti dall' per il recupero CP_4 dell'imposta IRPEF sulla pensione per l'anno 2011, contributi 2012, CP_4 pagamento retribuzioni e TFR colf, bollo auto anno 2011, fattura CO IA (periodo 01.02.2012-31.03.2012), tassa rifiuti del 29.03.2012, tributo SAL) nonché ai pagamenti a carico degli eredi (le imposte catastali e ipotecarie conseguenti alla denuncia di successione, gli onorari del geometra incaricato per la sistemazione catastale degli immobili al fine di consentire al notaio di procedere alla successione testamentaria, gli onorari del notaio, pagamento polizza immobile 2012-13-14-15- 16, le spese funerarie, bollo auto 2012-2013, smaltimento frigorifero de cuius) per un totale di spese documentate pari ad €. 21.507,28 (doc. 16) con un residuo pari ad
€. 18.515,36 sul predetto conto al 31.12.2015 (doc. 17) da cui detrarre le spese bancarie ed il pagamento della necessaria polizza dell'immobile di di CP_3
€. 236,50 (cfr. doc. 16 o e 23) per un residuo complessivo di €. 18.250,00 facente parte del relictum. Sul punto gli attori si sono limitati ad affermare che le predette spese non sono state concordate tra gli eredi, che nono sono mai stati consultati. Tali affermazioni appaiono prive di pregio in quanto tali spese costituiscono debiti ereditari ex art. 752 c.c. Inoltre, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “Le spese funerarie e l'imposta di successione costituiscono debiti della massa ereditaria, gravanti sugli eredi pro quota. Il coerede che ha sostenuto tali spese ha diritto al rimborso da parte degli altri coeredi,
pagina 12 di 14 purché le spese non siano eccessive o effettuate contro la loro volontà. Questo diritto si estende anche ad altri debiti ereditari eccedenti la propria quota, documentati e non contestati specificamente dagli altri coeredi” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 6475 del 11 marzo 2025). Nel caso di specie tali spese non risultano eccessive né risulta una volontà contrastante dei coeredi. Conseguentemente il residuo sul conto corrente n. 72641, pari a euro 18.250,00 dovrà essere ripartito tra gli eredi in applicazione delle disposizioni testamentarie del de cuius. Poiché il de cuius, nel proprio testamento olografo dell'1.12.2011, ha attribuito la quota di riserva ai cinque figli e l'intera quota disponibile a (doc. 1 parte attrice), Parte_4
l'importo di euro 18.250,00 dovrà essere così ripartito tra gli eredi: 2/15 ciascuno in favore di e e 7/15 in favore di . Pt_1 Parte_2 CP_1 PA Parte_4
4. La domanda di indennizzo per il godimento esclusivo di alcuni beni del compendio ereditario Parte attrice chiede inoltre che e vengano PA Parte_4 condannati al pagamento di un indennizzo per il godimento esclusivo rispettivamente dell'appartamento di RO (MB) e degli appartamenti e dei due box auto di AL AT (LO), facenti parte del compendio ereditario. In particolare, l'appartamento di RO e gli appartamenti i due box auto di , secondo la prospettazione CP_3 attorea, sarebbero stati per anni occupati da e da . PA Parte_4
La domanda non risulta fondata per i motivi di seguito indicati. Infatti, come evidenziato dai convenuti, per quanto concerne l'indennità di occupazione in favore del coerede escluso dal godimento dei beni ereditari, il danno lamentato non si configura in re ipsa ma come danno-conseguenza che deve essere specificamente allegato e provato dal richiedente (Cass. 39/2021). Tale danno non risulta in alcun modo provato nel caso di specie. Nel caso di specie, inoltre parte attrice non ha dimostrato di aver richiesto ai convenuti di godere direttamente dei beni ereditari né di aver subito diniego in tal senso, elementi costitutivi essenziali per il riconoscimento dell'indennità, il richiedente, infatti, per giurisprudenza ormai costante "deve dimostrare di aver richiesto alle altre parti di godere direttamente dei beni ereditari e di aver subito diniego, nonché di aver patito un pregiudizio concreto a causa dell'asserita mancata disponibilità degli immobili ereditari" (Tribunale Padova sez. I, 05/08/2024, n.1390).
5. Spese di lite Tenuto conto della cessazione della materia del contendere con riguardo alle domande indicate nel par. 2, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti relativamente a tali domande. Parimenti le spese di c.t.u., già liquidate con separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico delle parti per 1/5 ciascuno. Per quanto attiene alle restanti domande, attesa la sostanziale soccombenza degli attori, gli stessi devono essere condannati a rifondere ai convenuti le spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui ai d.m. 55/2014 e 147/2022 ratione temporis applicabili – causa di valore indeterminabile complessità bassa – medi per tutte le pagina 13 di 14 fasi ad eccezione della fase decisionale (per cui si liquidano i parametri minimi in ragione del modulo decisorio prescelto).
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: 1) accerta l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti in merito alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria tra le parti, instauratasi per effetto della successione alla madre, e al padre, Persona_1 CP_2
avente a oggetto i beni immobili, i beni mobili registrati e i beni mobili,
[...]
a eccezione delle somme di denaro facenti parte del compendio ereditario del signor
Parte_1
2) relativamente al capo 1 compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti per 1/5 ciascuno;
4) rigetta la domanda di collazione e la domanda di indennità di occupazione formulata da parte attrice;
5) dispone la divisione delle somme giacenti sul conto corrente cointestato a CP_1
e n. 72641 nei termini che seguono: 2/15 ciascuno in favore Parte_4 di e e 7/15 in favore di Pt_1 Parte_2 CP_1 PA
; Parte_4
6) condanna e , in solido fra loro, a rifondere a Pt_1 Parte_2
e le spese di lite liquidate in Euro 5.983,00, oltre Parte_4 Controparte_1 spese generali, IVA e CPA come per legge;
7) condanna e , in solido fra loro, a rifondere a Pt_1 Parte_2
le spese di lite liquidate in Euro 5.983,00, oltre spese PA generali, IVA e CPA come per legge.
Lodi, 8 agosto 2025
Il giudice
Ada Cappello
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice Ada Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3523/2016, promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
MIGLIOLI ALESANDRO, dall'avv. LORENZA BOSCARELLI e dall'Avv. CLAUDIA EMILIA CORNALBA, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Lodi, via Magenta n. 57
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il PA C.F._3 patrocinio dell'avv. GERVASIO SABINO e dell'avv. PIASENTI CRISTIANA ( ), elettivamente domiciliato in LODI, VIA GARIBALDI n. 36 C.F._4 presso lo studio dell'avv. ALESSANDRA REBUGHINI nonché di
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._5 Parte_4
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TRIPODI
[...] C.F._6
BARBARA, elettivamente domiciliati in CORSO ROMA, 4 26900 LODI presso il difensore avv. TRIPODI BARBARA
- parti convenute -
Conclusioni delle parti attrici e Pt_1 Parte_2
“- Accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere in merito alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria tra le parti, instauratasi per effetto della successione alla madre, e al padre, , avente a Persona_1 Controparte_2 oggetto i beni immobili, i beni mobili registrati e i beni mobili, a eccezione delle somme di denaro facenti parte del compendio ereditario del signor Parte_1
- ricostruito l'esatto ammontare del patrimonio ereditario dismesso, morendo, dal signor
, previa collazione delle somme oggetto di donazione, tramite assegni Controparte_2 bancari, da parte del de cuius in favore di , e PA CP_1 Parte_4
pagina 1 di 14 e previa imputazione alle rispettive quote delle ulteriori somme donate e/o Parte_1 indebitamente percepite, tramite prelievi in contanti e il giroconto del 16 dicembre 2012, da e , disporre la divisione delle somme di denaro, CP_1 Parte_4 attribuendo a e a le porzioni loro spettanti pro Parte_1 Parte_2 quota, pari a 2/15 ciascuno, e adottando ogni conseguente provvedimento;
- condannare i signori e a PA Parte_4 corrispondere agli attori un indennizzo per il godimento esclusivo rispettivamente dell'appartamento di RO (MB) e degli appartamenti e dei due box auto di CP_3
(LO), dalla data di apertura della successione del signor o, in
[...] Controparte_2 subordine, dalla formale richiesta di accesso del 2 maggio 2012 e fino alla data dell'effettivo rilascio (27 marzo 2023 per il primo e 18 ottobre 2024 per i secondi);
- dichiarare inammissibile in quanto tardiva o, in subordine, respingere, perché infondata, la domanda di collazione formulata dai convenuti nelle rispettive terze memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.;
- con vittoria di spese e competenze del giudizio, comprese quelle di C.T.U. e di C.T.P. “
Conclusioni di parte convenuta PA
“In via principale e nel merito: Accertare e dichiarare cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di divisione dei beni immobili e mobili, nonché del saldo del conto corrente del de cuius, per le motivazioni sopra illustrate, con ogni declaratoria conseguente;
2. Rigettare la domanda di collazione esperita dagli attori con riguardo al preteso donatum della somma di € 5.000,00 in favore di come PA specificata in atti, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti, ancorché indimostrata all'esito della fase istruttoria del giudizio, emettendo ogni declaratoria conseguente;
3. Rigettare ogni altra domanda formulata dagli attori nei confronti del convenuto
e, in particolare, respingere la richiesta di indennizzo PA in loro favore, in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti, con ogni declaratoria conseguente.
4. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, previo accertamento dell'asse patrimoniale del de cuius signor CP_2
formare le quote spettanti a ciascun coerede tenuto conto delle disposizioni
[...] testamentarie del de cuius e provvedere allo scioglimento della Controparte_2 comunione ereditaria instauratasi fra le parti per effetto della successione del padre e della madre , previa collazione, attribuire al signor Persona_1 PA della quota a sé spettante sui beni mobili de residuo caduti in successione,
[...] mediante l'assegnazione a sé ove possibile ovvero tramite conguaglio in denaro, adottando ogni ulteriori eventuale provvedimento conseguente;
5. In via istruttoria […]”
pagina 2 di 14 Conclusioni delle parti convenute e Parte_4 Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE:
– Accertare e dichiarare cessata la materia del contendere sulla domanda di divisione di tutti i beni immobili e mobili per i motivi sopra esposti emettendo ogni conseguente declaratoria;
– Rigettare integralmente la domanda attorea relativa alla collazione delle somme di denaro asseritamente corrisposte dal de cuius alle convenute e Parte_4 CP_1
a titolo di donazione nonché relativa alle somme oggetto di asserita indebita
[...] appropriazione da parte di queste ultime, ed ogni altra domanda in tal senso, per le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte e per tutti i motivi di cui in atti;
– Rigettare integralmente la domanda attorea relative all'indennità di occupazione degli immobili ereditari da parte della convenuta , per insussistenza dei Parte_4 presupposti di fatto e di diritto sopra esposti e per tutti i motivi di cui in atti;
– Condannare la parte attrice al pagamento delle spese processuali e degli onorari di causa in favore delle convenute. IN SUBORDINE si insiste per l'accoglimento delle conclusioni anche, in via istruttoria, già rassegnate e depositate in data 07.01.2021 da non intendersi rinunciate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto La presente controversia ha ad oggetto la domanda di scioglimento e divisione ereditaria, previa collazione, formulata da e nei confronti dei fratelli Pt_1 Parte_2 coeredi , e . Parte_4 CP_1 PA
In particolare, con atto di citazione ritualmente notificato gli attori hanno dedotto le seguenti circostanze:
- Con testamento olografo dell'1.12.2011, pubblicato in data 24.4.2012, CP_2
deceduto a AL AT (LO) il 21.3.2012, ha disposto del proprio
[...] patrimonio a favore dei figli e Pt_1 Parte_2 CP_1 PA
suoi unici eredi legittimi;
[...]
- In particolare, il de cuius ha attribuito la quota di riserva ai cinque figli in parti uguali e l'intera disponibile a , stabilendo che in caso di divisione nella Parte_4 porzione di quest'ultima fossero obbligatoriamente ricompresi le due unità abitative e i due box auto siti in , via Milano n. 1; CP_3
- Tuttavia, di tali beni il de cuius non era esclusivo proprietario, dovendosi – in applicazione del principio del favor testamenti – riferire la disposizione alla sola quota di ½ spettante al de cuius;
- Di alcuni beni facenti parte del compendio ereditario i cinque figli erano già comproprietari per successione della madre, deceduta in data Persona_1
18.3.1975 senza testamento;
pagina 3 di 14 - La quota ereditaria spettante a , secondo le disposizioni Parte_4 testamentarie del padre, risulta pari a 7/15 (1/3 + 2/15), invece la quota degli altri fratelli risulta pari a 2/15;
- Tutti i chiamati hanno accettato l'eredità;
- Gli attori chiedono lo scioglimento della comunione ereditaria relativa al padre e anche di quella instauratasi su due beni facenti parte del medesimo compendio per effetto della successione della madre;
- Il sig. ha lasciato un compendio di beni mobili, immobili e di Controparte_2 denaro;
- Alla massa ereditaria devono essere conferite somme di denaro che hanno formato oggetto di donazioni effettuate in vita dal de cuius nonché delle somme di cui e si sono indebitamente appropriate negli ultimi CP_1 Parte_4 mesi di vita del padre;
- Il relictum dell'asse ereditario del sig. è composto come Controparte_2 segue: due appartamenti, due box auto e due terreni siti a AL AT (LO) e a RO (MB); un'automobile Fiat panda, gli arredi dell'appartamento di CP_3
e alcuni oggetti d'oro (orologio da uomo, collare per cani e circa 50
[...] medagliette vinte in occasione di gare cinofile); saldo del conto corrente n. 6110-96 acceso presso Banca di Credito Cooperativo di Lodi pari, al momento del decesso ad euro 2.259,48;
- Per quanto attiene al donatum, tra il 2005 e il 2012 il de cuius ha emesso assegni in favore di per euro 5.000,00, di per euro 7.940,00 e di PA CP_1
per euro 17.320,00, tutti regolarmente incassati;
Parte_4
- Nel febbraio 2010 il sig. ha assunto la figlia come Controparte_2 Parte_4 badante con contratto part time e retribuzione mensile pari a circa 500,00 euro, di contro nel periodo giugno 2010-ottobre 2011 è stata versata a favore della figlia una cifra pari al doppio di quanto dovuto;
- Nel novembre del 1989 aveva delega a operare sul conto Controparte_1 corrente del padre e, negli ultimi mesi di vita del de cuius, ha effettuato prelievi in contanti per un importo pari a euro 2.850,00 e ha emesso assegni in favore proprio per un importo pari a euro 1.690,00 e della sorella per un Parte_4 importo pari a euro 1.900,00;
- Il 16.12.2011 ha disposto un giroconto di euro 40.000,00 sul Controparte_1 conto corrente intestato a lei e alla sorella;
Parte_4
- Parte di tale somma sarebbe stata utilizzata per far fronte alle spese funebri e alle spese di pubblicazione del testamento del de cuius;
- L'appartamento di RO e l'appartamento e i box auto di sono CP_3 arbitrariamente occupati rispettivamente da e;
PA Parte_4
- I coeredi hanno autonomamente deciso di mettere in vendita l'appartamento e i terreni di;
CP_3
- gli attori e hanno diritto a un indennizzo per il Pt_1 Parte_2 godimento esclusivo dei beni immobili da parte dei fratelli.
pagina 4 di 14 Con comparsa di costituzione depositata in data 13.1.2017 PA ha domandato il rigetto della domanda di collazione esperita dagli attori con
[...] riguardo alla pretesa donazione di euro 5.000,00 a favore del convenuto, l'accertamento dell'asse patrimoniale e lo scioglimento della comunione ereditaria con attribuzione a favore del convenuto della proprietà esclusiva dell'intero immobile sito in RO, via Manzoni n. 9 ove lo stesso risiede, salvo conguaglio, nonché il rigetto delle ulteriori domande formulate dagli attori. In particolare, a fondamento delle proprie difese, il convenuto ha dedotto quanto segue:
- la somma di € 5.000,00 è stata erogata dal papà sig. al figlio Controparte_2 affinché quest'ultimo si occupasse di eseguire lavori edili sull'immobile PA sito a ed aventi ad oggetto, in particolare, opere di riparazione e di CP_3 rifacimento del tetto;
- Il sig. , impresario edile, ha infatti provveduto lui stesso, PA coaudivato da altri artigiani, alle opere di ripristino del tetto, che hanno ovviamente implicato l'acquisto di materiali;
- si tratta, dunque, di un versamento di denaro che non ha natura liberale, ma costituisce un pagamento del de cuius al figlio per spese strumentali PA sopportate per le opere di mantenimento di un bene immobile di proprietà di;
Controparte_2
- pertanto tale somma non costituisce donazione e non può formare oggetto di collazione;
- i prelievi in denaro effettuati da parte di e risultano giustificati CP_1 Parte_4 dai fabbisogni del de cuius che ricomprendevano spese personali, di casa (utenze), alimentari, medicali, nonché per il mantenimento dei suoi hobbies (passione per i cani da caccia e spese connesse);
- Il giroconto di € 40.000,00 del 17.12.2011 è servito per pagare i debiti del de cuius (utenze quali gas e telecom), tasse (bollo auto e tassa rifiuti), redazione modello CP_ CP_ unico 2011 e recupero imposta Irpef da parte dell' contributi retribuzioni e tfr colf, nonché per le spese funerarie, imposte catastali e ipotecarie alla denuncia di successione, spese e per coprire le ulteriori spese necessarie ai fini successori:
- l'immobile di RO, Via Manzoni n. 9, è abitato dal signor
[...]
quantomeno dal 8.1.1980; PA Per_2
- tale bene era stato concesso in uso gratuito dal padre al figlio affinché se ne potesse servire per goderne come propria abitazione, pertanto risulta infondata la domanda di indennità per occupazione senza titolo;
- Il predetto fabbricato era stato acquistato dal signor Controparte_2 nell'ottobre del 1975, e il signor ha effettuato a propria cura PA
e spese radicali ed anche costose opere di ristrutturazione dell'immobile, per renderlo abitabile, ivi incluse le opere di condono edilizio;
- Il signor ha dunque trasformato il “rudere” in una abitazione ad uso Parte_1 residenziale, grazie alla propria opera, con proprie risorse e a spese a proprio esclusivo carico;
pagina 5 di 14 - v'è accordo, da ratificarsi in questa sede, con le due sorelle e CP_1 Parte_4 all'assegnazione dell'immobile sito a RO al sig.
[...] PA
[...]
- Il relictum ricomprende effettivamente beni mobili che, risulteranno privi di valore economico e inservibili all'uso per lo stato in cui si trovano sin dal momento dell'apertura della successione nell'abitazione del de cuius a , in CP_3 specie: Tritacarne insaccatrice;
Cucina e Tavoli Acciaio Inox;
; Fiat CP_5
Panda col. IA (Tg. AW222NJ);
- in relazione agli oggetti d'oro (medagliette vinte durante le gare cinofile, collare per cani ecc.) questi non sono nel possesso di , PA essendo invece conservati nella casa a ove viveva il de cuius; CP_3
- ed ora nel possesso di che, infatti, si era peraltro già offerta di dividerli Parte_4 con i fratelli e le sorelle;
- si contesta che il relictum comprenda anche un orologio d'oro da uomo: l'unico
“orologio d'oro da uomo” di cui è a conoscenza il deducente è quello che il de cuius ha regalato e consegnato al nipote (ora vent'enne), figlio di Parte_5
, nel giorno della sua Prima Comunione, PA nell'anno 2005;
- fa invece parte del relictum l'anello d'oro con sterlina di proprietà del de cuius ed appreso dal sig. durante un ricovero ospedaliero del padre e che, Parte_1 una volta dimesso e tornato a casa, aveva richiesto in restituzione al figlio. Con comparsa di costituzione depositata in data 13.1.2017 si sono costituite e Parte_4
, chiedendo in via preliminare la declaratoria di inammissibilità della Controparte_1 domanda di scioglimento della comunione ereditaria promossa da parte attrice e, in subordine, lo scioglimento della comunione mediante formazione delle porzioni ereditarie e attribuzione a dell'immobile e dei box siti in , Parte_4 CP_3 rigettando le ulteriori domande formulate da parte attrice. In particolare, a fondamento delle proprie difese, e hanno Parte_4 Controparte_1 dedotto quanto segue:
- non sono stati depositati in atti i certificati dei Registri Immobiliari concernenti le iscrizioni e trascrizioni nel ventennio anteriore relativi agli immobili caduti in successione, indispensabili per verificare la proprietà dei beni in capo al de cuius al momento dell'apertura della successione;
- Tutte le some richiamate da parte attrice a titolo di donazione costituiscono spese di gestione personale e casalinga del de cuius, dallo stesso personalmente disposte mediante la predisposizione di assegni di cui incassava gli importi, con l'ausilio delle figlie e che hanno assistito il genitore da sempre CP_1 Parte_4 CP_1
e dal 2009, essendosi trasferita a vivere con il genitore;
Parte_4
- L'assegno di 5.000,00 a favore di non costituisce donazione, essendo PA relativo ai lavori di ristrutturazione dell'immobile di gestiti dal CP_3 convenuto per conto del padre;
pagina 6 di 14 - Il de cuius non si privava di nulla nella gestione dei propri interessi personali e della propria casa;
- Nel 2005 (anno in cui cessava la cooperazione alla gestione del patrimonio paterno da parte del figlio le spese di gestione personale e della propria casa Pt_1 ammontavano a euro 8.465,00; nel 2006 erano pari a euro 11.400,00; nel 2007 erano pari a euro 16.060,14; nel 2009 erano pari a euro 8.791,00, nel 2010 erano pari a euro 10.014,67, già detratto lo stipendio di assunta Parte_4 quale collaboratrice familiare;
nel 2011 erano pari a euro 9.303,74, già detratto lo stipendio di;
nel I trimestre del 2012 erano pari a euro Parte_4
2.896,55;
- Negli ultimi 3 anni di vita, coincidenti con l'ausilio fonrito al padre da parte di
, vi è stato un ridimensionamento e assestamento delle uscite del de cuius; Parte_4
- Il de cuius delegava alle figlie e parte delle commissioni Parte_4 CP_1 domestiche, per le quali emetteva assegni o ne autorizzava l'emissione da parte di
, delegata a operare sul conto;
CP_1
- Tali assegni recavano importi utili per coprire le spese di manutenzione della casa, di acquisto della legna per le stufe, i trattamenti di fisioterapia a domicilio, i quotidiani, il barbiere a domicilio, la benzina dell'auto, i fiori per la tomba della moglie, il necessario per le proprie passioni quali vini, cani e cene in compagnia e per pagare lo stipendio della figlia;
Parte_4
- Il giroconto di euro 40.000,00 è stato effettuato, su indicazione del de cuius
(ricoverato in data 14.12.2011 per frattura al femore) al fine di coprire le spese che le figlie avrebbero dovuto affrontare dopo la sua morte;
- Tale importo è stato successivamente utilizzato per pagare le spese funerarie e per il pagamento dei debiti del de cuius e a carico degli eredi per un importo pari a euro 21.507,28 e un residuo complessivo pari a euro 18.250,00 quale relictum (già detratte le spese bancarie e il pagamento della polizza dell'immobile di CP_3
pari a euro 236,50);
[...]
- Non vi è stata alcuna donazione a favore delle convenute né alcuna indebita appropriazione di somme di denaro;
- Gli arredi siti nella casa di risultano privi di valore;
CP_3
- Le medagliette e il collare sono siti nella casa di , di contro mancando CP_3 la sterlina d'oro del de cuius di cui si è impossessato prima di Parte_1 interrompere i rapporti con il padre;
- La volontà del de cuius è stata quella di attribuire l'intera disponibile alla figlia
, che si è trasferita ad abitare con il padre dal 2009, accudendolo fino alla Parte_4 fine, desiderando che la stessa rimanesse nella casa in cui hanno convissuto gli ultimi anni della vita del de cuius;
- , dopo il decesso del genitore, è rimasta a vivere nella casa paterna, Parte_4 auspicando che tutti i fratelli dessero seguito alle ultime volontà del padre;
pagina 7 di 14 - Gli attori non hanno mai acconsentito a rispettare le ultime volontà del padre e, pertanto, le convenute, d'accordo con il fratello , hanno PA ricercato eventuali acquirenti dell'immobile di;
CP_3
- Gli attori non hanno diritto a ricevere alcuna indennità di occupazione dell'immobile di in quanto lo stesso è un bene oggettivamente CP_3 indivisibile e non suscettibile di godimento diretto da patte dei coeredi. In occasione della prima udienza il Giudice ha concesso alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.9.2018 il Giudice ha disposto c.t.u., nominando a tal fine il geom. alla quale ha posto il Controparte_6 seguente quesito “Il Ctu, visti gli atti e i documenti prodotti, sentite le parti e i CTP eventualmente nominati, esamina-to con sopralluogo il compendio da dividere dedotto in giudizio (con riguardo ai cespiti immobiliari e mobiliari avuto riguardo all'elencazione fornita dalle parti), compiuti gli opportuni accertamenti, effettuate le visure ipocatastali e le indagini urbanistiche, provveda a: 1) descrivere anche con indicazione dei dati catastali e con fotografie e planimetria il compendio da dividersi, con accurata individuazione (ubicazione, confini, dati catastali, acquisendo, ove non già in atti, certificazione catastale aggiornata), 2) verificare la coincidenza soggettiva tra gli intestati catastali e presso i RR.II., nonché la coincidenza oggettiva tra le planimetrie catastali e lo stato di fatto nonché la conformità degli immobili agli strumenti urbanistici, in caso di difformità quantificando i costi della regolarizzazione;
3) verificare ed indicare le iscrizioni e trascrizioni relative al compendio nel ventennio, nonché pesi ed altri vincoli privati o pubblici sul compendio;
4) verificare se l'immobile è libero da persone o meno e, se affittato, e a che condizioni, con esibizione al c.t.u. di eventuali contratti di locazione;
5) precisare se il compendio è fondo rustico o meno, se vi siano prelazionari secondo la normativa in materia agraria (confinanti e/o affittuari, sussistendo le condizioni di legge); 6) stimare l'immobile secondo “il più probabile valore di mercato”; 7) redigere, ove possibile, un progetto di divisione in natura secondo le quote di spettanza delle parti, prevedendo se necessario, il conguaglio in denaro;
8) redigere relazione secondo il modello standard presso il Tribunale per le pubblicità delle vendite esecutive immobiliari;
9) estenda l'indagine anche ai beni mobili descritti in atti e risultanti dalla documentazione allegata dalle parti;
Effettui il tentativo di conciliazione”. Con la medesima ordinanza sono state rigettate le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti. Il c.t.u. ha depositato la relazione peritale in data 24.7.2019, oltre i termini concessi dal Giudice. In data 25.9.2019 il Giudice ha disposto un'integrazione della c.t.u., in quanto incompleta con riguardo ai quesiti peritali n. 7-8-9. Il c.t.u. ha provveduto al deposito dell'integrazione in data 23.1.2020 e delle repliche alle osservazioni dei c.t.p. in data 29.4.2020. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, poi celebratasi in data 10.2.2021, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Con ordinanza del 5.8.2021 il Giudice ha rimesso la causa in istruttoria al fine di rinnovare la c.t.u., in quanto il progetto divisionale predisposto dal c.t.u. crea nuove comunioni tra le parti, nominando quale nuovo c.t.u. l'ing. Successivamente hanno fatto CP_7 seguito numerosi rinvii su richiesta delle parti e in pendenza di trattative tra le stesse.
pagina 8 di 14 All'udienza del 13.12.2024 le parti hanno dichiarato la cessazione della materia del contendere con riguardo agli immobili ormai alienati e richiesto il prosieguo del giudizio con riguardo alla domanda di collazione delle somme di denaro, alla domanda di divisione dei beni mobili, nonché la domanda di indennità di occupazione. Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione il Giudice ha fissato per la precisazione delle conclusioni ex art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del 25.7.2025.
2. Parziale cessazione della materia del contendere Tutte le parti hanno dato concordemente atto che sono venute meno le originarie ragioni del contendere con riferimento:
- alla domanda di divisione del bene immobile sito in RO, già in proprietà indivisa tra i coeredi e oggi integralmente trasferito all'odierno convenuto e alla di lui moglie in forza di atto notarile del 27 marzo 2023;
- ai beni immobili in , anch'essi alienati a terzi con atto del 18 ottobre CP_3
2024 e il cui ricavato è stato equamente ripartito secondo le rispettive quote ereditarie;
- ai beni mobili registrati (autovettura FIAT Panda) e non registrati, per i quali si è raggiunta un'intesa tra i coeredi quanto alla loro assegnazione o alienazione;
- al saldo del conto corrente intestato al de cuius, di esigua entità (€ 23,05), oggi pacificamente ripartibile tra gli eredi. Sulla base di tali sopravvenienze, risulta cessata la materia del contendere quanto alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria sui beni sopra elencati.
3. La domanda di ricostruzione dell'asse ereditario previa collazione delle somme oggetto di collazione Parte attrice insiste invece nella domanda di ricostruzione dell'asse ereditario previa collazione delle somme oggetto di collazione, tramite assegni bancari da parte del de cuius in favore di , e e previa imputazione PA CP_1 Parte_4 alle rispettive quote delle ulteriori somme donate e/o indebitamente percepite, tramite prelievi in contanti, da e . CP_1 Parte_4
3.1. Il donatum Secondo la ricostruzione attorea, tra il 2005 e il 2012, il de cuius avrebbe emesso numerosi assegni in favore di tre soltanto dei cinque figli, tutti regolarmente incassati, per i seguenti importi (cfr. doc. 10):
€ 5.000,00 in favore di PA
€ 7.940,00 in favore di;
CP_1
€ 17.320,00 in favore di . Parte_4
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “In presenza di donazioni fatte in vita dal "de cuius", la collazione ereditaria - in entrambe le forme previste dalla legge, per conferimento del bene in natura ovvero per imputazione - è uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare l'equilibrio e la
pagina 9 di 14 parità di trattamento tra i vari condividenti, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote, da determinarsi, in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del "relictum" e del "donatum" al momento dell'apertura della successione , e quindi garantire a ciascuno degli eredi la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota. Ne consegue che l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del "de cuius" nei limiti in cui sia valida) e che i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione. Incombe in tal caso sulla parte che eccepisca un fatto ostativo alla collazione l'onere di fornirne la prova nei confronti di tutti gli altri condividenti” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15131 del 18/07/2005; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1629 del 25/01/2007). Tale orientamento, come meglio precisato dalla giurisprudenza di legittimità, risulta applicabile esclusivamente alle donazioni dirette – quali sono, secondo la prospettazione attorea, le somme donate dal de cuius ai figli convenuti – in quanto “l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da parte del de cuius nei limiti in cui sia valida) e i beni donati devono essere conferiti indipendenti da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione (…). E' tuttavia pregiudiziale all'obbligo di collazione la proposizione della domanda di accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta (Cfr. ex multis Cfr. Cass. Sez. 2, 27/07/2022, n. 23403). Ritiene questo Giudice assolto da parte delle convenute l'onere della prova sugli stessi incombenti, con conseguente accertamento della natura non donativa dei predetti importi e rigetto della domanda di collazione delle predette somme. In particolare, quanto ai numerosi assegni emessi in favore di e per CP_1 Parte_4
l'importo rispettivo di euro 7.940,00 e 17.320,00, le convenute hanno provato che tali importi sono state utilizzati per le spese di gestione personale e casalinga del padre e a titolo di retribuzione spettante a , assunta dal padre sin dal 2010 come badante. A Parte_4 tal fine deve essere attribuito rilievo alle seguenti circostanze:
- risulta incontestato che le sorelle e hanno assistito il padre Parte_4 CP_1
e che dal 2009 si è trasferita presso il padre, per poi essere CP_2 Parte_4 assunta come badante (cfr. doc. 5 comunicazione assunzione) con retribuzione CP_4 pari a circa 500,00 euro mensili;
- le convenute hanno prodotto una serie copia di scontrini e di pagamenti che attesta l'avvenuto pagamento di importo, nel periodo contestato per un ammontare totale pari a circa 7.000,00 euro (doc. 10-12);
- dal doc. 13 di parte convenuta (matrici degli assegni contestati) emergono spese con causale “casa” pari a complessivi euro 6.000,00 circa a favore di ed euro CP_1
3.200,00 circa a favore di;
Parte_4
pagina 10 di 14 - dal medesimo documento emerge che nel periodo contestato sono stati erogati assegni a favore di (da ricondursi alla retribuzione dalla stessa maturata a Parte_4 titolo di badante) di importo pari a complessivi euro 5.900,00 nel 2010 e 7.250,00 nel 2011. Pertanto, deve ritenersi ampiamente provato che gli importi contestati sono stati utilizzati a titolo di spese per il de cuius e di retribuzione in favore di . Parte_4
Quanto all'importo di euro 5.000,00, oggetto di assegni con destinatario il figlio PA
, secondo la difesa di parte convenuta tali importi sarebbero stati utilizzati per il
[...] ripristino, su incarico del padre, del tetto del doppio box annesso alla casa di CP_3 nonché a titolo di rimborso spese per l'acquisto del materiale necessario. Sul punto risulta meritevole di accoglimento l'eccezione, sollevata da parte convenuta, in merito alla non rituale tempestiva contestazione di tale circostanza estintiva da parte degli attori nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. depositata in data 6.3.2017. Infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.,
“La mancanza di specifica contestazione, se riferita ai fatti principali, comporta la superfluità della relativa prova perché non controversi, mentre se è riferita ai fatti secondari consente al giudice solo di utilizzarli liberamente quali argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.” (Cass. civ. n. 19709/2015). La circostanza inerente all'utilizzo dell'importo di euro 5.000 da parte del convenuto a titolo di spese utilizzate nell'interesse del de cuius costituisce fatto principale (in quanto fatto estintivo della pretesa attore). Né a tal fine rileva l'orientamento citato da parte attrice secondo cui “la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell'atto introduttivo del giudizio non ribalta sull'attore l'onere di contestare l'altrui contestazione, dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo” (Cass. 6606/2016). Di contro, in sede di atto introduttivo l'attrice non ha provveduto a contestare tale circostanza, limitandosi ad affermare che “tali versamenti non sono riconducibili a servizi resi dai beneficiari, né risultano strumentali al soddisfacimento delle esigenze di vita del de cuius”. Conseguentemente anche l'importo di euro 5.000,00 oggetto di assegno emesso i data 7.2.2010 in favore di (doc. 10 parte attrice) non può formare oggetto PA di collazione ereditaria, non potendosi ritenere che lo stesso faccia parte del donatum.
3.2. Le ulteriori somme oggetto di indebita appropriazione Secondo la ricostruzione di parte attrice, inoltre, , avendo delega a Controparte_1 operare sul conto corrente del padre, avrebbe: a) prelevato euro 2.850,00 in contanti;
b) emesso assegni in favore proprio e di rispettivamente per complessivi Parte_4 euro 1.690,00 ed euro 1.900,00; c) disposto in data 16.12.2011 un giroconto di 40.000,00 su un conto corrente cointestato con la sorella Parte_4
Secondo la ricostruzione delle convenute tali importi (a-b) sarebbero stati utilizzati per far fronte alle necessità del padre. Alla luce delle considerazioni espresse al paragrafo precedente deve ritenersi che tale prova sia stata fornita dalle convenute. Infatti, i prelievi in pagina 11 di 14 contanti e i predetti assegni riguardano le medesime spese periodiche e uscite documentate dalle convenute (le quali si occupavano del padre e gestivano le relative spese, anche con operatività sul conto intestato al de cuius da parte di delegata ad operare). Dalla CP_1 documentazione versata in atti (sopra richiamata) emerge che tali somme venivano impiegate per coprire le spese di manutenzione della casa, l'acquisto della legna per le stufe, i trattamenti di fisioterapia a domicilio, il necessario per le proprie passioni quali i vini, il pagamento dello stipendio di , oltre all'assicurazione dell'auto e della Parte_4 macchina, pratiche previdenziali, acquisto alimentari (doc. 11 e 12 parti convenute). Ritiene questo Giudice che le convenute abbiano documentato adeguatamente tali circostanze, non potendosi pretendere che le stesse provino l'esborso di ogni singola somma contestata da parte attrice (diversamente opinando si determinerebbe a carico di parte convenuta una probatio diabolica) e avendo in ogni caso le stesse documentato e ricostruito le spese, dando prova di aver conservato copiosa e capillare documentazione a corredo degli esborsi da sottoporre al rendiconto del padre. Per quanto attiene al giroconto di 40.000,00, invece, le convenute hanno documentato che l'importo di euro 21.507,28 è stato versato a titolo di spese sorte dopo la morte del padre e, pertanto, costituiscono debiti ereditari gravanti sulla massa ex art. 752 c.c. In particolare, le convenute hanno documentato quanto segue:
- in data 13.4.2012 veniva effettuato l'acconto per il funerale del de cuius per l'importo di euro 5.342,14 (doc. 14);
- successivamente le convenute provvedevano al pagamento dei debiti del de cuius
(in particolare: bolletta per la fornitura gas febbraio-marzo 2012, fattura spese per il modello unico 2011 del de cuius, importi richiesti dall' per il recupero CP_4 dell'imposta IRPEF sulla pensione per l'anno 2011, contributi 2012, CP_4 pagamento retribuzioni e TFR colf, bollo auto anno 2011, fattura CO IA (periodo 01.02.2012-31.03.2012), tassa rifiuti del 29.03.2012, tributo SAL) nonché ai pagamenti a carico degli eredi (le imposte catastali e ipotecarie conseguenti alla denuncia di successione, gli onorari del geometra incaricato per la sistemazione catastale degli immobili al fine di consentire al notaio di procedere alla successione testamentaria, gli onorari del notaio, pagamento polizza immobile 2012-13-14-15- 16, le spese funerarie, bollo auto 2012-2013, smaltimento frigorifero de cuius) per un totale di spese documentate pari ad €. 21.507,28 (doc. 16) con un residuo pari ad
€. 18.515,36 sul predetto conto al 31.12.2015 (doc. 17) da cui detrarre le spese bancarie ed il pagamento della necessaria polizza dell'immobile di di CP_3
€. 236,50 (cfr. doc. 16 o e 23) per un residuo complessivo di €. 18.250,00 facente parte del relictum. Sul punto gli attori si sono limitati ad affermare che le predette spese non sono state concordate tra gli eredi, che nono sono mai stati consultati. Tali affermazioni appaiono prive di pregio in quanto tali spese costituiscono debiti ereditari ex art. 752 c.c. Inoltre, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “Le spese funerarie e l'imposta di successione costituiscono debiti della massa ereditaria, gravanti sugli eredi pro quota. Il coerede che ha sostenuto tali spese ha diritto al rimborso da parte degli altri coeredi,
pagina 12 di 14 purché le spese non siano eccessive o effettuate contro la loro volontà. Questo diritto si estende anche ad altri debiti ereditari eccedenti la propria quota, documentati e non contestati specificamente dagli altri coeredi” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 6475 del 11 marzo 2025). Nel caso di specie tali spese non risultano eccessive né risulta una volontà contrastante dei coeredi. Conseguentemente il residuo sul conto corrente n. 72641, pari a euro 18.250,00 dovrà essere ripartito tra gli eredi in applicazione delle disposizioni testamentarie del de cuius. Poiché il de cuius, nel proprio testamento olografo dell'1.12.2011, ha attribuito la quota di riserva ai cinque figli e l'intera quota disponibile a (doc. 1 parte attrice), Parte_4
l'importo di euro 18.250,00 dovrà essere così ripartito tra gli eredi: 2/15 ciascuno in favore di e e 7/15 in favore di . Pt_1 Parte_2 CP_1 PA Parte_4
4. La domanda di indennizzo per il godimento esclusivo di alcuni beni del compendio ereditario Parte attrice chiede inoltre che e vengano PA Parte_4 condannati al pagamento di un indennizzo per il godimento esclusivo rispettivamente dell'appartamento di RO (MB) e degli appartamenti e dei due box auto di AL AT (LO), facenti parte del compendio ereditario. In particolare, l'appartamento di RO e gli appartamenti i due box auto di , secondo la prospettazione CP_3 attorea, sarebbero stati per anni occupati da e da . PA Parte_4
La domanda non risulta fondata per i motivi di seguito indicati. Infatti, come evidenziato dai convenuti, per quanto concerne l'indennità di occupazione in favore del coerede escluso dal godimento dei beni ereditari, il danno lamentato non si configura in re ipsa ma come danno-conseguenza che deve essere specificamente allegato e provato dal richiedente (Cass. 39/2021). Tale danno non risulta in alcun modo provato nel caso di specie. Nel caso di specie, inoltre parte attrice non ha dimostrato di aver richiesto ai convenuti di godere direttamente dei beni ereditari né di aver subito diniego in tal senso, elementi costitutivi essenziali per il riconoscimento dell'indennità, il richiedente, infatti, per giurisprudenza ormai costante "deve dimostrare di aver richiesto alle altre parti di godere direttamente dei beni ereditari e di aver subito diniego, nonché di aver patito un pregiudizio concreto a causa dell'asserita mancata disponibilità degli immobili ereditari" (Tribunale Padova sez. I, 05/08/2024, n.1390).
5. Spese di lite Tenuto conto della cessazione della materia del contendere con riguardo alle domande indicate nel par. 2, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti relativamente a tali domande. Parimenti le spese di c.t.u., già liquidate con separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico delle parti per 1/5 ciascuno. Per quanto attiene alle restanti domande, attesa la sostanziale soccombenza degli attori, gli stessi devono essere condannati a rifondere ai convenuti le spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui ai d.m. 55/2014 e 147/2022 ratione temporis applicabili – causa di valore indeterminabile complessità bassa – medi per tutte le pagina 13 di 14 fasi ad eccezione della fase decisionale (per cui si liquidano i parametri minimi in ragione del modulo decisorio prescelto).
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: 1) accerta l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti in merito alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria tra le parti, instauratasi per effetto della successione alla madre, e al padre, Persona_1 CP_2
avente a oggetto i beni immobili, i beni mobili registrati e i beni mobili,
[...]
a eccezione delle somme di denaro facenti parte del compendio ereditario del signor
Parte_1
2) relativamente al capo 1 compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico delle parti per 1/5 ciascuno;
4) rigetta la domanda di collazione e la domanda di indennità di occupazione formulata da parte attrice;
5) dispone la divisione delle somme giacenti sul conto corrente cointestato a CP_1
e n. 72641 nei termini che seguono: 2/15 ciascuno in favore Parte_4 di e e 7/15 in favore di Pt_1 Parte_2 CP_1 PA
; Parte_4
6) condanna e , in solido fra loro, a rifondere a Pt_1 Parte_2
e le spese di lite liquidate in Euro 5.983,00, oltre Parte_4 Controparte_1 spese generali, IVA e CPA come per legge;
7) condanna e , in solido fra loro, a rifondere a Pt_1 Parte_2
le spese di lite liquidate in Euro 5.983,00, oltre spese PA generali, IVA e CPA come per legge.
Lodi, 8 agosto 2025
Il giudice
Ada Cappello
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