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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/05/2025, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11332/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11332/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. MERLA Parte_1 C.F._1
DEBORAH e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avv. MERLA
DEBORAH;
ATTORE
contro
:
e Avv. FASANI Luca in proprio;
Controparte_1
CONVENUTO
Nonché on l'Avv. Fabio Vito Letizia Controparte_2
ING. con l'Avv. Francesco Scavo CP_3
AVV. MANZARI ANTONIO in qualità di Professionista Delegato alle operazioni di vendita, in proprio
CONVENUTI
Controparte_4
Controparte_5
CONVENUTI-CONTUMACI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 12/05/2025, che qui si intende richiamato, e la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione agli Parte_1
atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e art. 591-ter c.p.c. avverso il decreto di trasferimento n.
182/24 emesso dal G.E. del Tribunale di Bari in data 18.04.2024 nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 492/2018, con il quale è stato trasferito all'Ing. CP_3
l'immobile pignorato di proprietà dell'opponente.
[...]
L'opposizione è stata proposta per due motivi:
a) omessa/irregolare pubblicità della vendita in violazione dell'art. 490 c.p.c. e delle prescrizioni contenute nell'ordinanza di vendita;
b) mancata allegazione alla minuta del decreto di trasferimento dell'istanza di liquidazione del compenso a carico dell'aggiudicatario.
Si sono costituiti i creditori procedenti Avv.ti e Fasani, CP_1 CP_2 [...]
il l'aggiudicatario Ing. Controparte_4 Controparte_5
e il professionista delegato Avv. Manzari, chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_3
Nessuno si costituiva per la ed il Controparte_4 [...]
sebbene regolarmente citati, per cui va dichiarata la contumacia. Controparte_5
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
Come affermato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 31547/2023, nell'espropriazione forzata immobiliare le modalità di pubblicità della vendita stabilite nell'ordinanza, sia quelle obbligatorie ex art. 490 commi 1 e 2 c.p.c. che quelle ulteriori e facoltative previste dal comma 3, devono essere scrupolosamente osservate in quanto costituiscono la lex specialis della fase liquidativa.
pagina 2 di 5 A riguardo non può sottacersi come in ambito di esecuzioni mobiliari, sebbene la giurisprudenza ha stabilito che la mancata osservanza delle forme di pubblicità prescritte può comportare la nullità dell'aggiudicazione e del decreto di trasferimento, in alcuni casi, la validità della vendita è stata confermata quando è stata dimostrata la partecipazione di una pluralità di interessati e l'assenza di un concreto pregiudizio per le parti coinvolte. Sul punto va richiamato il principio espresso dalla Suprema Corte in virtù del quale, pur in presenza di un'illegittimità della procedura, incombe sul debitore opponente l'onere, quivi non soddisfatto, di dimostrare che dalla stessa sia derivata la lesione del proprio interesse a conseguire la vendita al maggior prezzo possibile per avere impedito offerte più convenienti (Cass. 14774/2014). 1
Ad esempio, il Tribunale di Napoli ha respinto un'opposizione agli atti esecutivi in cui si contestavano irregolarità formali nella pubblicità della vendita. Il tribunale ha rilevato che l'opponente non aveva allegato un concreto pregiudizio derivante da tali irregolarità e che la vendita si era svolta con la partecipazione di più offerenti, raggiungendo un prezzo superiore all'offerta minima e al prezzo base. Pertanto, in assenza di un danno effettivo, la vendita è stata ritenuta valida nonostante le irregolarità formali.
Va vi è di più.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 18421 dell'8 giugno 2022, ha sottolineato l'importanza di rispettare le modalità di vendita stabilite dal giudice dell'esecuzione, che costituiscono la "lex specialis" del subprocedimento di vendita. Tuttavia, ha anche evidenziato che eventuali vizi devono essere tempestivamente contestati attraverso gli strumenti processuali previsti, altrimenti si determina l'inoppugnabilità del provvedimento e la conseguente stabilità della vendita.
Le richiamate pronunce indicano che, sebbene le forme di pubblicità siano fondamentali per garantire la trasparenza e l'equità della procedura esecutiva, la mancata osservanza di tali forme non comporta automaticamente la nullità della vendita. È necessario dimostrare un concreto pregiudizio derivante dalle irregolarità e contestare tempestivamente i vizi procedurali per ottenere l'invalidazione dell'aggiudicazione.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti, da ultimo quella acquisita all'udienza del 12-05-2025, emerge che il professionista delegato ha correttamente adempiuto agli obblighi pubblicitari prescritti dall'ordinanza di vendita, come dimostrato da: 1 TRIBUNALE DI NAPOLI, Sentenza n. 7794/2022 del 05-09-2022 pagina 3 di 5 - pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche e sul sito in data Email_1
17.10.2023, quindi oltre 90 giorni prima della vendita fissata per il 16.02.2024 (fattura
Edicom n. 20804 del 31.10.2023);
- pubblicazione sulla Gazzetta del Mezzogiorno in data 14.12.2023, quindi oltre 45 giorni prima della vendita (fattura MDG n. 3662/2023);
- invio di 200 lettere tramite servizio Postal Target (fattura Edicom n. 20804 del
31.10.2023).
L'efficacia della pubblicità è dimostrata dall'ampia partecipazione alla gara (20 offerenti)
e dal prezzo di aggiudicazione (€ 70.000) più che doppio rispetto al prezzo base (€
33.266).
Quanto alla mancata allegazione alla minuta del decreto di trasferimento dell'istanza di liquidazione del compenso a carico dell'aggiudicatario, si tratta di una irregolarità meramente formale che non inficia la validità del decreto, in quanto:
- l'istanza di liquidazione del compenso è un adempimento successivo all'emissione del decreto di trasferimento;
- il compenso è stato regolarmente versato dall'aggiudicatario come fondo spese con bonifico del 15.03.2024;
- non è stata dedotta alcuna lesione concreta dei diritti dell'opponente.
Come chiarito dalla Cassazione con ordinanza n. 20374/2024, le censure relative alle modalità della vendita forzata devono essere proposte con opposizione agli atti esecutivi avverso i singoli provvedimenti del giudice dell'esecuzione che hanno disposto o regolato la vendita, e non contro il successivo decreto di trasferimento.
Nel caso di specie, l'opponente non ha tempestivamente impugnato l'ordinanza di vendita né gli altri atti della procedura, ma ha atteso l'emissione del decreto di trasferimento per sollevare contestazioni che avrebbero dovuto essere fatte valere in precedenza.
Inoltre, secondo la Cassazione n. 25546/2024, l'art. 2929 cod. civ. costituisce uno sbarramento processuale invalicabile alla proponibilità delle opposizioni ex art. 617
c.p.c. una volta intervenuta la vendita forzata, impedendo che eventuali vizi formali degli atti esecutivi antecedenti alla vendita possano essere fatti valere nei confronti dell'acquirente, salvo il caso di collusione con il creditore procedente di cui, nel caso in esame, parte attrice non ha fornito alcuna prova.
Per questi motivi
, l'opposizione deve essere rigettata.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti costituiti, che liquida:
- per gli Avv.ti e Fasani in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario CP_1
15%, IVA e CPA come per legge;
- per in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CP_2
CPA come per legge;
- per l'Ing. in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CP_3
CPA come per legge;
con maggiorazione del 30% ex art. 4 D.M. 55/2014.
Bari, 16 maggio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11332/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. MERLA Parte_1 C.F._1
DEBORAH e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avv. MERLA
DEBORAH;
ATTORE
contro
:
e Avv. FASANI Luca in proprio;
Controparte_1
CONVENUTO
Nonché on l'Avv. Fabio Vito Letizia Controparte_2
ING. con l'Avv. Francesco Scavo CP_3
AVV. MANZARI ANTONIO in qualità di Professionista Delegato alle operazioni di vendita, in proprio
CONVENUTI
Controparte_4
Controparte_5
CONVENUTI-CONTUMACI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 12/05/2025, che qui si intende richiamato, e la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione agli Parte_1
atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e art. 591-ter c.p.c. avverso il decreto di trasferimento n.
182/24 emesso dal G.E. del Tribunale di Bari in data 18.04.2024 nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 492/2018, con il quale è stato trasferito all'Ing. CP_3
l'immobile pignorato di proprietà dell'opponente.
[...]
L'opposizione è stata proposta per due motivi:
a) omessa/irregolare pubblicità della vendita in violazione dell'art. 490 c.p.c. e delle prescrizioni contenute nell'ordinanza di vendita;
b) mancata allegazione alla minuta del decreto di trasferimento dell'istanza di liquidazione del compenso a carico dell'aggiudicatario.
Si sono costituiti i creditori procedenti Avv.ti e Fasani, CP_1 CP_2 [...]
il l'aggiudicatario Ing. Controparte_4 Controparte_5
e il professionista delegato Avv. Manzari, chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_3
Nessuno si costituiva per la ed il Controparte_4 [...]
sebbene regolarmente citati, per cui va dichiarata la contumacia. Controparte_5
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
Come affermato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 31547/2023, nell'espropriazione forzata immobiliare le modalità di pubblicità della vendita stabilite nell'ordinanza, sia quelle obbligatorie ex art. 490 commi 1 e 2 c.p.c. che quelle ulteriori e facoltative previste dal comma 3, devono essere scrupolosamente osservate in quanto costituiscono la lex specialis della fase liquidativa.
pagina 2 di 5 A riguardo non può sottacersi come in ambito di esecuzioni mobiliari, sebbene la giurisprudenza ha stabilito che la mancata osservanza delle forme di pubblicità prescritte può comportare la nullità dell'aggiudicazione e del decreto di trasferimento, in alcuni casi, la validità della vendita è stata confermata quando è stata dimostrata la partecipazione di una pluralità di interessati e l'assenza di un concreto pregiudizio per le parti coinvolte. Sul punto va richiamato il principio espresso dalla Suprema Corte in virtù del quale, pur in presenza di un'illegittimità della procedura, incombe sul debitore opponente l'onere, quivi non soddisfatto, di dimostrare che dalla stessa sia derivata la lesione del proprio interesse a conseguire la vendita al maggior prezzo possibile per avere impedito offerte più convenienti (Cass. 14774/2014). 1
Ad esempio, il Tribunale di Napoli ha respinto un'opposizione agli atti esecutivi in cui si contestavano irregolarità formali nella pubblicità della vendita. Il tribunale ha rilevato che l'opponente non aveva allegato un concreto pregiudizio derivante da tali irregolarità e che la vendita si era svolta con la partecipazione di più offerenti, raggiungendo un prezzo superiore all'offerta minima e al prezzo base. Pertanto, in assenza di un danno effettivo, la vendita è stata ritenuta valida nonostante le irregolarità formali.
Va vi è di più.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 18421 dell'8 giugno 2022, ha sottolineato l'importanza di rispettare le modalità di vendita stabilite dal giudice dell'esecuzione, che costituiscono la "lex specialis" del subprocedimento di vendita. Tuttavia, ha anche evidenziato che eventuali vizi devono essere tempestivamente contestati attraverso gli strumenti processuali previsti, altrimenti si determina l'inoppugnabilità del provvedimento e la conseguente stabilità della vendita.
Le richiamate pronunce indicano che, sebbene le forme di pubblicità siano fondamentali per garantire la trasparenza e l'equità della procedura esecutiva, la mancata osservanza di tali forme non comporta automaticamente la nullità della vendita. È necessario dimostrare un concreto pregiudizio derivante dalle irregolarità e contestare tempestivamente i vizi procedurali per ottenere l'invalidazione dell'aggiudicazione.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti, da ultimo quella acquisita all'udienza del 12-05-2025, emerge che il professionista delegato ha correttamente adempiuto agli obblighi pubblicitari prescritti dall'ordinanza di vendita, come dimostrato da: 1 TRIBUNALE DI NAPOLI, Sentenza n. 7794/2022 del 05-09-2022 pagina 3 di 5 - pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche e sul sito in data Email_1
17.10.2023, quindi oltre 90 giorni prima della vendita fissata per il 16.02.2024 (fattura
Edicom n. 20804 del 31.10.2023);
- pubblicazione sulla Gazzetta del Mezzogiorno in data 14.12.2023, quindi oltre 45 giorni prima della vendita (fattura MDG n. 3662/2023);
- invio di 200 lettere tramite servizio Postal Target (fattura Edicom n. 20804 del
31.10.2023).
L'efficacia della pubblicità è dimostrata dall'ampia partecipazione alla gara (20 offerenti)
e dal prezzo di aggiudicazione (€ 70.000) più che doppio rispetto al prezzo base (€
33.266).
Quanto alla mancata allegazione alla minuta del decreto di trasferimento dell'istanza di liquidazione del compenso a carico dell'aggiudicatario, si tratta di una irregolarità meramente formale che non inficia la validità del decreto, in quanto:
- l'istanza di liquidazione del compenso è un adempimento successivo all'emissione del decreto di trasferimento;
- il compenso è stato regolarmente versato dall'aggiudicatario come fondo spese con bonifico del 15.03.2024;
- non è stata dedotta alcuna lesione concreta dei diritti dell'opponente.
Come chiarito dalla Cassazione con ordinanza n. 20374/2024, le censure relative alle modalità della vendita forzata devono essere proposte con opposizione agli atti esecutivi avverso i singoli provvedimenti del giudice dell'esecuzione che hanno disposto o regolato la vendita, e non contro il successivo decreto di trasferimento.
Nel caso di specie, l'opponente non ha tempestivamente impugnato l'ordinanza di vendita né gli altri atti della procedura, ma ha atteso l'emissione del decreto di trasferimento per sollevare contestazioni che avrebbero dovuto essere fatte valere in precedenza.
Inoltre, secondo la Cassazione n. 25546/2024, l'art. 2929 cod. civ. costituisce uno sbarramento processuale invalicabile alla proponibilità delle opposizioni ex art. 617
c.p.c. una volta intervenuta la vendita forzata, impedendo che eventuali vizi formali degli atti esecutivi antecedenti alla vendita possano essere fatti valere nei confronti dell'acquirente, salvo il caso di collusione con il creditore procedente di cui, nel caso in esame, parte attrice non ha fornito alcuna prova.
Per questi motivi
, l'opposizione deve essere rigettata.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti costituiti, che liquida:
- per gli Avv.ti e Fasani in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario CP_1
15%, IVA e CPA come per legge;
- per in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CP_2
CPA come per legge;
- per l'Ing. in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CP_3
CPA come per legge;
con maggiorazione del 30% ex art. 4 D.M. 55/2014.
Bari, 16 maggio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 5 di 5