TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 15/07/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1165/2025
TRIBUNALE DI PALMI
Settore lavoro
SENTENZA ex art. 429 cpc emessa a seguito deposito note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8.7.25 art. 127 ter cpc
nella persona del G.O.P., dott. Giovanni Rocco Vadalà, nella causa iscritta al n. 1165/2025 RG, assegnata con provvedimento del 28.6.2025 a seguito d'udienza a trattazione scritta del
25.6.2025, promossa
Da
- (CF ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...] n. 17, rappresentato e difeso dall'avv. Santo Tomasello e dall'avv. Rocco Mazza, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Gioia
Tauro, alla via Monacelli n. 83;
- ricorrente -
CONTRO
- C.F. , con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in Roma, via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Angela Maria Laganà e Dario Adornato ed elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, alla Via D. Romeo n. 15;
- - P.I , nella persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Morgillo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla Via Guglielmo Appulo n. 1;
- resistenti -
1 AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO dell'avviso di addebito n. 39420160000367891000, per l'importo di € 2.781,69, sotteso alla intimazione di pagamento n. 09420249004760784000 notificata in data 15.3.2025, dell'importo complessivo pari ad € 25.371,49;
IL G.O.P.
rilevato che per il presente procedimento è stata disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'8.7.25 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite a cura della Cancelleria, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con l'atto introduttivo parte ricorrente chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito n.
39420160000367891000, per l'importo di € 2.781,69, sotteso all'intimazione di pagamento n.
09420249004760784000 notificata in data 15.3.2025, per il quale veniva espressamente delimitata la domanda giudiziale, ch e i l sig. avrebbe dovuto Parte_1 corrispondere in favore dell' sede di Reggio Calabria per contributi CP_1 Controparte_3
, gestione commercianti per i periodi 1-2/2015.
[...]
Eccepiva l'odierno ricorrente la nullità dell'avviso di addebito per inesistenza giuridica e/o nullità del procedimento di notificazione, in violazione degli artt. 25 e 26 D.P.R. n. 602/73 nonché per violazione dell'art. 6 della L. 212/2000.
Evidenziava che l'avviso di addebito mai era stato ritualmente notificato e che della sua esistenza si era appreso solo a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Contestava, quindi, l'intervenuta prescrizione delle contribuzioni previdenziali, rilevando che la richiesta di pagamento, anche ammettendo la regolarità della notifica, sarebbe stata notificata CP_ in data 12.5.2016 (v. all. 2 .
Riteneva pertanto che il diritto di credito dell' in assenza di atti interruttivi, si era CP_1 estinto per prescrizione, essendo spirato il termine quinquennale previsto dalla normativa ex L.
n. 335/95, con conseguente prescrizione del diritto dell'Agente della Riscossione a vantare le somme nei confronti dell'odierno ricorrente.
Concludeva chiedendo al Giudice di voler:
2 “- annullare l'opposto avviso di addebito n. 39420160000367891000 per i motivi di fatto e di diritto suesposti, accertando la non debenza delle somme pretese con la intimazione di pagamento e l'estinzione della pretesa con essa avanzata;
- condannare le controparti al pagamento di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, giusta notula spese allegata (doc. 2).
- Costituzione CP_1
CP_ Si costituiva in giudizio l' eccependo che l'avviso di addebito risultava notificato in data
12.05.2016 per compiuta giacenza e che il credito risultava non ceduto.
Evidenziava che il titolo in questione non era stato opposto nel termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 46/99 per cui era preclusa qualsiasi indagine circa eventuali prescrizioni maturate ante la notifica della cartella esattoriale stessa e che il termine di prescrizione era stata sospesa dalla legislazione emergenziale COVID,
Per l'eventuale prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'AVA sosteneva che nessuna responsabilità poteva essere addebita all' neppure ai fini delle spese, chiedendo CP_1 nell'ipotesi di una pronuncia di merito con declaratoria di annullamento del credito per prescrizione, di essere tenuti indenni dalla condanna alle spese e competenze di giudizio.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale adito:
“Voglia il Giudice del Lavoro, dichiarare inammissibile l'opposizione e nel merito, rigettare il ricorso avversario siccome infondato;
in via subordinata, accertare il credito contributivo per cui è causa, con condanna dell'opponente al pagamento dei crediti di cui all 'AVA e degli accessori di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
- Costituzione Controparte_4
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda Controparte_5 con tutte le conseguenze previste dalla legge.
Eccepiva la totale carenza di legittimazione passiva dichiarando preliminarmente di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della causa, come l'omessa notifica dell'avviso di addebito, essendo l'agente del servizio della riscossione un mero "esecutore", essendo unico legittimato passivo sulle questioni sollevate nel merito l'ufficio impositore;
per cui nell'ipotesi di accoglimento della domanda avversa doveva essere garantita e manlevata CP_ dall' da qualsiasi conseguenza per essa pregiudizievole, ivi compresa quella relative ad una eventuale condanna alle spese di lite.
3 Sull'eccezione di intervenuta prescrizione eccepiva che non essendo stata opposta nei termini la pretesa esattoriale ne derivava la sua inoppugnabilità e che la prescrizione maturava con il decorso del termine ordinario decennale.
Evidenziava che prima dell'intimazione di pagamento opposta erano stati notificati, quali atti interruttivi della prescrizione: - Intimazione di pagamento n.09420199009985962000 -
Intimazione di pagamento n.09420209002733460000 - Intimazione di pagamento n.09420219000645286000 - Intimazione di pagamento n.09420229001624403000.
Deduceva, altresì, che in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19 (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del dl 18/2020), non era affatto maturata la eccepita prescrizione dei crediti vantati da parte ricorrente.
Chiedeva pertanto al Tribunale adito:
“- dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in ordine alle eccezioni che CP_2 involgono l'operato dell'Ente Impositore;
-rigettare il ricorso perché inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto;
Condannare la ricorrente alla refusione delle spese legali, da attribuirsi alla scrivente procuratrice che si dichiara ANTISTATARIA”.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Per il consolidato “principio della ragione più liquida” - secondo cui la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio (Cass. Civ., SS.UU., n. 9936/2014. Cfr.
Cass. Civ., SS.UU., nn. 26242-3/2014) – è consentito al Giudice di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover esaminare previamente le altre questioni, anche se preliminari (Cass. Civ., n. 987/2018. Cfr.
Cass. Civ., nn. 23531/2016; 2853/2017 e 2909/2017).
Si precisa che a seguito della modifica apportata dalla legge n. 69/2009, la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132 c.p.c.),
e la motivazione consiste, come previsto dall'art. 118 disp. att. c.p.c., nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
Per cui il giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc. non è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
4 - Nel merito
Oggetto del giudizio è l'opposizione avverso e per l'annullamento dell'avviso di addebito n.
39420160000367891000, per l'importo di € 2.781,69, sotteso all'intimazione di pagamento n.
09420249004760784000 notificata in data 15.3.2025, per il quale veniva espressamente delimitata la domanda giudiziale, ch e i l sig. avrebbe dovuto Parte_1 corrispondere in favore dell' sede di Reggio Calabria per contributi I.V.S. - somme CP_1 aggiuntive, gestione commercianti per i periodi 1-2/2015. CP_ In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto decorso del termine prescrizionale quinquennale.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo
(cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva.
5 “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal
Giudice (Cass. 29294/2020).
La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Va premesso, in proposito, che, in tema di prescrizione, con la previsione di cui all'art. 3, commi
9 e 10, legge n. 335/95, il legislatore ha ridotto i termini prescrizionali a 5 anni anche per periodi anteriori all'entrata in vigore della legge.
- Prescrizione
In merito alla eccezione di prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito n.
39420160000367891000, per l'importo di € 2.781,69, asseritamente notificato in data
12.5.2016, si rileva che il ricorrente ha contestato già nel ricorso introduttivo la sua omessa e/o irrituale notifica.
6 Dalla documentazione in atti non vi è prova della regolarità della notificazione ai sensi ex art. 26 D.P.R. n. 602/1973, art. 60 D.P.R. n. 600/1973 e dell'art 140 cpc.
A tal fine si osserva come la notificazione del titolo opposto non è avvenuta regolarmente non avendo l'Ente impositore prodotto la documentazione afferente al corretto iter notificatorio, in ipotesi di irreperibilità relativa, ma il solo avviso di ricevimento per compiuta giacenza (v. CP_ all. 2 , ma senza prova alcuna del rispetto di tutte le formalità di legge (invio CAD – ricezione CAD) da adottare in caso di irreperibilità del destinatario e di altre persone conviventi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 26 DPR 602/73, dell'art. 139/140 c.p.c. e dell'art. 60
DPR 600/73.
Trattandosi di ipotesi di irreperibilità relativa - e non assoluta - del contribuente, la notifica andava effettuata, a pena di invalidità, secondo il rito previsto dall'art. 140 cpc, ovvero, nel rispetto delle tre prescritte formalità: - deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notifica deve eseguirsi;
- affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
- notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Secondo l'interpretazione costante della Corte di Cassazione (Cass. n. 6911/2017; n.
24260/2014; n. 16696/2013; n. 14030/2011; n. 3426/2010; n. 15856/2009; n.7067/2008) con riguardo alla notificazione degli atti di accertamento, il combinato disposto degli artt. 137 e 140
c.p.c., e dell'art. 60, comma 1, lett. e) D.P.R. n. 600 del 1973, se il destinatario dell'atto di accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l'atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione, cioè nel caso di irreperibilità c.d. "relativa", la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c., richiamato dall'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n.
600 del 1973 (cfr. Cass. Civ. Sent. n. 11829/2020).
In tal caso debbono essere effettuati il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento;
la notifica si ha, poi, per perfezionata al ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata (Cass. n. 11057/2018). “La prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (Cass. Civ. SS.UU. n.
10012/2021).
7 La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11993/11 ha chiarito che la “raccomandata informativa” (di cui all'art. 140 c.p.c., come gli altri due adempimenti previsti dalla citata norma), rappresenta “un momento strutturale del procedimento notificatorio”, il cui vizio di notifica (come nel caso odierno) ovvero la mancata prova in giudizio fa sorgere “l'inesistenza della notificazione”.
Con successiva sentenza, la Corte di Cassazione (n. 25079/14) ha ribadito che “il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., necessita dunque del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi la notificazione è da considerarsi nulla”. Sul punto, si vedano le sentenze n. 15902/17, n. 8433/17, n. 29191/17, n. 12753/18, n. 32441/18, n. 1699/1933, n.
5522/19 e n. 9422/19 della Suprema Corte.
“Rileva in tale contesto la Corte che, in relazione alla seconda raccomandata informativa, della stessa si deve dare prova del tentativo infruttuoso di notificazione, unica circostanza che legittima il deposito presso l'ufficio postale e la eventuale compiuta giacenza. Nel caso di specie, la CT ritiene erroneamente che la compiuta giacenza sia correttamente maturata, omettendo di rilevare che alcuna prova il notificante ha fornito dell'esito del tentativo di notificazione, non essendo a tale scopo sufficiente la prova della mera spedizione” (Cass. n.
27655 del 3 dicembre 2020).
In definitiva, da quanto esposto emerge come in difetto di prova del corretto iter notificatorio CP_ eseguito dall' avendo prodotto in giudizio il solo avviso di giacenza, la notifica dell'avviso di addebito in oggetto è da considerarsi nulla.
_____________________
Sul ruolo primario della notificazione, si veda poi il principio di diritto sancito dal Plenum della
Suprema Corte di Cassazione, SS. UU. n. 16412/2007: “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa”.
In buona sostanza, le cartelle esattoriali potranno rappresentare valido titolo esecutivo per l'avvio della successiva fase di esecuzione, nell'ipotesi laddove tali atti siano stati ritualmente notificati al contribuente, con pedissequa osservanza delle modalità stabilite dalla legge.
Difatti, se un contribuente riceve un'intimazione di pagamento senza che gli sia stata preventivamente notificata la cartella esattoriale da cui deriva il debito, il contribuente può impugnare l'intimazione di pagamento proprio per la mancata notifica della cartella, sostenendo che questa costituisce un vizio procedurale che determina la nullità dell'intimazione stessa.
8 Ciò posto, la rituale e corretta notificazione della cartella di pagamento costituisce il presupposto indefettibile per la legittima adozione di qualsivoglia misura espropriativa e/o cautelare, pertanto, laddove l'esattore abbia omesso di rispettare l'iter notificatorio e comunque non abbia garantito al contribuente l'effettiva conoscenza legale della stessa, la pretesa erariale dovrà considerarsi illegittima, in assenza di un valido titolo legittimante.
Ne consegue la nullità parziale (limitatamente all'avviso impugnato), di tutti gli atti eventualmente interruttivi della prescrizione, ossia delle intimazioni di pagamento allegate in giudizio dall' in difetto di prova di notifica dell'avviso di addebito presupposto. CP_2
Trattandosi, quindi, di contributi per l'anno 2015 (periodo 1-2/2015), in assenza di atti interruttivi, anche ammettendo trovasse applicazione ratione temporis la legislazione emergenziale per l'epidemia da Covid-19, alla data di notifica dell'intimazione opposta n.
09420249004760784000 (15.3.2025), era già maturata la prescrizione quinquennale ex L.
335/1995.
Legittimazione passiva CP_2
Occorre affrontare, a questo punto, l'ulteriore questione relativa alla carenza di legittimazione passiva nel giudizio odierno dell' . Controparte_5
Al riguardo, occorre precisare che l'originaria previsione di cui al quinto comma dell'art. 24,
d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che obbligava il ricorrente a notificare l'atto introduttivo del giudizio, oltre che all'ente impositore, anche al concessionario per la riscossione, è venuta meno in virtù del disposto di cui all' art. 4 comma 2 quater d.l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265.
A fronte del dettato normativo che sembrava indicare la necessaria presenza del solo ente impositore nei giudizi afferenti al merito della pretesa contributiva e del concessionario nei giudizi aventi ad oggetto solo i vizi della cartella, la giurisprudenza individuava spazi applicativi alle ipotesi di litisconsorzio nei procedimenti promossi avverso l'estratto di ruolo, sul presupposto della mancata notifica dell'atto impositivo sotteso. In effetti, si riteneva esistente la legittimazione passiva necessaria del concessionario ogniqualvolta si deducesse un vizio di notifica degli atti che, in caso di accoglimento, avrebbe potuto incidere sul rapporto con l'ente impositore, titolare della potestà sanzionatoria sottesa al conseguente inserimento nei ruoli trasmessi ( civ. Sez. Lav., 15 gennaio 2016 n. 594).
Sennonché, si è ritenuto non configurabile “un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall' art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, il valore di una mera “litis denuntiatio”, intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato;
né trova applicazione l' art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999,
9 trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria...”, laddove la chiamata di cui all' art. 39 d.lgs. n. 112/1999 poteva essere ricondotta al più “...all' art. 106 c.p.c., ed essere rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile né sindacabile in sede
d'impugnazione” ( Cass. civ., Sez. I, 22 maggio 2019, n. 13929).
L'agente per la riscossione restava, quindi, unico legittimato passivo per quanto concerneva la regolarità formale o la validità degli atti esecutivi consequenziali, tenuto conto che la procedura
è interamente affidata a tali soggetti, ai sensi della legge delega 28/09/1998 n. 337 e del d.lgs.
13/04/99 n. 112 (modificato dal d.l. 209/2002 citato).
Quindi, con pronuncia dell'8.3.2022, n. 7514, la Cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto che
“In materia di riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, anche quando si sostenga l'omessa notificazione della cartella recante il credito di cui si faccia valere l'inesistenza; la proposizione dell'azione nei confronti del concessionario non dà quindi luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c. ma determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo”
In sintesi, si afferma l'esclusiva legittimazione passiva dell'ente impositore, non potendo trovare applicazione la disciplina relativa alla riscossione dei crediti tributari ex art. 39 d.lgs. n.
112/1999, dovendosi invece far riferimento all'art. 24 comma 5 d.lgs. 46/1999.
Norma questa ulteriormente ritoccata dalla Legge n. 203/2024, conosciuta come "Collegato
Lavoro", entrata in vigore il 12.1.2025, che introduce modifiche significative in materia di notifiche dei ricorsi agli enti territoriali, specialmente in ambito previdenziale e tributario.
L'art. 25 della legge, in particolare, modifica il Decreto Legislativo 46/99, stabilendo che le notifiche di ricorsi relativi all'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali e alle garanzie giurisdizionali per le entrate non devolute alle commissioni tributarie, devono essere effettuate nei confronti dell'Ente Impositore (senza menzionare in alcun modo il
Concessionario) presso la struttura territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati:
“1. Al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24, comma 5, sono aggiunte le seguenti parole: «Il ricorso va notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati”.
b) all'articolo 29, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il ricorso è notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati»”.
10 Del resto, l'eventuale annullamento della cartella o avviso di addebito e del ruolo esattoriale per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del concessionario, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188, comma 1, c.c., soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, senza necessità della partecipazione dello stesso al processo.
Residua, comunque, al di fuori di tali ipotesi, la possibilità della compresenza in giudizio di entrambi i soggetti, ente impositore ed ente riscossore, posto che l'art. 39 del d.lgs. 13 aprile
1999 n. 112 obbliga il concessionario, che non voglia vedersi accollato l'esito della lite, a chiamare in causa l'ente impositore quante volte l'opposizione non investa solo profili attinenti alla regolarità o validità degli atti esecutivi.
Dunque, anche qualora l'agente della riscossione abbia proceduto alla notifica della cartella di pagamento, come nel caso di specie, l'unico legittimato passivo a fronte della domanda finalizzata all'accertamento dell'estinzione della pretesa contributiva per intervenuto decorso CP_ del termine di prescrizione è l'ente creditore e, nel caso di specie, l'
Concludendo, la pretesa del ricorrente ha ad oggetto l'annullamento della cartella sottesa all'intimazione di pagamento per inesistenza dell'obbligo contributivo, cioè per un motivo esclusivamente attinente al merito della pretesa e, in ogni caso, non riferibile alla susseguente attività di riscossione;
sicché, applicando i canoni esegetici esplicati dai condivisibili precedenti appena menzionati, può essere affermata la carenza di legittimazione passiva in capo all . Controparte_6
- Le spese di lite CP_ Le spese processuali seguono la soccombenza e si pongono a carico dell' in favore di parte ricorrente.
Si liquidano, pertanto, assumendo quale parametro di riferimento ai sensi del D.M. 147/2022, lo scaglione in base al valore della causa (da € 1.101 a € 5.200), tenuto conto della minima complessità della controversia dei parametri minimi e del mancato svolgimento di attività istruttoria in senso proprio, in complessive € 929,00 (di cui € 43,00 per C.U.), oltre al rimborso per spese forfetarie in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge, in favore di parte ricorrente con distrazione ex art. 93 cpc in favore dei procuratori costituiti che ne hanno fatto espressa richiesta.
Compensa le spese di lite tra parte ricorrente ed CP_2
P.Q.M.
Ogni diversa domanda, eccezione, istanza e difesa disattesa, così provvede:
11 1. accerta e dichiara la prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito n.
39420160000367891000 e, conseguentemente, non dovuti i relativi importi;
2. per l'effetto, annulla parzialmente l'intimazione di pagamento n.
09420249004760784000 notificata in data 15.3.2025, limitatamente al suindicato avviso, in quanto non sorretta da validi crediti;
3. dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' CP_2
4. condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano CP_1 in € 929,00, oltre Iva, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore dei procuratori antistatari, che ne hanno fatto espressa richiesta;
5. compensa le spese di giudizio tra parte ricorrente e CP_2
6. manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti costituite.
Palmi, 14.7.2025
IL G.O.P.
Dott. Giovanni Rocco Vadalà
12
TRIBUNALE DI PALMI
Settore lavoro
SENTENZA ex art. 429 cpc emessa a seguito deposito note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8.7.25 art. 127 ter cpc
nella persona del G.O.P., dott. Giovanni Rocco Vadalà, nella causa iscritta al n. 1165/2025 RG, assegnata con provvedimento del 28.6.2025 a seguito d'udienza a trattazione scritta del
25.6.2025, promossa
Da
- (CF ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...] n. 17, rappresentato e difeso dall'avv. Santo Tomasello e dall'avv. Rocco Mazza, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Gioia
Tauro, alla via Monacelli n. 83;
- ricorrente -
CONTRO
- C.F. , con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in Roma, via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Angela Maria Laganà e Dario Adornato ed elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, alla Via D. Romeo n. 15;
- - P.I , nella persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Morgillo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla Via Guglielmo Appulo n. 1;
- resistenti -
1 AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO dell'avviso di addebito n. 39420160000367891000, per l'importo di € 2.781,69, sotteso alla intimazione di pagamento n. 09420249004760784000 notificata in data 15.3.2025, dell'importo complessivo pari ad € 25.371,49;
IL G.O.P.
rilevato che per il presente procedimento è stata disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'8.7.25 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite a cura della Cancelleria, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con l'atto introduttivo parte ricorrente chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito n.
39420160000367891000, per l'importo di € 2.781,69, sotteso all'intimazione di pagamento n.
09420249004760784000 notificata in data 15.3.2025, per il quale veniva espressamente delimitata la domanda giudiziale, ch e i l sig. avrebbe dovuto Parte_1 corrispondere in favore dell' sede di Reggio Calabria per contributi CP_1 Controparte_3
, gestione commercianti per i periodi 1-2/2015.
[...]
Eccepiva l'odierno ricorrente la nullità dell'avviso di addebito per inesistenza giuridica e/o nullità del procedimento di notificazione, in violazione degli artt. 25 e 26 D.P.R. n. 602/73 nonché per violazione dell'art. 6 della L. 212/2000.
Evidenziava che l'avviso di addebito mai era stato ritualmente notificato e che della sua esistenza si era appreso solo a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Contestava, quindi, l'intervenuta prescrizione delle contribuzioni previdenziali, rilevando che la richiesta di pagamento, anche ammettendo la regolarità della notifica, sarebbe stata notificata CP_ in data 12.5.2016 (v. all. 2 .
Riteneva pertanto che il diritto di credito dell' in assenza di atti interruttivi, si era CP_1 estinto per prescrizione, essendo spirato il termine quinquennale previsto dalla normativa ex L.
n. 335/95, con conseguente prescrizione del diritto dell'Agente della Riscossione a vantare le somme nei confronti dell'odierno ricorrente.
Concludeva chiedendo al Giudice di voler:
2 “- annullare l'opposto avviso di addebito n. 39420160000367891000 per i motivi di fatto e di diritto suesposti, accertando la non debenza delle somme pretese con la intimazione di pagamento e l'estinzione della pretesa con essa avanzata;
- condannare le controparti al pagamento di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, giusta notula spese allegata (doc. 2).
- Costituzione CP_1
CP_ Si costituiva in giudizio l' eccependo che l'avviso di addebito risultava notificato in data
12.05.2016 per compiuta giacenza e che il credito risultava non ceduto.
Evidenziava che il titolo in questione non era stato opposto nel termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 46/99 per cui era preclusa qualsiasi indagine circa eventuali prescrizioni maturate ante la notifica della cartella esattoriale stessa e che il termine di prescrizione era stata sospesa dalla legislazione emergenziale COVID,
Per l'eventuale prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'AVA sosteneva che nessuna responsabilità poteva essere addebita all' neppure ai fini delle spese, chiedendo CP_1 nell'ipotesi di una pronuncia di merito con declaratoria di annullamento del credito per prescrizione, di essere tenuti indenni dalla condanna alle spese e competenze di giudizio.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale adito:
“Voglia il Giudice del Lavoro, dichiarare inammissibile l'opposizione e nel merito, rigettare il ricorso avversario siccome infondato;
in via subordinata, accertare il credito contributivo per cui è causa, con condanna dell'opponente al pagamento dei crediti di cui all 'AVA e degli accessori di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
- Costituzione Controparte_4
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda Controparte_5 con tutte le conseguenze previste dalla legge.
Eccepiva la totale carenza di legittimazione passiva dichiarando preliminarmente di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della causa, come l'omessa notifica dell'avviso di addebito, essendo l'agente del servizio della riscossione un mero "esecutore", essendo unico legittimato passivo sulle questioni sollevate nel merito l'ufficio impositore;
per cui nell'ipotesi di accoglimento della domanda avversa doveva essere garantita e manlevata CP_ dall' da qualsiasi conseguenza per essa pregiudizievole, ivi compresa quella relative ad una eventuale condanna alle spese di lite.
3 Sull'eccezione di intervenuta prescrizione eccepiva che non essendo stata opposta nei termini la pretesa esattoriale ne derivava la sua inoppugnabilità e che la prescrizione maturava con il decorso del termine ordinario decennale.
Evidenziava che prima dell'intimazione di pagamento opposta erano stati notificati, quali atti interruttivi della prescrizione: - Intimazione di pagamento n.09420199009985962000 -
Intimazione di pagamento n.09420209002733460000 - Intimazione di pagamento n.09420219000645286000 - Intimazione di pagamento n.09420229001624403000.
Deduceva, altresì, che in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19 (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del dl 18/2020), non era affatto maturata la eccepita prescrizione dei crediti vantati da parte ricorrente.
Chiedeva pertanto al Tribunale adito:
“- dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in ordine alle eccezioni che CP_2 involgono l'operato dell'Ente Impositore;
-rigettare il ricorso perché inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto;
Condannare la ricorrente alla refusione delle spese legali, da attribuirsi alla scrivente procuratrice che si dichiara ANTISTATARIA”.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Per il consolidato “principio della ragione più liquida” - secondo cui la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio (Cass. Civ., SS.UU., n. 9936/2014. Cfr.
Cass. Civ., SS.UU., nn. 26242-3/2014) – è consentito al Giudice di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover esaminare previamente le altre questioni, anche se preliminari (Cass. Civ., n. 987/2018. Cfr.
Cass. Civ., nn. 23531/2016; 2853/2017 e 2909/2017).
Si precisa che a seguito della modifica apportata dalla legge n. 69/2009, la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132 c.p.c.),
e la motivazione consiste, come previsto dall'art. 118 disp. att. c.p.c., nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
Per cui il giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc. non è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
4 - Nel merito
Oggetto del giudizio è l'opposizione avverso e per l'annullamento dell'avviso di addebito n.
39420160000367891000, per l'importo di € 2.781,69, sotteso all'intimazione di pagamento n.
09420249004760784000 notificata in data 15.3.2025, per il quale veniva espressamente delimitata la domanda giudiziale, ch e i l sig. avrebbe dovuto Parte_1 corrispondere in favore dell' sede di Reggio Calabria per contributi I.V.S. - somme CP_1 aggiuntive, gestione commercianti per i periodi 1-2/2015. CP_ In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto decorso del termine prescrizionale quinquennale.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo
(cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva.
5 “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal
Giudice (Cass. 29294/2020).
La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Va premesso, in proposito, che, in tema di prescrizione, con la previsione di cui all'art. 3, commi
9 e 10, legge n. 335/95, il legislatore ha ridotto i termini prescrizionali a 5 anni anche per periodi anteriori all'entrata in vigore della legge.
- Prescrizione
In merito alla eccezione di prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito n.
39420160000367891000, per l'importo di € 2.781,69, asseritamente notificato in data
12.5.2016, si rileva che il ricorrente ha contestato già nel ricorso introduttivo la sua omessa e/o irrituale notifica.
6 Dalla documentazione in atti non vi è prova della regolarità della notificazione ai sensi ex art. 26 D.P.R. n. 602/1973, art. 60 D.P.R. n. 600/1973 e dell'art 140 cpc.
A tal fine si osserva come la notificazione del titolo opposto non è avvenuta regolarmente non avendo l'Ente impositore prodotto la documentazione afferente al corretto iter notificatorio, in ipotesi di irreperibilità relativa, ma il solo avviso di ricevimento per compiuta giacenza (v. CP_ all. 2 , ma senza prova alcuna del rispetto di tutte le formalità di legge (invio CAD – ricezione CAD) da adottare in caso di irreperibilità del destinatario e di altre persone conviventi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 26 DPR 602/73, dell'art. 139/140 c.p.c. e dell'art. 60
DPR 600/73.
Trattandosi di ipotesi di irreperibilità relativa - e non assoluta - del contribuente, la notifica andava effettuata, a pena di invalidità, secondo il rito previsto dall'art. 140 cpc, ovvero, nel rispetto delle tre prescritte formalità: - deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notifica deve eseguirsi;
- affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
- notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Secondo l'interpretazione costante della Corte di Cassazione (Cass. n. 6911/2017; n.
24260/2014; n. 16696/2013; n. 14030/2011; n. 3426/2010; n. 15856/2009; n.7067/2008) con riguardo alla notificazione degli atti di accertamento, il combinato disposto degli artt. 137 e 140
c.p.c., e dell'art. 60, comma 1, lett. e) D.P.R. n. 600 del 1973, se il destinatario dell'atto di accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l'atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione, cioè nel caso di irreperibilità c.d. "relativa", la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c., richiamato dall'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n.
600 del 1973 (cfr. Cass. Civ. Sent. n. 11829/2020).
In tal caso debbono essere effettuati il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento;
la notifica si ha, poi, per perfezionata al ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata (Cass. n. 11057/2018). “La prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (Cass. Civ. SS.UU. n.
10012/2021).
7 La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11993/11 ha chiarito che la “raccomandata informativa” (di cui all'art. 140 c.p.c., come gli altri due adempimenti previsti dalla citata norma), rappresenta “un momento strutturale del procedimento notificatorio”, il cui vizio di notifica (come nel caso odierno) ovvero la mancata prova in giudizio fa sorgere “l'inesistenza della notificazione”.
Con successiva sentenza, la Corte di Cassazione (n. 25079/14) ha ribadito che “il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., necessita dunque del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi la notificazione è da considerarsi nulla”. Sul punto, si vedano le sentenze n. 15902/17, n. 8433/17, n. 29191/17, n. 12753/18, n. 32441/18, n. 1699/1933, n.
5522/19 e n. 9422/19 della Suprema Corte.
“Rileva in tale contesto la Corte che, in relazione alla seconda raccomandata informativa, della stessa si deve dare prova del tentativo infruttuoso di notificazione, unica circostanza che legittima il deposito presso l'ufficio postale e la eventuale compiuta giacenza. Nel caso di specie, la CT ritiene erroneamente che la compiuta giacenza sia correttamente maturata, omettendo di rilevare che alcuna prova il notificante ha fornito dell'esito del tentativo di notificazione, non essendo a tale scopo sufficiente la prova della mera spedizione” (Cass. n.
27655 del 3 dicembre 2020).
In definitiva, da quanto esposto emerge come in difetto di prova del corretto iter notificatorio CP_ eseguito dall' avendo prodotto in giudizio il solo avviso di giacenza, la notifica dell'avviso di addebito in oggetto è da considerarsi nulla.
_____________________
Sul ruolo primario della notificazione, si veda poi il principio di diritto sancito dal Plenum della
Suprema Corte di Cassazione, SS. UU. n. 16412/2007: “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa”.
In buona sostanza, le cartelle esattoriali potranno rappresentare valido titolo esecutivo per l'avvio della successiva fase di esecuzione, nell'ipotesi laddove tali atti siano stati ritualmente notificati al contribuente, con pedissequa osservanza delle modalità stabilite dalla legge.
Difatti, se un contribuente riceve un'intimazione di pagamento senza che gli sia stata preventivamente notificata la cartella esattoriale da cui deriva il debito, il contribuente può impugnare l'intimazione di pagamento proprio per la mancata notifica della cartella, sostenendo che questa costituisce un vizio procedurale che determina la nullità dell'intimazione stessa.
8 Ciò posto, la rituale e corretta notificazione della cartella di pagamento costituisce il presupposto indefettibile per la legittima adozione di qualsivoglia misura espropriativa e/o cautelare, pertanto, laddove l'esattore abbia omesso di rispettare l'iter notificatorio e comunque non abbia garantito al contribuente l'effettiva conoscenza legale della stessa, la pretesa erariale dovrà considerarsi illegittima, in assenza di un valido titolo legittimante.
Ne consegue la nullità parziale (limitatamente all'avviso impugnato), di tutti gli atti eventualmente interruttivi della prescrizione, ossia delle intimazioni di pagamento allegate in giudizio dall' in difetto di prova di notifica dell'avviso di addebito presupposto. CP_2
Trattandosi, quindi, di contributi per l'anno 2015 (periodo 1-2/2015), in assenza di atti interruttivi, anche ammettendo trovasse applicazione ratione temporis la legislazione emergenziale per l'epidemia da Covid-19, alla data di notifica dell'intimazione opposta n.
09420249004760784000 (15.3.2025), era già maturata la prescrizione quinquennale ex L.
335/1995.
Legittimazione passiva CP_2
Occorre affrontare, a questo punto, l'ulteriore questione relativa alla carenza di legittimazione passiva nel giudizio odierno dell' . Controparte_5
Al riguardo, occorre precisare che l'originaria previsione di cui al quinto comma dell'art. 24,
d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che obbligava il ricorrente a notificare l'atto introduttivo del giudizio, oltre che all'ente impositore, anche al concessionario per la riscossione, è venuta meno in virtù del disposto di cui all' art. 4 comma 2 quater d.l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265.
A fronte del dettato normativo che sembrava indicare la necessaria presenza del solo ente impositore nei giudizi afferenti al merito della pretesa contributiva e del concessionario nei giudizi aventi ad oggetto solo i vizi della cartella, la giurisprudenza individuava spazi applicativi alle ipotesi di litisconsorzio nei procedimenti promossi avverso l'estratto di ruolo, sul presupposto della mancata notifica dell'atto impositivo sotteso. In effetti, si riteneva esistente la legittimazione passiva necessaria del concessionario ogniqualvolta si deducesse un vizio di notifica degli atti che, in caso di accoglimento, avrebbe potuto incidere sul rapporto con l'ente impositore, titolare della potestà sanzionatoria sottesa al conseguente inserimento nei ruoli trasmessi ( civ. Sez. Lav., 15 gennaio 2016 n. 594).
Sennonché, si è ritenuto non configurabile “un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall' art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, il valore di una mera “litis denuntiatio”, intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato;
né trova applicazione l' art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999,
9 trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria...”, laddove la chiamata di cui all' art. 39 d.lgs. n. 112/1999 poteva essere ricondotta al più “...all' art. 106 c.p.c., ed essere rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è censurabile né sindacabile in sede
d'impugnazione” ( Cass. civ., Sez. I, 22 maggio 2019, n. 13929).
L'agente per la riscossione restava, quindi, unico legittimato passivo per quanto concerneva la regolarità formale o la validità degli atti esecutivi consequenziali, tenuto conto che la procedura
è interamente affidata a tali soggetti, ai sensi della legge delega 28/09/1998 n. 337 e del d.lgs.
13/04/99 n. 112 (modificato dal d.l. 209/2002 citato).
Quindi, con pronuncia dell'8.3.2022, n. 7514, la Cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto che
“In materia di riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, anche quando si sostenga l'omessa notificazione della cartella recante il credito di cui si faccia valere l'inesistenza; la proposizione dell'azione nei confronti del concessionario non dà quindi luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c. ma determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo”
In sintesi, si afferma l'esclusiva legittimazione passiva dell'ente impositore, non potendo trovare applicazione la disciplina relativa alla riscossione dei crediti tributari ex art. 39 d.lgs. n.
112/1999, dovendosi invece far riferimento all'art. 24 comma 5 d.lgs. 46/1999.
Norma questa ulteriormente ritoccata dalla Legge n. 203/2024, conosciuta come "Collegato
Lavoro", entrata in vigore il 12.1.2025, che introduce modifiche significative in materia di notifiche dei ricorsi agli enti territoriali, specialmente in ambito previdenziale e tributario.
L'art. 25 della legge, in particolare, modifica il Decreto Legislativo 46/99, stabilendo che le notifiche di ricorsi relativi all'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali e alle garanzie giurisdizionali per le entrate non devolute alle commissioni tributarie, devono essere effettuate nei confronti dell'Ente Impositore (senza menzionare in alcun modo il
Concessionario) presso la struttura territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati:
“1. Al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24, comma 5, sono aggiunte le seguenti parole: «Il ricorso va notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati”.
b) all'articolo 29, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il ricorso è notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati»”.
10 Del resto, l'eventuale annullamento della cartella o avviso di addebito e del ruolo esattoriale per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del concessionario, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188, comma 1, c.c., soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, senza necessità della partecipazione dello stesso al processo.
Residua, comunque, al di fuori di tali ipotesi, la possibilità della compresenza in giudizio di entrambi i soggetti, ente impositore ed ente riscossore, posto che l'art. 39 del d.lgs. 13 aprile
1999 n. 112 obbliga il concessionario, che non voglia vedersi accollato l'esito della lite, a chiamare in causa l'ente impositore quante volte l'opposizione non investa solo profili attinenti alla regolarità o validità degli atti esecutivi.
Dunque, anche qualora l'agente della riscossione abbia proceduto alla notifica della cartella di pagamento, come nel caso di specie, l'unico legittimato passivo a fronte della domanda finalizzata all'accertamento dell'estinzione della pretesa contributiva per intervenuto decorso CP_ del termine di prescrizione è l'ente creditore e, nel caso di specie, l'
Concludendo, la pretesa del ricorrente ha ad oggetto l'annullamento della cartella sottesa all'intimazione di pagamento per inesistenza dell'obbligo contributivo, cioè per un motivo esclusivamente attinente al merito della pretesa e, in ogni caso, non riferibile alla susseguente attività di riscossione;
sicché, applicando i canoni esegetici esplicati dai condivisibili precedenti appena menzionati, può essere affermata la carenza di legittimazione passiva in capo all . Controparte_6
- Le spese di lite CP_ Le spese processuali seguono la soccombenza e si pongono a carico dell' in favore di parte ricorrente.
Si liquidano, pertanto, assumendo quale parametro di riferimento ai sensi del D.M. 147/2022, lo scaglione in base al valore della causa (da € 1.101 a € 5.200), tenuto conto della minima complessità della controversia dei parametri minimi e del mancato svolgimento di attività istruttoria in senso proprio, in complessive € 929,00 (di cui € 43,00 per C.U.), oltre al rimborso per spese forfetarie in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge, in favore di parte ricorrente con distrazione ex art. 93 cpc in favore dei procuratori costituiti che ne hanno fatto espressa richiesta.
Compensa le spese di lite tra parte ricorrente ed CP_2
P.Q.M.
Ogni diversa domanda, eccezione, istanza e difesa disattesa, così provvede:
11 1. accerta e dichiara la prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito n.
39420160000367891000 e, conseguentemente, non dovuti i relativi importi;
2. per l'effetto, annulla parzialmente l'intimazione di pagamento n.
09420249004760784000 notificata in data 15.3.2025, limitatamente al suindicato avviso, in quanto non sorretta da validi crediti;
3. dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' CP_2
4. condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano CP_1 in € 929,00, oltre Iva, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore dei procuratori antistatari, che ne hanno fatto espressa richiesta;
5. compensa le spese di giudizio tra parte ricorrente e CP_2
6. manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti costituite.
Palmi, 14.7.2025
IL G.O.P.
Dott. Giovanni Rocco Vadalà
12