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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/08/2025, n. 2727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2727 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Maria Serena Mazzullo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3694/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili, avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc), vertente
T R A (C.F. ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1 Telematico, presso lo studio dell'avv. SPREMOLLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende per mandato a margine / in calce a dell'atto di citazione;
ATTORE/I
CONTRO (C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA FIUME 20 50123 FIRENZE, presso lo studio dell'avv. STEFANINI DIMITRI, che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta / in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
CONVENUTO/I
Conclusioni delle parti costituite come nei rispettivi atti;
per parte opponente:
“In via istruttoria, insiste per l'ammissione delle prove dedotte nelle proprie memorie ex art. 183 c. VI n. 2 e 3 cpc, non ammesse con l'ordinanza del 20/10/2021; Nel merito: “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e comunque dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 210 emesso da Tribunale di Firenze in persona del Giudice Dott. Fiorenzo Zazzeri in data 20/01/2020 nell'ambito del proc. civile 532/2020 per i motivi di cui in narrativa della citazione in opposizione. Voglia altresì rigettare la domanda svolta da parte opposta in via subordinata con la comparsa di costituzione nella fase dell'opposizione. In accoglimento delle eccezioni dedotte in atto di citazione in opposizione, voglia affermare il minore credito vantato da parte opposta in € 7.401,87 al netto degli acconti versati, e voglia riconoscere, in
pagina 1 di 6 via riconvenzionale, a favore dell'opponente, il diritto al rimborso dell'importo di € 1.133,36 riportata nella fattura FC Impianti Elettrici 8/2019, dell'importo di € 200,00 riportata nella fattura Power -.
n. 2020201375/2020, dell'importo € 1.700,00 oltre iva per intervento di ripristino per le Parte_2 infiltrazioni dal tetto ove sono stati posizionati i pannelli fotovoltaici, e a titolo di risarcimento del danno, per il mancato utilizzo dell'impianto fotovoltaico dall'inizio dei lavori ad oggi, la somma che risulterà in corso di causa anche in via equitativa e voglia quindi compensare i reciproci crediti. Voglia conseguentemente condannare controparte a rimborsare le maggiori somme percepite con pagamento dell'importo di € 14.436,72 operato dal comparente a favore dell'opposto per compulsum a seguito della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, oltre l'importo della registrazione del decreto opposto ammontante a € 409,00, ed ancora l'importo delle spese della CTU ammontante a € 708,81 come da quietanza allegata. Con vittoria di compensi e spese di causa, comprensivi dei compensi per la fase di mediazione “ Si allega, anche se la circostanza è pacifica e non contestata, copia del bonifico per il pagamento del d.i. e della registrazione dello stesso e ricevuta di pagamento del CTU”. Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito,”.
“In via principale Rigettare l'opposizione avversaria e quindi ogni eccezione e domanda avversaria per i motivi di cui in atti e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto. In ipotesi Nella denegata ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, rigettata ogni eccezione e domanda avversaria, condannare il sig. al pagamento in favore della Parte_1 convenuta opposta dell'importo di euro 12.766,80 o di quel diverso importo, maggiore o minore, che sarà ritenuto di giustizia o d'equità, oltre interessi nella misura legale dal dì del dovuto a quello di instaurazione del procedimento giudiziale, e interessi di mora dalla pendenza del contenzioso giudiziale all'effettivo soddisfo ex art. 1284, comma 4, c.c.; In ogni caso Condannare il sig. Parte_1
a sostenere le spese di CTU e quindi a rifondere alla convenuta opposta quanto dalla stessa
[...] corrisposto al Consulente d'Ufficio; Condannare il sig. a rifondere alla convenuta Parte_1 opposta le spese e competenze professionali del CTP nella misura di euro 640,50 (come da relativa documentazione che si allega sub All. A al presente atto); Condannare il sig. a Parte_1 rimborsare in favore della convenuta oppostale spese vive sostenute per l'esperimento del procedimento di mediazione, pari ad euro 341,60 (Cfr. All. 4 alla memoria ex aer. 183, comma 6 n. 1, c.p.c. depositata il 3.06.2021); Condannare il sig. alla refusione delle competenze Parte_1 professionali di assistenza nel procedimento di mediazione delegata dall'Ill.mo Giudice adito - quantificate ex D.M. 55/14 (Fase Attivazione e Fase Negoziazione) - e quindi euro 1.323,00 oltre 15% spese generali ex art. 2 DM 55/14, oltre Cap e Iva di legge. Con vittoria di spese e competenze professionali di assistenza in giudizio, oltre 15% spese generali ex art. 2 DM 55/14, oltre Cap e Iva di legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 4.2.2020 veniva notificato, al sig. , il decreto ingiuntivo n. Parte_1
210/2020, emesso in data 20.1.2020, dal Tribunale di Firenze (R.G. 532/2020), con cui veniva ordinato pagina 2 di 6 di pagare alla la somma di € 12.776,80. A Controparte_1 fondamento della propria domanda, la parte ricorrente asseriva di essere creditore della suddetta somma in virtù di un rapporto contrattuale di appalto per lavori eseguiti presso due immobili della controparte
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 210/2020, chiedendone la revoca.
A sostegno dell'opposizione, lo stesso ha allegato che:
- aveva commissionato alla dei lavori riguardanti sia la propria Parte_3 abitazione posta in Bagno a Ripoli, via Vernalese n. 9, sia quelli presso altro immobile, posto in
Firenze, via Ser Lapo Mazzei n. 21, riportati nei preventivi 86/2018, 157/2018, 45/2019 per complessivi Euro 11.350,00, a cui venivano aggiunti costi per l'acquisto di materiali per complessivi
Euro 1.909,23;
- i suddetti lavori venivano eseguiti erroneamente, con errato montaggio dei faretti in giardino dell'immobile di via Ser Lapo Mazzei, che non funzionavano per infiltrazioni d'acqua;
- l'errata esecuzione dei lavori avevano reso necessario l'intervento di una ditta terza (
[...]
), la quale ha rispristinato la situazione con un costo ulteriore di Euro Controparte_2
1.133,36, come da fattura 9.2019, con lavori tutt'oggi che non possono ritenersi conclusi;
- non da meno, dovendo la intervenire sull'impianto fotovoltaico preesistente, spostando CP_1 taluni pannelli ed il quadro dell'impianto, come da preventivo 86/2018 e 157/2018, nel momento in cui ha riattivato detto impianto, lo stesso non ha più funzionato per un guasto all'inverter;
- i suddetti guasti venivano tempestivamente denunciati, tramite il proprio legale, con missiva datata
30.9.2019, ricevuta da controparte il 9.10.2019.
Posto ciò, assumendo che la parte opposta abbia operato in piena autonomia con propria organizzazione e propri mezzi, ha domandato l'accertamento dell'inadempimento di parte convenuta, la sussistenza di vizi e difetti, ovvero della responsabilità contrattuale, ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in accoglimento delle proprie eccezioni, la dichiarazione del minor credito vantato da parte ricorrente in Euro 7.401,87.
La regolarmente costituita in giudizio, ha Controparte_1 contestato integralmente le difese dell'opponente ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
Nel merito, escludendo un proprio inadempimento o una non corretta esecuzione della prestazione a cui era chiamata, ovvero assumendo una esecuzione dei lavori a regola d'arte, tali da confermare il credito azionato, ha assunto, l'inadempimento di parte opponente, nel pagamento del corrispettivo, di cui alle fatture oggetto del monitorio, e la legittimità delle proprie pretese, chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda dell'opponente e la conferma del D.I. de quo. pagina 3 di 6 Esperita con esito negativo la mediazione disposta dal Giudice in allora procedente dott.ssa Per_1 dopo lo scambio di memorie – attraverso cui entrambe le parti hanno precisato le rispettive domande, integrato i depositi documentali e richiesto i mezzi istruttori -, la causa è stata istruita documentalmente e con CTU. La causa veniva poi riassegnata al giudice dott. Ponzetta e successivamente con decreto del
GI veniva delegata alla scrivente. All'esito della fase istruttoria il Giudice formulava una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 c.p.c., che non veniva accettata dalle parti. La causa poi veniva trattenuta in decisione, con scambio di comparse conclusionali e repliche.
* * *
1. sui vizi e sull'inadempimento di parte opposta
Circa l'esecuzione dei lavori, la parte attrice lamenta che questi siano stati difettosi, ovvero viziati, deducendo che il lavoro effettuato sia stato mal eseguito, al punto che, al termine di questi, si sono verificati molteplici problemi legati al lastrico solare interessato.
Orbene, va precisato, in punto di diritto che, quando si parla di garanzie nel contratto di appalto, si parla di garanzie in senso lato, in quanto la prestazione è oggetto di un'obbligazione complementare che prende vita dal medesimo titolo, fonte dell'obbligazione principale. A tal proposito è stesso il legislatore che prevede tre specifici rimedi a tutela della posizione del committente, in caso di vizi e difformità: può chiedere che (le difformità o i vizi) siano eliminati a spese dell'appaltatore, che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, oppure la risoluzione del contratto. L'intento è quindi quello di assicurare il committente in merito all'assenza di vizi ed in merito alla sussistenza degli attributi del bene che lo rendono utile e funzionale all'uso a cui è destinato.
Ebbene, alla luce di quanto detto, la garanzia per vizi attiene a violazioni del contratto, che generano una responsabilità in capo all'appaltatore, essendo (egli) soggetto all'obbligo di consegnare la cosa libera da vizi che possano pregiudicarne il pieno godimento. Trattasi dunque di una responsabilità di tipo oggettivo, che prescinde dalla colpa dell'appaltatore.
In tale ottica, la garanzia in esame, nel prevedere la riduzione del prezzo, o l'eliminazione dei vizi, o nei limiti di cui all'art. 1668 c.c. la risoluzione come rimedi, configura (come detto) una responsabilità per inadempimento, frutto dello squilibro fra le attribuzioni patrimoniali dettato (appunto) dal vizio.
Posto ciò, la norma di riferimento, in materia di appalto, è l'art. 1667 c.c.. Tale disposizione prevede che “l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o riconoscibili, purché in questo caso non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanti giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.”. pagina 4 di 6 Venendo alla presente fattispecie, si osserva che la presenza di vizi è stata solo in piccola parte provata.
Difatti, sul punto, in corso di causa, è stata espletata CTU, ai fini dell'accertamento delle modalità di svolgimento dei lavori (di cui al contratto d'appalto e alle fatture e ai preventivi prodotti da entrambe le parti in causa) ed eventuali vizi nella loro esecuzione, nonché la quantificazione dei costi necessari per la loro eliminazione (di seguito il quesito: “accerti il CTU, previa visione degli atti del fascicolo ed accesso ai luoghi, se i lavori oggetto del contratto fra le parti siano stati eseguiti a regola d'arte e in caso negativo a quanto ammonti il corrispettivo dovuto, anche con riferimento al valore/prezzo dei lavori di cui alla fattura n. 249/2019”).
Nella relazione peritale, che si intende condividere in quanto logica, nonché esaustivamente motivata, anche in punto di replica alle osservazioni dei consulenti di parte, si legge che “l'unico punto” da ritenersi “non eseguito a regola d'arte, riguarda la scatola di derivazione posta in un pozzetto esterno interrato, la quale serve ad alimentare i faretti a led, posti all'esterno dell'edificio”; ciò “per la presenza di un nastro non idoneo per rendere ermetici la derivazione dei cavi”, oltre ad un “cattivo serraggio dei cavi”, in virtù della presenza di “cavi non idonei”.
Pertanto, in conclusione, è emerso che “l'impianto elettrico realizzato nei locali siti a Gavinana in via
Ser Lapo Mazzei n. 21, risultano conformi alla regola dell'arte, fatta eccezione per l'alimentazione dei faretti esterni, i quali risultano si protetti da differenziale “salvavita”, ma non installati a regola dell'arte, causa: la scatola di derivazione non idonea;
gli alimentatori dei faretti Led di come e dove installati;
i pressacavi ed i cavetti utilizzati”.
Trattasi di difetti per cui risultano necessari, ai fini del ripristino, Euro 831,00.
Quanto, invece, alla fattura n. 249/2019, nonostante la fattura de qua prevede un importo di Euro
1.120,00, il costo dell'intervento oggetto di questa è – invero – stimabile in Euro 760,00.
Dalla somma di Euro, 1.120,00, indicata in fattura, vanno quindi detratti Euro 360,00.
Ne consegue, pertanto, un minor credito vantato dall'opposta, rispetto a quello azionato.
Il D.I. va, quindi, revocato, e la parte opponente condannata al pagamento di complessivi Euro
11.585,80 (ossia Euro 12.776,80, azionati dall'opposta, meno Euro 831,00, per il ripristino dei difetti di cui al quesito 1, ed Euro 350, in merito alla fattura n. 249/2019), oltre interessi legali.
2. Le spese di lite
In conseguenza della soccombenza reciproca parziale, (il credito accertato è di molto inferiore a quanto domandato dalla parte attrice sostanziale), le spese di lite vanno compensate ex art. 92 c.p.c. per la metà.
In considerazione dell'accertamento di un significativo stato debitorio finale, l'opponente degli opponenti, gli stessi vanno condannati al rimborso a parte opposta della residua parte. pagina 5 di 6 Le spese vanno liquidate ex DM n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni (DM 147/22), con applicazione dello scaglione corrispondente al valore della causa (Euro 12.776,80 e quindi scaglione da
5.001 a 26.000).
Sempre in considerazione della parziale soccombenza reciproca, le spese di CTU, liquidate come in atti, vanno poste definitivamente a carico della parte opponente, con totale compensazione delle spese di CTP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, nella persona del giudice onorario definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinte così provvede:
- Revoca il D.I. n. 210/2020, emesso in data 20.1.2020, dal Tribunale di Firenze;
- Accerta il credito di e, per l'effetto, Condanna il Controparte_1 sig. al pagamento di € 11.585,80 in suo favore, oltre interessi come da Parte_1 parte motiva;
- Compensa per la metà le spese di lite tra le parti e CONDANNA il sig. a Parte_1 rimborsare in favore di la residua parte delle spese;
Controparte_1
- Liquida le spese di lite per l'intero (2/2) in € 5.077,00 (Euro 919,00 per lo studio della controversia,
Euro 777,00 per l'introduzione del giudizio, Euro 1.680,00 per istruttoria e trattazione, Euro 1.701, per la fase decisionale, oltre a spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA;
- Pone le spese di CTU, liquidate come in atti, a carico dell'opponente;
- Compensa le spese di CTP.
Firenze, 31 luglio 2025
Il Giudice onorario dott.ssa Maria Serena Mazzullo
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Maria Serena Mazzullo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3694/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili, avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc), vertente
T R A (C.F. ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1 Telematico, presso lo studio dell'avv. SPREMOLLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende per mandato a margine / in calce a dell'atto di citazione;
ATTORE/I
CONTRO (C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA FIUME 20 50123 FIRENZE, presso lo studio dell'avv. STEFANINI DIMITRI, che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta / in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
CONVENUTO/I
Conclusioni delle parti costituite come nei rispettivi atti;
per parte opponente:
“In via istruttoria, insiste per l'ammissione delle prove dedotte nelle proprie memorie ex art. 183 c. VI n. 2 e 3 cpc, non ammesse con l'ordinanza del 20/10/2021; Nel merito: “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e comunque dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 210 emesso da Tribunale di Firenze in persona del Giudice Dott. Fiorenzo Zazzeri in data 20/01/2020 nell'ambito del proc. civile 532/2020 per i motivi di cui in narrativa della citazione in opposizione. Voglia altresì rigettare la domanda svolta da parte opposta in via subordinata con la comparsa di costituzione nella fase dell'opposizione. In accoglimento delle eccezioni dedotte in atto di citazione in opposizione, voglia affermare il minore credito vantato da parte opposta in € 7.401,87 al netto degli acconti versati, e voglia riconoscere, in
pagina 1 di 6 via riconvenzionale, a favore dell'opponente, il diritto al rimborso dell'importo di € 1.133,36 riportata nella fattura FC Impianti Elettrici 8/2019, dell'importo di € 200,00 riportata nella fattura Power -.
n. 2020201375/2020, dell'importo € 1.700,00 oltre iva per intervento di ripristino per le Parte_2 infiltrazioni dal tetto ove sono stati posizionati i pannelli fotovoltaici, e a titolo di risarcimento del danno, per il mancato utilizzo dell'impianto fotovoltaico dall'inizio dei lavori ad oggi, la somma che risulterà in corso di causa anche in via equitativa e voglia quindi compensare i reciproci crediti. Voglia conseguentemente condannare controparte a rimborsare le maggiori somme percepite con pagamento dell'importo di € 14.436,72 operato dal comparente a favore dell'opposto per compulsum a seguito della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, oltre l'importo della registrazione del decreto opposto ammontante a € 409,00, ed ancora l'importo delle spese della CTU ammontante a € 708,81 come da quietanza allegata. Con vittoria di compensi e spese di causa, comprensivi dei compensi per la fase di mediazione “ Si allega, anche se la circostanza è pacifica e non contestata, copia del bonifico per il pagamento del d.i. e della registrazione dello stesso e ricevuta di pagamento del CTU”. Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito,”.
“In via principale Rigettare l'opposizione avversaria e quindi ogni eccezione e domanda avversaria per i motivi di cui in atti e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto. In ipotesi Nella denegata ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, rigettata ogni eccezione e domanda avversaria, condannare il sig. al pagamento in favore della Parte_1 convenuta opposta dell'importo di euro 12.766,80 o di quel diverso importo, maggiore o minore, che sarà ritenuto di giustizia o d'equità, oltre interessi nella misura legale dal dì del dovuto a quello di instaurazione del procedimento giudiziale, e interessi di mora dalla pendenza del contenzioso giudiziale all'effettivo soddisfo ex art. 1284, comma 4, c.c.; In ogni caso Condannare il sig. Parte_1
a sostenere le spese di CTU e quindi a rifondere alla convenuta opposta quanto dalla stessa
[...] corrisposto al Consulente d'Ufficio; Condannare il sig. a rifondere alla convenuta Parte_1 opposta le spese e competenze professionali del CTP nella misura di euro 640,50 (come da relativa documentazione che si allega sub All. A al presente atto); Condannare il sig. a Parte_1 rimborsare in favore della convenuta oppostale spese vive sostenute per l'esperimento del procedimento di mediazione, pari ad euro 341,60 (Cfr. All. 4 alla memoria ex aer. 183, comma 6 n. 1, c.p.c. depositata il 3.06.2021); Condannare il sig. alla refusione delle competenze Parte_1 professionali di assistenza nel procedimento di mediazione delegata dall'Ill.mo Giudice adito - quantificate ex D.M. 55/14 (Fase Attivazione e Fase Negoziazione) - e quindi euro 1.323,00 oltre 15% spese generali ex art. 2 DM 55/14, oltre Cap e Iva di legge. Con vittoria di spese e competenze professionali di assistenza in giudizio, oltre 15% spese generali ex art. 2 DM 55/14, oltre Cap e Iva di legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 4.2.2020 veniva notificato, al sig. , il decreto ingiuntivo n. Parte_1
210/2020, emesso in data 20.1.2020, dal Tribunale di Firenze (R.G. 532/2020), con cui veniva ordinato pagina 2 di 6 di pagare alla la somma di € 12.776,80. A Controparte_1 fondamento della propria domanda, la parte ricorrente asseriva di essere creditore della suddetta somma in virtù di un rapporto contrattuale di appalto per lavori eseguiti presso due immobili della controparte
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 210/2020, chiedendone la revoca.
A sostegno dell'opposizione, lo stesso ha allegato che:
- aveva commissionato alla dei lavori riguardanti sia la propria Parte_3 abitazione posta in Bagno a Ripoli, via Vernalese n. 9, sia quelli presso altro immobile, posto in
Firenze, via Ser Lapo Mazzei n. 21, riportati nei preventivi 86/2018, 157/2018, 45/2019 per complessivi Euro 11.350,00, a cui venivano aggiunti costi per l'acquisto di materiali per complessivi
Euro 1.909,23;
- i suddetti lavori venivano eseguiti erroneamente, con errato montaggio dei faretti in giardino dell'immobile di via Ser Lapo Mazzei, che non funzionavano per infiltrazioni d'acqua;
- l'errata esecuzione dei lavori avevano reso necessario l'intervento di una ditta terza (
[...]
), la quale ha rispristinato la situazione con un costo ulteriore di Euro Controparte_2
1.133,36, come da fattura 9.2019, con lavori tutt'oggi che non possono ritenersi conclusi;
- non da meno, dovendo la intervenire sull'impianto fotovoltaico preesistente, spostando CP_1 taluni pannelli ed il quadro dell'impianto, come da preventivo 86/2018 e 157/2018, nel momento in cui ha riattivato detto impianto, lo stesso non ha più funzionato per un guasto all'inverter;
- i suddetti guasti venivano tempestivamente denunciati, tramite il proprio legale, con missiva datata
30.9.2019, ricevuta da controparte il 9.10.2019.
Posto ciò, assumendo che la parte opposta abbia operato in piena autonomia con propria organizzazione e propri mezzi, ha domandato l'accertamento dell'inadempimento di parte convenuta, la sussistenza di vizi e difetti, ovvero della responsabilità contrattuale, ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in accoglimento delle proprie eccezioni, la dichiarazione del minor credito vantato da parte ricorrente in Euro 7.401,87.
La regolarmente costituita in giudizio, ha Controparte_1 contestato integralmente le difese dell'opponente ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
Nel merito, escludendo un proprio inadempimento o una non corretta esecuzione della prestazione a cui era chiamata, ovvero assumendo una esecuzione dei lavori a regola d'arte, tali da confermare il credito azionato, ha assunto, l'inadempimento di parte opponente, nel pagamento del corrispettivo, di cui alle fatture oggetto del monitorio, e la legittimità delle proprie pretese, chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda dell'opponente e la conferma del D.I. de quo. pagina 3 di 6 Esperita con esito negativo la mediazione disposta dal Giudice in allora procedente dott.ssa Per_1 dopo lo scambio di memorie – attraverso cui entrambe le parti hanno precisato le rispettive domande, integrato i depositi documentali e richiesto i mezzi istruttori -, la causa è stata istruita documentalmente e con CTU. La causa veniva poi riassegnata al giudice dott. Ponzetta e successivamente con decreto del
GI veniva delegata alla scrivente. All'esito della fase istruttoria il Giudice formulava una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 c.p.c., che non veniva accettata dalle parti. La causa poi veniva trattenuta in decisione, con scambio di comparse conclusionali e repliche.
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1. sui vizi e sull'inadempimento di parte opposta
Circa l'esecuzione dei lavori, la parte attrice lamenta che questi siano stati difettosi, ovvero viziati, deducendo che il lavoro effettuato sia stato mal eseguito, al punto che, al termine di questi, si sono verificati molteplici problemi legati al lastrico solare interessato.
Orbene, va precisato, in punto di diritto che, quando si parla di garanzie nel contratto di appalto, si parla di garanzie in senso lato, in quanto la prestazione è oggetto di un'obbligazione complementare che prende vita dal medesimo titolo, fonte dell'obbligazione principale. A tal proposito è stesso il legislatore che prevede tre specifici rimedi a tutela della posizione del committente, in caso di vizi e difformità: può chiedere che (le difformità o i vizi) siano eliminati a spese dell'appaltatore, che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, oppure la risoluzione del contratto. L'intento è quindi quello di assicurare il committente in merito all'assenza di vizi ed in merito alla sussistenza degli attributi del bene che lo rendono utile e funzionale all'uso a cui è destinato.
Ebbene, alla luce di quanto detto, la garanzia per vizi attiene a violazioni del contratto, che generano una responsabilità in capo all'appaltatore, essendo (egli) soggetto all'obbligo di consegnare la cosa libera da vizi che possano pregiudicarne il pieno godimento. Trattasi dunque di una responsabilità di tipo oggettivo, che prescinde dalla colpa dell'appaltatore.
In tale ottica, la garanzia in esame, nel prevedere la riduzione del prezzo, o l'eliminazione dei vizi, o nei limiti di cui all'art. 1668 c.c. la risoluzione come rimedi, configura (come detto) una responsabilità per inadempimento, frutto dello squilibro fra le attribuzioni patrimoniali dettato (appunto) dal vizio.
Posto ciò, la norma di riferimento, in materia di appalto, è l'art. 1667 c.c.. Tale disposizione prevede che “l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o riconoscibili, purché in questo caso non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanti giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.”. pagina 4 di 6 Venendo alla presente fattispecie, si osserva che la presenza di vizi è stata solo in piccola parte provata.
Difatti, sul punto, in corso di causa, è stata espletata CTU, ai fini dell'accertamento delle modalità di svolgimento dei lavori (di cui al contratto d'appalto e alle fatture e ai preventivi prodotti da entrambe le parti in causa) ed eventuali vizi nella loro esecuzione, nonché la quantificazione dei costi necessari per la loro eliminazione (di seguito il quesito: “accerti il CTU, previa visione degli atti del fascicolo ed accesso ai luoghi, se i lavori oggetto del contratto fra le parti siano stati eseguiti a regola d'arte e in caso negativo a quanto ammonti il corrispettivo dovuto, anche con riferimento al valore/prezzo dei lavori di cui alla fattura n. 249/2019”).
Nella relazione peritale, che si intende condividere in quanto logica, nonché esaustivamente motivata, anche in punto di replica alle osservazioni dei consulenti di parte, si legge che “l'unico punto” da ritenersi “non eseguito a regola d'arte, riguarda la scatola di derivazione posta in un pozzetto esterno interrato, la quale serve ad alimentare i faretti a led, posti all'esterno dell'edificio”; ciò “per la presenza di un nastro non idoneo per rendere ermetici la derivazione dei cavi”, oltre ad un “cattivo serraggio dei cavi”, in virtù della presenza di “cavi non idonei”.
Pertanto, in conclusione, è emerso che “l'impianto elettrico realizzato nei locali siti a Gavinana in via
Ser Lapo Mazzei n. 21, risultano conformi alla regola dell'arte, fatta eccezione per l'alimentazione dei faretti esterni, i quali risultano si protetti da differenziale “salvavita”, ma non installati a regola dell'arte, causa: la scatola di derivazione non idonea;
gli alimentatori dei faretti Led di come e dove installati;
i pressacavi ed i cavetti utilizzati”.
Trattasi di difetti per cui risultano necessari, ai fini del ripristino, Euro 831,00.
Quanto, invece, alla fattura n. 249/2019, nonostante la fattura de qua prevede un importo di Euro
1.120,00, il costo dell'intervento oggetto di questa è – invero – stimabile in Euro 760,00.
Dalla somma di Euro, 1.120,00, indicata in fattura, vanno quindi detratti Euro 360,00.
Ne consegue, pertanto, un minor credito vantato dall'opposta, rispetto a quello azionato.
Il D.I. va, quindi, revocato, e la parte opponente condannata al pagamento di complessivi Euro
11.585,80 (ossia Euro 12.776,80, azionati dall'opposta, meno Euro 831,00, per il ripristino dei difetti di cui al quesito 1, ed Euro 350, in merito alla fattura n. 249/2019), oltre interessi legali.
2. Le spese di lite
In conseguenza della soccombenza reciproca parziale, (il credito accertato è di molto inferiore a quanto domandato dalla parte attrice sostanziale), le spese di lite vanno compensate ex art. 92 c.p.c. per la metà.
In considerazione dell'accertamento di un significativo stato debitorio finale, l'opponente degli opponenti, gli stessi vanno condannati al rimborso a parte opposta della residua parte. pagina 5 di 6 Le spese vanno liquidate ex DM n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni (DM 147/22), con applicazione dello scaglione corrispondente al valore della causa (Euro 12.776,80 e quindi scaglione da
5.001 a 26.000).
Sempre in considerazione della parziale soccombenza reciproca, le spese di CTU, liquidate come in atti, vanno poste definitivamente a carico della parte opponente, con totale compensazione delle spese di CTP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, nella persona del giudice onorario definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinte così provvede:
- Revoca il D.I. n. 210/2020, emesso in data 20.1.2020, dal Tribunale di Firenze;
- Accerta il credito di e, per l'effetto, Condanna il Controparte_1 sig. al pagamento di € 11.585,80 in suo favore, oltre interessi come da Parte_1 parte motiva;
- Compensa per la metà le spese di lite tra le parti e CONDANNA il sig. a Parte_1 rimborsare in favore di la residua parte delle spese;
Controparte_1
- Liquida le spese di lite per l'intero (2/2) in € 5.077,00 (Euro 919,00 per lo studio della controversia,
Euro 777,00 per l'introduzione del giudizio, Euro 1.680,00 per istruttoria e trattazione, Euro 1.701, per la fase decisionale, oltre a spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA;
- Pone le spese di CTU, liquidate come in atti, a carico dell'opponente;
- Compensa le spese di CTP.
Firenze, 31 luglio 2025
Il Giudice onorario dott.ssa Maria Serena Mazzullo
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