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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/06/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2871/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2871/2022 promossa da:
(C.F. , CON L'AVV. Parte_1 C.F._1
Marco Tonello, in qualità di Amministratore di Sostegno; elettivamente domiciliato in San Pietro in Cariano presso lo studio dell'Avv. SALZANI ALESSANDRA che lo rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
VICOLO SAN BERNARDINO 5/A VERONA presso lo studio dell'Avv. ROSSI MARCO che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 5.12.2024.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. Parte_1
515/2022, con cui il Tribunale di Verona lo ha condannato al pagamento, in favore di (d'ora innanzi, Controparte_1 per brevità, “ ”), in qualità di cessionaria del credito, della CP_1 somma di euro 27.169,28 per effetto dell'inadempimento dei contratti di finanziamento meglio descritti nel ricorso monitorio
(cfr. docc. 3, 8 e 10 del fascicolo monitorio).
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto, quale Parte_1 unico motivo, che la società finanziatrice Intesa San Paolo S.p.a. avrebbe violato l'art. 124-bis TUB, avendo omesso di valutare adeguatamente il merito creditizio dell'opponente, la cui situazione finanziaria, al momento della stipulazione dei contratti di finanziamento, era tale da non consentirgli di assumere ulteriori impegni finanziari, e che la stessa non avrebbe adeguatamente informato il sig. di tutte le condizioni relative ai prestiti Pt_1 erogati.
Si è costituta in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, evidenziando l'inammissibilità delle contestazioni nei confronti della cessionaria del credito e l'avvenuta valutazione – in ogni caso
– del merito creditizio da parte di Intesa San Paolo S.p.a.
La causa è stata istruita solo documentalmente e in data
5.12.2024 sono state precisate le conclusioni.
Ciò detto quanto agli assunti delle parti, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Facendo applicazione del principio della ragione più liquida, basti osservare come la violazione dell'art. 124 e 124bis TUB – lì dove sussistente – potrebbe dare luogo, al più ad una condanna del finanziatore al risarcimento del danno per violazione degli obblighi precontrattuali, ma non già all'invalidità del contratto sottoscritto pagina 2 di 4 (invalidità, peraltro, il cui pronunciamento non è neppure stato richiesto in corso di causa).
L'obbligo di verifica del merito creditizio impone, infatti, al finanziatore di procedere preventivamente al controllo della sostenibilità del finanziamento attraverso le informazioni ricevute dal consumatore o, in mancanza, avvalendosi di banche dati pertinenti.
Tale obbligo, che si colloca nella fase antecedente alla stipulazione del contratto, è finalizzato ad assicurare la correttezza della contrattazione, sicché la sua violazione, secondo l'orientamento maggioritario, cui questo Giudice ritiene di aderire, può dare luogo, appunto, unicamente a responsabilità, ma “non già all'annullamento del finanziamento concesso, sanzione non applicabile al di fuori dei casi tassativi ex lege" (cfr. Arbitro bancario finanziario, decisione n. 9178 del 18 maggio del 2020).
A tale proposito, va peraltro rilevato come il sig. non abbia Pt_1 neppure chiesto la condanna di parte opposta al risarcimento del danno in seguito alla violazione degli obblighi precontrattuali.
Per contro, ha assolto l'onere probatorio su di essa CP_1 gravante, avendo prodotto in giudizio sin dalla fase monitoria, la copia dei contratti di finanziamento posti a fondamento della domanda (docc. 3, 8, 10 fasc. monitorio), la prova dell'erogazione del credito (doc. 11 parte opposta) e della intervenuta cessione in proprio favore dello stesso (doc. 4 fasc. monitorio).
Invero, a fronte di tale compendio probatorio, l'opponente non ha negato di avere sottoscritto la documentazione prodotta dalla ricorrente né di aver ricevuto le somme di cui ai finanziamenti azionati, sicché l'esistenza del credito in capo a deve CP_1 ritenersi provata.
Al rigetto dell'opposizione consegue la condanna di parte opponente alla rifusione delle spese di lite, che sono regolate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore pagina 3 di 4 della controversia e dell'attività svolta (diminuite per la fase istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 5.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 19 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2871/2022 promossa da:
(C.F. , CON L'AVV. Parte_1 C.F._1
Marco Tonello, in qualità di Amministratore di Sostegno; elettivamente domiciliato in San Pietro in Cariano presso lo studio dell'Avv. SALZANI ALESSANDRA che lo rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
VICOLO SAN BERNARDINO 5/A VERONA presso lo studio dell'Avv. ROSSI MARCO che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 5.12.2024.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. Parte_1
515/2022, con cui il Tribunale di Verona lo ha condannato al pagamento, in favore di (d'ora innanzi, Controparte_1 per brevità, “ ”), in qualità di cessionaria del credito, della CP_1 somma di euro 27.169,28 per effetto dell'inadempimento dei contratti di finanziamento meglio descritti nel ricorso monitorio
(cfr. docc. 3, 8 e 10 del fascicolo monitorio).
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto, quale Parte_1 unico motivo, che la società finanziatrice Intesa San Paolo S.p.a. avrebbe violato l'art. 124-bis TUB, avendo omesso di valutare adeguatamente il merito creditizio dell'opponente, la cui situazione finanziaria, al momento della stipulazione dei contratti di finanziamento, era tale da non consentirgli di assumere ulteriori impegni finanziari, e che la stessa non avrebbe adeguatamente informato il sig. di tutte le condizioni relative ai prestiti Pt_1 erogati.
Si è costituta in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, evidenziando l'inammissibilità delle contestazioni nei confronti della cessionaria del credito e l'avvenuta valutazione – in ogni caso
– del merito creditizio da parte di Intesa San Paolo S.p.a.
La causa è stata istruita solo documentalmente e in data
5.12.2024 sono state precisate le conclusioni.
Ciò detto quanto agli assunti delle parti, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Facendo applicazione del principio della ragione più liquida, basti osservare come la violazione dell'art. 124 e 124bis TUB – lì dove sussistente – potrebbe dare luogo, al più ad una condanna del finanziatore al risarcimento del danno per violazione degli obblighi precontrattuali, ma non già all'invalidità del contratto sottoscritto pagina 2 di 4 (invalidità, peraltro, il cui pronunciamento non è neppure stato richiesto in corso di causa).
L'obbligo di verifica del merito creditizio impone, infatti, al finanziatore di procedere preventivamente al controllo della sostenibilità del finanziamento attraverso le informazioni ricevute dal consumatore o, in mancanza, avvalendosi di banche dati pertinenti.
Tale obbligo, che si colloca nella fase antecedente alla stipulazione del contratto, è finalizzato ad assicurare la correttezza della contrattazione, sicché la sua violazione, secondo l'orientamento maggioritario, cui questo Giudice ritiene di aderire, può dare luogo, appunto, unicamente a responsabilità, ma “non già all'annullamento del finanziamento concesso, sanzione non applicabile al di fuori dei casi tassativi ex lege" (cfr. Arbitro bancario finanziario, decisione n. 9178 del 18 maggio del 2020).
A tale proposito, va peraltro rilevato come il sig. non abbia Pt_1 neppure chiesto la condanna di parte opposta al risarcimento del danno in seguito alla violazione degli obblighi precontrattuali.
Per contro, ha assolto l'onere probatorio su di essa CP_1 gravante, avendo prodotto in giudizio sin dalla fase monitoria, la copia dei contratti di finanziamento posti a fondamento della domanda (docc. 3, 8, 10 fasc. monitorio), la prova dell'erogazione del credito (doc. 11 parte opposta) e della intervenuta cessione in proprio favore dello stesso (doc. 4 fasc. monitorio).
Invero, a fronte di tale compendio probatorio, l'opponente non ha negato di avere sottoscritto la documentazione prodotta dalla ricorrente né di aver ricevuto le somme di cui ai finanziamenti azionati, sicché l'esistenza del credito in capo a deve CP_1 ritenersi provata.
Al rigetto dell'opposizione consegue la condanna di parte opponente alla rifusione delle spese di lite, che sono regolate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore pagina 3 di 4 della controversia e dell'attività svolta (diminuite per la fase istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 5.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Verona, 19 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 4 di 4