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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 2739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2739 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai sigg. magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr.ssa Rosa B. Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 26 giugno 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.720/2021 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Marigliano (Na), al corso Umberto I n. 381 presso lo studio dell'avv. Nicola Ricci, c.f. , fax: , pec: CodiceFiscale_2 P.IVA_1
dal quale è rappresentato e difeso, Email_1
Appellante
E
C.F. n.p. del l.r.p.t. sig. CP_1 P.IVA_2 CP_2
( ) e con sede legale in S. Antonio Abate (NA) alla Via S. Maria la C.F._3
Carità 68, rapp.to e difeso dall'avv. Donatello Esposito ( , C.F._4
Appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.3.2021 ha impugnato la sentenza 212 del Parte_1
12.2.2021 con la quale il Tribunale di Torre Annunziata aveva accolto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 323/2020, emesso il 25.09.20 dal Tribunale di Torre Annunziata,sezione Lavoro, per l'importo di €. 12.744,00, in favore di Parte_1
1 Con plurime argomentazioni parte appellante ha censurato la sentenza, chiedendo accogliersi conclusioni rassegnate nel ricorso con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., preso atto della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della , il Collegio ha provveduto, con CP_1 ordinanza del 7.12.2023, a dichiarare l'interruzione del giudizio.
Decorsi inutilmente i termini per la riassunzione, è stata fissata d'ufficio l'odierna udienza per la declaratoria di estinzione del giudizio per inattività delle parti in seguito all'interruzione.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con decreto comunicato all'appellante che è rimasto tuttora inerte, la Corte si è riservata la decisione.
Rileva il collegio che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n.
12154 del 7 maggio 2021 , sono intervenute, elaborando il seguente principio di diritto: “In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305
c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti e al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario”.
Dato atto del tempo ormai decorso – in quanto la dichiarazione di interruzione è stata effettuata con ordinanza del collegio in data 7.12.2023 - in difetto di iniziative di rituale riassunzione del giudizio nei termini previsti dalla legge - deve emettersi la declaratoria di estinzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria per le conseguenti comunicazioni.
2 Così deciso in Napoli, lì 26 giugno 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Carla Catalano
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai sigg. magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr.ssa Rosa B. Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 26 giugno 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.720/2021 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Marigliano (Na), al corso Umberto I n. 381 presso lo studio dell'avv. Nicola Ricci, c.f. , fax: , pec: CodiceFiscale_2 P.IVA_1
dal quale è rappresentato e difeso, Email_1
Appellante
E
C.F. n.p. del l.r.p.t. sig. CP_1 P.IVA_2 CP_2
( ) e con sede legale in S. Antonio Abate (NA) alla Via S. Maria la C.F._3
Carità 68, rapp.to e difeso dall'avv. Donatello Esposito ( , C.F._4
Appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.3.2021 ha impugnato la sentenza 212 del Parte_1
12.2.2021 con la quale il Tribunale di Torre Annunziata aveva accolto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 323/2020, emesso il 25.09.20 dal Tribunale di Torre Annunziata,sezione Lavoro, per l'importo di €. 12.744,00, in favore di Parte_1
1 Con plurime argomentazioni parte appellante ha censurato la sentenza, chiedendo accogliersi conclusioni rassegnate nel ricorso con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., preso atto della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della , il Collegio ha provveduto, con CP_1 ordinanza del 7.12.2023, a dichiarare l'interruzione del giudizio.
Decorsi inutilmente i termini per la riassunzione, è stata fissata d'ufficio l'odierna udienza per la declaratoria di estinzione del giudizio per inattività delle parti in seguito all'interruzione.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con decreto comunicato all'appellante che è rimasto tuttora inerte, la Corte si è riservata la decisione.
Rileva il collegio che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n.
12154 del 7 maggio 2021 , sono intervenute, elaborando il seguente principio di diritto: “In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305
c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti e al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario”.
Dato atto del tempo ormai decorso – in quanto la dichiarazione di interruzione è stata effettuata con ordinanza del collegio in data 7.12.2023 - in difetto di iniziative di rituale riassunzione del giudizio nei termini previsti dalla legge - deve emettersi la declaratoria di estinzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria per le conseguenti comunicazioni.
2 Così deciso in Napoli, lì 26 giugno 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Carla Catalano
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