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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 5329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5329 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda di separazione iscritta al n.r.g.6002 /2024, proposta da
, con il patrocinio degli Avv.ti Chiara DEFRANCESCO e Parte_1
Isabella D'ANGELO per procura in atti
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, con il patrocinio degli Avv.ti Giuseppe CALA' e Paolo Controparte_1
BECATTI per procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
IN FATTO E IN DIRITTO chiedeva all'adito Tribunale di pronunciare la sua separazione dal Parte_1
marito , con cui l'8.6.2003 aveva contratto matrimonio in Roma, Controparte_1 dal quale erano nate le figlie (il 15.7.2008) e (il 12.8.2009). Deduceva ER Per_2
all'uopo: che nel 2021 il , attualmente detenuto, era stato condannato ad CP_1 una pena detentiva che sarebbe terminata nel 2038; che le parti vivevano separate sin dal 2018, allorquando il resistente era stato arrestato;
che ella provvedeva da sola al mantenimento delle figlie con l'aiuto della sua famiglia;
che le figlie frequentavano il padre con cadenza settimanale presso l'istituto penitenziario di
“Regina Coeli” ove era detenuto, accompagnate dalla madre e/o dalla nonna paterna;
che mentre ella era titolare di una ditta individuale mediante la quale esercitava l'attività di vendita di bomboniere, in regime forfettario e con un reddito pari a 8.635,00 euro nell'anno di imposta 2023, il marito, detenuto, era privo di redditi;
che con la sentenza di condanna del era stato altresì CP_1
disposto il sequestro e la confisca della ex casa familiare, che la ricorrente, unitamente alle figlie, avrebbe dovuto lasciare.
Pertanto, chiedeva di pronunciare la separazione delle parti alle seguenti condizioni: “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. ii. Le figlie minori e , saranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, ER Persona_3 con residenza anagrafica e stabile collocazione presso la madre ed esercizio disgiunto della potestà genitoriale. iii. La casa coniugale sita in Roma Via Giustiniana 959, viene assegnata, con quanto in essa contenuto, alla moglie che continuerà ad abitarla unitamente alle figlie minori, con autorizzazione del padre al cambio di residenza delle figlie al momento dell'esproprio del suddetto immobile. iv. La madre provvederà al mantenimento delle figlie ed a tutte le spese extra, secondo altresì un regime già in atto tra i coniugi, in considerazione dello stato di detenzione del marito e sino alla fine pena, quando verranno revisionate le condizioni economiche. v. Le figlie potranno vedere il padre presso la casa circondariale ove lo stesso è detenuto ogni qualvolta lo vorranno e/o il padre sarà autorizzato a ricevere la visita delle ragazze, secondo un regime già in atto;
vi. I ricorrenti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento e si obbligano a comunicarsi ogni variazione di residenza a mezzo lettera racc. a/r; vii. I ricorrenti si danno reciprocamente l'assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori.”.
Il , costituendosi, chiedeva di pronunciare la separazione alle stesse CP_1
condizioni richieste dalla ricorrente. Con istanza congiunta, depositata in data 4.6.2024, le parti chiedevano, tenuto conto dell'accordo sulle condizioni, la trasformazione del procedimento di separazione da giudiziale in consensuale e il GD, rilevato che il “rito Cartabia” non contempla l'ipotesi del mutamento del rito in consensuale, confermava l'udienza già fissata per la precisazione delle conclusioni congiunte. Pertanto, nelle note scritte in data 7.11.2025 in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024, le parti chiedevano concordemente di separarsi alle seguenti condizioni: “i. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto ii. Le figlie minori e ER ER
, saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica
[...]
e stabile collocazione presso la madre ed esercizio disgiunto della potestà genitoriale. iii.
La casa coniugale sita in Roma Via Giustiniana 959 viene affidata alla moglie che continuerà ad abitarla unitamente alle figlie minori. La madre provvederà al mantenimento delle figlie ed a tutte le spese extra, secondo altresì un regime già in atto tra i coniugi, in considerazione dello stato di detenzione del marito e sino alla fine pena, quando verranno revisionate le condizioni economiche;
v. Le figlie potranno vedere il padre presso la casa circondariale ove lo stesso è detenuto ogni qualvolta lo vorranno e/o il padre sarà autorizzato a ricevere la visita delle ragazze, secondo un regime già in atto;
vi. I ricorrenti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento e si obbligano a comunicarsi ogni variazione di residenza a mezzo lettera racc. a/r; vii. I ricorrenti si danno reciprocamente l'assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori”.
Con ordinanza in data 22.3.2025, il GD, ritenuto necessario, al fine di valutare la rispondenza delle condizioni di affidamento e di frequentazione delle figlie minori, acquisire documentati chiarimenti in merito al titolo di reato per il quale il Polito è ristretto, assegnava allo stesso termine sino al 2.4.2025 per il deposito di copia della sentenza di condanna, riservato all'esito ogni provvedimento.
Il resistente, pertanto, provvedeva al deposito del provvedimento della Procura di Roma in data 2.11.2022 di esecuzione di pene concorrenti, da cui risulta un cumulo di pene detentive per complessivi 23 anni, 1 mese e 22 giorni di reclusione, per i reati di cui all'art. 73 dpr 309/90 e agli artt. 73 e 80 dpr 309 /90 nonchè per il reato di cui all'art. 589 ter cp. Quindi, con ordinanza in data 7.4.2025, il GD, visto l'art. 473-bis. 22 cp, autorizzava i coniugi a vivere separati alle condizioni di cui alle note scritte in data 7.11.2025 (in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024) relative alla ex casa familiare nonchè all'affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie minori e rimetteva la decisione al Collegio.
Orbene, l'indisponibilità delle parti alla riconciliazione, le rispettive allegazioni delle parti e il tempo decorso dalla separazione di fatto convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Deve pertanto essere pronunciata la separazione dei coniugi.
Non ritenendo ostativi al recepimento delle condizioni di frequentazione delle figlie minori i titoli di reato per i quali il è attualmente detenuto, CP_1 documentati dal provvedimento di cumulo depositato dal resistente in data
25.3.2025, considerato inoltre che le figlie già frequentano da vari anni il padre in carcere e che il predetto è attualmente privo di reddito, valutato l'interesse delle minori, nulla osta al recepimento delle condizioni di separazione sopra riportate,
fatti salvi i diritti dei terzi sulla ex casa familiare ove opponibili e ferma restando la valenza negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto.
Stante il raggiunto accordo, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
definitivamente decidendo:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 [...]
, coniugati in Roma l'8.6.2003, alle condizioni congiunte riportate in CP_1 parte motiva, fatti salvi i diritti dei terzi sulla ex casa familiare ove opponibili e ferma restando la valenza negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 770,
Parte 2, Serie A01, Anno 2003); - spese compensate.
Roma, 7.4.2025
La Giudice rel. est.
dott.ssa Valeria Chirico
La Presidente
dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda di separazione iscritta al n.r.g.6002 /2024, proposta da
, con il patrocinio degli Avv.ti Chiara DEFRANCESCO e Parte_1
Isabella D'ANGELO per procura in atti
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, con il patrocinio degli Avv.ti Giuseppe CALA' e Paolo Controparte_1
BECATTI per procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
IN FATTO E IN DIRITTO chiedeva all'adito Tribunale di pronunciare la sua separazione dal Parte_1
marito , con cui l'8.6.2003 aveva contratto matrimonio in Roma, Controparte_1 dal quale erano nate le figlie (il 15.7.2008) e (il 12.8.2009). Deduceva ER Per_2
all'uopo: che nel 2021 il , attualmente detenuto, era stato condannato ad CP_1 una pena detentiva che sarebbe terminata nel 2038; che le parti vivevano separate sin dal 2018, allorquando il resistente era stato arrestato;
che ella provvedeva da sola al mantenimento delle figlie con l'aiuto della sua famiglia;
che le figlie frequentavano il padre con cadenza settimanale presso l'istituto penitenziario di
“Regina Coeli” ove era detenuto, accompagnate dalla madre e/o dalla nonna paterna;
che mentre ella era titolare di una ditta individuale mediante la quale esercitava l'attività di vendita di bomboniere, in regime forfettario e con un reddito pari a 8.635,00 euro nell'anno di imposta 2023, il marito, detenuto, era privo di redditi;
che con la sentenza di condanna del era stato altresì CP_1
disposto il sequestro e la confisca della ex casa familiare, che la ricorrente, unitamente alle figlie, avrebbe dovuto lasciare.
Pertanto, chiedeva di pronunciare la separazione delle parti alle seguenti condizioni: “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. ii. Le figlie minori e , saranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, ER Persona_3 con residenza anagrafica e stabile collocazione presso la madre ed esercizio disgiunto della potestà genitoriale. iii. La casa coniugale sita in Roma Via Giustiniana 959, viene assegnata, con quanto in essa contenuto, alla moglie che continuerà ad abitarla unitamente alle figlie minori, con autorizzazione del padre al cambio di residenza delle figlie al momento dell'esproprio del suddetto immobile. iv. La madre provvederà al mantenimento delle figlie ed a tutte le spese extra, secondo altresì un regime già in atto tra i coniugi, in considerazione dello stato di detenzione del marito e sino alla fine pena, quando verranno revisionate le condizioni economiche. v. Le figlie potranno vedere il padre presso la casa circondariale ove lo stesso è detenuto ogni qualvolta lo vorranno e/o il padre sarà autorizzato a ricevere la visita delle ragazze, secondo un regime già in atto;
vi. I ricorrenti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento e si obbligano a comunicarsi ogni variazione di residenza a mezzo lettera racc. a/r; vii. I ricorrenti si danno reciprocamente l'assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori.”.
Il , costituendosi, chiedeva di pronunciare la separazione alle stesse CP_1
condizioni richieste dalla ricorrente. Con istanza congiunta, depositata in data 4.6.2024, le parti chiedevano, tenuto conto dell'accordo sulle condizioni, la trasformazione del procedimento di separazione da giudiziale in consensuale e il GD, rilevato che il “rito Cartabia” non contempla l'ipotesi del mutamento del rito in consensuale, confermava l'udienza già fissata per la precisazione delle conclusioni congiunte. Pertanto, nelle note scritte in data 7.11.2025 in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024, le parti chiedevano concordemente di separarsi alle seguenti condizioni: “i. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto ii. Le figlie minori e ER ER
, saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica
[...]
e stabile collocazione presso la madre ed esercizio disgiunto della potestà genitoriale. iii.
La casa coniugale sita in Roma Via Giustiniana 959 viene affidata alla moglie che continuerà ad abitarla unitamente alle figlie minori. La madre provvederà al mantenimento delle figlie ed a tutte le spese extra, secondo altresì un regime già in atto tra i coniugi, in considerazione dello stato di detenzione del marito e sino alla fine pena, quando verranno revisionate le condizioni economiche;
v. Le figlie potranno vedere il padre presso la casa circondariale ove lo stesso è detenuto ogni qualvolta lo vorranno e/o il padre sarà autorizzato a ricevere la visita delle ragazze, secondo un regime già in atto;
vi. I ricorrenti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento e si obbligano a comunicarsi ogni variazione di residenza a mezzo lettera racc. a/r; vii. I ricorrenti si danno reciprocamente l'assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori”.
Con ordinanza in data 22.3.2025, il GD, ritenuto necessario, al fine di valutare la rispondenza delle condizioni di affidamento e di frequentazione delle figlie minori, acquisire documentati chiarimenti in merito al titolo di reato per il quale il Polito è ristretto, assegnava allo stesso termine sino al 2.4.2025 per il deposito di copia della sentenza di condanna, riservato all'esito ogni provvedimento.
Il resistente, pertanto, provvedeva al deposito del provvedimento della Procura di Roma in data 2.11.2022 di esecuzione di pene concorrenti, da cui risulta un cumulo di pene detentive per complessivi 23 anni, 1 mese e 22 giorni di reclusione, per i reati di cui all'art. 73 dpr 309/90 e agli artt. 73 e 80 dpr 309 /90 nonchè per il reato di cui all'art. 589 ter cp. Quindi, con ordinanza in data 7.4.2025, il GD, visto l'art. 473-bis. 22 cp, autorizzava i coniugi a vivere separati alle condizioni di cui alle note scritte in data 7.11.2025 (in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024) relative alla ex casa familiare nonchè all'affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie minori e rimetteva la decisione al Collegio.
Orbene, l'indisponibilità delle parti alla riconciliazione, le rispettive allegazioni delle parti e il tempo decorso dalla separazione di fatto convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Deve pertanto essere pronunciata la separazione dei coniugi.
Non ritenendo ostativi al recepimento delle condizioni di frequentazione delle figlie minori i titoli di reato per i quali il è attualmente detenuto, CP_1 documentati dal provvedimento di cumulo depositato dal resistente in data
25.3.2025, considerato inoltre che le figlie già frequentano da vari anni il padre in carcere e che il predetto è attualmente privo di reddito, valutato l'interesse delle minori, nulla osta al recepimento delle condizioni di separazione sopra riportate,
fatti salvi i diritti dei terzi sulla ex casa familiare ove opponibili e ferma restando la valenza negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto.
Stante il raggiunto accordo, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
definitivamente decidendo:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 [...]
, coniugati in Roma l'8.6.2003, alle condizioni congiunte riportate in CP_1 parte motiva, fatti salvi i diritti dei terzi sulla ex casa familiare ove opponibili e ferma restando la valenza negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 770,
Parte 2, Serie A01, Anno 2003); - spese compensate.
Roma, 7.4.2025
La Giudice rel. est.
dott.ssa Valeria Chirico
La Presidente
dott.ssa Marta Ienzi