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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/09/2025, n. 12436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12436 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 70148/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale ordinario di Roma, in persona dei sig.ri magistrati, dott. Giuseppe Di Salvo Presidente;
dott. Maurizio Manzi Giudice;
dott. Stefano Iannaccone Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente sentenza nelle cause civili di primo grado iscritte al n. 70148/2021 R.G. e al n. 70835/2021 R.G. poste in deliberazione con ordinanza ex art. 127 ter del 26/02/2025, vertente
tra
(C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, via della Parte_1 C.F._1
Mercede n. 11 presso lo studio dell'avv. Pierfilippo Monastero che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Sara Coltellacci giusta procura in calce all'atto di citazione
- Opponente in relazione al proc. N. 70148/2021 r.g. ed al proc. N. 70835/2021 r.g.
e
(C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Costabella n. 23, presso lo studio dell'avv. Marina Liberti che la rappresenta e difende unitamente ed anche disgiuntamente all'avv. Giulio Liberti giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione
- Opposta in relazione al proc. N. 70148/2021 r.g. ed al proc. N. 70835/2021 r.g.
Conclusione delle parti:
per la parte opponente in relazione ad entrambi i procedimenti:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dell'opposizione
Pag. 1 a 7 proposta e per le causali di cui in narrativa: In via principale e nel merito: - revocarsi, dichiararsi inesistente, nullo, inefficace e privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo;
- condannare l'opposto al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Per la parte opposta in relazione ad entrambi i procedimenti: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: in via preliminare: - ai sensi dell'art. 273, comma 1, c.p.c., ordinare la riunione dei procedimenti
R.G. n. 70148/2021 e R.G. n. 70835/2021, con ogni consequenziale provvedimento;
in via principale: - accertare e dichiarare che l'opposizione del Sig. al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 16912/2021 del 20.09.2021, R.G. n. 48122/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di
Roma, Sezione XVI Civile, notificato il 30.09.2021, è infondata per i motivi di cui in narrativa e, per
l'effetto, rigettare l'opposizione, con conferma del precisato decreto ingiuntivo e con condanna dell'opponente Sig. al pagamento dell'importo di Euro 8.206,96, oltre gli interessi Parte_1 di mora calcolati come da art. 8 dello Statuto al tasso di mora in vigore per i mutui agevolati, a decorrere dalla richiesta del 27.07.2020 nonché le spese di lite (D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n.
55), liquidate dal Tribunale in complessivi Euro 540,00 per compensi professionali ed Euro 163,50 per spese, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Con richiesta di valutazione ex art. 96 c.p.c. della manifesta infondatezza dell'opposizione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e salvo ogni altro diritto”.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato , nella sua qualità di socio della Parte_2 società , proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16912/2021 CP_1 depositato il 15/09/2021, con cui il Tribunale di Roma ha ingiunto allo stesso di pagare la somma di €8.206,96 oltre interessi, esponendo che:
- la somma corretta, ove mai dovuta, se calcolata sulla base della documentazione posta a fondamento del ricorso monitorio sarebbe pari ad € 8.189,00;
- le delibere assembleari in base alle quali l'opposta avrebbe richiesto il pagamento della somma ingiunta, destinata a ripianare le perdite della società, sarebbero nulle alla stregua dell'art. 2479 ter c.c. per difetto di convocazione di esso opponente;
- in particolare, egli non avrebbe ricevuto le convocazioni di assemblea di approvazione del bilancio per gli anni 2013, 2019 e 2020, mentre la convocazione di assemblea per approvazione del bilancio 2015 non sarebbe pervenuta nella propria sfera di conoscibilità in tempo utile a consentigli di partecipare;
Pag. 2 a 7 - il credito esatto in via monitoria sarebbe inoltre infondato atteso che la ricorrente non avrebbe neppure prodotto tutta la documentazione necessaria a provarne la debenza;
- non sarebbe poi applicabile alla fattispecie in commento il d.lgs. 231/2002 relativo al saggio degli interessi moratori.
Chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la la quale, contestate tutte le Controparte_2 prospettazioni dell'opponente, instava preliminarmente per la riunione al presente del procedimento rubricato al n. 70835/2021 r.g., trattandosi di opposizione proposta avverso il medesimo decreto ingiuntivo.
La convenuta deduceva nel merio che:
- la somma portata nel decreto ingiuntivo sarebbe stata correttamente quantificata in base alle schede contabili allegate alle diffide e messe in mora del 27/07/2020 e del
23/04/2019 (ed in base a quanto meglio illustrato nell'atto di costituzione);
- essa avrebbe ad ogni modo dato piena prova documentale, debitamente offerta in giudizio, del proprio diritto di credito;
- sarebbe del tutto insussistente il vizio di omessa notifica delle delibere di approvazione dei bilanci, non essendo previsto siffatto obbligo a carico della società;
- del pari infondata sarebbe la doglianza tesa a far valere l'omessa convocazione del socio opponente alle assemblee di approvazione dei bilanci relativi agli esercizi 2013, 2014,
2018, 2019, posto che tutte le convocazioni sarebbero state spedite a mezzo raccomandata A/R nel rispetto del termine previsto dalla legge e dallo statuto presso il domicilio eletto dal socio per il tramite del proprio commercialista di fiducia, dott. Per_1
(secondo quanto meglio esposto nell'atto di costituzione);
- le comunicazioni sarebbero state dunque tutte validamente trasmesse al socio opponente, non avendo quest'ultimo del resto neppure mai impugnato nessuna delle delibere da cui trarrebbe origine il credito della società e disponenti il ripianamento delle perdite di esercizio;
- non si porrebbe alcun dubbio circa l'applicazione del d.lgs. n. 231/2002 posto che in nessun caso essa ricorrente ne avrebbe preteso l'operatività.
Instava infine per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 28/06/2022 veniva disposta la riunione del proc. N. 70835/2021 r.g. al proc. N.
70148/2021 essendo le due cause connotate da perfetta identità.
Pag. 3 a 7 All'udienza del 12/07/2022 veniva respinta la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 26/02/2025 la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Va preliminarmente osservato che la parte opposta ha offerto in giudizio gli originali di attestazione di conformità del decreto ingiuntivo opposto, pertanto, la doglianza sul punto espressa dal socio opponente va, all'evidenza, respinta (all. 15).
Nel merito l'opposizione è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
In limine si precisa che l'identità delle cause oggetto di riunione – trattandosi invero di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo mediante prospettazioni perfettamente identiche
- consente di procederne alla disamina in termini unitari senza necessità di operare distinguo alcuno.
Ciò precisato, va rammentato che il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto di credito azionato in sede monitoria dalla a titolo di Controparte_2 CP_1 ripianamento delle perdite relative agli esercizi 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e
2019 per un totale di € 8.206,96.
Orbene, il socio opponente con la spiegata opposizione ha dedotto la nullità delle delibere di approvazione dei bilanci, dalle quali trarrebbe origine il credito portato nel decreto ingiuntivo, attesa l'omessa convocazione dello stesso alle pertinenti assemblee.
A prescindere dalla pacifica circostanza per cui le delibere tacciate di nullità non risultano esser mai state impugnate dalla parte opponente, ritiene il Collegio che la convenuta abbia dato prova documentale dell'avvenuta comunicazione dell'avviso di convocazione delle delibere in parola
(come dimostrato per via documentale dall'all. 7 alla comparsa di costituzione e risposta).
Né appaiono a tal riguardo condivisibili le contestazioni in ordine all'invalidità di quelle convocazioni effettuate mediante l'invio dell'avviso presso la società Masaniello II srl, via
Antonio Carruccio 89 - 00134 Roma, della quale l'opponente è pacificamente socio, in forza dell'elezione di domicilio effettuata per conto dello stesso opponente, dal dott. on e-mail Per_1 del 05/07/2016 (cfr. all. 10 alla comparsa).
Ed invero, anche a voler prescindere dal rilascio della procura del 06/09/2016 (cfr. doc. 12) – la cui rilevanza è contestata dall'attore in quanto successiva di pochi mesi all'elezione di domicilio effettuata dal professionista delegato – assume valenza dirimente il fatto che detta elezione di domicilio fosse stata iscritta nel libro soci e successivamente mai contestata dal socio attore.
Pag. 4 a 7 Alla luce di tali considerazioni, ritiene in ogni caso il Tribunale di dover in questa sede ribadire le valutazioni già operate in relazione ad una fattispecie del tutto analoga, in quanto inerente alla medesima azione esperita dalla stessa cooperativa nei confronti della socia , CP_3 nella parte in cui è stato rilevato quanto segue: “la pretesa invalidità delle delibere assembleari di approvazione dei bilanci relativi agli esercizi 2017, 2018, 2019, per difetto di convocazione della
alle rispettive assemblee, appare destituita di fondamento, posto che i documenti versati in CP_3 atti dalla società opposta (cfr. docc. C-7 e 9 all. a comparsa di cost. e risp.) dimostrano che le convocazioni sono state spedite alla , nel rispetto del termine di otto giorni ex artt. 2435 c.c. CP_3
e 19 dello Statuto, presso l'indirizzo indicato nel libro soci ossia in “via Carruccio n. 89, Roma-c/o
Masaniello II S.r.l.” (cfr. doc. 11 all. a comparsa di cost. e risp.), risultando le stesse del tutto regolari ai sensi dell'art. 8 lett. g dello Statuto, secondo cui: “(…) tutte le comunicazioni inviate dalla Società all'ultimo domicilio o, se diverso, all'ultimo indirizzo comunicato e riportato sul libro dei soci s'intendono per validamente trasmesse. Né, il fatto che la richiesta di inviare le comunicazioni sociali della ad un indirizzo diverso da quello di residenza della stessa sia CP_3 stata avanzata, a mezzo e-mail del 5-7-2016, da (cfr. doc. 10 all. a comparsa di Persona_2 cost. e risp.), può valere a censurare la condotta degli amministratori della nell'aver CP_1 spedito le convocazioni in “via Carruccio n. 89, conformemente ai Parte_3 dati risultanti dal libro soci all'uopo aggiornati, giacché, dal tenore letterale della e-mail sopra citata si evince che il professionista legato alla da rapporto fiduciario (tanto da Per_1 CP_3 ottenere poi formale delega a ricevere dalla documentazione finalizzata ad CP_1 analizzare la posizione sociale della ), aveva ricevuto dalla stessa l'incarico di comunicare CP_3 alla cooperativa il mutamento di indirizzo. D'altronde, la tesi dell'opponente circa la mancata conoscenza della trascrizione, nel libro soci, di un nuovo indirizzo al quale ricevere le comunicazioni della 2008, asseritamente dovuta ad una spontanea iniziativa del CP_1 Per_1 non appare adeguatamente circostanziata né provata;
deve ritenersi il mancato adempimento dell'onere allegatorio e probatorio gravante sulla , la quale non ha dimostrato la sussistenza CP_3 di circostanze idonee ad inficiare la validità dei titoli posti alla base dell'avversa pretesa. Ad colorandum, il fatto che presso l'indirizzo di via Carruccio n. 89, Roma è sita la sede legale della
Masaniello II S.r.l., della quale la risulta essere socia, unitamente al figlio ed CP_3 Parte_1 al marito (cfr. doc. 17 all. a memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c.), e che, le Controparte_4 convocazioni alle assemblee ordinarie aventi all'ordine del giorno l'approvazione dei bilanci relativi agli esercizi 2017, 2018, 2019, spedite dalla presso il nuovo indirizzo CP_1 riportato nel libro soci, risultano regolarmente ritirate (cfr. le ricevute di ritorno delle rispettive raccomandate A/R di cui ai docc. C-7 e 9 all. a comparsa di cost. e risp.), sono ulteriori elementi
Pag. 5 a 7 che inducono a ritenere che l'odierna opponente abbia avuto effettiva conoscenza delle convocazioni di cui lamenta l'omissione.” (cfr. Trib. Roma sent. n. 9743/2024 n.r.g. 73280/2021).
Alla luce dei rilievi di cui innanzi, dunque, il credito della cooperativa può dirsi fondato.
A tale ultimo riguardo occorre altresì evidenziare che per quanto il abbia riferito di Pt_1 aver eseguito il pagamento di sua spettanza, ha offerto in giudizio copia di mandati di pagamento e di bonifici, con la terza memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., riconducibili ad altri soci e relativi a giudizi diversi da quello in esame, sicchè la somma dovuta in favore della cooperativa resta quella portata nel decreto ingiuntivo, invariata essendo rimasta la posizione debitoria dello stesso.
Altrettanto infondata è l'eccezione tesa a far valere l'illegittima applicazione di interessi moratori ex Dlgs 231/2002, dovendosi intendere il riferimento agli interessi di mora, presente nel ricorso monitorio e nel pedissequo decreto ingiuntivo, riferibile agli interessi previsti dall'art. 8 dello statuto societario, a mente del quale è previsto che “gli importi dovuti alla
Società devono essere versati dal socio entro il termine indicato nella comunicazione di richiesta ovvero, in mancanza, entro quindici giorni dalla data di spedizione o consegna di tale richiesta;
decorso tale termine, sono dovuti alla Società gli interessi di mora calcolati al tasso di mora in vigore per i mutui agevolati, che devono essere versati contestualmente all'importo dovuto” (cfr. doc. 2 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo).
Quanto all'ulteriore documentazione, prodotta dal n allegato alla memoria di replica Pt_1 ex art. 190 c.p.c. del 14/05/2025, rileva il Collegio che trattasi di documentazione inutilizzabile ai fini del decidere, in quanto prodotta – oltre che in violazione delle preclusioni istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 co.6 c.p.c. – successivamente alla precisazione delle conclusioni.
Peraltro, pur risalendo il bonifici da ultimo prodotti al mese di gennaio 2025, l'attore ha finanche omesso di procedere al deposito degli stessi con il primo scritto difensivo successivo a tale data (ossia la comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. da depositarsi entro il
28/04/2025, mai prodotta dall'attore), ma soltanto in allegato alla successiva memoria di replica.
In definitiva, la decisione della presente controversia deve necessariamente prescindere da tale documento. Ne consegue che l'opposizione va integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte opponente.
Pag. 6 a 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I. rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
16912/2021 reso inter partes dal Tribunale di Roma il 20/09/2021;
II. condanna a rifondere in favore della società Parte_1 Controparte_5 le spese del presente giudizio che si liquidano in € 4.237,00 oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 09/09/2025
Il Giudice rel.
Dott. Stefano Iannaccone
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale ordinario di Roma, in persona dei sig.ri magistrati, dott. Giuseppe Di Salvo Presidente;
dott. Maurizio Manzi Giudice;
dott. Stefano Iannaccone Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente sentenza nelle cause civili di primo grado iscritte al n. 70148/2021 R.G. e al n. 70835/2021 R.G. poste in deliberazione con ordinanza ex art. 127 ter del 26/02/2025, vertente
tra
(C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, via della Parte_1 C.F._1
Mercede n. 11 presso lo studio dell'avv. Pierfilippo Monastero che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Sara Coltellacci giusta procura in calce all'atto di citazione
- Opponente in relazione al proc. N. 70148/2021 r.g. ed al proc. N. 70835/2021 r.g.
e
(C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Costabella n. 23, presso lo studio dell'avv. Marina Liberti che la rappresenta e difende unitamente ed anche disgiuntamente all'avv. Giulio Liberti giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione
- Opposta in relazione al proc. N. 70148/2021 r.g. ed al proc. N. 70835/2021 r.g.
Conclusione delle parti:
per la parte opponente in relazione ad entrambi i procedimenti:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dell'opposizione
Pag. 1 a 7 proposta e per le causali di cui in narrativa: In via principale e nel merito: - revocarsi, dichiararsi inesistente, nullo, inefficace e privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo;
- condannare l'opposto al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Per la parte opposta in relazione ad entrambi i procedimenti: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: in via preliminare: - ai sensi dell'art. 273, comma 1, c.p.c., ordinare la riunione dei procedimenti
R.G. n. 70148/2021 e R.G. n. 70835/2021, con ogni consequenziale provvedimento;
in via principale: - accertare e dichiarare che l'opposizione del Sig. al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 16912/2021 del 20.09.2021, R.G. n. 48122/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di
Roma, Sezione XVI Civile, notificato il 30.09.2021, è infondata per i motivi di cui in narrativa e, per
l'effetto, rigettare l'opposizione, con conferma del precisato decreto ingiuntivo e con condanna dell'opponente Sig. al pagamento dell'importo di Euro 8.206,96, oltre gli interessi Parte_1 di mora calcolati come da art. 8 dello Statuto al tasso di mora in vigore per i mutui agevolati, a decorrere dalla richiesta del 27.07.2020 nonché le spese di lite (D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n.
55), liquidate dal Tribunale in complessivi Euro 540,00 per compensi professionali ed Euro 163,50 per spese, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Con richiesta di valutazione ex art. 96 c.p.c. della manifesta infondatezza dell'opposizione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e salvo ogni altro diritto”.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato , nella sua qualità di socio della Parte_2 società , proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16912/2021 CP_1 depositato il 15/09/2021, con cui il Tribunale di Roma ha ingiunto allo stesso di pagare la somma di €8.206,96 oltre interessi, esponendo che:
- la somma corretta, ove mai dovuta, se calcolata sulla base della documentazione posta a fondamento del ricorso monitorio sarebbe pari ad € 8.189,00;
- le delibere assembleari in base alle quali l'opposta avrebbe richiesto il pagamento della somma ingiunta, destinata a ripianare le perdite della società, sarebbero nulle alla stregua dell'art. 2479 ter c.c. per difetto di convocazione di esso opponente;
- in particolare, egli non avrebbe ricevuto le convocazioni di assemblea di approvazione del bilancio per gli anni 2013, 2019 e 2020, mentre la convocazione di assemblea per approvazione del bilancio 2015 non sarebbe pervenuta nella propria sfera di conoscibilità in tempo utile a consentigli di partecipare;
Pag. 2 a 7 - il credito esatto in via monitoria sarebbe inoltre infondato atteso che la ricorrente non avrebbe neppure prodotto tutta la documentazione necessaria a provarne la debenza;
- non sarebbe poi applicabile alla fattispecie in commento il d.lgs. 231/2002 relativo al saggio degli interessi moratori.
Chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la la quale, contestate tutte le Controparte_2 prospettazioni dell'opponente, instava preliminarmente per la riunione al presente del procedimento rubricato al n. 70835/2021 r.g., trattandosi di opposizione proposta avverso il medesimo decreto ingiuntivo.
La convenuta deduceva nel merio che:
- la somma portata nel decreto ingiuntivo sarebbe stata correttamente quantificata in base alle schede contabili allegate alle diffide e messe in mora del 27/07/2020 e del
23/04/2019 (ed in base a quanto meglio illustrato nell'atto di costituzione);
- essa avrebbe ad ogni modo dato piena prova documentale, debitamente offerta in giudizio, del proprio diritto di credito;
- sarebbe del tutto insussistente il vizio di omessa notifica delle delibere di approvazione dei bilanci, non essendo previsto siffatto obbligo a carico della società;
- del pari infondata sarebbe la doglianza tesa a far valere l'omessa convocazione del socio opponente alle assemblee di approvazione dei bilanci relativi agli esercizi 2013, 2014,
2018, 2019, posto che tutte le convocazioni sarebbero state spedite a mezzo raccomandata A/R nel rispetto del termine previsto dalla legge e dallo statuto presso il domicilio eletto dal socio per il tramite del proprio commercialista di fiducia, dott. Per_1
(secondo quanto meglio esposto nell'atto di costituzione);
- le comunicazioni sarebbero state dunque tutte validamente trasmesse al socio opponente, non avendo quest'ultimo del resto neppure mai impugnato nessuna delle delibere da cui trarrebbe origine il credito della società e disponenti il ripianamento delle perdite di esercizio;
- non si porrebbe alcun dubbio circa l'applicazione del d.lgs. n. 231/2002 posto che in nessun caso essa ricorrente ne avrebbe preteso l'operatività.
Instava infine per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 28/06/2022 veniva disposta la riunione del proc. N. 70835/2021 r.g. al proc. N.
70148/2021 essendo le due cause connotate da perfetta identità.
Pag. 3 a 7 All'udienza del 12/07/2022 veniva respinta la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 26/02/2025 la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Va preliminarmente osservato che la parte opposta ha offerto in giudizio gli originali di attestazione di conformità del decreto ingiuntivo opposto, pertanto, la doglianza sul punto espressa dal socio opponente va, all'evidenza, respinta (all. 15).
Nel merito l'opposizione è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
In limine si precisa che l'identità delle cause oggetto di riunione – trattandosi invero di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo mediante prospettazioni perfettamente identiche
- consente di procederne alla disamina in termini unitari senza necessità di operare distinguo alcuno.
Ciò precisato, va rammentato che il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto di credito azionato in sede monitoria dalla a titolo di Controparte_2 CP_1 ripianamento delle perdite relative agli esercizi 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e
2019 per un totale di € 8.206,96.
Orbene, il socio opponente con la spiegata opposizione ha dedotto la nullità delle delibere di approvazione dei bilanci, dalle quali trarrebbe origine il credito portato nel decreto ingiuntivo, attesa l'omessa convocazione dello stesso alle pertinenti assemblee.
A prescindere dalla pacifica circostanza per cui le delibere tacciate di nullità non risultano esser mai state impugnate dalla parte opponente, ritiene il Collegio che la convenuta abbia dato prova documentale dell'avvenuta comunicazione dell'avviso di convocazione delle delibere in parola
(come dimostrato per via documentale dall'all. 7 alla comparsa di costituzione e risposta).
Né appaiono a tal riguardo condivisibili le contestazioni in ordine all'invalidità di quelle convocazioni effettuate mediante l'invio dell'avviso presso la società Masaniello II srl, via
Antonio Carruccio 89 - 00134 Roma, della quale l'opponente è pacificamente socio, in forza dell'elezione di domicilio effettuata per conto dello stesso opponente, dal dott. on e-mail Per_1 del 05/07/2016 (cfr. all. 10 alla comparsa).
Ed invero, anche a voler prescindere dal rilascio della procura del 06/09/2016 (cfr. doc. 12) – la cui rilevanza è contestata dall'attore in quanto successiva di pochi mesi all'elezione di domicilio effettuata dal professionista delegato – assume valenza dirimente il fatto che detta elezione di domicilio fosse stata iscritta nel libro soci e successivamente mai contestata dal socio attore.
Pag. 4 a 7 Alla luce di tali considerazioni, ritiene in ogni caso il Tribunale di dover in questa sede ribadire le valutazioni già operate in relazione ad una fattispecie del tutto analoga, in quanto inerente alla medesima azione esperita dalla stessa cooperativa nei confronti della socia , CP_3 nella parte in cui è stato rilevato quanto segue: “la pretesa invalidità delle delibere assembleari di approvazione dei bilanci relativi agli esercizi 2017, 2018, 2019, per difetto di convocazione della
alle rispettive assemblee, appare destituita di fondamento, posto che i documenti versati in CP_3 atti dalla società opposta (cfr. docc. C-7 e 9 all. a comparsa di cost. e risp.) dimostrano che le convocazioni sono state spedite alla , nel rispetto del termine di otto giorni ex artt. 2435 c.c. CP_3
e 19 dello Statuto, presso l'indirizzo indicato nel libro soci ossia in “via Carruccio n. 89, Roma-c/o
Masaniello II S.r.l.” (cfr. doc. 11 all. a comparsa di cost. e risp.), risultando le stesse del tutto regolari ai sensi dell'art. 8 lett. g dello Statuto, secondo cui: “(…) tutte le comunicazioni inviate dalla Società all'ultimo domicilio o, se diverso, all'ultimo indirizzo comunicato e riportato sul libro dei soci s'intendono per validamente trasmesse. Né, il fatto che la richiesta di inviare le comunicazioni sociali della ad un indirizzo diverso da quello di residenza della stessa sia CP_3 stata avanzata, a mezzo e-mail del 5-7-2016, da (cfr. doc. 10 all. a comparsa di Persona_2 cost. e risp.), può valere a censurare la condotta degli amministratori della nell'aver CP_1 spedito le convocazioni in “via Carruccio n. 89, conformemente ai Parte_3 dati risultanti dal libro soci all'uopo aggiornati, giacché, dal tenore letterale della e-mail sopra citata si evince che il professionista legato alla da rapporto fiduciario (tanto da Per_1 CP_3 ottenere poi formale delega a ricevere dalla documentazione finalizzata ad CP_1 analizzare la posizione sociale della ), aveva ricevuto dalla stessa l'incarico di comunicare CP_3 alla cooperativa il mutamento di indirizzo. D'altronde, la tesi dell'opponente circa la mancata conoscenza della trascrizione, nel libro soci, di un nuovo indirizzo al quale ricevere le comunicazioni della 2008, asseritamente dovuta ad una spontanea iniziativa del CP_1 Per_1 non appare adeguatamente circostanziata né provata;
deve ritenersi il mancato adempimento dell'onere allegatorio e probatorio gravante sulla , la quale non ha dimostrato la sussistenza CP_3 di circostanze idonee ad inficiare la validità dei titoli posti alla base dell'avversa pretesa. Ad colorandum, il fatto che presso l'indirizzo di via Carruccio n. 89, Roma è sita la sede legale della
Masaniello II S.r.l., della quale la risulta essere socia, unitamente al figlio ed CP_3 Parte_1 al marito (cfr. doc. 17 all. a memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c.), e che, le Controparte_4 convocazioni alle assemblee ordinarie aventi all'ordine del giorno l'approvazione dei bilanci relativi agli esercizi 2017, 2018, 2019, spedite dalla presso il nuovo indirizzo CP_1 riportato nel libro soci, risultano regolarmente ritirate (cfr. le ricevute di ritorno delle rispettive raccomandate A/R di cui ai docc. C-7 e 9 all. a comparsa di cost. e risp.), sono ulteriori elementi
Pag. 5 a 7 che inducono a ritenere che l'odierna opponente abbia avuto effettiva conoscenza delle convocazioni di cui lamenta l'omissione.” (cfr. Trib. Roma sent. n. 9743/2024 n.r.g. 73280/2021).
Alla luce dei rilievi di cui innanzi, dunque, il credito della cooperativa può dirsi fondato.
A tale ultimo riguardo occorre altresì evidenziare che per quanto il abbia riferito di Pt_1 aver eseguito il pagamento di sua spettanza, ha offerto in giudizio copia di mandati di pagamento e di bonifici, con la terza memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., riconducibili ad altri soci e relativi a giudizi diversi da quello in esame, sicchè la somma dovuta in favore della cooperativa resta quella portata nel decreto ingiuntivo, invariata essendo rimasta la posizione debitoria dello stesso.
Altrettanto infondata è l'eccezione tesa a far valere l'illegittima applicazione di interessi moratori ex Dlgs 231/2002, dovendosi intendere il riferimento agli interessi di mora, presente nel ricorso monitorio e nel pedissequo decreto ingiuntivo, riferibile agli interessi previsti dall'art. 8 dello statuto societario, a mente del quale è previsto che “gli importi dovuti alla
Società devono essere versati dal socio entro il termine indicato nella comunicazione di richiesta ovvero, in mancanza, entro quindici giorni dalla data di spedizione o consegna di tale richiesta;
decorso tale termine, sono dovuti alla Società gli interessi di mora calcolati al tasso di mora in vigore per i mutui agevolati, che devono essere versati contestualmente all'importo dovuto” (cfr. doc. 2 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo).
Quanto all'ulteriore documentazione, prodotta dal n allegato alla memoria di replica Pt_1 ex art. 190 c.p.c. del 14/05/2025, rileva il Collegio che trattasi di documentazione inutilizzabile ai fini del decidere, in quanto prodotta – oltre che in violazione delle preclusioni istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 co.6 c.p.c. – successivamente alla precisazione delle conclusioni.
Peraltro, pur risalendo il bonifici da ultimo prodotti al mese di gennaio 2025, l'attore ha finanche omesso di procedere al deposito degli stessi con il primo scritto difensivo successivo a tale data (ossia la comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. da depositarsi entro il
28/04/2025, mai prodotta dall'attore), ma soltanto in allegato alla successiva memoria di replica.
In definitiva, la decisione della presente controversia deve necessariamente prescindere da tale documento. Ne consegue che l'opposizione va integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte opponente.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I. rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
16912/2021 reso inter partes dal Tribunale di Roma il 20/09/2021;
II. condanna a rifondere in favore della società Parte_1 Controparte_5 le spese del presente giudizio che si liquidano in € 4.237,00 oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 09/09/2025
Il Giudice rel.
Dott. Stefano Iannaccone
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
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