Ordinanza cautelare 29 novembre 2023
Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 12/03/2026, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01730/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05239/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5239 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Cacchione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
a) del provvedimento del Comune di Torre del Greco - 8° Settore Urbanistica Servizio Antiabusivismo Edilizio - Demolizioni - Dissesti Statici R.O. n. -OMISSIS-avente a oggetto “ irrogazione sanzione pecuniaria ” ex articolo 31, comma 4- bis , del D.P.R. n. 380 del 2001;
b) della Relazione in data 19 gennaio 2005 dell’Ufficio Tecnico del Comune di Torre del Greco;
c) dell’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 la dott.ssa IA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugna il provvedimento del Comune di Torre del Greco R.O. n. -OMISSIS-con il quale le è stato ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’articolo 31, comma 4- bis , del D.P.R. n 380 del 2001, nella misura massima, a seguito dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS-, accertata con verbale di Polizia Municipale in data 1° marzo 2023. Impugna, altresì, la predetta ordinanza di demolizione, asseritamente mai conosciuta.
Con l’ordinanza n.-OMISSIS- la Sezione ha accolto l’istanza di sospensione cautelare presentata dalla ricorrente.
Deve, in primo luogo, essere dichiarata l’irricevibilità del ricorso avverso l’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS-, per avere il Comune di Torre del Greco prodotto in giudizio, in data 23 novembre 2023, la prova dell’avvenuta notifica della stessa nelle mani dell’odierna ricorrente in data 22 febbraio 2005 (oltre che del rilascio all’interessata di copia conforme dell’ordinanza medesima in data 16 febbraio 2005), ed essendo perciò ampiamente decorso il termine d’impugnazione.
È, invece, fondato il ricorso avverso il provvedimento comunale R.O. n. -OMISSIS-di irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’articolo articolo 31, comma 4- bis , del D.P.R. n. 380 del 2001.
Con censura assorbente, la ricorrente si duole della inapplicabilità, alla fattispecie in esame, della sanzione di cui all’articolo 31, comma 4- bis , del D.P.R. n. 380 del 2001.
Il motivo è fondato.
Come già rilevato da questa Sezione in sede cautelare, con la sentenza n. 16 dell’11 ottobre 2023 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha enunciato il seguente principio di diritto: “ la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 non può essere irrogata nei confronti di chi – prima dell’entrata in vigore della legge n. 164 del 2014 – abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all’ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore ”.
Nella fattispecie in esame, il termine assegnato alla ricorrente per provvedere alla demolizione risulta decorso allo spirare dei 90 giorni dalla notificazione dell’ordinanza, in data 22 febbraio 2005; dunque molto prima dell’entrata in vigore dell’articolo 17, comma 1, lettera q- bis , del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014 n. 164, che ha introdotto, con il comma 4- bis dell’articolo 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, l’irrogazione della sanzione pecuniaria in caso d’inottemperanza all’ordine di demolizione.
Ne deriva l’illegittimità dell’impugnato provvedimento -OMISSIS- del Comune di Torre del Greco.
L’esito del ricorso sorregge la compensazione delle spese di lite.
Il Collegio conferma il decreto n. 26 del 29 febbraio 2024, con il quale la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ha disposto l’ammissione della ricorrente al beneficio, avendo riscontrato la sussistenza dei requisiti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara irricevibile, nei sensi di cui in motivazione, in parte lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Comune di Torre del Greco -OMISSIS-.
Spese compensate.
Conferma l’ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IC AR OR, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
IA NI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA NI | IC AR OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.