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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 12431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12431 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice NT NO, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 2.12.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 39712/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. SAVINI LUCA Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, con l'avv. CIRILLO MARCO
RESISTENTE
E
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore,
INTIMATO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento in materia previdenziale
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 30.10.2024, Parte_1
come in epigrafe indicato ha proposto, dinanzi a questo
[...]
Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 295 2024 90126990 12/000, notificatagli in data 16.10.2024, limitatamente all'avviso di addebito n. 59520120004978512000, relativo a presunti omessi contributi previdenziali per l'anno 2005, per l'importo complessivo, incluse sanzioni civili e interessi di mora, di € 9.126,16. Il ricorrente ha eccepito:
- che le somme di cui al predetto avviso di addebito sono
“inequivocabilmente” prescritte alla data di notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 3, commi 9, lett. b), e 10, della L. 335/1995 atteso che l'avviso di addebito non è stato notificato;
- che, comunque, nella denegata ipotesi di rituale notifica dell'avviso di addebito, il 30.1.2013, è maturata successivamente alla notifica la prescrizione;
- che, in subordine, sempre nell'ipotesi di rituale notifica dell'avviso di addebito, la prescrizione dei contributi “risulta già maturata all'atto della asserita notifica (30.01.2013) dell'avviso di addebito… vertendosi, nel caso di specie, di contributi afferenti all'anno CP_3
2005”,
ed ha chiesto dichiararsi prescritta la somma di cui si tratta. Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' Controparte_4
si è costituita in giudizio mentre l' non si è costituito.
[...] CP_3
L' ha fatto rilevare quanto segue: Controparte_1
- il difetto della propria legittimazione passiva relativamente all'eccezione di intervenuta prescrizione del credito di cui all'avviso di addebito e, in generale, alle censure di merito perché estranee ad attività di propria competenza essendo per esse legittimo contraddittore il solo ente impositore;
- l'interruzione della prescrizione attraverso la notificazione delle intimazioni di pagamento nn. “29520169003341740000 in data 18.08.2016, personalmente al destinatario” e
“29520229006915052000 in data 20.03.2023,…, mediante deposito alla casa Comunale di cui il destinatario è stato informato con raccomandata n. NPA140003628107, restituita al mittente per compiuta giacenza”, tenuto conto, altresì, della sospensione del termine di prescrizione in forza della disciplina emergenziale dettata
2 per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, come meglio specificato nella memoria difensiva. Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
L'opposizione riguarda un'intimazione di pagamento la quale viene contestata limitatamente all'avviso di addebito n. 59520120004978512000, asseritamente notificato in data 30.1.2013, relativo a presunti omessi contributi previdenziali – “Gestione separata contributi su reddito arti e professioni” – per l'anno 2005, per l'importo complessivo, incluse sanzioni civili e interessi di mora, di € 9.126,16 (riportato nel “Dettaglio del debito” allegato all'intimazione di pagamento in all. 3 al fasc. di parte). L' , come si è visto, non si è costituito in giudizio;
ne va, pertanto, CP_3 dichiarata la contumacia (art. 171, ult. co., c.p.c.).
1. Ciò premesso, sul tipo di atto opposto in questa sede, viene in rilievo l'intimazione di pagamento che l'Agente della riscossione è tenuto a notificare all'interessato nell'ipotesi in cui questi non abbia adempiuto il proprio obbligo entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e non sia stata intrapresa l'esecuzione forzata entro un anno dalla notificazione stessa (art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973). L'atto, redatto in conformità al modello ministeriale, si risolve nell'intimazione al contribuente di adempiere entro cinque giorni con l'avviso che in difetto si darà corso alla procedura esecutiva. Si ritiene che la domanda di annullamento dell'intimazione di pagamento sia inammissibile in quanto l'intimazione “costituisce mera comunicazione amministrativa della sussistenza di un debito rimasto inevaso, dovuta per legge nel caso in cui l'esecuzione debba iniziare oltre un anno dopo la notifica della cartella esattoriale. Premesso, quindi, che l'intimazione di pagamento non può avere alcuna portata lesiva per il contribuente, costituendo, come detto, la mera comunicazione dell'esistenza di un debito, deve escludersi che il contribuente abbia un qualche interesse ad agire avverso la stessa non potendo trarre dal suo annullamento alcun vantaggio. Se infatti le cartelle esattoriali o gli avvisi di addebito, costituenti il presupposto per l'invio dell'intimazione di pagamento, non sono stati opposti, il contribuente non può ottenere alcun vantaggio dall'eventuale annullamento dell'intimazione di pagamento (per un vizio formale o di notifica), in quanto sarebbe in ogni caso tenuto ad adempiere alla propria obbligazione contributiva, eventualmente a seguito di una
3 successiva intimazione di pagamento emendata dai vizi lamentati. Se invece gli atti presupposti sono stati annullati o comunque il debito sottostante non esiste, allora l'interesse del contribuente non può essere semplicemente quello all'annullamento dell'intimazione di pagamento, bensì quello ad una pronuncia di accertamento negativo che dichiari l'inesistenza del debito” (così in Trib. Roma 6552/2019). Ne consegue che qualora si provi di aver notificato la cartella o l'avviso di addebito, la domanda andrà respinta essendo divenuto incontrovertibile il relativo credito, fatta salva la prescrizione maturata successivamente alla formazione del titolo, e dovendosi, in caso contrario, esaminare il merito della domanda.
2. Le censure possono sintetizzarsi, precisamente:
- nell'omessa notifica dell'avviso di addebito;
- comunque, nell'intervenuta prescrizione quinquennale sia antecedente alla notifica dell'avviso essendo i contributi afferenti all'anno 2005 sia successiva. Quanto all'eccezione di omessa notifica, giova premettere che, a norma dell'art. 30, comma 4, D.L. 78/2010, conv. con modificazioni dalla L. 122/2010, l'avviso “… è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai CP_3 messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. L'ente impositore è, però, rimasto contumace e, di conseguenza, non v'è prova che l'avviso di addebito sia stato regolarmente notificato al sig.
. Parte_1
L' ha, dal canto suo, prodotto i Controparte_1 seguenti atti con valenza interruttiva:
- l'intimazione di pagamento n. 295 2016 90033417 40/000, notificata personalmente al destinatario in data 18.8.2016 (vd. l'intimazione e la relata di notifica in all.ti, rispettivamente, 3 e 4 al relativo fasc.);
- l'intimazione di pagamento n. 295 2022 90069150 52/000, notificata in data 20.3.2023 mediante deposito nella casa comunale, constatata l'assenza del destinatario e delle altre persone indicate dall'art. 139 c.p.c.; del deposito è stato informato l'interessato con inoltro di raccomandata con avviso di ricevimento restituita al mittente per compiuta giacenza (all.ti 5 e 6 al medesimo fasc.).
4 Ne discende che la prescrizione sia certamente maturata ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/1995 e a tale conclusione si perviene sia considerando, sotto l'aspetto della prescrizione dei contributi previdenziali, l'anno di competenza della contribuzione che si pretende omessa, il 2005, e la data di notificazione qual è riportata nell'intimazione di pagamento oltreché nell'Estratto di ruolo in all. 1 al fasc. , il 30.1.2013, oltre cinque anni Controparte_1 dopo, sia considerando, sotto l'aspetto della prescrizione successiva, la data di notificazione dell'avviso, la data di notificazione del primo degli atti interruttivi, il 18.8.2016, e il tempo trascorso successivamente fino al compimento del secondo, a marzo del 2023, a distanza di oltre cinque anni, e senza che possa avere influenza la sospensione, qual è stata dedotta, “nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020… e il 31 Agosto 2021” per la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (vd. l'art. 68, comma 1, del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020).
***
Per i motivi esposti, il ricorso deve essere accolto con l'accertamento e la declaratoria della intervenuta prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito n. 59520120004978512000, in quanto maturata antecedentemente alla sua notificazione. Le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.770,00, di cui € 43,00 a titolo di anticipazioni non imponibili, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione, seguono la soccombenza e vanno corrisposte, in parti eguali, da e dall' . Controparte_1 CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso con l'accertamento e la declaratoria della intervenuta prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito n. 59520120004978512000, in quanto maturata antecedentemente alla sua notificazione.
- condanna e , in persona dei Controparte_1 CP_3 rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al pagamento, in favore di delle spese di lite, liquidate in complessivi € Parte_1
3.770,00, di cui € 43,00 a titolo di anticipazioni non imponibili, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie
5 nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione, in parti eguali.
Così deciso in Roma il 2.12.2025
IL GIUDICE
NT NO
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