TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 08/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1106/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, all'udienza del 8.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PANETTA VINCENZO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Siderno, Via Arone n. 38, giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti ADORNATO DARIO COSIMO e
IMBRIACI SILVANO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura INPS di Reggio
Calabria, Viale Calabria n. 82; resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 26.3.2023 il ricorrente, in epigrafe indicato, ha contestato le risultanze delle conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento per ATP (proc. n. 3807/2021
R.G.), deducendo che, contrariamente a quanto statuito dal consulente nella fase di ATPO, le patologie da cui deriva lo stato di invalidità civile ai sensi dell'art. 13 Legge 118/1971 e il relativo diritto al beneficio mensile di assistenza siano preesistenti alla data della visita, espletata in data
12.10.2022, e per tale ragione già sussistenti alla data della domanda amministrativa dell'8.7.2020.
Si costituiva in giudizio il resistente chiedendo il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto e diritto.
Chiesti chiarimenti al CTU nominato per la fase di ATPO, a seguito dell'udienza dell'8.1.2025 veniva adottata la sentenza che segue
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della consulenza è stato comunicato in data
16.2.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 17.3.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Pag. 2 di 5 Il presente ricorso è stato depositato il 26.3.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che il consulente non ha tenuto in debita considerazione la documentazione allegata al ricorso per ATPO, in particolare quella relativa alla patologia cardiologica e per tale motivo ha individuato quale data di decorrenza del complesso invalidante e del relativo beneficio quella della visita medico-legale del 12.10.2022 in luogo della data della domanda amministrativa dell'8.7.2020.
Ebbene, alla luce delle deduzioni di parte ricorrente, il giudicante ha ritenuto necessario chiamare a chiarimenti il CTU nominato per la fase di
Pag. 3 di 5 ATPO sulla determinazione della data di decorrenza del riconosciuto requisito sanitario.
All'udienza dell'8.1.2025 il consulente tecnico ha reso i chiarimenti richiesti e, in particolare, ha specificato che da un attento esame della documentazione in atti, con riferimento alla situazione osteoarticolare ed alla patologia psichiatrica è possibile far effettivamente risalire la sussistenza dello stato patologico accertato in sede di visita peritale al momento della domanda amministrativa. Con riferimento alla patologia cardiologica, il Ctu ha invece evidenziato che il quadro clinico accertato in sede di visita peritale risulterebbe già sussistente alla data della presentazione del ricorso per ATPO, ritenendo dirimente la certificazione medica relativa alla visita specialistica cardiologia effettuata in data
6.2.2021. Per tali motivi il Ctu ha riferito di poter fissare la data di decorrenza del requisito sanitario all'11.2.2021, ossia alla data di deposito del ricorso della fase di ATP.
Le sopraesposte argomentazioni, rese in sede di chiarimenti, nonostante siano esaustive e sufficientemente motivate, non possono essere ritenute pienamente condivisibili. Ebbene, in merito alla data di decorrenza del beneficio, lo scrivente ritiene più congruo rideterminarla in quella del
6.2.2021, coincidente con la data dell'ultima visita cardiologica allegata in atti, da cui emerge chiaramente, per stessa ammissione del consulente, la sussistenza della patologia in data antecedente all'introduzione del ricorso per ATPO.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, ne consegue, pertanto, che va accertato che l'istante è invalido con riduzione della capacità lavorativa
Pag. 4 di 5 pari al 76%, ai fini e per gli effetti dell'art. 13 Legge n. 118/71, sin dal
6.2.2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono integralmente poste a carico dell' considerato il riconoscimento della sussistenza del CP_1
requisito sanitario da data antecedente allo svolgimento della visita dinanzi alla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come CP_1
da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara invalido Parte_1
con riduzione della capacità lavorativa pari al 76%, ai fini e per gli effetti dell'art. 13 Legge n. 118/71, sin dal 6.2.2021;
b) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
refusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 3.800,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1
liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Locri, 08/01/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1106/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, all'udienza del 8.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PANETTA VINCENZO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Siderno, Via Arone n. 38, giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti ADORNATO DARIO COSIMO e
IMBRIACI SILVANO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura INPS di Reggio
Calabria, Viale Calabria n. 82; resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 26.3.2023 il ricorrente, in epigrafe indicato, ha contestato le risultanze delle conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento per ATP (proc. n. 3807/2021
R.G.), deducendo che, contrariamente a quanto statuito dal consulente nella fase di ATPO, le patologie da cui deriva lo stato di invalidità civile ai sensi dell'art. 13 Legge 118/1971 e il relativo diritto al beneficio mensile di assistenza siano preesistenti alla data della visita, espletata in data
12.10.2022, e per tale ragione già sussistenti alla data della domanda amministrativa dell'8.7.2020.
Si costituiva in giudizio il resistente chiedendo il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto e diritto.
Chiesti chiarimenti al CTU nominato per la fase di ATPO, a seguito dell'udienza dell'8.1.2025 veniva adottata la sentenza che segue
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della consulenza è stato comunicato in data
16.2.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 17.3.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Pag. 2 di 5 Il presente ricorso è stato depositato il 26.3.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che il consulente non ha tenuto in debita considerazione la documentazione allegata al ricorso per ATPO, in particolare quella relativa alla patologia cardiologica e per tale motivo ha individuato quale data di decorrenza del complesso invalidante e del relativo beneficio quella della visita medico-legale del 12.10.2022 in luogo della data della domanda amministrativa dell'8.7.2020.
Ebbene, alla luce delle deduzioni di parte ricorrente, il giudicante ha ritenuto necessario chiamare a chiarimenti il CTU nominato per la fase di
Pag. 3 di 5 ATPO sulla determinazione della data di decorrenza del riconosciuto requisito sanitario.
All'udienza dell'8.1.2025 il consulente tecnico ha reso i chiarimenti richiesti e, in particolare, ha specificato che da un attento esame della documentazione in atti, con riferimento alla situazione osteoarticolare ed alla patologia psichiatrica è possibile far effettivamente risalire la sussistenza dello stato patologico accertato in sede di visita peritale al momento della domanda amministrativa. Con riferimento alla patologia cardiologica, il Ctu ha invece evidenziato che il quadro clinico accertato in sede di visita peritale risulterebbe già sussistente alla data della presentazione del ricorso per ATPO, ritenendo dirimente la certificazione medica relativa alla visita specialistica cardiologia effettuata in data
6.2.2021. Per tali motivi il Ctu ha riferito di poter fissare la data di decorrenza del requisito sanitario all'11.2.2021, ossia alla data di deposito del ricorso della fase di ATP.
Le sopraesposte argomentazioni, rese in sede di chiarimenti, nonostante siano esaustive e sufficientemente motivate, non possono essere ritenute pienamente condivisibili. Ebbene, in merito alla data di decorrenza del beneficio, lo scrivente ritiene più congruo rideterminarla in quella del
6.2.2021, coincidente con la data dell'ultima visita cardiologica allegata in atti, da cui emerge chiaramente, per stessa ammissione del consulente, la sussistenza della patologia in data antecedente all'introduzione del ricorso per ATPO.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, ne consegue, pertanto, che va accertato che l'istante è invalido con riduzione della capacità lavorativa
Pag. 4 di 5 pari al 76%, ai fini e per gli effetti dell'art. 13 Legge n. 118/71, sin dal
6.2.2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono integralmente poste a carico dell' considerato il riconoscimento della sussistenza del CP_1
requisito sanitario da data antecedente allo svolgimento della visita dinanzi alla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come CP_1
da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara invalido Parte_1
con riduzione della capacità lavorativa pari al 76%, ai fini e per gli effetti dell'art. 13 Legge n. 118/71, sin dal 6.2.2021;
b) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
refusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 3.800,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1
liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Locri, 08/01/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
Pag. 5 di 5