TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 07/03/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI
SEZIONE DISATACCATA DI ISCHIA
Nella persona del Gop Dottoressa Maria Pia De Riso
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 222 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 avente ad
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO (art. 615, 1 comma cpc)
Tra
(C.F.: ); Parte_1 C.F._1 Emai_1
(C.F.: );
[...] C.F._2 [...]
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., (P.IVA. tutti CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliati in Forio alla Via G. Mazzella, 62, presso lo studio dell'Avv. Michelangelo Morgera, dal quale sono rappresenti e difesi in virtù di procura in atti
Pec.: Email_2
Attori opponenti
Contro
(C.F.: ) ti Controparte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in Napoli (NA) alla Via G. Porzio n. 4 IS.
G/8 Int. 110 – Centro Direzionale, presso lo studio dell'Avv.
Rgn°222/22 1
Valentina Pelliccia, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
Pec: Email_3
e
, con sede in Monsampolo Controparte_3
del Tronto (AP), Via Salaria n. 11, P. IVA , in persona P.IVA_2
del Curatore, Dott. dichiarato con sentenza del Controparte_4
Tribunale di Ascoli Piceno n. 16/2022 Reg. Fall. del 25.05.22 (doc.
A), elettivamente domiciliato in Ascoli Piceno, Corso G. Mazzini n.
106, presso lo studio dell'Avv. Francesco Quinto, dal quale è rappresento e difeso, giusta autorizzazione del Giudice Delegato del
Tribunale di Ascoli Piceno, Dott.ssa Francesca Sirianni, del
5.09.2022 e procura speciale alle liti in atti
Pec.: Email_4
Convenuti opposti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa nonché da memorie conclusive in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., in combinato disposto con l'articolo
429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., notificato in data 28/04/2022, all'Ing. e alla Controparte_2
Rgn°222/22 2
, gli attori proponevano opposizione all'atto di Pt_2 _3
precetto notificato in data 8.4.22 dal Signor in Controparte_2
proprio e quale legale rap.te della CI , in virtù Controparte_3
di sentenza n. 4016/2006, del Tribunale di Napoli Sesta sezione
Civile, con il quale veniva intimato il rilascio degli immobili in
Forio al foglio 1 particelle 396-398-400-402-403.
Concludevano, pertanto chiedendo: in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fonda il precetto notificato ad istanza di e società Controparte_2 [...]
- nel merito, accertare e dichiarare che i sig.ri _3 CP_2
e la società non vantano alcun diritto di
[...] Controparte_3
procedere esecutivamente in danno agli odierni opponenti e, per l'effetto, dichiarare la illegittimità, invalidità ed inefficacia dell'atto di precetto oggetto del presente atto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Venuta la causa sul ruolo si costituiva l'Ingegner il quale CP_2
impugnava l'avversa opposizione concludendo in via preliminare per il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, non sussistendone i requisiti previsti dalla legge;
nel merito: per il rigetto della domanda degli attori in quanto destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, e per l'effetto, la conferma legittimità del precetto e del titolo esecutivo azionato;
la condanna degli attori, in solido, ai sensi dell'art 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi in via equitativa, anche d'ufficio; con vittoria di spese del giudizio con attribuzione alla procuratrice dichiaratasi antistataria.
Rgn°222/22 3
Con atto del 5.9.2022, premettendo che successivamente alla notifica dell'atto di opposizione e alla sua iscrizione a ruolo la Parte_3
in data 22.5.25 era stata dichiarata fallita con sentenza n
[...]
162022 del Tribunale di Ascoli Piceno, si costituiva la curatela fallimentare, che impugnava la proposta opposizione, eccepiva una serie di eccezioni preliminari relative proprio all'intervenuto fallimento, nel merito impugnava l'avversa opposizione chiedendone il rigetto. Concludeva: in via principale, preliminarmente, dichiarare l'interruzione del giudizio per l'intervenuto fallimento della convenuta opposta società _3
(dichiarato con sent. 16/22 del 25.05.22 Tribunale Ascoli
[...]
Piceno); - in subordine, in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità
e/o inammissibilità del presente giudizio e di ogni domanda ex adverso proposta nei confronti del in virtù Controparte_3
della competenza funzionale e inderogabile del Tribunale Fallimentare di Ascoli Piceno;
- in ogni caso, sempre in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, non sussistendone i requisiti previsti dalla legge;
- nel merito, in ogni caso, rigettare la domanda promossa dagli opponenti, in ogni sua parte, confermando la legittimità del precetto e del titolo esecutivo azionato;
con vittoria di spese ed onorario.
La causa giungeva per la prima volta dinanzi alla sottoscritta gop estensore all'udienza del 8.5.23, e dopo una serie di rinvii necessari a valutare le eccezioni formulate sulla vis attrattiva della competenza in relazione alla curatela fallimentare e all'esatta individuazione dei beni indicati nell'obbligo di fare di cui a precetto rientranti nel
Rgn°222/22 4
patrimonio della curatela fallimentare, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.24 con i termini ex art. 190 cpc.
La comparsa conclusionale veniva depositata esclusivamente dalle parti opposte, che chiedevano valutarsi il mancato deposito della comparsa conclusionale da parte degli opponenti ai sensi dell'art. 115 cpc. La Difesa del , poi, dichiarava e documentava CP_2
con allegazione di documenti e foto il rilascio degli immobili di cui all'atto di precetto impugnato in data 9.12.24, insistendo per la condanna degli opponenti ai sensi dell'art. 96 cpc per lite temeraria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione va rigettata, anche perché di fatto con il rilascio degli immobili di cui all'atto impugnato di fatto è cessata la materia del contendere,
Tale evoluzione della vicenda assorbe ogni valutazione in diritto rispetto alla materia del contendere, e va valutata e decisa esclusivamente in merito alla statuizione delle spese di giudizio.
Bisogna quindi decidere esclusivamente sulla liquidazione delle spese. La suprema Corte ha chiarito con assoluta chiarezza le coordinate da seguire in tali casi.
Infatti, per la Suprema Corte: <alla declaratoria di cessazione della materia del contendere segue il regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, alla stregua del quale la fondatezza dei motivi dell'opposizione a precetto deve essere valutata con riferimento alla data di notificazione del precetto stesso>> (Cassa. N.26537/19); ed ancora: all'esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo in conformità del generale principio ella domanda non determina ex se
Rgn°222/22 5
la fondatezza dell'opposizione il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse.
Pertanto nel regolare le spese dell'intero giudizio, il giudice deve conformarsi al criterio della c.d. soccombenza virtuale ( . Pt_4
1005/20); ed infine <<ai fini dell della soccombenza virtuale deve farsi riferimento all di un interesse ad agire al tempo in cui stata proposta l risultando irrilevante il fatto che la stessa sia successivamente dichiarata estinta>>
(Cass. VI nord. 21.1.21 n. 1098).
Il mancato deposito della comparsa conclusionale da parte degli attori opponenti, valutabile ai sensi dell'art. 115 cpc, ai fini del rigetto dell'opposizione, legittima la soccombenza degli stessi al pagamento delle spese di giudizio che in assenza di nota spese di parte, si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia
10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/2022), in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata al tenore delle difese svolte, sul valore della causa indicato nell'atto introduttivo
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione Distaccata di Ischia nella persona del
Gop, Maria Pia De Riso, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione
- Condanna gli attori opponenti (C.F. : Parte_1
) ; ( C.F.: C.F._1 CP_1
); C.F._2 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
Rgn°222/22 6
in solido tra loro a pagare in favore di CP_1
le spese di giudizio che si liquidano Controparte_2
come in parte motiva in euro 3.129,00, oltre spese generali Iva
e cpa se dovute con distrazione alla procuratrice costituita
Avv. Valentina Pelliccia dichiaratasi antistataria:
- Condanna gli attori opponenti (C.F.: Parte_1
); (C.F.: C.F._4 CP_1
); C.F._2 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
in solido tra loro a pagare in favore della CP_1
Curatela fallimentare della le Parte_3
spese di giudizio che si liquidano come in parte motiva in euro
3.129,00, oltre spese generali Iva e cpa se dovute
Così deciso in Napoli 5.3.25
Il Gop
Maria Pia De Riso
Rgn°222/22 7