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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 14/10/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. N. 742/2025 V.G. Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di NO, Sezione per i Minorenni, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1. Dott. Vito Colucci - Presidente Relatore
2. Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere
3. Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere
4. Dott. Vincenzo Battimiello - Consigliere Onorario
5. Dott.ssa Daniela Izzo - Consigliere Onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella procedimento iscritto al n. 742/2025 V.G. Ruolo Generale, instaurato a seguito di ricorso iscritto a ruolo in data 5/8/2025 nell'interesse di Parte_1
concernente appello avverso la sentenza n. 101/2025, emessa dal
[...]
Tribunale per i minorenni di NO in data 16/6/2025 e pubblicata in data 22/7/2025, nel proc. n. 359/2023 R.G. Min., A
[...]
nata in data [...], rappresentata e difesa, in virtù di Parte_2 procura depositata in via telematica, dall'avv. Fabio Piccininno, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in NO alla via Domenico Coda n. 6; APPELLANTE NEI CONFRONTI DI
nata a [...] in data [...], residente in [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura depositata in via telematica, dall'avv. Rosanna Carpentieri, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in NO alla via Velia n. 76; APPELLATA E NEI CONFRONTI DI
nato a [...] in data [...]; Controparte_2
APPELLATO NON COSTITUITO E NEI CONFRONTI DI
, nato a NO in data [...], in [...] Controparte_3 curatore speciale e difensore avv. Viviana Caponigro, cons studio in NO alla via Generale A. Diaz n. 28; APPELLATO
1 E CON L'INTERVENTO DI Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di NO;
CONTRADDITTORE NECESSARIO Conclusioni. All'udienza del 7/10/2025 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni nei termini specificati nel relativo verbale di udienza. La parte appellante ha chiesto, fra l'altro, il rigetto dell'appello. Le parti appellate costituite e il rappresentante della Procura Generale hanno chiesto, in particolare, il rigetto dell'impugnazione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di appello iscritto a ruolo in data 5/8/2025, Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 101/2025, emessa dal Tribunale per i minorenni di NO in data 16/6/2025 e pubblicata in data 22/7/2025, nel proc. n. 359/2023 R.G. Min..
Con l'atto di impugnazione l'appellante ha, in particolare, chiesto quanto segue: «CONCLUSIONI»: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contraris reiectis, fissata l'udienza di comparizione delle parti con termine per notifica del presente ricorso e pedissequo provvedimento di fissazione udienza, In via principale: - riformare/annullare la sentenza n. 101/2025, emessa dal Tribunale per i Minorenni di NO, all'esito del procedimento R.G. n. 359/2023 e, per l'effetto, affidare il piccolo alla Controparte_3 nonna per l'esclusivo bene del minore, essendo la stessa alla Parte_1 attualità l'unica nelle condizioni preferenziali rispetto a qualsivoglia altro affido;
In ogni caso: annullare inaudita altera partela decisione con la quale immotivatamente si è disposto la interruzione delle visite della nonna con l'adorato NI . Si chiede alla Ecc.ma Corte di valutare la nomina di CP_3
CTU al fine di valutare in modo adeguato e nell'interesse del minore CP_3
“a crescere con la nonna paterna , anche per il tramite di Parte_1 misure di sostegno.».
All'udienza del 7/10/2025 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni nei termini specificati nel relativo verbale di udienza. La parte appellante ha chiesto, fra l'altro, il rigetto dell'appello. Le parti appellate costituite e il rappresentante della Procura Generale hanno chiesto, in particolare, il rigetto dell'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale per i Minorenni di NO con la sentenza impugnata ha così disposto: «Affida il piccolo al Servizio Sociale e alle cure CP_3 della casa famiglia;
Dispone l'inserimento della AD presso la medesima casa famiglia per la osservazione delle attuali dinamiche del maternage e della capacità di di occuparsi del figlio e di intraprendere, in tempi CP_1 contenuti, un serio progetto di vita, senza metadone e senza atteggiamenti invischiati;
onera la i descrivere per i prossimi sei mesi i progressi Pt_3 emotivi di padre e AD;
onera la i descriverne ancora le capacità Pt_3 genitoriali di entrambi in modo accurato;
prescrive alla AD CP_1
2 controlli a sorpresa al SERD;
le prescrive anche la celere ricerca del lavoro e della reale autonomia;
interrompe le visite con la nonna paterna, rigetta la richiesta della nonna e rimanda al seguito del percorso del Parte_1 piccolo con la AD, la decisione circa le visite di qualsiasi ramo parentale al piccolo . Manda alla cancelleria per le dovute comunicazioni al CP_3
P.M.M. in sede, ai genitori, alla nonna ai Servizi Sociali Parte_1 competenti e al Piano di Zona e al curatore nonché alla casa famiglia. Dispone la archiviazione della presente procedura con la compensazione delle spese di lite tra le parti e ponendo le spese della curatela definitivamente a carico dell' . Manda alla cancelleria per la comunicazione al PMM, CP_4 alle parti, al curatore, al Servizio Sociale di NO, alla Casa Famiglia.».
ha proposto appello avverso la suindicata sentenza. Parte_1
I motivi dell'appello.
I motivi dell'appello possono essere sintetizzati nei termini qui di seguito specificati.
La ha dimostrato maturità sotto tutti i punti di vista e Parte_1 ha rispettato pedissequamente quanto statuito nei provvedimenti del Tribunale, attestando di poter soddisfare tutti i bisogni materiali, morali, educativi e di cura del NI . La giurisprudenza è unanime nel CP_3 ritenere che l'affido intra-familiare ai nonni è spesso preferito all'affido etero-familiare per diversi motivi quali la continuità affettiva del minore con il proprio contesto familiare, la sicurezza emotiva, atteso che i nonni rappresentano una figura di riferimento stabile, la riduzione del trauma dell'allontanamento dai genitori. La ha dimostrato di aver Parte_1 cresciuto per 14 anni con tanto amore la NI, sorella di , la CP_3 signorina senza farle mancare mai nulla sia da un punto Parte_4 di vista affettivo di benessere che materiale. Esiste un forte legame affettivo con il NI;
la nonna ha instaurato un ottimo CP_3 Parte_1 rapporto con il NI e anche il piccolo con la nonna. CP_3 CP_3
Sussiste la disponibilità all'accudimento e alla coabitazione. La Parte_1
è nelle condizioni di poter con successo crescere il NI
[...] CP_3
, il quale ha già instaurato un ottimo rapporto con la nonna, la quale
[...] vive in un dignitoso appartamento che le consente di poter tranquillamente ospitare e prendersi cura di . L'affido temporaneo ai nonni è una CP_3 soluzione che mira a proteggere il diritto del minore a crescere in un contesto familiare stabile e rappresenta un intervento “ponte”, volto a preservare i legami affettivi del bambino e a minimizzare i traumi legati all'allontanamento dai genitori. Sussiste anche l'istanza congiunta depositata dalla e dal figlio , con la quale si è chiesta la Parte_1 Controparte_3 revoca della sospensione della potestà genitoriale per e si Controparte_2
è chiesto di collocare il piccolo presso la nonna materna Controparte_3 nella sua abitazione sita in NO alla Via salvo D'Acquisto n. C/11, nonché di disporre l'affidamento alla nonna e di assumere tutte le Parte_1 determinazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle prerogative di
3 affidataria nell'interesse del minore. La decisione.
Occorre, a questo punto, osservare quanto segue. La sentenza impugnata è senz'altro condivisibile e va confermata. Le determinazioni adottate dal Tribunale per i Minorenni con il provvedimento oggetto di appello risultano corrette e vanno confermate.
Il Tribunale per i Minorenni ha espletato una istruttoria approfondita e complessa, durante la quale i soggetti interessati hanno avuto ampia possibilità di esprimere il loro punto di vista e di fornire ogni contributo utile ai fini della adozione di provvedimenti conformi agli interessi del minore (nato in data [...]. La decisione del Controparte_3
Tribunale per i Minorenni risulta senz'altro la migliore possibile, allo stato degli atti.
La decisione impugnata si fonda essenzialmente sui seguenti elementi.
Il minore è figlio di e di . CP_3 Controparte_2 CP_1
L'appellante è la nonna parte del piccolo . Il PMM, in Parte_1 CP_3 data 19 settembre 2023 (cfr. Decreto del TM di NO del 4/12/2023) ha avanzato richiesta in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e all'allontanamento del bambino dal nucleo familiare multiproblematico. (AD), già dichiarata decaduta dalla CP_1 responsabilità genitoriale in relazione ai suoi precedenti figli, aveva partorito in condizione di tossicodipendenza. Anche (padre) di fatto Controparte_2 non esercita la sua responsabilità genitoriale in relazione a una precedente figlia;
egli pareva vivere in un container e aveva precedenti penali importanti per rapina e spaccio di sostanze stupefacenti. Il Tribunale per i Minorenni aveva già scritto quanto segue: «Il presente fascicolo alla origine, cioè appena nato il bambino, è già attraversato dalle problematicità profonde della famiglia multi-composita e variamente costituita e ricostituita;
entrambi i genitori hanno precedenti figli con altri partner e si sono mostrati per il passato mai all'altezza della responsabilità genitoriale. La AD nel precedente fascicolo è stata ascoltata più volte in sede giudiziale e numerosissime volte presso il Servizio: ha fornito ogni sorta di rassicurazione sulla gestione dei propri figli, mostrandosi vaga nei propositi e sempre inadempiente. La fine è stata sempre l'inefficacia dell'intervento materno. La signora ha un rapporto invischiato e condizionante con la CP_1 propria AD, che è stata a lungo la base logistica (con la sua casa) della sua vita al limite, come ampiamente osservato nel precedente fascicolo di VG a tutela dei suoi primi due figli;
ella ritorna sempre presso la casa della AD, da anni non incamminandosi in nessun processo di responsabilizzazione e di ricerca di valido lavoro, intraprendendo spesso tentativi non portati a termine di inserimento in comunità terapeutica. Si è trattato più volte di semplici conati.” Vari decreti e disposizioni si sono succeduti. Le parti lamentano che la storia processuale ritorna sempre al medesimo punto di partenza,
4 tralasciando il dato fondamentale: che al medesimo punto di partenza, condizionato ed invischiato, è rimasta non la storia processuale e non il fascicolo ma la capacità di responsabilizzazione dei due genitori (padre e AD). Del padre si continua a rilevare che nel passato ha intessuto prolungate relazioni con il contesto della dipendenza e affida le proprie responsabilità alla propria AD, la quale, rinfrancata, consente comunque il mantenimento di una vita nelle sue linee essenziali sufficientemente e/o apparentemente regolare (come appunto avvenuto nel caso in oggetto). Anche
come ha un trascorso da tossicodipendente e all'udienza CP_2 CP_1 iniziale e principale la nonna paterna ha dichiarato di vederli entrambi strani ed instabili, confessando così un dato fondamentale al collegio. In una udienza collegiale e nei vari scritti il padre si è proposto affidatario insieme alla nonna, ma al tempo stesso non ha negato il suo legame con la AD (affermato, riaffermato, negato, ripreso nelle varie sedi, in casa famiglia, innanzi ai Servizi ed innanzi al TM, rimodulato in base alle collocazioni del momento) nonostante si sia data lettura della relazione della comunità per tossicodipendenti una Casa sulla Roccia in cui si dice che la signora CP_1 ha avuto un rapporto sentimentale con un altro, sia pure abbozzato (ciò che ha dimostrato che non riusciva, almeno per lungo tempo, in un cammino concentrato davvero sul divezzamento dalle sostanze). La signora si CP_1 mette su un punto di partenza, dichiarandosi disponibile, ma nonostante sia AD e abbia sperimentato tutta la complessità e la bellezza della nascita di figli, il punto di partenza promesso nel tempo passato non diventava mai una realtà certa e stabile. La nonna paterna, dal suo canto, pretende l'affidamento del piccolo perché già affidataria di una altra minore ma non è stata in grado e non ha interesse oggi a prendersi cura proprio e primariamente di suo figlio, che è cresciuto deresponsabilizzato, tanto da dar luogo alla incresciosa situazione odierna. Il diritto all'affidamento da parte della nonna è fortemente temuto ed osteggiato dalla AD (principale figura di CP_1 attaccamento per un bambino così piccolo) che percepisce che il suo ruolo sarebbe lentamente tagliato fuori, alienandosi il bambino, tanto che ella preferirebbe un affidamento extra famigliare per le cure materiali al piccolo con previsione della sua presenza. Il TM, ben lungi dallo stare inerte come lamentato, porta avanti l'intervento mirato dell'efficacia della tutela del minore, cui è stato assicurato un ambiente consono e protettivo, alla luce delle fragilità qui descritto. La stessa AD, principale care giver per un bambino così piccolo, riconosce negli ultimi scritti la preferenza all'ambiente attuale, che nutre e custodisce il bambino e gli consente contatti con lei che lo visita regolarmente e si sta sottoponendo ai controlli al SERD. Tutti i precedenti decreti con le loro motivazioni sono qui richiamati e confermati come deve essere confermata tutta la necessaria prudenza, a tutela della stabilità della psiche del minore il quale necessiterebbe innanzitutto del contatto con la propria AD. si è dimostrata piena di buone CP_1 intenzioni ed sempre conteso nel mezzo del conflitto tra AD ed CP_3
5 oscillante compagna, cui non è consentito di maturare nell'autonomia, eterodiretto. Entrambi i genitori non hanno casa né reale autonomia di vita, non costituendo quindi un nucleo famigliare, seppure eventualmente monoparentale in caso di separazione. La nonna continua a sostenere di poter essere una perfetta affidataria perché è affidataria di una altra minore, sottacendo che ha già rilevanti responsabilità gestendo il proprio figlio e la di lui figlia. Ciò deve comportare concentrazione, altruismo, abnegazione per aiutare poter far riacquistare al proprio figlio la sua stessa vita e la sua piena emotività, obiettivo per ora certamente non raggiunto. Ella è impegnata a far maturare innanzitutto suo figlio, in modo che diventi padre. Il TM, ben lungi dallo stare inerte, ha continuato a predisporre un intervento mirato, essendo per legge doveroso mirare all'efficacia della tutela del minore. Si sono imposti ai genitori più volte strade di definitiva responsabilizzazione, innanzitutto con serrati controlli al SERD ma anche con la costruzione di una vita finalmente compiuta».
Il Tribunale per i Minorenni ha posto in luce quanto segue: il non si prende cura in prima persona della figlia Controparte_2
«in quanto non idoneo»; ha chiesto, in Per_1 Controparte_2 precedenza, di essere affidatario, con sua AD, del piccolo , ma non CP_3 ha mostrato consapevolezza dei pericoli che corre sia l'infanzia, sia la complessa età evolutiva, a non avere per riferimenti una coppia genitoriale fondata e stabile, né mostra compiute capacità genitoriali.
Il Tribunale per i Minorenni ha evidenziato, poi, quanto segue: «La nonna lo ha descritto» (scil. «buono e dolce, ma instabile e CP_2 condizionato da con storie di tossicodipendenza alle spalle. I servizi CP_1 sociali, nei numerosi colloqui, avevano registrato 'l'incertezza e l'inquietudine vissuta dai sigg. e circa il futuro del proprio CP_2 CP_1 bambino' e 'atteggiamenti di reciproca recriminazioni e che poi li portava a comunicare al servizio addirittura la lacerazione della relazione affettiva”. Nei mesi addietro la coppia avanzava richiesta di servizio specialistico del Comune pure per questo aspetto (della relazione affettiva), cioè per recuperare la situazione affettiva tra di loro (come se questo fosse possibile e non dipendesse dal proprio reciproco affetto). La coppia si è presentata, dunque, lacerata e con variegati propositi di collocamento del minore e di ricostituzione di sé stessi, negando il dissidio e la amarezza, nonché la perenne discordia che ha recato con sé in ogni situazione, per CP_1 atteggiamenti di sopraffazione e deresponsabilizzazione. La discordia è palese anche verso la nonna, che avendo vita più lineare, rivendica il bambino senza tener conto delle fragilità di per eventualmente accogliere CP_1 dapprima queste fragilità in qualità di nonna. Tutto è contrasto tra le parti interessate al bambino. La sig. , nonna paterna ed affidataria di Pt_1
figlia di , chiedendo l'affidamento del piccolo Per_1 Controparte_2
ha narrato che il figlio ha pure vissuto presso di lei, ma CP_3 CP_2 dopo incomprensioni, litigi e malintesi tra lei ed il figlio, ella è stata costretta
6 a chiedergli di lasciare la abitazione. Il rischio del rinnovarsi di questi dissidi è perenne e induce a non prendere in definitiva considerazione il coaffido padre e nonna. La loro relazione è irrisolta. In precedenza, la nonna ha narrato di non fidarsi della coppia genitoriale e di vederli spesso strani o meglio non stabili. D'altronde, il figlio negli ultimi tempi si è diviso tra la compagna e lei, in continua instabilità di domicilio».
Il Tribunale per i Minorenni ha anche osservato quanto segue: «Alla presenza del Servizio Sociale il sig. aveva interagito con difficoltà CP_2 tra la propria AD e la compagna, perché entrambe lo chiamavano in causa (nel mezzo di dissidi) per tirarlo dalla propria parte. ha dichiarato di CP_1 non gradire la voglia che la suocera ha di aiutarli, mal celando una scarsa sopportazione della nonna dal lato paterno. quindi si oppone CP_1 all'affidamento alla nonna preferendo una famiglia estranea che la coadiuvi. Pertanto occorre oggi ribadire la necessità di screening e controllo non essendo il contesto attuale esente da pericoli per il piccolo . Questo CP_3 controllo è invocato ora con forza proprio dalla AD. Qualora il piccolo andasse a vivere presso la nonna, egli diverrebbe oggetto di una CP_3 faida quotidiana e di reciproche rivendicazioni, difficilmente gestibili dalla nonna. Tra l'altro la nonna è già oberata della gestione di una NI, e ha da amministrare le intemperanze del figlio che, nei vari andirivieni, CP_2 mantiene la residenza presso di lei. La nonna deve occuparsi dapprima del proprio figlio per fomentarne e procurarne una vita consapevole e consona, prima ancora che occuparsi del figlio di suo figlio. Dopo i vari decreti emessi, occorre oggi dare atto degli ultimi mesi di attività di rafforzamento come disposta dal Tm nel precedente decreto del 2024».
Il Tribunale per i Minorenni ha ancora evidenziato quanto segue: «In data 24 marzo 2025 il Servizio Sociale comunicava “Facendo seguito a quanto statuito nel Decreto del sei agosto 2024, relativo al minorenne in oggetto, con la presenta si intende aggiornare sulla situazione. Il minore continua ad essere affidato alla» casa-famiglia «"La Casa di Manu": egli incontra i genitori e la nonna. Si rappresenta che il sig ha effettuato i CP_2 Con controlli presso il D, si allega relativa certificazione. La sig. ra ha CP_1 dichiarato di aver terminato, totalmente, l'assunzione della terapia di metadone a dosi progressivamente ridotte fino alla totale disassuefazione. Ella ha dichiarato la propria disponibilità ad essere sottoposta a controlli tossicologici qualora la S.V. lo disponga (si allega richiesta). La sig,ra CP_1 durante i colloqui, ha manifestato la tensione emotiva che deriva dalla situazione in atto a tale scopo ella è stata, più volte, indirizzata a rivolgersi autonomamente all'UO di Salute Mentale per intraprendere un percorso di salute e sostegno psicologico. Ella ad oggi, ha riferito di non avere intrapreso, spontaneamente alcun sostegno, mentre si è detta disponibile a sottoporsi a quanto l'Autorità Giudiziaria riterrà stabilire. Il servizio sociale, congiuntamente all' intende fornire un quadro aggiornato della Pt_3 situazione frutto del costante e continuo monitoraggio del contesto familiare.
7 Nel corso del periodo di osservazione sono stati effettuati colloqui sociali non solo con la coppia genitoriale ma anche con la nonna patema del minore, sig.ra ed è stata ascoltata la minore . Dai Persona_2 Persona_3 colloqui sociali e dalla narrazione delle persone suddette, sono emerse conflittualità persistenti non solo all'interno della coppia , ma Parte_5 anche rispetto alla famiglia di origine del signor I sig.rri Controparte_2
continuano a mostrare perplessità circa l'opportunità di Parte_5 affido del piccolo alla sig.ra . Nonostante il prolungato CP_3 Pt_1 periodo di osservazione, le parti non hanno messo in atto nessuna azione atta a modificare l'assetto comunicativo e di relazione delle famiglie. Anzi, nel tempo, si rileva una maggiore conflittualità tale da non far pensare, in futuro, a una migliore interazione: Si precisa,» altresì «, che il perdurare di tali fasi oppositive nella relazione tra le parti non può non inficiare l'equilibrio e lo sviluppo di un'armonica relazione con il minore . In particolar modo, CP_3 si fa presente che a tutt'oggi risente delle condizioni sociali e Per_1 affettive altalenanti vissute tra il padre, la nonna e la sig,ra Il sig. CP_1
ha effettuato un percorso di sostegno alla genitorialità, con la CP_2 dott.ssa , come prescritto dall'autorità giudiziaria. La Parte_6 professionista incaricata ha riferito che il sig. ha evidenziato, a più CP_2 riprese, il rapporto simbiotico con la AD, ma soprattutto ha esplicitato quanto lo stesso é in una posizione di conflitto tra la AD e la sig.ra CP_1
Si registrano periodi di convivenza della coppia alternati a periodi in cui la coppia, vista la conflittualità, ha deciso di non convivere. Attualmente, il sig. ha dichiarato di essere rientrato presso la casa materna, nonostante CP_2 continui ad avere una relazione con la sig.ra Dai colloqui psicosociali CP_1 sig. ha esplicitato la fragilità vissuta nell'agire nei confronti delle CP_2 figure femminili di riferimento ovvero la AD e la compagna. Egli ha, più volte, utilizzato l'affermazione “basta non ce la faccio più, voglio solo stare quieto”. La signora ha effettuato un paio di colloqui con la dott.ssa CP_1 di sua spontanea volontà. Anche in questi colloqui la sig. ra ha Pt_6 CP_1 ribadito di non voler affidare il minore alla sig ra precisando Persona_2 che le sue parole erano dettate dall'incapacità della stessa di stabilire un rapporto funzionale con il minore. Nell'ultimo colloquio avvenuto, la sig.ra ha dichiarato alla professionista di essere in stato di gravidanza. In un CP_1 successivo colloquio psicosociale, la signora ha evidenziato il suo CP_1 stato iniziale di gravidanza precisando che il sig. ha contestato la CP_2 gravidanza ritenendo la donna unica responsabile delle eventuali azioni che la stessa avrebbe Intrapreso. La signora ha dichiarato che avrebbe, a CP_1 breve, provveduto all'interruzione di gravidanza. Rispetto a questa azione, a suo dire, il sig. non è stato assolutamente per lei un riferimento, CP_2 rimarcando la sua mancanza di contezza reale circa gli eventi che lo vedono protagonista e rendendolo disfunzionale per il minore , in un contesto CP_3 non chiaro e delineato rispetto ai ruoli e alle competenze. A riscontro di quanto la coppia tenda a celare eventi significativi che coinvolgono la loro
8 vita, si precisa che, la settimana precedente al suddetto colloquio psicosociale (con la , i sigg. e intervenuti presso servizio sociale - CP_1 CP_2 CP_1 su loro richiesta - non hanno palesato la situazione della gravidanza riferendo di un'ennesima rottura sentimentale avvenuta in seguito ad un'interruzione di gravidanza. I sig. non appaiono in grado di gestire le CP_6 dinamiche rispetto alla coppia nonché fare fronte alle pressioni che la stessa riceve. L'atteggiamento del signor all'interno di questa CP_2 conflittualità, è sempre quello di assumere un comportamento di chiusura e di non affrontare le problematiche, sia quando coinvolgono il rapporto con la AD, sia quando sussistono difficoltà nella relazione con la sig, ra CP_1
Lo scrivente servizio ha ritenuto necessario, congiuntamente con Pt_7 avere dei colloqui con - figlia del sig. - per comprendere Per_1 CP_2 lo stato emotivo che la stessa sta vivendo poiché, a tuttora, sono presenti delle situazioni di disagio e di conflittualità in famiglia. è una ragazzina Per_1 socievole che ha espresso con maturità di percepire il padre come "immaturo” e non in grado di affrontare le situazioni. A tratti le manca perché egli non si mostra in grado di soddisfare le esigenze di un'adolescente. La stessa ha acquisito una resilienza tale da accontentarsi anche solo di essere accompagnata a scuola dal padre. Il padre non è parte attiva nella vita di
è sotto la tutela continua e costante della sig.ra Per_1 Per_1
, la quale è accudente, ma porta avanti degli atteggiamenti di Pt_1 eccessiva vigilanza e protezione che non sono congrui all'età della ragazzina. Nell'ultimo colloquio psicosociale avuto con la sig ra la stessa ha CP_1 ribadito di non voler perdere rapporti con il figlio, ma qualora l'Autorità Giudiziaria ritenesse che il minore debba essere inserito in un percorso di affido sarebbe più disposta ad un affido extrafamiliare che intrafamiliare. Il sig. non presenta, allo stato attuale, gli assetti stabili del ruolo CP_2 genitoriale. La signora continua a mostrare un rapporto protettivo nei Pt_1 confronti del figlio assecondando quegli aspetti immaturi che non CP_2 gli permettono di assumersi le responsabilità nei confronti dei propri figli. La signora ha dichiarato, a più riprese, di essere disposta ad accudire e a Pt_1 prendersi in affido il NI ma, nello stesso tempo, non ha consapevolezza delle conseguenze che tale affido potrebbe avere nei rapporti sia con padre sia con la minore sia con la sig.ra La signora non Per_1 CP_1 Pt_1 ha consapevolezza che l'aver assunto un ruolo estremamente protettivo nei confronti del sig. non ha permesso allo stesso di evolvere nel suo CP_2 ruolo genitoriale. Allo stato attuale, i monitoraggi effettuati - prolungati nel tempo - hanno evidenziato solo la conflittualità tre le parti e l'assenza di un progetto comune che possa garantire l'individuazione di una positiva azione congiunta nei confronti del piccolo . Nonostante alle parti sia stato CP_3 ribadito che il percorso è ancora in itinere, le stesse necessitano di essere costantemente sollecitate. Alla luce di quanto esposto, si ritiene che la situazione del nucleo familiare permanga complessa e caratterizzata da dinamiche conflittuali che necessitano di ulteriore attenzione e valutazione al
9 fine di tutelare il benessere di tutti i minori coinvolti.” La nonna non è dunque un elemento di stabilizzazione sicura, di accoglienza mitigante, di responsabilizzazione del figlio verso la autonomia. Successivamente, il 2 aprile 2025 la comunità aggiornava il TM sulle condizioni globali del piccolo e, specificamente sul punto degli incontri, puntualizzava: “Per CP_3 quanto riguarda gli incontri con il padre, sig. , con la Controparte_2 AD, sig.ra e con la nonna paterna, sig.ra cosi CP_1 Persona_2 come disposto dal Tribunale Dei Minorenni Di NO con decreto relativo al proc. n. 335/2024 in data 03.06.2024, sono stati effettuati a partire dalla metà di Agosto 2024 direttamente in struttura, secondo una calendarizzazione di un incontro protetto a settimana della durata di un'ora e trenta minuti per il padre, un incontro a settimana della durata di un'ora per la AD e un incontro a settimana della durata di un'ora e trenta per la nonna paterna. Poi, un incontro insieme per il padre e la nonna ogni 15 giorni e un incontro tutti e tre insieme una volta al mese. Il padre di è stato assiduo nel CP_3 frequentare gli incontri, arrivando sempre puntuale e con mezzo proprio. Il padre appare solitamente sorridente e contento nel vedere il bimbo anche se, talvolta, appare corrucciato o, a suo dire, stanco. Si concentra molto nello svolgere attività ludiche con il bimbo, non sempre chiede informazioni su come trascorra la giornata o sulle sue condizioni di salute e abitudini alimentari. Egli non sembra totalmente consapevole della responsabilità che comporta il ruolo genitoriale, apparendo sovente superficiale e inefficace nella gestione delle esigenze del piccolo, richiedendo spesso, nei momenti di criticità, l'intervento e il supporto dell'educatrice presente. Con , per CP_3 quanto il bimbo sia di indole tendenzialmente socievole e, ad oggi, sembra riconoscere il padre come figura famigliare, non sembrerebbe, però, essersi instaurato un rapporto di attaccamento, inteso in termini di sistema motivazionale primario ed anche nel momento del distacco, al termine dell'incontro, il piccolo reagisce positivamente non mettendo in atto alcun comportamento che faccia presagire disagio o sofferenza dovuti alla separazione. Anche la AD di è stata assidua nel frequentare gli CP_3 incontri, arrivando sempre puntuale e accompagnata in auto, nei primi tempi, de sua AD e, successivamente, dal sig. il padre di , che CP_2 CP_3
l'attendeva poi all'esterno della struttura. La AD solitamente fa sempre molte domande sullo stato di salute del bimbo e sulla sua alimentazione, si sofferma ad osservarlo molto, cercando di notare dettagli o particolari del suo aspetto, della sua crescita o anche dell'abbigliamento. Con il CP_3 rapporto è schietto e diretto, molto fisico, la AD usa una terminologia pratica e spontanea, spesso in forma dialettale, per comunicare con lui.
sorride alla AD, da un mesetto o poco più ha iniziato a chiamarla CP_3
"mamma", interagisce con lei volentieri nelle attività ludiche, lasciandosi abbracciare e baciare. La AD ci comunica spesso dei suoi non buoni rapporti con la nonna paterna e con del fatto che lei vive da tempo CP_2 da sola e che con non sono più una coppia fissa. Nell'incontro del CP_2
10 12 Marzo 2025, la AD ci comunicava di non sentirsi bene perché aveva assunto un medicinale per un'interruzione volontaria di gravidanza. Ci riferiva che non se l'era sentita di portare avanti la gravidanza e tra i motivi c'è il non voler vivere nuovamente tutto il percorso fatto con . Ci CP_3 riferiva anche che era stato d'accordo con la sua decisione di CP_2 abortire. La AD ci rappresenta spesso, durante gli incontri, la sua volontà che » possa « restare ancora altro tempo in casa famiglia piuttosto CP_3 che andare a stare a casa della nonna paterna, affermando che, qualora fosse affidato alla nonna, lei avrebbe difficoltà a poterlo vedere, dal momento che tra di loro non intercorrono buoni rapporti. Per quanto riguarda gli incontri protetti con la nonna paterna, si attesta che anche lei è stato molto assidua nella frequentazione, arrivando sempre puntuale, con mezzo di trasporto proprio e portando sempre al bimbo beni di prima necessità (pannolini, omogeneizzati, latte in formula. vestiario) e, di tanto in tanto, qualche giochino. La nonna appare gioiosa ed affettuosa nei confronti del NI, si è sempre informata su condizioni di salute e alimentazione del bimbo, facendo molte domande sulle sue abitudini quotidiane. La signora ha spesso esternato le sue capacità di accudimento della NI di 14 anni, figlia di che CP_2
è stata affidata a lei sin da quando era piccola, vantando sovente di avere una condizione di benessere economico che le permette di non dover lavorare e poter quindi prendersi cura a tempo pieno della ragazza e, come lei spera, anche in futuro, del NI . La nonna ha anche spesso raccontato di CP_3 episodi e comportamenti negativi del figlio che negli anni lo hanno CP_2 portato ad avere problemi con la giustizia e a frequentare compagnie dedite ad attività illegali, e che lei ha sempre cercato di stargli vicino, cercando di tenerlo lontano da problemi e situazioni equivoche e rimettendoci anche parecchi soldi per riparare al "guai" da lui commessi. La nonna ritiene che il figlio sia ancora immaturo e lo ritiene, a suo dire, "colpevole di CP_2 tutta la situazione di , soprattutto per aver parlato male di lei in CP_3
Tribunale dicendo che non è idonea a prendersene cura. Riferiamo che durante gli incontri protetti, svolti insieme dal padre e dalla nonna paterna, si evince come lui sembri apparentemente succube della figura materna, avendo la tendenza a non contraddirla ed a mostrare un atteggiamento remissivo, restando in silenzio, di fronte alle parole della AD che spesso lo accusa di scarse capacità genitoriali e superficialità nell'affrontare le responsabilità. Durante gli incontri protetti con tutti e tre presenti, evidenziamo che i rapporti tra il padre, la AD e la nonna paterna sembrano non essere, effettivamente, cosi buoni come stesso loro ci hanno più volte riferito, si percepisce che non ci sia un'armonia a una comunione di vedute ed intenti. Anche CP_3 percepisce un certo malumore e si mostra durante questi incontri più nervoso, tendendo a strillare spesso e a dimenarsi più del solito. Alla luce di quanto finora riportato, l'équipe educativa sta continuando a lavorare per garantire al bambino una routine rassicurante e condivisa, all'interno di un clima relazionale riparativo, in grado di sintonizzarsi sulle sue esigenze e sui suoi
11 bisogni.”».
Il Tribunale per i Minorenni, poi, ha esposto quanto segue, in relazione alla audizione, nell'udienza del 7/4/2025, della dottoressa Tes_1
psicologa dell'MI SL NO e del dottor ,
[...] Testimone_2 educatore per la Comunità “La casa di Manù”, referente per la genitorialità: «In data 7 aprile 2025 le parti comparivano ed erano ascoltate in udienza. Illustrava il percorso la ella persona della dottoressa la quale Pt_3 Pt_6 aveva avuto l'incarico di attivare un ciclo di colloqui e valutazione per il padre e la nonna paterna del minore . Rappresentava primariamente CP_3 di aver rilevato delle disfunzioni di coppia. Narrava, inoltre, della poca costanza con cui il padre presenziava agli appuntamenti concordati;
a parere della dottoressa, egli era completamente ancorato alla diade AD figlio, restando imperterrito ed indifferente di fronte al suo ruolo di padre. Era altresì completamente assente dal punto di vista emotivo. La dottoressa inoltre spiegava che il rapporto tra il signor e sua AD esercitava CP_2 un'influenza negativa molto forte sull'esercizio della responsabilità genitoriale. Interrogata sul punto di un potenziale affidamento del minore alla nonna paterna, la psicologa infantile dichiarava che l'aspetto problematico non fosse l'accudimento e tutto ciò che comporta, quanto, piuttosto, tutte le dinamiche inerenti alle vicende che vedono coinvolti i tre protagonisti, tra cui proprio la nonna paterna. Narrava lucidamente la psicologa: “ è CP_2 completamente immerso nel rapporto AD- figlio da cui non riesce a sganciarsi. Rispetto alla responsabilità genitoriale egli rimane su uno scoglio, non riesce ad essere e ciò innanzitutto rispetto ad Pt_8 Per_1
Ovviamente la bambina ha dei gap emozionali notevoli, accontentandosi delle briciole che il padre emotivamente le dà. Egli non è presente emotivamente e dal punto di vista emozionale e ne soffre molto. Per_1
Ella non ha né AD né padre. La nonna paterna la ha cresciuta e nessuno mette in discussione ciò, nel senso che ne ha soddisfatto le esigenze dal punto di vista materiale ed affettivo e nondimeno il rapporto fra il sig. e la CP_2 AD incide in maniera negativa sull'esercizio della responsabilità genitoriale.” La psicologa precisava poi che, al netto della presenza della AD del signor , anche il suo rapporto con la AD del minore era CP_2 disfunzionale: egli appariva combattuto, dovendo soddisfare ora le esigenze della AD di suo figlio, ora le esigenze della sua stessa mamma, con cui abitava. Un precedente importante era costituito anche dal cattivo rapporto che il signor aveva con la sua primogenita, insoddisfatta e CP_2 addolorata per il cattivo rapporto col padre (in cui sua stessa AD la faceva da padrone). La psicologa concludeva le spiegazioni rappresentando che l'inserimento del minore in un contesto del genere avrebbe, senza dubbio, costituito un pregiudizio. Si procedeva, poi, all'ascolto del responsabile della comunità presso cui si trova il minore. Il dottor dichiarava un Tes_2 sostanziale e globale benessere del piccolo. Specificava che CP_3 riconosceva le figure dei genitori e della nonna come figure di riferimento
12 accettandone, tuttavia, l'allontanamento al termine degli incontri protetti senza manifestare disagio».
Va, a questo punto, osservato quanto segue. L'istruttoria espletata dal Tribunale per i Minorenni è stata lunga e approfondita. Gli elementi presenti agli atti sono senz'altro idonei per pervenire alla decisione, senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio. Va, pertanto, disattesa l'istanza di ammissione di consulenza tecnica di ufficio.
Occorre, poi, rilevare che la decisione del Tribunale per i Minorenni è ampiamente motivata e rispondente con le attuali risultanze processuali, e va integralmente confermata.
Il piccolo (nato in data [...]) sin dalla nascita Controparte_3
è stato collocato presso la casa famiglia. I genitori si sono rivelati sinora non idonei a svolgere compiutamente i compiti connessi con la funzione genitoriale. Il padre , a parte i suoi precedenti problemi di Controparte_2 natura personale, non appare in grado di svolgere compiutamente la sua funzione neppure nei confronti della figlia (nata da altra Per_1 relazione), la quale ha circa quattordici anni, è stata cresciuta dalla nonna paterna, ma avverte nettamente la mancanza delle figure genitoriali che dovrebbero essere il suo riferimento durante la crescita, come è emerso dall'audizione della ragazza.
La nonna paterna risulta sicuramente adatta per Parte_1 soddisfare tutte le esigenze materiali di crescita di ed Per_1 eventualmente anche del piccolo . Dalle relazioni acquisite agli atti, CP_3 dalle dichiarazioni rese da dalle stesse perplessità talora Per_1 manifestata dal figlio emerge, tuttavia, che la Controparte_2 Pt_1 non appare in grado di fornire al piccolo l'apporto che, invece, può CP_3 fornire una figura materna di riferimento. Questo non comporta alcun giudizio di disvalore nei confronti della , la quale è, invece, Pt_1 sicuramente apprezzabile nel suo desiderio di assicurare ad ogni CP_3 possibile assistenza materiale. Va, peraltro, osservato che la funzione materna comporta una predisposizione che talora prescinde dalla buona volontà della persona, predisposizione che può essere condizionata anche dall'età e dalle fasi della vita della persona che vuole svolgere la funzione di accudimento di un minore. La è, inoltre, già impegnata a seguire il figlio Pt_1 CP_2 rispetto al quale emerge ancora l'esigenza di essere seguito dalla AD, non avendo egli acquisito una reale indipendenza dalla figura materna;
ella è, inoltre, già impegnata nel non facile compito di seguire la NI Per_1 nella sua delicata fase di crescita.
A ciò va aggiunto che dagli atti si evince che sussistono forti contrasti fra la e la AD del piccolo , . Parte_1 CP_3 CP_1
Quest'ultima è, in particolare, preoccupata del fatto che l'eventuale affidamento del piccolo alla impedirebbe a lei di mantenere CP_3 Pt_1 un rapporto con . Dagli incontri effettuati fra tutti i soggetti CP_3 interessati è, inoltre, emerso che il clima di tensione emerge in maniera chiara
13 e viene percepito anche dal piccolo , il quale, in tali circostanze, CP_3 manifesta segni di insofferenza.
è la AD di . Sinora ella non ha dimostrato CP_1 CP_3 di poter svolgere in maniera corretta la sua funzione genitoriale. Ella è già stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale in relazione ai suoi precedenti figli. Attualmente ella potrebbe essere, però, a buon punto per uscire dai problemi di tossicodipendenza. Negli incontri con il piccolo
, poi, ella dimostra di interessarsi alla crescita del piccolo, CP_3 informandosi sulle condizioni di e mostrando di avere a cuore che il CP_3 piccolo cresca bene. Da ultimo, peraltro, ha iniziato a percepire CP_3 come la figura materna, chiamandola anche “mamma”. CP_1
Il Tribunale per i Minorenni ha, quindi, ritenuto di dare a e CP_1 ad la possibilità di costruire un adeguato rapporto AD / figlio. E' CP_3 stata seguita la via di affidare al Servizio Sociale e alle cure dalla CP_3 casa famiglia, disponendo l'inserimento della AD presso la medesima casa famiglia, per un periodo di osservazione anche sulla capacità di di CP_1 occuparsi del figlio. Questa scelta è sicuramente condivisibile, in quanto offre la possibilità al piccolo di instaurare un adeguato rapporto con la CP_3 AD, rapporto che sarebbe sicuramente auspicabile e che va incentivato il più possibile.
In quest'ottica il Tribunale per i Minorenni ha interrotto le visite di con la nonna paterna , disponendo, fra l'altro, quanto CP_3 Parte_1 segue: «…interrompe le visite con la nonna paterna, rigetta la richiesta della nonna e rimanda al seguito del percorso del piccolo con la Parte_1 AD, la decisione circa le visite di qualsiasi ramo parentale al piccolo
». Questa scelta si è resa pressoché indispensabile. La forte CP_3 conflittualità esistente fra e si rifletterebbe Parte_1 CP_1 inevitabilmente sul processo di instaurazione di un adeguato rapporto AD / figlio, come già è emerso negli incontri congiunti fra tutti i soggetti interessati. Se si vuole dare ad la possibilità di instaurare un CP_3 adeguato rapporto con la AD , è necessario evitare qualsiasi CP_1 possibile interferenza, al di là della buona volontà delle persone.
Il Tribunale per i Minorenni ha, poi, dato una serie di prescrizioni accessorie ulteriori, tutte tese a valutare la idoneità di a svolgere CP_1 compiutamente la sua funzione materna, nonché tese a creare un adeguato rapporto fra la AD e il piccolo . In questa fase ogni possibile CP_3 elemento che possa contrastare con queste finalità va necessariamente accantonato.
Il Tribunale per i Minorenni ha previsto un periodo che consenta a di dimostrare se possa oppure no svolgere correttamente la sua CP_1 funzione materna rispetto ad . Va, in questa fase, evitata ogni CP_3 possibile situazione conflittuale fra i soggetti interessati, che possa ostacolare il percorso delineato dal Tribunale per i Minorenni. Il Tribunale per i Minorenni ha anche reso una serie di disposizioni accessorie idonee a
14 valutare la capacità genitoriale della AD , disponendo, in CP_1 particolare, quanto segue: «Dispone l'inserimento della AD presso la medesima casa famiglia (scil. alla quale è affidato il piccolo ) per la CP_3 osservazione delle attuali dinamiche del maternage e della capacità di CP_1 di occuparsi del figlio e di intraprendere, in tempi contenuti, un serio progetto di vita, senza metadone e senza atteggiamenti invischiati;
onera la i Pt_3 descrivere per i prossimi sei mesi i progressi emotivi di padre e AD;
onera la i descriverne ancora le capacità genitoriali di entrambi in modo Pt_3 accurato;
prescrive alla AD controlli a sorpresa al SERD;
le CP_1 prescrive anche la celere ricerca del lavoro e della reale autonomia».
Va evidenziato anche che, in questa sede, non si pone un problema di esclusione della permanenza del vincolo parentale, dato che il piccolo
è affidato ai Servizi Sociali e alle cure della casa famiglia, ma con CP_3
l'inserimento della AD presso la medesima casa famiglia. CP_1
Va, inoltre, osservato che il Tribunale per i Minorenni ha, fra l'altro, disposto quanto segue: «onera la i descrivere per i prossimi Pt_3 sei mesi i progressi emotivi di padre e AD;
onera la i descriverne Pt_3 ancora le capacità genitoriali di entrambi in modo accurato». Il periodo di osservazione disposto dal Tribunale per i Minorenni risulta senz'altro congruo;
è sicuramente opportuno che questo periodo si svolga senza interferenze che possano pregiudicare la possibilità di valutare in maniera congrua le capacità genitoriali del padre e della AD del piccolo . CP_3
Le dichiarazioni rese all'udienza del 7/4/2025 dinanzi al Tribunale per i Minorenni dalla dottoressa psicologa MI SL Testimone_1
NO, e dal dottor , Educatore per la comunità “La casa di Testimone_2
Manù”, referente per la genitorialità, in particolare, unite alle complessive risultanze processuali, forniscono elementi tali da far ritenere sicuramente come opportuna e condivisibile la soluzione adottata dal Tribunale per i Minorenni.
L'appello va, pertanto, integralmente rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, trattandosi di procedimento che non risolve un conflitto tra contrapposti interessi, ma che conclude un procedimento volto alla realizzazione della tutela dell'interesse del minore.
Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1- quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di NO, Sezione per i Minorenni, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine all'appello proposto nell'interesse di concernente appello avverso la sentenza n. 101/2025, emessa Parte_1 dal Tribunale per i minorenni di NO in data 16/6/2025 e pubblicata in
15 data 22/7/2025, nel proc. n. 359/2023 R.G. Min., disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. rigetta integralmente l'appello;
2. conferma la sentenza impugnata;
3. nulla per le spese processuali;
4. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002, se dovuto.
NO, camera di consiglio del 7/10/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Vito Colucci
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di NO, Sezione per i Minorenni, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1. Dott. Vito Colucci - Presidente Relatore
2. Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere
3. Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere
4. Dott. Vincenzo Battimiello - Consigliere Onorario
5. Dott.ssa Daniela Izzo - Consigliere Onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella procedimento iscritto al n. 742/2025 V.G. Ruolo Generale, instaurato a seguito di ricorso iscritto a ruolo in data 5/8/2025 nell'interesse di Parte_1
concernente appello avverso la sentenza n. 101/2025, emessa dal
[...]
Tribunale per i minorenni di NO in data 16/6/2025 e pubblicata in data 22/7/2025, nel proc. n. 359/2023 R.G. Min., A
[...]
nata in data [...], rappresentata e difesa, in virtù di Parte_2 procura depositata in via telematica, dall'avv. Fabio Piccininno, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in NO alla via Domenico Coda n. 6; APPELLANTE NEI CONFRONTI DI
nata a [...] in data [...], residente in [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura depositata in via telematica, dall'avv. Rosanna Carpentieri, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in NO alla via Velia n. 76; APPELLATA E NEI CONFRONTI DI
nato a [...] in data [...]; Controparte_2
APPELLATO NON COSTITUITO E NEI CONFRONTI DI
, nato a NO in data [...], in [...] Controparte_3 curatore speciale e difensore avv. Viviana Caponigro, cons studio in NO alla via Generale A. Diaz n. 28; APPELLATO
1 E CON L'INTERVENTO DI Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di NO;
CONTRADDITTORE NECESSARIO Conclusioni. All'udienza del 7/10/2025 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni nei termini specificati nel relativo verbale di udienza. La parte appellante ha chiesto, fra l'altro, il rigetto dell'appello. Le parti appellate costituite e il rappresentante della Procura Generale hanno chiesto, in particolare, il rigetto dell'impugnazione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di appello iscritto a ruolo in data 5/8/2025, Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 101/2025, emessa dal Tribunale per i minorenni di NO in data 16/6/2025 e pubblicata in data 22/7/2025, nel proc. n. 359/2023 R.G. Min..
Con l'atto di impugnazione l'appellante ha, in particolare, chiesto quanto segue: «CONCLUSIONI»: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contraris reiectis, fissata l'udienza di comparizione delle parti con termine per notifica del presente ricorso e pedissequo provvedimento di fissazione udienza, In via principale: - riformare/annullare la sentenza n. 101/2025, emessa dal Tribunale per i Minorenni di NO, all'esito del procedimento R.G. n. 359/2023 e, per l'effetto, affidare il piccolo alla Controparte_3 nonna per l'esclusivo bene del minore, essendo la stessa alla Parte_1 attualità l'unica nelle condizioni preferenziali rispetto a qualsivoglia altro affido;
In ogni caso: annullare inaudita altera partela decisione con la quale immotivatamente si è disposto la interruzione delle visite della nonna con l'adorato NI . Si chiede alla Ecc.ma Corte di valutare la nomina di CP_3
CTU al fine di valutare in modo adeguato e nell'interesse del minore CP_3
“a crescere con la nonna paterna , anche per il tramite di Parte_1 misure di sostegno.».
All'udienza del 7/10/2025 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni nei termini specificati nel relativo verbale di udienza. La parte appellante ha chiesto, fra l'altro, il rigetto dell'appello. Le parti appellate costituite e il rappresentante della Procura Generale hanno chiesto, in particolare, il rigetto dell'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale per i Minorenni di NO con la sentenza impugnata ha così disposto: «Affida il piccolo al Servizio Sociale e alle cure CP_3 della casa famiglia;
Dispone l'inserimento della AD presso la medesima casa famiglia per la osservazione delle attuali dinamiche del maternage e della capacità di di occuparsi del figlio e di intraprendere, in tempi CP_1 contenuti, un serio progetto di vita, senza metadone e senza atteggiamenti invischiati;
onera la i descrivere per i prossimi sei mesi i progressi Pt_3 emotivi di padre e AD;
onera la i descriverne ancora le capacità Pt_3 genitoriali di entrambi in modo accurato;
prescrive alla AD CP_1
2 controlli a sorpresa al SERD;
le prescrive anche la celere ricerca del lavoro e della reale autonomia;
interrompe le visite con la nonna paterna, rigetta la richiesta della nonna e rimanda al seguito del percorso del Parte_1 piccolo con la AD, la decisione circa le visite di qualsiasi ramo parentale al piccolo . Manda alla cancelleria per le dovute comunicazioni al CP_3
P.M.M. in sede, ai genitori, alla nonna ai Servizi Sociali Parte_1 competenti e al Piano di Zona e al curatore nonché alla casa famiglia. Dispone la archiviazione della presente procedura con la compensazione delle spese di lite tra le parti e ponendo le spese della curatela definitivamente a carico dell' . Manda alla cancelleria per la comunicazione al PMM, CP_4 alle parti, al curatore, al Servizio Sociale di NO, alla Casa Famiglia.».
ha proposto appello avverso la suindicata sentenza. Parte_1
I motivi dell'appello.
I motivi dell'appello possono essere sintetizzati nei termini qui di seguito specificati.
La ha dimostrato maturità sotto tutti i punti di vista e Parte_1 ha rispettato pedissequamente quanto statuito nei provvedimenti del Tribunale, attestando di poter soddisfare tutti i bisogni materiali, morali, educativi e di cura del NI . La giurisprudenza è unanime nel CP_3 ritenere che l'affido intra-familiare ai nonni è spesso preferito all'affido etero-familiare per diversi motivi quali la continuità affettiva del minore con il proprio contesto familiare, la sicurezza emotiva, atteso che i nonni rappresentano una figura di riferimento stabile, la riduzione del trauma dell'allontanamento dai genitori. La ha dimostrato di aver Parte_1 cresciuto per 14 anni con tanto amore la NI, sorella di , la CP_3 signorina senza farle mancare mai nulla sia da un punto Parte_4 di vista affettivo di benessere che materiale. Esiste un forte legame affettivo con il NI;
la nonna ha instaurato un ottimo CP_3 Parte_1 rapporto con il NI e anche il piccolo con la nonna. CP_3 CP_3
Sussiste la disponibilità all'accudimento e alla coabitazione. La Parte_1
è nelle condizioni di poter con successo crescere il NI
[...] CP_3
, il quale ha già instaurato un ottimo rapporto con la nonna, la quale
[...] vive in un dignitoso appartamento che le consente di poter tranquillamente ospitare e prendersi cura di . L'affido temporaneo ai nonni è una CP_3 soluzione che mira a proteggere il diritto del minore a crescere in un contesto familiare stabile e rappresenta un intervento “ponte”, volto a preservare i legami affettivi del bambino e a minimizzare i traumi legati all'allontanamento dai genitori. Sussiste anche l'istanza congiunta depositata dalla e dal figlio , con la quale si è chiesta la Parte_1 Controparte_3 revoca della sospensione della potestà genitoriale per e si Controparte_2
è chiesto di collocare il piccolo presso la nonna materna Controparte_3 nella sua abitazione sita in NO alla Via salvo D'Acquisto n. C/11, nonché di disporre l'affidamento alla nonna e di assumere tutte le Parte_1 determinazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle prerogative di
3 affidataria nell'interesse del minore. La decisione.
Occorre, a questo punto, osservare quanto segue. La sentenza impugnata è senz'altro condivisibile e va confermata. Le determinazioni adottate dal Tribunale per i Minorenni con il provvedimento oggetto di appello risultano corrette e vanno confermate.
Il Tribunale per i Minorenni ha espletato una istruttoria approfondita e complessa, durante la quale i soggetti interessati hanno avuto ampia possibilità di esprimere il loro punto di vista e di fornire ogni contributo utile ai fini della adozione di provvedimenti conformi agli interessi del minore (nato in data [...]. La decisione del Controparte_3
Tribunale per i Minorenni risulta senz'altro la migliore possibile, allo stato degli atti.
La decisione impugnata si fonda essenzialmente sui seguenti elementi.
Il minore è figlio di e di . CP_3 Controparte_2 CP_1
L'appellante è la nonna parte del piccolo . Il PMM, in Parte_1 CP_3 data 19 settembre 2023 (cfr. Decreto del TM di NO del 4/12/2023) ha avanzato richiesta in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e all'allontanamento del bambino dal nucleo familiare multiproblematico. (AD), già dichiarata decaduta dalla CP_1 responsabilità genitoriale in relazione ai suoi precedenti figli, aveva partorito in condizione di tossicodipendenza. Anche (padre) di fatto Controparte_2 non esercita la sua responsabilità genitoriale in relazione a una precedente figlia;
egli pareva vivere in un container e aveva precedenti penali importanti per rapina e spaccio di sostanze stupefacenti. Il Tribunale per i Minorenni aveva già scritto quanto segue: «Il presente fascicolo alla origine, cioè appena nato il bambino, è già attraversato dalle problematicità profonde della famiglia multi-composita e variamente costituita e ricostituita;
entrambi i genitori hanno precedenti figli con altri partner e si sono mostrati per il passato mai all'altezza della responsabilità genitoriale. La AD nel precedente fascicolo è stata ascoltata più volte in sede giudiziale e numerosissime volte presso il Servizio: ha fornito ogni sorta di rassicurazione sulla gestione dei propri figli, mostrandosi vaga nei propositi e sempre inadempiente. La fine è stata sempre l'inefficacia dell'intervento materno. La signora ha un rapporto invischiato e condizionante con la CP_1 propria AD, che è stata a lungo la base logistica (con la sua casa) della sua vita al limite, come ampiamente osservato nel precedente fascicolo di VG a tutela dei suoi primi due figli;
ella ritorna sempre presso la casa della AD, da anni non incamminandosi in nessun processo di responsabilizzazione e di ricerca di valido lavoro, intraprendendo spesso tentativi non portati a termine di inserimento in comunità terapeutica. Si è trattato più volte di semplici conati.” Vari decreti e disposizioni si sono succeduti. Le parti lamentano che la storia processuale ritorna sempre al medesimo punto di partenza,
4 tralasciando il dato fondamentale: che al medesimo punto di partenza, condizionato ed invischiato, è rimasta non la storia processuale e non il fascicolo ma la capacità di responsabilizzazione dei due genitori (padre e AD). Del padre si continua a rilevare che nel passato ha intessuto prolungate relazioni con il contesto della dipendenza e affida le proprie responsabilità alla propria AD, la quale, rinfrancata, consente comunque il mantenimento di una vita nelle sue linee essenziali sufficientemente e/o apparentemente regolare (come appunto avvenuto nel caso in oggetto). Anche
come ha un trascorso da tossicodipendente e all'udienza CP_2 CP_1 iniziale e principale la nonna paterna ha dichiarato di vederli entrambi strani ed instabili, confessando così un dato fondamentale al collegio. In una udienza collegiale e nei vari scritti il padre si è proposto affidatario insieme alla nonna, ma al tempo stesso non ha negato il suo legame con la AD (affermato, riaffermato, negato, ripreso nelle varie sedi, in casa famiglia, innanzi ai Servizi ed innanzi al TM, rimodulato in base alle collocazioni del momento) nonostante si sia data lettura della relazione della comunità per tossicodipendenti una Casa sulla Roccia in cui si dice che la signora CP_1 ha avuto un rapporto sentimentale con un altro, sia pure abbozzato (ciò che ha dimostrato che non riusciva, almeno per lungo tempo, in un cammino concentrato davvero sul divezzamento dalle sostanze). La signora si CP_1 mette su un punto di partenza, dichiarandosi disponibile, ma nonostante sia AD e abbia sperimentato tutta la complessità e la bellezza della nascita di figli, il punto di partenza promesso nel tempo passato non diventava mai una realtà certa e stabile. La nonna paterna, dal suo canto, pretende l'affidamento del piccolo perché già affidataria di una altra minore ma non è stata in grado e non ha interesse oggi a prendersi cura proprio e primariamente di suo figlio, che è cresciuto deresponsabilizzato, tanto da dar luogo alla incresciosa situazione odierna. Il diritto all'affidamento da parte della nonna è fortemente temuto ed osteggiato dalla AD (principale figura di CP_1 attaccamento per un bambino così piccolo) che percepisce che il suo ruolo sarebbe lentamente tagliato fuori, alienandosi il bambino, tanto che ella preferirebbe un affidamento extra famigliare per le cure materiali al piccolo con previsione della sua presenza. Il TM, ben lungi dallo stare inerte come lamentato, porta avanti l'intervento mirato dell'efficacia della tutela del minore, cui è stato assicurato un ambiente consono e protettivo, alla luce delle fragilità qui descritto. La stessa AD, principale care giver per un bambino così piccolo, riconosce negli ultimi scritti la preferenza all'ambiente attuale, che nutre e custodisce il bambino e gli consente contatti con lei che lo visita regolarmente e si sta sottoponendo ai controlli al SERD. Tutti i precedenti decreti con le loro motivazioni sono qui richiamati e confermati come deve essere confermata tutta la necessaria prudenza, a tutela della stabilità della psiche del minore il quale necessiterebbe innanzitutto del contatto con la propria AD. si è dimostrata piena di buone CP_1 intenzioni ed sempre conteso nel mezzo del conflitto tra AD ed CP_3
5 oscillante compagna, cui non è consentito di maturare nell'autonomia, eterodiretto. Entrambi i genitori non hanno casa né reale autonomia di vita, non costituendo quindi un nucleo famigliare, seppure eventualmente monoparentale in caso di separazione. La nonna continua a sostenere di poter essere una perfetta affidataria perché è affidataria di una altra minore, sottacendo che ha già rilevanti responsabilità gestendo il proprio figlio e la di lui figlia. Ciò deve comportare concentrazione, altruismo, abnegazione per aiutare poter far riacquistare al proprio figlio la sua stessa vita e la sua piena emotività, obiettivo per ora certamente non raggiunto. Ella è impegnata a far maturare innanzitutto suo figlio, in modo che diventi padre. Il TM, ben lungi dallo stare inerte, ha continuato a predisporre un intervento mirato, essendo per legge doveroso mirare all'efficacia della tutela del minore. Si sono imposti ai genitori più volte strade di definitiva responsabilizzazione, innanzitutto con serrati controlli al SERD ma anche con la costruzione di una vita finalmente compiuta».
Il Tribunale per i Minorenni ha posto in luce quanto segue: il non si prende cura in prima persona della figlia Controparte_2
«in quanto non idoneo»; ha chiesto, in Per_1 Controparte_2 precedenza, di essere affidatario, con sua AD, del piccolo , ma non CP_3 ha mostrato consapevolezza dei pericoli che corre sia l'infanzia, sia la complessa età evolutiva, a non avere per riferimenti una coppia genitoriale fondata e stabile, né mostra compiute capacità genitoriali.
Il Tribunale per i Minorenni ha evidenziato, poi, quanto segue: «La nonna lo ha descritto» (scil. «buono e dolce, ma instabile e CP_2 condizionato da con storie di tossicodipendenza alle spalle. I servizi CP_1 sociali, nei numerosi colloqui, avevano registrato 'l'incertezza e l'inquietudine vissuta dai sigg. e circa il futuro del proprio CP_2 CP_1 bambino' e 'atteggiamenti di reciproca recriminazioni e che poi li portava a comunicare al servizio addirittura la lacerazione della relazione affettiva”. Nei mesi addietro la coppia avanzava richiesta di servizio specialistico del Comune pure per questo aspetto (della relazione affettiva), cioè per recuperare la situazione affettiva tra di loro (come se questo fosse possibile e non dipendesse dal proprio reciproco affetto). La coppia si è presentata, dunque, lacerata e con variegati propositi di collocamento del minore e di ricostituzione di sé stessi, negando il dissidio e la amarezza, nonché la perenne discordia che ha recato con sé in ogni situazione, per CP_1 atteggiamenti di sopraffazione e deresponsabilizzazione. La discordia è palese anche verso la nonna, che avendo vita più lineare, rivendica il bambino senza tener conto delle fragilità di per eventualmente accogliere CP_1 dapprima queste fragilità in qualità di nonna. Tutto è contrasto tra le parti interessate al bambino. La sig. , nonna paterna ed affidataria di Pt_1
figlia di , chiedendo l'affidamento del piccolo Per_1 Controparte_2
ha narrato che il figlio ha pure vissuto presso di lei, ma CP_3 CP_2 dopo incomprensioni, litigi e malintesi tra lei ed il figlio, ella è stata costretta
6 a chiedergli di lasciare la abitazione. Il rischio del rinnovarsi di questi dissidi è perenne e induce a non prendere in definitiva considerazione il coaffido padre e nonna. La loro relazione è irrisolta. In precedenza, la nonna ha narrato di non fidarsi della coppia genitoriale e di vederli spesso strani o meglio non stabili. D'altronde, il figlio negli ultimi tempi si è diviso tra la compagna e lei, in continua instabilità di domicilio».
Il Tribunale per i Minorenni ha anche osservato quanto segue: «Alla presenza del Servizio Sociale il sig. aveva interagito con difficoltà CP_2 tra la propria AD e la compagna, perché entrambe lo chiamavano in causa (nel mezzo di dissidi) per tirarlo dalla propria parte. ha dichiarato di CP_1 non gradire la voglia che la suocera ha di aiutarli, mal celando una scarsa sopportazione della nonna dal lato paterno. quindi si oppone CP_1 all'affidamento alla nonna preferendo una famiglia estranea che la coadiuvi. Pertanto occorre oggi ribadire la necessità di screening e controllo non essendo il contesto attuale esente da pericoli per il piccolo . Questo CP_3 controllo è invocato ora con forza proprio dalla AD. Qualora il piccolo andasse a vivere presso la nonna, egli diverrebbe oggetto di una CP_3 faida quotidiana e di reciproche rivendicazioni, difficilmente gestibili dalla nonna. Tra l'altro la nonna è già oberata della gestione di una NI, e ha da amministrare le intemperanze del figlio che, nei vari andirivieni, CP_2 mantiene la residenza presso di lei. La nonna deve occuparsi dapprima del proprio figlio per fomentarne e procurarne una vita consapevole e consona, prima ancora che occuparsi del figlio di suo figlio. Dopo i vari decreti emessi, occorre oggi dare atto degli ultimi mesi di attività di rafforzamento come disposta dal Tm nel precedente decreto del 2024».
Il Tribunale per i Minorenni ha ancora evidenziato quanto segue: «In data 24 marzo 2025 il Servizio Sociale comunicava “Facendo seguito a quanto statuito nel Decreto del sei agosto 2024, relativo al minorenne in oggetto, con la presenta si intende aggiornare sulla situazione. Il minore continua ad essere affidato alla» casa-famiglia «"La Casa di Manu": egli incontra i genitori e la nonna. Si rappresenta che il sig ha effettuato i CP_2 Con controlli presso il D, si allega relativa certificazione. La sig. ra ha CP_1 dichiarato di aver terminato, totalmente, l'assunzione della terapia di metadone a dosi progressivamente ridotte fino alla totale disassuefazione. Ella ha dichiarato la propria disponibilità ad essere sottoposta a controlli tossicologici qualora la S.V. lo disponga (si allega richiesta). La sig,ra CP_1 durante i colloqui, ha manifestato la tensione emotiva che deriva dalla situazione in atto a tale scopo ella è stata, più volte, indirizzata a rivolgersi autonomamente all'UO di Salute Mentale per intraprendere un percorso di salute e sostegno psicologico. Ella ad oggi, ha riferito di non avere intrapreso, spontaneamente alcun sostegno, mentre si è detta disponibile a sottoporsi a quanto l'Autorità Giudiziaria riterrà stabilire. Il servizio sociale, congiuntamente all' intende fornire un quadro aggiornato della Pt_3 situazione frutto del costante e continuo monitoraggio del contesto familiare.
7 Nel corso del periodo di osservazione sono stati effettuati colloqui sociali non solo con la coppia genitoriale ma anche con la nonna patema del minore, sig.ra ed è stata ascoltata la minore . Dai Persona_2 Persona_3 colloqui sociali e dalla narrazione delle persone suddette, sono emerse conflittualità persistenti non solo all'interno della coppia , ma Parte_5 anche rispetto alla famiglia di origine del signor I sig.rri Controparte_2
continuano a mostrare perplessità circa l'opportunità di Parte_5 affido del piccolo alla sig.ra . Nonostante il prolungato CP_3 Pt_1 periodo di osservazione, le parti non hanno messo in atto nessuna azione atta a modificare l'assetto comunicativo e di relazione delle famiglie. Anzi, nel tempo, si rileva una maggiore conflittualità tale da non far pensare, in futuro, a una migliore interazione: Si precisa,» altresì «, che il perdurare di tali fasi oppositive nella relazione tra le parti non può non inficiare l'equilibrio e lo sviluppo di un'armonica relazione con il minore . In particolar modo, CP_3 si fa presente che a tutt'oggi risente delle condizioni sociali e Per_1 affettive altalenanti vissute tra il padre, la nonna e la sig,ra Il sig. CP_1
ha effettuato un percorso di sostegno alla genitorialità, con la CP_2 dott.ssa , come prescritto dall'autorità giudiziaria. La Parte_6 professionista incaricata ha riferito che il sig. ha evidenziato, a più CP_2 riprese, il rapporto simbiotico con la AD, ma soprattutto ha esplicitato quanto lo stesso é in una posizione di conflitto tra la AD e la sig.ra CP_1
Si registrano periodi di convivenza della coppia alternati a periodi in cui la coppia, vista la conflittualità, ha deciso di non convivere. Attualmente, il sig. ha dichiarato di essere rientrato presso la casa materna, nonostante CP_2 continui ad avere una relazione con la sig.ra Dai colloqui psicosociali CP_1 sig. ha esplicitato la fragilità vissuta nell'agire nei confronti delle CP_2 figure femminili di riferimento ovvero la AD e la compagna. Egli ha, più volte, utilizzato l'affermazione “basta non ce la faccio più, voglio solo stare quieto”. La signora ha effettuato un paio di colloqui con la dott.ssa CP_1 di sua spontanea volontà. Anche in questi colloqui la sig. ra ha Pt_6 CP_1 ribadito di non voler affidare il minore alla sig ra precisando Persona_2 che le sue parole erano dettate dall'incapacità della stessa di stabilire un rapporto funzionale con il minore. Nell'ultimo colloquio avvenuto, la sig.ra ha dichiarato alla professionista di essere in stato di gravidanza. In un CP_1 successivo colloquio psicosociale, la signora ha evidenziato il suo CP_1 stato iniziale di gravidanza precisando che il sig. ha contestato la CP_2 gravidanza ritenendo la donna unica responsabile delle eventuali azioni che la stessa avrebbe Intrapreso. La signora ha dichiarato che avrebbe, a CP_1 breve, provveduto all'interruzione di gravidanza. Rispetto a questa azione, a suo dire, il sig. non è stato assolutamente per lei un riferimento, CP_2 rimarcando la sua mancanza di contezza reale circa gli eventi che lo vedono protagonista e rendendolo disfunzionale per il minore , in un contesto CP_3 non chiaro e delineato rispetto ai ruoli e alle competenze. A riscontro di quanto la coppia tenda a celare eventi significativi che coinvolgono la loro
8 vita, si precisa che, la settimana precedente al suddetto colloquio psicosociale (con la , i sigg. e intervenuti presso servizio sociale - CP_1 CP_2 CP_1 su loro richiesta - non hanno palesato la situazione della gravidanza riferendo di un'ennesima rottura sentimentale avvenuta in seguito ad un'interruzione di gravidanza. I sig. non appaiono in grado di gestire le CP_6 dinamiche rispetto alla coppia nonché fare fronte alle pressioni che la stessa riceve. L'atteggiamento del signor all'interno di questa CP_2 conflittualità, è sempre quello di assumere un comportamento di chiusura e di non affrontare le problematiche, sia quando coinvolgono il rapporto con la AD, sia quando sussistono difficoltà nella relazione con la sig, ra CP_1
Lo scrivente servizio ha ritenuto necessario, congiuntamente con Pt_7 avere dei colloqui con - figlia del sig. - per comprendere Per_1 CP_2 lo stato emotivo che la stessa sta vivendo poiché, a tuttora, sono presenti delle situazioni di disagio e di conflittualità in famiglia. è una ragazzina Per_1 socievole che ha espresso con maturità di percepire il padre come "immaturo” e non in grado di affrontare le situazioni. A tratti le manca perché egli non si mostra in grado di soddisfare le esigenze di un'adolescente. La stessa ha acquisito una resilienza tale da accontentarsi anche solo di essere accompagnata a scuola dal padre. Il padre non è parte attiva nella vita di
è sotto la tutela continua e costante della sig.ra Per_1 Per_1
, la quale è accudente, ma porta avanti degli atteggiamenti di Pt_1 eccessiva vigilanza e protezione che non sono congrui all'età della ragazzina. Nell'ultimo colloquio psicosociale avuto con la sig ra la stessa ha CP_1 ribadito di non voler perdere rapporti con il figlio, ma qualora l'Autorità Giudiziaria ritenesse che il minore debba essere inserito in un percorso di affido sarebbe più disposta ad un affido extrafamiliare che intrafamiliare. Il sig. non presenta, allo stato attuale, gli assetti stabili del ruolo CP_2 genitoriale. La signora continua a mostrare un rapporto protettivo nei Pt_1 confronti del figlio assecondando quegli aspetti immaturi che non CP_2 gli permettono di assumersi le responsabilità nei confronti dei propri figli. La signora ha dichiarato, a più riprese, di essere disposta ad accudire e a Pt_1 prendersi in affido il NI ma, nello stesso tempo, non ha consapevolezza delle conseguenze che tale affido potrebbe avere nei rapporti sia con padre sia con la minore sia con la sig.ra La signora non Per_1 CP_1 Pt_1 ha consapevolezza che l'aver assunto un ruolo estremamente protettivo nei confronti del sig. non ha permesso allo stesso di evolvere nel suo CP_2 ruolo genitoriale. Allo stato attuale, i monitoraggi effettuati - prolungati nel tempo - hanno evidenziato solo la conflittualità tre le parti e l'assenza di un progetto comune che possa garantire l'individuazione di una positiva azione congiunta nei confronti del piccolo . Nonostante alle parti sia stato CP_3 ribadito che il percorso è ancora in itinere, le stesse necessitano di essere costantemente sollecitate. Alla luce di quanto esposto, si ritiene che la situazione del nucleo familiare permanga complessa e caratterizzata da dinamiche conflittuali che necessitano di ulteriore attenzione e valutazione al
9 fine di tutelare il benessere di tutti i minori coinvolti.” La nonna non è dunque un elemento di stabilizzazione sicura, di accoglienza mitigante, di responsabilizzazione del figlio verso la autonomia. Successivamente, il 2 aprile 2025 la comunità aggiornava il TM sulle condizioni globali del piccolo e, specificamente sul punto degli incontri, puntualizzava: “Per CP_3 quanto riguarda gli incontri con il padre, sig. , con la Controparte_2 AD, sig.ra e con la nonna paterna, sig.ra cosi CP_1 Persona_2 come disposto dal Tribunale Dei Minorenni Di NO con decreto relativo al proc. n. 335/2024 in data 03.06.2024, sono stati effettuati a partire dalla metà di Agosto 2024 direttamente in struttura, secondo una calendarizzazione di un incontro protetto a settimana della durata di un'ora e trenta minuti per il padre, un incontro a settimana della durata di un'ora per la AD e un incontro a settimana della durata di un'ora e trenta per la nonna paterna. Poi, un incontro insieme per il padre e la nonna ogni 15 giorni e un incontro tutti e tre insieme una volta al mese. Il padre di è stato assiduo nel CP_3 frequentare gli incontri, arrivando sempre puntuale e con mezzo proprio. Il padre appare solitamente sorridente e contento nel vedere il bimbo anche se, talvolta, appare corrucciato o, a suo dire, stanco. Si concentra molto nello svolgere attività ludiche con il bimbo, non sempre chiede informazioni su come trascorra la giornata o sulle sue condizioni di salute e abitudini alimentari. Egli non sembra totalmente consapevole della responsabilità che comporta il ruolo genitoriale, apparendo sovente superficiale e inefficace nella gestione delle esigenze del piccolo, richiedendo spesso, nei momenti di criticità, l'intervento e il supporto dell'educatrice presente. Con , per CP_3 quanto il bimbo sia di indole tendenzialmente socievole e, ad oggi, sembra riconoscere il padre come figura famigliare, non sembrerebbe, però, essersi instaurato un rapporto di attaccamento, inteso in termini di sistema motivazionale primario ed anche nel momento del distacco, al termine dell'incontro, il piccolo reagisce positivamente non mettendo in atto alcun comportamento che faccia presagire disagio o sofferenza dovuti alla separazione. Anche la AD di è stata assidua nel frequentare gli CP_3 incontri, arrivando sempre puntuale e accompagnata in auto, nei primi tempi, de sua AD e, successivamente, dal sig. il padre di , che CP_2 CP_3
l'attendeva poi all'esterno della struttura. La AD solitamente fa sempre molte domande sullo stato di salute del bimbo e sulla sua alimentazione, si sofferma ad osservarlo molto, cercando di notare dettagli o particolari del suo aspetto, della sua crescita o anche dell'abbigliamento. Con il CP_3 rapporto è schietto e diretto, molto fisico, la AD usa una terminologia pratica e spontanea, spesso in forma dialettale, per comunicare con lui.
sorride alla AD, da un mesetto o poco più ha iniziato a chiamarla CP_3
"mamma", interagisce con lei volentieri nelle attività ludiche, lasciandosi abbracciare e baciare. La AD ci comunica spesso dei suoi non buoni rapporti con la nonna paterna e con del fatto che lei vive da tempo CP_2 da sola e che con non sono più una coppia fissa. Nell'incontro del CP_2
10 12 Marzo 2025, la AD ci comunicava di non sentirsi bene perché aveva assunto un medicinale per un'interruzione volontaria di gravidanza. Ci riferiva che non se l'era sentita di portare avanti la gravidanza e tra i motivi c'è il non voler vivere nuovamente tutto il percorso fatto con . Ci CP_3 riferiva anche che era stato d'accordo con la sua decisione di CP_2 abortire. La AD ci rappresenta spesso, durante gli incontri, la sua volontà che » possa « restare ancora altro tempo in casa famiglia piuttosto CP_3 che andare a stare a casa della nonna paterna, affermando che, qualora fosse affidato alla nonna, lei avrebbe difficoltà a poterlo vedere, dal momento che tra di loro non intercorrono buoni rapporti. Per quanto riguarda gli incontri protetti con la nonna paterna, si attesta che anche lei è stato molto assidua nella frequentazione, arrivando sempre puntuale, con mezzo di trasporto proprio e portando sempre al bimbo beni di prima necessità (pannolini, omogeneizzati, latte in formula. vestiario) e, di tanto in tanto, qualche giochino. La nonna appare gioiosa ed affettuosa nei confronti del NI, si è sempre informata su condizioni di salute e alimentazione del bimbo, facendo molte domande sulle sue abitudini quotidiane. La signora ha spesso esternato le sue capacità di accudimento della NI di 14 anni, figlia di che CP_2
è stata affidata a lei sin da quando era piccola, vantando sovente di avere una condizione di benessere economico che le permette di non dover lavorare e poter quindi prendersi cura a tempo pieno della ragazza e, come lei spera, anche in futuro, del NI . La nonna ha anche spesso raccontato di CP_3 episodi e comportamenti negativi del figlio che negli anni lo hanno CP_2 portato ad avere problemi con la giustizia e a frequentare compagnie dedite ad attività illegali, e che lei ha sempre cercato di stargli vicino, cercando di tenerlo lontano da problemi e situazioni equivoche e rimettendoci anche parecchi soldi per riparare al "guai" da lui commessi. La nonna ritiene che il figlio sia ancora immaturo e lo ritiene, a suo dire, "colpevole di CP_2 tutta la situazione di , soprattutto per aver parlato male di lei in CP_3
Tribunale dicendo che non è idonea a prendersene cura. Riferiamo che durante gli incontri protetti, svolti insieme dal padre e dalla nonna paterna, si evince come lui sembri apparentemente succube della figura materna, avendo la tendenza a non contraddirla ed a mostrare un atteggiamento remissivo, restando in silenzio, di fronte alle parole della AD che spesso lo accusa di scarse capacità genitoriali e superficialità nell'affrontare le responsabilità. Durante gli incontri protetti con tutti e tre presenti, evidenziamo che i rapporti tra il padre, la AD e la nonna paterna sembrano non essere, effettivamente, cosi buoni come stesso loro ci hanno più volte riferito, si percepisce che non ci sia un'armonia a una comunione di vedute ed intenti. Anche CP_3 percepisce un certo malumore e si mostra durante questi incontri più nervoso, tendendo a strillare spesso e a dimenarsi più del solito. Alla luce di quanto finora riportato, l'équipe educativa sta continuando a lavorare per garantire al bambino una routine rassicurante e condivisa, all'interno di un clima relazionale riparativo, in grado di sintonizzarsi sulle sue esigenze e sui suoi
11 bisogni.”».
Il Tribunale per i Minorenni, poi, ha esposto quanto segue, in relazione alla audizione, nell'udienza del 7/4/2025, della dottoressa Tes_1
psicologa dell'MI SL NO e del dottor ,
[...] Testimone_2 educatore per la Comunità “La casa di Manù”, referente per la genitorialità: «In data 7 aprile 2025 le parti comparivano ed erano ascoltate in udienza. Illustrava il percorso la ella persona della dottoressa la quale Pt_3 Pt_6 aveva avuto l'incarico di attivare un ciclo di colloqui e valutazione per il padre e la nonna paterna del minore . Rappresentava primariamente CP_3 di aver rilevato delle disfunzioni di coppia. Narrava, inoltre, della poca costanza con cui il padre presenziava agli appuntamenti concordati;
a parere della dottoressa, egli era completamente ancorato alla diade AD figlio, restando imperterrito ed indifferente di fronte al suo ruolo di padre. Era altresì completamente assente dal punto di vista emotivo. La dottoressa inoltre spiegava che il rapporto tra il signor e sua AD esercitava CP_2 un'influenza negativa molto forte sull'esercizio della responsabilità genitoriale. Interrogata sul punto di un potenziale affidamento del minore alla nonna paterna, la psicologa infantile dichiarava che l'aspetto problematico non fosse l'accudimento e tutto ciò che comporta, quanto, piuttosto, tutte le dinamiche inerenti alle vicende che vedono coinvolti i tre protagonisti, tra cui proprio la nonna paterna. Narrava lucidamente la psicologa: “ è CP_2 completamente immerso nel rapporto AD- figlio da cui non riesce a sganciarsi. Rispetto alla responsabilità genitoriale egli rimane su uno scoglio, non riesce ad essere e ciò innanzitutto rispetto ad Pt_8 Per_1
Ovviamente la bambina ha dei gap emozionali notevoli, accontentandosi delle briciole che il padre emotivamente le dà. Egli non è presente emotivamente e dal punto di vista emozionale e ne soffre molto. Per_1
Ella non ha né AD né padre. La nonna paterna la ha cresciuta e nessuno mette in discussione ciò, nel senso che ne ha soddisfatto le esigenze dal punto di vista materiale ed affettivo e nondimeno il rapporto fra il sig. e la CP_2 AD incide in maniera negativa sull'esercizio della responsabilità genitoriale.” La psicologa precisava poi che, al netto della presenza della AD del signor , anche il suo rapporto con la AD del minore era CP_2 disfunzionale: egli appariva combattuto, dovendo soddisfare ora le esigenze della AD di suo figlio, ora le esigenze della sua stessa mamma, con cui abitava. Un precedente importante era costituito anche dal cattivo rapporto che il signor aveva con la sua primogenita, insoddisfatta e CP_2 addolorata per il cattivo rapporto col padre (in cui sua stessa AD la faceva da padrone). La psicologa concludeva le spiegazioni rappresentando che l'inserimento del minore in un contesto del genere avrebbe, senza dubbio, costituito un pregiudizio. Si procedeva, poi, all'ascolto del responsabile della comunità presso cui si trova il minore. Il dottor dichiarava un Tes_2 sostanziale e globale benessere del piccolo. Specificava che CP_3 riconosceva le figure dei genitori e della nonna come figure di riferimento
12 accettandone, tuttavia, l'allontanamento al termine degli incontri protetti senza manifestare disagio».
Va, a questo punto, osservato quanto segue. L'istruttoria espletata dal Tribunale per i Minorenni è stata lunga e approfondita. Gli elementi presenti agli atti sono senz'altro idonei per pervenire alla decisione, senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio. Va, pertanto, disattesa l'istanza di ammissione di consulenza tecnica di ufficio.
Occorre, poi, rilevare che la decisione del Tribunale per i Minorenni è ampiamente motivata e rispondente con le attuali risultanze processuali, e va integralmente confermata.
Il piccolo (nato in data [...]) sin dalla nascita Controparte_3
è stato collocato presso la casa famiglia. I genitori si sono rivelati sinora non idonei a svolgere compiutamente i compiti connessi con la funzione genitoriale. Il padre , a parte i suoi precedenti problemi di Controparte_2 natura personale, non appare in grado di svolgere compiutamente la sua funzione neppure nei confronti della figlia (nata da altra Per_1 relazione), la quale ha circa quattordici anni, è stata cresciuta dalla nonna paterna, ma avverte nettamente la mancanza delle figure genitoriali che dovrebbero essere il suo riferimento durante la crescita, come è emerso dall'audizione della ragazza.
La nonna paterna risulta sicuramente adatta per Parte_1 soddisfare tutte le esigenze materiali di crescita di ed Per_1 eventualmente anche del piccolo . Dalle relazioni acquisite agli atti, CP_3 dalle dichiarazioni rese da dalle stesse perplessità talora Per_1 manifestata dal figlio emerge, tuttavia, che la Controparte_2 Pt_1 non appare in grado di fornire al piccolo l'apporto che, invece, può CP_3 fornire una figura materna di riferimento. Questo non comporta alcun giudizio di disvalore nei confronti della , la quale è, invece, Pt_1 sicuramente apprezzabile nel suo desiderio di assicurare ad ogni CP_3 possibile assistenza materiale. Va, peraltro, osservato che la funzione materna comporta una predisposizione che talora prescinde dalla buona volontà della persona, predisposizione che può essere condizionata anche dall'età e dalle fasi della vita della persona che vuole svolgere la funzione di accudimento di un minore. La è, inoltre, già impegnata a seguire il figlio Pt_1 CP_2 rispetto al quale emerge ancora l'esigenza di essere seguito dalla AD, non avendo egli acquisito una reale indipendenza dalla figura materna;
ella è, inoltre, già impegnata nel non facile compito di seguire la NI Per_1 nella sua delicata fase di crescita.
A ciò va aggiunto che dagli atti si evince che sussistono forti contrasti fra la e la AD del piccolo , . Parte_1 CP_3 CP_1
Quest'ultima è, in particolare, preoccupata del fatto che l'eventuale affidamento del piccolo alla impedirebbe a lei di mantenere CP_3 Pt_1 un rapporto con . Dagli incontri effettuati fra tutti i soggetti CP_3 interessati è, inoltre, emerso che il clima di tensione emerge in maniera chiara
13 e viene percepito anche dal piccolo , il quale, in tali circostanze, CP_3 manifesta segni di insofferenza.
è la AD di . Sinora ella non ha dimostrato CP_1 CP_3 di poter svolgere in maniera corretta la sua funzione genitoriale. Ella è già stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale in relazione ai suoi precedenti figli. Attualmente ella potrebbe essere, però, a buon punto per uscire dai problemi di tossicodipendenza. Negli incontri con il piccolo
, poi, ella dimostra di interessarsi alla crescita del piccolo, CP_3 informandosi sulle condizioni di e mostrando di avere a cuore che il CP_3 piccolo cresca bene. Da ultimo, peraltro, ha iniziato a percepire CP_3 come la figura materna, chiamandola anche “mamma”. CP_1
Il Tribunale per i Minorenni ha, quindi, ritenuto di dare a e CP_1 ad la possibilità di costruire un adeguato rapporto AD / figlio. E' CP_3 stata seguita la via di affidare al Servizio Sociale e alle cure dalla CP_3 casa famiglia, disponendo l'inserimento della AD presso la medesima casa famiglia, per un periodo di osservazione anche sulla capacità di di CP_1 occuparsi del figlio. Questa scelta è sicuramente condivisibile, in quanto offre la possibilità al piccolo di instaurare un adeguato rapporto con la CP_3 AD, rapporto che sarebbe sicuramente auspicabile e che va incentivato il più possibile.
In quest'ottica il Tribunale per i Minorenni ha interrotto le visite di con la nonna paterna , disponendo, fra l'altro, quanto CP_3 Parte_1 segue: «…interrompe le visite con la nonna paterna, rigetta la richiesta della nonna e rimanda al seguito del percorso del piccolo con la Parte_1 AD, la decisione circa le visite di qualsiasi ramo parentale al piccolo
». Questa scelta si è resa pressoché indispensabile. La forte CP_3 conflittualità esistente fra e si rifletterebbe Parte_1 CP_1 inevitabilmente sul processo di instaurazione di un adeguato rapporto AD / figlio, come già è emerso negli incontri congiunti fra tutti i soggetti interessati. Se si vuole dare ad la possibilità di instaurare un CP_3 adeguato rapporto con la AD , è necessario evitare qualsiasi CP_1 possibile interferenza, al di là della buona volontà delle persone.
Il Tribunale per i Minorenni ha, poi, dato una serie di prescrizioni accessorie ulteriori, tutte tese a valutare la idoneità di a svolgere CP_1 compiutamente la sua funzione materna, nonché tese a creare un adeguato rapporto fra la AD e il piccolo . In questa fase ogni possibile CP_3 elemento che possa contrastare con queste finalità va necessariamente accantonato.
Il Tribunale per i Minorenni ha previsto un periodo che consenta a di dimostrare se possa oppure no svolgere correttamente la sua CP_1 funzione materna rispetto ad . Va, in questa fase, evitata ogni CP_3 possibile situazione conflittuale fra i soggetti interessati, che possa ostacolare il percorso delineato dal Tribunale per i Minorenni. Il Tribunale per i Minorenni ha anche reso una serie di disposizioni accessorie idonee a
14 valutare la capacità genitoriale della AD , disponendo, in CP_1 particolare, quanto segue: «Dispone l'inserimento della AD presso la medesima casa famiglia (scil. alla quale è affidato il piccolo ) per la CP_3 osservazione delle attuali dinamiche del maternage e della capacità di CP_1 di occuparsi del figlio e di intraprendere, in tempi contenuti, un serio progetto di vita, senza metadone e senza atteggiamenti invischiati;
onera la i Pt_3 descrivere per i prossimi sei mesi i progressi emotivi di padre e AD;
onera la i descriverne ancora le capacità genitoriali di entrambi in modo Pt_3 accurato;
prescrive alla AD controlli a sorpresa al SERD;
le CP_1 prescrive anche la celere ricerca del lavoro e della reale autonomia».
Va evidenziato anche che, in questa sede, non si pone un problema di esclusione della permanenza del vincolo parentale, dato che il piccolo
è affidato ai Servizi Sociali e alle cure della casa famiglia, ma con CP_3
l'inserimento della AD presso la medesima casa famiglia. CP_1
Va, inoltre, osservato che il Tribunale per i Minorenni ha, fra l'altro, disposto quanto segue: «onera la i descrivere per i prossimi Pt_3 sei mesi i progressi emotivi di padre e AD;
onera la i descriverne Pt_3 ancora le capacità genitoriali di entrambi in modo accurato». Il periodo di osservazione disposto dal Tribunale per i Minorenni risulta senz'altro congruo;
è sicuramente opportuno che questo periodo si svolga senza interferenze che possano pregiudicare la possibilità di valutare in maniera congrua le capacità genitoriali del padre e della AD del piccolo . CP_3
Le dichiarazioni rese all'udienza del 7/4/2025 dinanzi al Tribunale per i Minorenni dalla dottoressa psicologa MI SL Testimone_1
NO, e dal dottor , Educatore per la comunità “La casa di Testimone_2
Manù”, referente per la genitorialità, in particolare, unite alle complessive risultanze processuali, forniscono elementi tali da far ritenere sicuramente come opportuna e condivisibile la soluzione adottata dal Tribunale per i Minorenni.
L'appello va, pertanto, integralmente rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, trattandosi di procedimento che non risolve un conflitto tra contrapposti interessi, ma che conclude un procedimento volto alla realizzazione della tutela dell'interesse del minore.
Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1- quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di NO, Sezione per i Minorenni, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine all'appello proposto nell'interesse di concernente appello avverso la sentenza n. 101/2025, emessa Parte_1 dal Tribunale per i minorenni di NO in data 16/6/2025 e pubblicata in
15 data 22/7/2025, nel proc. n. 359/2023 R.G. Min., disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. rigetta integralmente l'appello;
2. conferma la sentenza impugnata;
3. nulla per le spese processuali;
4. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002, se dovuto.
NO, camera di consiglio del 7/10/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Vito Colucci
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