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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/07/2025, n. 6809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6809 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12968 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
TRA
) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SERRAO D'AQUINO
ANDREA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
) rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. CIRILLO RAFFAELE presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/06/2024, Parte_1
premesso:
[...]
1 -di aver contratto matrimonio con il resistente a Capri il 25/02/2023;
-che dal matrimonio non sono nati figli;
-che la crisi dell'unione matrimoniale era da ricondursi alla condotta del coniuge, chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi e successivamente lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Si costituiva il resistente, il quale non si opponeva alla pronuncia sullo status.
All'udienza del 12.06.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto l'accordo che richiamavano integralmente e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Raccolte le conclusioni del P.M., il quale chiedeva pronunziarsi la separazione personale dei coniugi, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale della ricorrente attualmente, sita in Capri alla via Acquaviva n.22 e di proprietà della ricorrente, resta ad essa assegnata.
2 3) I coniugi danno atto di essere economicamente 'autosufficienti, di avere ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso.
4) la sig.ra si impegna e si obbliga con la sottoscrizione del verbale di Parte_2
consensualità a rimettere la querela sporta contro in data 21.03.2024 davanti al Controparte_1
Commissariato di P.S. di Capri, e/o di ogni altra ed ulteriore querela e/o diffida eventualmente presentata innanzi ad organi di giustizia. Il sig. si obbliga e si impegna ad accettare Controparte_1
la rimessione di querele.
5) 1l sig. si impegna e si obbliga a rimettere la querela sporta in data 19.12.2024 Controparte_1
innanzi al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Torre Annunziata e di ogni ed ulteriore querela
e/o diffida presentata innanzi ad organi di giustizia. La si obbliga ed Parte_2
impegna alla accettazione delle rimessioni.
6) La e dichiarano di non doversi restituire beni personali.” Parte_2 Controparte_1
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
La parte ha proposto anche domanda divorzile e si rileva che tale domanda sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla deve disporsi in questa sede per le spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini ex art 473 bis 49 c.p.c. - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n. 2, parte I, s., Reg. Parte_3
Atti di Matrimonio dell'anno 2023) alle condizioni concordate riportate
3 in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Capri per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
• spese al definitivo;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27/06/2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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