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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 245/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO BI GLAUCO, Presidente
IS DR, AT
PALMIERI ANDREA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1990/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240004596407 IVA-ALTRO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1765/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 8.7.2024 la Ricorrente_1 srl proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n°298.2024.00045964.07, pervenuta tramite pec il 19.04.2024, con la quale veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 77.683,06 per asserito omesso versamento Iva, anno di imposta
2020, interessi e sanzioni pecuniarie, eccependo il difetto di notifica tramite pec ed il mancato rispetto dello schema legale, l'indirizzo digitale errato del mittente, la mancata sottoscrizione del ruolo, la mancata insaturazione del preventivo contraddittorio, il difetto di motivazione, l'inesistenza della pretesa tributaria,
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto .
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate riscossione eccependo la correttezza del procedimento notificatorio, sanato in ogni caso dalla costituzione del ricorrente e la infondatezza di tutte le eccezioni proposte .
Veniva quindi prodotta istanza di rateazione del debito presentata in data 4.6.2024
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo che la cartella traeva origine d un controllo automatizzato ex art. 54 bis DPR 633/72 contestando tutte le eccezioni proposte con ampia e documentata memoria.
Alla udienza del 5.12.2025 la vertenza veniva discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso sia infondato e come tale vada rigettato.
La società ricorrente ha impugnato la cartella notificata via pec in data 19.4.24 ed emessa ai sensi dell'art. 54 bis DPR 633/72 quindi per IVA dichiarata e non versata anno 2020, contestando la pretesa sia da un punto di vista formale che sostanziale. In particolare si osserva:
• Relativamente alla nullità dell'atto impugnato, in quanto la notifica non sarebbe avvenuta tramite l'intervento dell'ufficiale giudiziario, va evidenziato che per giurisprudenza costante secondo l'art. 26, secondo comma, del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, “la notifica può essere eseguita con le modalità di cui al d.p.r. 11.2.2005, n. 68,
a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-EC)”, ovvero per i soggetti diversi da quelli ivi risultanti all'indirizzo risultante da quello della richiesta e che nel caso in esame non solo l'invio ma anche la ricezione della pec e dell'atto opposto appaiono ampiamente documentati. In ogni caso per giurisprudenza costante nessuna nullità della notifica può essere fatta valere allorchè l'atto abbia raggiunto lo scopo attraverso la regolare impugnazione e costituzione da parte ricorrente. ( v. anche Cass.n. 30922/24)
• Relativamente alla eccezione circa il mancato invio dell'avviso bonario trattandosi di cartella emessa ex art. 54 bis DPR 633/72 si osserva che invero l'A.F. ha dato prova documentale del corretto invio e ricezione tramite pec della comunicazione di irregolarità in data 7.11.2023 senza che la società abbia dato alcun riscontro. Peraltro va ribadito che l'attività di controllo “automatizzato” della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle entrate è disciplinata dall'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/73 e, in ambito Iva, dall'articolo
54-bis del D.P.R. n. 633/72, in base ai quali, in estrema sintesi, è stabilito che l'Agenzia delle entrate procede al controllo “automatizzato” delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo. Se dalla liquidazione automatica risulta un'imposta maggiore rispetto a quella dichiarata, l'Ufficio, prima di iscrivere a ruolo, invia al contribuente una comunicazione “bonaria”, con la possibilità di beneficiare di una sanzione ridotta se il versamento avviene entro 30 giorni.
Va segnalato l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità in tema di irrilevanza delle comunicazioni di irregolarità
(Cassazione 23.7.2010 n. 17396) secondo cui la comunicazione è prevista dalla normativa solo per i casi in cui il controllo automatico della dichiarazione riveli “un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione”, ossia un errore del contribuente. In ipotesi di omesso versamento, l'Ufficio non si trova di fronte ad “un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione”, e pertanto può limitarsi ad “iscrivere a ruolo le somme che lo stesso contribuente aveva dichiarato ma non versato”.
Sarebbe perfettamente “inutile comunicare al dichiarante i risultati del controllo automatico e interloquire con lui, se questi coincidono col dichiarato, ossia se non emerga alcun errore o, con riferimento all'art. 6, co. 5, L. n. 212/2000, se non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”. (Cass. 6.3.2024
n. 5981- Cass.
2.7.20 n. 13499 – Cass. 17.12.2019 n. 33344).
• Per quanto attiene la ulteriore eccezione circa la nullità della notifica in quanto priva di sottoscrizione si osserva in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'articolo 12 del DPR n. 602 del 1973, non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.
D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'articolo 21 octies della Legge n. 241 del 1990.
• Relativamente alla ulteriore eccezione circa la inesistenza della pretesa tributaria rileva questa Corte che dalla produzione documentale dell'Agenzia delle Entrate ed in particolare dalle dichiarazioni per Iva
2020 emerge chiaramente la indicazione di una IVA a debito poi non versata, non avendo parte ricorrente prodotto alcun documento atto a comprovare l'avvenuto pagamento del tributo.
• Per quanto attiene la ulteriore eccezione circa la nullità della notifica via pec di una copia informatica della cartella si rileva che, con la notifica via pec, non viene notificata una copia della cartella ma il documento stesso. La più recente giurisprudenza della Suprema Corte è pacifica nel ritenere “ che la cartella esattoriale, che viene allegata al messaggio pec, è esso stesso l'originale non trattandosi di una copia foto riprodotta quanto, piuttosto, del documento informatico originale, del quale, quindi, non esiste altra copia, né analogica, né informatica (principio richiamato in relazione all'ipotesi in cui l'Agente della riscossione, dopo aver generato, informaticamente, il file relativo alla cartella di pagamento, lo alleghi al messaggio notificato a mezzo EC , per cui non si rende necessaria alcuna attestazione di conformità, avendo il contribuente ricevuto, quale allegato alla comunicazione a mezzo EC , l'unico originale della cartella di pagamento generato in via informatica)” (Cassazione civile, sez. VI, 05/10/2020, n. 21328 - n. 39513/21- n.19216/22).
Peraltro la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario - il cd atto nativo digitale -, sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo - la cd copia informatica – in formato pdf. La Corte, ha dunque escluso l'illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo EC, in quanto era nella facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico.
• Parimenti infondato appare l'ulteriore motivo circa il difetto di motivazione per il calcolo degli interessi atteso che il calcolo ed il tasso applicato risultano espressamente indicati in calce alla cartella sotto la voce
“avvertenza”.
• Infondato appare poi il rilievo circa l'errato indirizzo digitale del mittente avendo la Corte di Cassazione recentemente statuito (Cass. n. 6015/23) che la notifica di una cartella di pagamento effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dai pubblici registri ma dal quale sia peraltro chiaramente evincibile il mittente, non rende invalida la notificazione laddove questa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto della notifica stessa. Tra l'altro si osserva che l'indirizzo pec dell'ADER è quello che risulta dai pubblici registri e quindi la parte non avrebbe dovuto avere alcun dubbio sulla provenienza dell'atto.
.Attese le superiori precisazioni appare quindi comprovata la infondatezza del ricorso le cui ragioni sono state smentite documentalmente ed evidenziandosi come parte ricorrente abbia agito senza quel minimo di diligenza e perizia necessari per avvedersi della palese infondatezza della propria pretesa smentita da controparte attraverso una ampia produzione documentale.
Ritenuto pertanto quanto sopra va rigettato il ricorso e condannata la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Ader mentre nulla per l'Ade essendosi costituita senza proporre intervento previa notifica .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione I rigetta il ricorso in epigrafe. Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'AdER delle spese di giudizio, liquidate in € 3.169,60, oltre accessori. Nulla spese con l'AdE.
Così deciso a Siracusa, il 05.12.2025.
Il AT Il Presidente
Dr. Adriana Puglisi Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO BI GLAUCO, Presidente
IS DR, AT
PALMIERI ANDREA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1990/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240004596407 IVA-ALTRO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1765/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 8.7.2024 la Ricorrente_1 srl proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n°298.2024.00045964.07, pervenuta tramite pec il 19.04.2024, con la quale veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 77.683,06 per asserito omesso versamento Iva, anno di imposta
2020, interessi e sanzioni pecuniarie, eccependo il difetto di notifica tramite pec ed il mancato rispetto dello schema legale, l'indirizzo digitale errato del mittente, la mancata sottoscrizione del ruolo, la mancata insaturazione del preventivo contraddittorio, il difetto di motivazione, l'inesistenza della pretesa tributaria,
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto .
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate riscossione eccependo la correttezza del procedimento notificatorio, sanato in ogni caso dalla costituzione del ricorrente e la infondatezza di tutte le eccezioni proposte .
Veniva quindi prodotta istanza di rateazione del debito presentata in data 4.6.2024
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo che la cartella traeva origine d un controllo automatizzato ex art. 54 bis DPR 633/72 contestando tutte le eccezioni proposte con ampia e documentata memoria.
Alla udienza del 5.12.2025 la vertenza veniva discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso sia infondato e come tale vada rigettato.
La società ricorrente ha impugnato la cartella notificata via pec in data 19.4.24 ed emessa ai sensi dell'art. 54 bis DPR 633/72 quindi per IVA dichiarata e non versata anno 2020, contestando la pretesa sia da un punto di vista formale che sostanziale. In particolare si osserva:
• Relativamente alla nullità dell'atto impugnato, in quanto la notifica non sarebbe avvenuta tramite l'intervento dell'ufficiale giudiziario, va evidenziato che per giurisprudenza costante secondo l'art. 26, secondo comma, del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, “la notifica può essere eseguita con le modalità di cui al d.p.r. 11.2.2005, n. 68,
a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-EC)”, ovvero per i soggetti diversi da quelli ivi risultanti all'indirizzo risultante da quello della richiesta e che nel caso in esame non solo l'invio ma anche la ricezione della pec e dell'atto opposto appaiono ampiamente documentati. In ogni caso per giurisprudenza costante nessuna nullità della notifica può essere fatta valere allorchè l'atto abbia raggiunto lo scopo attraverso la regolare impugnazione e costituzione da parte ricorrente. ( v. anche Cass.n. 30922/24)
• Relativamente alla eccezione circa il mancato invio dell'avviso bonario trattandosi di cartella emessa ex art. 54 bis DPR 633/72 si osserva che invero l'A.F. ha dato prova documentale del corretto invio e ricezione tramite pec della comunicazione di irregolarità in data 7.11.2023 senza che la società abbia dato alcun riscontro. Peraltro va ribadito che l'attività di controllo “automatizzato” della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle entrate è disciplinata dall'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/73 e, in ambito Iva, dall'articolo
54-bis del D.P.R. n. 633/72, in base ai quali, in estrema sintesi, è stabilito che l'Agenzia delle entrate procede al controllo “automatizzato” delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo. Se dalla liquidazione automatica risulta un'imposta maggiore rispetto a quella dichiarata, l'Ufficio, prima di iscrivere a ruolo, invia al contribuente una comunicazione “bonaria”, con la possibilità di beneficiare di una sanzione ridotta se il versamento avviene entro 30 giorni.
Va segnalato l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità in tema di irrilevanza delle comunicazioni di irregolarità
(Cassazione 23.7.2010 n. 17396) secondo cui la comunicazione è prevista dalla normativa solo per i casi in cui il controllo automatico della dichiarazione riveli “un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione”, ossia un errore del contribuente. In ipotesi di omesso versamento, l'Ufficio non si trova di fronte ad “un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione”, e pertanto può limitarsi ad “iscrivere a ruolo le somme che lo stesso contribuente aveva dichiarato ma non versato”.
Sarebbe perfettamente “inutile comunicare al dichiarante i risultati del controllo automatico e interloquire con lui, se questi coincidono col dichiarato, ossia se non emerga alcun errore o, con riferimento all'art. 6, co. 5, L. n. 212/2000, se non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”. (Cass. 6.3.2024
n. 5981- Cass.
2.7.20 n. 13499 – Cass. 17.12.2019 n. 33344).
• Per quanto attiene la ulteriore eccezione circa la nullità della notifica in quanto priva di sottoscrizione si osserva in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'articolo 12 del DPR n. 602 del 1973, non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.
D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'articolo 21 octies della Legge n. 241 del 1990.
• Relativamente alla ulteriore eccezione circa la inesistenza della pretesa tributaria rileva questa Corte che dalla produzione documentale dell'Agenzia delle Entrate ed in particolare dalle dichiarazioni per Iva
2020 emerge chiaramente la indicazione di una IVA a debito poi non versata, non avendo parte ricorrente prodotto alcun documento atto a comprovare l'avvenuto pagamento del tributo.
• Per quanto attiene la ulteriore eccezione circa la nullità della notifica via pec di una copia informatica della cartella si rileva che, con la notifica via pec, non viene notificata una copia della cartella ma il documento stesso. La più recente giurisprudenza della Suprema Corte è pacifica nel ritenere “ che la cartella esattoriale, che viene allegata al messaggio pec, è esso stesso l'originale non trattandosi di una copia foto riprodotta quanto, piuttosto, del documento informatico originale, del quale, quindi, non esiste altra copia, né analogica, né informatica (principio richiamato in relazione all'ipotesi in cui l'Agente della riscossione, dopo aver generato, informaticamente, il file relativo alla cartella di pagamento, lo alleghi al messaggio notificato a mezzo EC , per cui non si rende necessaria alcuna attestazione di conformità, avendo il contribuente ricevuto, quale allegato alla comunicazione a mezzo EC , l'unico originale della cartella di pagamento generato in via informatica)” (Cassazione civile, sez. VI, 05/10/2020, n. 21328 - n. 39513/21- n.19216/22).
Peraltro la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario - il cd atto nativo digitale -, sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo - la cd copia informatica – in formato pdf. La Corte, ha dunque escluso l'illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo EC, in quanto era nella facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico.
• Parimenti infondato appare l'ulteriore motivo circa il difetto di motivazione per il calcolo degli interessi atteso che il calcolo ed il tasso applicato risultano espressamente indicati in calce alla cartella sotto la voce
“avvertenza”.
• Infondato appare poi il rilievo circa l'errato indirizzo digitale del mittente avendo la Corte di Cassazione recentemente statuito (Cass. n. 6015/23) che la notifica di una cartella di pagamento effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dai pubblici registri ma dal quale sia peraltro chiaramente evincibile il mittente, non rende invalida la notificazione laddove questa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto della notifica stessa. Tra l'altro si osserva che l'indirizzo pec dell'ADER è quello che risulta dai pubblici registri e quindi la parte non avrebbe dovuto avere alcun dubbio sulla provenienza dell'atto.
.Attese le superiori precisazioni appare quindi comprovata la infondatezza del ricorso le cui ragioni sono state smentite documentalmente ed evidenziandosi come parte ricorrente abbia agito senza quel minimo di diligenza e perizia necessari per avvedersi della palese infondatezza della propria pretesa smentita da controparte attraverso una ampia produzione documentale.
Ritenuto pertanto quanto sopra va rigettato il ricorso e condannata la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Ader mentre nulla per l'Ade essendosi costituita senza proporre intervento previa notifica .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione I rigetta il ricorso in epigrafe. Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'AdER delle spese di giudizio, liquidate in € 3.169,60, oltre accessori. Nulla spese con l'AdE.
Così deciso a Siracusa, il 05.12.2025.
Il AT Il Presidente
Dr. Adriana Puglisi Dr. Dauno Trebastoni