Articolo 30 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317
Articolo 29Articolo 31
Versione
24 ottobre 1991
Art. 30. (Ammissione alle agevolazioni statali) 1. Le cooperative, in consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, che svolgono le attivita' di cui all'articolo 29 sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato previsto dalle disposizioni del presente Capo se costituiti da almeno 50 piccole imprese industriali, commerciali e di servizi e da imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 , anche a carattere intersettoriale e dispongono di fondi di garanzia monetari (fondi rischi) costituiti da versamenti delle stesse imprese consorziate di importo non inferiore a lire 50 milioni.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1991
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