Articolo 1 della Legge 7 aprile 1997, n. 112
Articolo 2
Versione
3 maggio 1997
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 2 maggio 1995.
Entrata in vigore il 3 maggio 1997