Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 2 maggio 1995.
Articolo 2
- Legge 7 aprile 1997, n. 112
Articolo 1 della Legge 7 aprile 1997, n. 112
Versione
3 maggio 1997
3 maggio 1997
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