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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 2, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TEMPERINI FRANCESCO, Presidente
PISCITELLI IO, Relatore
AMOVILLI PAOLO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 154/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Canali N. 12 06100 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 365/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 2
e pubblicata il 14/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N033O00736 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N033O00736 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N033O00736 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 215/2025 depositato il 15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riformare la sentenza di primo grado e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento;
in via istruttoria ammettere la già richiesta prova per testi sui capitoli di prova indicati nell'appello. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Resistente/Appellata: respingere l'appello e condannare la parte appellante alla rifusione delle spese di giudizio.
Le parti insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza n. 365/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Perugia, che ha respinto il suo ricorso contro all'avviso di accertamento n.
T3N033O00736/2023 per l'anno d'imposta 2018, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Perugia, con cui è stato accertato un maggior reddito ai fini IRES e IRAP di euro 113.877,00 (IRES di euro 27.331,00; IRAP di euro 4.441,00) e un minore imponibile acquisti ai fini IVA di euro 113.877,00, con recupero dell'imposta detratta di euro 25.053,00.
L'atto in esame deriva da una verifica fiscale condotta dall'Ufficio controlli nei confronti della stessa società, conclusasi con la notifica del PVC del 27/02/2023, da cui risultano n.3 rilievi, relativi alle seguenti indebite deduzioni:
1) del costo di euro 100.000,00 e della relativa IVA di euro 22.000,00, di cui alla fattura n. 3/2018 del
26/12/2018, emessa dalla società Immobiliare il Società_1 s.r.l., per un'operazione di acquisto di un immobile in Pomezia ritenuta oggettivamente inesistente;
2) del costo di euro 8.196,00 e della relativa IVA di euro 1.804,00 di cui alla fattura n.3/2018 del 22/10/2018, emessa da Società_2 srl per l'operazione di rimborso del costo del lavoro riferito a propri dipendenti distaccati in Ricorrente_1 srl, ritenuta oggettivamente inesistente;
3) del costo di euro 13.877,00 con indebita detrazione IVA di euro 3.053,00 per carburanti del periodo 17/05 –
30/06/2018 ritenuti non afferenti all'attività dell'impresa.
In data 10/05/2023, l'Ufficio notificava l'invito all'adesione. Sulla base della memoria difensiva presentata dalla società, l'Ufficio abbandonava il secondo rilievo, in quanto Ricorrente_1 s.r.l. dimostrava l'effettivo utilizzo dei lavoratori distaccati nel suo cantiere di Pomezia.
Il contradditorio non si concludeva positivamente e la società proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Perugia, per i seguenti motivi:
- esistenza dell'operazione di cui alla fattura emessa dall'Immobiliare il Società_1 s.r.l. e legittimità della deduzione del costo e della detrazione IVA;
- legittimità della deduzione del costo e della detrazione IVA relativamente alle schede carburante;
difetto e/o contraddittorietà nella motivazione. L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, contestando in fatto ed in diritto tutti i motivi di ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Perugia, con sentenza n. 365/2024, respingeva il ricorso.
La società Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato la sentenza di primo grado per:
- difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, in quanto la Corte di primo grado avrebbe aderito in maniera del tutto acritica alle controdeduzioni dell'Ufficio, omettendo di valutare la documentazione prodotta e ignorando la richiesta di prova;
- esistenza dell'operazione di cui alla fattura emessa dall'Immobiliare il Società_1 s.r.l. nei confronti di Ricorrente_1 s.r.l. – legittimità della deduzione del costo e della detrazione dell'IVA; violazione del principio dell'onere della prova;
- richiedere la prova testimoniale, indicando come testimone il legale rappresentante dell'Immobiliare il Società_1 s.r.l.;
- legittimità della deduzione del costo e della detrazione dell'IVA relativamente alle schede carburante;
violazione del principio dell'onere della prova, difetto assoluto di motivazione della sentenza.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, con puntuali controdeduzioni, ribadendo che:
- la sentenza appellata non risulta essere affetta dai vizi lamentati ed è facilmente e pienamente comprensibile l'iter logico-giuridico che ha portato al rassegnato convincimento;
- per quanto riguarda la mancata ammissione della prova testimoniale, la Corte di Giustizia Tributaria può ammettere la prova testimoniale sempreché la ritenga necessaria;
- se dal PVC emergono fatti specifici, comprovati dalle dichiarazioni dei terzi, come nel caso in esame, tali fatti non possono essere confutati con la prova testimoniale, bensì con la querela di falso;
- l'Ufficio ha efficacemente dimostrato che la società Ricorrente_1 s.r.l. ha ricevuto da Immobiliare il Società_1 s.r.l. fattura per un'operazione inesistente;
a fronte di un completo e dettagliato quadro indiziario e probatorio, la società appellante non è riuscita a dimostrare l'effettività dell'operazione di cui alla fattura, per cui la ripresa erariale risulta legittima e fondata;
- per quanto riguarda il rilievo n. 2 (ex n. 3 avviso di accertamento), i rifornimenti di carburante di cui alle relative schede, risultate irregolari, del periodo 17/05 - 30/06/2018, devono essere considerati non afferenti all'attività, e a questi estranei, perché dal 17/05/2018 la società ha documentato i rifornimenti di carburante con fatture rilasciate dalla stazione di servizio, anticipando così tale obbligo previsto dal 1°/07/2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preliminarmente, ribadisce che la mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 36, secondo comma, n. 4 del D. Lgs n. 546/1992 e riconducibile all'ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si configura quando la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero essa formalmente esiste come parte del documento, ma le sue argomentazioni sono svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cassazione SS.UU. n. 8053/2014; Cassazione, n. 22598/2018, n.6626/2022, n.3740/2024).
La Corte di legittimità ha altresì precisato (sentenze/ordinanze, n. 5927/2023, n.17189/2023 e n.24199/2023) che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamene inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento , non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture”.
Giova rammentare che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 , del c.p.c., disposta da
D.L. n. 83/2012, convertito dalla Legge n. 134/2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai da ritenere ristretto soltanto alla verifica dell'inosservanza del c.d. ”minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nei casi di “mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa o incomprensibile” o “apparente”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della stessa (Cassazione, n.10611/2025).
Alla luce di tali chiarimenti e principi di legittimità, la sentenza appellata dalla società non risulta affetta da vizi di difetto assoluto di motivazione o di motivazione apparente, in quanto le argomentazioni riportate sono idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal Giudice di primo grado per la formazione del proprio convincimento, sostenuto inevitabilmente dall'esame della documentazione acquisita agli atti del fascicolo.
Pertanto, il primo motivo dell'appello non può essere accolto.
Nel merito dell'appello, la vicenda processuale principale riguarda la contestazione della veridicità della fattura n. 3/2018 emessa dall'Immobiliare il Società_1 s.r.l. e registrata dalla società appellante nella propria contabilità in data 31/12/2018, la cui operazione sottesa risulterebbe oggettivamente inesistente.
La fattura in questione dell'importo di euro 125.300,00, riporta la descrizione dell'operazione riguardante la
“vendita di un immobile in Pomezia Roma Indirizzo_1 snc Località Campo Jemini, il tutto censito nel catasto al foglio 33 (n.1 unità)”, nonché la caparra confirmatoria di euro 3.300,00, l'acconto di euro 100.000,00, oltre IVA di euro 22.000,00.
La società appellante, al fine di dimostrare l'effettività dell'operazione sottesa alla fattura, ha depositato, la seguente documentazione, da cui emergono diverse incongruenze:
- La proposta di compravendita del 26/12/2018 tra il Sig. Nominativo_1, nella qualità di amministratore dell'Immobiliare il Società_1 s.r.l., parte promittente venditrice, e la Sig.ra Nominativo_2, legale rappresentante di Ricorrente_1 s.r.l., quale parte promittente acquirente. Alla lettera A) erroneamente viene indicato il Sig. Nominativo_1 quale “proprietario dell'immobile oggetto del presente preliminare di compravendita”.
All'art. 2, viene precisata la consistenza dell'immobile, “costituita da diverse unità immobiliari ad uso civile abitazione, garages e cantine sito nel Comune di Pomezia…… il tutto identificato ………al fDati catastali_1senza indicazione di alcun subalterno), villa di n.1 di 4 di cui al permesso di costruire………
Di regola, l'immobile oggetto di un preliminare di compravendita, viene correttamente individuato e le caratteristiche e la consistenza vengono comprovate anche da allegate planimetrie.
All'art. 7 viene precisato solo che l'immobile di cui al “preliminare risulta conforme ai disegni architettonici allegati alla c.e. (alla proposta non risultano allegati).
Inoltre, se la villa n.1 di 4 non è ancora ultimata, non è sufficiente indicare all'art. 3 che la vendita…. verrà effettuata ed accettata a corpo, ma sono necessarie altre informazioni, con documentazione.
All'art. 4 vengono indicate le modalità di pagamento: per l'acconto di euro 100.000,00 oltre IVA (fatt. n. 3 del 26/12/2018) la parte promittente acquirente dovrà provvedere entro 30 giorni dalla cancellazione dell'ipoteca da parte della banca;
per la restante parte di euro 100.000,00 oltre IVA entro il 31/03/2020, con liberatoria totale delle ipoteche bancarie.
La fattura emessa, nella stessa data del preliminare, contiene anche la caparra confirmatoria di euro 3.300,00, di cui non c'è traccia nella proposta di compravendita.
Inoltre, all'art. 6 (dichiarazione della promittente venditrice), viene indicata l'ipoteca del 25/02/2008 di euro 1.400.000,00 a garanzia di un finanziamento di euro 700.000,00, senza indicare la regolarità della sua restituzione, il piano di ammortamento del finanziamento, anche al fine di conoscere la data della possibile cancellazione dell'ipoteca bancaria (unica ipoteca), subordinata alla preventiva restituzione dell'intero finanziamento, da cui decorrerebbero i 30 giorni per il versamento dell'acconto.
In effetti si stipula una proposta di compravendita, considerata come un preliminare di compravendita, senza versare né l'acconto con l'IVA e né la caparra.
In tale situazione, non si comprende l'urgenza da parte dell'Immobiliare il Società_1 s.r.l., promittente venditrice, di emettere la fattura per l'acconto di euro 100.000,00 oltre IVA, si ripete in assenza di un versamento da parte di Ricorrente_1 s.r.l., contabilizzando a proprio debito l'IVA non incassata di euro 22.000,00 da considerare nella liquidazione del mese di dicembre o nella dichiarazione annuale IVA.
La fattura su indicata risulta invece registrata nelle scritture contabili di Ricorrente_1 s.r.l. in data 31/12/2018, con imputazione dell'acconto di euro 100.000,00 al conto merci c/acquisti, quindi rilevato come costo di esercizio, e dell'IVA di 22.000,00 quale credito da dedurre nella liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale IVA.
Successivamente, in data 30/06/2020, l'Immobiliare il Società_1 s.r.l. emetteva la nota di credito n. 2/2020 di euro 103.000,00 senza IVA, che Ricorrente_1 s.r.l. registrava nella contabilità dell'esercizio 2020, giustificata dalla risoluzione della proposta di compravendita in seguito alla mancata cancellazione dell'ipoteca sul finanziamento.
L'art. 10 della stessa proposta di compravendita prevede invece la stipula del rogito notarile entro e non oltre il 31/03/2020 e nessuna proroga.
- La visura storica per immobile e la relazione catastale (per la Banca_1) dell'8/11/2007, si riferiscono al catasto terreni e alle variazioni dell'area acquistata dall'Immobiliare il Società_1 s.r.l. a Pomezia;
- La relazione tecnica (per la Banca_1) dell'8/11/2007 riporta l'edificabilità dell'area e i dati dei 4 villini a schiera da costruire (lavori ancora da iniziare);
- Il parere dell'Azienda USL Roma H del 23/112007 sul progetto per la costruzione dei 4 villini;
- Il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Pomezia il 18/09/2006;
- Il permesso di costruire rilasciato il 29/11//2007 dal Comune di Pomezia;
- La documentazione fotografica, priva di contestualizzazione e riferimento temporale, da cui risultano costruzioni ancora da completare e, soprattutto, non rappresentano in modo chiaro e definito l'immobile oggetto della proposta di compravendita.
La su indicata documentazione lacunosa e incongruente depositata dalla società appellante non può dimostrare in modo incontestabile e trasparente l'esistenza dell'operazione di cui alla proposta di compravendita.
In effetti, l'emissione della fattura del 26/12/2018 da parte dell'Immobiliare il Società_1 s.r.l., si ripete senza alcun versamento dell'acconto e della caparra da parte di Ricorrente_1 s.r.l., è servita solo per generare a favore di quest'ultima un costo fittizio da dedurre dal reddito di esercizio e una consistente detrazione IVA per l'anno d'imposta 2018.
Ulteriore conferma della inesistenza dell'operazione commerciale in argomento si può desumere dal PVC del 28/02/2023 nei confronti dell'Immobiliare il Società_1 s.r.l. relativo alla verifica fiscale eseguita dall'Agenzia delle Entrate di Perugia per lo stesso periodo d'imposta 2018.
Dall'istruttoria, viene rilevato quanto segue:
- la coincidenza della sede legale della società con il domicilio del Sig. Nominativo_1, socio unico e amministratore unico dal 22/02/2018;
- la carenza dell'organizzazione aziendale, la mancata esibizione di fatture, libro giornale e dei conti di mastro, l'inattendibilità dunque dell'impianto contabile;
- la contabilizzazione della fattura emessa dalla ditta Società_4 per un imponibile di euro 12.828.689,00 e relativa IVA di euro 2.822.311,00 per la presunta compravendita di un fabbricato. La Guardia di Finanza di Foligno verificava che dalla contabilità della ditta Società_4 non risultava nessuna fattura emessa all'Immobiliare il Società_1 s.r.l., né alcun atto del Registro in relazione alla compravendita, per cui l'operazione sottesa alla fattura era oggettivamente inesistente.
Pertanto, veniva contestata l'illegittima detrazione dell'imposta e l'infedele dichiarazione IVA mediante utilizzo ed occultamento/distruzione di documentazione a fronte di operazioni inesistenti ex art. 19, comma 1 del
DPR 633/1972, comma 1 del DPR n. 322/98, con la notizia di reato ex art. 2 e 10 del D. Lgs. n. 74/2000.
L'IVA su acquisti di euro 2.822.311,00 riportata dall'Immobiliare il Società_1 s.r.l. nella dichiarazione IVA dell'anno d'imposta 2018 era inesistente, per cui non poteva essere portata in detrazione dell'IVA a debito di euro
322.300,00, importo comprensivo di euro 22.000,00 relativo alla fattura n. 3/2018 emessa nei confronti di
Ricorrente_1 s.r.l..
Anche l'importo di euro 12.828.688,53, imputato alle immobilizzazioni materiali (fabbricati) ) dello Stato
Patrimoniale del Bilancio 2018 doveva considerarsi inesistente e stralciato.
In definitiva, l'IVA a debito di euro 322.300,00 non è compensabile con il credito inesistente di euro 2.822.311,00 e, quindi, non risulta versata dall'Immobiliare il Società_1 s.r.l.; per cui l'IVA di euro 22.000,00 non può essere detratta da Ricorrente_1 s.r.l., non potendo essere invocata dalla società appellante l'applicazione del principio di neutralità e di proporzionalità degli obblighi imposti ai contribuenti.
Nel PVC del 28/02/2023, vengono riportate le dichiarazioni del Sig. Nominativo_1, che risulta firmatario della proposta di compravendita del 26/12/2018 con Ricorrente_1 s.r.l., in merito all'attività esercitata dall'Immobiliare il Società_1 s.r.l. sia nel 2023 che nel 2018.
In particolare, dichiarava: "……non ho mai svolto le mansioni di legale rappresentante e, per quanto mi riguarda, la società è rimasta sempre inattiva…….non sono stati acquistati materiali, immobili o venduti appartamenti…..non ho mai visto alcun documento contabile…….e non ho mai firmato nulla di mio pugno…….quando ho acquistato le quote mi ricordo che è stata attivata una firma digitale a mio nome che non ho mai utilizzato………..non conosco né fornitori, né clienti, né tantomeno commercialisti che seguono la società……non ho alcuna documentazione contabile della società e non sono a conoscenza dell'eventuale presentazione di dichiarazioni dei redditi e bilanci………"
Tali dichiarazioni del socio unico e rappresentante legale dell'Immobiliare il Società_1 s.r.l. minano profondamente e ulteriormente la provenienza e l'attendibilità della proposta di compravendita prodotta dalla società appellante per sostenere la veridicità della fattura n. 3/2018.
Anche la richiesta di ammissione della prova testimoniale, “indicando come testimone il legale rappresentante dell'Immobiliare il Società_1 che comproverà la ricostruzione fattuale emergente dalla documentazione in atti e che potrà confermare le ragioni per cui la compravendita non si è perfezionata”, non può essere accolta.
Com'è noto, il riformato art. 7, comma 4, del D.Lgs.n.546/1992 introduce nel processo tributario la prova testimoniale scritta, ma subordinata al requisito di necessità, mancando altri elementi istruttori, e su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale, quando la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti fidefacenti.
Il Collegio ritiene che la prova testimoniale richiesta, alla luce delle argomentazioni svolte in merito alla documentazione probatoria prodotta dalle parti in causa, manchi del requisito della necessità ai fini della decisione, ossia di respingere il secondo motivo dell'appello della società, riguardante appunto l'esistenza dell'operazione di cui alla fattura n. 3/2018.
L'ultimo motivo dell'appello riguarda la legittimità della deduzione del costo di euro 13.877,00 e della detrazione dell'IVA di euro 3.053,00 relativamente alle schede carburante del periodo 17/05/2018 - 30/06/20218, registrate nella contabilità di Ricorrente_1 s.r.l..
A tal proposito, il Collegio ritiene opportuno richiamare l'orientamento consolidato di legittimità secondo cui
“la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per l'acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l'esercizio dell'impresa è subordinata al fatto che le cosiddette “schede carburante" che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare (obbligo fino al 30/06/2018; dal 1°/07/2018 obbligo di rilascio della fattura ai sensi della Legge n. 205/2017), siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l'adempimento a tal fine disposto ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall'avvenuta contabilizzazione dell'operazione nelle scritture dell'impresa" (ex multis, Cassazione, n. 21769/2005; n. 10799/2007; 21941/2007, 19820/2008 n. 26539/2008; n.3947/2011; n.8699/2014; n. 26862/2014;
n.15025/2020).
La scheda carburante, in vigore fino al 30/06/2018, è disciplinata dal DPR n. 444/1997, per cui la mancanza di uno solo dei dati previsti, quali la sottoscrizione dell'esercente dell'impianto di distribuzione, il numero di targa del veicolo, l'indicazione del numero di matricola per veicoli che per natura sono privi di targa, il numero dei chilometri percorsi, non consente di riferire il costo all'attività dell'impresa per poterlo dedurre e beneficiare nel contempo della relativa detrazione IVA.
La finalità antielusiva prevista dalla norma deve consentire, attraverso la scheda carburante, di poter verificare che i quantitativi di carburante acquistati siano riferibili ai veicoli utilizzati strumentalmente dall'impresa.
Dal PVC del 27/02/2023, a cui si richiama l'avviso di accertamento impugnato, risulta che le schede carburante rinvenute nella contabilità sono irregolari, in quanto non rispettano i requisiti previsti dalla norma,
e la società, già nel ricorso di primo grado non ha contestato tali irregolarità.
In considerazione che i mezzi aziendali per funzionare sono stati comunque riforniti di carburante, l'Ufficio ha riconosciuto comunque a favore della società il costo e la detrazione IVA risultanti dalle schede di carburanti, seppure irregolari, ma fino al 17/05/2018, in quanto la società ha documentato i rifornimenti di carburante nel periodo successivo con fatture rilasciate dalla stazione di servizio Società_3 sas, anticipando così l'obbligo della fattura previsto dal 1°/07/2018.
Pertanto, i rifornimenti successivi effettuati anche con schede carburante fino al 30/06/2018, invece, sono stati considerati duplicati e, quindi, non inerenti alla gestione dei mezzi aziendali.
Nell'appello, la società ha cercato di giustificare gli ulteriori rifornimenti da schede carburante sostenendo che nel mese di maggio 2018 ha utilizzato mezzi aziendali, compreso un compressore (come da scheda di conformità depositata), per lavori eseguiti in diversi cantieri fuori Regione, per cui il loro rifornimento non poteva che essere effettuato di volta in volta nelle località dei diversi cantieri.
La società, però, non ha provato:
- che i rifornimenti indicati nelle schede carburante contestate sono stati effettuati in distributori vicino ai cantieri fuori regione;
- che non è stata indicata la matricola del compressore nella scheda carburante al fine di riferire gli acquisiti di carburante per il suo funzionamento, né è stato provato il consumo, non evincibile dalla relativa scheda tecnica depositata.
Anche quest'ultimo motivo di appello, dunque, non può essere accolto.
Per quanto sopra esposto e considerato, il Collegio respinge l'appello della società. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.000,00 (Tremila/00) oltre accessori di legge.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 2, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TEMPERINI FRANCESCO, Presidente
PISCITELLI IO, Relatore
AMOVILLI PAOLO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 154/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Via Canali N. 12 06100 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 365/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 2
e pubblicata il 14/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N033O00736 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N033O00736 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N033O00736 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 215/2025 depositato il 15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: riformare la sentenza di primo grado e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento;
in via istruttoria ammettere la già richiesta prova per testi sui capitoli di prova indicati nell'appello. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Resistente/Appellata: respingere l'appello e condannare la parte appellante alla rifusione delle spese di giudizio.
Le parti insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza n. 365/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Perugia, che ha respinto il suo ricorso contro all'avviso di accertamento n.
T3N033O00736/2023 per l'anno d'imposta 2018, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Perugia, con cui è stato accertato un maggior reddito ai fini IRES e IRAP di euro 113.877,00 (IRES di euro 27.331,00; IRAP di euro 4.441,00) e un minore imponibile acquisti ai fini IVA di euro 113.877,00, con recupero dell'imposta detratta di euro 25.053,00.
L'atto in esame deriva da una verifica fiscale condotta dall'Ufficio controlli nei confronti della stessa società, conclusasi con la notifica del PVC del 27/02/2023, da cui risultano n.3 rilievi, relativi alle seguenti indebite deduzioni:
1) del costo di euro 100.000,00 e della relativa IVA di euro 22.000,00, di cui alla fattura n. 3/2018 del
26/12/2018, emessa dalla società Immobiliare il Società_1 s.r.l., per un'operazione di acquisto di un immobile in Pomezia ritenuta oggettivamente inesistente;
2) del costo di euro 8.196,00 e della relativa IVA di euro 1.804,00 di cui alla fattura n.3/2018 del 22/10/2018, emessa da Società_2 srl per l'operazione di rimborso del costo del lavoro riferito a propri dipendenti distaccati in Ricorrente_1 srl, ritenuta oggettivamente inesistente;
3) del costo di euro 13.877,00 con indebita detrazione IVA di euro 3.053,00 per carburanti del periodo 17/05 –
30/06/2018 ritenuti non afferenti all'attività dell'impresa.
In data 10/05/2023, l'Ufficio notificava l'invito all'adesione. Sulla base della memoria difensiva presentata dalla società, l'Ufficio abbandonava il secondo rilievo, in quanto Ricorrente_1 s.r.l. dimostrava l'effettivo utilizzo dei lavoratori distaccati nel suo cantiere di Pomezia.
Il contradditorio non si concludeva positivamente e la società proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Perugia, per i seguenti motivi:
- esistenza dell'operazione di cui alla fattura emessa dall'Immobiliare il Società_1 s.r.l. e legittimità della deduzione del costo e della detrazione IVA;
- legittimità della deduzione del costo e della detrazione IVA relativamente alle schede carburante;
difetto e/o contraddittorietà nella motivazione. L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, contestando in fatto ed in diritto tutti i motivi di ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Perugia, con sentenza n. 365/2024, respingeva il ricorso.
La società Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato la sentenza di primo grado per:
- difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, in quanto la Corte di primo grado avrebbe aderito in maniera del tutto acritica alle controdeduzioni dell'Ufficio, omettendo di valutare la documentazione prodotta e ignorando la richiesta di prova;
- esistenza dell'operazione di cui alla fattura emessa dall'Immobiliare il Società_1 s.r.l. nei confronti di Ricorrente_1 s.r.l. – legittimità della deduzione del costo e della detrazione dell'IVA; violazione del principio dell'onere della prova;
- richiedere la prova testimoniale, indicando come testimone il legale rappresentante dell'Immobiliare il Società_1 s.r.l.;
- legittimità della deduzione del costo e della detrazione dell'IVA relativamente alle schede carburante;
violazione del principio dell'onere della prova, difetto assoluto di motivazione della sentenza.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, con puntuali controdeduzioni, ribadendo che:
- la sentenza appellata non risulta essere affetta dai vizi lamentati ed è facilmente e pienamente comprensibile l'iter logico-giuridico che ha portato al rassegnato convincimento;
- per quanto riguarda la mancata ammissione della prova testimoniale, la Corte di Giustizia Tributaria può ammettere la prova testimoniale sempreché la ritenga necessaria;
- se dal PVC emergono fatti specifici, comprovati dalle dichiarazioni dei terzi, come nel caso in esame, tali fatti non possono essere confutati con la prova testimoniale, bensì con la querela di falso;
- l'Ufficio ha efficacemente dimostrato che la società Ricorrente_1 s.r.l. ha ricevuto da Immobiliare il Società_1 s.r.l. fattura per un'operazione inesistente;
a fronte di un completo e dettagliato quadro indiziario e probatorio, la società appellante non è riuscita a dimostrare l'effettività dell'operazione di cui alla fattura, per cui la ripresa erariale risulta legittima e fondata;
- per quanto riguarda il rilievo n. 2 (ex n. 3 avviso di accertamento), i rifornimenti di carburante di cui alle relative schede, risultate irregolari, del periodo 17/05 - 30/06/2018, devono essere considerati non afferenti all'attività, e a questi estranei, perché dal 17/05/2018 la società ha documentato i rifornimenti di carburante con fatture rilasciate dalla stazione di servizio, anticipando così tale obbligo previsto dal 1°/07/2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preliminarmente, ribadisce che la mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 36, secondo comma, n. 4 del D. Lgs n. 546/1992 e riconducibile all'ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si configura quando la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero essa formalmente esiste come parte del documento, ma le sue argomentazioni sono svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cassazione SS.UU. n. 8053/2014; Cassazione, n. 22598/2018, n.6626/2022, n.3740/2024).
La Corte di legittimità ha altresì precisato (sentenze/ordinanze, n. 5927/2023, n.17189/2023 e n.24199/2023) che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamene inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento , non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture”.
Giova rammentare che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 , del c.p.c., disposta da
D.L. n. 83/2012, convertito dalla Legge n. 134/2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai da ritenere ristretto soltanto alla verifica dell'inosservanza del c.d. ”minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nei casi di “mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa o incomprensibile” o “apparente”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della stessa (Cassazione, n.10611/2025).
Alla luce di tali chiarimenti e principi di legittimità, la sentenza appellata dalla società non risulta affetta da vizi di difetto assoluto di motivazione o di motivazione apparente, in quanto le argomentazioni riportate sono idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal Giudice di primo grado per la formazione del proprio convincimento, sostenuto inevitabilmente dall'esame della documentazione acquisita agli atti del fascicolo.
Pertanto, il primo motivo dell'appello non può essere accolto.
Nel merito dell'appello, la vicenda processuale principale riguarda la contestazione della veridicità della fattura n. 3/2018 emessa dall'Immobiliare il Società_1 s.r.l. e registrata dalla società appellante nella propria contabilità in data 31/12/2018, la cui operazione sottesa risulterebbe oggettivamente inesistente.
La fattura in questione dell'importo di euro 125.300,00, riporta la descrizione dell'operazione riguardante la
“vendita di un immobile in Pomezia Roma Indirizzo_1 snc Località Campo Jemini, il tutto censito nel catasto al foglio 33 (n.1 unità)”, nonché la caparra confirmatoria di euro 3.300,00, l'acconto di euro 100.000,00, oltre IVA di euro 22.000,00.
La società appellante, al fine di dimostrare l'effettività dell'operazione sottesa alla fattura, ha depositato, la seguente documentazione, da cui emergono diverse incongruenze:
- La proposta di compravendita del 26/12/2018 tra il Sig. Nominativo_1, nella qualità di amministratore dell'Immobiliare il Società_1 s.r.l., parte promittente venditrice, e la Sig.ra Nominativo_2, legale rappresentante di Ricorrente_1 s.r.l., quale parte promittente acquirente. Alla lettera A) erroneamente viene indicato il Sig. Nominativo_1 quale “proprietario dell'immobile oggetto del presente preliminare di compravendita”.
All'art. 2, viene precisata la consistenza dell'immobile, “costituita da diverse unità immobiliari ad uso civile abitazione, garages e cantine sito nel Comune di Pomezia…… il tutto identificato ………al fDati catastali_1senza indicazione di alcun subalterno), villa di n.1 di 4 di cui al permesso di costruire………
Di regola, l'immobile oggetto di un preliminare di compravendita, viene correttamente individuato e le caratteristiche e la consistenza vengono comprovate anche da allegate planimetrie.
All'art. 7 viene precisato solo che l'immobile di cui al “preliminare risulta conforme ai disegni architettonici allegati alla c.e. (alla proposta non risultano allegati).
Inoltre, se la villa n.1 di 4 non è ancora ultimata, non è sufficiente indicare all'art. 3 che la vendita…. verrà effettuata ed accettata a corpo, ma sono necessarie altre informazioni, con documentazione.
All'art. 4 vengono indicate le modalità di pagamento: per l'acconto di euro 100.000,00 oltre IVA (fatt. n. 3 del 26/12/2018) la parte promittente acquirente dovrà provvedere entro 30 giorni dalla cancellazione dell'ipoteca da parte della banca;
per la restante parte di euro 100.000,00 oltre IVA entro il 31/03/2020, con liberatoria totale delle ipoteche bancarie.
La fattura emessa, nella stessa data del preliminare, contiene anche la caparra confirmatoria di euro 3.300,00, di cui non c'è traccia nella proposta di compravendita.
Inoltre, all'art. 6 (dichiarazione della promittente venditrice), viene indicata l'ipoteca del 25/02/2008 di euro 1.400.000,00 a garanzia di un finanziamento di euro 700.000,00, senza indicare la regolarità della sua restituzione, il piano di ammortamento del finanziamento, anche al fine di conoscere la data della possibile cancellazione dell'ipoteca bancaria (unica ipoteca), subordinata alla preventiva restituzione dell'intero finanziamento, da cui decorrerebbero i 30 giorni per il versamento dell'acconto.
In effetti si stipula una proposta di compravendita, considerata come un preliminare di compravendita, senza versare né l'acconto con l'IVA e né la caparra.
In tale situazione, non si comprende l'urgenza da parte dell'Immobiliare il Società_1 s.r.l., promittente venditrice, di emettere la fattura per l'acconto di euro 100.000,00 oltre IVA, si ripete in assenza di un versamento da parte di Ricorrente_1 s.r.l., contabilizzando a proprio debito l'IVA non incassata di euro 22.000,00 da considerare nella liquidazione del mese di dicembre o nella dichiarazione annuale IVA.
La fattura su indicata risulta invece registrata nelle scritture contabili di Ricorrente_1 s.r.l. in data 31/12/2018, con imputazione dell'acconto di euro 100.000,00 al conto merci c/acquisti, quindi rilevato come costo di esercizio, e dell'IVA di 22.000,00 quale credito da dedurre nella liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale IVA.
Successivamente, in data 30/06/2020, l'Immobiliare il Società_1 s.r.l. emetteva la nota di credito n. 2/2020 di euro 103.000,00 senza IVA, che Ricorrente_1 s.r.l. registrava nella contabilità dell'esercizio 2020, giustificata dalla risoluzione della proposta di compravendita in seguito alla mancata cancellazione dell'ipoteca sul finanziamento.
L'art. 10 della stessa proposta di compravendita prevede invece la stipula del rogito notarile entro e non oltre il 31/03/2020 e nessuna proroga.
- La visura storica per immobile e la relazione catastale (per la Banca_1) dell'8/11/2007, si riferiscono al catasto terreni e alle variazioni dell'area acquistata dall'Immobiliare il Società_1 s.r.l. a Pomezia;
- La relazione tecnica (per la Banca_1) dell'8/11/2007 riporta l'edificabilità dell'area e i dati dei 4 villini a schiera da costruire (lavori ancora da iniziare);
- Il parere dell'Azienda USL Roma H del 23/112007 sul progetto per la costruzione dei 4 villini;
- Il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Pomezia il 18/09/2006;
- Il permesso di costruire rilasciato il 29/11//2007 dal Comune di Pomezia;
- La documentazione fotografica, priva di contestualizzazione e riferimento temporale, da cui risultano costruzioni ancora da completare e, soprattutto, non rappresentano in modo chiaro e definito l'immobile oggetto della proposta di compravendita.
La su indicata documentazione lacunosa e incongruente depositata dalla società appellante non può dimostrare in modo incontestabile e trasparente l'esistenza dell'operazione di cui alla proposta di compravendita.
In effetti, l'emissione della fattura del 26/12/2018 da parte dell'Immobiliare il Società_1 s.r.l., si ripete senza alcun versamento dell'acconto e della caparra da parte di Ricorrente_1 s.r.l., è servita solo per generare a favore di quest'ultima un costo fittizio da dedurre dal reddito di esercizio e una consistente detrazione IVA per l'anno d'imposta 2018.
Ulteriore conferma della inesistenza dell'operazione commerciale in argomento si può desumere dal PVC del 28/02/2023 nei confronti dell'Immobiliare il Società_1 s.r.l. relativo alla verifica fiscale eseguita dall'Agenzia delle Entrate di Perugia per lo stesso periodo d'imposta 2018.
Dall'istruttoria, viene rilevato quanto segue:
- la coincidenza della sede legale della società con il domicilio del Sig. Nominativo_1, socio unico e amministratore unico dal 22/02/2018;
- la carenza dell'organizzazione aziendale, la mancata esibizione di fatture, libro giornale e dei conti di mastro, l'inattendibilità dunque dell'impianto contabile;
- la contabilizzazione della fattura emessa dalla ditta Società_4 per un imponibile di euro 12.828.689,00 e relativa IVA di euro 2.822.311,00 per la presunta compravendita di un fabbricato. La Guardia di Finanza di Foligno verificava che dalla contabilità della ditta Società_4 non risultava nessuna fattura emessa all'Immobiliare il Società_1 s.r.l., né alcun atto del Registro in relazione alla compravendita, per cui l'operazione sottesa alla fattura era oggettivamente inesistente.
Pertanto, veniva contestata l'illegittima detrazione dell'imposta e l'infedele dichiarazione IVA mediante utilizzo ed occultamento/distruzione di documentazione a fronte di operazioni inesistenti ex art. 19, comma 1 del
DPR 633/1972, comma 1 del DPR n. 322/98, con la notizia di reato ex art. 2 e 10 del D. Lgs. n. 74/2000.
L'IVA su acquisti di euro 2.822.311,00 riportata dall'Immobiliare il Società_1 s.r.l. nella dichiarazione IVA dell'anno d'imposta 2018 era inesistente, per cui non poteva essere portata in detrazione dell'IVA a debito di euro
322.300,00, importo comprensivo di euro 22.000,00 relativo alla fattura n. 3/2018 emessa nei confronti di
Ricorrente_1 s.r.l..
Anche l'importo di euro 12.828.688,53, imputato alle immobilizzazioni materiali (fabbricati) ) dello Stato
Patrimoniale del Bilancio 2018 doveva considerarsi inesistente e stralciato.
In definitiva, l'IVA a debito di euro 322.300,00 non è compensabile con il credito inesistente di euro 2.822.311,00 e, quindi, non risulta versata dall'Immobiliare il Società_1 s.r.l.; per cui l'IVA di euro 22.000,00 non può essere detratta da Ricorrente_1 s.r.l., non potendo essere invocata dalla società appellante l'applicazione del principio di neutralità e di proporzionalità degli obblighi imposti ai contribuenti.
Nel PVC del 28/02/2023, vengono riportate le dichiarazioni del Sig. Nominativo_1, che risulta firmatario della proposta di compravendita del 26/12/2018 con Ricorrente_1 s.r.l., in merito all'attività esercitata dall'Immobiliare il Società_1 s.r.l. sia nel 2023 che nel 2018.
In particolare, dichiarava: "……non ho mai svolto le mansioni di legale rappresentante e, per quanto mi riguarda, la società è rimasta sempre inattiva…….non sono stati acquistati materiali, immobili o venduti appartamenti…..non ho mai visto alcun documento contabile…….e non ho mai firmato nulla di mio pugno…….quando ho acquistato le quote mi ricordo che è stata attivata una firma digitale a mio nome che non ho mai utilizzato………..non conosco né fornitori, né clienti, né tantomeno commercialisti che seguono la società……non ho alcuna documentazione contabile della società e non sono a conoscenza dell'eventuale presentazione di dichiarazioni dei redditi e bilanci………"
Tali dichiarazioni del socio unico e rappresentante legale dell'Immobiliare il Società_1 s.r.l. minano profondamente e ulteriormente la provenienza e l'attendibilità della proposta di compravendita prodotta dalla società appellante per sostenere la veridicità della fattura n. 3/2018.
Anche la richiesta di ammissione della prova testimoniale, “indicando come testimone il legale rappresentante dell'Immobiliare il Società_1 che comproverà la ricostruzione fattuale emergente dalla documentazione in atti e che potrà confermare le ragioni per cui la compravendita non si è perfezionata”, non può essere accolta.
Com'è noto, il riformato art. 7, comma 4, del D.Lgs.n.546/1992 introduce nel processo tributario la prova testimoniale scritta, ma subordinata al requisito di necessità, mancando altri elementi istruttori, e su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale, quando la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti fidefacenti.
Il Collegio ritiene che la prova testimoniale richiesta, alla luce delle argomentazioni svolte in merito alla documentazione probatoria prodotta dalle parti in causa, manchi del requisito della necessità ai fini della decisione, ossia di respingere il secondo motivo dell'appello della società, riguardante appunto l'esistenza dell'operazione di cui alla fattura n. 3/2018.
L'ultimo motivo dell'appello riguarda la legittimità della deduzione del costo di euro 13.877,00 e della detrazione dell'IVA di euro 3.053,00 relativamente alle schede carburante del periodo 17/05/2018 - 30/06/20218, registrate nella contabilità di Ricorrente_1 s.r.l..
A tal proposito, il Collegio ritiene opportuno richiamare l'orientamento consolidato di legittimità secondo cui
“la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per l'acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l'esercizio dell'impresa è subordinata al fatto che le cosiddette “schede carburante" che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare (obbligo fino al 30/06/2018; dal 1°/07/2018 obbligo di rilascio della fattura ai sensi della Legge n. 205/2017), siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l'adempimento a tal fine disposto ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall'avvenuta contabilizzazione dell'operazione nelle scritture dell'impresa" (ex multis, Cassazione, n. 21769/2005; n. 10799/2007; 21941/2007, 19820/2008 n. 26539/2008; n.3947/2011; n.8699/2014; n. 26862/2014;
n.15025/2020).
La scheda carburante, in vigore fino al 30/06/2018, è disciplinata dal DPR n. 444/1997, per cui la mancanza di uno solo dei dati previsti, quali la sottoscrizione dell'esercente dell'impianto di distribuzione, il numero di targa del veicolo, l'indicazione del numero di matricola per veicoli che per natura sono privi di targa, il numero dei chilometri percorsi, non consente di riferire il costo all'attività dell'impresa per poterlo dedurre e beneficiare nel contempo della relativa detrazione IVA.
La finalità antielusiva prevista dalla norma deve consentire, attraverso la scheda carburante, di poter verificare che i quantitativi di carburante acquistati siano riferibili ai veicoli utilizzati strumentalmente dall'impresa.
Dal PVC del 27/02/2023, a cui si richiama l'avviso di accertamento impugnato, risulta che le schede carburante rinvenute nella contabilità sono irregolari, in quanto non rispettano i requisiti previsti dalla norma,
e la società, già nel ricorso di primo grado non ha contestato tali irregolarità.
In considerazione che i mezzi aziendali per funzionare sono stati comunque riforniti di carburante, l'Ufficio ha riconosciuto comunque a favore della società il costo e la detrazione IVA risultanti dalle schede di carburanti, seppure irregolari, ma fino al 17/05/2018, in quanto la società ha documentato i rifornimenti di carburante nel periodo successivo con fatture rilasciate dalla stazione di servizio Società_3 sas, anticipando così l'obbligo della fattura previsto dal 1°/07/2018.
Pertanto, i rifornimenti successivi effettuati anche con schede carburante fino al 30/06/2018, invece, sono stati considerati duplicati e, quindi, non inerenti alla gestione dei mezzi aziendali.
Nell'appello, la società ha cercato di giustificare gli ulteriori rifornimenti da schede carburante sostenendo che nel mese di maggio 2018 ha utilizzato mezzi aziendali, compreso un compressore (come da scheda di conformità depositata), per lavori eseguiti in diversi cantieri fuori Regione, per cui il loro rifornimento non poteva che essere effettuato di volta in volta nelle località dei diversi cantieri.
La società, però, non ha provato:
- che i rifornimenti indicati nelle schede carburante contestate sono stati effettuati in distributori vicino ai cantieri fuori regione;
- che non è stata indicata la matricola del compressore nella scheda carburante al fine di riferire gli acquisiti di carburante per il suo funzionamento, né è stato provato il consumo, non evincibile dalla relativa scheda tecnica depositata.
Anche quest'ultimo motivo di appello, dunque, non può essere accolto.
Per quanto sopra esposto e considerato, il Collegio respinge l'appello della società. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.000,00 (Tremila/00) oltre accessori di legge.