Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 14/03/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1738/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio nelle persone dei IG.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1738 R. G. dell'anno 2024 tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(VB), C.so Risorgimento, 229, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara BONO presso cui è elettivamente domiciliato giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio e
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Verbania alla Via Cantova, 26, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tiziana M. Pia Schembri e Roberta
Cerutti presso cui è elettivamente domiciliato giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai IGg.ri Parte_1
e , come meglio sopra generalizzati, trascritto nel Registro degli atti Controparte_1
di matrimonio del Comune di Verbania al n. 98, P. II, S A anno 1988, alle seguenti
CONDIZIONI
Revocare il contributo al mantenimento della IG.ra , attualmente previsto a carico del IG. CP_1
in data 18.1.2024, RG n. 38/2023, per cui, nulla è più reciprocamente dovuto per il mantenimento, essendo entrambi i coniugi economicamente autonomi.
• Spese legali compensate.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto, depositato il 23/07/2024, e Parte_1 Controparte_1 chiedevano, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 18.9.1988 in Verbania.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il giudice delegato spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 18/09/1988 nel comune di Verbania
e si sono separati consensualmente in corso di causa con sentenza del Tribunale di Verbania n.
68/2024 del 18.1.2024 del tribunale di Verbania del 18/01/2024 e passata in giudicato il 16.5.2024, e da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e al superiore interesse dei figli stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Nulla per spese, trattandosi di ricorso congiunto.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Verbania il 18.9.1988, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al
[...]
n. 98, Parte II, Serie A revoca il contributo al mantenimento della ricorrente , attualmente previsto a carico del CP_1
per effetto della sentenza di separazione. Pt_1
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 6.3.2025 Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO