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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 315/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TEORA VINCENZO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2562/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Abaco Spa - 02391510266
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 20250002165961107736404 BOLLO 2015
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 534162711777 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6245/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 4 maggio 2025 a mezzo PEC, il sig. Ricorrente_1, nato a [...] N.R._1 , residente in [...], codice fiscale CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, ha proposto impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 20250002165961107736404, notificata in data 6 marzo 2025, emessa dal Raggruppamento Temporaneo d'Impresa Municipia S.p.A. –
Abaco S.p.A., per conto della Regione Campania, relativa al recupero della tassa automobilistica regionale riferita all'anno d'imposta 2015. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato sotto un duplice profilo. In primo luogo, ha eccepito la mancata o invalida notifica degli atti impositivi presupposti, ed in particolare dell'avviso di accertamento e dell'ingiunzione fiscale posti a base della pretesa creditoria, lamentando di non aver mai ricevuto valida comunicazione degli stessi e sostenendo che tale omissione avrebbe determinato la nullità derivata dell'intimazione di pagamento impugnata. In secondo luogo, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito tributario, evidenziando che la tassa automobilistica oggetto di recupero si riferisce all'anno 2015 e che, anche a voler ritenere validamente notificata l'ingiunzione fiscale n. 534162711777 in data 19 aprile 2021, l'intimazione di pagamento del 6 marzo 2025 sarebbe comunque intervenuta oltre il termine triennale di prescrizione previsto per tale tipologia di tributo, senza che nel frattempo fossero stati notificati atti idonei ad interrompere validamente il decorso del termine prescrizionale.
Si è costituita in giudizio Municipia S.p.A., in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo
d'Impresa costituito con Abaco S.p.A., spiegando difese anche nell'interesse della mandante, come espressamente indicato nelle controdeduzioni depositate. Hanno sostenuto la regolarità della procedura di riscossione, affermando che gli atti presupposti sarebbero stati ritualmente notificati e che la prescrizione sarebbe stata validamente interrotta dagli atti successivi della riscossione, tra cui il preavviso di fermo amministrativo notificato nel dicembre 2022 e la successiva comunicazione di iscrizione del fermo con intimazione ad adempiere emessa nel 2023. In via preliminare, le resistenti hanno altresì sollevato eccezione di incompetenza territoriale della Corte adita, sostenendo che, trattandosi di tassa automobilistica regionale, la competenza territoriale sarebbe radicata presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, quale sede dell'ente impositore Regione Campania. La Regione Campania, pur ritualmente evocata, non si è costituita nel presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I°Grado, in composizione monocratica, esaminati gli atti e il fascicolo processuale, ritiene il ricorso cosi proposto, fondato e motivato, pertanto, va accolto. In via preliminare va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle parti resistenti. L'atto impugnato è un'intimazione di pagamento emessa dal concessionario della riscossione e non un atto impositivo direttamente adottato dalla Regione Campania. Pertanto, la competenza territoriale va individuata con riferimento al luogo in cui l'atto esplica i suoi effetti nella sfera giuridica del ricorrente, coincidente con il domicilio fiscale dello stesso, sito in Nocera Superiore, ricadente nella circoscrizione della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Salerno. La Corte adita è dunque pienamente competente a conoscere della controversia. Nel merito, risulta anzitutto fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito tributario.
L'intimazione di pagamento impugnata, notificata in data 6 marzo 2025, concerne la tassa automobilistica regionale riferita all'anno d'imposta 2015. Per tale tributo trova applicazione il termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982, convertito dalla legge n. 60 del 1986, termine che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato. Nel caso di specie, anche volendo assumere come valido atto interruttivo l'ingiunzione fiscale asseritamente notificata in data 19 aprile 2021, risulta che l'intimazione oggetto di impugnazione è intervenuta solo il 6 marzo 2025, quando era già decorso un ulteriore termine superiore a tre anni senza che l'ente creditore abbia posto in essere atti idonei a interrompere validamente la prescrizione. La notifica del preavviso di fermo amministrativo nel mese di dicembre 2022, pur documentalmente provata, non è idonea a far rivivere un credito già estinto né a prorogare indefinitamente il termine prescrizionale, trattandosi di atto cautelare che presuppone l'esistenza di un credito ancora valido ed esigibile. Ne consegue che, al momento dell'emissione dell'intimazione del 6 marzo 2025, il diritto di credito vantato dalla Regione Campania risultava ormai prescritto, con conseguente illegittimità dell'atto impugnato. Ulteriore profilo di fondatezza del ricorso è rappresentato dalla mancata prova della notifica dell'atto impositivo presupposto. Il ricorrente, ha specificamente contestato di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento posto a base della pretesa tributaria. A fronte di tale contestazione, grava sull'Amministrazione l'onere di dimostrare la regolare notificazione dell'atto presupposto. Nel caso di specie, dagli atti di causa non emerge la prova certa dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento del 2018, con la conseguenza che l'ingiunzione fiscale e gli atti successivi della riscossione risultano privi di un valido presupposto impositivo. Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, il ricorrente, nell'impugnare un atto della riscossione, può limitarsi a dedurre l'omessa o invalida notifica dell'atto presupposto, essendo sufficiente anche una notifica nulla e non essendo necessario che il vizio abbia i caratteri dell'inesistenza giuridica. Tale principio trova piena applicazione nel caso in esame, determinando l'illegittimità derivata dell'intimazione di pagamento impugnata. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'intimazione di pagamento notificata il 6 marzo
2025 risulta emessa in assenza di un credito validamente esigibile e comunque fondata su una sequenza procedimentale viziata sin dall'origine. Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'atto impugnato;
le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti resistenti, come liquidate in dispositivo, mentre vengono integralmente compensate nei confronti della
Regione Campania.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado, riunitasi in camera di consiglio, in composizione monocratica, cosi decide:
a) accoglie il ricorso;
b) Condanna Municipia Spa e Abaco Spa in solido alle spese del giudizio in favore di parte ricorrente che si liquidano compòessivamente in euro 200.00 oltre accessori di legge, se dovuti con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatatario;
c) compensa le spese nei confronti della Regione Campania.
Cosi deciso in Salerno, il 19.12.2025 Il Giudice Monocratico
Dott. Vincenzo Teora
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TEORA VINCENZO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2562/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Abaco Spa - 02391510266
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 20250002165961107736404 BOLLO 2015
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 534162711777 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6245/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 4 maggio 2025 a mezzo PEC, il sig. Ricorrente_1, nato a [...] N.R._1 , residente in [...], codice fiscale CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, ha proposto impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 20250002165961107736404, notificata in data 6 marzo 2025, emessa dal Raggruppamento Temporaneo d'Impresa Municipia S.p.A. –
Abaco S.p.A., per conto della Regione Campania, relativa al recupero della tassa automobilistica regionale riferita all'anno d'imposta 2015. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato sotto un duplice profilo. In primo luogo, ha eccepito la mancata o invalida notifica degli atti impositivi presupposti, ed in particolare dell'avviso di accertamento e dell'ingiunzione fiscale posti a base della pretesa creditoria, lamentando di non aver mai ricevuto valida comunicazione degli stessi e sostenendo che tale omissione avrebbe determinato la nullità derivata dell'intimazione di pagamento impugnata. In secondo luogo, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito tributario, evidenziando che la tassa automobilistica oggetto di recupero si riferisce all'anno 2015 e che, anche a voler ritenere validamente notificata l'ingiunzione fiscale n. 534162711777 in data 19 aprile 2021, l'intimazione di pagamento del 6 marzo 2025 sarebbe comunque intervenuta oltre il termine triennale di prescrizione previsto per tale tipologia di tributo, senza che nel frattempo fossero stati notificati atti idonei ad interrompere validamente il decorso del termine prescrizionale.
Si è costituita in giudizio Municipia S.p.A., in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo
d'Impresa costituito con Abaco S.p.A., spiegando difese anche nell'interesse della mandante, come espressamente indicato nelle controdeduzioni depositate. Hanno sostenuto la regolarità della procedura di riscossione, affermando che gli atti presupposti sarebbero stati ritualmente notificati e che la prescrizione sarebbe stata validamente interrotta dagli atti successivi della riscossione, tra cui il preavviso di fermo amministrativo notificato nel dicembre 2022 e la successiva comunicazione di iscrizione del fermo con intimazione ad adempiere emessa nel 2023. In via preliminare, le resistenti hanno altresì sollevato eccezione di incompetenza territoriale della Corte adita, sostenendo che, trattandosi di tassa automobilistica regionale, la competenza territoriale sarebbe radicata presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, quale sede dell'ente impositore Regione Campania. La Regione Campania, pur ritualmente evocata, non si è costituita nel presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I°Grado, in composizione monocratica, esaminati gli atti e il fascicolo processuale, ritiene il ricorso cosi proposto, fondato e motivato, pertanto, va accolto. In via preliminare va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle parti resistenti. L'atto impugnato è un'intimazione di pagamento emessa dal concessionario della riscossione e non un atto impositivo direttamente adottato dalla Regione Campania. Pertanto, la competenza territoriale va individuata con riferimento al luogo in cui l'atto esplica i suoi effetti nella sfera giuridica del ricorrente, coincidente con il domicilio fiscale dello stesso, sito in Nocera Superiore, ricadente nella circoscrizione della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Salerno. La Corte adita è dunque pienamente competente a conoscere della controversia. Nel merito, risulta anzitutto fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito tributario.
L'intimazione di pagamento impugnata, notificata in data 6 marzo 2025, concerne la tassa automobilistica regionale riferita all'anno d'imposta 2015. Per tale tributo trova applicazione il termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982, convertito dalla legge n. 60 del 1986, termine che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato. Nel caso di specie, anche volendo assumere come valido atto interruttivo l'ingiunzione fiscale asseritamente notificata in data 19 aprile 2021, risulta che l'intimazione oggetto di impugnazione è intervenuta solo il 6 marzo 2025, quando era già decorso un ulteriore termine superiore a tre anni senza che l'ente creditore abbia posto in essere atti idonei a interrompere validamente la prescrizione. La notifica del preavviso di fermo amministrativo nel mese di dicembre 2022, pur documentalmente provata, non è idonea a far rivivere un credito già estinto né a prorogare indefinitamente il termine prescrizionale, trattandosi di atto cautelare che presuppone l'esistenza di un credito ancora valido ed esigibile. Ne consegue che, al momento dell'emissione dell'intimazione del 6 marzo 2025, il diritto di credito vantato dalla Regione Campania risultava ormai prescritto, con conseguente illegittimità dell'atto impugnato. Ulteriore profilo di fondatezza del ricorso è rappresentato dalla mancata prova della notifica dell'atto impositivo presupposto. Il ricorrente, ha specificamente contestato di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento posto a base della pretesa tributaria. A fronte di tale contestazione, grava sull'Amministrazione l'onere di dimostrare la regolare notificazione dell'atto presupposto. Nel caso di specie, dagli atti di causa non emerge la prova certa dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento del 2018, con la conseguenza che l'ingiunzione fiscale e gli atti successivi della riscossione risultano privi di un valido presupposto impositivo. Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, il ricorrente, nell'impugnare un atto della riscossione, può limitarsi a dedurre l'omessa o invalida notifica dell'atto presupposto, essendo sufficiente anche una notifica nulla e non essendo necessario che il vizio abbia i caratteri dell'inesistenza giuridica. Tale principio trova piena applicazione nel caso in esame, determinando l'illegittimità derivata dell'intimazione di pagamento impugnata. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'intimazione di pagamento notificata il 6 marzo
2025 risulta emessa in assenza di un credito validamente esigibile e comunque fondata su una sequenza procedimentale viziata sin dall'origine. Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'atto impugnato;
le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti resistenti, come liquidate in dispositivo, mentre vengono integralmente compensate nei confronti della
Regione Campania.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado, riunitasi in camera di consiglio, in composizione monocratica, cosi decide:
a) accoglie il ricorso;
b) Condanna Municipia Spa e Abaco Spa in solido alle spese del giudizio in favore di parte ricorrente che si liquidano compòessivamente in euro 200.00 oltre accessori di legge, se dovuti con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatatario;
c) compensa le spese nei confronti della Regione Campania.
Cosi deciso in Salerno, il 19.12.2025 Il Giudice Monocratico
Dott. Vincenzo Teora