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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/07/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3966/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr.ssa Laura Cantore Presidente rel. dr.ssa Sandra Moselli Giudice dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 26.11.2024 nel registro generali affari contenziosi del Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 3966/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Adessi, giusta mandato in atti Parte_1
-ricorrente-
E
rappresentato e difeso dall'avv. Gattullo Anna Maria, giusta mandato in atti CP_1
-resistente-
E
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI -intervenuta- CP_2
FATTO
Con ricorso depositato il 26.11.2024, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 giudiziale da , con cui ha contratto matrimonio concordatario in Ruvo di Puglia, trascritto CP_1 agli Atti di Matrimonio – Parte II – Serie A dell'anno 1996 al n. 92, precisando che dalla unione coniugale sono nati: , nata a [...] il [...], e nata a [...] il [...], Per_1 Per_2 entrambe autonome economicamente e maggiorenni.
Premetteva che con il passare del tempo sono intervenuti tra i coniugi dissapori, atteso il comportamento del resistente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tanto da rendere intollerabile la convivenza e far conseguentemente venire meno l'affectio coniugalis.
Su tali premesse, chiedeva pronunciarsi la separazione personale.
Costituitosi il resistente, le parti congiuntamente depositavano convenzione con cui definivano bonariamente la controversia, per cui all'udienza del 3.7.2025, le stesse, personalmente presenti, unitamente ai difensori, davano atto di aver depositato la detta convenzione, ribadendo di volersi separare senza ulteriori richieste.
E' pervenuto parere favorevole da parte del P.M. DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti è fondata, per cui merita accoglimento, avendo gli stessi dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale reputa di poter dichiarare efficaci gli accordi come contenuti nella convenzione depositata in data
12.06.2025, non violando gli stessi norme imperative o inderogabili (i figli dei coniugi sono maggiorenni ed economicamente indipendenti, così come lo sono le parti), prendendosi atto degli ulteriori accordi di natura patrimoniale e personale raggiunti dai coniugi.
Atteso l'andamento dei fatti di causa, le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 26.11.2024 da nei confronti di , con l'intervento del P.M., così provvede: Parte_1 CP_1
1)dichiara la separazione personale dei coniugi, e (Comune di Parte_1 CP_1
Ruvo di Puglia, atto trascritto al n. 92, Parte I, serie A, anno 1996) alle condizioni di cui alla convenzione depositata il 12.06.2025;
3) spese compensate.
Manda alla Cancelleria perchè trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 17.07.2025
Il Presidente rel.
Dr.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr.ssa Laura Cantore Presidente rel. dr.ssa Sandra Moselli Giudice dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 26.11.2024 nel registro generali affari contenziosi del Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 3966/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Adessi, giusta mandato in atti Parte_1
-ricorrente-
E
rappresentato e difeso dall'avv. Gattullo Anna Maria, giusta mandato in atti CP_1
-resistente-
E
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI -intervenuta- CP_2
FATTO
Con ricorso depositato il 26.11.2024, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 giudiziale da , con cui ha contratto matrimonio concordatario in Ruvo di Puglia, trascritto CP_1 agli Atti di Matrimonio – Parte II – Serie A dell'anno 1996 al n. 92, precisando che dalla unione coniugale sono nati: , nata a [...] il [...], e nata a [...] il [...], Per_1 Per_2 entrambe autonome economicamente e maggiorenni.
Premetteva che con il passare del tempo sono intervenuti tra i coniugi dissapori, atteso il comportamento del resistente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tanto da rendere intollerabile la convivenza e far conseguentemente venire meno l'affectio coniugalis.
Su tali premesse, chiedeva pronunciarsi la separazione personale.
Costituitosi il resistente, le parti congiuntamente depositavano convenzione con cui definivano bonariamente la controversia, per cui all'udienza del 3.7.2025, le stesse, personalmente presenti, unitamente ai difensori, davano atto di aver depositato la detta convenzione, ribadendo di volersi separare senza ulteriori richieste.
E' pervenuto parere favorevole da parte del P.M. DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti è fondata, per cui merita accoglimento, avendo gli stessi dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale reputa di poter dichiarare efficaci gli accordi come contenuti nella convenzione depositata in data
12.06.2025, non violando gli stessi norme imperative o inderogabili (i figli dei coniugi sono maggiorenni ed economicamente indipendenti, così come lo sono le parti), prendendosi atto degli ulteriori accordi di natura patrimoniale e personale raggiunti dai coniugi.
Atteso l'andamento dei fatti di causa, le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 26.11.2024 da nei confronti di , con l'intervento del P.M., così provvede: Parte_1 CP_1
1)dichiara la separazione personale dei coniugi, e (Comune di Parte_1 CP_1
Ruvo di Puglia, atto trascritto al n. 92, Parte I, serie A, anno 1996) alle condizioni di cui alla convenzione depositata il 12.06.2025;
3) spese compensate.
Manda alla Cancelleria perchè trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 17.07.2025
Il Presidente rel.
Dr.ssa Laura Cantore