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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/05/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 968/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 12/04/2024, da
1) Parte_1
Nato a Menaggio (CO) il 2.1.1947 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Valentina Nichele
e
2) Controparte_1
Nata a MA OL (CUBA) il 14.6.1988 cittadina: cubana e italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Valentina Nichele
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in MENAGGIO, in data 18/10/2016,
(anno 2016, atto n. 5, parte I);
SEPARAZIONE:
Separati con sentenza n. 157/2024 emessa dal Tribunale di Como il 12.9.2024 e pubblicata il 7.10.2024
(passata in giudicato in data 7.10.2024).
1 SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 12.4.2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro celebrato in data 18.10.2016 a Menaggio, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Menaggio al n. 5 Parte 1 Anno 2016
2. Ordinare al Comuni di Menaggio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. Dichiarare compensate le spese legali.
4. Dare atto che entrambi i coniugi, economicamente indipendenti, provvederanno al proprio mantenimento.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Giudice del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
2 1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1 Controparte_1 in data 18/10/2016, in MENAGGIO con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MENAGGIO
(anno 2016, atto n. 5, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MENAGGIO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 8.5.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 12/04/2024, da
1) Parte_1
Nato a Menaggio (CO) il 2.1.1947 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Valentina Nichele
e
2) Controparte_1
Nata a MA OL (CUBA) il 14.6.1988 cittadina: cubana e italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Valentina Nichele
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in MENAGGIO, in data 18/10/2016,
(anno 2016, atto n. 5, parte I);
SEPARAZIONE:
Separati con sentenza n. 157/2024 emessa dal Tribunale di Como il 12.9.2024 e pubblicata il 7.10.2024
(passata in giudicato in data 7.10.2024).
1 SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 12.4.2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro celebrato in data 18.10.2016 a Menaggio, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Menaggio al n. 5 Parte 1 Anno 2016
2. Ordinare al Comuni di Menaggio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. Dichiarare compensate le spese legali.
4. Dare atto che entrambi i coniugi, economicamente indipendenti, provvederanno al proprio mantenimento.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Giudice del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
2 1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1 Controparte_1 in data 18/10/2016, in MENAGGIO con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MENAGGIO
(anno 2016, atto n. 5, parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MENAGGIO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 8.5.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Petronzi dott.ssa Barbara Cao
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