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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/08/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2819 del 2018 - Pag. 1 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2819 del 2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Usucapione” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 04.01.54 e , C.F. , parte nata a [...] Pt_1 C.F._2 (CS) in data 13.08.56, entrambe rappresentate e difese dall'avv. SICOLO VALENTINA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE – E
, C.F. , parte nata a [...] Controparte_1 C.F._3 (CS) in data 21.3.49, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO MOLLO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
, C.F. , parte nata a CORIGLIANO CALABRO (CS) in [...] Parte_2 C.F._4 09.11.47, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO MOLLO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
, C.F. , parte nata a [...] in Parte_3 C.F._5 data 04.11.82 rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO MOLLO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
, C.F. parte nata a [...] Parte_4 C.F._6 (CS) in data 10.3.78 rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO MOLLO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
, C.F. parte nata a [...] in Parte_5 C.F._7 data 01.01.77, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO MOLLO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
, C.F. , parte nata a [...] in Parte_6 C.F._8 data 6.1.72, in proprio quale erede legittimo della moglie premorta Persona_1 nata a [...] in data [...] e deceduta in Milano in data 26.6.18, nonché nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui due figli minori, e CP_2 eredi legittimi di rappresentato e difeso dall'avv. CP_3 Persona_1 ANTONIO MOLLO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
, C.F. , parte nata a [...] Parte_7 C.F._9 CALABRO in data 24.5.79, rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO MOLLO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
, C.F. , parte nata a [...] Parte_8 C.F._10 (CS) in data 12.01.88, rappresentata e difesa dall'avv. CESARE ALFONSO PETRONE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
- CONVENUTI – R.G. n. 2819 del 2018 - Pag. 2 di 11
, C.F. parte nata a [...] Controparte_4 C.F._11 CALABRO (CS) in data 18.11.43 e residente in [...];
, C.F. , parte nata a [...] Controparte_5 C.F._12 e residente a [...];
, C.F. parte nata a [...] Controparte_6 C.F._13 CALABRO in data 22.5.84 e residente in [...];
- CONVENUTI contumaci –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_9 convenuto in giudizio i convenuti indicati in epigrafe. La difesa dei primi ha allegato che:
- e sono sorelle e proprietarie di diversi lotti di Parte_1 Parte_10 terreno, siti in Corigliano Calabro, Contrada Foggia e identificati al catasto terreni al foglio 19 particelle 16, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 342;
- Le sorelle in data 10.4.17 ricevevano da parte della Agenzia delle Entrate un Pt_1 accertamento in relazione alla presenza di fabbricati non dichiarati in catasto. In seguito a detto accertamento provvedevano ad incaricare il loro tecnico di fiducia, geom.
al fine di regolarizzare le rispettive posizioni. Solo allora le sorelle Controparte_7
apprendevano che i ridetti lotti di terreno non risultavano di loro esclusiva Pt_1 proprietà, ma ne possedevano solo una quota pari a 7/27;
- Le sorelle , odierne attrici, da oltre venti anni hanno esercitato il possesso Pt_1 esclusivo, indisturbato, pubblico e pacifico e ininterrotto dei suddetti lotti. Parte_1 allorquando si trasferiva da Firenze ove vi aveva abitato per una decina di anni, provvedeva a stabilire la propria residenza e quella della sua famiglia presso l'immobile sito in Corigliano Calabro alla Contrada Foggia, foglio di mappa 19 particella 339, a far data dal 30.4.96.
- Allo stesso modo, abitava l'altro immobile, a far data dal 21.11.91, oggi Parte_9 occupato dal figlio della , Parte_9 Controparte_8
- Per quanto concerne trattasi dei lotti identificati catastalmente al foglio 19 Parte_1 particelle 339, 16 e 334. Per quanto concerne , trattasi dei lotti identificati catastalmente al foglio Parte_9 19, particelle 335, 336, 337, 338, 340 e 342;
- Le odierne attrici adivano l'organismo di conciliazione e mediazione al fine di definire le rispettive posizioni con i presunti e solo formalmente comproprietari dei ridetti lotti, ovvero rispettivamente cugini e nipoti;
- Aderivano positivamente alla mediazione le cugine delle odierne attrici,
[...]
e gli eredi del cugino, , fratello di Parte_11 Controparte_1 Persona_2 e premorto: , moglie di e CP_1 Parte_11 Parte_2 CP_2 Parte_3
, figlie, e Parte_4 Parte_5 Persona_1
- Partecipavano ed aderivano alla mediazione anche , Controparte_5 Parte_7
e , rispettivamente moglie e figli del cugino premorto
[...] Controparte_6 ; Persona_3
- Più volte veniva invitato a partecipare alla mediazione anche il figlio della signora
[...]
, , ma lo stesso non prendeva parte alla mediazione;
CP_5 Parte_8 Tanto premesso, le parti attrici hanno concluso chiedendo al Tribunale adito di: a. Dichiarare nata a [...] in data [...], proprietaria per intervenuto Parte_1 US dei lotti di terreno identificati al foglio 19 particelle 339, 16 e 334; R.G. n. 2819 del 2018 - Pag. 3 di 11
b. Dichiarare , nata a [...] in data [...], proprietaria per intervenuta Parte_9 US dei lotti di terreno identificati al foglio 19 particelle 335, 336, 337, 338, 340 e 342; c. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13.3.19, si è costituito Pt_8
il quale si è difeso ed ha concluso come in atti.
[...] Disposta la rinnovazione della citazione per il mancato rispetto dei termini a comparire – giusta ordinanza del 19.4.19 – con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.1.20 si sono costituiti , , Parte_4 Parte_7 [...]
, , , e CP_1 Parte_5 Parte_3 Parte_2 [...]
, i quali hanno concluso come in atti. Parte_6 Non si sono costituiti, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione in rinnovazione,
, e . Ne va, Parte_11 Controparte_6 Controparte_5 pertanto, dichiarata la contumacia. Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., le parti attrici hanno depositato esclusivamente la memoria 183 c. 6 I termine c.p.c. e, per l'effetto, non hanno articolato richieste di prova orale. Il g.i., poi, ha rigettato l'istanza di rimessione in termini, formulata solo in data 13.10.20, per le ragioni ampiamente esposte nella ordinanza del 16.10.20, che di seguito si riportano:
“Successivamente, all'esito della camera di consiglio, letti gli atti, i documenti e i verbali di causa;
Rilevato che non sono state tempestivamente articolate richieste istruttorie dalle parti costituite;
Rilevato che l'istanza di rimessione in termini non può essere accolta nei termini prospettati da parte attrice;
La rimessione in termini ex art. 153 c. 2 c.p.c. configura un istituto eccezionale, derogando alla generale perentorietà dei termini processuali, prevista a tutela del pubblico interesse al tempestivo e celere svolgimento del giudizio, oltre che della parità di trattamento delle parti processuali, da sottoporre ai medesimi termini processuali. La sua operatività deve, dunque, ritenersi limitata alle ipotesi in cui sussista effettivamente un impedimento oggettivo e non superabile opportunamente documentato;
Rilevato che l'articolo 83 del D.L.17 marzo 2020 n. 18, come modificato successivamente dall' articolo 36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, ha sospeso termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali dal 9 marzo all'11 maggio 2020, per cui la memoria 183 c. 6 II termine c.p.c. ben avrebbe potuto essere depositata telematicamente nel rispetto dei termini processuali perentori, come prorogati giusta sospensione predetta;
Ritenuto, peraltro, che la memoria 183 c. 6 II termine ben avrebbe potuto essere depositata senza alcuna necessaria attività da svolgersi all'interno dell'ufficio giudiziario, alla luce del deposito telematico di tutti gli atti delle parti costituite;
Ritenuta, pertanto, la causa matura per la decisione;
P.Q.M.
RINVIA, considerato il carico del ruolo nonché quello delle udienze già fissate, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06.12.21 ore 9:30; Il Giudice dott. Alessandro Caronia”. Alla udienza del 4.3.25 l'unica parte presente ha precisato le conclusioni come in atti.
2. In rito. 2.1.Il Giudice preliminarmente dà atto dell'inammissibilità e dell'inutilizzabilità ai fini della presente decisione dei fogli di precisazione delle conclusioni depositati in atti dalle parti costituite. Infatti, si tratta di atti che non solo non sono previsti dal codice di rito, ma che non sono stati neppure autorizzati da questo Giudice. Ammettere un atto di questo tipo significherebbe violare il R.G. n. 2819 del 2018 - Pag. 4 di 11
principio del contraddittorio, della parità delle armi tra le diverse parti processuali, nonché dell'oralità della discussione e della udienza in un processo in cui peraltro le parti hanno avuto ampio modo di articolare le proprie deduzioni, anche attraverso le udienze in presenza all'uopo fissate. 2.2. Pur in assenza di esplicita reiterazione delle istanze in sede di precisazione delle conclusioni, si ribadisce integralmente il contenuto della ordinanza del 16.10.20, con la quale è stata rigettata l'istanza di rimessione in termini proposta dal difensore di parte attrice, in relazione al mancato deposito della memoria 183 c. 6 II termine c.p.c. E' opportuno, poi, aggiungere, accanto alle considerazioni già espresse in ordine all'intervento legislativo volto proprio a sospendere i termini per il compimento degli atti del processo civile, non solo che le istanze istruttorie ben avrebbero potuto essere articolate dal difensore nei termini prorogati per effetto della sospensione legislativa, contattando anche telefonicamente e/o con tutti gli strumenti telematici disponibili le parti per le opportune interlocuzioni;
ma anche che, giusta le deduzioni già formulate nel rispetto peraltro dei rigorosi termini delle preclusioni assertive, le istanze istruttorie certo non avrebbero potuto avere ad oggetto fatti diversi da quelli già dedotti. Del resto, come costantemente ribadito dalla Suprema Corte, la rimessione in termini richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte o al suo difensore, perché cagionata da un fattore estraneo alla volontà degli stessi (v. Cass. Civ. Sez. U. n. 32725 del 2018). Con specifico riferimento alla malattia del difensore si è precisato che questa non rileva di per sé come legittimo impedimento, se non in caso di un malessere improvviso che determini un totale impedimento a svolgere l'attività professionale;
in assenza di detto presupposto, invece, il professionista è tenuto ad organizzarsi affinché le attività ordinarie possano svolgersi senza interruzioni (v. Cass. Civ. n. 21304 del 2019), anche delegando l'adempimento a terzi (v. Cass. Civ. n. 18127 del 2025) ovvero organizzando gli opportuni mezzi di comunicazione, senza, nel caso di specie, necessità di recarsi personalmente fuori regione. Peraltro, a sostegno della propria istanza, a ben vedere, il difensore non ha allegato alcun serio documento attestante tale oggettiva impossibilità, dal momento che il certificato medico in atti è del 28.10.20 e si limita a riportare le dichiarazioni dello stesso difensore.
3. I principi generali in materia di US. Le parti attrici hanno agito in giudizio per la dichiarazione ed accertamento dell'avvenuta US del diritto di proprietà esclusiva sui beni immobili indicati precisamente nell'atto introduttivo. 3.1. È opportuno chiarire sin da ora, anche alla luce della esatta delimitazione ed estensione del thema probandum, che la parte attrice ha dedotto e concluso per l'accertamento della US del diritto di proprietà dei fondi oggetto di causa, qualificando così il petitum e la causa petendi della propria domanda di accertamento di intervenuto acquisto, né potendo la stessa qualificarsi in modo diverso (cfr. in maniera precisa Cass. Civ. n. 1470 del 1999, secondo la quale costituisce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato l'accertamento giudiziale dell'acquisto per US di diritti reali di uso e di abitazione a fronte di una domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà su una casa e circostante orto, perché sono diversi petitum, ossia il bene della vita richiesto rispetto a quello attribuito, e causa petendi, ossia l'elemento soggettivo del possesso). 3.2. In tema di US del diritto di proprietà, è noto che colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ex art. 1158 c.c. – 832 c.c. ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso – sotto il profilo del corpus e dell'animus - necessari per l'US, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale R.G. n. 2819 del 2018 - Pag. 5 di 11
chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso (cfr. Cass. civ. n. 12984 del 2002, in Gius, 2003, 2, 183). È, dunque, necessario fornire prova rigorosa dell'esistenza di un possesso pacifico, continuo, non interrotto e pubblico, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res. Occorre cioè dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. civ. n. 20670 del 2010 in Imm. e propr., 2010, 12, 802; Cass. Civ. n. 25498 del 2014; Cass. Civ. n. 10894 del 2013; Cass. Civ. n. 8866 del 2018). Si richiede, quindi, la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (cfr. Cass. Civ, n. 9325 del 2011, in motivazione;
in senso analogo Cass. civ. n. 29594 del 2021). Insomma, è necessario non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (cfr. App. Napoli, Sez. II, 26/06/2008, in Leggi d'Italia – repertorio di giurisprudenza). Ai fini dell'acquisto della proprietà o dello ius in re aliena per US, il possesso pieno, esclusivo, continuo e non interrotto è quello che si esplica attraverso l'esercizio delle facoltà di godimento che mimano il diritto reale sottostante. Logico corollario dei principi sopra enunciati è quello secondo cui colui che agisce in giudizio, al fine del riconoscimento di un acquisto per US di beni immobili, ha l'onere di offrire una prova molto rigorosa del suo assunto, sia sotto il profilo della sussistenza dei fatti costitutivi soggettivi e oggettivi, sia sotto il profilo del decorso del periodo utile previsto dalla legge. Si è, ad esempio, sostenuto che l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (v. Cass. civ. n. 20539 del 2017, in CED Cassazione, 2017). Conseguentemente, l'incertezza su taluni elementi, derivante anche da un contrasto non risolvibile attraverso criteri logico - deduttivi, o per presunzioni, tra le dichiarazioni testimoniali, non consente di attribuire in sede giudiziale la titolarità del bene oggetto di contesa (cfr. anche App. Roma Sez. IV, 18-06-2008, in Leggi d'Italia – repertorio di giurisprudenza). 3.3. In applicazione di detti principi, si rende necessario svolgere anche alcune considerazioni in merito agli aspetti processuali riguardanti le cause aventi ad oggetto la declaratoria di US. Infatti, ad avviso del Tribunale, anche alla luce degli orientamenti sopra citati, chi agisce per tale declaratoria è onerato:
- di allegare e specificare, entro i termini previsti dal codice di rito (rispettivamente, atto introduttivo e memoria ex art. 183 comma 6. n. 1 c.p.c., avendo essi natura primaria), i fatti storici integranti un possesso avente le caratteristiche sopra enunciate, prestando particolare cura anche ai riferimenti temporali e alla pluralità di atti da cui evincere la relazione con la res, ad immagine di un diritto reale, nel corso del tempo;
- di precisare, quindi, i singoli atti o fatti attraverso i quali si è strutturato, nel corso del tempo (e, quindi, esprimendo precisi riferimenti di carattere temporale), il rapporto dell'istante con R.G. n. 2819 del 2018 - Pag. 6 di 11
il bene oggetto di causa, idonei ad esprimere l'esercizio di facoltà ad immagine del diritto reale oggetto della domanda;
- ai fini dell'ammissione della prova testimoniale, a collocare con sufficiente precisione detti fatti nel tempo e nello spazio, posto che, in difetto di ciò oppure a fronte di una formulazione generica od ambigua, il giudice non sarebbe in grado di apprezzare la rilevanza del capitolo e, dunque, lo dovrebbe respingere;
analoga reiezione dovrebbe essere disposta allorché il capitolo sia formulato utilizzando locuzioni quali "ha posseduto", "si è comportato come proprietario" od anche "ha utilizzato" (senza specificare come), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni [cfr. Cass. civ. n. 1824 del 2000, secondo cui la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi. Nella sentenza citata, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, in un'azione di manutenzione, aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale del possesso per essere stato il relativo capitolo di prova formulato dal ricorrente nel modo seguente “Vero che (omissis...), unendo il proprio possesso a quello dei loro danti causa, sono compossessori da oltre un ventennio in modo continuo, pubblico, pacifico, non equivoco ed esclusivo dei sottodescritti immobili”; conforme nella sostanza anche Cass. civ. n. 22720 del 2014 nonché Cass. Civ. n. 4370 del 1996, secondo cui “in tema di prova del possesso, consistendo questo in una relazione tra il soggetto e la cosa, può formare oggetto di testimonianza l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica”. In tale ultima pronuncia, la S.C. ha confermato l'inammissibilità del capitolo di prova articolato nel modo seguente “vero che dal tempo della divisione fra i consorti (Omissis) avvenuta nel 1934 in avanti essi hanno sempre conservato il possesso dell'area e dei sovrastanti fabbricati sul cui sedime sono stati poi collocati gli attrezzi dei (omissis)”, specificando che la regola secondo cui la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non già apprezzamenti o giudizi dev'essere intesa nel senso che detta prova non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici del fatto (v. Cass. 19.7.1980 n. 4759), ed “è di quest'ultima specie il concetto di possesso che esprime una relazione fra la cosa e il possessore desumibile da atti che lo stesso compia”. Risolvendosi il concetto in esame in una valutazione di corrispondenza degli atti indicati all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale) oggetto di prova testimoniale può essere l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica];
- del resto, l'articolazione della prova orale non può avvenire in modo generico ed impreciso, ma deve essere fatta mediante l'indicazione specifica dei fatti da provare (cfr. Cass. Civ. n. 1938 del 1987); ciò comporta che i capitoli articolati dalle parti per essere ammissibili debbano fissare temporalmente in modo preciso l'episodio da provare – con indicazione della relativa data – sul quale deve riferire il teste, nonché specificare il luogo e la circostanza in cui il fatto si sarebbe verificato, le modalità di accadimento dello stesso nonché i soggetti presenti (v. Cass. Civ. n. 9547 del 2009; Cass. Civ. n. 20997 del 2011). Nelle cause aventi ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta US, in cui la cronologia dei fatti assume un peculiare rilievo, essendo il tempo elemento costitutivo della fattispecie, risulta, quindi, particolarmente calzante il richiamo all'orientamento della Suprema Corte secondo cui "La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicchè è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un terzo, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa" (v. Cass. civ. ord. n. 20997 R.G. n. 2819 del 2018 - Pag. 7 di 11
del 2011; in senso analogo, la già citata Cass. civ. sent. n. 9547 del 2009; Cass. Civ. n. 1808 del 2015, Cass. Civ. n. 3280 del 2008, Cass. Civ. n. 3728 del 1987); solo in tal modo, infatti, si consentirebbe all'altra parte di articolare una debita prova contraria e, in sostanza, di rispettare (e non invertire) il regime dell'onere probatorio. Del resto, che la prova per testimoni debba essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone e dei fatti in un preciso contesto spaziale e temporale non è principio elaborato dalla giurisprudenza di merito, ma norma che si ricava agevolmente dalla disposizione dell'art. 244 c.p.c., diretta emanazione di un processo governato dal principio dispositivo, che prevede la deduzione come fase precisa della introduzione della prova testimoniale nel giudizio. 3.4. Pertanto, con specifico riferimento a quel peculiare modo di acquisto della proprietà o dello ius in re aliena a titolo originario che è l'US, l'articolazione delle richieste istruttorie deve essere strutturata in modo tale da dedurre non già un generico possesso da un tempo ultraventennale (vero e proprio apprezzamento giuridico peraltro non disegnato in maniera precisa nel tempo) ma le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti esattamente collocati nel tempo che l'istante ha posto in essere, idonei a far emergere – in modo specifico ed in una dimensione temporale determinata – l'esercizio di facoltà che mimano il diritto di proprietà e che, quindi, sono idonee a manifestare l'indiscussa relazione tra il bene e colui che invoca l'acquisto a titolo originario ad immagine del diritto reale rivendicato. Le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti precisamente individuati e posti in essere collocati in maniera specifica nello spazio e nell'arco temporale richiesto dalla legge (20 anni) rappresentano la sostanza di quella situazione fattuale ad immagine del diritto reale che è il possesso. Pertanto, all'onere assertivo della parte da compiersi nel termine delle preclusioni previste dal codice di rito, si affianca l'onere sempre della parte di articolare i mezzi istruttori nei termini suindicati. Solo con tali deduzioni specifiche si consentirebbe al giudice di apprezzare la pregnanza e la rilevanza del capitolo di prova di cui si chiede l'ammissione e, di contro, alla parte convenuta di articolare una adeguata prova contraria. Diversamente, si perverrebbe ad una sostanziale inversione dell'onere probatorio. Né potrebbe invocarsi la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., la quale ha natura esclusivamente integrativa e non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (v. Cass. Civ. 3280 del 2008; Cass. Civ. n. 14364 del 2018), per l'essenziale ragione che sarebbe rimesso al giudice il compito euristico di ricercare ed individuare – tra le molteplici e potenzialmente illimitate circostanze fattuali - le singole attività, i singoli comportamenti, i singoli atti compiuti in un arco temporale di venti anni idonei a configurare astrattamente un possesso utile all'US. Con l'inevitabile conseguenza che la parte convenuta non sarebbe in grado di articolare tempestivamente una prova contraria idonea a contrastare la prova acquisita, stravolgendo, quindi, l'onere della prova previsto dal legislatore. E le medesime considerazioni valgono – a fortiori – con riferimento, tra le tante attività attraverso le quali il possesso si manifesta, alle modalità di instaurazione della relazione con il bene.
4. Nel merito. 4.1.Alla luce di tali considerazioni, si comprende come la domanda è già generica sotto il profilo assertivo, dal momento che non specifica, nella dimensione spaziale e temporale, i singoli atti da cui emergerebbe il contatto delle parti attrici continuo ed ininterrotto con i beni uti dominus. Né, soprattutto, sono evidenziate le modalità attraverso le quali si è instaurato il rapporto con la res – se tramite adprehensio o consegna – con riferimento al momento iniziale dell'esercizio del potere. Evidente, anzi, la assoluta incertezza in ordine al momento inziale nonché alle modalità di instaurazione del contatto con i beni, neppure dedotte nei termini delle preclusioni assertive. R.G. n. 2819 del 2018 - Pag. 8 di 11
In particolare, è noto che un possesso tecnicamente inteso può instaurarsi o tramite un atto materiale di apprensione volto ad escludere l'originario possessore oppure tramite consegna da parte di colui che esercita sulla res un diritto reale. Nel primo caso, si è in presenza di un vero e proprio impossessamento del bene tramite un atto materiale di apprensione propria e spossessamento altrui. La consegna del proprietario, invece, è modalità idonea a far supporre o la tolleranza o l'esistenza di un titolo, il quale o è ad effetti reali e immediatamente traslativi (e quindi idoneo a trasferire il possesso;
titolo non prodotto e che avrebbe richiesto la forma scritta ad substantiam), o produce effetti meramente obbligatori (e, quindi, è idoneo a trasferire la detenzione). Si tratta di precisazione fatta propria anche dalla recente giurisprudenza, utilissima per declinare il rapporto con una res in termini di cortesia, tolleranza, detenzione o possesso [cfr. Cass. Civ. n. 17388 del 2021, secondo cui “per stabilire se in conseguenza di una convenzione con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un bene immobile si abbia possesso idoneo all'US, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'"animus possidendi" nell'indicato soggetto” (Sez. 2, Sent. n. 14092 del 2010)]. Orbene, alla luce di tali considerazioni, si comprende appieno come la domanda esperita con l'atto introduttivo – e mai precisata nei termini decadenziali delle preclusioni, atteso le generiche deduzioni di cui alla memoria 183 c. 6 n. 1 c.p.c. – sia totalmente priva di qualsiasi riferimento assertivo sotto tale profilo. Ciò conduce inevitabilmente al rigetto, in quanto non sussistono elementi per qualificare la relazione con la cosa come possesso né per individuare con precisione il dies a quo dal quale computare il tempo utile per l'US. Un possesso tecnicamente inteso importa, infatti, non un generico potere di fatto con la cosa, ma un contatto continuo che si estrinsechi in una attività corrispondente all'esercizio del diritto reale (di proprietà nel nostro caso), che rifletta una disponibilità della cosa piena ed esclusiva. Determinante, quindi, il momento in cui si instaura la relazione con la res (c.d. acquisto del possesso), al fine di comprendere le modalità di una effettiva acquisizione nella sua disponibilità ad excludendi alios e l'inizio, quindi, di una propria signoria esclusiva in modo inequivoco. Del resto, la non ambiguità è requisito intrinseco del possesso utile all'US (arg. ex art. 1158 – 1163 c.c.). 4.2. E' agevole rilevare che la parte attrice nulla specifica in ordine alla instaurazione della relazione con la res nei rigorosi limiti decadenziali delle preclusioni assertive né con l'atto introduttivo né con la memoria 183 c. 6 I termine c.p.c.. Traslando le parole della Suprema Corte (v. Cass. Civ. n. 21873 del 2018) “il ricorrente non ha mai indicato l'inizio del suo possesso dato che si è limitato a dichiarare di aver posseduto da oltre vent'anni… L'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'US”; con specifico riferimento alla instaurazione del contatto, invece, “Era necessaria, insomma, ma non risulta vi sia stata, la dimostrazione del come e del quando il ricorrente, originario convenuto, avesse iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto. E' mancata, in definitiva, la dimostrazione del tempo del possesso e la dimostrazione della qualità di possesso uti dominus di quel potere di fatto che l'attuale ricorrente ha esercitato sull'immobile oggetto del giudizio”. Ne consegue che le carenze dapprima assertive sia in ordine alla instaurazione del contatto con il bene sia in ordine al dies a quo e al tempo della compiuta US inducono inevitabilmente al rigetto della domanda, non consentendo, infatti, di comprendere né se la relazione instaurata con la res si sia tradotta in un possesso utile all'US né il tempo a partire dal quale lo stesso sia effettivamente cominciato a decorrere in modo esclusivo e quando si sia compiuto, alla luce delle considerazioni che saranno di seguito espresse. R.G. n. 2819 del 2018 - Pag. 9 di 11
4.3.Sempre sotto il profilo assertivo, la parte attrice nulla precisa, inoltre, in ordine alle rilevanti circostanze che hanno interessato il bene nella prospettiva diacronica che emerge. Invero, come agevolmente verificabile dalle deduzioni della stessa parte attrice, e Parte_1 Pt_9 sarebbero comproprietarie degli immobili de quo, unitamente ai cugini.
[...] I richiamati principi devono, quindi, essere coordinati con quelli espressi dalla giurisprudenza nei casi in cui l'oggetto della domanda di US sia un bene in comunione e ad invocare l'avvenuto acquisto della proprietà per US sia uno dei condividenti. La giurisprudenza a riguardo ha stabilito infatti che “In tema di comunione il comproprietario che sia nel possesso del bene può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità del godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (v. Cass. civ. n. 3238 del 2018; Cass. 24781 del 2017). D'altronde, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso "ad USm" e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini della US, la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res communis" da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta US del bene (cfr. Cass. Civ. n. 19478 del 2007). E, a tal fine, secondo l'opinione unanime della giurisprudenza nonché della più precisa dottrina, il possesso acquisitivo in danno del comproprietario presuppone la rigorosa prova non solo e non tanto del possesso esercitato sul bene quanto, piuttosto, delle attività specifiche e concrete attraverso le quali la parte abbia escluso dal possesso gli altri comproprietari, neutralizzando la presunzione di tolleranza tra comproprietari in ordine al rapporto di fatto con la cosa oggetto di comunione (v. Cass. Civ. n. 21853 del 2014). Tracciate le coordinate ermeneutiche suindicate, non risulta neppure dedotto né quando e come il bene sia pervenuto nella esclusiva disponibilità delle attrici, né le modalità attraverso le quali le attrici abbiano escluso dal possesso coloro che sono gli altri comproprietari dei beni, instaurando una signoria autonoma sugli stessi. Si tratta di carenze assertive che giustificano ex sé il rigetto delle domande. 4.4. Sotto il profilo probatorio, poi, per le ragioni suindicate, nessuna prova orale è stata tempestivamente articolata dalle parti attrici idonea, quindi, a provare i requisiti dell'US ex art. 1158 c.c. 4.5. I documenti depositati sono del tutto privi di rilievo ai fini della decisione: sia la bolletta depositata sia il certificato di residenza sono elementi anodini, che non presuppongono il possesso, ma possono strutturare un rapporto di detenzione qualificata con la res (v. Cass. Civ. n. 21726 del 2019 in motivazione). 4.6. Del tutto irrilevante la non contestazione delle sole parti costituite, per l'assorbente rilievo che il principio di non contestazione non opera nei processi contumaciali (v. Cass. Civ. n. 21096 del 19.10.16), vieppiù in presenza di un litisconsorzio necessario passivo dei convenuti non costituiti. 4.7. Né spiega efficacia alcuna la adesione manifestata da alcune parti in sede di mediazione. Diverso, infatti, il titolo in virtù del quale le parti attrici avrebbero acquisito la proprietà. È opinione del Tribunale quella per cui sussiste una netta distinzione, quanto agli effetti, tra la sentenza di accertamento dell'US (la cui trascrizione è disciplinata dall'art. 2651 c.c.) e l'accordo conciliativo accertativo dell'US (la cui trascrizione è, invece, disciplinata dall'art. 2643 n. 12 bis c.c.). R.G. n. 2819 del 2018 - Pag. 10 di 11
Infatti, gli effetti della trascrizione dell'art. 2643 n. 12 bis c.c. sono disciplinati dagli art. 2644 e dall'art. 2650 c.c., i quali regolano la soluzione di conflitti tra più aventi causa del medesimo soggetto e radicano il principio della continuità delle trascrizioni, che sorregge il sistema della pubblicità per ciò che attiene agli acquisti derivativo – traslativi. Di contro, la trascrizione della sentenza di US è disciplinata dagli art. 2651 c.c. e ha valore di pubblicità notizia, non essendo soggetta ai principi di cui alle norme richiamate. Lo spunto evocato, nei limiti del giudizio in esame, consente di cogliere appieno le differenze - sostanziali e rispetto ai terzi – prodotti dalla trascrizione di un accordo accertativo dell'US e la trascrizione di una sentenza di US. L'accordo conciliativo, quindi, per una precisa scelta legislativa è vicenda che riguarda le sole parti che intervengono all'accordo ed è, pertanto, inopponibile ai terzi che vantano titoli trascritti o iscritti che possano essere pregiudicati dall'accordo stesso. Per l'effetto, a differenza della sentenza di accertamento dell'US – che radica un diritto nuovo in capo all'usucapiente in base al quale i terzi non potranno opporre i propri diritti in base alle regole fissate negli art. 2644 e 2650 c.c. -, l'accordo conciliativo attribuirà all'usucapiente un diritto che potrà far valere nei confronti dei terzi nei limiti dei diritti spettanti all'usucapito e nel rispetto delle regole sulla continuità delle trascrizioni. In sostanza, in assenza di un accertamento giudiziario, gli effetti prodotti da un accordo rimesso alla libera autonomia privata non potranno in alcun modo danneggiare terzi soggetti che vantino legittimi titoli trascritti rimasti estranei all'accordo. Del resto, l'accordo conciliativo accertativo dell'US, per la sua collocazione all'interno dell'art. 2643 c.c., non sarà titolo idoneo a dar vita ad una nuova catena di legittimi titoli di proprietà da far valere erga omnes, ma sarà titolo con gli effetti di cui all'art. 2644 e 2650 c.c. che, per volontà del legislatore, dovrà collocarsi - per produrre effetti nei confronti dei terzi - all'interno di una catena di legittimi titoli, che troverà la sua origine in un diverso titolo di acquisto originario. Ne discende l'irrilevanza dell'accordo conciliativo accertativo dell'US in sede processuale, per l'accertamento giudiziale dell'US. 4.8. Non risultano, allora, adeguatamente riscontrati i due elementi costitutivi della fattispecie in esame: il possesso e il tempo previsto dalla legge. Il possesso, infatti, nella duplice componente degli elementi costitutivi della situazione fattuale ai sensi dell'art. 1140 c.c., risulta definito mediante la combinazione di una nota generica, il potere di fatto, con una caratterizzazione specifica, in base alla quale il potere stesso deve esplicarsi in comportamenti che richiamino il contenuto del diritto reale. Pertanto, grava sull'attore l'onere di provare un potere di fatto che, lungi dal manifestarsi come generico contatto con il bene, sia idoneo anche ad esplicitare le facoltà del diritto – di proprietà nel nostro caso - ad immagine del quale il possesso è conformato. Non emerge, in sostanza, dalle risultanze istruttorie, quel contegno delle parti attrici idoneo, attraverso una pluralità di atti, ad assoggettare la cosa alla propria signoria esclusiva, con l'esplicazione delle facoltà che rientrano nel contenuto della proprietà in una dimensione temporale di carattere continuo. E, con particolare riferimento all'ipotesi della comproprietà, ad integrare il presupposto del possesso utile ai sensi dell' art. 1158 c.c., non è stata fornita quella rigorosa prova non solo e non tanto del possesso esercitato sul bene quanto, piuttosto, delle attività specifiche e concrete attraverso le quali la parte abbia escluso dal possesso gli altri comproprietari, neutralizzando la presunzione di tolleranza tra comproprietari in ordine al rapporto di fatto con la cosa oggetto di comunione.
In tema di US tra comproprietari, infatti, non è sufficiente la prova della sola piena disponibilità della res con modalità corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà (prova che sarebbe, invece, idonea in un normale giudizio azionato da un soggetto terzo), essendo piuttosto indispensabile che sia data dimostrazione di un comportamento manifesto (cioè, perfettamente percepibile dagli altri comproprietari) concretamente oppositivo rispetto agli altri comproprietari, di R.G. n. 2819 del 2018 - Pag. 11 di 11
un potere di fatto esercitato sul bene in termini tali da aver oggettivamente e completamente escluso gli altri comproprietari. Prova, pertanto, più rigorosa e neppure articolata nel caso di specie. Anche sotto il profilo soggettivo occorre, in altre parole, che il comproprietario si atteggi come proprietario esclusivo dell'intero bene e non esclusivamente della propria quota. Tale volontà, peraltro, deve essere manifestata in modo inequivoco ai terzi e ai comproprietari, non potendo ritenersi sufficiente la mera astensione dal godimento del bene. È, infatti, necessario, ai fini della decorrenza del termine per l'US, un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi, per un verso, l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, per altro verso, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, evidenziando una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus (cfr. Cass. Civ. n. 2944 del 1990). Per l'effetto nulla è emerso circa il possesso continuo (art. 1158 c.c.), pacifico (1153 c.c.), indisturbato e ininterrotto (art. 1167 c.c.) dal quale far discendere la indiscussa signoria esclusiva sulla cosa delle parti attrici.
5. Il regime delle spese Nulla sulle spese, tenuto conto della richiesta compensazione da parte delle parti costituite e che la condanna alle spese non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso (cfr. Cass. Civ. n. 15135 del 2016; Cass. Civ. n. 18806 del 2015; Cass. Civ. n. 17432 del 2011), in quanto presupposto alla condanna è che la parte abbia effettivamente sostenuto le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA le domande proposte dalle parti attrici;
sulle spese;
Pt_12
C. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in data 12 agosto 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2819 del 2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Usucapione” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 04.01.54 e , C.F. , parte nata a [...] Pt_1 C.F._2 (CS) in data 13.08.56, entrambe rappresentate e difese dall'avv. SICOLO VALENTINA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE – E
, C.F. , parte nata a [...] Controparte_1 C.F._3 (CS) in data 21.3.49, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO MOLLO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
, C.F. , parte nata a CORIGLIANO CALABRO (CS) in [...] Parte_2 C.F._4 09.11.47, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO MOLLO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
, C.F. , parte nata a [...] in Parte_3 C.F._5 data 04.11.82 rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO MOLLO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
, C.F. parte nata a [...] Parte_4 C.F._6 (CS) in data 10.3.78 rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO MOLLO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
, C.F. parte nata a [...] in Parte_5 C.F._7 data 01.01.77, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO MOLLO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
, C.F. , parte nata a [...] in Parte_6 C.F._8 data 6.1.72, in proprio quale erede legittimo della moglie premorta Persona_1 nata a [...] in data [...] e deceduta in Milano in data 26.6.18, nonché nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui due figli minori, e CP_2 eredi legittimi di rappresentato e difeso dall'avv. CP_3 Persona_1 ANTONIO MOLLO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
, C.F. , parte nata a [...] Parte_7 C.F._9 CALABRO in data 24.5.79, rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO MOLLO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
, C.F. , parte nata a [...] Parte_8 C.F._10 (CS) in data 12.01.88, rappresentata e difesa dall'avv. CESARE ALFONSO PETRONE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
- CONVENUTI – R.G. n. 2819 del 2018 - Pag. 2 di 11
, C.F. parte nata a [...] Controparte_4 C.F._11 CALABRO (CS) in data 18.11.43 e residente in [...];
, C.F. , parte nata a [...] Controparte_5 C.F._12 e residente a [...];
, C.F. parte nata a [...] Controparte_6 C.F._13 CALABRO in data 22.5.84 e residente in [...];
- CONVENUTI contumaci –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno Parte_1 Parte_9 convenuto in giudizio i convenuti indicati in epigrafe. La difesa dei primi ha allegato che:
- e sono sorelle e proprietarie di diversi lotti di Parte_1 Parte_10 terreno, siti in Corigliano Calabro, Contrada Foggia e identificati al catasto terreni al foglio 19 particelle 16, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 342;
- Le sorelle in data 10.4.17 ricevevano da parte della Agenzia delle Entrate un Pt_1 accertamento in relazione alla presenza di fabbricati non dichiarati in catasto. In seguito a detto accertamento provvedevano ad incaricare il loro tecnico di fiducia, geom.
al fine di regolarizzare le rispettive posizioni. Solo allora le sorelle Controparte_7
apprendevano che i ridetti lotti di terreno non risultavano di loro esclusiva Pt_1 proprietà, ma ne possedevano solo una quota pari a 7/27;
- Le sorelle , odierne attrici, da oltre venti anni hanno esercitato il possesso Pt_1 esclusivo, indisturbato, pubblico e pacifico e ininterrotto dei suddetti lotti. Parte_1 allorquando si trasferiva da Firenze ove vi aveva abitato per una decina di anni, provvedeva a stabilire la propria residenza e quella della sua famiglia presso l'immobile sito in Corigliano Calabro alla Contrada Foggia, foglio di mappa 19 particella 339, a far data dal 30.4.96.
- Allo stesso modo, abitava l'altro immobile, a far data dal 21.11.91, oggi Parte_9 occupato dal figlio della , Parte_9 Controparte_8
- Per quanto concerne trattasi dei lotti identificati catastalmente al foglio 19 Parte_1 particelle 339, 16 e 334. Per quanto concerne , trattasi dei lotti identificati catastalmente al foglio Parte_9 19, particelle 335, 336, 337, 338, 340 e 342;
- Le odierne attrici adivano l'organismo di conciliazione e mediazione al fine di definire le rispettive posizioni con i presunti e solo formalmente comproprietari dei ridetti lotti, ovvero rispettivamente cugini e nipoti;
- Aderivano positivamente alla mediazione le cugine delle odierne attrici,
[...]
e gli eredi del cugino, , fratello di Parte_11 Controparte_1 Persona_2 e premorto: , moglie di e CP_1 Parte_11 Parte_2 CP_2 Parte_3
, figlie, e Parte_4 Parte_5 Persona_1
- Partecipavano ed aderivano alla mediazione anche , Controparte_5 Parte_7
e , rispettivamente moglie e figli del cugino premorto
[...] Controparte_6 ; Persona_3
- Più volte veniva invitato a partecipare alla mediazione anche il figlio della signora
[...]
, , ma lo stesso non prendeva parte alla mediazione;
CP_5 Parte_8 Tanto premesso, le parti attrici hanno concluso chiedendo al Tribunale adito di: a. Dichiarare nata a [...] in data [...], proprietaria per intervenuto Parte_1 US dei lotti di terreno identificati al foglio 19 particelle 339, 16 e 334; R.G. n. 2819 del 2018 - Pag. 3 di 11
b. Dichiarare , nata a [...] in data [...], proprietaria per intervenuta Parte_9 US dei lotti di terreno identificati al foglio 19 particelle 335, 336, 337, 338, 340 e 342; c. Con vittoria di spese e compensi per il giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 13.3.19, si è costituito Pt_8
il quale si è difeso ed ha concluso come in atti.
[...] Disposta la rinnovazione della citazione per il mancato rispetto dei termini a comparire – giusta ordinanza del 19.4.19 – con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.1.20 si sono costituiti , , Parte_4 Parte_7 [...]
, , , e CP_1 Parte_5 Parte_3 Parte_2 [...]
, i quali hanno concluso come in atti. Parte_6 Non si sono costituiti, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione in rinnovazione,
, e . Ne va, Parte_11 Controparte_6 Controparte_5 pertanto, dichiarata la contumacia. Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., le parti attrici hanno depositato esclusivamente la memoria 183 c. 6 I termine c.p.c. e, per l'effetto, non hanno articolato richieste di prova orale. Il g.i., poi, ha rigettato l'istanza di rimessione in termini, formulata solo in data 13.10.20, per le ragioni ampiamente esposte nella ordinanza del 16.10.20, che di seguito si riportano:
“Successivamente, all'esito della camera di consiglio, letti gli atti, i documenti e i verbali di causa;
Rilevato che non sono state tempestivamente articolate richieste istruttorie dalle parti costituite;
Rilevato che l'istanza di rimessione in termini non può essere accolta nei termini prospettati da parte attrice;
La rimessione in termini ex art. 153 c. 2 c.p.c. configura un istituto eccezionale, derogando alla generale perentorietà dei termini processuali, prevista a tutela del pubblico interesse al tempestivo e celere svolgimento del giudizio, oltre che della parità di trattamento delle parti processuali, da sottoporre ai medesimi termini processuali. La sua operatività deve, dunque, ritenersi limitata alle ipotesi in cui sussista effettivamente un impedimento oggettivo e non superabile opportunamente documentato;
Rilevato che l'articolo 83 del D.L.17 marzo 2020 n. 18, come modificato successivamente dall' articolo 36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, ha sospeso termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali dal 9 marzo all'11 maggio 2020, per cui la memoria 183 c. 6 II termine c.p.c. ben avrebbe potuto essere depositata telematicamente nel rispetto dei termini processuali perentori, come prorogati giusta sospensione predetta;
Ritenuto, peraltro, che la memoria 183 c. 6 II termine ben avrebbe potuto essere depositata senza alcuna necessaria attività da svolgersi all'interno dell'ufficio giudiziario, alla luce del deposito telematico di tutti gli atti delle parti costituite;
Ritenuta, pertanto, la causa matura per la decisione;
P.Q.M.
RINVIA, considerato il carico del ruolo nonché quello delle udienze già fissate, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06.12.21 ore 9:30; Il Giudice dott. Alessandro Caronia”. Alla udienza del 4.3.25 l'unica parte presente ha precisato le conclusioni come in atti.
2. In rito. 2.1.Il Giudice preliminarmente dà atto dell'inammissibilità e dell'inutilizzabilità ai fini della presente decisione dei fogli di precisazione delle conclusioni depositati in atti dalle parti costituite. Infatti, si tratta di atti che non solo non sono previsti dal codice di rito, ma che non sono stati neppure autorizzati da questo Giudice. Ammettere un atto di questo tipo significherebbe violare il R.G. n. 2819 del 2018 - Pag. 4 di 11
principio del contraddittorio, della parità delle armi tra le diverse parti processuali, nonché dell'oralità della discussione e della udienza in un processo in cui peraltro le parti hanno avuto ampio modo di articolare le proprie deduzioni, anche attraverso le udienze in presenza all'uopo fissate. 2.2. Pur in assenza di esplicita reiterazione delle istanze in sede di precisazione delle conclusioni, si ribadisce integralmente il contenuto della ordinanza del 16.10.20, con la quale è stata rigettata l'istanza di rimessione in termini proposta dal difensore di parte attrice, in relazione al mancato deposito della memoria 183 c. 6 II termine c.p.c. E' opportuno, poi, aggiungere, accanto alle considerazioni già espresse in ordine all'intervento legislativo volto proprio a sospendere i termini per il compimento degli atti del processo civile, non solo che le istanze istruttorie ben avrebbero potuto essere articolate dal difensore nei termini prorogati per effetto della sospensione legislativa, contattando anche telefonicamente e/o con tutti gli strumenti telematici disponibili le parti per le opportune interlocuzioni;
ma anche che, giusta le deduzioni già formulate nel rispetto peraltro dei rigorosi termini delle preclusioni assertive, le istanze istruttorie certo non avrebbero potuto avere ad oggetto fatti diversi da quelli già dedotti. Del resto, come costantemente ribadito dalla Suprema Corte, la rimessione in termini richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte o al suo difensore, perché cagionata da un fattore estraneo alla volontà degli stessi (v. Cass. Civ. Sez. U. n. 32725 del 2018). Con specifico riferimento alla malattia del difensore si è precisato che questa non rileva di per sé come legittimo impedimento, se non in caso di un malessere improvviso che determini un totale impedimento a svolgere l'attività professionale;
in assenza di detto presupposto, invece, il professionista è tenuto ad organizzarsi affinché le attività ordinarie possano svolgersi senza interruzioni (v. Cass. Civ. n. 21304 del 2019), anche delegando l'adempimento a terzi (v. Cass. Civ. n. 18127 del 2025) ovvero organizzando gli opportuni mezzi di comunicazione, senza, nel caso di specie, necessità di recarsi personalmente fuori regione. Peraltro, a sostegno della propria istanza, a ben vedere, il difensore non ha allegato alcun serio documento attestante tale oggettiva impossibilità, dal momento che il certificato medico in atti è del 28.10.20 e si limita a riportare le dichiarazioni dello stesso difensore.
3. I principi generali in materia di US. Le parti attrici hanno agito in giudizio per la dichiarazione ed accertamento dell'avvenuta US del diritto di proprietà esclusiva sui beni immobili indicati precisamente nell'atto introduttivo. 3.1. È opportuno chiarire sin da ora, anche alla luce della esatta delimitazione ed estensione del thema probandum, che la parte attrice ha dedotto e concluso per l'accertamento della US del diritto di proprietà dei fondi oggetto di causa, qualificando così il petitum e la causa petendi della propria domanda di accertamento di intervenuto acquisto, né potendo la stessa qualificarsi in modo diverso (cfr. in maniera precisa Cass. Civ. n. 1470 del 1999, secondo la quale costituisce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato l'accertamento giudiziale dell'acquisto per US di diritti reali di uso e di abitazione a fronte di una domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà su una casa e circostante orto, perché sono diversi petitum, ossia il bene della vita richiesto rispetto a quello attribuito, e causa petendi, ossia l'elemento soggettivo del possesso). 3.2. In tema di US del diritto di proprietà, è noto che colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ex art. 1158 c.c. – 832 c.c. ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso – sotto il profilo del corpus e dell'animus - necessari per l'US, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale R.G. n. 2819 del 2018 - Pag. 5 di 11
chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso (cfr. Cass. civ. n. 12984 del 2002, in Gius, 2003, 2, 183). È, dunque, necessario fornire prova rigorosa dell'esistenza di un possesso pacifico, continuo, non interrotto e pubblico, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res. Occorre cioè dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. civ. n. 20670 del 2010 in Imm. e propr., 2010, 12, 802; Cass. Civ. n. 25498 del 2014; Cass. Civ. n. 10894 del 2013; Cass. Civ. n. 8866 del 2018). Si richiede, quindi, la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (cfr. Cass. Civ, n. 9325 del 2011, in motivazione;
in senso analogo Cass. civ. n. 29594 del 2021). Insomma, è necessario non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (cfr. App. Napoli, Sez. II, 26/06/2008, in Leggi d'Italia – repertorio di giurisprudenza). Ai fini dell'acquisto della proprietà o dello ius in re aliena per US, il possesso pieno, esclusivo, continuo e non interrotto è quello che si esplica attraverso l'esercizio delle facoltà di godimento che mimano il diritto reale sottostante. Logico corollario dei principi sopra enunciati è quello secondo cui colui che agisce in giudizio, al fine del riconoscimento di un acquisto per US di beni immobili, ha l'onere di offrire una prova molto rigorosa del suo assunto, sia sotto il profilo della sussistenza dei fatti costitutivi soggettivi e oggettivi, sia sotto il profilo del decorso del periodo utile previsto dalla legge. Si è, ad esempio, sostenuto che l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (v. Cass. civ. n. 20539 del 2017, in CED Cassazione, 2017). Conseguentemente, l'incertezza su taluni elementi, derivante anche da un contrasto non risolvibile attraverso criteri logico - deduttivi, o per presunzioni, tra le dichiarazioni testimoniali, non consente di attribuire in sede giudiziale la titolarità del bene oggetto di contesa (cfr. anche App. Roma Sez. IV, 18-06-2008, in Leggi d'Italia – repertorio di giurisprudenza). 3.3. In applicazione di detti principi, si rende necessario svolgere anche alcune considerazioni in merito agli aspetti processuali riguardanti le cause aventi ad oggetto la declaratoria di US. Infatti, ad avviso del Tribunale, anche alla luce degli orientamenti sopra citati, chi agisce per tale declaratoria è onerato:
- di allegare e specificare, entro i termini previsti dal codice di rito (rispettivamente, atto introduttivo e memoria ex art. 183 comma 6. n. 1 c.p.c., avendo essi natura primaria), i fatti storici integranti un possesso avente le caratteristiche sopra enunciate, prestando particolare cura anche ai riferimenti temporali e alla pluralità di atti da cui evincere la relazione con la res, ad immagine di un diritto reale, nel corso del tempo;
- di precisare, quindi, i singoli atti o fatti attraverso i quali si è strutturato, nel corso del tempo (e, quindi, esprimendo precisi riferimenti di carattere temporale), il rapporto dell'istante con R.G. n. 2819 del 2018 - Pag. 6 di 11
il bene oggetto di causa, idonei ad esprimere l'esercizio di facoltà ad immagine del diritto reale oggetto della domanda;
- ai fini dell'ammissione della prova testimoniale, a collocare con sufficiente precisione detti fatti nel tempo e nello spazio, posto che, in difetto di ciò oppure a fronte di una formulazione generica od ambigua, il giudice non sarebbe in grado di apprezzare la rilevanza del capitolo e, dunque, lo dovrebbe respingere;
analoga reiezione dovrebbe essere disposta allorché il capitolo sia formulato utilizzando locuzioni quali "ha posseduto", "si è comportato come proprietario" od anche "ha utilizzato" (senza specificare come), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni [cfr. Cass. civ. n. 1824 del 2000, secondo cui la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi. Nella sentenza citata, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, in un'azione di manutenzione, aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale del possesso per essere stato il relativo capitolo di prova formulato dal ricorrente nel modo seguente “Vero che (omissis...), unendo il proprio possesso a quello dei loro danti causa, sono compossessori da oltre un ventennio in modo continuo, pubblico, pacifico, non equivoco ed esclusivo dei sottodescritti immobili”; conforme nella sostanza anche Cass. civ. n. 22720 del 2014 nonché Cass. Civ. n. 4370 del 1996, secondo cui “in tema di prova del possesso, consistendo questo in una relazione tra il soggetto e la cosa, può formare oggetto di testimonianza l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica”. In tale ultima pronuncia, la S.C. ha confermato l'inammissibilità del capitolo di prova articolato nel modo seguente “vero che dal tempo della divisione fra i consorti (Omissis) avvenuta nel 1934 in avanti essi hanno sempre conservato il possesso dell'area e dei sovrastanti fabbricati sul cui sedime sono stati poi collocati gli attrezzi dei (omissis)”, specificando che la regola secondo cui la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non già apprezzamenti o giudizi dev'essere intesa nel senso che detta prova non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici del fatto (v. Cass. 19.7.1980 n. 4759), ed “è di quest'ultima specie il concetto di possesso che esprime una relazione fra la cosa e il possessore desumibile da atti che lo stesso compia”. Risolvendosi il concetto in esame in una valutazione di corrispondenza degli atti indicati all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale) oggetto di prova testimoniale può essere l'attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica];
- del resto, l'articolazione della prova orale non può avvenire in modo generico ed impreciso, ma deve essere fatta mediante l'indicazione specifica dei fatti da provare (cfr. Cass. Civ. n. 1938 del 1987); ciò comporta che i capitoli articolati dalle parti per essere ammissibili debbano fissare temporalmente in modo preciso l'episodio da provare – con indicazione della relativa data – sul quale deve riferire il teste, nonché specificare il luogo e la circostanza in cui il fatto si sarebbe verificato, le modalità di accadimento dello stesso nonché i soggetti presenti (v. Cass. Civ. n. 9547 del 2009; Cass. Civ. n. 20997 del 2011). Nelle cause aventi ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta US, in cui la cronologia dei fatti assume un peculiare rilievo, essendo il tempo elemento costitutivo della fattispecie, risulta, quindi, particolarmente calzante il richiamo all'orientamento della Suprema Corte secondo cui "La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicchè è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore ad un terzo, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa" (v. Cass. civ. ord. n. 20997 R.G. n. 2819 del 2018 - Pag. 7 di 11
del 2011; in senso analogo, la già citata Cass. civ. sent. n. 9547 del 2009; Cass. Civ. n. 1808 del 2015, Cass. Civ. n. 3280 del 2008, Cass. Civ. n. 3728 del 1987); solo in tal modo, infatti, si consentirebbe all'altra parte di articolare una debita prova contraria e, in sostanza, di rispettare (e non invertire) il regime dell'onere probatorio. Del resto, che la prova per testimoni debba essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone e dei fatti in un preciso contesto spaziale e temporale non è principio elaborato dalla giurisprudenza di merito, ma norma che si ricava agevolmente dalla disposizione dell'art. 244 c.p.c., diretta emanazione di un processo governato dal principio dispositivo, che prevede la deduzione come fase precisa della introduzione della prova testimoniale nel giudizio. 3.4. Pertanto, con specifico riferimento a quel peculiare modo di acquisto della proprietà o dello ius in re aliena a titolo originario che è l'US, l'articolazione delle richieste istruttorie deve essere strutturata in modo tale da dedurre non già un generico possesso da un tempo ultraventennale (vero e proprio apprezzamento giuridico peraltro non disegnato in maniera precisa nel tempo) ma le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti esattamente collocati nel tempo che l'istante ha posto in essere, idonei a far emergere – in modo specifico ed in una dimensione temporale determinata – l'esercizio di facoltà che mimano il diritto di proprietà e che, quindi, sono idonee a manifestare l'indiscussa relazione tra il bene e colui che invoca l'acquisto a titolo originario ad immagine del diritto reale rivendicato. Le singole attività, i singoli atti, i singoli comportamenti precisamente individuati e posti in essere collocati in maniera specifica nello spazio e nell'arco temporale richiesto dalla legge (20 anni) rappresentano la sostanza di quella situazione fattuale ad immagine del diritto reale che è il possesso. Pertanto, all'onere assertivo della parte da compiersi nel termine delle preclusioni previste dal codice di rito, si affianca l'onere sempre della parte di articolare i mezzi istruttori nei termini suindicati. Solo con tali deduzioni specifiche si consentirebbe al giudice di apprezzare la pregnanza e la rilevanza del capitolo di prova di cui si chiede l'ammissione e, di contro, alla parte convenuta di articolare una adeguata prova contraria. Diversamente, si perverrebbe ad una sostanziale inversione dell'onere probatorio. Né potrebbe invocarsi la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., la quale ha natura esclusivamente integrativa e non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (v. Cass. Civ. 3280 del 2008; Cass. Civ. n. 14364 del 2018), per l'essenziale ragione che sarebbe rimesso al giudice il compito euristico di ricercare ed individuare – tra le molteplici e potenzialmente illimitate circostanze fattuali - le singole attività, i singoli comportamenti, i singoli atti compiuti in un arco temporale di venti anni idonei a configurare astrattamente un possesso utile all'US. Con l'inevitabile conseguenza che la parte convenuta non sarebbe in grado di articolare tempestivamente una prova contraria idonea a contrastare la prova acquisita, stravolgendo, quindi, l'onere della prova previsto dal legislatore. E le medesime considerazioni valgono – a fortiori – con riferimento, tra le tante attività attraverso le quali il possesso si manifesta, alle modalità di instaurazione della relazione con il bene.
4. Nel merito. 4.1.Alla luce di tali considerazioni, si comprende come la domanda è già generica sotto il profilo assertivo, dal momento che non specifica, nella dimensione spaziale e temporale, i singoli atti da cui emergerebbe il contatto delle parti attrici continuo ed ininterrotto con i beni uti dominus. Né, soprattutto, sono evidenziate le modalità attraverso le quali si è instaurato il rapporto con la res – se tramite adprehensio o consegna – con riferimento al momento iniziale dell'esercizio del potere. Evidente, anzi, la assoluta incertezza in ordine al momento inziale nonché alle modalità di instaurazione del contatto con i beni, neppure dedotte nei termini delle preclusioni assertive. R.G. n. 2819 del 2018 - Pag. 8 di 11
In particolare, è noto che un possesso tecnicamente inteso può instaurarsi o tramite un atto materiale di apprensione volto ad escludere l'originario possessore oppure tramite consegna da parte di colui che esercita sulla res un diritto reale. Nel primo caso, si è in presenza di un vero e proprio impossessamento del bene tramite un atto materiale di apprensione propria e spossessamento altrui. La consegna del proprietario, invece, è modalità idonea a far supporre o la tolleranza o l'esistenza di un titolo, il quale o è ad effetti reali e immediatamente traslativi (e quindi idoneo a trasferire il possesso;
titolo non prodotto e che avrebbe richiesto la forma scritta ad substantiam), o produce effetti meramente obbligatori (e, quindi, è idoneo a trasferire la detenzione). Si tratta di precisazione fatta propria anche dalla recente giurisprudenza, utilissima per declinare il rapporto con una res in termini di cortesia, tolleranza, detenzione o possesso [cfr. Cass. Civ. n. 17388 del 2021, secondo cui “per stabilire se in conseguenza di una convenzione con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un bene immobile si abbia possesso idoneo all'US, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'"animus possidendi" nell'indicato soggetto” (Sez. 2, Sent. n. 14092 del 2010)]. Orbene, alla luce di tali considerazioni, si comprende appieno come la domanda esperita con l'atto introduttivo – e mai precisata nei termini decadenziali delle preclusioni, atteso le generiche deduzioni di cui alla memoria 183 c. 6 n. 1 c.p.c. – sia totalmente priva di qualsiasi riferimento assertivo sotto tale profilo. Ciò conduce inevitabilmente al rigetto, in quanto non sussistono elementi per qualificare la relazione con la cosa come possesso né per individuare con precisione il dies a quo dal quale computare il tempo utile per l'US. Un possesso tecnicamente inteso importa, infatti, non un generico potere di fatto con la cosa, ma un contatto continuo che si estrinsechi in una attività corrispondente all'esercizio del diritto reale (di proprietà nel nostro caso), che rifletta una disponibilità della cosa piena ed esclusiva. Determinante, quindi, il momento in cui si instaura la relazione con la res (c.d. acquisto del possesso), al fine di comprendere le modalità di una effettiva acquisizione nella sua disponibilità ad excludendi alios e l'inizio, quindi, di una propria signoria esclusiva in modo inequivoco. Del resto, la non ambiguità è requisito intrinseco del possesso utile all'US (arg. ex art. 1158 – 1163 c.c.). 4.2. E' agevole rilevare che la parte attrice nulla specifica in ordine alla instaurazione della relazione con la res nei rigorosi limiti decadenziali delle preclusioni assertive né con l'atto introduttivo né con la memoria 183 c. 6 I termine c.p.c.. Traslando le parole della Suprema Corte (v. Cass. Civ. n. 21873 del 2018) “il ricorrente non ha mai indicato l'inizio del suo possesso dato che si è limitato a dichiarare di aver posseduto da oltre vent'anni… L'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'US”; con specifico riferimento alla instaurazione del contatto, invece, “Era necessaria, insomma, ma non risulta vi sia stata, la dimostrazione del come e del quando il ricorrente, originario convenuto, avesse iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto. E' mancata, in definitiva, la dimostrazione del tempo del possesso e la dimostrazione della qualità di possesso uti dominus di quel potere di fatto che l'attuale ricorrente ha esercitato sull'immobile oggetto del giudizio”. Ne consegue che le carenze dapprima assertive sia in ordine alla instaurazione del contatto con il bene sia in ordine al dies a quo e al tempo della compiuta US inducono inevitabilmente al rigetto della domanda, non consentendo, infatti, di comprendere né se la relazione instaurata con la res si sia tradotta in un possesso utile all'US né il tempo a partire dal quale lo stesso sia effettivamente cominciato a decorrere in modo esclusivo e quando si sia compiuto, alla luce delle considerazioni che saranno di seguito espresse. R.G. n. 2819 del 2018 - Pag. 9 di 11
4.3.Sempre sotto il profilo assertivo, la parte attrice nulla precisa, inoltre, in ordine alle rilevanti circostanze che hanno interessato il bene nella prospettiva diacronica che emerge. Invero, come agevolmente verificabile dalle deduzioni della stessa parte attrice, e Parte_1 Pt_9 sarebbero comproprietarie degli immobili de quo, unitamente ai cugini.
[...] I richiamati principi devono, quindi, essere coordinati con quelli espressi dalla giurisprudenza nei casi in cui l'oggetto della domanda di US sia un bene in comunione e ad invocare l'avvenuto acquisto della proprietà per US sia uno dei condividenti. La giurisprudenza a riguardo ha stabilito infatti che “In tema di comunione il comproprietario che sia nel possesso del bene può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità del godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (v. Cass. civ. n. 3238 del 2018; Cass. 24781 del 2017). D'altronde, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso "ad USm" e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini della US, la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res communis" da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta US del bene (cfr. Cass. Civ. n. 19478 del 2007). E, a tal fine, secondo l'opinione unanime della giurisprudenza nonché della più precisa dottrina, il possesso acquisitivo in danno del comproprietario presuppone la rigorosa prova non solo e non tanto del possesso esercitato sul bene quanto, piuttosto, delle attività specifiche e concrete attraverso le quali la parte abbia escluso dal possesso gli altri comproprietari, neutralizzando la presunzione di tolleranza tra comproprietari in ordine al rapporto di fatto con la cosa oggetto di comunione (v. Cass. Civ. n. 21853 del 2014). Tracciate le coordinate ermeneutiche suindicate, non risulta neppure dedotto né quando e come il bene sia pervenuto nella esclusiva disponibilità delle attrici, né le modalità attraverso le quali le attrici abbiano escluso dal possesso coloro che sono gli altri comproprietari dei beni, instaurando una signoria autonoma sugli stessi. Si tratta di carenze assertive che giustificano ex sé il rigetto delle domande. 4.4. Sotto il profilo probatorio, poi, per le ragioni suindicate, nessuna prova orale è stata tempestivamente articolata dalle parti attrici idonea, quindi, a provare i requisiti dell'US ex art. 1158 c.c. 4.5. I documenti depositati sono del tutto privi di rilievo ai fini della decisione: sia la bolletta depositata sia il certificato di residenza sono elementi anodini, che non presuppongono il possesso, ma possono strutturare un rapporto di detenzione qualificata con la res (v. Cass. Civ. n. 21726 del 2019 in motivazione). 4.6. Del tutto irrilevante la non contestazione delle sole parti costituite, per l'assorbente rilievo che il principio di non contestazione non opera nei processi contumaciali (v. Cass. Civ. n. 21096 del 19.10.16), vieppiù in presenza di un litisconsorzio necessario passivo dei convenuti non costituiti. 4.7. Né spiega efficacia alcuna la adesione manifestata da alcune parti in sede di mediazione. Diverso, infatti, il titolo in virtù del quale le parti attrici avrebbero acquisito la proprietà. È opinione del Tribunale quella per cui sussiste una netta distinzione, quanto agli effetti, tra la sentenza di accertamento dell'US (la cui trascrizione è disciplinata dall'art. 2651 c.c.) e l'accordo conciliativo accertativo dell'US (la cui trascrizione è, invece, disciplinata dall'art. 2643 n. 12 bis c.c.). R.G. n. 2819 del 2018 - Pag. 10 di 11
Infatti, gli effetti della trascrizione dell'art. 2643 n. 12 bis c.c. sono disciplinati dagli art. 2644 e dall'art. 2650 c.c., i quali regolano la soluzione di conflitti tra più aventi causa del medesimo soggetto e radicano il principio della continuità delle trascrizioni, che sorregge il sistema della pubblicità per ciò che attiene agli acquisti derivativo – traslativi. Di contro, la trascrizione della sentenza di US è disciplinata dagli art. 2651 c.c. e ha valore di pubblicità notizia, non essendo soggetta ai principi di cui alle norme richiamate. Lo spunto evocato, nei limiti del giudizio in esame, consente di cogliere appieno le differenze - sostanziali e rispetto ai terzi – prodotti dalla trascrizione di un accordo accertativo dell'US e la trascrizione di una sentenza di US. L'accordo conciliativo, quindi, per una precisa scelta legislativa è vicenda che riguarda le sole parti che intervengono all'accordo ed è, pertanto, inopponibile ai terzi che vantano titoli trascritti o iscritti che possano essere pregiudicati dall'accordo stesso. Per l'effetto, a differenza della sentenza di accertamento dell'US – che radica un diritto nuovo in capo all'usucapiente in base al quale i terzi non potranno opporre i propri diritti in base alle regole fissate negli art. 2644 e 2650 c.c. -, l'accordo conciliativo attribuirà all'usucapiente un diritto che potrà far valere nei confronti dei terzi nei limiti dei diritti spettanti all'usucapito e nel rispetto delle regole sulla continuità delle trascrizioni. In sostanza, in assenza di un accertamento giudiziario, gli effetti prodotti da un accordo rimesso alla libera autonomia privata non potranno in alcun modo danneggiare terzi soggetti che vantino legittimi titoli trascritti rimasti estranei all'accordo. Del resto, l'accordo conciliativo accertativo dell'US, per la sua collocazione all'interno dell'art. 2643 c.c., non sarà titolo idoneo a dar vita ad una nuova catena di legittimi titoli di proprietà da far valere erga omnes, ma sarà titolo con gli effetti di cui all'art. 2644 e 2650 c.c. che, per volontà del legislatore, dovrà collocarsi - per produrre effetti nei confronti dei terzi - all'interno di una catena di legittimi titoli, che troverà la sua origine in un diverso titolo di acquisto originario. Ne discende l'irrilevanza dell'accordo conciliativo accertativo dell'US in sede processuale, per l'accertamento giudiziale dell'US. 4.8. Non risultano, allora, adeguatamente riscontrati i due elementi costitutivi della fattispecie in esame: il possesso e il tempo previsto dalla legge. Il possesso, infatti, nella duplice componente degli elementi costitutivi della situazione fattuale ai sensi dell'art. 1140 c.c., risulta definito mediante la combinazione di una nota generica, il potere di fatto, con una caratterizzazione specifica, in base alla quale il potere stesso deve esplicarsi in comportamenti che richiamino il contenuto del diritto reale. Pertanto, grava sull'attore l'onere di provare un potere di fatto che, lungi dal manifestarsi come generico contatto con il bene, sia idoneo anche ad esplicitare le facoltà del diritto – di proprietà nel nostro caso - ad immagine del quale il possesso è conformato. Non emerge, in sostanza, dalle risultanze istruttorie, quel contegno delle parti attrici idoneo, attraverso una pluralità di atti, ad assoggettare la cosa alla propria signoria esclusiva, con l'esplicazione delle facoltà che rientrano nel contenuto della proprietà in una dimensione temporale di carattere continuo. E, con particolare riferimento all'ipotesi della comproprietà, ad integrare il presupposto del possesso utile ai sensi dell' art. 1158 c.c., non è stata fornita quella rigorosa prova non solo e non tanto del possesso esercitato sul bene quanto, piuttosto, delle attività specifiche e concrete attraverso le quali la parte abbia escluso dal possesso gli altri comproprietari, neutralizzando la presunzione di tolleranza tra comproprietari in ordine al rapporto di fatto con la cosa oggetto di comunione.
In tema di US tra comproprietari, infatti, non è sufficiente la prova della sola piena disponibilità della res con modalità corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà (prova che sarebbe, invece, idonea in un normale giudizio azionato da un soggetto terzo), essendo piuttosto indispensabile che sia data dimostrazione di un comportamento manifesto (cioè, perfettamente percepibile dagli altri comproprietari) concretamente oppositivo rispetto agli altri comproprietari, di R.G. n. 2819 del 2018 - Pag. 11 di 11
un potere di fatto esercitato sul bene in termini tali da aver oggettivamente e completamente escluso gli altri comproprietari. Prova, pertanto, più rigorosa e neppure articolata nel caso di specie. Anche sotto il profilo soggettivo occorre, in altre parole, che il comproprietario si atteggi come proprietario esclusivo dell'intero bene e non esclusivamente della propria quota. Tale volontà, peraltro, deve essere manifestata in modo inequivoco ai terzi e ai comproprietari, non potendo ritenersi sufficiente la mera astensione dal godimento del bene. È, infatti, necessario, ai fini della decorrenza del termine per l'US, un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi, per un verso, l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, per altro verso, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, evidenziando una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus (cfr. Cass. Civ. n. 2944 del 1990). Per l'effetto nulla è emerso circa il possesso continuo (art. 1158 c.c.), pacifico (1153 c.c.), indisturbato e ininterrotto (art. 1167 c.c.) dal quale far discendere la indiscussa signoria esclusiva sulla cosa delle parti attrici.
5. Il regime delle spese Nulla sulle spese, tenuto conto della richiesta compensazione da parte delle parti costituite e che la condanna alle spese non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso (cfr. Cass. Civ. n. 15135 del 2016; Cass. Civ. n. 18806 del 2015; Cass. Civ. n. 17432 del 2011), in quanto presupposto alla condanna è che la parte abbia effettivamente sostenuto le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA le domande proposte dalle parti attrici;
sulle spese;
Pt_12
C. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in data 12 agosto 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia