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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 43/2023 RGA avverso la sentenza n. 62/2022 del Tribunale Lavoro di Ferrara, Sezione Lavoro, emessa in data 14/06/2022 e pubblicata in data 16 agosto 2022, non notificata;
avente ad oggetto: risarcimento danni da perdita di chance;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 20/11/2025; promossa da:
DEGLI ESPOSTI (CF. ); CF. Pt_1 C.F._1 Parte_2
); (CF. ); C.F._2 Parte_3 C.F._3
(CF. ); Parte_4 C.F._4 [...]
CF. ), quali congiunti ed eredi legittimi Parte_5 C.F._5 del dott. (CF. venuto a mancare in data 1 Parte_5 C.F._6 luglio 2022, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Claudio Moscati e Francesca Palumbi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito in Bologna;
appellanti; contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dagli Avv.ti Uberti Manuela Giovanna e Magagna Benito, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Ferrara (FE); appellata;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti
1 trascritte;
esaminati gli atti ed i documenti;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa e i fatti storici ad essa sottesi sono descritti maniera analitica e dettagliata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che:
“[…]
1. Con ricorso depositato il 01/06/2021 il dott. dirigente medico Parte_5 dell' di Bologna, conveniva in giudizio Parte_6
l' e deduceva di avere partecipato ad una Controparte_1 procedura di selezione di un elenco di idonei per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di Chirurgia Pediatrica presso
l' di (nel prosieguo AOSP), come da avviso Controparte_1 CP_1 pubblicato sul BUR Emilia – Romagna in attuazione della determinazione del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale n. 441 del 29.3.2018.
All'esito delle operazioni di valutazione, avvenute il 6.12.2018, egli era risultato essere al primo posto degli idonei.
Senonché nel mese di marzo 2019 egli apprendeva, per caso, da notizie di stampa locale, che la procedura di selezione era stata annullata in quanto egli avrebbe dichiarato in sede di colloquio di avere con se la risposta scritta alla domanda che gli era stata sottoposta dalla Commissione d'esame.
Apprendeva poi che con delibera n. 57 del 11.3.2019 dell'AOSP, a seguito di istruttoria e dell'acquisizione di un parere legale, era stato dato mandato al direttore del personale di revocare, ai sensi dell'art. 21 quinquies L. n. 241/1991 e per ragioni di pubblico interesse, la precedente determinazione n. 441 del 29.3.2018 con cui era stato disposto l'avviso di selezione, senza procedere all'approvazione degli atti e dei verbali della Commissione esaminatrice;
nella delibera era stato posto in evidenza che il dott. , uno dei Per_1 candidati ritenuti inidonei alla selezione, aveva denunciato in data 17.12.2918 una presunta irregolarità nella procedura, costituita dal fatto che egli avrebbe proferito, prima di rispondere al primo quesito postogli, le seguenti parole: “A questa domanda io ho già qui la risposta scritta”.
Successivamente, con determinazione n. 150 del 26.3.2019, l'AOSP provvedeva a revocare la procedura di selezione e ad emettere contestualmente nuovo avviso pubblico per il medesimo incarico.
Avverso tali provvedimenti l'odierno ricorrente, caduta nel vuoto una preventiva diffida all'azienda ospedaliera a dar seguito agli esiti della procedura di selezione, si rivolgeva al TAR Emilia Romagna il quale, con sentenza del 18.7.2019, respingeva il suo ricorso.
2 La sentenza veniva impugnata dinanzi al Consiglio di Stato. Nelle more egli presentava domanda di partecipazione al nuovo avviso di selezione, senza prestare con ciò acquiescenza al contenzioso in essere con l'amministrazione sanitaria.
Nel frattempo il procedimento penale che era stato avviato a suo carico veniva archiviato con atto in data 26.5.2020.
Nel mese di luglio 2020 l'AOSP concludeva la nuova procedura per l'assegnazione del posto di Direttore dell'unità complessa, nominando il dott. . Persona_2
In data 7.10.2020 il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza del TAR, annullava tutti gli atti impugnati dall'odierno ricorrente, evidenziandone la totale buona fede.
Tali essendo i fatti, il dott. deduceva in diritto la responsabilità Pt_5 dell'amministrazione sanitaria la quale aveva dato all'evento accaduto durante il suo esame una lettura “travisata, poco attenta e pretestuosa”, fondata anche su un erroneo parere legale, revocando la procedura di selezione senza nemmeno un preavviso, con atto abnorme ed immotivato, adottato in carenza di una seria istruttoria e senza una corretta applicazione dei principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost., ed in violazione dei principi di buona fede e correttezza ex art. 1337 c.c. ed in violazione degli artt. 2087 c.c.
e 2043 c.c. Esponeva infatti che, lette le indicazioni del bando, che prevedeva espressamente la possibilità di valersi durante l'esame di materiale scritto redatto dal candidato, egli si era preparato per il colloquio predisponendo una breve relazione scritta. Pertanto, il giorno del colloquio, “alle scontate domande che sarebbero state poste dalla commissione, dato che il tema era solo quello delle modalità di gestione e della direzione di un reparto di chirurgia pediatrica”, egli riferiva che “nel caso, aveva sul tema predisposto una relazione scritta”. La commissione replicava che la relazione non era necessaria e, quindi, il colloquio procedeva solo oralmente.
Sosteneva dunque il che, essendo risultato primo nella procedura di selezione la Pt_5 cui revoca era stata annullata, egli aveva riportato un danno da perdita di differenze retributive e contributive. Egli infatti aveva elevatissime possibilità di vedersi assegnato
l'incarico sicché aveva diritto alle differenze retributive conseguenti alla superiore retribuzione di cui avrebbe beneficiato per un decennio (cinque anni di incarico più un ulteriore rinnovo), pari a complessivi € 317.895. Egli aveva inoltre subito un danno pensionistico pari ad € 52.122,00. In subordine, doveva essere riconosciuto nella fattispecie quantomeno un pregiudizio da perdita di chance di assegnazione del posto e, considerato che gli idonei individuati erano costituiti da una terna di persone, egli aveva diritto ad almeno un terzo della somma complessiva sopra individuata, pari ad € 123.339.
Soggiungeva di avere altresì subito un serio danno alla salute, diagnosticato come
3 Disturbo dell'adattamento, con umore depresso, cagionato dallo stress conseguente ai repentini cambiamenti nella vita sociale, professionale e relazionale cui era stato sottoposto a causa degli attacchi diffamatori sulla stampa, del suo coinvolgimento nel procedimento penale e del defraudamento di una legittima aspettativa in termini di accrescimento della propria posizione lavorativa. Detta patologia aveva inoltre negativamente influito sul decorso di altra malattia neurologica preesistente.
Il danno biologico complessivo veniva individuato dal ricorrente in una misura non inferiore al 50% e veniva quantificato in complessivi € 401.211,00; ad esso veniva altresì associato un danno morale ed esistenziale quantificato in € 57.315,75 (corrispondente al
25% del danno biologico). Egli, inoltre, avendo subito un'indebita ed avventata esposizione negli articoli di stampa locale, finendo “alla gogna” quale “banale furbetto… in combutta con la commissione”, aveva riportato un gravissimo pregiudizio all'immagine personale e professionale. Tale danno veniva quantificato dalla parte nell'importo complessivo di € 80.750. Concludeva pertanto il ricorrente chiedendo la condanna dell'AOSP al risarcimento di tutti i predetti danni, da liquidarsi se del caso anche in via equitativa.
2. Costituitasi in giudizio, l'AOSP eccepiva il difetto di legittimazione attiva del ricorrente per il pagamento delle differenze contributive ed il litisconsorzio necessario dell CP_2 sulla domanda.
Nel merito ha sostenuto che la revoca della determinazione relativa alla selezione per il posto di direttore di struttura complessa era stata disposta perché il fatto, “saliente e significativo”, accaduto durante l'esame del non era stato verbalizzato dalla Pt_5
il che aveva arrecato pregiudizio alla correttezza della procedura CP_3 idoneativa sotto il profilo della imparzialità e trasparenza dell'operato dell'
[...]
, essendo inficiato il valore probatorio del verbale stesso. La revoca aveva Parte_6 pertanto riguardato tutti gli idonei. L'amministrazione aveva poi preso atto della pronuncia sfavorevole del Consiglio di Stato e, recuperando gli atti della prima procedura, aveva nominato nuovamente il dott. che era risultato idoneo Persona_2 nella prima selezione ma che, nel frattempo, era stato nominato Direttore all'esito della seconda procedura idoneativa poi caducata.
Evidenziava che la procedura idoneativa non conferiva un diritto soggettivo alla nomina al primo classificato della terna degli idonei. Negava infine che le comunicazioni alla stampa fossero state effettuate dall'azienda ospedaliera, mentre le notizie fornite risultavano comunque esposte in maniera “asettica e neutra”. Contestava la sussistenza dei danni o, comunque, la risarcibilità dei pregiudizi lamentati dalla controparte, non
4 avendo peraltro la stessa allegato in maniera precisa quali fossero state le violazioni dei canoni di correttezza e buona fede, imparzialità e buon andamento della P.A.
Contestava infine la quantificazione dei danni lamentati. Concludeva per il rigetto della domanda.
3. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa viene decisa senza necessità di ulteriore istruttoria […]”.
Il Tribunale di Ferrara con la sentenza n. 62/2022, emessa in data 14/06/2022 e pubblicata in data 16 agosto 2022, ha rigettato il ricorso proposto dal dott. condannandolo, Pt_7 altresì, al pagamento delle spese di lite.
A fondamento della propria decisione, il Giudice di prime cure, ricostruita la disciplina legislativa di settore e riepilogati i fatti sottoposti alla sua valutazione, ha osservato che “il definitivo annullamento degli atti dell'AOSP non può (…) implicare l'automatica responsabilità dell'amministrazione sanitaria sotto il profilo civilistico nei confronti del dott. e che “la responsabilità dell'azienda sanitaria invocata dal ricorrente Pt_5 assume dunque rilievo non come responsabilità contrattuale, non sussistendo tra le parti alcun rapporto negoziale, bensì come responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. ed aquiliana ex art. 2043 c.c.”, escludendo, poi, in concreto la configurabilità di tali responsabilità in capo all' allora resistente. CP_1
A sostegno di tale conclusione, il Giudice di prime cure ha osservato come: “l'operato della parte resistente non possa essere qualificato come imprudente o negligente in relazione alla posizione del dott. L'azienda ospedaliera ha tenuto una condotta Pt_5 improntata a correttezza e buona fede, nel momento in cui ha effettuato una istruttoria scritta ricostruendo la vicenda, ha acquisito il parere un legale esperto ed ha disposto in via di autotutela la revoca, ampiamente motivata, della selezione, esercitando un potere che lo stesso legislatore ha voluto ampio e discrezionale”; soggiungendo, poi, che: “per quanto concerne la fase successiva alla decisione del Consiglio di Stato, va poi sottolineato come non vi fosse alcun obbligo per l'amministrazione sanitaria di nominare per l'incarico il dott. quale primo degli idonei, posto che – come prevede la Pt_5 norma stessa – il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione e può anche nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, ma è tenuto a motivare analiticamente la scelta.
Nel caso in esame la scelta è caduta sul dott. che era l'ultimo della terna degli Per_2 idonei, poiché nel frattempo, come ampiamente motivato nel provvedimento di conferimento dell'incarico n. 34911 del 14.12.2020, aveva positivamente partecipato, a differenza del dott. che aveva rinunciato, anche alla seconda selezione, Pt_5
5 qualificandosi primo degli idonei e venendo quindi nominato quale Direttore della struttura complessa, dando così prova, nei fatti, di capacità manageriali e professionali”.
Il Giudice a quo, infine, ha motivatamente escluso che gli articoli di stampa prodotti dall'allora ricorrente possano essere considerati lesivi della sua reputazione professionale.
La predetta sentenza è stata impugnata dagli eredi legittimi del dott. i quali Pt_7 hanno chiesto a questa Corte, in totale riforma della sentenza gravata, di accogliere le domande proposte dal loro dante causa nel giudizio di primo grado.
Gli odierni appellanti, reiterando in concreto le prospettazioni svolte nel corso del giudizio di primo grado, innanzi esaminate, hanno censurato la gravata sentenza sulla scorta di sei motivi, rubricati rispettivamente:
“A. Travisamento in punto di fatto e diritto. Illegittimità per violazione dell'art 2909 c.c. nonché del principio del ne bis in idem. Contraddittorietà. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Difetto assoluto di motivazione”.“B. Travisamento in punto di fatto e diritto.
Illegittimità per erronea applicazione ed interpretazione degli artt. 1337 e 2043 c.c..
Difetto di istruttoria e motivazione”; “C. Travisamento in punto di fatto e diritto. Difetto di istruttoria e motivazione. Violazione dell'art. 112 cpc”; “D. Travisamento in punto di fatto e diritto. Difetto di istruttoria e motivazione. Omessa pronuncia”; “E. Violazione dell'art 112 cpc per omessa pronuncia”; “F. Illegittimità per violazione dell'art. 92 cpc in relazione al DM 55/2014 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Illogicità e difetto di motivazione”.
L , ritualmente costituitasi in giudizio, Controparte_1 dopo aver riepilogato la vicenda processuale per cui è causa e reiterato in questa sede tutte le istanze, difese ed eccezioni già svolte in prime cure, ha analiticamente contestato la fondatezza degli avversi motivi di gravame, asseverando la correttezza della sentenza impugnata e rassegnando le seguenti conclusioni: “[…] - respingere l'appello della sentenza n.62/2022, pubblicata il 16/08/2022, del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, nel ricorso n.183/2021 R.G. siccome inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e comunque sfornito di prova;
- respingere – in ogni caso – il ricorso in primo grado ed in appello e tutte le domande in essi formulate in primo grado ed in appello in via principale ed in via subordinata di condanna dell'Azienda convenuta al risarcimento dei danni per differenze retributive e contributive, per perdita di chance, per danno alla salute e/o alla integrità psico-fisica, per danni morali ed esistenziali, per danno all'immagine personale e professionale poiché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso poiché sfornite di prova;
Cont
- condannare gli appellanti a pagare in favore della appellata sp. Un. di Ferrara le
6 spese legali e i compensi per prestazioni professionali anche del grado di appello con le maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 1 bis del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come novellato dal D.M. n.37/2018) in ragione dei collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso delle spese generali 15% ed oltre alle aliquote per CAP ed IVA come per legge. […]”.
All'esito dell'udienza del 14/09/2023, questa Corte, con ordinanza emessa in pari data, ha ammesso CTU medico-legale sul seguente quesito: “Dica il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, acquisita ogni altra documentazione sanitaria ritenuta utile per
l'espletamento dell'incarico peritale e svolti gli eventuali accertamenti specifici che riterrà utile disporre, quali fossero le condizioni psico-fisiche del dott. Parte_5 in dipendenza dei fatti di causa, stabilendo l'eventuale sussistenza in capo a quest'ultimo del danno biologico permanente lamentato nel presente giudizio;
determinandone, in caso di risposta affermativa alla prima parte del quesito, l'entità;
Riferisca, altresì, il CTU se i fatti per cui è causa abbiano determinato o concorso a determinare in concreto un cambiamento nelle abitudini di vita del dott. Parte_5
[...]
Riferisca, infine, il CTU quant'altro ritenuto utile ai fine della decisione della causa da parte della Corte.
Autorizza, sin da ora il CTU, ad avvalersi dell'eventuale opera di uno Psichiatra quale Per_ Ausiliario”, nominando quale CTU, il Dott. ..
Con la medesima ordinanza questa Corte invitava “(…) altresì, le parti a depositare in giudizio, entro e non oltre il 31.12.2023, un conteggio concorde delle differenze retributive mensili che avrebbe maturato il Dott. dante causa degli Parte_5 odierni appellante, in caso di conferimento dell'incarico di Direttore di Struttura
Complessa di presso l' Controparte_5 Controparte_1
”.
[...]
L'incarico peritale è stato ritualmente conferito al nominato CTU all'udienza del
14/12/2023, assegnandogli termine sino al 23/05/2024 per il deposito della relazione peritale, previo scambio della relativa bozza con i Consulenti Tecnici di parte ed acquisizione delle relative osservazioni.
Sempre nel corso dell'udienza del 14/12/2023 questa Corte ha disposto a verbale che l'azienda ospedaliera appellata provvedesse a depositare in giudizio le buste paga del dott.
“…relativamente ai primi tre mesi in cui ha ricoperto l'incarico in contestazione Per_2 evidenziando specificatamente con apposito prospetto le differenze retribuite mensili spettanti in forza di un incarico di direzione di struttura semplice rispetto a quello oggetto di controversia”.
7 La documentazione prodotta da parte appellata, depositata in data 20.3.2024, evidenzia che detta differenza annua lorda, per tredici mensilità, risulta essere pari a 34.904,35 euro
(2.684,95 X 13) ed il dato non è stato oggetto di contestazione da parte degli appellanti (v. note di parte appellante del 30/04/2023).
Il nominato CTU, in data 11/03/2023 ha formulato istanza per chiedere l'autorizzazione all'acquisizione di test psicodiagnostici relativi allo scomparso Dott. Persona_4 prodotti dal CTP di parte appellante. Tale istanza è stata trattata all'udienza del
04/04/2024, all'esito della quale, con ordinanza emessa in paria data, questa Corte ha autorizzato tale acquisizione documentale, prorogando, altresì, su richiesta del CTU, sino al 13/06/2024 il termine per il deposito della relazione peritale.
Il Dott. ha depositato la sua perizia in data 01/05/2024, così rispondendo ai Per_5 quesiti a lui sottoposti: “(…) Non sussiste relazione di dipendenza fra le condizioni psicofisiche del dott. e i fatti di causa, ovvero non sussiste rapporto Parte_5 causale fra la decisione dell' e il Disturbo Depressivo allegato Controparte_1 dall'appellante.
Quanto al secondo quesito (se i fatti per cui è causa abbiano determinato o concorso a determinare in concreto un cambiamento nelle abitudini di vita del dott. Parte_5
, la risposta è complessa. Non si può negare che la vicenda lavorativa di per sé
[...] abbia inciso temporaneamente sulle abitudini di vita del ricorrente, ma ciò è stato determinato esclusivamente da un'interpretazione personale dei fatti anziché dal valore oggettivamente psico-lesivo di questi, nei quali sono intervenuti – fra l'altro - diversi soggetti estranei all'Azienda. A far corso almeno dal dicembre 2019 il cambiamento delle abitudini di vita si deve considerare esclusivamente imputabile alla malattia mortale”.
Successivamente, a completamento dell'istruttoria svolta, questa Corte all'esito dell'udienza del 26/09/2024, con ordinanza emessa in pari data, ha ammesso CTU contabile per quantificare l'asserito “danno pensionistico” cagionato al Dott. Pt_5 formulando il seguente quesito: “Dica il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa ed acquisita ogni altra documentazione contabile ritenuta utile per l'espletamento dell'incarico peritale ai sensi dell'art. 198 c.p.c.
1) quale sia il danno pensionistico patito dal Dott. dante causa degli Parte_5 odierni appellanti, in conseguenza dei fatti per cui è causa – tenuto conto che ove egli avesse ricoperto l'incarico di Direttore di Struttura Complessa di Controparte_5 presso l dal 1 marzo 2019 al 7 agosto 2021, Controparte_1 data del suo pensionamento, per un numero di mensilità pari a 42 (ivi compresa la tredicesima mensilità per ciascun anno), avrebbe percepito la somma lorda complessiva
8 di € 113.187,90 a titolo di differenze retributive. – non prendendo in considerazione la reversibilità dovuta a favore della moglie e dei figli non economicamente dipendenti, trattandosi di autonomo diritto non azionato nel corso del giudizio di primo grado;
2) quale sia il danno pensionistico patito dal Dott. dante causa degli Parte_5 odierni appellanti, in conseguenza dei fatti per cui è causa, nell'ipotesi in cui l'ammontare delle differenze retributive a lui spettanti sia quantificato nell'importo complessivo di €
37.729,30, fermi gli ulteriori presupposti indicati al punto precedente”, nominando quale perito della Corte la Rag. e fissando per il conferimento dell'incarico peritale Per_6
l'udienza del 28/11/2024.
Operato il conferimento dell'incarico peritale alla predetta udienza, la nominata CTU in data 12/05/2025, nel pieno rispetto del termine a lei assegnato, ha depositato la propria relazione peritale, rispondendo ai quesiti a lei formulati.
Con istanza depositata in pari data, il nominato CTU, ipotizzando una possibile svista della
Corte nella formulazione del quesito, ha evidenziato che il “ (…) periodo punto 1) del quesito corrisponde a numero 32 mesi di differenze retributive (inclusa la 13ma mensilità) dal 01.03.19 attribuzione incarico superiore, al 07.08.21 data di pensionamento anticipato. (…)
L'importo di differenze retributive così calcolato sulle 32 mensilità corrisponde ad un totale di 85.918,40 euro, considerando un importo mensile di 2.684,95 di differenze retributive come evidenziato nelle note autorizzate depositate.
In questa prospettiva per quanto riguarda il punto 2) del quesito, 1/3 delle differenze retributive sarebbero pari a 28.639,00 euro”, chiedendo l'autorizzazione “a procedere nello sviluppo di tali ulteriori ipotesi” di calcolo.
In mancanza di un'immediata risposta a tale istanza, in data 16/05/2025, la nominata CTU provvedeva al deposito della propria relazione peritale, nel rispetto del termine inizialmente accordato in suo favore.
Con ordinanza depositata in data 18/05/2025, questa Corte ha autorizzato la propria
Ausiliaria a svolgere l'ulteriore ipotesi di conteggio indicata nella sua istanza del
12/05/2025.
In data 30/06/2025, il nominato CTU ha depositato anche la propria relazione integrativa, sviluppando anche tale ultima ipotesi di calcolo.
Infine, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per discussione, previa concessione di un termine per il deposito di brevi note conclusionali.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto dai congiunti ed eredi legittimi del dott. i cui primi cinque motivi di Parte_5
9 gravame in ragione della loro stretta interconnessione logico-giuridica possono essere trattati congiuntamente, risulta parzialmente meritevole di accoglimento nei limiti e per i motivi appresso indicati.
Al riguardo, appare doveroso, innanzitutto, ricordare che com'è noto, la lesione dell'interesse legittimo è condizione necessaria - anche se non sufficiente- per accedere alla tutela risarcitoria, occorrendo anche verificare che risulti leso, per effetto dell'attività illegittima e colpevole dell'amministrazione, l'interesse materiale al quale il soggetto aspira: il risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa non può prescindere dalla spettanza di un bene della vita, atteso che è soltanto la lesione di quest'ultimo che qualifica in termini di ingiustizia il danno derivante dal provvedimento illegittimo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 2023, n. 4050).
Ne consegue che, ai fini della sussistenza di una responsabilità dell'amministrazione per danni da provvedimento illegittimo, la valutazione non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo dell'illegittimità dell'azione amministrativa, dovendo, al contrario, il giudice svolgere una più penetrante indagine, estesa anche alla valutazione dell'elemento soggettivo (non del funzionario agente ma) dell'amministrazione intesa come apparato. In particolare, deve essere fornita la dimostrazione che la pubblica amministrazione abbia agito quanto meno con colpa, in contrasto con i canoni di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 Cost.. La responsabilità della pubblica amministrazione può, dunque, ritenersi accertata quando, tenuto conto del comportamento complessivo degli organi intervenuti nel procedimento (Cons. Stato, sez. III, 14 maggio
2015, n. 2464), la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento normativo e giuridico tale da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato (Cons. Stato, sez. III, 11 marzo 2015, n. 1272). In definitiva, come, anche di recente, statuito dalla giurisprudenza amministrativa, “ai fini dell'accertamento della responsabilità, perché si configuri la colpa dell'amministrazione, occorre avere riguardo al carattere ed al contenuto della regola di azione violata: se la stessa è chiara, univoca, cogente, in caso di sua violazione, si dovrà riconoscere la sussistenza dell'elemento psicologico. Al contrario, se il canone della condotta amministrativa è ambiguo, equivoco o, comunque, costruito in modo tale da affidare all'autorità pubblica un elevato grado di discrezionalità, la colpa potrà sussistere solo nelle ipotesi in cui il potere è stato esercitato in palese spregio delle menzionate regole di imparzialità, correttezza e buona fede, proporzionalità e ragionevolezza, con la conseguenza che ogni altra violazione del diritto oggettivo resta assorbita nel perimetro dell'errore scusabile, ai sensi dell'art. 5 c.p.” (cfr. Cons Stato, n.
10 4050/2023).
Se è vero che, sulla base dell'orientamento prevalente, in sede di giudizio per il risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo illegittimo, il privato danneggiato può limitarsi ad invocare l'illegittimità dell'atto quale indice presuntivo della colpa, restando a carico dell'Amministrazione l'onere di dimostrare di essere incorsa in un errore scusabile (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 marzo 2019, n. 1815), è pure vero che la presunzione di colpa dell'amministrazione può essere riconosciuta solo nelle ipotesi di violazioni commesse in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento, giuridico e fattuale, tale da palesarne la negligenza e l'imperizia, cioè l'aver agito intenzionalmente o in spregio alle regole di correttezza, imparzialità e buona fede nell'assunzione del provvedimento viziato. Pertanto la responsabilità deve essere negata quando l'indagine conduce al riconoscimento di un errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per la incertezza del quadro normativo di riferimento, per la complessità della situazione di fatto.
Il risarcimento del danno, dunque, non si configura come una conseguenza automatica dell'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo, in quanto richiede la positiva verifica, oltre che della lesione del bene della vita sotteso all'interesse legittimo concretamente inciso, anche del nesso causale tra l'illecito e il danno subito, nonché della sussistenza della colpevolezza dell'amministrazione; quanto all'elemento soggettivo, da ultimo citato, l'illegittimità del provvedimento amministrativo, ove acclarata, costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza, da considerare unitamente ad altri, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità degli elementi di fatto, il carattere vincolato della situazione amministrativa, l'ambito più o meno ampio della discrezionalità dell'amministrazione, sicché la responsabilità deve essere negata quando l'indagine conduce al riconoscimento dell'errore scusabile per l'esistenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto, (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III, 18 giugno 2020, n. 3903; Cons.
Stato, sez. IV, 5 maggio 2020, n. 2848).
Richiamati i suesposti principi generali, questa Corte ritiene che la vicenda per cui è causa debba essere valutata alla luce delle statuizioni della sentenza del Consiglio di Stato n.
5496/2020, pubblicata in data 07/10/2020, passata in giudicato inter partes, con le conseguenze di cui all'art. 2909 c.c.
Secondo l'art. 2909 c.c., la cosa giudicata sostanziale (o giudicato sostanziale) è il far stato ad ogni effetto dell'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato formale nei confronti delle parti, dei loro eredi o aventi causa. La funzione di tale istituto è quella
11 di soddisfare il bisogno di certezza giuridica circa la regola di diritto che disciplina i rapporti sostanziali tra le parti e va necessariamente messa in relazione col tipico effetto vincolante della sentenza quale effetto d'accertamento.
In definitiva, la cosa giudicata sostanziale determina un effetto impeditivo, preclusivo alla cognizione della situazione giuridica già oggetto di decisione da parte del giudice, il quale
– in un eventuale successivo giudizio – sarà vincolato alla decisione precedente sotto due differenti profili: da un lato, egli dovrà necessariamente attenersi alla statuizione compiuta in precedenza quando la domanda successiva abbia il medesimo oggetto della precedente;
dall'altro lato, nel caso in cui la domanda successiva abbia un oggetto diverso ma connesso
(nel senso che la definizione del secondo non può prescindere dall'accertamento precedentemente compiuto in via definitiva) a quello precedente, come nel caso di specie, di quest'ultima statuizione il giudice dovrà necessariamente tenere conto come evento non più contestabile nella formazione del proprio iter decisionale.
Ciò posto, si osserva, innanzitutto, che il Consiglio di Stato nella sentenza n. 5496/2020 ha così ricostruito i fatti di causa: << (…)
1. Il dott. Dirigente Medico Persona_7 di chirurgia pediatrica presso l'Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica dell
[...]
, partecipava Controparte_6 alla selezione di cui all'avviso pubblicato in data 11.4.2018 sul BUR della Regione Emilia
Romagna, in attuazione della determinazione del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale n. 441 del 29.3.2018, per il conferimento di “n. 1 incarico quinquennale di
Direttore di Struttura Complessa di Pediatrica presso l'Azienda Ospedaliero CP_5
Universitaria ”. CP_1
2. La Commissione, nominata con determina 974 del 13.7.2018, in data 6 dicembre 2018 dava seguito alla valutazione dei candidati ammessi, procedendo all'esame della documentazione da essi prodotta e quindi al colloquio.
3. All'esito delle operazioni di valutazione la Commissione formulava l'elenco degli idonei, tra i quali al primo posto risultava il dott. con punti 88/100. Parte_5
4. Tuttavia, con determinazione n. 150 in data 26.3.2019 l'amministrazione provvedeva a revocare la procedura di selezione e contestualmente ad emettere un nuovo avviso pubblico per il medesimo incarico. Tanto accadeva in quanto uno dei candidati dichiarati inidonei alla selezione, il dott. , in data 17.12.2018 aveva denunciato una Per_1 pretesa irregolarità, costituita dal fatto che il dott. avrebbe proferito, prima di Pt_5 rispondere al primo quesito posto, le seguenti parole “A questa domanda io ho già qui la risposta scritta”.
5. Avverso tale determinazione il dott. proponeva ricorso al TAR Emilia Pt_5
12 Romagna.
6. Il TAR, con la sentenza in epigrafe indicata respingeva il ricorso affermando che
“legittimamente l'amministrazione ha ritenuto, a mezzo dei provvedimenti adottati, di fugare dubbi riguardo l'ipotetica conoscenza delle domande d'esame da parte del ricorrente”. Precisando altresì che “D'altro canto l'amministrazione non ha inteso affermare che il ricorrente conoscesse in anticipo il contenuto delle domande, ma ha inteso salvaguardare l'immagine d'imparzialità”.
7. Avverso la sentenza ha proposto appello il dott. Il medesimo deduce, a Pt_5 supporto del gravame, che la sentenza avrebbe anteposto l'immagine di imparzialità alla buona fede del candidato, il quale del tutto verosimilmente aveva predisposto, di sua iniziativa, una tesina scritta, in vista della possibile richiesta da parte della Commissione, in applicazione, del resto, di quanto espressamente previsto nell'avviso di selezione.
Nell'avviso di selezione infatti era stabilito che “Nell'ambito della procedura selettiva, e per integrare gli elementi della macro area – colloquio, la Commissione può altresì prevedere di richiedere ai candidati di predisporre, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati dalla Commissione stessa. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell'ambito della macro area in questione, contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio”. Inoltre, il giudice di prime cure non avrebbe in alcun modo preso in considerazione quanto dedotto dal ricorrente in merito al difetto delle condizioni per disporre una revoca ex art
21 quinquies 1° comma L. 241/1990, posto che la revoca è stata disposta in mancanza di qualsivoglia coinvolgimento del ricorrente, solo in relazione all'episodio accaduto in sede di colloquio e non certo perché fosse mutato l'interesse pubblico al conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di . Controparte_5
Il giudice di prime cure avrebbe altresì omesso di valutare il motivo con il quale il ricorrente ha stigmatizzato il mancato coinvolgimento nel procedimento di revoca, nonostante il carattere pregiudizievole delle accuse mosse al medesimo;
avrebbe altresì omesso ogni considerazione sulla circostanza che il colloquio era circoscritto a “… esporre interventi mirati ed innovativi, volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che organizzativo”, nonché “… diretto a testare la visione e l'originalità delle proposte sull'organizzazione della struttura complessa, nonché l'attitudine all'innovazione ai fini del miglioramento dell'organizzazione…”. Dunque, macro argomenti in cui non si faceva mistero delle possibili domande. (…) >>.
Così ricostruiti i fatti sottoposti alla Sua valutazione, nella resistenza dell'appellata Co Consiglio Stato, ritenuta Controparte_7
13 l'inammissibilità dell'eccezione di difetto di giurisdizione dalla stessa sollevata ed affermata la “persistenza dell'interesse alla decisione d'appello”, nonostante il dott.
nelle more del giudizio amministrativo, avesse presentato domanda per Pt_5 partecipare alla nuova selezione per il posto di “Direttore di Struttura Complessa di
presso l' ”, senza poi Controparte_5 Controparte_1 presentarsi al colloquio (in ragione del peggioramento delle sue condizioni di salute), ha ritenuto fondate le doglianze del dante causa degli odierni appellanti, osservando al riguardo che: “(…)
3.1. Ritiene il Collegio che le doglianze del dott. siano Pt_5 fondate. Quanto accaduto è palesemente il frutto di un comportamento serbato in totale buona fede dal candidato (circostanza del resto riconosciuta anche dall'amministrazione) posto che giammai, secondo l'id quod plerumque accidit, un candidato che abbia, sulla base di un accordo fraudolento o di altre irregolarità, avuto anticipata conoscenza delle domande del colloquio, manifesterebbe apertamente e coram populi di avere addirittura preparato per iscritto la risposta.
3.2. Oggettivamente gli eventi, se letti alla luce del tenore testuale dell'avviso di selezione, depongono per la fondatezza della tesi dell'appellante, e danno compiuta e ragionevole spiegazione al suo comportamento, privando l'accaduto di qualsiasi aspetto che possa adombrare la frode o il sospetto della fuga di notizie riservate.
Risulta infatti per tabulas che: a) i macroargomenti del colloquio erano stati pubblicamente resi noti e consistevano “…nell' esporre interventi mirati ed innovativi, volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che organizzativo”, in un quadro “… diretto a testare la visione e l'originalità delle proposte sull'organizzazione della struttura complessa, nonché l'attitudine all'innovazione ai fini del miglioramento dell'organizzazione…”; b) nell'avviso di selezione era stabilito che “Nell'ambito della procedura selettiva, e per integrare gli elementi della macro area – colloquio, la
Commissione può altresì prevedere di richiedere ai candidati di predisporre, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati dalla Commissione stessa.
In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell'ambito della macro area in questione, contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio”.
3.3. L'errore in cui è incorso il dott. è stato quello di prepararsi anzi tempo una Pt_5 tesina in vista del possibile esercizio da parte della Commissione della facoltà di richiederla. La Commissione ha tuttavia chiarito immediatamente che la tesina non era richiesta, invitando il candidato a proseguire oralmente nell'esposizione dei temi di carattere organizzativo, sui quali la domanda verteva. Dunque nessun vulnus ai principi di trasparenza e par condicio che caratterizzano le procedure concorsuali può dirsi
14 esistente.
4. E' del resto quanto in modo inequivoco accertato dalla stessa Procura della Repubblica di Ferrara nella richiesta di archiviazione del 15 maggio 2020 (poi accolta dal GIP con proprio decreto del successivo 26 maggio). Nella detta richiesta di archiviazione si legge che “…appare condivisibile la giustificazione secondo cui la domanda all'esame non poteva che essere ampiamente prevista e preparata dai candidati, vertendosi sull'esposizione dell'organizzazione di un reparto di chirurgia pediatrica in un concorso di direttore di struttura complessa di chirurgia pediatrica, e che nulla vietava al candidato di predisporre preventivamente, per una migliore illustrazione delle proprie idee organizzative alle Commissione, una tesina scritta….La circostanza trova conferma non solo nella lettera inviata al direttore dai dott.ri , e , Parte_8 Per_8 Per_9 Per_10 componenti della Commissione di valutazione, in cui essi hanno dato atto di aver scelto domande d'esame volutamente aperte e generiche (quali l'organizzazione di un reparto di chirurgia pediatrica), ma anche e soprattutto nel bando di concorso, che espressamente prevedeva la possibilità di avvalersi, durante l'esame, di materiale scritto redatto dal candidato…”.
5. L'appello è dunque accolto. Per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, gli atti impugnati con il ricorso introduttivo del primo grado sono annullati. (…)>>.
Alla luce di quanto definitivamente acclarato dal Consiglio di Stato nella richiamata sentenza, ad avviso di questa Corte, il comportamento tenuto dall
[...]
nella vicenda per cui è causa non può che considerarsi Controparte_1
“colpevole”, in quanto negligente ed imprudente.
Di certo, l'Amministrazione odierna appellata non è riuscita a vincere la presunzione di colpevolezza del suo comportamento (nascente, come già evidenziato, dall'annullamento da parte del Giudice amministrativo degli atti dalla stessa emanati), dimostrando di essere incorsa in un “errore scusabile”.
Non vi era, infatti, alcun “interesse pubblico” da salvaguardare che giustificasse l'adozione del procedimento di revoca ex art 21 quinquies legge 241/1990 della selezione per cui è causa, come poi del resto confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato, e neppure si può dire che l'amministrazione abbia agito con correttezza e buona fede, così come invece erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure.
L'amministrazione ha piuttosto agito in maniera del tutto non coerente rispetto alle previsioni di bando dato che, come già ribadito, era chiaramente previsto il tema di cui si sarebbe discusso in sede di colloquio, così come la possibilità che la potesse CP_3 chiedere la presentazione di una relazione scritta sullo stesso tema.
15 L odierna appellata ha altresì agito con grave negligenza nella gestione della CP_1 questione nel suo complesso, soprattutto relativamente all'istruttoria, svolta senza alcun coinvolgimento del dott. e degli altri candidati risultati idonei, avendo scelto di Pt_5 percorrere la via dell'annullamento della procedura, nonostante l'incertezza della sussistenza dei requisiti richiesti per poter procedere ai sensi dell'art 21 quinquies legge
241/1990 (insussistenza confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato), senza tenere conto del pregiudizio che la decisione intrapresa avrebbe arrecato ai candidati, ed in particolare al dott. additato ingiustamente come causa scatenante la revoca, con Pt_5 quanto poi ne è seguito, come già detto, in termini di coinvolgimento in procedimento penale e di potenziale danno alla sua immagine professionale e personale.
Non si può quindi dire, come invece ha ritenuto il Giudice di prime cure, che non ricorrono gli estremi della responsabilità di cui all'art. 1337 c.c. e, soprattutto, di cui all'art. 2043
c.c. per il comportamento colposo, sotto il profilo della negligenza e il mancato rispetto del principio del neminem laedere nonché delle norme di legge tra cui, oltre al bando quale lex specialis della procedura, l'art. 21 quinquies legge 241/1990 e dell'art. 97 Cost.
L'illiceità del comportamento tenuto dall'Azienda appellata, peraltro, non può ritenersi per così dire “sanata” dal provvedimento di conferimento dell'incarico n. 34911 del
14.12.2020 (mai impugnato), emesso a seguito della sentenza del Consiglio di Stato con reviviscenza degli atti della prima procedura, in favore del dott. che, nel frattempo, Per_2 come ampiamente motivato in tale provvedimento, aveva positivamente partecipato, a differenza del dott. che aveva rinunciato, anche alla seconda selezione, Pt_5 qualificandosi primo degli idonei e venendo quindi nominato quale Direttore della struttura complessa, oggetto del contendere, dando così prova, nei fatti, di capacità manageriali e professionali. Tale provvedimento, infatti, valorizza circostanze sopravvenute ai provvedimenti dichiarati illegittimi dal Consiglio di Stato, che non si sarebbero nemmeno verificate in assenza di tali illegittimi provvedimenti (id est indizione di una seconda procedura selettiva con conferimento di un primo incarico al Dott. , Per_2 poi distintosi nel suo svolgimento) e che non possono essere prese in considerazione in questa sede, dovendosi valutare la responsabilità risarcitoria dell appellata CP_1 avendo riguardo all'epoca dei fatti di causa.
È indubbio, poi, che il comportamento tenuto dall' qui appellata dopo la sentenza CP_1 del Consiglio di Stato non abbia ristorato il concreto pregiudizio subito dal Dott. Pt_5 consistente nella perdita della chance di ottenere il posto di “Direttore di Struttura
Complessa di Chirurgia Pediatrica presso l' Controparte_1
”.
[...]
16 Di contro, nessun addebito di responsabilità può essere mosso all qui appellata CP_1 per gli articoli di stampa additati dal dott. prima e dagli odierni appellanti, poi, Pt_5 come lesivi della sua immagine professionale.
Sul punto, si ritiene che il Giudice di prime cure abbia “colto nel segno” nell'affermare che: “(…) 6. Con riferimento infine agli articoli sulla stampa locale, si rileva che parte ricorrente ha prodotto due articoli del 14 e del 15 marzo 2019 de , usciti Controparte_8
a pochissimi giorni di distanza dalla decisione dell'AOSP di non approvare gli atti e i verbali della procedura idoneativa e di revocare l'avviso pubblico (doc. 6 ric).
Il primo articolo riporta né più né meno, in modo del tutto asettico, esattamente i fatti, senza aggiungere alcun giudizio o commento nei confronti del dott. L'articolo, Pt_5 peraltro, riporta non solo il suo nome ma anche quello di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda.
Nel secondo articolo, contenente una breve intervista al Direttore Generale dell' Pt_9
ancora una volta si ripercorre la vicenda, le irregolarità vengono
[...] Testimone_1 dichiarate come solo presunte e viene esposto che il problema è stata la omessa verbalizzazione da parte della Commissione delle dichiarazioni del medico;
nell'articolo si dà contezza dell'avvio di un procedimento penale, per iniziativa del portavoce del
Comitato Vittime della pubblica amministrazione. Il Direttore dichiara Parte_8 nell'articolo di non essere titolato a valutare se siano fondate o meno ipotesi di reato nella vicenda, definita nell'articolo “un pasticcio”.
Ad avviso di chi scrive anche in questo caso risulta dunque rispettato il requisito della continenza dell'esposizione e della veridicità dei fatti narrati.
Peraltro non vi è prova alcuna che la notizia della vicenda sia giunta all'organo di stampa su iniziativa dell'azienda ospedaliera. (…)”.
In parte qua, le considerazioni espresse dal Tribunale di Ferrara nella gravata sentenza appaiono esaustive e convincenti, frutto di un attento e meditato esame delle risultanze istruttorie in atti ed immuni da vizi logico-giuridici e, pertanto, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni degli odierni appellanti (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent.
N. 642/2015).
Su questo specifico punto, le censure svolte dagli odierni appellanti, sterilmente reiterative delle prospettazioni già svolte nel giudizio a quo, ad avviso di questa Corte, non sono idonee ad incrinare la solidità e la coerenza del ragionamento logico-giuridico svolto dal
Tribunale di Ferrara nella sentenza qui gravata.
Così ricostruiti i profili della colpa dell'Amministrazione, odierna appellata, questa Corte
17 ritiene che l debba essere chiamata a Controparte_1 risarcire il danno da perdita di chance patito dal dott. per esser stato di Parte_5 fatto illegittimamente escluso dalla procedura per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di Chirurgia Pediatrica presso il medesimo ente.
Con l'espressione danno da perdita di chance << si qualifica l'occasione perduta come evento di danno, diverso ed autonomo rispetto a quello da perdita del diritto. Si rimarca che esso è configurabile in presenza di una condotta (attiva o omissiva) che determina la perdita della possibilità di un risultato migliore, che deve però presentare alcune caratteristiche… trattandosi di un danno evento, deve essere legato alla condotta attiva o omissiva da un nesso di derivazione causale che va apprezzato attraverso il consueto utilizzo del criterio cd. “più probabile che non” che, secondo l'ormai consolidato orientamento del giudice della nomofilachia, costituisce il criterio di accertamento della causalità nell'alveo della responsabilità civile >> (Cass., 8 luglio 2024, n. 18568).
Il risarcimento del danno da chance è integrato dalla possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita è distinta ed autonoma rispetto al risultato perduto – costituendo una situazione giuridica a sé stante – suscettibile di autonoma valutazione a condizione che ne sia provata la sussistenza.
L'onere probatorio in materia di perdita di chance grava sul soggetto che lamenta il danno e presenta caratteristiche peculiari rispetto ad altre fattispecie risarcitorie.
Il danneggiato deve dimostrare:
• l'esistenza di una chance concreta nel proprio patrimonio giuridico la condotta lesiva (illecito o inadempimento) della controparte
• il nesso di causalità tra la condotta e la perdita della possibilità
• la sussistenza del danno derivante dalla perdita dell'opportunità.
Per quanto riguarda specificatamente il nesso causale, questo deve essere valutato secondo il criterio del “più probabile che non”, come ribadito dalla Cassazione nell'ordinanza n.
18568/2024. Tale criterio rappresenta lo standard probatorio tipico della responsabilità civile e richiede che vi sia una probabilità preponderante (benché non necessariamente superiore al 50%) che la condotta illecita abbia causato la perdita della chance.
È importante sottolineare che, come affermato dalla giurisprudenza, l'onere probatorio può essere assolto anche tramite presunzioni o in base a un calcolo probabilistico. La
Cassazione ha infatti precisato che il danneggiato “ha l'onere di provare, anche se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita” (Cass. 31170/2023).
18 In ambito lavoristico, ad esempio, il lavoratore che lamenta la perdita di chance di promozione deve fornire elementi che dimostrino, pur se solo in via presuntiva, la possibilità che avrebbe avuto di conseguire la promozione, tenendo conto dei criteri selettivi applicabili e degli altri candidati in competizione.
Va, poi, osservato che, da un punto di vista patrimoniale, il danno da perdita di chance viene generalmente parametrato al valore economico dell'opportunità perduta, ponderato in base alla probabilità di successo che caratterizzava la chance.
La risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita di chance rappresenta, poi, un'importante evoluzione giurisprudenziale, culminata nella sentenza della Cassazione civile, Sez. III, 04/03/2004, n. 4400.
Il riconoscimento della risarcibilità del danno non patrimoniale ha ampliato notevolmente la tutela giuridica della persona, estendendo la protezione anche a valori non economici ma fondamentali per la dignità umana.
Ciò posto, in linea generale, nella vicenda in esame, si osserva che è documentalmente provato che il dott. all'esito della prima selezione per lo “incarico quinquennale Pt_5 di Direttore di Struttura Complessa di presso l' Controparte_5 [...]
”, si era classificato primo nella terna degli aspiranti risultati Controparte_1 idonei (con il punteggio di 88/100).
Stando così le cose, può affermarsi, senza timore di smentita, che ove tale selezione non fosse stata illegittimamente revocata il dott. avrebbe avuto, quantomeno, un terzo Pt_5 di possibilità di conseguire l'anelato in incarico di Direttore di Struttura Complessa.
La CTU contabile disposta da questa Corte, poi, (v. relazione integrativa Rag. M. A. R. depositata il 30/06/2025) ha permesso di acclarare che in correlazione al periodo che va dal 01.03.2019, data di presumibile attribuzione dell'incarico superiore, al 07.08.21 data di pensionamento anticipato del Dr. costui, in caso di conseguimento Pt_5 dell'incarico de quo, avrebbe percepito differenze retributive per un totale pari ad €
85.918,40 euro, considerando un importo mensile di 2.684,95 di differenze retributive come evidenziato nelle note autorizzate depositate dalle parti.
Il danno patrimoniale patito dal Dr. quindi, può essere equitativamente liquidato Pt_5 ex art. 1226 c.c. in misura pari ad 1/3 di detta somma e, quindi, nell'importo di € 28.639,00 euro a cui deve, poi, aggiungersi, sempre sotto l'aspetto patrimoniale, il c.d. “danno pensionistico” derivante dal mancato incasso di detta somma.
Tale danno pensionistico è stato calcolato dal perito contabile nominato da questa Corte nella somma di € 3.493,66, dovendosi considerare al riguardo che il Dott. è Pt_5 andato in pensione in data 07/08/2021 (decorrenza pensione) ed è poi deceduto il
19 01/07/2022 (data del decesso). Il danno pensionistico del Dott. quindi, va Pt_5 indubbiamente circoscritto a tale arco temporale.
Il danno patrimoniale complessivamente patito dal Dott. quindi, può essere Pt_5 equitativamente liquidato nella somma complessiva di € 32.132,66.
Sul versante non patrimoniale, invece, va osservato che la CTU medico-legale magistralmente svolta dal perito nominato da questa Corte, ha escluso la sussistenza sia di un danno biologico permanete, sia di un danno esistenziale causalmente riconducibili al comportamento illecito dell . Controparte_1
Le conclusioni (innanzi dettagliatamente riportate) rassegnate dal nominato CTU nella propria relazione, da intendersi qui integralmente richiamata, appaiono esaustivamente e convincentemente motivate, suffragate dalla letteratura scientifica di settore e frutto di un lavoro attento ed accurato e, pertanto, vengono condivise e fatte proprie da questa Corte.
Tanto comporta, quindi, la reiezione della domanda risarcitoria proposta dagli odierni appellanti sotto il profilo del danno biologico permanente e del danno c.d. esistenziale o alla vita di relazione, da considerarsi quali aspetti del danno non patrimoniale. Tali voci di danno, infatti, alla luce della CTU medico-legale disposta da questa Corte non appaiono eziologicamente riconducibili all'operato dall' odierna appellata. CP_1
Sotto altro profilo, la condotta illecita complessivamente tenuta dall'
[...]
nella vicenda per cui è causa può logicamente presumersi aver Controparte_1 cagionato al dott. dante causa degli odierni appellanti, un rilevante danno morale, Pt_5 inteso quale turbamento del suo stato d'animo, pregiudizio alla sua serenità psicologica ed offesa alla sua integrità morale. Aspetti questi pur essi evidenziati dal nominato CTU nella propria relazione in correlazione all'analisi del vissuto del Dott. Pt_5
Del resto, qualsiasi stimato ed apprezzato professionista nel sentirsi accusato, sia pur implicitamente, di aver “barato” nello svolgimento di una selezione concorsuale, tanto da vederla annullata, senza poter interloquire in alcun modo al riguardo, subirebbe un rilevante pregiudizio alla sua serenità, soffrendo per le accuse percepite come ingiuste.
Nel caso di specie, poi, questa sofferenza può presumersi ancora più acuta in considerazione del fatto che il Dott. gravemente ammalato, era probabilmente Pt_5 consapevole del fatto che il peggioramento delle sue condizioni psico-fisiche, legato all'evolversi della patologia da cui era effetto, non gli avrebbero dato modo di “riscattarsi” agli occhi della società e dei suoi stessi familiari.
Il danno morale patito dal Dott. unico aspetto del danno non patrimoniale Pt_5 ravvisabile nella fattispecie in esame, in mancanza di criteri oggettivi da applicare, può essere equitativamente liquidato ex art. 1226 c.c. in misura pari al 30% del danno
20 patrimoniale (massimo tabellare consentito) e, quindi, nella somma di € 8.033,16.
Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa,
l' va condannata a corrispondere agli odierni Controparte_1 appellanti, aventi causa del dott. la somma complessiva di € 40.165,82 Parte_5
(32.132,66 + 8.033,16), a titolo di ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal loro dante causa.
Tale somma, poi, andrà maggiorata ex lege della maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia (da considerarsi di bassa complessità) ed al pregio dell'attività difensiva svolta dai procuratori degli odierni appellanti.
Sempre in applicazione della regola della soccombenza, le spese delle due Consulenze
Tecniche d'Ufficio disposte da questa Corte, già liquidate come da decreti in atti, vanno definitivamente poste a carico dell odierna appellata. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- accertato e dichiarato che il dott. in ragione dei comportamenti tenuti Parte_5 dall , e per essa dai suoi funzionari, è stato Controparte_1 di fatto illegittimamente escluso dalla procedura per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di Chirurgia Pediatrica presso il medesimo ente, condanna la predetta Azienda, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere agli odierni appellanti, quali eredi ed aventi causa del dott.
la somma di € 40.165,82, a titolo di ristoro dei danni patrimoniali e non Parte_5 patrimoniali patiti dal loro dante causa, maggiorata della maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- condanna, altresì, l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a rifondere agli odierni appellanti le spese di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in € 259,00 a titolo di spese esenti ed in
€ 9.257,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA, se dovuta e CPA, come per legge e, per questo grado, in € 388,00 a titolo
21 di spese esenti ed € 10.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA, se dovuta e CPA, come per legge;
- infine, pone definitivamente a carico dell , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese delle due Consulenze Tecniche
d'Ufficio disposte da questa Corte, già liquidate come da decreti in atti.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 20.11.2025
Il Consigliere est dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente.
dott.ssa Marcella Angelini
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 43/2023 RGA avverso la sentenza n. 62/2022 del Tribunale Lavoro di Ferrara, Sezione Lavoro, emessa in data 14/06/2022 e pubblicata in data 16 agosto 2022, non notificata;
avente ad oggetto: risarcimento danni da perdita di chance;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 20/11/2025; promossa da:
DEGLI ESPOSTI (CF. ); CF. Pt_1 C.F._1 Parte_2
); (CF. ); C.F._2 Parte_3 C.F._3
(CF. ); Parte_4 C.F._4 [...]
CF. ), quali congiunti ed eredi legittimi Parte_5 C.F._5 del dott. (CF. venuto a mancare in data 1 Parte_5 C.F._6 luglio 2022, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Claudio Moscati e Francesca Palumbi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito in Bologna;
appellanti; contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dagli Avv.ti Uberti Manuela Giovanna e Magagna Benito, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Ferrara (FE); appellata;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti
1 trascritte;
esaminati gli atti ed i documenti;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa e i fatti storici ad essa sottesi sono descritti maniera analitica e dettagliata nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che:
“[…]
1. Con ricorso depositato il 01/06/2021 il dott. dirigente medico Parte_5 dell' di Bologna, conveniva in giudizio Parte_6
l' e deduceva di avere partecipato ad una Controparte_1 procedura di selezione di un elenco di idonei per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di Chirurgia Pediatrica presso
l' di (nel prosieguo AOSP), come da avviso Controparte_1 CP_1 pubblicato sul BUR Emilia – Romagna in attuazione della determinazione del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale n. 441 del 29.3.2018.
All'esito delle operazioni di valutazione, avvenute il 6.12.2018, egli era risultato essere al primo posto degli idonei.
Senonché nel mese di marzo 2019 egli apprendeva, per caso, da notizie di stampa locale, che la procedura di selezione era stata annullata in quanto egli avrebbe dichiarato in sede di colloquio di avere con se la risposta scritta alla domanda che gli era stata sottoposta dalla Commissione d'esame.
Apprendeva poi che con delibera n. 57 del 11.3.2019 dell'AOSP, a seguito di istruttoria e dell'acquisizione di un parere legale, era stato dato mandato al direttore del personale di revocare, ai sensi dell'art. 21 quinquies L. n. 241/1991 e per ragioni di pubblico interesse, la precedente determinazione n. 441 del 29.3.2018 con cui era stato disposto l'avviso di selezione, senza procedere all'approvazione degli atti e dei verbali della Commissione esaminatrice;
nella delibera era stato posto in evidenza che il dott. , uno dei Per_1 candidati ritenuti inidonei alla selezione, aveva denunciato in data 17.12.2918 una presunta irregolarità nella procedura, costituita dal fatto che egli avrebbe proferito, prima di rispondere al primo quesito postogli, le seguenti parole: “A questa domanda io ho già qui la risposta scritta”.
Successivamente, con determinazione n. 150 del 26.3.2019, l'AOSP provvedeva a revocare la procedura di selezione e ad emettere contestualmente nuovo avviso pubblico per il medesimo incarico.
Avverso tali provvedimenti l'odierno ricorrente, caduta nel vuoto una preventiva diffida all'azienda ospedaliera a dar seguito agli esiti della procedura di selezione, si rivolgeva al TAR Emilia Romagna il quale, con sentenza del 18.7.2019, respingeva il suo ricorso.
2 La sentenza veniva impugnata dinanzi al Consiglio di Stato. Nelle more egli presentava domanda di partecipazione al nuovo avviso di selezione, senza prestare con ciò acquiescenza al contenzioso in essere con l'amministrazione sanitaria.
Nel frattempo il procedimento penale che era stato avviato a suo carico veniva archiviato con atto in data 26.5.2020.
Nel mese di luglio 2020 l'AOSP concludeva la nuova procedura per l'assegnazione del posto di Direttore dell'unità complessa, nominando il dott. . Persona_2
In data 7.10.2020 il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza del TAR, annullava tutti gli atti impugnati dall'odierno ricorrente, evidenziandone la totale buona fede.
Tali essendo i fatti, il dott. deduceva in diritto la responsabilità Pt_5 dell'amministrazione sanitaria la quale aveva dato all'evento accaduto durante il suo esame una lettura “travisata, poco attenta e pretestuosa”, fondata anche su un erroneo parere legale, revocando la procedura di selezione senza nemmeno un preavviso, con atto abnorme ed immotivato, adottato in carenza di una seria istruttoria e senza una corretta applicazione dei principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost., ed in violazione dei principi di buona fede e correttezza ex art. 1337 c.c. ed in violazione degli artt. 2087 c.c.
e 2043 c.c. Esponeva infatti che, lette le indicazioni del bando, che prevedeva espressamente la possibilità di valersi durante l'esame di materiale scritto redatto dal candidato, egli si era preparato per il colloquio predisponendo una breve relazione scritta. Pertanto, il giorno del colloquio, “alle scontate domande che sarebbero state poste dalla commissione, dato che il tema era solo quello delle modalità di gestione e della direzione di un reparto di chirurgia pediatrica”, egli riferiva che “nel caso, aveva sul tema predisposto una relazione scritta”. La commissione replicava che la relazione non era necessaria e, quindi, il colloquio procedeva solo oralmente.
Sosteneva dunque il che, essendo risultato primo nella procedura di selezione la Pt_5 cui revoca era stata annullata, egli aveva riportato un danno da perdita di differenze retributive e contributive. Egli infatti aveva elevatissime possibilità di vedersi assegnato
l'incarico sicché aveva diritto alle differenze retributive conseguenti alla superiore retribuzione di cui avrebbe beneficiato per un decennio (cinque anni di incarico più un ulteriore rinnovo), pari a complessivi € 317.895. Egli aveva inoltre subito un danno pensionistico pari ad € 52.122,00. In subordine, doveva essere riconosciuto nella fattispecie quantomeno un pregiudizio da perdita di chance di assegnazione del posto e, considerato che gli idonei individuati erano costituiti da una terna di persone, egli aveva diritto ad almeno un terzo della somma complessiva sopra individuata, pari ad € 123.339.
Soggiungeva di avere altresì subito un serio danno alla salute, diagnosticato come
3 Disturbo dell'adattamento, con umore depresso, cagionato dallo stress conseguente ai repentini cambiamenti nella vita sociale, professionale e relazionale cui era stato sottoposto a causa degli attacchi diffamatori sulla stampa, del suo coinvolgimento nel procedimento penale e del defraudamento di una legittima aspettativa in termini di accrescimento della propria posizione lavorativa. Detta patologia aveva inoltre negativamente influito sul decorso di altra malattia neurologica preesistente.
Il danno biologico complessivo veniva individuato dal ricorrente in una misura non inferiore al 50% e veniva quantificato in complessivi € 401.211,00; ad esso veniva altresì associato un danno morale ed esistenziale quantificato in € 57.315,75 (corrispondente al
25% del danno biologico). Egli, inoltre, avendo subito un'indebita ed avventata esposizione negli articoli di stampa locale, finendo “alla gogna” quale “banale furbetto… in combutta con la commissione”, aveva riportato un gravissimo pregiudizio all'immagine personale e professionale. Tale danno veniva quantificato dalla parte nell'importo complessivo di € 80.750. Concludeva pertanto il ricorrente chiedendo la condanna dell'AOSP al risarcimento di tutti i predetti danni, da liquidarsi se del caso anche in via equitativa.
2. Costituitasi in giudizio, l'AOSP eccepiva il difetto di legittimazione attiva del ricorrente per il pagamento delle differenze contributive ed il litisconsorzio necessario dell CP_2 sulla domanda.
Nel merito ha sostenuto che la revoca della determinazione relativa alla selezione per il posto di direttore di struttura complessa era stata disposta perché il fatto, “saliente e significativo”, accaduto durante l'esame del non era stato verbalizzato dalla Pt_5
il che aveva arrecato pregiudizio alla correttezza della procedura CP_3 idoneativa sotto il profilo della imparzialità e trasparenza dell'operato dell'
[...]
, essendo inficiato il valore probatorio del verbale stesso. La revoca aveva Parte_6 pertanto riguardato tutti gli idonei. L'amministrazione aveva poi preso atto della pronuncia sfavorevole del Consiglio di Stato e, recuperando gli atti della prima procedura, aveva nominato nuovamente il dott. che era risultato idoneo Persona_2 nella prima selezione ma che, nel frattempo, era stato nominato Direttore all'esito della seconda procedura idoneativa poi caducata.
Evidenziava che la procedura idoneativa non conferiva un diritto soggettivo alla nomina al primo classificato della terna degli idonei. Negava infine che le comunicazioni alla stampa fossero state effettuate dall'azienda ospedaliera, mentre le notizie fornite risultavano comunque esposte in maniera “asettica e neutra”. Contestava la sussistenza dei danni o, comunque, la risarcibilità dei pregiudizi lamentati dalla controparte, non
4 avendo peraltro la stessa allegato in maniera precisa quali fossero state le violazioni dei canoni di correttezza e buona fede, imparzialità e buon andamento della P.A.
Contestava infine la quantificazione dei danni lamentati. Concludeva per il rigetto della domanda.
3. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa viene decisa senza necessità di ulteriore istruttoria […]”.
Il Tribunale di Ferrara con la sentenza n. 62/2022, emessa in data 14/06/2022 e pubblicata in data 16 agosto 2022, ha rigettato il ricorso proposto dal dott. condannandolo, Pt_7 altresì, al pagamento delle spese di lite.
A fondamento della propria decisione, il Giudice di prime cure, ricostruita la disciplina legislativa di settore e riepilogati i fatti sottoposti alla sua valutazione, ha osservato che “il definitivo annullamento degli atti dell'AOSP non può (…) implicare l'automatica responsabilità dell'amministrazione sanitaria sotto il profilo civilistico nei confronti del dott. e che “la responsabilità dell'azienda sanitaria invocata dal ricorrente Pt_5 assume dunque rilievo non come responsabilità contrattuale, non sussistendo tra le parti alcun rapporto negoziale, bensì come responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. ed aquiliana ex art. 2043 c.c.”, escludendo, poi, in concreto la configurabilità di tali responsabilità in capo all' allora resistente. CP_1
A sostegno di tale conclusione, il Giudice di prime cure ha osservato come: “l'operato della parte resistente non possa essere qualificato come imprudente o negligente in relazione alla posizione del dott. L'azienda ospedaliera ha tenuto una condotta Pt_5 improntata a correttezza e buona fede, nel momento in cui ha effettuato una istruttoria scritta ricostruendo la vicenda, ha acquisito il parere un legale esperto ed ha disposto in via di autotutela la revoca, ampiamente motivata, della selezione, esercitando un potere che lo stesso legislatore ha voluto ampio e discrezionale”; soggiungendo, poi, che: “per quanto concerne la fase successiva alla decisione del Consiglio di Stato, va poi sottolineato come non vi fosse alcun obbligo per l'amministrazione sanitaria di nominare per l'incarico il dott. quale primo degli idonei, posto che – come prevede la Pt_5 norma stessa – il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione e può anche nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, ma è tenuto a motivare analiticamente la scelta.
Nel caso in esame la scelta è caduta sul dott. che era l'ultimo della terna degli Per_2 idonei, poiché nel frattempo, come ampiamente motivato nel provvedimento di conferimento dell'incarico n. 34911 del 14.12.2020, aveva positivamente partecipato, a differenza del dott. che aveva rinunciato, anche alla seconda selezione, Pt_5
5 qualificandosi primo degli idonei e venendo quindi nominato quale Direttore della struttura complessa, dando così prova, nei fatti, di capacità manageriali e professionali”.
Il Giudice a quo, infine, ha motivatamente escluso che gli articoli di stampa prodotti dall'allora ricorrente possano essere considerati lesivi della sua reputazione professionale.
La predetta sentenza è stata impugnata dagli eredi legittimi del dott. i quali Pt_7 hanno chiesto a questa Corte, in totale riforma della sentenza gravata, di accogliere le domande proposte dal loro dante causa nel giudizio di primo grado.
Gli odierni appellanti, reiterando in concreto le prospettazioni svolte nel corso del giudizio di primo grado, innanzi esaminate, hanno censurato la gravata sentenza sulla scorta di sei motivi, rubricati rispettivamente:
“A. Travisamento in punto di fatto e diritto. Illegittimità per violazione dell'art 2909 c.c. nonché del principio del ne bis in idem. Contraddittorietà. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Difetto assoluto di motivazione”.“B. Travisamento in punto di fatto e diritto.
Illegittimità per erronea applicazione ed interpretazione degli artt. 1337 e 2043 c.c..
Difetto di istruttoria e motivazione”; “C. Travisamento in punto di fatto e diritto. Difetto di istruttoria e motivazione. Violazione dell'art. 112 cpc”; “D. Travisamento in punto di fatto e diritto. Difetto di istruttoria e motivazione. Omessa pronuncia”; “E. Violazione dell'art 112 cpc per omessa pronuncia”; “F. Illegittimità per violazione dell'art. 92 cpc in relazione al DM 55/2014 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Illogicità e difetto di motivazione”.
L , ritualmente costituitasi in giudizio, Controparte_1 dopo aver riepilogato la vicenda processuale per cui è causa e reiterato in questa sede tutte le istanze, difese ed eccezioni già svolte in prime cure, ha analiticamente contestato la fondatezza degli avversi motivi di gravame, asseverando la correttezza della sentenza impugnata e rassegnando le seguenti conclusioni: “[…] - respingere l'appello della sentenza n.62/2022, pubblicata il 16/08/2022, del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, nel ricorso n.183/2021 R.G. siccome inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e comunque sfornito di prova;
- respingere – in ogni caso – il ricorso in primo grado ed in appello e tutte le domande in essi formulate in primo grado ed in appello in via principale ed in via subordinata di condanna dell'Azienda convenuta al risarcimento dei danni per differenze retributive e contributive, per perdita di chance, per danno alla salute e/o alla integrità psico-fisica, per danni morali ed esistenziali, per danno all'immagine personale e professionale poiché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso poiché sfornite di prova;
Cont
- condannare gli appellanti a pagare in favore della appellata sp. Un. di Ferrara le
6 spese legali e i compensi per prestazioni professionali anche del grado di appello con le maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 1 bis del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come novellato dal D.M. n.37/2018) in ragione dei collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso delle spese generali 15% ed oltre alle aliquote per CAP ed IVA come per legge. […]”.
All'esito dell'udienza del 14/09/2023, questa Corte, con ordinanza emessa in pari data, ha ammesso CTU medico-legale sul seguente quesito: “Dica il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, acquisita ogni altra documentazione sanitaria ritenuta utile per
l'espletamento dell'incarico peritale e svolti gli eventuali accertamenti specifici che riterrà utile disporre, quali fossero le condizioni psico-fisiche del dott. Parte_5 in dipendenza dei fatti di causa, stabilendo l'eventuale sussistenza in capo a quest'ultimo del danno biologico permanente lamentato nel presente giudizio;
determinandone, in caso di risposta affermativa alla prima parte del quesito, l'entità;
Riferisca, altresì, il CTU se i fatti per cui è causa abbiano determinato o concorso a determinare in concreto un cambiamento nelle abitudini di vita del dott. Parte_5
[...]
Riferisca, infine, il CTU quant'altro ritenuto utile ai fine della decisione della causa da parte della Corte.
Autorizza, sin da ora il CTU, ad avvalersi dell'eventuale opera di uno Psichiatra quale Per_ Ausiliario”, nominando quale CTU, il Dott. ..
Con la medesima ordinanza questa Corte invitava “(…) altresì, le parti a depositare in giudizio, entro e non oltre il 31.12.2023, un conteggio concorde delle differenze retributive mensili che avrebbe maturato il Dott. dante causa degli Parte_5 odierni appellante, in caso di conferimento dell'incarico di Direttore di Struttura
Complessa di presso l' Controparte_5 Controparte_1
”.
[...]
L'incarico peritale è stato ritualmente conferito al nominato CTU all'udienza del
14/12/2023, assegnandogli termine sino al 23/05/2024 per il deposito della relazione peritale, previo scambio della relativa bozza con i Consulenti Tecnici di parte ed acquisizione delle relative osservazioni.
Sempre nel corso dell'udienza del 14/12/2023 questa Corte ha disposto a verbale che l'azienda ospedaliera appellata provvedesse a depositare in giudizio le buste paga del dott.
“…relativamente ai primi tre mesi in cui ha ricoperto l'incarico in contestazione Per_2 evidenziando specificatamente con apposito prospetto le differenze retribuite mensili spettanti in forza di un incarico di direzione di struttura semplice rispetto a quello oggetto di controversia”.
7 La documentazione prodotta da parte appellata, depositata in data 20.3.2024, evidenzia che detta differenza annua lorda, per tredici mensilità, risulta essere pari a 34.904,35 euro
(2.684,95 X 13) ed il dato non è stato oggetto di contestazione da parte degli appellanti (v. note di parte appellante del 30/04/2023).
Il nominato CTU, in data 11/03/2023 ha formulato istanza per chiedere l'autorizzazione all'acquisizione di test psicodiagnostici relativi allo scomparso Dott. Persona_4 prodotti dal CTP di parte appellante. Tale istanza è stata trattata all'udienza del
04/04/2024, all'esito della quale, con ordinanza emessa in paria data, questa Corte ha autorizzato tale acquisizione documentale, prorogando, altresì, su richiesta del CTU, sino al 13/06/2024 il termine per il deposito della relazione peritale.
Il Dott. ha depositato la sua perizia in data 01/05/2024, così rispondendo ai Per_5 quesiti a lui sottoposti: “(…) Non sussiste relazione di dipendenza fra le condizioni psicofisiche del dott. e i fatti di causa, ovvero non sussiste rapporto Parte_5 causale fra la decisione dell' e il Disturbo Depressivo allegato Controparte_1 dall'appellante.
Quanto al secondo quesito (se i fatti per cui è causa abbiano determinato o concorso a determinare in concreto un cambiamento nelle abitudini di vita del dott. Parte_5
, la risposta è complessa. Non si può negare che la vicenda lavorativa di per sé
[...] abbia inciso temporaneamente sulle abitudini di vita del ricorrente, ma ciò è stato determinato esclusivamente da un'interpretazione personale dei fatti anziché dal valore oggettivamente psico-lesivo di questi, nei quali sono intervenuti – fra l'altro - diversi soggetti estranei all'Azienda. A far corso almeno dal dicembre 2019 il cambiamento delle abitudini di vita si deve considerare esclusivamente imputabile alla malattia mortale”.
Successivamente, a completamento dell'istruttoria svolta, questa Corte all'esito dell'udienza del 26/09/2024, con ordinanza emessa in pari data, ha ammesso CTU contabile per quantificare l'asserito “danno pensionistico” cagionato al Dott. Pt_5 formulando il seguente quesito: “Dica il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa ed acquisita ogni altra documentazione contabile ritenuta utile per l'espletamento dell'incarico peritale ai sensi dell'art. 198 c.p.c.
1) quale sia il danno pensionistico patito dal Dott. dante causa degli Parte_5 odierni appellanti, in conseguenza dei fatti per cui è causa – tenuto conto che ove egli avesse ricoperto l'incarico di Direttore di Struttura Complessa di Controparte_5 presso l dal 1 marzo 2019 al 7 agosto 2021, Controparte_1 data del suo pensionamento, per un numero di mensilità pari a 42 (ivi compresa la tredicesima mensilità per ciascun anno), avrebbe percepito la somma lorda complessiva
8 di € 113.187,90 a titolo di differenze retributive. – non prendendo in considerazione la reversibilità dovuta a favore della moglie e dei figli non economicamente dipendenti, trattandosi di autonomo diritto non azionato nel corso del giudizio di primo grado;
2) quale sia il danno pensionistico patito dal Dott. dante causa degli Parte_5 odierni appellanti, in conseguenza dei fatti per cui è causa, nell'ipotesi in cui l'ammontare delle differenze retributive a lui spettanti sia quantificato nell'importo complessivo di €
37.729,30, fermi gli ulteriori presupposti indicati al punto precedente”, nominando quale perito della Corte la Rag. e fissando per il conferimento dell'incarico peritale Per_6
l'udienza del 28/11/2024.
Operato il conferimento dell'incarico peritale alla predetta udienza, la nominata CTU in data 12/05/2025, nel pieno rispetto del termine a lei assegnato, ha depositato la propria relazione peritale, rispondendo ai quesiti a lei formulati.
Con istanza depositata in pari data, il nominato CTU, ipotizzando una possibile svista della
Corte nella formulazione del quesito, ha evidenziato che il “ (…) periodo punto 1) del quesito corrisponde a numero 32 mesi di differenze retributive (inclusa la 13ma mensilità) dal 01.03.19 attribuzione incarico superiore, al 07.08.21 data di pensionamento anticipato. (…)
L'importo di differenze retributive così calcolato sulle 32 mensilità corrisponde ad un totale di 85.918,40 euro, considerando un importo mensile di 2.684,95 di differenze retributive come evidenziato nelle note autorizzate depositate.
In questa prospettiva per quanto riguarda il punto 2) del quesito, 1/3 delle differenze retributive sarebbero pari a 28.639,00 euro”, chiedendo l'autorizzazione “a procedere nello sviluppo di tali ulteriori ipotesi” di calcolo.
In mancanza di un'immediata risposta a tale istanza, in data 16/05/2025, la nominata CTU provvedeva al deposito della propria relazione peritale, nel rispetto del termine inizialmente accordato in suo favore.
Con ordinanza depositata in data 18/05/2025, questa Corte ha autorizzato la propria
Ausiliaria a svolgere l'ulteriore ipotesi di conteggio indicata nella sua istanza del
12/05/2025.
In data 30/06/2025, il nominato CTU ha depositato anche la propria relazione integrativa, sviluppando anche tale ultima ipotesi di calcolo.
Infine, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per discussione, previa concessione di un termine per il deposito di brevi note conclusionali.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'appello proposto dai congiunti ed eredi legittimi del dott. i cui primi cinque motivi di Parte_5
9 gravame in ragione della loro stretta interconnessione logico-giuridica possono essere trattati congiuntamente, risulta parzialmente meritevole di accoglimento nei limiti e per i motivi appresso indicati.
Al riguardo, appare doveroso, innanzitutto, ricordare che com'è noto, la lesione dell'interesse legittimo è condizione necessaria - anche se non sufficiente- per accedere alla tutela risarcitoria, occorrendo anche verificare che risulti leso, per effetto dell'attività illegittima e colpevole dell'amministrazione, l'interesse materiale al quale il soggetto aspira: il risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa non può prescindere dalla spettanza di un bene della vita, atteso che è soltanto la lesione di quest'ultimo che qualifica in termini di ingiustizia il danno derivante dal provvedimento illegittimo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 2023, n. 4050).
Ne consegue che, ai fini della sussistenza di una responsabilità dell'amministrazione per danni da provvedimento illegittimo, la valutazione non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo dell'illegittimità dell'azione amministrativa, dovendo, al contrario, il giudice svolgere una più penetrante indagine, estesa anche alla valutazione dell'elemento soggettivo (non del funzionario agente ma) dell'amministrazione intesa come apparato. In particolare, deve essere fornita la dimostrazione che la pubblica amministrazione abbia agito quanto meno con colpa, in contrasto con i canoni di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 Cost.. La responsabilità della pubblica amministrazione può, dunque, ritenersi accertata quando, tenuto conto del comportamento complessivo degli organi intervenuti nel procedimento (Cons. Stato, sez. III, 14 maggio
2015, n. 2464), la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento normativo e giuridico tale da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato (Cons. Stato, sez. III, 11 marzo 2015, n. 1272). In definitiva, come, anche di recente, statuito dalla giurisprudenza amministrativa, “ai fini dell'accertamento della responsabilità, perché si configuri la colpa dell'amministrazione, occorre avere riguardo al carattere ed al contenuto della regola di azione violata: se la stessa è chiara, univoca, cogente, in caso di sua violazione, si dovrà riconoscere la sussistenza dell'elemento psicologico. Al contrario, se il canone della condotta amministrativa è ambiguo, equivoco o, comunque, costruito in modo tale da affidare all'autorità pubblica un elevato grado di discrezionalità, la colpa potrà sussistere solo nelle ipotesi in cui il potere è stato esercitato in palese spregio delle menzionate regole di imparzialità, correttezza e buona fede, proporzionalità e ragionevolezza, con la conseguenza che ogni altra violazione del diritto oggettivo resta assorbita nel perimetro dell'errore scusabile, ai sensi dell'art. 5 c.p.” (cfr. Cons Stato, n.
10 4050/2023).
Se è vero che, sulla base dell'orientamento prevalente, in sede di giudizio per il risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo illegittimo, il privato danneggiato può limitarsi ad invocare l'illegittimità dell'atto quale indice presuntivo della colpa, restando a carico dell'Amministrazione l'onere di dimostrare di essere incorsa in un errore scusabile (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 marzo 2019, n. 1815), è pure vero che la presunzione di colpa dell'amministrazione può essere riconosciuta solo nelle ipotesi di violazioni commesse in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento, giuridico e fattuale, tale da palesarne la negligenza e l'imperizia, cioè l'aver agito intenzionalmente o in spregio alle regole di correttezza, imparzialità e buona fede nell'assunzione del provvedimento viziato. Pertanto la responsabilità deve essere negata quando l'indagine conduce al riconoscimento di un errore scusabile per la sussistenza di contrasti giudiziari, per la incertezza del quadro normativo di riferimento, per la complessità della situazione di fatto.
Il risarcimento del danno, dunque, non si configura come una conseguenza automatica dell'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo, in quanto richiede la positiva verifica, oltre che della lesione del bene della vita sotteso all'interesse legittimo concretamente inciso, anche del nesso causale tra l'illecito e il danno subito, nonché della sussistenza della colpevolezza dell'amministrazione; quanto all'elemento soggettivo, da ultimo citato, l'illegittimità del provvedimento amministrativo, ove acclarata, costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza, da considerare unitamente ad altri, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità degli elementi di fatto, il carattere vincolato della situazione amministrativa, l'ambito più o meno ampio della discrezionalità dell'amministrazione, sicché la responsabilità deve essere negata quando l'indagine conduce al riconoscimento dell'errore scusabile per l'esistenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto, (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III, 18 giugno 2020, n. 3903; Cons.
Stato, sez. IV, 5 maggio 2020, n. 2848).
Richiamati i suesposti principi generali, questa Corte ritiene che la vicenda per cui è causa debba essere valutata alla luce delle statuizioni della sentenza del Consiglio di Stato n.
5496/2020, pubblicata in data 07/10/2020, passata in giudicato inter partes, con le conseguenze di cui all'art. 2909 c.c.
Secondo l'art. 2909 c.c., la cosa giudicata sostanziale (o giudicato sostanziale) è il far stato ad ogni effetto dell'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato formale nei confronti delle parti, dei loro eredi o aventi causa. La funzione di tale istituto è quella
11 di soddisfare il bisogno di certezza giuridica circa la regola di diritto che disciplina i rapporti sostanziali tra le parti e va necessariamente messa in relazione col tipico effetto vincolante della sentenza quale effetto d'accertamento.
In definitiva, la cosa giudicata sostanziale determina un effetto impeditivo, preclusivo alla cognizione della situazione giuridica già oggetto di decisione da parte del giudice, il quale
– in un eventuale successivo giudizio – sarà vincolato alla decisione precedente sotto due differenti profili: da un lato, egli dovrà necessariamente attenersi alla statuizione compiuta in precedenza quando la domanda successiva abbia il medesimo oggetto della precedente;
dall'altro lato, nel caso in cui la domanda successiva abbia un oggetto diverso ma connesso
(nel senso che la definizione del secondo non può prescindere dall'accertamento precedentemente compiuto in via definitiva) a quello precedente, come nel caso di specie, di quest'ultima statuizione il giudice dovrà necessariamente tenere conto come evento non più contestabile nella formazione del proprio iter decisionale.
Ciò posto, si osserva, innanzitutto, che il Consiglio di Stato nella sentenza n. 5496/2020 ha così ricostruito i fatti di causa: << (…)
1. Il dott. Dirigente Medico Persona_7 di chirurgia pediatrica presso l'Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica dell
[...]
, partecipava Controparte_6 alla selezione di cui all'avviso pubblicato in data 11.4.2018 sul BUR della Regione Emilia
Romagna, in attuazione della determinazione del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale n. 441 del 29.3.2018, per il conferimento di “n. 1 incarico quinquennale di
Direttore di Struttura Complessa di Pediatrica presso l'Azienda Ospedaliero CP_5
Universitaria ”. CP_1
2. La Commissione, nominata con determina 974 del 13.7.2018, in data 6 dicembre 2018 dava seguito alla valutazione dei candidati ammessi, procedendo all'esame della documentazione da essi prodotta e quindi al colloquio.
3. All'esito delle operazioni di valutazione la Commissione formulava l'elenco degli idonei, tra i quali al primo posto risultava il dott. con punti 88/100. Parte_5
4. Tuttavia, con determinazione n. 150 in data 26.3.2019 l'amministrazione provvedeva a revocare la procedura di selezione e contestualmente ad emettere un nuovo avviso pubblico per il medesimo incarico. Tanto accadeva in quanto uno dei candidati dichiarati inidonei alla selezione, il dott. , in data 17.12.2018 aveva denunciato una Per_1 pretesa irregolarità, costituita dal fatto che il dott. avrebbe proferito, prima di Pt_5 rispondere al primo quesito posto, le seguenti parole “A questa domanda io ho già qui la risposta scritta”.
5. Avverso tale determinazione il dott. proponeva ricorso al TAR Emilia Pt_5
12 Romagna.
6. Il TAR, con la sentenza in epigrafe indicata respingeva il ricorso affermando che
“legittimamente l'amministrazione ha ritenuto, a mezzo dei provvedimenti adottati, di fugare dubbi riguardo l'ipotetica conoscenza delle domande d'esame da parte del ricorrente”. Precisando altresì che “D'altro canto l'amministrazione non ha inteso affermare che il ricorrente conoscesse in anticipo il contenuto delle domande, ma ha inteso salvaguardare l'immagine d'imparzialità”.
7. Avverso la sentenza ha proposto appello il dott. Il medesimo deduce, a Pt_5 supporto del gravame, che la sentenza avrebbe anteposto l'immagine di imparzialità alla buona fede del candidato, il quale del tutto verosimilmente aveva predisposto, di sua iniziativa, una tesina scritta, in vista della possibile richiesta da parte della Commissione, in applicazione, del resto, di quanto espressamente previsto nell'avviso di selezione.
Nell'avviso di selezione infatti era stabilito che “Nell'ambito della procedura selettiva, e per integrare gli elementi della macro area – colloquio, la Commissione può altresì prevedere di richiedere ai candidati di predisporre, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati dalla Commissione stessa. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell'ambito della macro area in questione, contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio”. Inoltre, il giudice di prime cure non avrebbe in alcun modo preso in considerazione quanto dedotto dal ricorrente in merito al difetto delle condizioni per disporre una revoca ex art
21 quinquies 1° comma L. 241/1990, posto che la revoca è stata disposta in mancanza di qualsivoglia coinvolgimento del ricorrente, solo in relazione all'episodio accaduto in sede di colloquio e non certo perché fosse mutato l'interesse pubblico al conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di . Controparte_5
Il giudice di prime cure avrebbe altresì omesso di valutare il motivo con il quale il ricorrente ha stigmatizzato il mancato coinvolgimento nel procedimento di revoca, nonostante il carattere pregiudizievole delle accuse mosse al medesimo;
avrebbe altresì omesso ogni considerazione sulla circostanza che il colloquio era circoscritto a “… esporre interventi mirati ed innovativi, volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che organizzativo”, nonché “… diretto a testare la visione e l'originalità delle proposte sull'organizzazione della struttura complessa, nonché l'attitudine all'innovazione ai fini del miglioramento dell'organizzazione…”. Dunque, macro argomenti in cui non si faceva mistero delle possibili domande. (…) >>.
Così ricostruiti i fatti sottoposti alla Sua valutazione, nella resistenza dell'appellata Co Consiglio Stato, ritenuta Controparte_7
13 l'inammissibilità dell'eccezione di difetto di giurisdizione dalla stessa sollevata ed affermata la “persistenza dell'interesse alla decisione d'appello”, nonostante il dott.
nelle more del giudizio amministrativo, avesse presentato domanda per Pt_5 partecipare alla nuova selezione per il posto di “Direttore di Struttura Complessa di
presso l' ”, senza poi Controparte_5 Controparte_1 presentarsi al colloquio (in ragione del peggioramento delle sue condizioni di salute), ha ritenuto fondate le doglianze del dante causa degli odierni appellanti, osservando al riguardo che: “(…)
3.1. Ritiene il Collegio che le doglianze del dott. siano Pt_5 fondate. Quanto accaduto è palesemente il frutto di un comportamento serbato in totale buona fede dal candidato (circostanza del resto riconosciuta anche dall'amministrazione) posto che giammai, secondo l'id quod plerumque accidit, un candidato che abbia, sulla base di un accordo fraudolento o di altre irregolarità, avuto anticipata conoscenza delle domande del colloquio, manifesterebbe apertamente e coram populi di avere addirittura preparato per iscritto la risposta.
3.2. Oggettivamente gli eventi, se letti alla luce del tenore testuale dell'avviso di selezione, depongono per la fondatezza della tesi dell'appellante, e danno compiuta e ragionevole spiegazione al suo comportamento, privando l'accaduto di qualsiasi aspetto che possa adombrare la frode o il sospetto della fuga di notizie riservate.
Risulta infatti per tabulas che: a) i macroargomenti del colloquio erano stati pubblicamente resi noti e consistevano “…nell' esporre interventi mirati ed innovativi, volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che organizzativo”, in un quadro “… diretto a testare la visione e l'originalità delle proposte sull'organizzazione della struttura complessa, nonché l'attitudine all'innovazione ai fini del miglioramento dell'organizzazione…”; b) nell'avviso di selezione era stabilito che “Nell'ambito della procedura selettiva, e per integrare gli elementi della macro area – colloquio, la
Commissione può altresì prevedere di richiedere ai candidati di predisporre, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati dalla Commissione stessa.
In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell'ambito della macro area in questione, contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio”.
3.3. L'errore in cui è incorso il dott. è stato quello di prepararsi anzi tempo una Pt_5 tesina in vista del possibile esercizio da parte della Commissione della facoltà di richiederla. La Commissione ha tuttavia chiarito immediatamente che la tesina non era richiesta, invitando il candidato a proseguire oralmente nell'esposizione dei temi di carattere organizzativo, sui quali la domanda verteva. Dunque nessun vulnus ai principi di trasparenza e par condicio che caratterizzano le procedure concorsuali può dirsi
14 esistente.
4. E' del resto quanto in modo inequivoco accertato dalla stessa Procura della Repubblica di Ferrara nella richiesta di archiviazione del 15 maggio 2020 (poi accolta dal GIP con proprio decreto del successivo 26 maggio). Nella detta richiesta di archiviazione si legge che “…appare condivisibile la giustificazione secondo cui la domanda all'esame non poteva che essere ampiamente prevista e preparata dai candidati, vertendosi sull'esposizione dell'organizzazione di un reparto di chirurgia pediatrica in un concorso di direttore di struttura complessa di chirurgia pediatrica, e che nulla vietava al candidato di predisporre preventivamente, per una migliore illustrazione delle proprie idee organizzative alle Commissione, una tesina scritta….La circostanza trova conferma non solo nella lettera inviata al direttore dai dott.ri , e , Parte_8 Per_8 Per_9 Per_10 componenti della Commissione di valutazione, in cui essi hanno dato atto di aver scelto domande d'esame volutamente aperte e generiche (quali l'organizzazione di un reparto di chirurgia pediatrica), ma anche e soprattutto nel bando di concorso, che espressamente prevedeva la possibilità di avvalersi, durante l'esame, di materiale scritto redatto dal candidato…”.
5. L'appello è dunque accolto. Per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, gli atti impugnati con il ricorso introduttivo del primo grado sono annullati. (…)>>.
Alla luce di quanto definitivamente acclarato dal Consiglio di Stato nella richiamata sentenza, ad avviso di questa Corte, il comportamento tenuto dall
[...]
nella vicenda per cui è causa non può che considerarsi Controparte_1
“colpevole”, in quanto negligente ed imprudente.
Di certo, l'Amministrazione odierna appellata non è riuscita a vincere la presunzione di colpevolezza del suo comportamento (nascente, come già evidenziato, dall'annullamento da parte del Giudice amministrativo degli atti dalla stessa emanati), dimostrando di essere incorsa in un “errore scusabile”.
Non vi era, infatti, alcun “interesse pubblico” da salvaguardare che giustificasse l'adozione del procedimento di revoca ex art 21 quinquies legge 241/1990 della selezione per cui è causa, come poi del resto confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato, e neppure si può dire che l'amministrazione abbia agito con correttezza e buona fede, così come invece erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure.
L'amministrazione ha piuttosto agito in maniera del tutto non coerente rispetto alle previsioni di bando dato che, come già ribadito, era chiaramente previsto il tema di cui si sarebbe discusso in sede di colloquio, così come la possibilità che la potesse CP_3 chiedere la presentazione di una relazione scritta sullo stesso tema.
15 L odierna appellata ha altresì agito con grave negligenza nella gestione della CP_1 questione nel suo complesso, soprattutto relativamente all'istruttoria, svolta senza alcun coinvolgimento del dott. e degli altri candidati risultati idonei, avendo scelto di Pt_5 percorrere la via dell'annullamento della procedura, nonostante l'incertezza della sussistenza dei requisiti richiesti per poter procedere ai sensi dell'art 21 quinquies legge
241/1990 (insussistenza confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato), senza tenere conto del pregiudizio che la decisione intrapresa avrebbe arrecato ai candidati, ed in particolare al dott. additato ingiustamente come causa scatenante la revoca, con Pt_5 quanto poi ne è seguito, come già detto, in termini di coinvolgimento in procedimento penale e di potenziale danno alla sua immagine professionale e personale.
Non si può quindi dire, come invece ha ritenuto il Giudice di prime cure, che non ricorrono gli estremi della responsabilità di cui all'art. 1337 c.c. e, soprattutto, di cui all'art. 2043
c.c. per il comportamento colposo, sotto il profilo della negligenza e il mancato rispetto del principio del neminem laedere nonché delle norme di legge tra cui, oltre al bando quale lex specialis della procedura, l'art. 21 quinquies legge 241/1990 e dell'art. 97 Cost.
L'illiceità del comportamento tenuto dall'Azienda appellata, peraltro, non può ritenersi per così dire “sanata” dal provvedimento di conferimento dell'incarico n. 34911 del
14.12.2020 (mai impugnato), emesso a seguito della sentenza del Consiglio di Stato con reviviscenza degli atti della prima procedura, in favore del dott. che, nel frattempo, Per_2 come ampiamente motivato in tale provvedimento, aveva positivamente partecipato, a differenza del dott. che aveva rinunciato, anche alla seconda selezione, Pt_5 qualificandosi primo degli idonei e venendo quindi nominato quale Direttore della struttura complessa, oggetto del contendere, dando così prova, nei fatti, di capacità manageriali e professionali. Tale provvedimento, infatti, valorizza circostanze sopravvenute ai provvedimenti dichiarati illegittimi dal Consiglio di Stato, che non si sarebbero nemmeno verificate in assenza di tali illegittimi provvedimenti (id est indizione di una seconda procedura selettiva con conferimento di un primo incarico al Dott. , Per_2 poi distintosi nel suo svolgimento) e che non possono essere prese in considerazione in questa sede, dovendosi valutare la responsabilità risarcitoria dell appellata CP_1 avendo riguardo all'epoca dei fatti di causa.
È indubbio, poi, che il comportamento tenuto dall' qui appellata dopo la sentenza CP_1 del Consiglio di Stato non abbia ristorato il concreto pregiudizio subito dal Dott. Pt_5 consistente nella perdita della chance di ottenere il posto di “Direttore di Struttura
Complessa di Chirurgia Pediatrica presso l' Controparte_1
”.
[...]
16 Di contro, nessun addebito di responsabilità può essere mosso all qui appellata CP_1 per gli articoli di stampa additati dal dott. prima e dagli odierni appellanti, poi, Pt_5 come lesivi della sua immagine professionale.
Sul punto, si ritiene che il Giudice di prime cure abbia “colto nel segno” nell'affermare che: “(…) 6. Con riferimento infine agli articoli sulla stampa locale, si rileva che parte ricorrente ha prodotto due articoli del 14 e del 15 marzo 2019 de , usciti Controparte_8
a pochissimi giorni di distanza dalla decisione dell'AOSP di non approvare gli atti e i verbali della procedura idoneativa e di revocare l'avviso pubblico (doc. 6 ric).
Il primo articolo riporta né più né meno, in modo del tutto asettico, esattamente i fatti, senza aggiungere alcun giudizio o commento nei confronti del dott. L'articolo, Pt_5 peraltro, riporta non solo il suo nome ma anche quello di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda.
Nel secondo articolo, contenente una breve intervista al Direttore Generale dell' Pt_9
ancora una volta si ripercorre la vicenda, le irregolarità vengono
[...] Testimone_1 dichiarate come solo presunte e viene esposto che il problema è stata la omessa verbalizzazione da parte della Commissione delle dichiarazioni del medico;
nell'articolo si dà contezza dell'avvio di un procedimento penale, per iniziativa del portavoce del
Comitato Vittime della pubblica amministrazione. Il Direttore dichiara Parte_8 nell'articolo di non essere titolato a valutare se siano fondate o meno ipotesi di reato nella vicenda, definita nell'articolo “un pasticcio”.
Ad avviso di chi scrive anche in questo caso risulta dunque rispettato il requisito della continenza dell'esposizione e della veridicità dei fatti narrati.
Peraltro non vi è prova alcuna che la notizia della vicenda sia giunta all'organo di stampa su iniziativa dell'azienda ospedaliera. (…)”.
In parte qua, le considerazioni espresse dal Tribunale di Ferrara nella gravata sentenza appaiono esaustive e convincenti, frutto di un attento e meditato esame delle risultanze istruttorie in atti ed immuni da vizi logico-giuridici e, pertanto, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni degli odierni appellanti (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent.
N. 642/2015).
Su questo specifico punto, le censure svolte dagli odierni appellanti, sterilmente reiterative delle prospettazioni già svolte nel giudizio a quo, ad avviso di questa Corte, non sono idonee ad incrinare la solidità e la coerenza del ragionamento logico-giuridico svolto dal
Tribunale di Ferrara nella sentenza qui gravata.
Così ricostruiti i profili della colpa dell'Amministrazione, odierna appellata, questa Corte
17 ritiene che l debba essere chiamata a Controparte_1 risarcire il danno da perdita di chance patito dal dott. per esser stato di Parte_5 fatto illegittimamente escluso dalla procedura per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di Chirurgia Pediatrica presso il medesimo ente.
Con l'espressione danno da perdita di chance << si qualifica l'occasione perduta come evento di danno, diverso ed autonomo rispetto a quello da perdita del diritto. Si rimarca che esso è configurabile in presenza di una condotta (attiva o omissiva) che determina la perdita della possibilità di un risultato migliore, che deve però presentare alcune caratteristiche… trattandosi di un danno evento, deve essere legato alla condotta attiva o omissiva da un nesso di derivazione causale che va apprezzato attraverso il consueto utilizzo del criterio cd. “più probabile che non” che, secondo l'ormai consolidato orientamento del giudice della nomofilachia, costituisce il criterio di accertamento della causalità nell'alveo della responsabilità civile >> (Cass., 8 luglio 2024, n. 18568).
Il risarcimento del danno da chance è integrato dalla possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita è distinta ed autonoma rispetto al risultato perduto – costituendo una situazione giuridica a sé stante – suscettibile di autonoma valutazione a condizione che ne sia provata la sussistenza.
L'onere probatorio in materia di perdita di chance grava sul soggetto che lamenta il danno e presenta caratteristiche peculiari rispetto ad altre fattispecie risarcitorie.
Il danneggiato deve dimostrare:
• l'esistenza di una chance concreta nel proprio patrimonio giuridico la condotta lesiva (illecito o inadempimento) della controparte
• il nesso di causalità tra la condotta e la perdita della possibilità
• la sussistenza del danno derivante dalla perdita dell'opportunità.
Per quanto riguarda specificatamente il nesso causale, questo deve essere valutato secondo il criterio del “più probabile che non”, come ribadito dalla Cassazione nell'ordinanza n.
18568/2024. Tale criterio rappresenta lo standard probatorio tipico della responsabilità civile e richiede che vi sia una probabilità preponderante (benché non necessariamente superiore al 50%) che la condotta illecita abbia causato la perdita della chance.
È importante sottolineare che, come affermato dalla giurisprudenza, l'onere probatorio può essere assolto anche tramite presunzioni o in base a un calcolo probabilistico. La
Cassazione ha infatti precisato che il danneggiato “ha l'onere di provare, anche se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita” (Cass. 31170/2023).
18 In ambito lavoristico, ad esempio, il lavoratore che lamenta la perdita di chance di promozione deve fornire elementi che dimostrino, pur se solo in via presuntiva, la possibilità che avrebbe avuto di conseguire la promozione, tenendo conto dei criteri selettivi applicabili e degli altri candidati in competizione.
Va, poi, osservato che, da un punto di vista patrimoniale, il danno da perdita di chance viene generalmente parametrato al valore economico dell'opportunità perduta, ponderato in base alla probabilità di successo che caratterizzava la chance.
La risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita di chance rappresenta, poi, un'importante evoluzione giurisprudenziale, culminata nella sentenza della Cassazione civile, Sez. III, 04/03/2004, n. 4400.
Il riconoscimento della risarcibilità del danno non patrimoniale ha ampliato notevolmente la tutela giuridica della persona, estendendo la protezione anche a valori non economici ma fondamentali per la dignità umana.
Ciò posto, in linea generale, nella vicenda in esame, si osserva che è documentalmente provato che il dott. all'esito della prima selezione per lo “incarico quinquennale Pt_5 di Direttore di Struttura Complessa di presso l' Controparte_5 [...]
”, si era classificato primo nella terna degli aspiranti risultati Controparte_1 idonei (con il punteggio di 88/100).
Stando così le cose, può affermarsi, senza timore di smentita, che ove tale selezione non fosse stata illegittimamente revocata il dott. avrebbe avuto, quantomeno, un terzo Pt_5 di possibilità di conseguire l'anelato in incarico di Direttore di Struttura Complessa.
La CTU contabile disposta da questa Corte, poi, (v. relazione integrativa Rag. M. A. R. depositata il 30/06/2025) ha permesso di acclarare che in correlazione al periodo che va dal 01.03.2019, data di presumibile attribuzione dell'incarico superiore, al 07.08.21 data di pensionamento anticipato del Dr. costui, in caso di conseguimento Pt_5 dell'incarico de quo, avrebbe percepito differenze retributive per un totale pari ad €
85.918,40 euro, considerando un importo mensile di 2.684,95 di differenze retributive come evidenziato nelle note autorizzate depositate dalle parti.
Il danno patrimoniale patito dal Dr. quindi, può essere equitativamente liquidato Pt_5 ex art. 1226 c.c. in misura pari ad 1/3 di detta somma e, quindi, nell'importo di € 28.639,00 euro a cui deve, poi, aggiungersi, sempre sotto l'aspetto patrimoniale, il c.d. “danno pensionistico” derivante dal mancato incasso di detta somma.
Tale danno pensionistico è stato calcolato dal perito contabile nominato da questa Corte nella somma di € 3.493,66, dovendosi considerare al riguardo che il Dott. è Pt_5 andato in pensione in data 07/08/2021 (decorrenza pensione) ed è poi deceduto il
19 01/07/2022 (data del decesso). Il danno pensionistico del Dott. quindi, va Pt_5 indubbiamente circoscritto a tale arco temporale.
Il danno patrimoniale complessivamente patito dal Dott. quindi, può essere Pt_5 equitativamente liquidato nella somma complessiva di € 32.132,66.
Sul versante non patrimoniale, invece, va osservato che la CTU medico-legale magistralmente svolta dal perito nominato da questa Corte, ha escluso la sussistenza sia di un danno biologico permanete, sia di un danno esistenziale causalmente riconducibili al comportamento illecito dell . Controparte_1
Le conclusioni (innanzi dettagliatamente riportate) rassegnate dal nominato CTU nella propria relazione, da intendersi qui integralmente richiamata, appaiono esaustivamente e convincentemente motivate, suffragate dalla letteratura scientifica di settore e frutto di un lavoro attento ed accurato e, pertanto, vengono condivise e fatte proprie da questa Corte.
Tanto comporta, quindi, la reiezione della domanda risarcitoria proposta dagli odierni appellanti sotto il profilo del danno biologico permanente e del danno c.d. esistenziale o alla vita di relazione, da considerarsi quali aspetti del danno non patrimoniale. Tali voci di danno, infatti, alla luce della CTU medico-legale disposta da questa Corte non appaiono eziologicamente riconducibili all'operato dall' odierna appellata. CP_1
Sotto altro profilo, la condotta illecita complessivamente tenuta dall'
[...]
nella vicenda per cui è causa può logicamente presumersi aver Controparte_1 cagionato al dott. dante causa degli odierni appellanti, un rilevante danno morale, Pt_5 inteso quale turbamento del suo stato d'animo, pregiudizio alla sua serenità psicologica ed offesa alla sua integrità morale. Aspetti questi pur essi evidenziati dal nominato CTU nella propria relazione in correlazione all'analisi del vissuto del Dott. Pt_5
Del resto, qualsiasi stimato ed apprezzato professionista nel sentirsi accusato, sia pur implicitamente, di aver “barato” nello svolgimento di una selezione concorsuale, tanto da vederla annullata, senza poter interloquire in alcun modo al riguardo, subirebbe un rilevante pregiudizio alla sua serenità, soffrendo per le accuse percepite come ingiuste.
Nel caso di specie, poi, questa sofferenza può presumersi ancora più acuta in considerazione del fatto che il Dott. gravemente ammalato, era probabilmente Pt_5 consapevole del fatto che il peggioramento delle sue condizioni psico-fisiche, legato all'evolversi della patologia da cui era effetto, non gli avrebbero dato modo di “riscattarsi” agli occhi della società e dei suoi stessi familiari.
Il danno morale patito dal Dott. unico aspetto del danno non patrimoniale Pt_5 ravvisabile nella fattispecie in esame, in mancanza di criteri oggettivi da applicare, può essere equitativamente liquidato ex art. 1226 c.c. in misura pari al 30% del danno
20 patrimoniale (massimo tabellare consentito) e, quindi, nella somma di € 8.033,16.
Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa,
l' va condannata a corrispondere agli odierni Controparte_1 appellanti, aventi causa del dott. la somma complessiva di € 40.165,82 Parte_5
(32.132,66 + 8.033,16), a titolo di ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal loro dante causa.
Tale somma, poi, andrà maggiorata ex lege della maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore indeterminato della controversia (da considerarsi di bassa complessità) ed al pregio dell'attività difensiva svolta dai procuratori degli odierni appellanti.
Sempre in applicazione della regola della soccombenza, le spese delle due Consulenze
Tecniche d'Ufficio disposte da questa Corte, già liquidate come da decreti in atti, vanno definitivamente poste a carico dell odierna appellata. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- accertato e dichiarato che il dott. in ragione dei comportamenti tenuti Parte_5 dall , e per essa dai suoi funzionari, è stato Controparte_1 di fatto illegittimamente escluso dalla procedura per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di Chirurgia Pediatrica presso il medesimo ente, condanna la predetta Azienda, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere agli odierni appellanti, quali eredi ed aventi causa del dott.
la somma di € 40.165,82, a titolo di ristoro dei danni patrimoniali e non Parte_5 patrimoniali patiti dal loro dante causa, maggiorata della maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- condanna, altresì, l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a rifondere agli odierni appellanti le spese di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in € 259,00 a titolo di spese esenti ed in
€ 9.257,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA, se dovuta e CPA, come per legge e, per questo grado, in € 388,00 a titolo
21 di spese esenti ed € 10.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA, se dovuta e CPA, come per legge;
- infine, pone definitivamente a carico dell , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese delle due Consulenze Tecniche
d'Ufficio disposte da questa Corte, già liquidate come da decreti in atti.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 20.11.2025
Il Consigliere est dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente.
dott.ssa Marcella Angelini
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