Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/02/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1371/2023
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
1371/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. TERLIZZI ADRIANA, Parte_1 ricorrente
E
avv. DE CHIRICO PATRIZIA, CP_1 resistente
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 23.02.2023 parte ricorrente esponeva:
- di aver subito il 20.03.2020 un infortunio sul lavoro dal quale derivava un'inabilità permanente temporanea fino al 06.08.2020 oltre ad una menomazione pari ad almeno il 6%;
- che l' riconosceva solo un'inabilità temporanea solo fino al 09.04.2020; CP_1
- che il ricorso in opposizione veniva rigettato.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento di una menomazione derivante dall'infortunio pari ad almeno il 6% oltre al maggior periodo di inabilità temporanea con condanna al relativo indennizzo.
Si costituiva l' sostenendo l'infondatezza del ricorso. CP_1
Acquisita la documentazione, disposta CTU medico legale, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) La domanda è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
1
Sul punto è stata disposta una CTU a mezzo del dott. le cui Persona_1 conclusioni appaiono esenti da vizi logici e da contraddizioni tanto da esser poste a base della presente decisione.
Ebbene il CTU, dopo aver esaminato la parte ricorrente e la documentazione depositata, ha ritenuto congrua la valutazione dell' confermando CP_1
l'assenza di un danno biologico e confermando il periodo di inabilità temporanea già riconosciuto dall' ritenendo di competenza dell'INPS il CP_1 successivo periodo di malattia (vd. CTU in atti, a cui si rinvia).
Sul punto il CTU ha chiarito che la patologia riscontrata consiste in una “lesione
a manico di secchio del corpo della fibrocartilagine meniscale laterale del ginocchio sinistro” ascrivibile alla voce n. 283 della “Tabelle per l'Indennizzo del
Danno Biologico” - D.M . 12.07.2000 relativa ad “Esiti di rottura di un menisco, non operata, a seconda del riflesso sulla funzionalità articolare.” con una valutazione della menomazione “fino a 4”.
In relazione all'inabilità temporanea rileva, poi, una soluzione di continuità tra Parte_ la del 09.04.2020 che evidenziava a carico del ginocchio sinistro “...
Lesione a manico di secchio del corpo della fibrocartilagine meniscale laterale,
...” ed i referti del Dr. (06.04.2020, 04.05.2020, 29.05.2020, Per_2
23.06.2020, 18.07.2020), che facevano costantemente riferimento ad obiettività clinica “... a livello della emirima mediale e del condilo mediale. ...”.
Si consideri, poi, che la prestazione relativa all'inabilità temporanea veniva comunque erogata fino al 22.06.2020 salva successiva segnalazione di competenza della malattia INPS ai sensi della Convenzione sui casi dubbi (cfr. all. 12 ricorso).
Sul punto nessun chiarimento veniva fornito dalla parte ricorrente nè alcuna osservazione veniva mossa alla perizia o veniva sollevata qualche contestazione specifica e documentata sulla stessa.
2 Tanto è sufficiente a ritenere condivisibile l'accertamento effettuato dal CTU circa l'accertamento del grado di menomazione e del periodo di inabilità temporanea relativo all'infortunio di cui in causa.
Alla luce di ciò la domanda deve essere rigettata.
4) Attesa la presenza di una dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ricorrente nulla si dispone sulle spese.
Le spese di CTU restano definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla sulle spese;
3. spese di CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 12/02/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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