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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 13/01/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 146/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
CARRA TO, RE
GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 973/2022 depositato il 21/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gallipoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1749/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 09/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1037 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1749/2021, pronunciata in data 15/11/2021 e depositata in data 09/12/2021, la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce rigettava, con condanna al pagamento delle spese di giudizio, il ricorso presentato da Ricorrente_1 nei confronti del Comune di Gallipoli avverso avviso di accertamento n. 1037/2015 (prot. n. 47530 del 05/10/2020), notificato in data 08/01/2021 e avente ad oggetto IMU per l'anno 2015.
Con tale atto impositivo, il Comune chiedeva il pagamento di € 535,00, di cui € 407,00 a titolo di imposta.
Parte ricorrente affidava le proprie difese ai seguenti motivi d'impugnazione:
1) difetto di motivazione, violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000;
2) nel merito, illegittimità della pretesa atteso che l'immobile è collabente e, quindi, inagibile.
Chiedeva, pertanto, i provvedimenti consequenziali.
Il Comune di Gallipoli, ritualmente evocato in causa, si costituiva in giudizio, con proprie controdeduzioni, ribadendo la correttezza del proprio operato e la legittimità della pretesa tributaria.
Con la citata sentenza, i Giudici di prime cure rigettavano il ricorso, ritenendo infondate le argomentazioni difensive fornite dal contribuente.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, il Sig. Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata.
Con il medesimo ricorso, Parte appellante argomentava l'erroneità della sentenza reiterando le motivazioni già partecipate in primo grado.
Il Comune di Gallipoli, a mezzo del proprio difensore di fiducia, presentava proprie controdeduzioni nel presente giudizio chiedendo la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese.
All'udienza del 10/12/2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per i seguenti motivi.
In primis, secondo Parte appellante, i Giudici di prime cure si sarebbero limitati ad un mero rigetto delle richieste e delle motivazioni addotte dal ricorrente nel proprio scritto difensivo senza in alcun modo motivare e argomentare le ragioni sottese alla pronuncia giudiziale.
Infatti, per la difesa del contribuente: < erroneamente ha rigettato il ricorso, non v'è traccia alcuna del procedimento logico giuridico attraverso il quale la Commissione è giunta alla decisione oggi gravata>>. Orbene, la motivazione della sentenza è definita, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in termini di
“concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, e “…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione…” (art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.).
Inoltre, come è ben noto, essa gode di garanzia costituzionale, laddove l'art. 111, comma 6, Cost., stabilisce che “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”.
La motivazione si qualifica, quindi, come l'elemento imprescindibile che dovrebbe consentire alla parte destinataria del provvedimento di comprendere quali siano state le ragioni, per l'appunto, che hanno indotto il Giudice a sposare l'una o l'altra tesi proposte nel giudizio.
È la motivazione che consente alla parte di valutare, ed eventualmente censurare, l'operato del Giudice, anche con riferimento al rispetto delle norme di legge sostanziali e processuali.
Orbene, nella fattispecie in esame, questa Corte, osservando consolidati principi di diritto, non ritiene la pronuncia di primo grado carente sotto il profilo della motivazione, essendo del tutto idonea ad assolvere la funzione cui è destinata.
Infatti, il Giudice del gravame ha dettagliatamente riportato le ragioni addotte da ciascuna delle parti nei rispettivi atti difensivi, con la conseguenza che la decisione di merito deve ritenersi corredata da una motivazione chiara, analitica, sufficiente, che esula pertanto da critiche riconducibili al vizio dell'apparente motivazione giacché non è <> e non risulta <> (Cass. n. 13170/2021, Cass. n. 22598/2018, Cass.
n. 23940/2017).
Sul punto, l'orientamento della Suprema Corte è nella direzione che un provvedimento è solo apparentemente motivato quando non è dato comprendere, per l'inconferenza delle affermazioni, quale sia stato l'iter logico
(melius, le “ragioni di fatto e di diritto”) seguito dal Giudice onde pervenire ad una decisione piuttosto che ad un'altra. Oppure, in ipotesi peggiori, quando dal complesso delle motivazioni espresse si dovrebbe giungere ad una conclusione nettamente opposta a quella cui, invece, è giunto l'organo giudicante. In tali casi, la decisione risulta affetta da nullità processuale, deducibile in sede di legittimità, alla stregua dell'art. 360, 1° comma, n. 4), quale error in procedendo.
Infatti, secondo un ormai consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, la decisione deve ritenersi nulla, in quanto apparente, allorquando < esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del Giudice” (Cass. SS.UU. pronunce nn. 22232/2016, n.
8053/2014 e n. 5888/1992).
Pertanto, la doglianza sollevata sul punto da Parte appellante non è meritevole di accoglimento.
In secundis, tenendo presente che nel processo tributario, caratterizzato dalla introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, il thema decidendum è limitato alle censure specificamente dedotte dal contribuente nel ricorso introduttivo, occorre dare riscontro alle contestazioni avverso l'atto impositivo proposte con il medesimo ricorso, le quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto.
Nel merito della vicenda processuale, questa Corte, munita di competenza e giurisdizione in materia, esamina i motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente per connessione logico-giuridica.
Sulla manifesta illegittimità ed infondatezza della sentenza gravata nella parte in cui non tiene conto del difetto di motivazione dell'atto gravato – mancato assolvimento dell'onus probandi.
Sulla natura della dichiarazione tributaria ai fini delle esenzioni fiscali.
Riguardo all'asserito difetto di motivazione dell'accertamento, l'articolo 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, sancisce che gli atti emessi dalle Amministrazioni fiscali devono essere motivati dai presupposti di fatto e dalle ragioni di diritto che ne hanno determinato l'emissione.
Con particolare riferimento ai tributi locali, tale principio è stato recepito dall'articolo 1, comma 162, della legge 296/2006, che rappresenta una norma fondamentale per il contenuto minimo di un atto tipico di accertamento, che include sia elementi di sostanza sia elementi di forma. L'esame di questa disposizione
è fondamentale per salvaguardare la legittimità degli atti e rendere la pretesa sostenibile anche nella possibile fase di contenzioso, sede nella quale la questione della carenza di requisiti rappresenta spesso motivo di contenzioso.
Il comma 162 prevede che: <gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati relazione ai presupposti fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve allegato all'atto lo richiama, salvo quest'ultimo ne riproduca il contenuto essenziale.
Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo>>.
Il comma 162 è redatto in perfetta coerenza con le disposizioni dello Statuto del contribuente, in particolare con l'art. 7 della legge 212/2000, dedicato alla chiarezza e alla motivazione degli atti, che ha lo scopo di assicurare ai contribuenti la necessaria chiarezza e trasparenza in ordine all'iter logico seguito dall'amministrazione nella predisposizione dell'atto. Poiché l'avviso di accertamento ha carattere di
“provocatio ad opponendum”, l'obbligo di motivazione resta soddisfatto tutte le volte che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente “an” e “quantum debeatur” (Cass. n. 1209 del 4/02/2000).
La motivazione dell'atto deve essere costruita sulla base della contestazione che viene mossa al contribuente e, comunque, in materia di Imu, tale obbligo può ritenersi adempiuto laddove l'emissione dell'atto sia ascrivibile all'immobile oggetto di tassazione.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5509/2024, ha ribadito che: <in tema di ici, secondo principi applicabili anche all'imu, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto grado conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore dell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 1694 del 24/01/2018; Cass. n. 26431 del 08/11/2017)>>.
Dunque, l'avviso di accertamento IMU, secondo la Suprema Corte, risulta correttamente motivato quando viene data la possibilità al destinatario dello stesso di aver piena contezza della pretesa tributaria, al fine di poter esercitare il suo diritto di difesa, come avvenuto nel caso di specie.
Infatti, il Comune appellato ha adempiuto all'obbligo motivazionale dell'accertamento Imu, consentendo al contribuente di individuare il bene sottoposto a tassazione e il tributo dovuto, tant'è che ha ritenuto impugnare l'atto impositivo svolgendo le proprie difese.
Riguardo, invece, al mancato riconoscimento da parte dell'Ente della riduzione (50%) per inagibilità dell'immobile, oggetto di tassazione, questa Corte rileva che il contribuente non ha presentato al Comune di Gallipoli la relativa dichiarazione sostitutiva di inagibilità ed inabitabilità, tesa ad ottenere la riduzione al
50% dell'IMU dovuta in virtù del Regolamento comunale.
Appare, innanzitutto, pacifico rilevare come condizione indispensabile, per poter usufruire della riduzione dell'imposta, sia comunque e naturalmente l'inagibilità e/o l'inabitabilità dell'immobile, intese come obiettiva inidoneità dello stesso ad essere utilizzato per eventi dovuti ad obsolescenza o cattiva manutenzione, o per carenze strutturali o igienico/sanitarie.
In particolare, per inagibilità deve intendersi il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica dell'immobile, ovvero la presenza di elementi che ne rendono pericoloso o inopportuno l'utilizzo, mentre la nozione di inabitabilità si correla alla mancanza di rispetto dei requisiti minimi igienico/sanitari. La nozione di inagibilità
e inabitabilità dell'immobile deve quindi essere collegata, senza possibilità di interpretazione estensiva, al degrado fisico sopravvenuto, o ad una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (cfr., Cassazione, Sentenza n. 29968 del 19/11/2019, Cass., n.
15407/2017, Cass., n. 4333/2016, Cass., n.2925/2013 e Cass., n. 5933/2013).
Più precisamente, il fabbricato inagibile per essere riutilizzato necessita di interventi di ristrutturazione importanti (rinforzo delle fondamenta per esempio) e non è dunque sufficiente la semplice manutenzione ordinaria/straordinaria. Ciò però non comporta necessariamente un suo abbattimento.
Inoltre, secondo l'ordinanza di Cassazione n. 19665/2023, il contribuente ha diritto a tale riduzione dell'imposta fintanto che lo stato di inagibilità o inabitabilità persiste, senza che sia necessario presentare ulteriori richieste o prove al Comune.
La riduzione dell'IMU (Imposta Municipale Unica) per immobili non agibili o inabitabili viene concessa solo fino a quando l'ente impositore viene a conoscenza del ripristino dello stato di agibilità o abitabilità dell'immobile. Una volta che l'Ente impositore ha questa conoscenza, la riduzione viene bloccata e l'obbligo di versare l'intera IMU riprende per gli anni successivi.
Secondo l'orientamento di questa Corte, in tema di IMU (e, già prima, di ICI), nell'ipotesi di immobile inagibile,
l'imposta va ridotta nella misura del 50% anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10, comma 1, della l. 27 luglio 2000, n.
212), di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (art. 6, comma 4, della l. 27 luglio 2000, n. 212) (Cass., 30 dicembre
2020, n. 29901; Cass., 26 marzo 2021, n. 8592; Cass., 22 aprile 2021, n. 10724; Cass., 18 novembre 2021,
n. 35474; Cass., 16 gennaio 2023, n. 1016; Cass., 2 marzo 2023, n. 6270; Cass., 8 maggio 2023, n. 12226).
Tuttavia, nel caso di specie, il Comune non poteva conoscere lo stato di inagibilità dell'immobile de quo e nessuna prova contraria è stata fornita dal contribuente (come ad esempio una pratica di ristrutturazione), per cui la presentazione della dichiarazione TARI per ravvedimento dal 01/01/2015, avvenuta in data
16/12/2019 e citata in atti, non può assurgere a tale scopo.
Ed ancora, la semplice allegazione della perizia giurata, a firma dell'Ing. Nominativo_1, appare insufficiente giacché la stessa è stata redatta solo in data 21/09/2020, ben cinque anni dopo il periodo oggetto di tassazione, e fornisce “ora per allora” elementi insufficienti per smentire l'accertamento tributario.
Ciò prova che è lo stesso contribuente a rendersi conto, purtroppo tardivamente, della necessità della denuncia per il riconoscimento del beneficio de quo.
Infatti, l'obbligo dichiarativo per beneficiare dell'agevolazione fiscale è confermato dalla giurisprudenza della
Corte di Cassazione, oltre ad essere espressamente previsto nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IMU e, certamente, non può essere postumo all'avviso di accertamento.
Nel dettaglio, le disposizioni che disciplinano l'IMU, pur andando a ridurre le fattispecie per le quali è posto l'onere al contribuente di presentare la dichiarazione al Comune competente, impone ancora tale adempimento per le situazioni in cui l'ente impositore non è in possesso delle informazioni utili per la necessaria verifica tesa alla liquidazione del tributo.
Con la pronuncia n. 35474 del 19/11/2021, la Suprema Corte ha ribadito tale orientamento, affermando che non spetta alcuna agevolazione dell'IMU se l'inagibilità dell'immobile non è a conoscenza del Comune.
Peraltro, i dati catastali, a base del calcolo, non evidenziano lo stato di unità collabente, e cioè di un fabbricato in stato di avanzato degrado o fatiscenza, strutturalmente compromesso e incapace di produrre reddito, classificato nella categoria catastale F/2 (priva di rendita catastale) e quindi non tassabile ai fini IMU.
Pertanto, le argomentazioni di Parte appellante sono palesemente caratterizzate da genericità, assertive e inidonee a superare la valenza giuridica delle disposizioni di legge in materia.
Per converso, il Comune ha permesso la conoscenza degli elementi di fatto, istruttori e procedimentali, che hanno determinato la fase dell'accertamento, rendendo trasparente il buon andamento della P.A. (art. 97
Cost.).
Ne consegue, quindi, che è a riparo da vizi di legittimità il decisum di primo grado, che viene qui confermato unitamente alla piena legittimità dell'atto impositivo impugnato.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata che si liquidano in € 200,00 oltre gli accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
CARRA TO, RE
GALIANO GIANMARCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 973/2022 depositato il 21/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gallipoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1749/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 09/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1037 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1749/2021, pronunciata in data 15/11/2021 e depositata in data 09/12/2021, la
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce rigettava, con condanna al pagamento delle spese di giudizio, il ricorso presentato da Ricorrente_1 nei confronti del Comune di Gallipoli avverso avviso di accertamento n. 1037/2015 (prot. n. 47530 del 05/10/2020), notificato in data 08/01/2021 e avente ad oggetto IMU per l'anno 2015.
Con tale atto impositivo, il Comune chiedeva il pagamento di € 535,00, di cui € 407,00 a titolo di imposta.
Parte ricorrente affidava le proprie difese ai seguenti motivi d'impugnazione:
1) difetto di motivazione, violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000;
2) nel merito, illegittimità della pretesa atteso che l'immobile è collabente e, quindi, inagibile.
Chiedeva, pertanto, i provvedimenti consequenziali.
Il Comune di Gallipoli, ritualmente evocato in causa, si costituiva in giudizio, con proprie controdeduzioni, ribadendo la correttezza del proprio operato e la legittimità della pretesa tributaria.
Con la citata sentenza, i Giudici di prime cure rigettavano il ricorso, ritenendo infondate le argomentazioni difensive fornite dal contribuente.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, il Sig. Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata.
Con il medesimo ricorso, Parte appellante argomentava l'erroneità della sentenza reiterando le motivazioni già partecipate in primo grado.
Il Comune di Gallipoli, a mezzo del proprio difensore di fiducia, presentava proprie controdeduzioni nel presente giudizio chiedendo la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese.
All'udienza del 10/12/2025, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per i seguenti motivi.
In primis, secondo Parte appellante, i Giudici di prime cure si sarebbero limitati ad un mero rigetto delle richieste e delle motivazioni addotte dal ricorrente nel proprio scritto difensivo senza in alcun modo motivare e argomentare le ragioni sottese alla pronuncia giudiziale.
Infatti, per la difesa del contribuente: < erroneamente ha rigettato il ricorso, non v'è traccia alcuna del procedimento logico giuridico attraverso il quale la Commissione è giunta alla decisione oggi gravata>>. Orbene, la motivazione della sentenza è definita, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in termini di
“concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, e “…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione…” (art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.).
Inoltre, come è ben noto, essa gode di garanzia costituzionale, laddove l'art. 111, comma 6, Cost., stabilisce che “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”.
La motivazione si qualifica, quindi, come l'elemento imprescindibile che dovrebbe consentire alla parte destinataria del provvedimento di comprendere quali siano state le ragioni, per l'appunto, che hanno indotto il Giudice a sposare l'una o l'altra tesi proposte nel giudizio.
È la motivazione che consente alla parte di valutare, ed eventualmente censurare, l'operato del Giudice, anche con riferimento al rispetto delle norme di legge sostanziali e processuali.
Orbene, nella fattispecie in esame, questa Corte, osservando consolidati principi di diritto, non ritiene la pronuncia di primo grado carente sotto il profilo della motivazione, essendo del tutto idonea ad assolvere la funzione cui è destinata.
Infatti, il Giudice del gravame ha dettagliatamente riportato le ragioni addotte da ciascuna delle parti nei rispettivi atti difensivi, con la conseguenza che la decisione di merito deve ritenersi corredata da una motivazione chiara, analitica, sufficiente, che esula pertanto da critiche riconducibili al vizio dell'apparente motivazione giacché non è <> e non risulta <> (Cass. n. 13170/2021, Cass. n. 22598/2018, Cass.
n. 23940/2017).
Sul punto, l'orientamento della Suprema Corte è nella direzione che un provvedimento è solo apparentemente motivato quando non è dato comprendere, per l'inconferenza delle affermazioni, quale sia stato l'iter logico
(melius, le “ragioni di fatto e di diritto”) seguito dal Giudice onde pervenire ad una decisione piuttosto che ad un'altra. Oppure, in ipotesi peggiori, quando dal complesso delle motivazioni espresse si dovrebbe giungere ad una conclusione nettamente opposta a quella cui, invece, è giunto l'organo giudicante. In tali casi, la decisione risulta affetta da nullità processuale, deducibile in sede di legittimità, alla stregua dell'art. 360, 1° comma, n. 4), quale error in procedendo.
Infatti, secondo un ormai consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, la decisione deve ritenersi nulla, in quanto apparente, allorquando < esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del Giudice” (Cass. SS.UU. pronunce nn. 22232/2016, n.
8053/2014 e n. 5888/1992).
Pertanto, la doglianza sollevata sul punto da Parte appellante non è meritevole di accoglimento.
In secundis, tenendo presente che nel processo tributario, caratterizzato dalla introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, il thema decidendum è limitato alle censure specificamente dedotte dal contribuente nel ricorso introduttivo, occorre dare riscontro alle contestazioni avverso l'atto impositivo proposte con il medesimo ricorso, le quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto.
Nel merito della vicenda processuale, questa Corte, munita di competenza e giurisdizione in materia, esamina i motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente per connessione logico-giuridica.
Sulla manifesta illegittimità ed infondatezza della sentenza gravata nella parte in cui non tiene conto del difetto di motivazione dell'atto gravato – mancato assolvimento dell'onus probandi.
Sulla natura della dichiarazione tributaria ai fini delle esenzioni fiscali.
Riguardo all'asserito difetto di motivazione dell'accertamento, l'articolo 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, sancisce che gli atti emessi dalle Amministrazioni fiscali devono essere motivati dai presupposti di fatto e dalle ragioni di diritto che ne hanno determinato l'emissione.
Con particolare riferimento ai tributi locali, tale principio è stato recepito dall'articolo 1, comma 162, della legge 296/2006, che rappresenta una norma fondamentale per il contenuto minimo di un atto tipico di accertamento, che include sia elementi di sostanza sia elementi di forma. L'esame di questa disposizione
è fondamentale per salvaguardare la legittimità degli atti e rendere la pretesa sostenibile anche nella possibile fase di contenzioso, sede nella quale la questione della carenza di requisiti rappresenta spesso motivo di contenzioso.
Il comma 162 prevede che: <gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati relazione ai presupposti fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve allegato all'atto lo richiama, salvo quest'ultimo ne riproduca il contenuto essenziale.
Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo>>.
Il comma 162 è redatto in perfetta coerenza con le disposizioni dello Statuto del contribuente, in particolare con l'art. 7 della legge 212/2000, dedicato alla chiarezza e alla motivazione degli atti, che ha lo scopo di assicurare ai contribuenti la necessaria chiarezza e trasparenza in ordine all'iter logico seguito dall'amministrazione nella predisposizione dell'atto. Poiché l'avviso di accertamento ha carattere di
“provocatio ad opponendum”, l'obbligo di motivazione resta soddisfatto tutte le volte che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente “an” e “quantum debeatur” (Cass. n. 1209 del 4/02/2000).
La motivazione dell'atto deve essere costruita sulla base della contestazione che viene mossa al contribuente e, comunque, in materia di Imu, tale obbligo può ritenersi adempiuto laddove l'emissione dell'atto sia ascrivibile all'immobile oggetto di tassazione.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5509/2024, ha ribadito che: <in tema di ici, secondo principi applicabili anche all'imu, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto grado conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore dell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 1694 del 24/01/2018; Cass. n. 26431 del 08/11/2017)>>.
Dunque, l'avviso di accertamento IMU, secondo la Suprema Corte, risulta correttamente motivato quando viene data la possibilità al destinatario dello stesso di aver piena contezza della pretesa tributaria, al fine di poter esercitare il suo diritto di difesa, come avvenuto nel caso di specie.
Infatti, il Comune appellato ha adempiuto all'obbligo motivazionale dell'accertamento Imu, consentendo al contribuente di individuare il bene sottoposto a tassazione e il tributo dovuto, tant'è che ha ritenuto impugnare l'atto impositivo svolgendo le proprie difese.
Riguardo, invece, al mancato riconoscimento da parte dell'Ente della riduzione (50%) per inagibilità dell'immobile, oggetto di tassazione, questa Corte rileva che il contribuente non ha presentato al Comune di Gallipoli la relativa dichiarazione sostitutiva di inagibilità ed inabitabilità, tesa ad ottenere la riduzione al
50% dell'IMU dovuta in virtù del Regolamento comunale.
Appare, innanzitutto, pacifico rilevare come condizione indispensabile, per poter usufruire della riduzione dell'imposta, sia comunque e naturalmente l'inagibilità e/o l'inabitabilità dell'immobile, intese come obiettiva inidoneità dello stesso ad essere utilizzato per eventi dovuti ad obsolescenza o cattiva manutenzione, o per carenze strutturali o igienico/sanitarie.
In particolare, per inagibilità deve intendersi il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica dell'immobile, ovvero la presenza di elementi che ne rendono pericoloso o inopportuno l'utilizzo, mentre la nozione di inabitabilità si correla alla mancanza di rispetto dei requisiti minimi igienico/sanitari. La nozione di inagibilità
e inabitabilità dell'immobile deve quindi essere collegata, senza possibilità di interpretazione estensiva, al degrado fisico sopravvenuto, o ad una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (cfr., Cassazione, Sentenza n. 29968 del 19/11/2019, Cass., n.
15407/2017, Cass., n. 4333/2016, Cass., n.2925/2013 e Cass., n. 5933/2013).
Più precisamente, il fabbricato inagibile per essere riutilizzato necessita di interventi di ristrutturazione importanti (rinforzo delle fondamenta per esempio) e non è dunque sufficiente la semplice manutenzione ordinaria/straordinaria. Ciò però non comporta necessariamente un suo abbattimento.
Inoltre, secondo l'ordinanza di Cassazione n. 19665/2023, il contribuente ha diritto a tale riduzione dell'imposta fintanto che lo stato di inagibilità o inabitabilità persiste, senza che sia necessario presentare ulteriori richieste o prove al Comune.
La riduzione dell'IMU (Imposta Municipale Unica) per immobili non agibili o inabitabili viene concessa solo fino a quando l'ente impositore viene a conoscenza del ripristino dello stato di agibilità o abitabilità dell'immobile. Una volta che l'Ente impositore ha questa conoscenza, la riduzione viene bloccata e l'obbligo di versare l'intera IMU riprende per gli anni successivi.
Secondo l'orientamento di questa Corte, in tema di IMU (e, già prima, di ICI), nell'ipotesi di immobile inagibile,
l'imposta va ridotta nella misura del 50% anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10, comma 1, della l. 27 luglio 2000, n.
212), di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (art. 6, comma 4, della l. 27 luglio 2000, n. 212) (Cass., 30 dicembre
2020, n. 29901; Cass., 26 marzo 2021, n. 8592; Cass., 22 aprile 2021, n. 10724; Cass., 18 novembre 2021,
n. 35474; Cass., 16 gennaio 2023, n. 1016; Cass., 2 marzo 2023, n. 6270; Cass., 8 maggio 2023, n. 12226).
Tuttavia, nel caso di specie, il Comune non poteva conoscere lo stato di inagibilità dell'immobile de quo e nessuna prova contraria è stata fornita dal contribuente (come ad esempio una pratica di ristrutturazione), per cui la presentazione della dichiarazione TARI per ravvedimento dal 01/01/2015, avvenuta in data
16/12/2019 e citata in atti, non può assurgere a tale scopo.
Ed ancora, la semplice allegazione della perizia giurata, a firma dell'Ing. Nominativo_1, appare insufficiente giacché la stessa è stata redatta solo in data 21/09/2020, ben cinque anni dopo il periodo oggetto di tassazione, e fornisce “ora per allora” elementi insufficienti per smentire l'accertamento tributario.
Ciò prova che è lo stesso contribuente a rendersi conto, purtroppo tardivamente, della necessità della denuncia per il riconoscimento del beneficio de quo.
Infatti, l'obbligo dichiarativo per beneficiare dell'agevolazione fiscale è confermato dalla giurisprudenza della
Corte di Cassazione, oltre ad essere espressamente previsto nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IMU e, certamente, non può essere postumo all'avviso di accertamento.
Nel dettaglio, le disposizioni che disciplinano l'IMU, pur andando a ridurre le fattispecie per le quali è posto l'onere al contribuente di presentare la dichiarazione al Comune competente, impone ancora tale adempimento per le situazioni in cui l'ente impositore non è in possesso delle informazioni utili per la necessaria verifica tesa alla liquidazione del tributo.
Con la pronuncia n. 35474 del 19/11/2021, la Suprema Corte ha ribadito tale orientamento, affermando che non spetta alcuna agevolazione dell'IMU se l'inagibilità dell'immobile non è a conoscenza del Comune.
Peraltro, i dati catastali, a base del calcolo, non evidenziano lo stato di unità collabente, e cioè di un fabbricato in stato di avanzato degrado o fatiscenza, strutturalmente compromesso e incapace di produrre reddito, classificato nella categoria catastale F/2 (priva di rendita catastale) e quindi non tassabile ai fini IMU.
Pertanto, le argomentazioni di Parte appellante sono palesemente caratterizzate da genericità, assertive e inidonee a superare la valenza giuridica delle disposizioni di legge in materia.
Per converso, il Comune ha permesso la conoscenza degli elementi di fatto, istruttori e procedimentali, che hanno determinato la fase dell'accertamento, rendendo trasparente il buon andamento della P.A. (art. 97
Cost.).
Ne consegue, quindi, che è a riparo da vizi di legittimità il decisum di primo grado, che viene qui confermato unitamente alla piena legittimità dell'atto impositivo impugnato.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata che si liquidano in € 200,00 oltre gli accessori di legge, se dovuti.