Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 13/01/2026, n. 146
CGT2
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto impositivo

    La Corte ritiene che la motivazione della sentenza di primo grado sia sufficiente e che l'avviso di accertamento abbia adempiuto all'obbligo motivazionale consentendo al contribuente di conoscere la pretesa tributaria e di esercitare il proprio diritto di difesa.

  • Rigettato
    Illegittimità della pretesa per immobile collabente

    La Corte rileva che il contribuente non ha presentato la dichiarazione sostitutiva di inagibilità al Comune e che la perizia prodotta è successiva al periodo di tassazione. Il Comune non era a conoscenza dello stato di inagibilità e i dati catastali non evidenziano l'inagibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 13/01/2026, n. 146
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 146
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo