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Sentenza 24 agosto 2025
Sentenza 24 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/08/2025, n. 3489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3489 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2882/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2882/2014
Promossa da
e nella qualità di fideiussori della Parte_1 Parte_2
rapp.ti e difesi, in virtù di procura a margine Controparte_1 dell'atto di citazione, dall'avv Biagio Riccio e presso il cui studio elett.te domiciliano sito in Cardino (NA) alla via C. Battisti, 24,
-attori-
Contro
P.IVA , Controparte_2 P.IVA_1 [...] con sede in , Piazza Mercato, in persona del Controparte_3 CP_2
Presidente p.t. sig. , rapp.ta e difesa in virtù di procura in calce Controparte_4 alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giovanna Re presso il cui studio elett.te domicilia sito in San Gregorio Magno, al Corso Garibaldi 28,
-Convenuta-
Oggetto: ripetizione somme
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
pagina 1 di 5 Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg. e Parte_1 Parte_2
premesso di essere fideiussori della con specifico
[...] Controparte_1 riferimento alla relazione bancaria intrattenuta con la CP_2 Controparte_2
aventi ad oggetto due conti correnti e due conti anticipo;
che, da un riesame
[...] del rapporto effettuato con il proprio perito di parte, si sono avveduti che la banca abbia sempre tenuto una condotta contra legem imponendo tassi di usura e capitalizzando illegittimamente gli interessi, tant'è che anche la debitrice principale ha già incardinato un procedimento in tal senso.
Che scopo del presente procedimento è proprio quello finalizzato ad ottenere una sentenza di accertamento con la quale riconoscere alla debitrice principale, e ai suoi fideiussori, in restituzione, importi che non dovevano essere versati come da perizia di parte allegata e alla quale ci si riporta.
In virtù dei risultati peritali si è determinato un credito della di € Controparte_1
74.201,31 per effetto dell'usura e di € 87.092,55 per effetto dell'anatocismo, per un importo totale di € 161.293,86.
Precisava, inoltre, che non risulta alcun contratto di apertura dei conti né sottoscrizione delle condizioni economiche.
Tanto esposto convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la
[...] per ivi sentir accertare, in ragione Controparte_5 dell'elaborato peritale, che la stessa ha applicato tassi di usura e, pertanto, l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi ultra legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
accertare ch sui conti corrente e sui conti anticipi si sono rinvenuti interessi non dovuti;
verificare come l'istituto abbia agito in dispregio della L. 108/96 perpetrando il reato di usura;
accertate, quindi, che l'istituto di credito è debitore della di € 161.293,86 con Controparte_1 vittoria di spese di giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa depositata in Cancelleria in data 20/06/2014 si costituiva la
[...]
impugnando e contestando tutto quanto ex adverso Controparte_2 dedotto.
In via preliminare, rilevava che dalla Banca non risulta alcun documento sottoscritto dagli attori nella spiegata qualità di fideiussori della , ritenendo, comunque CP_1 gli stessi fideiussori sia perché il contratto di fideiussione è a forma libera, non pagina 2 di 5 richiedendo la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem, sia perché la fideiussione può aversi anche con atto unilaterale sorgendo obbligazioni per il solo proponente per cui non è richiesta l'accettazione espressa del creditore pertanto, la convenuta prendeva atto della qualità di fideiussori degli attori i quali, CP_2 promuovendo la presente azione nella spiegata qualità, hanno espresso o confermato se, già precedentemente manifestata, la volontà di prestare fideiussione in favore della
Banca le obbligazioni assunte dalla . CP_1
Quanto alla asserita assenza di contratti di conto corrente e sottoscrizione delle condizioni economiche, evidenziava che in data 30 giugno 2000 la CP_1 sottoscriveva regolarmente in ogni sua parte sia la lettera di apertura di conto corrente n. 10002277 sia la lettera di apertura di conto corrente n. 10002278 così come le rispettive condizioni economiche così come risulta regolarmente sottoscritta tutta la documentazione concernente le concessioni e gli aumenti di fido conseguenti alle varie richieste formulate dalla società attrice nonché quella relativa alla lettera- contratto di anticipazioni su fatture o altri documenti, pertanto, i rapporti intercorsi si sono svolti nel rispetto delle pattuizioni liberamente concordate ed accettate tra le parti, prive, pertanto di rispondenza fattuale alle eccezioni mosse dagli attori, contestando, quindi tutti gli addebiti mossi sia in ordine alla applicazione di tassi usurai, sia la capitalizzazione trimestrale che le altre spese applicate.
In ragione di tanto spiegava domanda riconvenzionale per la somma di € 38.520,08 quale importo debitoria della nei confronti della Banca concludeva, CP_6 pertanto, per il rigetto della domanda attrice, in quanto palesemente ed integralmente infondata e, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, condannare gli attori, nella loro spiegata qualità, al pagamento della somma di € 38.520,08 oltre interessi di mora come pattuiti, con vittoria di spese di giudizio.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., le parti depositavano proprie memorie e, a seguito di scioglimento di riservata, rilevata la mancanza agli atti documentazione attestante la qualità degli attori, ritenuta, pertanto, la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Alla udienza del 26/02/2016 il difensore degli attori espressamente rinunciava alla domanda chiedendo contestualmente emettersi dichiarazione di cessata materia del contendere.
pagina 3 di 5 Il difensore di controparte non accettava la proposta rinuncia anche in virtù della spiegata riconvenzionale.
Dopo diversi rinvii nello stato e sostituzione giudici la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Gli attori alla udienza del 26/02/2016 hanno espressamente rinunciato alla domanda giudiziale, rinuncia reiterata sia alle successive udienze che nella comparsa conclusionale.
La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione; non richiede inoltre formule sacramentali e può essere anche tacita;
detta rinuncia va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta, e si configura, tra l'altro, nella dichiarazione di non voler insistere nelle domande proposte e determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, che è di converso richiesta per la rinuncia agli atti del giudizio,
l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. La rinuncia espressa o tacita alla domanda rientra fra i poteri del difensore, distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte. Inoltre, nella rinuncia espressa o tacita alla domanda, a differenza della fattispecie di cui all'art. 306 c.p.c., non trova applicazione la disposizione secondo cui la rinuncia deve essere fatta verbalmente all'udienza o con atto sottoscritto dalla parte e notificato alle altre parti, giacchè la rinuncia a un capo della domanda rientra tra i poteri del difensore e può essere fatta senza l'osservanza di forme rigorose.
Tanto precisato parte convenuta non accettava la rinuncia anche in virtù della spiegata riconvenzionale ritenendo che la dichiarata qualità di fideiussori fosse sufficiente alla proposizione della spiegata riconvenzionale.
Orbene, è pur vero che la forma richiesta dall'art. 1937 c.c. per la valida stipula del contratto della fideiussione è quella meramente “espressa”, in luogo della forma scritta richiesta dal codice ex art. 1350 c.c. per taluni diversi tipi contrattuali. Ne consegue che non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, pagina 4 di 5 purchè la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzione.
Nella fattispecie, a parte la dichiarata qualifica di fideiussori fatta nell'atto introduttivo, poi ritrattata dagli stessi, la convenuta non ha fornito alcuna CP_2 prova, con qualsiasi mezzo, idoneo a sostenere e provare tale loro dichiarata qualità.
Pertanto, in conclusione, attesa la rinuncia alla domanda giudiziale formulata dagli attori, la stessa va accolta e il procedimento va dichiarato estinto.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2882/2014 r.g. tra e – Parte_1 Parte_2 attori- e con sede Controparte_7 in , Piazza Mercato, in persona del Presidente p.t. –convenuta- ogni altra CP_2 istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Dichiara estinto il presente giudizio;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Salerno lì, 24/08/2025
Il GOP
Cosimina D'Ambrosio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2882/2014
Promossa da
e nella qualità di fideiussori della Parte_1 Parte_2
rapp.ti e difesi, in virtù di procura a margine Controparte_1 dell'atto di citazione, dall'avv Biagio Riccio e presso il cui studio elett.te domiciliano sito in Cardino (NA) alla via C. Battisti, 24,
-attori-
Contro
P.IVA , Controparte_2 P.IVA_1 [...] con sede in , Piazza Mercato, in persona del Controparte_3 CP_2
Presidente p.t. sig. , rapp.ta e difesa in virtù di procura in calce Controparte_4 alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giovanna Re presso il cui studio elett.te domicilia sito in San Gregorio Magno, al Corso Garibaldi 28,
-Convenuta-
Oggetto: ripetizione somme
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
pagina 1 di 5 Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg. e Parte_1 Parte_2
premesso di essere fideiussori della con specifico
[...] Controparte_1 riferimento alla relazione bancaria intrattenuta con la CP_2 Controparte_2
aventi ad oggetto due conti correnti e due conti anticipo;
che, da un riesame
[...] del rapporto effettuato con il proprio perito di parte, si sono avveduti che la banca abbia sempre tenuto una condotta contra legem imponendo tassi di usura e capitalizzando illegittimamente gli interessi, tant'è che anche la debitrice principale ha già incardinato un procedimento in tal senso.
Che scopo del presente procedimento è proprio quello finalizzato ad ottenere una sentenza di accertamento con la quale riconoscere alla debitrice principale, e ai suoi fideiussori, in restituzione, importi che non dovevano essere versati come da perizia di parte allegata e alla quale ci si riporta.
In virtù dei risultati peritali si è determinato un credito della di € Controparte_1
74.201,31 per effetto dell'usura e di € 87.092,55 per effetto dell'anatocismo, per un importo totale di € 161.293,86.
Precisava, inoltre, che non risulta alcun contratto di apertura dei conti né sottoscrizione delle condizioni economiche.
Tanto esposto convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la
[...] per ivi sentir accertare, in ragione Controparte_5 dell'elaborato peritale, che la stessa ha applicato tassi di usura e, pertanto, l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi ultra legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
accertare ch sui conti corrente e sui conti anticipi si sono rinvenuti interessi non dovuti;
verificare come l'istituto abbia agito in dispregio della L. 108/96 perpetrando il reato di usura;
accertate, quindi, che l'istituto di credito è debitore della di € 161.293,86 con Controparte_1 vittoria di spese di giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa depositata in Cancelleria in data 20/06/2014 si costituiva la
[...]
impugnando e contestando tutto quanto ex adverso Controparte_2 dedotto.
In via preliminare, rilevava che dalla Banca non risulta alcun documento sottoscritto dagli attori nella spiegata qualità di fideiussori della , ritenendo, comunque CP_1 gli stessi fideiussori sia perché il contratto di fideiussione è a forma libera, non pagina 2 di 5 richiedendo la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem, sia perché la fideiussione può aversi anche con atto unilaterale sorgendo obbligazioni per il solo proponente per cui non è richiesta l'accettazione espressa del creditore pertanto, la convenuta prendeva atto della qualità di fideiussori degli attori i quali, CP_2 promuovendo la presente azione nella spiegata qualità, hanno espresso o confermato se, già precedentemente manifestata, la volontà di prestare fideiussione in favore della
Banca le obbligazioni assunte dalla . CP_1
Quanto alla asserita assenza di contratti di conto corrente e sottoscrizione delle condizioni economiche, evidenziava che in data 30 giugno 2000 la CP_1 sottoscriveva regolarmente in ogni sua parte sia la lettera di apertura di conto corrente n. 10002277 sia la lettera di apertura di conto corrente n. 10002278 così come le rispettive condizioni economiche così come risulta regolarmente sottoscritta tutta la documentazione concernente le concessioni e gli aumenti di fido conseguenti alle varie richieste formulate dalla società attrice nonché quella relativa alla lettera- contratto di anticipazioni su fatture o altri documenti, pertanto, i rapporti intercorsi si sono svolti nel rispetto delle pattuizioni liberamente concordate ed accettate tra le parti, prive, pertanto di rispondenza fattuale alle eccezioni mosse dagli attori, contestando, quindi tutti gli addebiti mossi sia in ordine alla applicazione di tassi usurai, sia la capitalizzazione trimestrale che le altre spese applicate.
In ragione di tanto spiegava domanda riconvenzionale per la somma di € 38.520,08 quale importo debitoria della nei confronti della Banca concludeva, CP_6 pertanto, per il rigetto della domanda attrice, in quanto palesemente ed integralmente infondata e, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, condannare gli attori, nella loro spiegata qualità, al pagamento della somma di € 38.520,08 oltre interessi di mora come pattuiti, con vittoria di spese di giudizio.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., le parti depositavano proprie memorie e, a seguito di scioglimento di riservata, rilevata la mancanza agli atti documentazione attestante la qualità degli attori, ritenuta, pertanto, la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Alla udienza del 26/02/2016 il difensore degli attori espressamente rinunciava alla domanda chiedendo contestualmente emettersi dichiarazione di cessata materia del contendere.
pagina 3 di 5 Il difensore di controparte non accettava la proposta rinuncia anche in virtù della spiegata riconvenzionale.
Dopo diversi rinvii nello stato e sostituzione giudici la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Gli attori alla udienza del 26/02/2016 hanno espressamente rinunciato alla domanda giudiziale, rinuncia reiterata sia alle successive udienze che nella comparsa conclusionale.
La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione; non richiede inoltre formule sacramentali e può essere anche tacita;
detta rinuncia va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta, e si configura, tra l'altro, nella dichiarazione di non voler insistere nelle domande proposte e determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, che è di converso richiesta per la rinuncia agli atti del giudizio,
l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. La rinuncia espressa o tacita alla domanda rientra fra i poteri del difensore, distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte. Inoltre, nella rinuncia espressa o tacita alla domanda, a differenza della fattispecie di cui all'art. 306 c.p.c., non trova applicazione la disposizione secondo cui la rinuncia deve essere fatta verbalmente all'udienza o con atto sottoscritto dalla parte e notificato alle altre parti, giacchè la rinuncia a un capo della domanda rientra tra i poteri del difensore e può essere fatta senza l'osservanza di forme rigorose.
Tanto precisato parte convenuta non accettava la rinuncia anche in virtù della spiegata riconvenzionale ritenendo che la dichiarata qualità di fideiussori fosse sufficiente alla proposizione della spiegata riconvenzionale.
Orbene, è pur vero che la forma richiesta dall'art. 1937 c.c. per la valida stipula del contratto della fideiussione è quella meramente “espressa”, in luogo della forma scritta richiesta dal codice ex art. 1350 c.c. per taluni diversi tipi contrattuali. Ne consegue che non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, pagina 4 di 5 purchè la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzione.
Nella fattispecie, a parte la dichiarata qualifica di fideiussori fatta nell'atto introduttivo, poi ritrattata dagli stessi, la convenuta non ha fornito alcuna CP_2 prova, con qualsiasi mezzo, idoneo a sostenere e provare tale loro dichiarata qualità.
Pertanto, in conclusione, attesa la rinuncia alla domanda giudiziale formulata dagli attori, la stessa va accolta e il procedimento va dichiarato estinto.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2882/2014 r.g. tra e – Parte_1 Parte_2 attori- e con sede Controparte_7 in , Piazza Mercato, in persona del Presidente p.t. –convenuta- ogni altra CP_2 istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Dichiara estinto il presente giudizio;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Salerno lì, 24/08/2025
Il GOP
Cosimina D'Ambrosio
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