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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 06/05/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 729/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 6 maggio 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Daniela Francesca Balsamo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 729/2022 R.G.
tra
nato ad [...] il [...], c.f. residente a [...]Parte_1 C.F._1
in vicolo Vizzini n.5, nato ad [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2
residente a [...], nato a [...] Parte_3
il 22.01.1967, c.f. , ed ivi residente in [...], rappresentati e C.F._3
difesi dall'Avv. Eleonora Pedevillano, c.f. , del Foro di Enna, indirizzo PEC C.F._4
e n. fax 093534444, ed elettivamente domiciliati, presso e nello Email_1
Studio Legale di lei, sito in Enna, Via dello stadio n. 10;
ricorrente
e
(C.F. e P.I: con sede in Sant'Agata di Militello (ME) al civico 98 CP_1 P.IVA_1
della Via Alfieri, in persona del legale rappresentante pro tempore (codice Controparte_2
fiscale ), nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._5
Francesco Pizzuto (Codice , fax 0941563349), con studio in Brolo, al CodiceFiscale_6
civico 5 della Via Leonardo da Vinci, titolare della casella p.e.c. Email_2
costituente domicilio digitale indicato, ex art. 170 c.p.c.;
Controparte_3 Controparte_4
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Dott. , con sede
[...] Controparte_5 legale in Enna, Piazza Garibaldi n. 2 (P.I. rappresentata e difesa, dall'avv. Francesca P.IVA_2
Palermo (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Enna, C.F._7
Corso Sicilia n. 117;
, in persona del suo Sindaco e Legale Rappresentante p.t. Controparte_6
resistenti
Avente ad oggetto: diritto all'inquadramento.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note sostitutive d'udienza
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.05.2022 i ricorrenti di cui in epigrafe premesso:
di essere stati assunti nell'organico della con decorrenza dall'1 giugno Parte_4
2018 con la qualifica di operatori ecologici livello 2/A, orario di lavoro part-time, per 24 ore settimanali;
che come previsto dalla normativa vigente (L.R. Sicilia n.9/2010 e C.C.N.L. e Controparte_7
dagli accordi sindacali (Accordo del 26-27/06/2017, regolante l'assunzione del personale di cui all'art. 19 L.R. 9/2010, i contratti di lavoro dei ricorrenti con la Parte_4
venivano di volta in volta ceduti, previa accettazione da parte del lavoratore, ad un Gestore
dell'appalto dei servizi di Igiene Ambientale;
che con cessioni del 29/05/2018 i contratti di lavoro dei ricorrenti venivano ceduti alla società
Progitec s.r.l., che li assumeva nei termini e patti espressamente indicati nella lettera di assunzione della (qualifica di operatori ecologici, livello 2/A, orario di lavoro part-time, per 24 ore Pt_4
settimanali);
che scaduto l'appalto “Progitec”, i lavoratori transitavano nella società Ecolandia che li assumeva con le medesime qualifiche, mansioni e livelli;
che alla scadenza dell'appalto, la società cessante Ecolandia s.r.l. risolveva il rapporto di lavoro con tutto il personale in forza ed alla medesima subentrava nel servizio di gestione dei rifiuti presso il la società odierna convenuta vincitrice dell'appalto per la durata Controparte_6 CP_1
di un anno;
che in data 31/05/2021, la assumeva i ricorrenti con decorrenza 01/06/2021, “con CP_1
contratto di lavoro a tempo indeterminato – tempo parziale orizzontale, con la qualifica di operatore
ecologico, livello 2/B, per complessive 24 ore settimanali….”.
Lamentavano che la attuale datrice di lavoro dei medesimi, aveva proceduto alla loro CP_1
assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato – tempo parziale orizzontale, con la qualifica di operatori ecologici, livello 2 posizione parametrale B anziché A di cui al C.C.N.L IS
TE (già , ritenendo solidalmente responsabile la S.R.R. per ritenuta CP_8
violazione delle disposizioni normative e contrattuali di riferimento.
Agivano chiedendo all'adito Giudice, di voler:
“- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'assunzione con l'inquadramento originario
corrispondente al 2° livello posizione parametrale A del C.C.N.L. applicabile, a decorrere dal
01/06/2021, quindi ordinare ai resistenti, ciascuno per le proprie competenze, di adottare ogni
provvedimento necessario per l'immediata modifica dei contratti di lavoro;
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pagamento delle differenze retributive tra quanto
percepito alle dipendenze della e le retribuzioni previste per la posizione parametrale A CP_1
con decorrenza dal 01/06/2021 e sino al giorno del ripristino del livello 2/A del C.C.N.L., calcolate in € 114,33 mensili per ciascun ricorrente, oltre interessi e rivalutazione, da ogni singola scadenza
sino al soddisfo, o in altra somma superiore o inferiore che il Giudice vorrà determinare anche a
seguito di CTU tecnico-contabile e, condannare le resistenti a porre in essere tutti i conseguenziali
e necessari atti amministrativi.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Part Si costituivano la e la che contestavano il contenuto del ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
Autorizzato il deposito di note sostitutive d'udienza, all'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc la causa è state decisa come da sentenza.
*******
I ricorrenti rivendicano il proprio diritto all'assunzione presso la alle stesse condizioni CP_1
Part giuridiche ed economiche in godimento presso la e presso le società succedutesi nella gestione dell'appalto che hanno preceduto la . CP_1
Invocano il disposto dell'art 6 CCNL FISE Assombiente ai sensi del quale:
“Avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi”,
“(…) 1. Alla scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione
del servizio, il rapporto di lavoro tra l'impresa cessante e il personale a tempo indeterminato addetto
in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento è risolto (…).
2. L'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova
gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova,
tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale,
alla scadenza effettiva del contratto di appalto, risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero
periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione.
Assumono i ricorrenti che Il menzionato art. 6, prevede il passaggio diretto dei lavoratori per ogni
ipotesi di passaggio di gestione per scadenza del contratto di appalto per la gestione dei rifiuti, con riconoscimento da parte dell'azienda subentrante del trattamento economico, contrattuale e
normativo già corrisposto dall'impresa cessante.
La superiore disposizione non lascia davvero nessuno spiraglio per interpretazioni differenti da
quella che comporta la conservazione presso l'azienda subentrante non soltanto del trattamento
normativo ma anche del trattamento economico in atto al momento della cessione;
trattamento
economico, come è ovvio, direttamente discendente dall'inquadramento del lavoratore nell'ambito
del livello e della posizione parametrica già in godimento, come tali immutabili. (cfr in questi termini alla pag 6 del ricorso).
Si osserva ora innanzi tutto come, diversamente da quanto opinato dai ricorrenti, nessuna delle statuizioni di cui alla sopra calendate norma ed applicabili in via diretta al personale in forza alla ditta cedente, preveda un passaggio del personale da una ditta all'altra, a parità di condizioni contrattuali.
Né risulta invocabile la disciplina in tema di trasferimento di azienda (vedi pag 6 del ricorso al 4°
capoverso ove sembra prospettarsi la sovrapponibilità della vicenda ad un trasferimento d'azienda)
in cui Il rapporto di lavoro non si estingue, ma continua con il nuovo titolare dell'azienda ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Nel caso qui regolato infatti l'avvicendamento dà luogo, testualmente ad assunzione “ex novo” da parte della subentrante previa risoluzione (alla scadenza del contratto… il rapporto di lavoro tra
l'impresa cessante e il personale…è risolto) del precedente rapporto di lavoro. Non vi è dunque quella continuità che caratterizza il trasferimento di azienda.
Va disatteso poi il motivo facente leva sulla supposta violazione delle previsione dell'art 6 comma 7
a mente del quale l'impresa subentrante
“a) dà formale comunicazione scritta, anche a mezzo fax o posta elettronica, dell'aggiudicazione
ufficiale della gestione dell'appalto/affidamento all'impresa cessante e alle rappresentanze e alle
strutture sindacali di cui al comma 4; b) richiede formalmente all'impresa cessante, che è tenuta al conseguente adempimento, nonché al
committente l'elenco nominativo dei dipendenti interessati, distinto tra addetti a tempo pieno e a
tempo parziale e relativa misura percentuale, relativo livello di inquadramento, mansioni e/o
qualifiche, anzianità nella posizione parametrale B, accordi collettivi aziendali di contenuto
economico, ecc., a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, eventualmente anticipata anche a mezzo
fax o posta elettronica. Di tale adempimento dà comunicazione alle rappresentanze e alle strutture
sindacali di cui al comma 4;
c) entro 5 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della documentazione di cui alla
precedente lettera b), promuove incontri con le rappresentanze e le strutture sindacali di cui al
comma 4 al fine di perfezionare la procedura per l'assunzione del personale…”
La suddetta disposizione normativa, si assume disattesa e da ciò si fa discendere che la CP_1
non sarebbe stata a conoscenza dell'inquadramento dei ricorrenti.
In sostanza i ricorrenti assumono che ciò avrebbe tratto in errore la sotto il profilo del loro CP_1
corretto inquadramento.
L'argomento è privo di pregio giacchè anche a voler ammettere che la non fosse a conoscenza CP_1
dell'effettivo livello di inquadramento (posizione parametrale A e non B) il vizio risulterebbe comunque sanato dal fatto che essi hanno sottoscritto le proposte di assunzione (vds. le schede contrattuali di assunzione regolarmente sottoscritte dai ricorrenti ) in cui veniva indicato quale livello di inquadramento 2B^ di guisa che attraverso la sottoscrizione della proposta essi hanno manifestato univocamente per facta concludentia la volontà di accordarsi circa le condizioni contrattuali individuate dalla , società subentrante, prestandovi piena acquiescenza ( all'atto della CP_1
sottoscrizione, non sono state opposte eccezione nè formulate riserve di sorta).
Part In ordine poi alla posizione della convenuta rilevano le norme di cui all'art 19 commi 6 e 7 della legge regionale n.9/2010 che, rispettivamente, recitano:
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato
regionale con la partecipazione delle organizzazioni associative de comuni e delle province, individua il personale addetto tra quello già in servizio presso le società o i consorzi d'ambito e
provenienti dai comuni, dalle province o dalla regione “:
7. Sulla base dei criteri concertati fra l'amministrazione regionale, le associazioni di
rappresentanza degli enti locali e le organizzazioni sindacali, le S.R.R. integrano le previsioni di
cui al comma 6 individuando il rimanente personale fra i dipendenti già in servizio al 31 dicembre
2009 presso: a) le società d'ambito; b) i consorzi d'ambito; c) le società utilizzate per la gestione
del servizio ed al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d'ambito per
una percentuale non inferiore al novanta per cento. Per i dipendenti già inquadrati nei profili
operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'assunzione ha luogo, in ogni S.R.R.,
previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, a parità di condizioni giuridiche ed
economiche applicate a tale data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento, con espresso
divieto di adibizione a mansioni superiori. I rimanenti dipendenti sono inquadrati, previa risoluzione
del precedente rapporto di lavoro, assicurando che, in ogni singola S.R.R., il rapporto fra profili
operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti e rimanenti profili professionali non
sia inferiore al novanta per cento. L'assunzione e/o gli inquadramenti hanno luogo a condizione
che l'originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o
realizzate nel rispetto della normativa di riferimento, ed in particolare, dell'articolo 45 della legge
regionale 8 febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, o in
forza di pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a seguito di
conciliazione giudiziale o extragiudiziale purché sottoscritta entro il 31 dicembre 2009.
Comma 8: Il personale di cui ai commi 6 e 7 e assunto all'esito delle procedure volte a garantire il
definitivo avvio del servizio di gestione, affidato con le modalità di cui all'articolo 15. Tale personale
è utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto che ne assumono la responsabilita gestionale,
operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni". Dalla lettura delle norme in commento, si evince chiaramente come dal legislatore regionale fosse stato posto a carico delle SS.RR.RR. (Società per la Regolamentazione del servizio di Gestione
Rifiuti) un preciso obbligo di attivarsi, di concerto con l'Assessorato competente, al fine di garantire il transito del personale alle dipendenze dei consorzi, società d'ambito, ecc, ivi individuato, da utilizzarsi poi dai soggetti destinatari ed affidatari dell'appalto.
E' poi a dirsi come, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, non sia rimasto inerte, avendo siglato con le organizzazioni sindacali, in data 6 agosto 2013 un Accordo
Quadro nel quale si manifesta expressi verbis il chiaro “intendimento .. di salvaguardare gli attuali
livelli occupazionali nella fase di passaggio dall'attuale sistema al nuovo sistema organizzativo
gestionale delineato dalla normativa regionale di riferimento”.
Orbene in data 29/5/2018 la resistente in ottemperanza all'art.19 comma 7 della L.R. n. Pt_4
9/2010, procedeva alla formale assunzione dei ricorrenti “con la qualifica di operatori ecologici,
livello 2/A di cui al C.C.N.L IS TE (già con orario di lavoro part-time CP_8
Part 24 ore settimanali” (cfr. all.to 1 del ricorso “lettera di assunzione ”) e precisamente alle stesse condizioni economiche e giuridiche applicate dall'ex datrice Pt_5
Ed invero diversamente dalla norma che regola l'avvicendamento tra imprese (art 6 CCNL) l'art 19
al comma 7 prevede espressamente che Per i dipendenti già inquadrati nei profili operativi destinati
al servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'assunzione ha luogo, in ogni S.R.R., previa risoluzione
del precedente rapporto di lavoro, a parità di condizioni giuridiche ed economiche applicate a tale
data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento.
Part I ricorrenti inquadrati nei profili operativi sono pertanto stati assunti dalla nel rispetto della previsione di legge per la parte qui di rilievo.
Inoltre, in ottemperanza alla disposizione di cui al successivo comma 8 dell'art. 19 e nel pieno rispetto dell' “Accordo regolante l'Assunzione del personale” sottoscritto anche dalle OO.SS. di categoria, la procedeva alla contestuale cessione del contratto di lavoro stipulato con i ricorrenti in favore Pt_4
della PROGITEC s.r.l. ⎯ ossia del soggetto incaricato, a quel tempo, ex art. 15 della citata legge regionale di svolgere il servizio di gestione dei rifiuti per conto del ⎯ che, li Controparte_6
Part assumeva secondo i termini e i patti espressamente indicati nella lettera di assunzione della (cfr.
all.to 3 del ricorso “cessione del contratto di lavoro”).
Part Dal combinato disposto delle norme citate emerge dunque che gli obblighi della riguardano
Part innanzitutto l'assunzione dei lavoratori. Inoltre la deve altresì garantire l'impiego dei suddetti lavoratori dei quali è prevista l'utilizzazione ad opera delle società appaltatrice affidatarie del servizio. Nel caso di specie, attraverso lo strumento della cessione del contratto di lavoro è stata garantita l'utilizzazione dei ricorrenti presso l'impresa che allora gestiva il servizio. Tale cessione è
avvenuta peraltro, a parità di condizioni. Nessuna violazione di obblighi di legge o di contratto è
Part pertanto imputabile alla .
Quindi con la cessione del contratto di lavoro dei ricorrenti, operata ex art. 1406 c.c. dalla Pt_4
(cedente) in favore della Progitec s.r.l. (cessionaria) è venuta meno ogni responsabilità della resistente nei confronti dei ricorrenti. Pt_4
La proprio in virtù di detta cessione, non è più parte del rapporto contrattuale instauratosi tra Pt_4
i lavoratori/ricorrenti e le Società datrici, prima Ecolandia s.r.l. e dopo la le quali Società CP_1
si sono succedute nel tempo, subentrando l'una all'altra nella gestione dell'appalto del servizio in favore dell'Ente Comunale e procedendo all'assunzione ex novo dei ricorrenti.
Part Nessun obbligo risulta pertanto violato dalla .
Circa infine, la posizione del , non costituitosi in giudizio, si osserva come per Controparte_6
quanto sia vero che la stipula e la sottoscrizione del contratto di appalto relativo ai singoli Comuni
compresi nella S.R.R. hanno luogo fra l'appaltatore e la singola amministrazione comunale, che provvede direttamente al pagamento delle prestazioni ricevute e verifica l'esatto adempimento del contratto, lo è altrettanto che l'ente territoriale rimane estraneo alle vicende che concernono le società
appaltatrice ed i lavoratori da esse utilizzati, tampoco i ricorrenti richiamano disposizioni che sanciscano il contrario, ovvero che pongano specifici obblighi, suscettibili di rilevare nella presente sede a supporto delle loro rivendicazioni, e che nella fattispecie risulterebbero disattese dal CP_6
convenuto.
Circa poi il disposto dell'art 1676 c.c (diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente)
invocato dai ricorrenti al fine di fondare la responsabilità del comune committente, se rileva alla luce della ravvisata insussistenza di diritti di credito vantati dai ricorrenti verso la società appaltatrice, la assoluta inconferenza nell'ambito della presente vertenza.
Il ricorso merita pertanto integrale il rigetto.
In conclusione, nessun diritto al mantenimento delle medesime condizioni giuridiche ed economiche potevano dunque vantare i ricorrenti all'atto dell'avvicendamento tra imprese nella gestione del servizio. Ed in ogni caso gli stessi hanno prestato acquiescenza all'assunzione da parte della CP_1
alle condizioni individuate nelle lettere di assunzione.
Nessun obbligo giuridico risulta violato da parte di alcuno degli enti convenuti in ragione delle argomentazioni sopra spiegate, partitamente, per ciascun convenuto.
Ne segue che anche la domanda diretta ad ottenere la condanna al pagamento delle differenze retributive va rigettata restando assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione;
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore delle resistenti costituite che si liquidano in € 2008,00 cad (in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite in giudizio) oltre a spese generali ad IVA e cpa come per legge.
Enna, 6 maggio 2025.