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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/11/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Maria Margherita Urso, al termine dell'udienza celebrata il giorno 06.11.2025, all'esito della Camera di Consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1608 del R.A.G.C. relativo all'anno 2025 e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...] C.F. Parte_1
, ed ivi residente in [...], ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Palermo Piazza Don Bosco n. 6 presso lo studio dell'Avv. Christian Allegra, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso in opposizione, su foglio separato,
- ricorrente -
E
, C.F. e Controparte_1
P.IVA n. , con sede legale in Roma, alla via Giuseppe Grezar, P.IVA_1
14, in persona del dott. nella qualità di Responsabile Controparte_2
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Contenzioso per la Sicilia, autorizzato a stare in giudizio giusta procura speciale conferita con atto del Notaio repertorio nr 181515 Persona_1
raccolta nr 12772 del 25.07.2024, elettivamente domiciliata in Frattamaggiore
(NA), alla Via Padre Mario Vergara, 58, presso lo studio dell'avv. Vincenzo
Orefice, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione,
- resistente -
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del pro Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
tempore, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura P.IVA_3
Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici in Palermo, Via
Mariano Stabile, 182 è domiciliato per legge,
- resistente - avente oggetto: opposizione all'esecuzione ex art 615, 1˚comma c.p.c., valore del procedimento: € 10.005,88
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento delle domande del ricorrente, dispone l'annullamento dell'intimazione di pagamento e della sottesa cartella esattoriale, non notificata, per tutte le argomentazioni esposte in parte motiva;
- per l'effetto, dichiara l'inefficacia della pretesa creditoria, sottesa, essendo la stessa fondata su un titolo esecutivo inesistente;
- condanna l' , al pagamento, in favore del Controparte_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Sig. , delle spese del presente giudizio che liquida in Parte_1
complessivi € 1.964,00 di cui € 264,00 per spese non imponibili ed € 1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Christian Allegra, che ne ha fatto espressa richiesta, dichiarandosi antistatario;
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che non si procede all'esposizione della parte narrativa della presente controversia dal momento che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. - a differenza dell'art. 132 cod. proc. civ., che al punto 4) richiede "la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione" - dispone che il giudice pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo "della concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione".
Fatta questa breve premessa, si osserva che, con ricorso in opposizione notificato in data 17 luglio 2025, il Sig. ha proposto Parte_1
opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n.
296620259019260751, notificata il 12.06.2025, nonché contro la cartella di pagamento n. 29620220066570219 emessa per “recupero decreto penale di condanna n. 154 del 15.03.2021”, con interessi, per un importo complessivo pari alla somma di €. 10.005,88, elevata da per Controparte_1
la Provincia di Palermo, avente quale ente impositore il Tribunale di Termini
Imerese - Ufficio Recupero Crediti.
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Con il ricorso in opposizione, l'opponente deduceva che l'importo riportato nell'atto impugnato, era stato iscritto a ruolo, esclusivamente “per una erronea
disamina”, da parte della Cancelleria del Tribunale di Termini Imerese, del decreto penale di condanna del Tribunale di Termini Imerese – Ufficio del
Giudice delle Indagini Preliminari del 15.03.2021.
Il ricorrente rappresentava che, in realtà tale titolo non sarebbe stato più efficace (sin dal 17.07.2023) per il Sig. poiché il Parte_1
reato era stato dichiarato estinto dall'Ufficio del Giudice delle indagini preliminari in base agli artt. 460, comma 5 e 676 comma 1, c.p.p., non essendo intervenuti reati della stessa indole entro i termini di legge (cfr. decreto del GIP di Termini Imerese del 17.07.2023, in atti).
Il ricorrente ha, altresì, dedotto l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per “inesistenza del titolo esecutivo per omessa notifica dell'atto prodromico”, sostenendo come la notifica dell'intimazione non sia stata preceduta dalla valida notifica della cartella, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 50 del
D.P.R. N. 602/1973.
Con decreto del 15.07.2025, il Tribunale – inaudita altera parte – accoglieva l'istanza di sospensiva e disponeva la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti davanti a sé per il giorno 11.09.2025.
L' si costituiva in giudizio depositando Controparte_5
comparsa di costituzione e risposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta dal Sig. perché inammissibile e, comunque, Parte_1 Parte_1
infondata in fatto e in diritto.
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Si costituiva, altresì, il Controparte_6
del Tribunale di Palermo, con il deposito di comparsa di costituzione e di risposta, contestando tutto quanto ex adverso formulato.
Stante la natura documentale della causa, all'udienza dell'11.09.2025, il
Tribunale rinviava, per la decisione e la discussione orale, all'udienza del
06.11.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti del termine di dieci giorni prima per il deposito di note conclusive e disponendo, per la predetta udienza, la trattazione scritta, con l'assegnazione del termine per il deposito di note scritte.
Sulla tardività dell'opposizione ex art. 615 1° comma c.p.c.:
L' , costituendosi nel presente giudizio, ha Controparte_1
eccepito la tardività dell'opposizione de qua, evidenziando che la stessa andrebbe qualificata come opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., atteso che il Sig. non solo ha contestato l'esistenza della pretesa Parte_1
creditoria ma anche l'omessa notifica della cartella di pagamento.
Tale eccezione, invero, non merita accoglimento, atteso che il motivo principale della presente opposizione è costituito dalla contestazione dell'esistenza del titolo esecutivo per estinzione della pena, che – secondo l'assunta del ricorrente - rende illegittima l'esecuzione minacciata dall'Agente della Riscossione con l'intimazione di pagamento notificata.
Sotto questo profilo, l'opposizione deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione, disciplinata dall'art. 615 c.p.c.-
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In merito alla mancata notifica della cartella esattoriale, quale atto prodromico all'intimazione di pagamento, mette conto evidenziare che nessuna prova è stata fornita dall' circa la regolare notifica di tale atto Controparte_7
prodromico.
Occorre ricordare, invero, che l'onere di dimostrare la corretta notifica della cartella grava interamente sull'Agente della Riscossione, onere che in questo caso non è stato assolto.
Sul difetto di legittimazione passiva dell' : Controparte_7
L' ha pure eccepito il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva, evidenziando che unico responsabile è l'Ente creditore, nella specie, l'Ufficio Recupero crediti, per questo motivo, ha chiesto tenersi conto di tale circostanza, in sede di liquidazione delle spese di lite e di essere manlevata da ogni responsabilità in caso di soccombenza.
Ebbene, sul punto si osserva che il più recente e ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, ha ritenuto che “pur essendo stato in passato riconosciuto, in una fattispecie analoga, che l'agente della riscossione, rimanendo del tutto estraneo al processo di formazione del ruolo, ed ai relativi vizi procedimentali e/o notificatori, non deve risentirne negativamente sulla sua sfera giuridico-patrimoniale, ed in particolare per ciò che concerne la condanna alle spese processuali (cfr. ex multis: Cass. 21 maggio 2013, n. 12385; Cass. 11 luglio 2016, n. 14125; Cass. n. 17502 del
2016 e n. 21391 del 2016), secondo cui l'agente deve rispondere, nei confronti dell'opponente vittorioso, delle spese processuali: ciò in base al principio di causalità, che informa quello di soccombenza, dal momento che la lite trae origine dalla notificazione della
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cartella di pagamento, atto posto in essere proprio dall'esattore, anche se in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione. Lo stesso esattore inoltre, proprio perché,
a mente del cit. art. 39, ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, non può non rispondere dell'esito della lite, anche per ciò che concerne la materia delle spese processuali” (cfr. Cass. Ordinanza
08 ottobre 2018, n. 24774).
É da ritenersi, dunque, definitivamente superato il precedente orientamento, secondo cui la totale estraneità dell'Agente della Riscossione al processo di formazione del ruolo e ai connessi vizi notificatori doveva determinarne l'esclusione dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
Estinzione del credito portato nell'intimazione di pagamento opposta:
Il presente giudizio trae origine da un'intimazione di pagamento ricevuta dal ricorrente, in data 12.06.2025, la quale conteneva un ruolo esecutivo di una condanna di €.10.005,88, per un decreto penale di condanna del Gip del
Tribunale di Termini Imerese che, tuttavia, sin dal 17.07.2023, il Gip stesso aveva estinto in base al disposto di cui all'art. 460, comma 5, c.p.p.-
Il ricorrente rappresentava che tale circostanza veniva immediatamente fatta presente all'Ufficio di recupero crediti del Tribunale di Termini Imerese, il quale – piuttosto che provvedere allo sgravio - inviava una nota ad
[...]
chiedendo di provvedere. Controparte_8
Il ricorrente lamenta, quindi, che malgrado i diversi solleciti, le
Amministrazioni competenti non provvedevano alla richiesta di sgravio, con la conseguenza che si vedeva costretto a promuovere il presente giudizio.
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Il (e per esso l'Ufficio recupero crediti del Tribunale Controparte_3
di Termini Imerese), costituendosi nel presente giudizio, ha negato qualsiasi responsabilità, sostenendo che “in data 08.09.2023 è stato trasmesso il decreto di estinzione del Gip con nota B prot. n. 2108/2023 ad ”. Controparte_8
L'Agente della Riscossione, invece, ha eccepito la sua carenza di legittimazione passiva, senza prendere alcuna posizione in merito.
Invero, da un'attenta disamina della documentazione in atti, risulta provata la circostanza che l'Ufficio Recupero crediti del Tribunale di Termini provvedeva tempestivamente a trasmetterne copia ad , Controparte_8
tramite nota B in data 8.9.2023, evidenziando che competerebbe a quest'ultima, ai sensi dell'art. 5 co. 2 della Convenzione stipulata con il in data 28.12.2017, l'onere di chiudere la partita di Controparte_3
credito sulla base della lettura del decreto del GE.
L'Amministrazione, tuttavia, nel costituirsi nel presente giudizio ha evidenziato che, in presenza di declaratoria di estinzione del reato ex art. 460 comma 5 c.p.p., non accompagnata da esplicita declaratoria di estinzione della pena pecuniaria, laddove quest'ultima sia ritenuta ipso iure conseguente all'estinzione del reato, è opportuno che l'Ufficio faccia esplicita comunicazione o richiesta di sgravio della partita trasferita ad
[...]
in sede di trasmissione del provvedimento mediante nota Controparte_8
MOD-B.
Nell'evidenziare che la questione, strettamente processuale, concernente gli effetti della declaratoria di estinzione del reato ex art.460 comma 5 c.p.p. (se
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sia o meno idonea a produrre ipso iure l'estinzione della pena pecuniaria non riscossa) è rimessa allo scrutinio e al prudente apprezzamento del giudice (v. sul tema Cassazione penale sez. I, 30.01.2020, n.10314; Cassazione penale sez.
I, 23.01.2018, n.10235), e non può quindi essere risolta in via amministrativa.
Ciò accadrebbe poiché , nonostante la ricezione del MOD- Controparte_8
B previsto dall'art. 5 della Convenzione in essere con il , non CP_3
provvede ad effettuare lo sgravio della pena pecuniaria.
Con il provvedimento del 17 luglio 2023, il Ministero della Giustizia ha evidenziato che la questione è di natura strettamente processuale e concerne gli effetti della declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 460, comma
5 c.p.p., la quale deve essere rimessa allo scrutinio e al prudente apprezzamento del giudice, non potendo essere, dunque, risolta in via amministrativa.
Nel caso specifico, l'Ufficio ha provveduto alla trasmissione del provvedimento dichiarativo dell'estinzione del reato emesso dal GE, con nota
B tramite applicativo Siamm, ai fini del discarico della somma dal ruolo e della eliminazione della partita di credito dalla pendenza, ma non ha CP_8
provveduto, tempestivamente, ad annullare la partita di credito.
Alla luce delle superiori argomentazioni, deve concludersi per l'accoglimento delle domande del ricorrente e, pertanto, l'intimazione di pagamento deve essere annullata e deve essere dichiarata inefficace la pretesa creditoria vantata dall'Agente della Riscossione, essendo venuto meno il titolo esecutivo alla stessa sotteso.
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Le spese processuali
In virtù del principio della soccombenza, l Controparte_1
deve essere dichiarata, tenuta e condannata a rimborsare al Sig.
[...]
, le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Parte_1
Regolamento adottato con il D.M. 10 Marzo 2014 n. 55, aggiornato al D.M.
37/2018.
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale, previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. n.
55/2014, i compensi vengono liquidati sulla base della tabella 2), allegata al predetto regolamento, in applicazione dello scaglione previsto per le cause di valore compreso tra da € 5.201,00 ad € 26.000,00, nonché in base alle attività difensive effettivamente svolte, ad eccezione della fase istruttoria, stante l'effettivo svolgimento del processo, in applicazione dei valori minimi, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate: € 460,00 (fase di studio); € 389,00 (fase introduttiva) ed € 851,00 (fase decisionale) e così, per un totale di € 1.700,00 da rifondere al ricorrente, oltre alle spese documentate, pari ad € 264,00, ed oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da liquidare con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Termini Imerese il 06.11.2025
Il Giudice Onorario
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Dr.ssa Maria Margherita Urso
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