Articolo 95 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 94Articolo 96
Versione
6 maggio 1952
Art. 95.
(Ritiro dei documenti di bordo)


Se la nave non e' in condizione di riprendere la navigazione, l'autorita' marittima mercantile o consolare ritira i documenti di bordo.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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