Articolo 1 della Legge 9 ottobre 1997, n. 370
Articolo 2
Versione
31 ottobre 1997
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 9 aprile 1996.
Entrata in vigore il 31 ottobre 1997