Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 2254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2254 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15987/2024
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 15987/2024, avente come oggetto "separazione giudiziale", promossa da
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo studio dell'Avv. BERTIN VALERIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
), elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo CP 1 (C.F. C.F. 2
studio degli Avv. PEDERCINI KATIA e PEDERCINI ANDREA, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1) affidamento condiviso dei figli, con collocamento prevalente presso la madre, frequentazioni del padre a weekend alternati dal venerdì sera dall'uscita da scuola alla domenica sera dopo cena con riaccompagnamento a casa della madre, e dal mercoledì all'uscita da scuola al mattino successivo quando li riaccompagnerà a scuola;
durante il periodo estivo i minori trascorreranno tre settimane anche non continuative con ciascun genitore, in periodo da concordare dalle parti entro il 31 maggio di ogni anno;
sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo 24-30 dicembre e quello 31 dicembre- 6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, con ciascun genitore, il periodo dal termine della scuola al giorno di Pasqua e quello dal lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni scolastiche;
ad anni alterni ogni altra festività; consenso reciproco al rilascio di documenti di identità e validi per l'espatrio in favore dei minori;
2) assegnazione della casa familiare alla ricorrente, la quale subentrerà al resistente nel relativo contratto di locazione;
3) a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 475,00 mensili per ciascun figlio (per un totale di € 950,00 mensili), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo, e assegno unico al 50% fra le parti;
4) il resistente si impegna a trasferirsi in altra abitazione, diversa dalla casa familiare, entro il
31.8.2025, e, nel periodo intermedio, il resistente inizierà a versare la quota del 50% dell'assegno unico spettante alla moglie a partire dal mese di maggio 2025, e l'assegno di mantenimento ordinario per i figli dal 10.6.2025, a partire dal 10.6.2025 il canone di locazione sarà a carico della moglie mentre il marito continuerà a pagare le utenze e la quota delle spese condominiali relativa al riscaldamento sino al suo trasferimento in altra abitazione;
5) scioglimento della comunione de residuo con il versamento da parte del resistente di € 12.500,00 in favore della moglie, somma che sarà versata in due rate, delle quali la prima entro il 31.5.2025 e la seconda entro il 30.6.2025.
Le parti, quindi, chiedono la pronuncia della separazione alle condizioni sopra trascritte, a spese di lite compensate.".
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio civile a EN (Moldavia) in data 25.9.1994, registrato ma non trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Brescia, unione dalla quale sono nati i figli Per 1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per 2 (il 25.4.2010) e Per_3
(il 20.1.2017).
La parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e l'adozione di provvedimenti personali ed economici consequenziali.
Il resistente è comparso alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, all'esito della quale le parti hanno raggiunto un accordo idoneo a definire la controversia, e, autorizzate dal Giudice, hanno precisato congiuntamente le conclusioni trascritte in epigrafe;
il Giudice delegato, quindi, si è riservato di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di separazione va accolta in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della persistente conflittualità tra le stesse e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle ulteriori questioni, comprese quelle concernenti i figli minori - la cui audizione può essere esclusa in quanto superflua in considerazione dell'intervenuto accordo pienamente rispettoso del principio di bigenitorialità, le condizioni stabilite dalle parti sono conformi all'interesse degli stessi e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad esse.
Il Tribunale prende atto delle condizioni concordate tra le parti e provvede in conformità ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Dispone quanto all'affidamento dei figli minori ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
3) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 22.5.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209