Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/04/2025, n. 2184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2184 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA
così composta:
Dott.ssa Sofia Rotunno Presidente
Dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel.
Dott. Gabriele Sordi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al numero 3032 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Bertoloni 41, Parte_1
presso lo studio dell'Avv Mauro Morelli che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata in Roma, Via G Bettolo 6, Controparte_1
presso lo studio dell'Avv Federica Urbisaglia che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Velletri 2294/2022, pubblicata il 15/12/2022,
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Velletri, dopo aver con sentenza non definitiva n 1363/2019 pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel 1980, ha
. previsto in favore della un assegno divorzile di euro 400 mensili, P_
oltre rivalutazione annuale,
. condannato il al pagamento, in favore della di euro Pt_1 P_
6.422,58 pari al 40% dell'indennità di fine rapporto al primo spettante, oltre interessi legali sino al soddisfo,
. condannato il al pagamento delle spese. Pt_1
Il primo Giudice,
. ha ricostruito le posizioni delle parti, rilevando che i) la (classe P_
1949), di anni 73, ha iniziato a lavorare solo dopo l'intervenuta separazione di fatto dal marito, quando i figli erano ormai grandi, trovandosi quindi a percepire la pensione minima di circa 523 euro mensili, e paga un canone locatizio, ii) il (classe 1954) ha sempre continuato, anche oltre Pt_1
l'anno 2018, l'attività di agente di commercio monomandatario, con cospicui guadagni, tant'è che in sede di separazione ha convenuto l'assegno di mantenimento per la moglie di euro 600 mensili e nel 2019 ha percepito una provvigione Enasarco e nel maggio 2020 il bonus di 600 euro ex art. 28
d.l. 18/2020 (misure di contrasto all'emergenza epidemiologica), così come l'estratto conto anno 2021 attesta la percezione del reddito di CP_2
emergenza; egli ha solo parzialmente ottemperato all'ordine di deposito della documentazione reddituale, rinvenendosi in atti la sola certificazione unica dell'anno 2018 (attestante un reddito netto mensile di circa 1.500 euro), l'estratto conto 2020 relativamente al periodo CP_2
gennaio/settembre 2020, mentre non risultano versati in atti l'ultimo trimestre, l'estratto conto l'estratto conto ultimo CP_3 CP_4
trimestre 2019 e 2018, l'estratto conto Unipol anni 2020 e 2021; l'estratto conto anno 2021 attesta la percezione del reddito di emergenza, iii) CP_2
il ha una capacità reddituale superiore a quella dichiarata e Pt_1
certamente superiore a quella della moglie, atteso che il medesimo percepirà, a far data dal 2026, la pensione derivante dall'attività di agente di commercio, iii) il divario risulta essere stato condizionato dalle scelte endo- familiari intraprese nell'arco della vita coniugale,
. il ha maturato un'indennità di fine rapporto pari ad euro 16.056,37, Pt_1
e non ha provato, come dichiarato, di averne corrisposto il 40% all'ex coniuge.
Ha proposto tempestivo appello il (1954), rappresentando che Pt_1
. 1) egli era un agente di commercio, licenziato a 62 anni, nel luglio del
2019, che non è riuscito a rioccuparsi viste l'età, la pandemia e la difficoltà
dopo una pausa di oltre due anni a reimpiegarsi, 2) non è vero che esso esponente “abbia parzialmente ottemperato all'ordine di deposito della documentazione reddituale”, visto che non ha presentato dichiarazione dei redditi nel 2019 e 2020 non avendo alcun reddito dopo il licenziamento e tantomeno meno immobili, ed ha provveduto a depositare, in data 8/9/2021,
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale tanto ha attestato,
3) in tale condizione, non poteva tenere in piedi due conti e quindi alla fine del 2019 il conto semplicemente è stato chiuso, 4) quanto all'estratto Banca
BPR, è vero che manca un trimestre “che certamente può essere facilmente integrato”, ma ciò non inficia la sua attendibilità a fronte della che P_
ha depositato solo gli estratti conto anni 2017 e 2018, omettendo gli anni
2019 2020 e 2021, 5) nella speranza di poter ancora lavorare come rappresentante di commercio, ha mantenuto aperta la propria partita iva dopo il licenziamento e in mancanza di reddito, durante il periodo di pandemia, è acceduto al Reddito di Emergenza -i cui requisiti erano la residenza in Italia e un valore dell'ISEE inferiore a €15.000- e al Bonus da
600 euro erogato dall' una tantum, insomma ad emolumenti CP_5
assistenziali che non provano la sussistenza di redditi nascosti ma sono di contro segno di debolezza economica, 6) producendo l ha dato CP_6
ulteriore prova della sua condizione di persona in attesa di “pensione che sopravviveva con l'indennità di fine rapporto decurtata alla fonte del 40% in favore della ex moglie”, 7) il Tribunale ha liquidato sbrigativamente la deposizione del teste indotto dalla teste che ha smentito l'asserto P_
relativo a pretesi lavori svolti dal deducente anche dopo il licenziamento,
. la 8) non ha depositato gli estratti conto relativi agli anni 2019, P_ proprietaria al 33% di un appartamento in Ariccia (Piazza Ariccia Nuova n.
2),
. quanto all'indennità di fine rapporto, 11) il deducente è stato licenziato nel luglio 2018 e la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio è passata in giudicato a febbraio del 2020, sicchè la pronuncia del Tribunale
del 14.12.2022, che condanna al pagamento del 40% del TFR maturato e pagato prima della cessazione degli effetti civili del matrimonio, viola l'art. 12 bis, l 898/1970, “in quanto il diritto alla percentuale della indennità di fine rapporto deve necessariamente maturare contemporaneamente allo status di divorziata che la sig.ra non aveva al momento delle somme P_
percepite dal , 12) il documento proveniente dal datore di lavoro Pt_1
recava l'importo di euro 11.308,61 lorde, risultando non veritiera dunque la quantificazione riportata dal Tribunale in euro 16.056,37, e la somma al netto delle ritenute è euro 9.046,89, ammontando il 40% ad euro 3.618, 13) gli interessi non maturano almeno fino alla data in cui la cessazione degli effetti civili è proclamata,
. quanto alle spese di lite, anche in caso di accoglimento dell'avversa domanda, sussistevano i presupposti per la compensazione integrale o quanto meno parziale., risultando comunque la liquidazione in euro 7.616, oltre accessori.
Ha chiesto alla Corte 14) in via cautelare, di sospendere e/o revocare l'esecutorietà dell'impugnata sentenza, 15) nel merito, di accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, dichiarando non dovuti l'assegno divorzile in favore della con decorrenza dalla data di P_
introduzione del giudizio di primo grado, la quota di indennità di fine rapporto richiesta, o comunque ridurla alla misura di giustizia, e le spese di lite liquidate o almeno ridurle, 16) con vittoria di spese.
Costituendosi, la ha dedotto che P_
. stante la dichiarazione mendace sulla residenza resa dall'appellante nell'atto introduttivo, dello stesso va dichiarata la nullità perché carente di uno dei requisiti fondamentali richiesti dal combinato disposto dell'art. 342 cpc e 163 cpc: invero, il che dichiara di essere residente in [...]
Machetti n. 21, “scientemente, tiene segreto il luogo dove vive ormai da decenni con la compagna”, ossia con “la donna per cui ha lasciato, anni fa, la famiglia e di cui, ad oggi, sappiamo solo che lavora come dirigente in un ente previdenziale”, così costringendo la deducente ad “effettuare qualsiasi notifica con la costosa e lenta procedura ex art. 143 cpc”,
. il Tribunale ha ben valutato gli elementi in atti e infondate sono le censure sollevate da controparte, risultando piuttosto che 17) ben prima di depositare il ricorso in appello, il era consapevole di prendere una pensione Pt_1
dall' di € 2.098, come si evince dalla dichiarazione di terzo (All. 5) CP_5
relativa alla procedura esecutiva presso terzi azionata in vista del recupero dell'elevato importo maturato fino ad oggi dall'esponente, 18) il rifiuto di fornire l'indirizzo dove dimora non può che fare ipotizzare una convivenza ultra decennale con una donna con un proprio reddito di lavoro dipendente,
19) il ha un tenore di vita diverso da quello che vuol far apparire Pt_1
visto che ha avviato ben tre giudizi –appello avverso sentenza di separazione, ricorso per divorzio e appello- senza mai chiedere il gratuito patrocinio, è solito frequentare lo stadio in Tribuna per seguire le partite della A.S. Roma, non ha provato, una volta chiusa la partita Iva, di aver richiesto il reddito di cittadinanza e/o ulteriori e successivi sostegni economici per persone in grave situazione economica,
. la deducente 20) percepisce la pensione di circa € 617 mensili, introito quasi interamente assorbito dal canone di locazione, 21) ha sempre avuto necessità del sostegno economico del marito che, l'ha sostenuta per anni,
dopo il suo allontanamento, con somme mensili variabili tra € 1.200 ed €
1.800, 22) da quando controparte ha smesso di sostenerla economicamente, si è avvalsa dell'aiuto dei figli, anche se molto giovani ed appena impiegati o con lavori part-time, 23) non arriva a fine mese, ciò che è provato dal prestito Agos, chiesto a febbraio per spese urgenti non differibili, e dalla restituzione ai figli -negli ultimi mesi- degli importi dai medesimi prestati nel corso degli anni.
Ha chiesto alla Corte A) di dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello e B) di rigettarlo, emettendo, a carico dell' , ordine diretto CP_5
di pagamento in favore della deducente, “tenendo conto che in materia di credito alimentare, l'importo mensile da vincolare può essere aumentato fino alla metà dell'importo della pensione, ai sensi dell'art. 545 comma 5 cpc e comunque nei limiti del combinato disposto dall'art. 545 comma 7 cpc”, con vittoria di spese. In via istruttoria, ha chiesto alla Corte di C) ordinare, ex art. 210 cpc, all'ente , una relazione sulla posizione CP_7
previdenziale del che contenga l'estratto storico dei contributi, Pt_1
l'eventuale ipotesi di importo di pensione e la data in cui tale importo inizierà ad essere versato e/o da quale data il contribuente può presentare la relativa domanda, D) ordinare, al ai sensi dell'art. 210 cpc, di Pt_1
comunicare l'indirizzo dove effettivamente vive e dove ha il proprio effettivo domicilio ed i dati anagrafici della persona o delle persone con chi condivide l'immobile e, in caso di effettiva locazione a suo carico, di fornire copia del contratto di locazione registrato a suo nome, E) disporre indagini sugli effettivi redditi del Pt_1
Gli atti sono stati trasmessi per il parere al PG.
Disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza del 27/3/2025 con la trattazione scritta, sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Le parti hanno entrambe depositato le note suddette:
. il ha riproposto le conclusioni già rassegnate, rappresentando che Pt_1
la sua residenza effettiva è quella risultante dal registro anagrafico e contestando la pretesa sua convivenza come causa della crisi coniugale, oltre che le avverse istanze istruttorie, oltretutto formulate in assenza di appello incidentale,
. la ha rappresentato l'intervenuto peggioramento delle sue P_
condizioni economiche e dato atto di aver nelle more ottenuto l'ordine di pagamento diretto all' espungendo così la relativa richiesta dalle CP_5
conclusioni che ha modificato con l'introduzione della richiesta di aumento dell'assegno, laddove dalla dichiarazione Enasarco emergesse che l'ex coniuge percepisce o percepirà a breve la pensione erogata da detto Ente,
“stante anche le sue peggiorate condizioni economiche”.
E' assorbita l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza.
Quanto alla sollecitata declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell'appello, essa fa leva sulla carenza di “uno dei requisiti fondamentali richiesti dal combinato disposto degli artt 342 cpc e 163 cpc, che a pena di nullità chiede l'indicazione della residenza che, nel caso di specie, non è solo omessa ma addirittura mendace”: al riguardo, la lamenta che P_
l'indicazione della residenza del è mendace e fuorviante, visto che Pt_1
egli non risiede in Via G Machetti 21, dove infatti l'interessato non è reperibile, come attestato dalle relate degli ufficiali giudiziari che ivi hanno tentato le notifiche.
Tanto premesso, è da escludere che il vizio denunciato possa condurre alla chiesta declaratoria, visto che secondo Cass 4452/2023 “La nullità della citazione (in primo grado e in appello), dalla quale non risulti l'indicazione della residenza dell'attore, ma solo l'elezione di domicilio da lui compiuta,
è sanata dalla costituzione in giudizio del convenuto”.
Passando alle istanze istruttorie, non v'è ragione di ordinare l'esibizione della documentazione indicata dalla documentazione che, P_
attenendo alla ricostruzione della sua condizione economico-patrimoniale,
il era tenuto a produrre in forza dell'ordine rivolto alle parti dal Pt_1
Presidente del Tribunale con il decreto del 9/8/2018, restando quindi da valutare l'eventuale condotta omissiva ai sensi dell'art 116 cpc (cfr Cass ord
225/2016). Non v'ha luogo all'effettuazione di indagini di polizia tributaria che, come noto, "non può essere considerato come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle rispettive condizioni economiche" (cfr Cass 4551/2012), visto che, quanto agli
“eventuali ulteriori emolumenti” e ad “eventuali contratti di locazione a suo nome” (cfr appello), l'accertamento assume carattere esplorativo, mentre, quanto a quello afferente la patrimonialità della compagna del si Pt_1
finirebbe con il demandare anche l'indagine sull'esistenza della convivenza e sull'identità del terzo, dati questi che spetta alla fornire. P_ Alla ricostruzione delle patrimonialità degli ex coniugi va premesso l'accertamento contenuto in sentenza di separazione (n 24336/2015) ove si legge che la cessazione della convivenza risaliva al 2005, che i figli erano ormai autosufficienti e che la moglie, che all'epoca dichiarava un reddito di
750 euro mensili, come dipendente di una congregazione di suore, ed aveva subito uno sfratto per morosità, poteva ragionevolmente contare su introiti leggermente superiori ma non confrontabili con quelli del marito che, agente di commercio in forma autonoma, fruiva di contributi versati dai committenti in misura, per quanto appurabile dall'estratto contributo, pari ad euro 2500/3000 mensili.
Occorre dunque passare alla ricostruzione delle rispettive condizioni economiche che vedono
. il (classe 1954) percepire la pensione di euro 1700 netti mensili, Pt_1
compresa tredicesima, così come emerge dalla dichiarazione resa da ex CP_5
art 547 cpc, e, ragionevolmente considerata l'età, anche la pensione
Enasarco F) la cui percezione è esclusa dallo stesso appellante che ha negato di avere introiti pur percependo pensione , G) cui il senza CP_5 Pt_1
curarsi di depositare la dichiarazione sostitutiva, assume di avere “la speranza di giungere […] nel 2026”, H) il cui importo non dovrebbe essere trascurabile, visti i contributi previdenziali versati e di cui dà conto la richiamata sentenza di separazione,
. la (classe 1949) titolare di pensione per euro 668 circa mensili, P_
compresa tredicesima -non potendosi far leva sul minor importo da ultimo indicato dall'interessata che ha dichiarato di non “comprenderne le motivazioni”- ed è gravata da costi per l'alloggio, condividendo con la figlia (classe 1985) il canone di euro 450 mensili (cfr contratto locatizio Per_1
doc 4).
Quanto sopra evidenzia l'esistenza di una rilevante disparità tra le situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, anche semplicemente considerando la sola pensione del che, a differenza della CP_5 Pt_1
nemmeno si fa carico spese alloggiative: devesi aggiungere che, P_
una volta raggiunta la prova sul punto, è necessario accertare (e in entrambi i casi, l'onere probatorio ricade sul coniuge richiedente l'assegno, il quale peraltro ben potrà assolverlo anche mediante presunzioni) se questa disparità sia stata causata da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare e ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia e se il coniuge economicamente più debole non abbia la effettiva e concreta possibilità di superare (o quanto meno ridurre) il divario esistente, sotto il profilo delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione, in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del mercato del lavoro.
Ora, muovendo da tale ultimo profilo, deve farsi capo all'età della - P_
ad oggi ultrasettantacinquenne- per escludere che vi siano margini per un'integrazione degli introiti con redditi da lavoro;
quanto al primo profilo, deve farsi leva sull'affermazione, contenuta nella sentenza appellata, secondo la quale “risulta circostanza incontestata tra le parti che la moglie abbia rinunciato allo svolgimento della propria attività lavorativa durante la vita coniugale per dedicarsi al menage familiare e alla cura dei figli”, non avendo “l'attore […] contestato tempestivamente tale allegazione nelle memorie difensive”, affermazione sulla quale il non è tornato in Pt_1
questa fase. Ciò posto, è da ritenere condivisibile la decisione di riconoscere, tanto sotto il profilo assistenziale quanto sotto quello perequativo, il diritto all'assegno divorzile nella misura indicata, considerata anche la durata ultraventennale della convivenza.
Risulta, conclusivamente, condivisibile il capo relativo al riconoscimento dell'assegno di divorzile di euro 400.
Quanto alla richiesta quota di TFR, la ha in primo grado P_
rappresentato che il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato iscritto il 3/7/2018, in data, quindi, antecedente alla cessazione del rapporto di lavoro, risalente al 30/7/2018, e alla liquidazione dell'emolumento, risalente all'agosto 2018, a tanto conseguendo il riconoscimento in suo favore del 40% dell'importo di euro 16.056,37.
Quanto alla spettanza dell'emolumento, la stessa è solo attualmente contestata dal che, in primo grado (cfr comparsa conclusionale), si Pt_1
è limitato ad affermare di aver versato “l'intero trattamento di fine rapporto ricevuto […] alla Sig ra anche se stranamente nelle dichiarazioni P_
dei redditi non se ne dà atto”, ciò che di fatto sottende il riconoscimento della relativa debenza.
Va comunque segnalato, a confutazione dell'odierna censura, che “l'art. 12 bis della legge 10 dicembre 1970, n. 898 […] va interpretato nel senso che il diritto alla predetta quota sorge anche se l'indennità spettante all'altro coniuge sia maturata nel corso della procedura di divorzio” (cfr Cass ord
14129/2014), aggiungendosi che “condizione per il riconoscimento […]
all'ex coniuge è che quest'ultimo sia già titolare di assegno divorzile o abbia presentato la relativa domanda al momento in cui l'altro ex coniuge abbia maturato il diritto alla corresponsione del trattamento” (così in motivazione
Cass 4733/2022).
Non ha ragion d'essere, poi, la doglianza afferente il quantum riconosciuto in primo grado al sopra indicato titolo, sol che si consideri che la somma di euro 11308,61 costituisce, come dallo stesso allegato (cfr appello Pt_1
sub lett e) indennità di preavviso e quindi un emolumento diverso da quello di cui si controverte.
Non va pronunciato sulla domanda di aumento dell'assegno, proposta dalla nelle note di trattazione scritta, senza dare alla controparte alcuna P_
possibilità di replica.
Quanto alle spese del primo grado, liquidate in euro 7616, il ne Pt_1
contesta la regolamentazione oltre che la quantificazione, ritenuta
“assolutamente punitiva”: la censura appare fondata sol che si consideri che egli ha adito il Tribunale per sentir pronunciare il divorzio, domanda sulla quale non si registra contrasto. Ne discende, considerata la reciproca soccombenza, l'integrale compensazione delle spese di lite, restando assorbita la doglianza in punto di quantum.
Le spese del grado, considerata la proporzionale reciproca soccombenza,
vanno dichiarate compensate per 1/3 e poste per i residui 2/3 a carico del secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Pt_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra promosso,
così provvede, in parziale modifica della sentenza impugnata che per il resto conferma:
. dichiara compensate le spese di primo grado,
. rigetta nel resto l'appello, . dichiara compensate per 1/3 le spese del grado che pone per i residui 2/3 a carico del e liquida in favore della in euro 3.900 per Pt_1 P_
compensi, oltre oneri di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Presidente
Sofia Rotunno
Il Consigliere estensore
Francesca Romana Salvadori 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2020 e 2021, limitandosi a depositare quelli del 2017 e 2018, e non ha aggiornato mai la propria documentazione bancaria durante il giudizio, 9) non ha depositato l'ISEE, 10) gode di una situazione reddituale migliore del marito, fruendo di pensione Inps di circa 600 euro mensili ed essendo