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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/07/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1241 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 15.07.2025, promosso
DA
(C.F.: ) nata a Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, il 27.07.1975, rappresentata e difesa giusta procura resa su atto separato dall'Avv. Antonio Maria Maurizio Marino, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria, Via G. Battaglia, II Tronco, n. 35, ha eletto domicilio
E
(C.F.: ), nato a [...], Controparte_1 C.F._2
l'11.07.1968, rappresentato e difeso giusta procura resa su atto separato dall'Avv. Giuseppe Porcino, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria,
Via G. Battaglia, n. 35, ha eletto domicilio -ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso congiunto depositato il 12.05.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad BA LE (RM) il
05.03.1995, il cui relativo atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BA LE (RM), al n. 53, Parte II, Serie
A, anno 1995;
-considerato che con decreto del 03.06.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 15.07.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando nel contempo alle parti termine sino al giorno 15.07.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13 comma 3, 473 bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in BA LE (RM), il 05.03.1995, dal quale è nato un figlio: (25.09.1995), maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente; b) con sentenza n. 494/2016, pubblicata il 24.03.2016, il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso e comunque dalla data di deposito della sentenza che ha dichiarato la separazione e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n.
2) lett. b) Legge 01.12.1970 n. 898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n. 55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
03.06.2025, il quale ha apposto il relativo visto in data 06.06.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato il 12.05.2025 da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il cui relativo atto risulta Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Melito di
BA LE (RM), al n. 53, Parte II, Serie A, anno 1995, alle seguenti condizioni:
1) Nessuna determinazione viene pattuita in merito all'assegnazione della residenza familiare, avendo da tempo i coniugi lasciato la comune abitazione familiare e trasferito altrove le rispettive residenze;
2) I beni di arredo della casa familiare e quelli personali sono stati già concordemente ripartiti tra i coniugi ed in relazione ad essi le parti dichiarano reciprocamente di non aver più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra;
3) In ordine al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, i coniugi determinano di porre in capo al Sig. un contributo pari ad € 300,00 mensili, annualmente CP_1
rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese in favore di , oltre al 50% delle spese Parte_1
straordinarie;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BA LE
(RM) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 25.07.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1241 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 15.07.2025, promosso
DA
(C.F.: ) nata a Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, il 27.07.1975, rappresentata e difesa giusta procura resa su atto separato dall'Avv. Antonio Maria Maurizio Marino, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria, Via G. Battaglia, II Tronco, n. 35, ha eletto domicilio
E
(C.F.: ), nato a [...], Controparte_1 C.F._2
l'11.07.1968, rappresentato e difeso giusta procura resa su atto separato dall'Avv. Giuseppe Porcino, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria,
Via G. Battaglia, n. 35, ha eletto domicilio -ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso congiunto depositato il 12.05.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad BA LE (RM) il
05.03.1995, il cui relativo atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BA LE (RM), al n. 53, Parte II, Serie
A, anno 1995;
-considerato che con decreto del 03.06.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 15.07.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando nel contempo alle parti termine sino al giorno 15.07.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13 comma 3, 473 bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in BA LE (RM), il 05.03.1995, dal quale è nato un figlio: (25.09.1995), maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente; b) con sentenza n. 494/2016, pubblicata il 24.03.2016, il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso e comunque dalla data di deposito della sentenza che ha dichiarato la separazione e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n.
2) lett. b) Legge 01.12.1970 n. 898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n. 55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
03.06.2025, il quale ha apposto il relativo visto in data 06.06.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato il 12.05.2025 da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il cui relativo atto risulta Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Melito di
BA LE (RM), al n. 53, Parte II, Serie A, anno 1995, alle seguenti condizioni:
1) Nessuna determinazione viene pattuita in merito all'assegnazione della residenza familiare, avendo da tempo i coniugi lasciato la comune abitazione familiare e trasferito altrove le rispettive residenze;
2) I beni di arredo della casa familiare e quelli personali sono stati già concordemente ripartiti tra i coniugi ed in relazione ad essi le parti dichiarano reciprocamente di non aver più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra;
3) In ordine al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, i coniugi determinano di porre in capo al Sig. un contributo pari ad € 300,00 mensili, annualmente CP_1
rivalutabili secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese in favore di , oltre al 50% delle spese Parte_1
straordinarie;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BA LE
(RM) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 25.07.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna