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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/02/2025, n. 4772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4772 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) NE YA nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 06/05/2024 della Corte di Appello di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IN Senatore, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore del ricorrente depositate in data 14 ottobre e 7 novembre 2024 con cui l'Avv. Roberto IZ Rizzo, ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. HE YA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 6 maggio 2024 con cui la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza, emessa in data 4 ottobre 2023, con la quale il Tribunale di Milano lo ha condannato alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 61 n. 11 bis, 628 co. 2 e 3 n.1 cod. pen. 2. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, eccepisce la nullità delle sentenze di merito conseguente alla violazione dell'art. 178, co. 1, lett. c) cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 4772 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 21/11/2024 La difesa ha evidenziato che, in data 28/06/2023, il ricorrente, all'epoca detenuto, ha ricevuto la notifica dell'informazione di garanzia con contestuale nomina di un difensore di fiducia e nei frangenti immediatamente successivi notifica del decreto di giudizio immediato emesso nei suoi confronti ai sensi dell'art. 453 cod. proc. pen. Il ricorrente ha eccepito, quindi, l'erroneità dell'ordinanza emessa in data 13/09/2023 con cui il Tribunale di Milano ha rigettato l'istanza di procedersi nelle forme del rito abbreviato della difesa, senza tenere conto che il già menzionato decreto di giudizio immediato avrebbe dovuto essere notificato al difensore di fiducia nominato dall'imputato al momento della notifica dell'informazione di garanzia e, quindi, in un momento antecedente alla notifica del decreto di giudizio immediato. I giudici di merito, inoltre, non avrebbero tenuto conto del fatto che i due atti notificati al ricorrente nel medesimo giorno recavano informazioni di difficile comprensione per un imputato alloglotta, con conseguente inesigibilità del rispetto dell'onere di informare tempestivamente il proprio difensore di fiducia dell'imminente scadenza del termine di legge per la richiesta del giudizio abbreviato conseguente alla notifica del decreto di giudizio immediato. 3. Il difensore del ricorrente, in data 13 ottobre e 7 novembre 2024, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che: • HE YA, alla data in cui sono stati emessi l'informativa ai fini della conoscenza del procedimento nonché il decreto di giudizio immediato, non aveva nominato alcun difensore di fiducia ed era, pertanto, difeso dal difensore di ufficio Avv. Elena Imi;
• gli atti già menzionati sono stati notificati a mani dell'imputato, detenuto presso la Casa Circondariale San Vittore di Milano, in data 28 giugno 2023 con conseguente decorrenza del termine di quindici giorni previsto dall'art. 458 cod. proc. pen.; • il decreto di giudizio immediato emesso nei confronti del ricorrente è stato notificato all'Avv. Elena Imi in data 19 aprile 2023; • HE YA, in data 28 giugno 2023, ha nominato l'Avv. Roberto IZ ZZ quale proprio difensore di fiducia;
• all'udienza dibattimentale del 13 settembre 2023, il difensore di fiducia dell'imputato ha avanzato richiesta di restituzione nel termine per 2 chiedere la definizione del procedimento mediante giudizio abbreviato, affermando di non aver ricevuto alcun avviso in ordine all'emissione del decreto di giudizio immediato;
• il Tribunale, con ordinanza letta all'udienza del 13 settembre 2023, ha rigettato la richiesta di giudizio abbreviato stante il decorso del termine di cui all'art. 458 cod. proc. pen. e la mancanza dei presupposti per una restituzione in termini. 2. Tutto ciò premesso, deve essere affermata l'insussistenza della dedotta violazione di legge e la correttezza dell'ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale di Milano in data 13 settembre 2023. 2.1. Va, in proposito, ribadito che la notifica al difensore del decreto di giudizio immediato non è normativamente prevista, essendo il relativo adempimento richiesto con riferimento al solo imputato, onde consentirgli la conoscenza dell'imputazione e della facoltà di richiedere riti alternativi ed essendo contemplata per il difensore unicamente la notifica dell'avviso della data fissata per il giudizio (vedi Sez. 3, n. 24257 del 27/05/2010, Eze, Rv. 247701 - 01; Sez. 6, n. 24321 del 22/03/2023, Addis, Rv. 284877 - 01). Ne consegue che il termine per la proposizione della richiesta di definizione mediante un rito alternativo decorre dalla data di notifica all'imputato del decreto di giudizio immediato e, quindi, nel caso di specie dal 28 giugno 2023 (con conseguente tardività della richiesta di giudizio abbreviato avanzata dal difensore di fiducia solo all'udienza del 13 settembre 2023). 2.2. Deve essere, inoltre, rimarcato che il difensore di fiducia non aveva diritto neanche alla notifica dell'avviso della data fissata per il giudizio in considerazione del fatto che l'Avv. ZZ è stato nominato in data 28 giugno 2023 e, quindi, in data successiva alla data di emissione del decreto di immediato e della conseguente notifica all'imputato ed al precedente difensore di ufficio del decreto in questione. Il Collegio intende, in proposito, dare seguito al principio di diritto secondo cui la notifica di un provvedimento giurisdizionale per il quale è prevista la necessità di avvisare il difensore dell'imputato deve essere effettuata al difensore che rivestiva tale qualità all'atto di emissione del provvedimento e non anche all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione del provvedimento si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (vedi Sez. U. sentenza n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600 - 01; negli stessi termini Sez. 5, n. 40750 del 02/10/2024, Galello, non massimata). 3 3. L'ulteriore doglianza con cui 'la difesa lamenta la difficile comprensibilità degli atti notificati, essendo il ricorrente straniero, è destituita di fondamento. L'accesso agli atti dimostra, infatti, che l'avviso di garanzia ed il decreto di giudizio immediato sono stati notificati all'imputato HE con allegata traduzione in lingua araba e, quindi, che il loro contenuto era pienamente ed agevolmente comprensibile per il ricorrente. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21 novembre 2024 Il p5:,),Fisigli re estensore La Presidente
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IN Senatore, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore del ricorrente depositate in data 14 ottobre e 7 novembre 2024 con cui l'Avv. Roberto IZ Rizzo, ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. HE YA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 6 maggio 2024 con cui la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza, emessa in data 4 ottobre 2023, con la quale il Tribunale di Milano lo ha condannato alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 61 n. 11 bis, 628 co. 2 e 3 n.1 cod. pen. 2. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, eccepisce la nullità delle sentenze di merito conseguente alla violazione dell'art. 178, co. 1, lett. c) cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 4772 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 21/11/2024 La difesa ha evidenziato che, in data 28/06/2023, il ricorrente, all'epoca detenuto, ha ricevuto la notifica dell'informazione di garanzia con contestuale nomina di un difensore di fiducia e nei frangenti immediatamente successivi notifica del decreto di giudizio immediato emesso nei suoi confronti ai sensi dell'art. 453 cod. proc. pen. Il ricorrente ha eccepito, quindi, l'erroneità dell'ordinanza emessa in data 13/09/2023 con cui il Tribunale di Milano ha rigettato l'istanza di procedersi nelle forme del rito abbreviato della difesa, senza tenere conto che il già menzionato decreto di giudizio immediato avrebbe dovuto essere notificato al difensore di fiducia nominato dall'imputato al momento della notifica dell'informazione di garanzia e, quindi, in un momento antecedente alla notifica del decreto di giudizio immediato. I giudici di merito, inoltre, non avrebbero tenuto conto del fatto che i due atti notificati al ricorrente nel medesimo giorno recavano informazioni di difficile comprensione per un imputato alloglotta, con conseguente inesigibilità del rispetto dell'onere di informare tempestivamente il proprio difensore di fiducia dell'imminente scadenza del termine di legge per la richiesta del giudizio abbreviato conseguente alla notifica del decreto di giudizio immediato. 3. Il difensore del ricorrente, in data 13 ottobre e 7 novembre 2024, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che: • HE YA, alla data in cui sono stati emessi l'informativa ai fini della conoscenza del procedimento nonché il decreto di giudizio immediato, non aveva nominato alcun difensore di fiducia ed era, pertanto, difeso dal difensore di ufficio Avv. Elena Imi;
• gli atti già menzionati sono stati notificati a mani dell'imputato, detenuto presso la Casa Circondariale San Vittore di Milano, in data 28 giugno 2023 con conseguente decorrenza del termine di quindici giorni previsto dall'art. 458 cod. proc. pen.; • il decreto di giudizio immediato emesso nei confronti del ricorrente è stato notificato all'Avv. Elena Imi in data 19 aprile 2023; • HE YA, in data 28 giugno 2023, ha nominato l'Avv. Roberto IZ ZZ quale proprio difensore di fiducia;
• all'udienza dibattimentale del 13 settembre 2023, il difensore di fiducia dell'imputato ha avanzato richiesta di restituzione nel termine per 2 chiedere la definizione del procedimento mediante giudizio abbreviato, affermando di non aver ricevuto alcun avviso in ordine all'emissione del decreto di giudizio immediato;
• il Tribunale, con ordinanza letta all'udienza del 13 settembre 2023, ha rigettato la richiesta di giudizio abbreviato stante il decorso del termine di cui all'art. 458 cod. proc. pen. e la mancanza dei presupposti per una restituzione in termini. 2. Tutto ciò premesso, deve essere affermata l'insussistenza della dedotta violazione di legge e la correttezza dell'ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale di Milano in data 13 settembre 2023. 2.1. Va, in proposito, ribadito che la notifica al difensore del decreto di giudizio immediato non è normativamente prevista, essendo il relativo adempimento richiesto con riferimento al solo imputato, onde consentirgli la conoscenza dell'imputazione e della facoltà di richiedere riti alternativi ed essendo contemplata per il difensore unicamente la notifica dell'avviso della data fissata per il giudizio (vedi Sez. 3, n. 24257 del 27/05/2010, Eze, Rv. 247701 - 01; Sez. 6, n. 24321 del 22/03/2023, Addis, Rv. 284877 - 01). Ne consegue che il termine per la proposizione della richiesta di definizione mediante un rito alternativo decorre dalla data di notifica all'imputato del decreto di giudizio immediato e, quindi, nel caso di specie dal 28 giugno 2023 (con conseguente tardività della richiesta di giudizio abbreviato avanzata dal difensore di fiducia solo all'udienza del 13 settembre 2023). 2.2. Deve essere, inoltre, rimarcato che il difensore di fiducia non aveva diritto neanche alla notifica dell'avviso della data fissata per il giudizio in considerazione del fatto che l'Avv. ZZ è stato nominato in data 28 giugno 2023 e, quindi, in data successiva alla data di emissione del decreto di immediato e della conseguente notifica all'imputato ed al precedente difensore di ufficio del decreto in questione. Il Collegio intende, in proposito, dare seguito al principio di diritto secondo cui la notifica di un provvedimento giurisdizionale per il quale è prevista la necessità di avvisare il difensore dell'imputato deve essere effettuata al difensore che rivestiva tale qualità all'atto di emissione del provvedimento e non anche all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione del provvedimento si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (vedi Sez. U. sentenza n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600 - 01; negli stessi termini Sez. 5, n. 40750 del 02/10/2024, Galello, non massimata). 3 3. L'ulteriore doglianza con cui 'la difesa lamenta la difficile comprensibilità degli atti notificati, essendo il ricorrente straniero, è destituita di fondamento. L'accesso agli atti dimostra, infatti, che l'avviso di garanzia ed il decreto di giudizio immediato sono stati notificati all'imputato HE con allegata traduzione in lingua araba e, quindi, che il loro contenuto era pienamente ed agevolmente comprensibile per il ricorrente. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21 novembre 2024 Il p5:,),Fisigli re estensore La Presidente