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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 23/02/2026, n. 3153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3153 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3153/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIUGLIANO LUCIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15637/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012372721 IMU 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2783/2026 depositato il 13/02/2026 Richieste delle parti: come in atti e come di seguito riportato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso ex art. 18 d. lgs. 546/92, notificato all'Agenzia delle Entrate OS, e seguìto da tempestiva costituzione in segreteria. La ricorrente impugna, nello specifico, l'intimazione di pagamento n. 071 2025 9012372721 000, notificatale da Agenzia delle Entrate OS in data 27/5/2025 in conseguenza del mancato pagamento di somme dovute a titolo di I.C.I. anno 2010 oggetto di una cartella di pagamento analiticamente riportata nel provvedimento gravato. Eccepisce l'omessa notifica della cartella e comunque l'estinzione del credito in essa riportato, per intervenuta prescrizione. Agenzia delle Entrate OS si è costituita in giudizio in data 19/1/2026 chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso stante la ritenuta rituale notifica della cartella, la quale – anzi – risulta essere stata impugnata con ricorso definitivamente rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza n. 3162/2021. Il ricorso è stato assegnato a questa XXX sezione ed al sottoscritto giudice monocratico. Fissata per la trattazione l'udienza odierna, la segreteria ha ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31. All'udienza fissata per la trattazione la Corte ha assunto la decisione compendiata nel dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso non è fondato, e come tale dev'essere respinto. Ed invero, la cartella di pagamento che la ricorrente assume non essere stata mai notificata, in realtà non solo è stata notificata ma anche impugnata dalla stessa ricorrente nell'ambito del giudizio rubricato al n. 11079/2019, instaurato presso questa Corte di Giustizia (allora Commissione Tributaria Provinciale di Napoli) e conclusosi con il rigetto del ricorso (sentenza n. 3162 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che ha riformato la sentenza di primo grado). Né la prescrizione è maturata successivamente alla notifica della cartella stessa, essendo il decorso della prescrizione stato sospeso dalla pendenza del predetto giudizio (art. 2945 co. 2 c. civ.). Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 900 oltre accessori, se dovuti, come per legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deliberato in Napoli il 12 febbraio 2026 Il giudice monocratico Lucio Giugliano
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIUGLIANO LUCIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15637/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012372721 IMU 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2783/2026 depositato il 13/02/2026 Richieste delle parti: come in atti e come di seguito riportato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso ex art. 18 d. lgs. 546/92, notificato all'Agenzia delle Entrate OS, e seguìto da tempestiva costituzione in segreteria. La ricorrente impugna, nello specifico, l'intimazione di pagamento n. 071 2025 9012372721 000, notificatale da Agenzia delle Entrate OS in data 27/5/2025 in conseguenza del mancato pagamento di somme dovute a titolo di I.C.I. anno 2010 oggetto di una cartella di pagamento analiticamente riportata nel provvedimento gravato. Eccepisce l'omessa notifica della cartella e comunque l'estinzione del credito in essa riportato, per intervenuta prescrizione. Agenzia delle Entrate OS si è costituita in giudizio in data 19/1/2026 chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso stante la ritenuta rituale notifica della cartella, la quale – anzi – risulta essere stata impugnata con ricorso definitivamente rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza n. 3162/2021. Il ricorso è stato assegnato a questa XXX sezione ed al sottoscritto giudice monocratico. Fissata per la trattazione l'udienza odierna, la segreteria ha ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31. All'udienza fissata per la trattazione la Corte ha assunto la decisione compendiata nel dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso non è fondato, e come tale dev'essere respinto. Ed invero, la cartella di pagamento che la ricorrente assume non essere stata mai notificata, in realtà non solo è stata notificata ma anche impugnata dalla stessa ricorrente nell'ambito del giudizio rubricato al n. 11079/2019, instaurato presso questa Corte di Giustizia (allora Commissione Tributaria Provinciale di Napoli) e conclusosi con il rigetto del ricorso (sentenza n. 3162 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che ha riformato la sentenza di primo grado). Né la prescrizione è maturata successivamente alla notifica della cartella stessa, essendo il decorso della prescrizione stato sospeso dalla pendenza del predetto giudizio (art. 2945 co. 2 c. civ.). Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 900 oltre accessori, se dovuti, come per legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deliberato in Napoli il 12 febbraio 2026 Il giudice monocratico Lucio Giugliano