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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/11/2025, n. 4771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4771 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2802/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2802/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 22/10/1994 rappresentato e difeso dall'avv. SERVILLO ANGELA, Parte_1 come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: IMPUGNATIVA LICENZIAMENTO
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 26/02/2025 l'epigrafato ricorrente ha dedotto
- che veniva assunto dalla società , Parte_2
- che il rapporto di lavoro è disciplinato ai fini normativi ed economici dal CCNL;
- che la società resistente si occupa di servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- che il ricorrente ha lavorato con la in persona del legale rapp.te p, dall' 8.1.2018 al Parte_2
7.9. 2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso la Base NATO di Gricignano di Aversa;
- che con un messaggio whatspp, inviato dal telefono personale di una dipendente, il 7 settembre 2024 la società resistente comminava al ricorrente il licenziamento, motivato come di seguito: “Buongiorno
, volevo comunicarti, che da disposizioni aziendali, non mie, da oggi non sei più dipendente di libertà Pt_1
1 e lavoro, in quanto l'azienda ha subito delle variazioni di successione e la nuova azienda non ha ritenuto opportuno accorpare tutti i dipendenti. Mi dispiace e spero tu comprenda che queste sono disposizioni, e nella stessa situazione si trova anche il nostro consulente che molto probabilmente non sarà a capo Per_1 della nuova società”;
- che dal certificato del Centro per l'Impiego risulta che il ricorrente veniva licenziato in data 01/09/2024, senza alcun preavviso e addirittura prima che ne avesse conoscenza;
- che detto provvedimento di licenziamento è stato tempestivamente impugnato dal ricorrente, mediante comunicazione pec in data 11.09.24, poiché illegittimo, chiedendone la revoca ex tunc, che si versa in atti;
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di: “accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o
l'illegittimità del provvedimento di licenziamento impugnato, ed intimato in danno del ricorrente per i motivi dedotti in ricorso;
per l'effetto, ordinare alla convenuta di reintegrare in servizio il ricorrente e contestualmente condannarla al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
B) in subordine, condannare la convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria nella misura di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in considerazione dell'anzianità del lavoratore, del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica e del comportamento delle parti, ovvero nella misura ritenuta di giustizia tra le dodici e le ventiquattro mensilità, ai sensi dell'art. 18, comma 5, L. n. 300/1970; C) in ulteriore subordine, condannare la società convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria, nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in considerazione della gravità della violazione formale
e/o procedurale, ovvero nella misura ritenuta di giustizia trale sei e le dodici mensilità, ai sensi dell'art. 18, comma 6, L. n. 300/1970”
Il resistente non si è costituito in giudizio e stante la regolarità della notifica se ne dichiara la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In ordine all'applicabilità del rito al caso di specie, deve rilevarsi che la parte ricorrente impugna un licenziamento che afferma intimato verbalmente, in quanto mai comunicato per iscritto.
Ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L. n. 300/1970, nel testo novellato dall'art. 1 della L. n. 92/2012, al licenziamento intimato in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'art. 54 D.lgs. n. 151/2001, così come al licenziamento intimato oralmente, consegue, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'eventuale aliunde perceptum, indennità comunque non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, ed oltre al versamento dei contributi.
Venendo al merito della questione, si osserva quanto segue.
Risulta documentato in atti che il ricorrente è stato assunto dalla convenuta in data 11.7.2019 (cfr. buste paga all. ric).
2 Ritiene il Giudice che all'esito delle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio alcuna comunicazione formale di licenziamento è stata indirizzata al . Parte_1
Deve in ogni caso rilevarsi che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “la prova gravante sul lavoratore - che chieda giudizialmente la declaratoria di illegittimità dell'estinzione del rapporto - riguarda esclusivamente la cessazione del rapporto lavorativo cioè la estromissione del lavoratore dal luogo di lavoro ovvero, più correttamente sotto il profilo terminologico-giuridico, mancata accettazione, da parte del datore di lavoro, della prestazione lavorativa (= energia) messagli a disposizione dal lavoratore, mentre la prova sulla controdeduzione del datore di lavoro - avente valore di una eccezione - ricade sull'eccipiente- datore di lavoro ex art. 2697, secondo comma, cod. civ.. Ciò specie con riguardo al licenziamento che costituisce un atto unilaterale di recesso con cui una parte dichiara all'altra la sua volontà di estinguere il rapporto e che, quindi, non può che essere comprovato da chi abbia manifestato tale volontà di recedere, non potendo la parte (la quale abbia "subito" il recesso) provare una circostanza attinente la sfera volitiva del recedente. Pure sotto tale aspetto, riferito ai principi in materia di recesso, deve confermarsi che l'onere della prova del licenziamento grava sul datore di lavoro " (Cass., 13 aprile 2005, n. 7614; Cass., 20 maggio 2005, n. 10651, Cass., 6 dicembre 2004, n. 22852 ex plurimis).
Tali principi sono tanto più validi oggi, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012, il cui art. 4, ai commi 17 e 18, prevede che l'efficacia delle dimissioni sia sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o al Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ovvero ancora alla sottoscrizione di apposita dichiarazione del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro.
La società resistente non costituendosi non ha dimostrato di avere reso comunicazione del licenziamento, agli si rinviene di contro la Comunicazione di licenziamento al Centro per l'Impiego datata 1.9.24 .
Nel caso per cui è causa, il ricorrente è stato licenziato prima che gli fosse comunicato il licenziamento, pertanto senza preavviso e con un semplice messaggio “WhatsApp”, dal quale apprendeva, tra l'altro, anche di una nuova presunta successione aziendale. La cronologia degli eventi ovvero la documentazione attestante il licenziamento (1.9.25) anteriore al messaggio whattsup ricevuto dalla parte ricorrente (9.7.24)
In altri termini, poichè nella specie la convenuta non ha in alcun modo dimostrato che il rapporto si sia risolto con la ricezione della comunicazione del licenziamento benché via wuhattsup o a seguito di dimissioni, deve ritenersi in ogni caso provata l'esistenza di un licenziamento intimato verbalmente, e, quindi, la violazione degli adempimenti formali previsti dall'art. 2 della legge n. 604/66, come modificato dall'art. 2, comma 2, della legge n. 108/90.
Quanto alle conseguenze di tale inefficacia, si è già detto che ai sensi dell'art. 18 legge n. 300/1970, nel testo attualmente in vigore così come modificato dall' art. 2 D.lgs 23/2015 al licenziamento dichiarato inefficace, perché intimato in forma orale, consegue, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'eventuale aliunde perceptum, ed oltre al versamento dei contributi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
3 Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato alla parte ricorrente via whattsup in data 7.9.24 ;
- condanna la parte convenuta. a reintegrare la parte ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, e a pagarle una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo, ed oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida i complessivi euro 2.109,00 oltre iva e cpa come per legge con distrazione;
Si comunichi.
Aversa, 26/11/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2802/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 22/10/1994 rappresentato e difeso dall'avv. SERVILLO ANGELA, Parte_1 come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: IMPUGNATIVA LICENZIAMENTO
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 26/02/2025 l'epigrafato ricorrente ha dedotto
- che veniva assunto dalla società , Parte_2
- che il rapporto di lavoro è disciplinato ai fini normativi ed economici dal CCNL;
- che la società resistente si occupa di servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- che il ricorrente ha lavorato con la in persona del legale rapp.te p, dall' 8.1.2018 al Parte_2
7.9. 2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso la Base NATO di Gricignano di Aversa;
- che con un messaggio whatspp, inviato dal telefono personale di una dipendente, il 7 settembre 2024 la società resistente comminava al ricorrente il licenziamento, motivato come di seguito: “Buongiorno
, volevo comunicarti, che da disposizioni aziendali, non mie, da oggi non sei più dipendente di libertà Pt_1
1 e lavoro, in quanto l'azienda ha subito delle variazioni di successione e la nuova azienda non ha ritenuto opportuno accorpare tutti i dipendenti. Mi dispiace e spero tu comprenda che queste sono disposizioni, e nella stessa situazione si trova anche il nostro consulente che molto probabilmente non sarà a capo Per_1 della nuova società”;
- che dal certificato del Centro per l'Impiego risulta che il ricorrente veniva licenziato in data 01/09/2024, senza alcun preavviso e addirittura prima che ne avesse conoscenza;
- che detto provvedimento di licenziamento è stato tempestivamente impugnato dal ricorrente, mediante comunicazione pec in data 11.09.24, poiché illegittimo, chiedendone la revoca ex tunc, che si versa in atti;
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di: “accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o
l'illegittimità del provvedimento di licenziamento impugnato, ed intimato in danno del ricorrente per i motivi dedotti in ricorso;
per l'effetto, ordinare alla convenuta di reintegrare in servizio il ricorrente e contestualmente condannarla al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
B) in subordine, condannare la convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria nella misura di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in considerazione dell'anzianità del lavoratore, del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica e del comportamento delle parti, ovvero nella misura ritenuta di giustizia tra le dodici e le ventiquattro mensilità, ai sensi dell'art. 18, comma 5, L. n. 300/1970; C) in ulteriore subordine, condannare la società convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria, nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in considerazione della gravità della violazione formale
e/o procedurale, ovvero nella misura ritenuta di giustizia trale sei e le dodici mensilità, ai sensi dell'art. 18, comma 6, L. n. 300/1970”
Il resistente non si è costituito in giudizio e stante la regolarità della notifica se ne dichiara la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In ordine all'applicabilità del rito al caso di specie, deve rilevarsi che la parte ricorrente impugna un licenziamento che afferma intimato verbalmente, in quanto mai comunicato per iscritto.
Ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L. n. 300/1970, nel testo novellato dall'art. 1 della L. n. 92/2012, al licenziamento intimato in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'art. 54 D.lgs. n. 151/2001, così come al licenziamento intimato oralmente, consegue, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'eventuale aliunde perceptum, indennità comunque non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, ed oltre al versamento dei contributi.
Venendo al merito della questione, si osserva quanto segue.
Risulta documentato in atti che il ricorrente è stato assunto dalla convenuta in data 11.7.2019 (cfr. buste paga all. ric).
2 Ritiene il Giudice che all'esito delle risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio alcuna comunicazione formale di licenziamento è stata indirizzata al . Parte_1
Deve in ogni caso rilevarsi che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “la prova gravante sul lavoratore - che chieda giudizialmente la declaratoria di illegittimità dell'estinzione del rapporto - riguarda esclusivamente la cessazione del rapporto lavorativo cioè la estromissione del lavoratore dal luogo di lavoro ovvero, più correttamente sotto il profilo terminologico-giuridico, mancata accettazione, da parte del datore di lavoro, della prestazione lavorativa (= energia) messagli a disposizione dal lavoratore, mentre la prova sulla controdeduzione del datore di lavoro - avente valore di una eccezione - ricade sull'eccipiente- datore di lavoro ex art. 2697, secondo comma, cod. civ.. Ciò specie con riguardo al licenziamento che costituisce un atto unilaterale di recesso con cui una parte dichiara all'altra la sua volontà di estinguere il rapporto e che, quindi, non può che essere comprovato da chi abbia manifestato tale volontà di recedere, non potendo la parte (la quale abbia "subito" il recesso) provare una circostanza attinente la sfera volitiva del recedente. Pure sotto tale aspetto, riferito ai principi in materia di recesso, deve confermarsi che l'onere della prova del licenziamento grava sul datore di lavoro " (Cass., 13 aprile 2005, n. 7614; Cass., 20 maggio 2005, n. 10651, Cass., 6 dicembre 2004, n. 22852 ex plurimis).
Tali principi sono tanto più validi oggi, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012, il cui art. 4, ai commi 17 e 18, prevede che l'efficacia delle dimissioni sia sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o al Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ovvero ancora alla sottoscrizione di apposita dichiarazione del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro.
La società resistente non costituendosi non ha dimostrato di avere reso comunicazione del licenziamento, agli si rinviene di contro la Comunicazione di licenziamento al Centro per l'Impiego datata 1.9.24 .
Nel caso per cui è causa, il ricorrente è stato licenziato prima che gli fosse comunicato il licenziamento, pertanto senza preavviso e con un semplice messaggio “WhatsApp”, dal quale apprendeva, tra l'altro, anche di una nuova presunta successione aziendale. La cronologia degli eventi ovvero la documentazione attestante il licenziamento (1.9.25) anteriore al messaggio whattsup ricevuto dalla parte ricorrente (9.7.24)
In altri termini, poichè nella specie la convenuta non ha in alcun modo dimostrato che il rapporto si sia risolto con la ricezione della comunicazione del licenziamento benché via wuhattsup o a seguito di dimissioni, deve ritenersi in ogni caso provata l'esistenza di un licenziamento intimato verbalmente, e, quindi, la violazione degli adempimenti formali previsti dall'art. 2 della legge n. 604/66, come modificato dall'art. 2, comma 2, della legge n. 108/90.
Quanto alle conseguenze di tale inefficacia, si è già detto che ai sensi dell'art. 18 legge n. 300/1970, nel testo attualmente in vigore così come modificato dall' art. 2 D.lgs 23/2015 al licenziamento dichiarato inefficace, perché intimato in forma orale, consegue, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'eventuale aliunde perceptum, ed oltre al versamento dei contributi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
3 Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato alla parte ricorrente via whattsup in data 7.9.24 ;
- condanna la parte convenuta. a reintegrare la parte ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, e a pagarle una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo, ed oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida i complessivi euro 2.109,00 oltre iva e cpa come per legge con distrazione;
Si comunichi.
Aversa, 26/11/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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