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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 12/11/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 2732/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
GA LL GI
SA TT GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 2732/2025
avente per oggetto: separazione e divorzio (cessazione effetti civili)
congiuntamente proposta da:
nata ad [...] il [...] Parte_1
e nato ad [...] il [...] CP_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ZERELLA SONIA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Asti, Via Valentina Visconti, 30, immobile di proprietà del Sig. unitamente ai mobili, arredi e pertinenze viene assegnata alla moglie con Parte_2 impegno da parte del marito a rilasciarla entro il 31 agosto 2025 per stabilirsi altrove, prelevando entro la stessa data i propri effetti personali e, di comune accordo con la moglie, dividendo il mobilio e gli arredi del predetto.
3. Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori i quali eserciteranno anche separatamente Per_1 la potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente e residenza anagrafica della figlia presso la madre in Asti, Via Valentina Visconti, 30. Le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della medesima verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi in cui avrà con sé la figlia, ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente.
4. Stabilirsi che il padre potrà vedere la figlia già sedicenne in ogni momento, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa, previo accordo diretto con la ragazza coordinandosi con il genitore collocatario;
indicativamente anche in ragione degli impegni lavorativi del padre si intratterrà con il genitore nel weekend o il sabato o la domenica e nei Per_1 giorni infrasettimanali un pomeriggio da concordarsi in base ai rispettivi impegni. Il padre nei giorni di permanenza della figlia presso di sé avrà cura di accompagnarla a scuola e di andarla a prendere al termine dell'orario delle lezioni ed accompagnarla e prelevarla dai luoghi in cui la ragazza svolge attività ludico-sportive.
5. Durante le vacanze estive il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia per 7 giorni anche non consecutivi in periodo che lo stesso comunicherà alla madre entro il mese di giugno di ogni anno, indicativamente, comunque nei mesi di luglio o agosto di ogni anno.
6. Per quanto attiene alle vacanze natalizie e pasquali, le parti concordano che la minore trascorrerà con entrambi i genitori tempi di pari estensione, coordinandosi tra loro avendo cura di assecondare le esigenze della figlia minore e avendo cura di garantire il criterio dell'alternanza per ciascun periodo di festività. In caso di disaccordo sulla suddivisione concreta prevarrà la scelta della madre negli anni dispari e quella del padre negli anni pari.
7. I genitori suddivideranno con il criterio dell'alternanza tutte le altre festività infrasettimanali (25 aprile – 1° maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1° novembre – 8 dicembre – Santo Patrono e
Compleanno).
8. Verrà garantito a di mantenere significativi rapporti con il nonno materno che di fatto Per_1 coadiuva il nucleo famigliare nella gestione quotidiana della minore.
9. Il padre, con decorrenza dal mese di settembre 2025, si farà carico di contribuire al mantenimento della figlia con versamento mensile alla madre in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese e per dodici mensilità all'anno, l'importo di euro 400,00 (quattrocento euro) (già comprensivo della quota imputata alle spese di iscrizione e abbonamento annuale del corso di danza di con espresso Per_1 assenso che nell'ipotesi di abbandono del corso suddetto l'entità del contributo di mantenimento fissato in Euro 400,00 mensile resterà invariata) rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT fino al raggiungimento della completa autonomia economica della figlia. Rinuncia altresì a percepire l'importo mensile dell'assegno unico che rimarrà nella piena disponibilità della madre.
10. Il padre si farà altresì carico del pagamento delle ulteriori (rispetto al corso di danza già contemplato al capo che precede) spese straordinarie nella misura del 50% così come indicate nel
Protocollo d'Intesa Tribunale di Asti (artt. 2 e segg. ti).
11. Le parti convengono che i veicoli attualmente in uso rispettivo ai coniugi restino di titolarità di ciascuno come da attuale intestazione.
12. Il marito, in ragione delle condizioni economiche delle parti, verserà alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento della stessa la somma di euro 50,00 mensile rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT con bonifico bancario entro il 10 di ogni mese con decorrenza dal mese di settembre 2025. I coniugi, ad eccezione della suddivisione delle spese di gestione della minore sostenute e da sostenere entro il prossimo febbraio 2026 per il viaggio di istruzione già programmato e concordato in corso di coniugo, danno atto di aver già definito tra loro ogni rapporto economico- patrimoniale sorto in relazione del matrimonio. Le parti dichiarano quindi che – con il puntuale adempimento delle condizioni come in questa sede pattuite – ogni questione di carattere economico patrimoniale tra loro pendente e derivante dal rapporto di coniugio è da intendersi definita, nulla più avendo a pretendere reciprocamente per alcun titolo e/o causa.
13. I coniugi si autorizzano reciprocamente a recarsi all'estero, anche con la minore, e a richiedere ed ottenere il rilascio, anche per quest'ultima, di documenti validi per l'espatrio”.
la domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
a) La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolto in quanto, come da dichiarazione coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
d) con ricorso ai sensi dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa nel ruolo del GI Relatore affinché questi, decorso il termine di legge, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare come prescrive l'art. 2 l. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di “fatti nuovi” ai sensi dell'articolo 473-bis.19 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare conclusioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.
La pronuncia in ordine le spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
nata ad [...] il [...] e da , nato ad [...]_1 CP_1
(AT) il 31/10/1974, celebrato in Asti in data 26/09/2009, trascritto nei registri degli atti dello Stato
Civile dello stesso Comune al n. 115, Parte II, Serie A, Anno 2009, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del GI Relatore affinché, previo decorso dei termini di legge, provveda ad assolvere i relativi incombenti.
Così deciso in Asti, in data 05/11/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
GA LL GI
SA TT GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 2732/2025
avente per oggetto: separazione e divorzio (cessazione effetti civili)
congiuntamente proposta da:
nata ad [...] il [...] Parte_1
e nato ad [...] il [...] CP_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ZERELLA SONIA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Asti, Via Valentina Visconti, 30, immobile di proprietà del Sig. unitamente ai mobili, arredi e pertinenze viene assegnata alla moglie con Parte_2 impegno da parte del marito a rilasciarla entro il 31 agosto 2025 per stabilirsi altrove, prelevando entro la stessa data i propri effetti personali e, di comune accordo con la moglie, dividendo il mobilio e gli arredi del predetto.
3. Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori i quali eserciteranno anche separatamente Per_1 la potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente e residenza anagrafica della figlia presso la madre in Asti, Via Valentina Visconti, 30. Le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della medesima verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi in cui avrà con sé la figlia, ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente.
4. Stabilirsi che il padre potrà vedere la figlia già sedicenne in ogni momento, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa, previo accordo diretto con la ragazza coordinandosi con il genitore collocatario;
indicativamente anche in ragione degli impegni lavorativi del padre si intratterrà con il genitore nel weekend o il sabato o la domenica e nei Per_1 giorni infrasettimanali un pomeriggio da concordarsi in base ai rispettivi impegni. Il padre nei giorni di permanenza della figlia presso di sé avrà cura di accompagnarla a scuola e di andarla a prendere al termine dell'orario delle lezioni ed accompagnarla e prelevarla dai luoghi in cui la ragazza svolge attività ludico-sportive.
5. Durante le vacanze estive il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia per 7 giorni anche non consecutivi in periodo che lo stesso comunicherà alla madre entro il mese di giugno di ogni anno, indicativamente, comunque nei mesi di luglio o agosto di ogni anno.
6. Per quanto attiene alle vacanze natalizie e pasquali, le parti concordano che la minore trascorrerà con entrambi i genitori tempi di pari estensione, coordinandosi tra loro avendo cura di assecondare le esigenze della figlia minore e avendo cura di garantire il criterio dell'alternanza per ciascun periodo di festività. In caso di disaccordo sulla suddivisione concreta prevarrà la scelta della madre negli anni dispari e quella del padre negli anni pari.
7. I genitori suddivideranno con il criterio dell'alternanza tutte le altre festività infrasettimanali (25 aprile – 1° maggio – 2 giugno – 15 agosto – 1° novembre – 8 dicembre – Santo Patrono e
Compleanno).
8. Verrà garantito a di mantenere significativi rapporti con il nonno materno che di fatto Per_1 coadiuva il nucleo famigliare nella gestione quotidiana della minore.
9. Il padre, con decorrenza dal mese di settembre 2025, si farà carico di contribuire al mantenimento della figlia con versamento mensile alla madre in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese e per dodici mensilità all'anno, l'importo di euro 400,00 (quattrocento euro) (già comprensivo della quota imputata alle spese di iscrizione e abbonamento annuale del corso di danza di con espresso Per_1 assenso che nell'ipotesi di abbandono del corso suddetto l'entità del contributo di mantenimento fissato in Euro 400,00 mensile resterà invariata) rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT fino al raggiungimento della completa autonomia economica della figlia. Rinuncia altresì a percepire l'importo mensile dell'assegno unico che rimarrà nella piena disponibilità della madre.
10. Il padre si farà altresì carico del pagamento delle ulteriori (rispetto al corso di danza già contemplato al capo che precede) spese straordinarie nella misura del 50% così come indicate nel
Protocollo d'Intesa Tribunale di Asti (artt. 2 e segg. ti).
11. Le parti convengono che i veicoli attualmente in uso rispettivo ai coniugi restino di titolarità di ciascuno come da attuale intestazione.
12. Il marito, in ragione delle condizioni economiche delle parti, verserà alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento della stessa la somma di euro 50,00 mensile rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT con bonifico bancario entro il 10 di ogni mese con decorrenza dal mese di settembre 2025. I coniugi, ad eccezione della suddivisione delle spese di gestione della minore sostenute e da sostenere entro il prossimo febbraio 2026 per il viaggio di istruzione già programmato e concordato in corso di coniugo, danno atto di aver già definito tra loro ogni rapporto economico- patrimoniale sorto in relazione del matrimonio. Le parti dichiarano quindi che – con il puntuale adempimento delle condizioni come in questa sede pattuite – ogni questione di carattere economico patrimoniale tra loro pendente e derivante dal rapporto di coniugio è da intendersi definita, nulla più avendo a pretendere reciprocamente per alcun titolo e/o causa.
13. I coniugi si autorizzano reciprocamente a recarsi all'estero, anche con la minore, e a richiedere ed ottenere il rilascio, anche per quest'ultima, di documenti validi per l'espatrio”.
la domanda essendo meritevole di accoglimento posto che:
a) La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolto in quanto, come da dichiarazione coniugi, la convivenza è divenuta ormai intollerabile;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
d) con ricorso ai sensi dell'articolo 473-bis.49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.2 lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. modificazioni, la causa deve essere rimessa nel ruolo del GI Relatore affinché questi, decorso il termine di legge, provveda ad acquisire, sempre mediante lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare come prescrive l'art. 2 l. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio. La modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di “fatti nuovi” ai sensi dell'articolo 473-bis.19 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un accordo che consenta loro di depositare conclusioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.
La pronuncia in ordine le spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio,
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
nata ad [...] il [...] e da , nato ad [...]_1 CP_1
(AT) il 31/10/1974, celebrato in Asti in data 26/09/2009, trascritto nei registri degli atti dello Stato
Civile dello stesso Comune al n. 115, Parte II, Serie A, Anno 2009, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Spese di lite al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del GI Relatore affinché, previo decorso dei termini di legge, provveda ad assolvere i relativi incombenti.
Così deciso in Asti, in data 05/11/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.