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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/09/2025, n. 4635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4635 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6896/2021 R.G., avente per oggetto: “risarcimento danni”;
TRA
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Parte_1 C.F._1
Portale, giusta procura in atti;
- PARTE ATTRICE
CONTRO
c.f. in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Carrara, giusta procura in atti;
- PARTE CONVENUTA all'udienza del 24 giugno 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 19 maggio 2021 ha convenuto in Parte_1
giudizio, dinanzi a questo Tribunale, chiedendone la condanna al Controparte_2
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'immobile di sua proprietà, sito in Maletto, via Abbadessa 28, conseguenti all'intervento di riparazione, eseguito non a regola d'arte, dalla società convenuta, in data 28.9.2020, nonché alla rimozione di cavi elettrici collocati ad altezza uomo lungo tutto il prospetto tali, dunque, da arrecare pericolo all'incolumità di cose e persone oltre al pagamento di un'indennità per occupazione abusiva da liquidarsi equitativamente. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa del 13 settembre 2021 si è costituita
[...]
contestando integralmente la fondatezza della pretesa attorea attesa Controparte_3
l'asserita riconducibilità dei danni ai lavori di riposizionamento e manutenzione eseguiti dall'attore sulla facciata dello stabile nonché in virtù delle ragioni di pubblica utilità legittimanti l'attuale collocazione degli impianti elettrici.
Istruita la causa mediante l'espletamento della consulenza tecnica di ufficio, all'udienza del 24 giugno 2025, la causa è stata posta in decisione con concessione di termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Premessa la superiore ricostruzione in fatto, in diritto va osservato come nella fattispecie in esame risulti pacifica la sussistenza della servitù di elettrodotto che, gravando sul fondo di proprietà privata attoreo, è finalizzata a consentire alla collettività (compreso lo stesso attore), il rifornimento di energia elettrica e la capillare estensione della rete elettrica, considerato che, appunto, l'attore, pur chiedendo solo nel petitum l'accertamento dell'inesistenza del titolo, in ogni caso non ha chiesto la completa rimozione dell'elettrodotto bensì solo lo spostamento della servitù e la sistemazione dei fili secondo le norme di legge.
Di talché può affermarsi che è incontestato il diritto dell'ente gestore della rete al mantenimento sul fondo privato di un peso volto a soddisfare e tutelare un interesse, quello collettivo, che la legge giudica prevalente rispetto a quello del privato che ne subisce le conseguenze.
Ovviamente, l'esistenza della servitù di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprietà o di possesso del fondo servente giacché il privato deve essere limitato, nell'esercizio del suo diritto, esclusivamente nella misura strettamente indispensabile e sufficiente a garantire l'efficiente passaggio dei cavi elettrici, la loro messa in sicurezza e la possibilità di una futura manutenzione e, nel caso di spostamento della linea elettrica, essa è soggetta alla disciplina fissata dall'art. 122 T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici.
Anche secondo il novello regime di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, i rapporti che si instaurano tra il proprietario dell'immobile servente e l'ente gestore della rete pubblica traggono ispirazione dai principi sinora esposti, di minor aggravio possibile alla proprietà privata del bene servente e di non eccessiva limitazione delle facoltà di godimento e di disposizione dell'immobile.
Stabilisce, infatti, il D. Lgs. n. 259/2003, all'art. 92, che "Fermo restando quanto stabilito dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine… Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù".
Secondo la giurisprudenza della S.C. “In materia di elettrodotto, l'art. 122 T.U. n. 1775 del 1933, che prevale sui principi generali del codice civile, costituisce norma di equilibrio tra le contrapposte esigenze del gestore, dell'utente finale e del proprietario del fondo su cui grava la relativa servitù, al quale è concessa la facoltà di usare liberamente il proprio fondo, anche quando ciò comporti la rimozione o lo spostamento dell'elettrodotto, salvo l'obbligo di offrire, ove possibile, un percorso alternativo per la conduttura elettrica.” (Cass. n.
19037/2022).
Orbene, nella specie, quanto alla domanda di rimozione o spostamento dell'elettrodotto, la stessa appare fondata solo per la pericolosità dell'elettrodotto.
Infatti, dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio, le cui conclusioni precise e puntuali su ogni argomento trattato vanno pienamente condivise, risulta sui luoghi la presenza di tre linee elettriche differenti ed in particolare, la linea convenzionalmente definita “A” di illuminazione pubblica, a bassa tensione, di proprietà del (parte estranea Parte_2
al presente procedimento); la linea definita “B”, di bassa tensione, inattiva e collocata alla quota della cornice marcapiano tra i piani primo e secondo della proprietà attorea, a circa 6 m d'altezza dal piano strada, di proprietà della società odierna convenuta (in realtà si tratta di uno spezzone penzolante interrotto, scoperto e privo di protezione già interessato da precedente “sfiammata” e “principio di incendio”) ed, infine, la linea “C” di bassa tensione posta a circa 3 metri dalla quota del piano stradale, anch'essa di proprietà di
[...]
, a servizio di molteplici utenze private della zona tra cui anche quella dell'attore. CP_1 Ora, per quel che rileva ai fini della risoluzione della presente controversia, occorre prendere in considerazione esclusivamente le linee B e C di proprietà essendo che, come CP_1
detto sopra, la linea A è di proprietà di terzi estranei al giudizio.
Gli esiti della c.t.u. hanno permesso di appurare che “con riferimento alla linea C, i cui cavi si distanziano di circa 25 cm dal profilo basso dell'architrave della finestra a valle (sud)
e di circa 40 cm da quella del portoncino d'ingresso a monte (nord) (pag. 8 c.t.u.) si può affermare la presenza di una condizione di pericolo per i cavi ancora attivi posti al livello più basso sotto la cornice marcapiano tra i piani terra e primo” (pag. 9 c.t.u.).
A riguardo il c.t.u. si è così espresso: “La linea, infatti, sebbene correttamente morsettata nei punti di giunzione a valle e a monte della diramazione, anche a seguito delle modifiche dovute alla richiesta di intervento e risoluzione del guasto del 28/09/2020, nella suddetta diramazione mostra le connessioni nastrate piuttosto che giuntate con l'utilizzo di connettori di derivazione, precarietà nel sistema di fissaggio alla facciata e punti di contatto, oltre che con la facciata con elementi accessori ad essa, quali la cornice marcapiano, il pluviale di smaltimento delle acque meteoriche e una ringhiera metallica che, anche se non di proprietà dell'attore perché appartenente alla proprietà confinante lato sud, può comunque, creare dispersioni anomale e condizioni generali di pericolo… Riguardo al rispetto delle distanze di sicurezza tra linee diverse imposte dalle norme…, la distanza del sostegno della linea EN-
D dalla linea di pubblica illuminazione di proprietà comunale che è di circa centimetri 35, risulta inferiore a quella stabilita e di cm 50” (Norma CEI 11-4 21.1.06 punto e) (cfr. pag.
10 relazione c.t.u.).
Alla luce della descritta situazione e del quadro normativo richiamato per il quale il gestore del servizio deve garantire che l'esercizio dell'attività avvenga senza pericoli, proprio per la violazione delle norme di sicurezza, l'E-Distribuzione va condannata alla “eliminazione completa e definitiva della linea inattiva “B” e relitta posta al primo piano…; per la linea
“C”, riposizionamento del tratto orizzontale del cavo aereo posto al piano terra immediatamente al di sotto della cornice marcapiano, distacco dal corpo dell'edificio in ogni sua parte;
riposizionamento del tratto verticale dalla facciata principale ora su via
Abbadessa a quella adiacente a nord in rispetto della distanza minima di cm 50 dai supporti della linea e dalla linea stessa di proprietà del comune;
rifacimento della diramazione a servizio della proprietà con sostituzione e utilizzo di nuovo cavo di maggiore sezione Pt_1
schermatura…; disattivazione del cavo dalla ringhiera in ferro del balcone appartenente all'edificio adiacente al lato sud di proprietà di terzi e riposizionamento nel rispetto dell'inaccessibilità delle linee di classe prima dai fabbricati “ (cfr. pagg. 12 e 13 c.t.u.).
Indi, la domanda di rimozione va accolta nei termini suindicati.
Le spese di spostamento devono restare a carico della società . Controparte_1
Infatti, innanzitutto, secondo la giurisprudenza della S.C. (Cass. n.29617/2022) “La titolarità della servitù pubblica in capo all'ente gestore della rete elettrica o telefonica comporta altresì la sopportazione delle spese necessarie per lo spostamento, la rimozione o
l'interramento dei cavi ove addossati alla facciata dell'immobile servente, in tutti i casi in cui dette attività siano necessarie per l'esercizio più agevole delle prerogative della proprietà privata, per la conservazione, l'innovazione e la manutenzione del bene gravato”.
E poi, in ogni caso, nella specie, lo spostamento è giustificato dalla violazione della normativa in materia come sopra esposta.
Quanto alla domanda risarcitoria, dal non contestato intervento del 28 settembre 2020 a causa di un guasto all'elettrodotto, può desumersi la prova del nesso di derivazione tra l'evento lesivo e i danni lamentati dall'attore, risultando conseguentemente irrilevante, che il danneggiato abbia posto in essere attività di manutenzione del proprio immobile, peraltro, non precluse dalla normativa applicabile. Infatti, dalla relazione di consulenza si evince che
“la modifica dello stato dei luoghi compiuta da EN -D nel corso dell'intervento sul prospetto principale ovest, oltre alla infissione dei necessari supporti di ritenzione per la modifica della linea danneggiata, ha interessato, la rimozione di una cassetta di distribuzione preesistente che era stata inglobata nello spessore del termo cappotto istallato da parte attrice... Da quanto potuto constatare dalle verifiche effettuate sui luoghi e a prescindere dalla presenza
o meno della vecchia cassetta di distribuzione, è possibile, comunque, affermare come
l'intervento di riparazione e modifica poteva essere eseguito anche operando sul prospetto laterale lato Nord, dove non è, e non era presente il rivestimento termoisolante, al fine di limitare e da riuscire meno pregiudizievole al fondo servente, come recita il dispositivo di legge. Detto intervento ha provocato soluzioni di continuità nel piano della facciata e nel rivestimento isolante che possono essere fonte di possibili infiltrazioni nelle strutture sottostanti e necessitano, quindi, di opere di riparazione che possono essere individuate come segue. Una volta provveduto a ricollocare il cavo aereo sul prospetto Nord invece che sull'attuale Ovest, in sostanza si tratta di procedere alla riparazione delle due forature presenti sul rivestimento a termo cappotto: la prima sul pannello al piano primo dove anche
è stata eliminata la vecchia scatola di derivazione e la seconda sul pannello al piano terra dove è stato forato per il fissaggio del tendicavo. I punti sede delle riparazioni dovranno, poi, essere uniformati cromaticamente per restituire decoro alla facciata nel suo insieme, procedendo alla ritinteggiatura totale della facciata Ovest”.
Il consulente ha quantificato l'ammontare per il ripristino, redigendo un computo metrico con tutte le lavorazioni, per complessivi euro 2.322,90, oltre iva.
A tale somma va aggiunto l'importo di euro 400,00 per il danneggiamento dell'apparecchiatura televisiva Samsung, modello UE49MU6500U che, sebbene a prima vista danneggiata a seguito di impatto, non presenta in concreto la minima deformazione o scheggiatura tale da anche solo ipotizzare un'eventuale caduta.
Di talché, anche con riguardo al suddetto apparecchio elettronico è plausibile affermare un rapporto diretto tra il danno lamentato e la causa che ha portato alla combustione e al principio di incendio del cavo aereo di di cui si è già detto. Controparte_1
Le dette somme sono già liquidate in moneta attuale dal c.t.u. alla data del deposito della relazione (febbraio 2024), di guisa che la stessa non necessita di alcuna rivalutazione considerato il brevissimo lasso di tempo tra la liquidazione e la presente sentenza.
Su queste somme non sono dovuti gli interessi;
infatti, secondo ormai pacifico orientamento della Corte di Cassazione, “Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile come automatismo nel riconoscimento degli stessi” (Cass. n. 6351/2025).
Nessun'altra voce di danno va riconosciuta;
infatti, quanto all'occupazione abusiva, va osservato che, in considerazione, appunto, dell'esistenza della servitù e dello spostamento dovuto appunto, non tanto ad esigenze abitative, quanto al pericolo dell'elettrodotto, nessun danno sussiste.
In ogni caso, una richiesta di tal genere risulti accoglibile solo allorquando l'opera abbia realizzato un'apprezzabile compressione o riduzione del diritto di proprietà inciso. Ciò può verificarsi ad esempio nel caso di riduzione della capacità abitativa o nel pregiudizio subito dall'immobile per effetto di imposizione di pesi al fondo servente che, per la loro continuità ed intensità, superino i limiti della normale tollerabilità (oltre ovviamente alla prova del quantum).
Nessuno degli anzidetti criteri risulta dimostrato nel caso de quo, pertanto, la richiesta sul punto deve essere rigettata.
Del pari, non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento dei danni estetici dell'immobile poiché anche ai fini del riconoscimento di detta voce di danno occorre una valida prova idonea a fondare una liquidazione sulla base di una valutazione probabilistica e non in termini di mera ipotesi.
In sostanza, la liquidazione del danno conseguente ad una alterazione pregiudizievole del decoro architettonico non può prescindere dalla prova, sia pure indiziaria, delle condizioni in cui versava l'edificio prima del contestato intervento, dell'inesistenza di precedenti menomazioni al decoro e della prospettazione della valutazione dell'incidenza negativa sul bene ritenuto pregiudicato.
A tal proposito nessun apporto possono fornire le due fotografie esibite dall'attore, nel corso del primo sopralluogo eseguito dal c.t.u., raffiguranti lo stato dei luoghi ante ristrutturazione, per l'evidente tardività della produzione che avrebbe dovuto essere allegata all'atto introduttivo o entro i termini per le integrazioni istruttorie, trattandosi di documentazione non sopravvenuta e già in possesso dell'attore istante prima dell'istaurazione del giudizio.
Dall'assenza di elementi offerti dalla parte dai quali si possa sillogisticamente desumere l'effettiva entità del danno deriva l'impossibilità di procedere alla liquidazione equitativa conseguente all'asserita lesione del decoro dello stabile.
In ogni caso, il passaggio dell'elettrodotto nella specie non determina alcun danno estetico considerato che il passaggio dei cavi si inserisce in una facciata già interessata da altri cavi e, poi, si tratta di linee di piccole dimensioni di trascurabile entità, che, interessando molti degli edifici della zona, non provocano un pregiudizio estetico dell'insieme suscettibile d'un apprezzabile valutazione economica.
Le spese di lite, così come quelle di consulenza tecnica di ufficio, seguono la sostanziale soccombenza della società convenuta e vanno poste a carico di parte convenuta
[...]
in favore di , secondo i parametri medi di cui al D.M. Controparte_3 Parte_1
147/2022.
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6896/2021 R.G., condanna la società alla definitiva eliminazione della linea relitta Controparte_3
inattiva “B” posta al primo piano dello stabile attoreo nonché al riposizionamento in conformità alla normativa vigente della linea “C”, secondo le modalità meglio descritte a pagg. 12 e 13 della relazione di c.t.u. Condanna al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da Controparte_1 Parte_1
e quantificati nella misura complessiva di euro 2.722,90, oltre l'iva sulla somma di euro
2.322,90.
Rigetta ogni altra domanda.
Condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_2 Parte_1
spese processuali, che liquida, in complessivi euro 2.822,00, di cui euro 270,00 per spese ed euro 2.552,00, di cui euro 425,00 per fase di studio, euro 425,00 per fase introduttiva, euro
851,00 per fase istruttoria ed euro 851,00 per fase decisoria, oltre IVA e CPA come per legge.
Pone in via definitiva a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica di ufficio come già liquidate in atti.
Così deciso in Catania il 22 settembre 2025
IL PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6896/2021 R.G., avente per oggetto: “risarcimento danni”;
TRA
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Parte_1 C.F._1
Portale, giusta procura in atti;
- PARTE ATTRICE
CONTRO
c.f. in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Carrara, giusta procura in atti;
- PARTE CONVENUTA all'udienza del 24 giugno 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 19 maggio 2021 ha convenuto in Parte_1
giudizio, dinanzi a questo Tribunale, chiedendone la condanna al Controparte_2
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'immobile di sua proprietà, sito in Maletto, via Abbadessa 28, conseguenti all'intervento di riparazione, eseguito non a regola d'arte, dalla società convenuta, in data 28.9.2020, nonché alla rimozione di cavi elettrici collocati ad altezza uomo lungo tutto il prospetto tali, dunque, da arrecare pericolo all'incolumità di cose e persone oltre al pagamento di un'indennità per occupazione abusiva da liquidarsi equitativamente. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa del 13 settembre 2021 si è costituita
[...]
contestando integralmente la fondatezza della pretesa attorea attesa Controparte_3
l'asserita riconducibilità dei danni ai lavori di riposizionamento e manutenzione eseguiti dall'attore sulla facciata dello stabile nonché in virtù delle ragioni di pubblica utilità legittimanti l'attuale collocazione degli impianti elettrici.
Istruita la causa mediante l'espletamento della consulenza tecnica di ufficio, all'udienza del 24 giugno 2025, la causa è stata posta in decisione con concessione di termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Premessa la superiore ricostruzione in fatto, in diritto va osservato come nella fattispecie in esame risulti pacifica la sussistenza della servitù di elettrodotto che, gravando sul fondo di proprietà privata attoreo, è finalizzata a consentire alla collettività (compreso lo stesso attore), il rifornimento di energia elettrica e la capillare estensione della rete elettrica, considerato che, appunto, l'attore, pur chiedendo solo nel petitum l'accertamento dell'inesistenza del titolo, in ogni caso non ha chiesto la completa rimozione dell'elettrodotto bensì solo lo spostamento della servitù e la sistemazione dei fili secondo le norme di legge.
Di talché può affermarsi che è incontestato il diritto dell'ente gestore della rete al mantenimento sul fondo privato di un peso volto a soddisfare e tutelare un interesse, quello collettivo, che la legge giudica prevalente rispetto a quello del privato che ne subisce le conseguenze.
Ovviamente, l'esistenza della servitù di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprietà o di possesso del fondo servente giacché il privato deve essere limitato, nell'esercizio del suo diritto, esclusivamente nella misura strettamente indispensabile e sufficiente a garantire l'efficiente passaggio dei cavi elettrici, la loro messa in sicurezza e la possibilità di una futura manutenzione e, nel caso di spostamento della linea elettrica, essa è soggetta alla disciplina fissata dall'art. 122 T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici.
Anche secondo il novello regime di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, i rapporti che si instaurano tra il proprietario dell'immobile servente e l'ente gestore della rete pubblica traggono ispirazione dai principi sinora esposti, di minor aggravio possibile alla proprietà privata del bene servente e di non eccessiva limitazione delle facoltà di godimento e di disposizione dell'immobile.
Stabilisce, infatti, il D. Lgs. n. 259/2003, all'art. 92, che "Fermo restando quanto stabilito dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine… Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù".
Secondo la giurisprudenza della S.C. “In materia di elettrodotto, l'art. 122 T.U. n. 1775 del 1933, che prevale sui principi generali del codice civile, costituisce norma di equilibrio tra le contrapposte esigenze del gestore, dell'utente finale e del proprietario del fondo su cui grava la relativa servitù, al quale è concessa la facoltà di usare liberamente il proprio fondo, anche quando ciò comporti la rimozione o lo spostamento dell'elettrodotto, salvo l'obbligo di offrire, ove possibile, un percorso alternativo per la conduttura elettrica.” (Cass. n.
19037/2022).
Orbene, nella specie, quanto alla domanda di rimozione o spostamento dell'elettrodotto, la stessa appare fondata solo per la pericolosità dell'elettrodotto.
Infatti, dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio, le cui conclusioni precise e puntuali su ogni argomento trattato vanno pienamente condivise, risulta sui luoghi la presenza di tre linee elettriche differenti ed in particolare, la linea convenzionalmente definita “A” di illuminazione pubblica, a bassa tensione, di proprietà del (parte estranea Parte_2
al presente procedimento); la linea definita “B”, di bassa tensione, inattiva e collocata alla quota della cornice marcapiano tra i piani primo e secondo della proprietà attorea, a circa 6 m d'altezza dal piano strada, di proprietà della società odierna convenuta (in realtà si tratta di uno spezzone penzolante interrotto, scoperto e privo di protezione già interessato da precedente “sfiammata” e “principio di incendio”) ed, infine, la linea “C” di bassa tensione posta a circa 3 metri dalla quota del piano stradale, anch'essa di proprietà di
[...]
, a servizio di molteplici utenze private della zona tra cui anche quella dell'attore. CP_1 Ora, per quel che rileva ai fini della risoluzione della presente controversia, occorre prendere in considerazione esclusivamente le linee B e C di proprietà essendo che, come CP_1
detto sopra, la linea A è di proprietà di terzi estranei al giudizio.
Gli esiti della c.t.u. hanno permesso di appurare che “con riferimento alla linea C, i cui cavi si distanziano di circa 25 cm dal profilo basso dell'architrave della finestra a valle (sud)
e di circa 40 cm da quella del portoncino d'ingresso a monte (nord) (pag. 8 c.t.u.) si può affermare la presenza di una condizione di pericolo per i cavi ancora attivi posti al livello più basso sotto la cornice marcapiano tra i piani terra e primo” (pag. 9 c.t.u.).
A riguardo il c.t.u. si è così espresso: “La linea, infatti, sebbene correttamente morsettata nei punti di giunzione a valle e a monte della diramazione, anche a seguito delle modifiche dovute alla richiesta di intervento e risoluzione del guasto del 28/09/2020, nella suddetta diramazione mostra le connessioni nastrate piuttosto che giuntate con l'utilizzo di connettori di derivazione, precarietà nel sistema di fissaggio alla facciata e punti di contatto, oltre che con la facciata con elementi accessori ad essa, quali la cornice marcapiano, il pluviale di smaltimento delle acque meteoriche e una ringhiera metallica che, anche se non di proprietà dell'attore perché appartenente alla proprietà confinante lato sud, può comunque, creare dispersioni anomale e condizioni generali di pericolo… Riguardo al rispetto delle distanze di sicurezza tra linee diverse imposte dalle norme…, la distanza del sostegno della linea EN-
D dalla linea di pubblica illuminazione di proprietà comunale che è di circa centimetri 35, risulta inferiore a quella stabilita e di cm 50” (Norma CEI 11-4 21.1.06 punto e) (cfr. pag.
10 relazione c.t.u.).
Alla luce della descritta situazione e del quadro normativo richiamato per il quale il gestore del servizio deve garantire che l'esercizio dell'attività avvenga senza pericoli, proprio per la violazione delle norme di sicurezza, l'E-Distribuzione va condannata alla “eliminazione completa e definitiva della linea inattiva “B” e relitta posta al primo piano…; per la linea
“C”, riposizionamento del tratto orizzontale del cavo aereo posto al piano terra immediatamente al di sotto della cornice marcapiano, distacco dal corpo dell'edificio in ogni sua parte;
riposizionamento del tratto verticale dalla facciata principale ora su via
Abbadessa a quella adiacente a nord in rispetto della distanza minima di cm 50 dai supporti della linea e dalla linea stessa di proprietà del comune;
rifacimento della diramazione a servizio della proprietà con sostituzione e utilizzo di nuovo cavo di maggiore sezione Pt_1
schermatura…; disattivazione del cavo dalla ringhiera in ferro del balcone appartenente all'edificio adiacente al lato sud di proprietà di terzi e riposizionamento nel rispetto dell'inaccessibilità delle linee di classe prima dai fabbricati “ (cfr. pagg. 12 e 13 c.t.u.).
Indi, la domanda di rimozione va accolta nei termini suindicati.
Le spese di spostamento devono restare a carico della società . Controparte_1
Infatti, innanzitutto, secondo la giurisprudenza della S.C. (Cass. n.29617/2022) “La titolarità della servitù pubblica in capo all'ente gestore della rete elettrica o telefonica comporta altresì la sopportazione delle spese necessarie per lo spostamento, la rimozione o
l'interramento dei cavi ove addossati alla facciata dell'immobile servente, in tutti i casi in cui dette attività siano necessarie per l'esercizio più agevole delle prerogative della proprietà privata, per la conservazione, l'innovazione e la manutenzione del bene gravato”.
E poi, in ogni caso, nella specie, lo spostamento è giustificato dalla violazione della normativa in materia come sopra esposta.
Quanto alla domanda risarcitoria, dal non contestato intervento del 28 settembre 2020 a causa di un guasto all'elettrodotto, può desumersi la prova del nesso di derivazione tra l'evento lesivo e i danni lamentati dall'attore, risultando conseguentemente irrilevante, che il danneggiato abbia posto in essere attività di manutenzione del proprio immobile, peraltro, non precluse dalla normativa applicabile. Infatti, dalla relazione di consulenza si evince che
“la modifica dello stato dei luoghi compiuta da EN -D nel corso dell'intervento sul prospetto principale ovest, oltre alla infissione dei necessari supporti di ritenzione per la modifica della linea danneggiata, ha interessato, la rimozione di una cassetta di distribuzione preesistente che era stata inglobata nello spessore del termo cappotto istallato da parte attrice... Da quanto potuto constatare dalle verifiche effettuate sui luoghi e a prescindere dalla presenza
o meno della vecchia cassetta di distribuzione, è possibile, comunque, affermare come
l'intervento di riparazione e modifica poteva essere eseguito anche operando sul prospetto laterale lato Nord, dove non è, e non era presente il rivestimento termoisolante, al fine di limitare e da riuscire meno pregiudizievole al fondo servente, come recita il dispositivo di legge. Detto intervento ha provocato soluzioni di continuità nel piano della facciata e nel rivestimento isolante che possono essere fonte di possibili infiltrazioni nelle strutture sottostanti e necessitano, quindi, di opere di riparazione che possono essere individuate come segue. Una volta provveduto a ricollocare il cavo aereo sul prospetto Nord invece che sull'attuale Ovest, in sostanza si tratta di procedere alla riparazione delle due forature presenti sul rivestimento a termo cappotto: la prima sul pannello al piano primo dove anche
è stata eliminata la vecchia scatola di derivazione e la seconda sul pannello al piano terra dove è stato forato per il fissaggio del tendicavo. I punti sede delle riparazioni dovranno, poi, essere uniformati cromaticamente per restituire decoro alla facciata nel suo insieme, procedendo alla ritinteggiatura totale della facciata Ovest”.
Il consulente ha quantificato l'ammontare per il ripristino, redigendo un computo metrico con tutte le lavorazioni, per complessivi euro 2.322,90, oltre iva.
A tale somma va aggiunto l'importo di euro 400,00 per il danneggiamento dell'apparecchiatura televisiva Samsung, modello UE49MU6500U che, sebbene a prima vista danneggiata a seguito di impatto, non presenta in concreto la minima deformazione o scheggiatura tale da anche solo ipotizzare un'eventuale caduta.
Di talché, anche con riguardo al suddetto apparecchio elettronico è plausibile affermare un rapporto diretto tra il danno lamentato e la causa che ha portato alla combustione e al principio di incendio del cavo aereo di di cui si è già detto. Controparte_1
Le dette somme sono già liquidate in moneta attuale dal c.t.u. alla data del deposito della relazione (febbraio 2024), di guisa che la stessa non necessita di alcuna rivalutazione considerato il brevissimo lasso di tempo tra la liquidazione e la presente sentenza.
Su queste somme non sono dovuti gli interessi;
infatti, secondo ormai pacifico orientamento della Corte di Cassazione, “Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile come automatismo nel riconoscimento degli stessi” (Cass. n. 6351/2025).
Nessun'altra voce di danno va riconosciuta;
infatti, quanto all'occupazione abusiva, va osservato che, in considerazione, appunto, dell'esistenza della servitù e dello spostamento dovuto appunto, non tanto ad esigenze abitative, quanto al pericolo dell'elettrodotto, nessun danno sussiste.
In ogni caso, una richiesta di tal genere risulti accoglibile solo allorquando l'opera abbia realizzato un'apprezzabile compressione o riduzione del diritto di proprietà inciso. Ciò può verificarsi ad esempio nel caso di riduzione della capacità abitativa o nel pregiudizio subito dall'immobile per effetto di imposizione di pesi al fondo servente che, per la loro continuità ed intensità, superino i limiti della normale tollerabilità (oltre ovviamente alla prova del quantum).
Nessuno degli anzidetti criteri risulta dimostrato nel caso de quo, pertanto, la richiesta sul punto deve essere rigettata.
Del pari, non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento dei danni estetici dell'immobile poiché anche ai fini del riconoscimento di detta voce di danno occorre una valida prova idonea a fondare una liquidazione sulla base di una valutazione probabilistica e non in termini di mera ipotesi.
In sostanza, la liquidazione del danno conseguente ad una alterazione pregiudizievole del decoro architettonico non può prescindere dalla prova, sia pure indiziaria, delle condizioni in cui versava l'edificio prima del contestato intervento, dell'inesistenza di precedenti menomazioni al decoro e della prospettazione della valutazione dell'incidenza negativa sul bene ritenuto pregiudicato.
A tal proposito nessun apporto possono fornire le due fotografie esibite dall'attore, nel corso del primo sopralluogo eseguito dal c.t.u., raffiguranti lo stato dei luoghi ante ristrutturazione, per l'evidente tardività della produzione che avrebbe dovuto essere allegata all'atto introduttivo o entro i termini per le integrazioni istruttorie, trattandosi di documentazione non sopravvenuta e già in possesso dell'attore istante prima dell'istaurazione del giudizio.
Dall'assenza di elementi offerti dalla parte dai quali si possa sillogisticamente desumere l'effettiva entità del danno deriva l'impossibilità di procedere alla liquidazione equitativa conseguente all'asserita lesione del decoro dello stabile.
In ogni caso, il passaggio dell'elettrodotto nella specie non determina alcun danno estetico considerato che il passaggio dei cavi si inserisce in una facciata già interessata da altri cavi e, poi, si tratta di linee di piccole dimensioni di trascurabile entità, che, interessando molti degli edifici della zona, non provocano un pregiudizio estetico dell'insieme suscettibile d'un apprezzabile valutazione economica.
Le spese di lite, così come quelle di consulenza tecnica di ufficio, seguono la sostanziale soccombenza della società convenuta e vanno poste a carico di parte convenuta
[...]
in favore di , secondo i parametri medi di cui al D.M. Controparte_3 Parte_1
147/2022.
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6896/2021 R.G., condanna la società alla definitiva eliminazione della linea relitta Controparte_3
inattiva “B” posta al primo piano dello stabile attoreo nonché al riposizionamento in conformità alla normativa vigente della linea “C”, secondo le modalità meglio descritte a pagg. 12 e 13 della relazione di c.t.u. Condanna al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da Controparte_1 Parte_1
e quantificati nella misura complessiva di euro 2.722,90, oltre l'iva sulla somma di euro
2.322,90.
Rigetta ogni altra domanda.
Condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_2 Parte_1
spese processuali, che liquida, in complessivi euro 2.822,00, di cui euro 270,00 per spese ed euro 2.552,00, di cui euro 425,00 per fase di studio, euro 425,00 per fase introduttiva, euro
851,00 per fase istruttoria ed euro 851,00 per fase decisoria, oltre IVA e CPA come per legge.
Pone in via definitiva a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica di ufficio come già liquidate in atti.
Così deciso in Catania il 22 settembre 2025
IL PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)